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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/05/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.263/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 263/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRELLO RAFFAELLA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. ), domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO CP_1 P.IVA_1
N.56 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MONTEROSSO TITO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, con contestuale istanza cautelare ex art.700 c.p.c., notificato in data 27/6/2017
citava innanzi al Tribunale di Ragusa il esponendo: Parte_1 CP_1
A) di avere intrattenuto con l'istituto di credito convenuto un rapporto di conto corrente n.71930, poi n.115950, con apertura di credito;
B) che secondo una relazione di parte sul detto rapporto di conto corrente erano stati applicati tassi oltre soglia;
C) che la banca aveva, altresì, applicato interessi ultralegali non pattuiti ed aveva errato nel computo delle cms;
D) che la banca lo aveva erroneamente segnalato presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia
nonostante fosse a credito;
E) che la segnalazione aveva determinato un danno commerciale e di immagine.
Conseguentemente, l'attore chiedeva che venissero accolte le seguenti conclusioni: “in via cautelare: 1)
ordinare al la revoca della segnalazione a sofferenza del sig. alla CP_1 Parte_1
Centrale Rischi della Banca d'Italia; nel merito: 2) dichiarare l'illegittimità della segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca di Italia e la condanna della Banca al pagamento della somma di €
pagina 2 di 9 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. 3) Ritenere e dichiarare la nullità per difetto di forma scritta ab substantiam dei contratti bancari, e/o ritenere e dichiarare usurario il costo dei rapporti bancari e per l'effetto condannare il , < Controparte_2
debitoria>> ed al pagamento della somma di €.3.157,07 oltre interessi e rivalutazione, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Giudice. 4) Con vittoria di spese e compensi legali”.
Con provvedimento del 25/7/2017 il Giudice Unico fissava l'udienza per provvedere sull'istanza cautelare.
Si costituiva il , il quale contestava sia la ricostruzione in fatto offerta dal ricorrente, sia la CP_1
fondatezza della richiesta cautelare.
Con ordinanza del 26/10/2017, confermata in sede di reclamo, il Giudice, ritenendo <> il ridimensionamento dell'esposizione debitoria del conto corrente intestato a , Parte_1
ordinava all'istituto di credito resistente la revoca della segnalazione a sofferenza.
In data 19/10/2017 si costituiva nel giudizio di merito il , depositando comparsa di CP_1
costituzione e risposta.
La banca convenuta contestava tutte le domande e rilevava:
- la soluzione di continuità degli estratti conto prodotti dall'attore;
- la validità delle lettere contratto e delle relative condizioni economiche regolatrici del rapporto di conto corrente n.115950;
- la prescrizione decennale delle rimesse solutorie secondo la sentenza della Corte di Cassazione
n.24418/2010
- l'assenza di alcuna violazione del tasso soglia;
- la validità della operata capitalizzazione trimestrale degli interessi;
pagina 3 di 9 - l'inammissibilità della richiesta di C.T.U. contabile, in violazione dei principi in materia di onere probatorio;
- la correttezza delle informazioni inviate dal alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; CP_2
- l'assenza di alcun presupposto per il preteso risarcimento dei danni.
Assegnati i termini di cui all'art.183, comma 6, cpc e rigettata la richiesta di CTU avanzata dall'attore,
la causa veniva decisa con la sentenza 1493/21 con la quale il Tribunale di Ragusa rigettava le domande proposte dall'attore, che veniva condannato al pagamento delle spese processuali.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo a tre motivi. Parte_1
Si è costituita la banca appellata per contestare la fondatezza del proposto gravame del quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 26.6 – 1.7.2024 questa Corte, “rilevato che parte appellante ha dedotto di non avere mai ricevuto l'originario contratto di apertura del rapporto di c/c e la banca appellata, all'esito del ricorso monitorio avviato dal ha ammesso di non essere in possesso di alcun contratto Pt_1
bancario, fatta eccezione per il contratto di apertura di conto ricontrattualizzato del 2012 e delle concessioni di credito del 2014 e del 2015”, ha ritenuto necessario disporre CTU “al fine ricalcolare il saldo finale del rapporto alla data di chiusura dello stesso per passaggio a sofferenza secondo i seguenti criteri: 1) muovere dal saldo risultante dall'estratto conto più risalente tra quelli prodotti dal ed Pt_1
operare, nel caso di soluzione di continuità, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza 9214/24; 2) sostituire - per il periodo decorrente dalla data del primo estratto conto prodotto sino a quella della prima regolamentazione scritta del rapporto - al tasso ultralegale risultante dagli estratti conto quello legale ed eliminare – per lo stesso intervallo di tempo - la capitalizzazione degli interessi, le cms, i giorni valuta ed ogni altra voce di spese risultante dagli estratti conto prodotti;
pagina 4 di 9 3) applicare dalla data della prima regolamentazione scritta del rapporto le condizioni specificamente pattuite in forma scritta ed accettate dal cliente e le successive variazioni stabilite sempre in forma scritta”.
Depositato l'elaborato peritale la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti, è stata posta in decisione previo decorso dei termini concessi ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è parzialmente fondato e merita, pertanto, di essere accolto per quanto di giustizia.
Con il primo motivo il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice a Pt_1
quo ha rigettato la richiesta di declaratoria di nullità dell'originario contratto di conto corrente bancario
(n° 71930 del 2000) sul presupposto che, in forza della non applicabilità, nel caso di specie, del principio di vicinanza della prova, era onere dell'attore provare la nullità del contratto mediante la produzione dello stesso.
La lagnanza è fondata.
L'attore, invero, sin dal primo scritto ha sempre sostenuto di non aver mai ricevuto, né sottoscritto alcun contratto bancario nell'anno 2000 e che il primo contratto sottoscritto dallo stesso risaliva all'anno 2012 (ricontrattualizzazione del 29.3.2012). La circostanza è stata confermata dalla banca appellata che, all'esito del ricorso monitorio avviato dal ha ammesso di non essere in Pt_1
possesso di alcun contratto bancario, fatta eccezione per il contratto di apertura di conto ricontrattualizzato del 2012 e delle concessioni di credito del 2014 e del 2015.
Proprio in ragione della fondatezza della censura in esame questa Corte ha disposto una CTU
rivolgendo al consulente i quesiti sopra esposti.
pagina 5 di 9 Il nominato CTU ha, innanzitutto, chiarito che, in ragione della incompleta produzione degli estratti conto prodotti dal senza soluzione di continuità (il più remoto risalente al dicembre 2012) e Pt_1
della prima contrattualizzazione scritta del 29.3.2012, l'elaborazione ha tenuto conto delle pattuizioni contenute in detto contratto e successivamente modificate con lettera contratto del 08.10.2014 e con lettera contratto del 15.07.2015, senza dover procedere alla sostituzione in alcun periodo del tasso di interesse convenzionale con quello legale.
Muovendo da tale premessa, il CTU ha, quindi, rielaborato il saldo applicando vieppiù le condizioni pattuite per iscritto ed ha conclusivamente accertato un saldo al 23.8.2016 a debito del correntista di €
6.677,30, sensibilmente inferiore rispetto a quello indicato dalla banca alla data di giro a sofferenza (-
euro 7.966,74).
Le conclusioni rassegnate dal CTU, scevre da vizi logico-giuridici ed accettate anche dalle parti, che non hanno mosso alcuna osservazione, meritano di essere pienamente condivise, con conseguente parziale accoglimento del primo motivo di gravame.
Con il secondo motivo di appello il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui Pt_1
il Giudice ha escluso l'applicazione di interessi usurari.
Al riguardo il Tribunale di Ragusa ha così motivato: “C) in difetto di prova della pattuizione di tassi
sopravanzanti le soglie usurarie, rilevati dal consulente per i trimestri di cui alla perizia acclusa al
libello introduttivo, fino alle scritture di cui sopra, infondato si appalesa il vantato controcredito di €
10.544,75 opposto a compensazione del saldo debitore di € 7.387,68 risultante al 30.IX.2015 (ultimo
e/c. disponibile); D) quanto al periodo inaugurato dalle anzidette scritture del 17.II.2011 e del
29.III.2012 (nelle quali sono dettagliatamente pattuiti tassi creditori, tassi debitori intra ed ultra fido,
corrispettivi per disponibilità creditizia, spese varie, etc.), il confronto tra i convenuti tassi e le
pagina 6 di 9 rilevazioni del T.E.G.M. per categorie di operazioni prodotte a corredo della seconda relazione di
consulenza evidenziano la pattuizione di interessi infra soglia quanto ad entrambi i contratti (tassi
annui effettivi del 7,6608% e del 14,5307% a fronte di soglie del 13,635% e del 15,6375% per aperture
di credito oltre € 5.000,00; maggiorazione di 4 punti percentuali per utilizzi oltre fido “fino alla
concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla L. n. 108/1996”); sopravanzano per contro le
rispettive soglie del 16,600% e del 16,3125%, di cui i cui alle rilevazioni del IV° trimestre 2014 e del
III° trimestre 2015, i T.E.G. del 18,13% e del 18,15% convenuti nelle scritture di apercredito
dell'08.X.2014 e del 10.VII.2015”.
A fronte della puntuale motivazione resa dal Giudice a quo, il motivo di appello in esame non sfugge alla declaratoria di inammissibilità ex art.342 cpc. L'appellante, invero, a parte generiche lagnanze, non ha in alcun modo argomentato, né ha indicato quali errori e/o violazioni di legge avrebbe commesso il primo Giudice.
Con il terzo motivo la sentenza di primo grado è stato oggetto di censura nella parte in cui è stata rigettata la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della segnalazione alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia e la conseguente domanda di risarcimento danni.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Il ha sostenuto di non essersi trovato nelle condizioni che giustificavano l'avvenuta Pt_1
segnalazione e ciò in ragione della sua cospicua possidenza immobiliare, dell'assenza di pignoramenti e di protesti e dell'esistenza di rapporti bancari, di notevole importanza, con altre banche ed ha aggiunto di non avere volutamente estinto il debito alla luce delle risultanze della consulenza di parte;
ha, infine, fatto riferimento alla esiguità dell'esposizione debitoria.
pagina 7 di 9 A fronte di ciò la banca appellata ha evidenziato le seguenti circostanze, nessuna delle quali contestata dall'appellante:
- l'immobilizzazione della movimentazione del rapporto di c/c a partire dal 2014;
- la progressiva perdita del volume d'affari dagli anni 2013, 2014, 2015, 2016 con una perdita/riduzione del 75%, passata da circa €.200.000,00 con utile, comunque, insufficiente e risicato,
ad appena €.48.000,00, con un risultato in perdita;
- la perdita dell'anno 2015 per l'importo di €.4.990,00, con un rilevante valore di delle merci> (in media 35 – 50%), valorizzate nell'esercizio per €.42.394,00 (circa il 35% del fatturato);
- l'inutilizzabilità del credito concesso da altro istituto di credito, certamente a far data dal gennaio
2016, dimostrazione della crisi dell'attività del correntista, contrassegnata da un evidente calo del fatturato dal 2013 e ciò indipendentemente dalla concessione del credito e dai rapporti bancari oggetto di causa;
- la perdita di €.15.773,32 nell'anno 2016;
- l'assenza di alcuna richiesta di pagamento o di stralcio nei confronti del predetto istituto di credito,
anche tramite l'accesso al credito, pur in assenza di alcuna segnalazione a sofferenza da parte del
(già dal febbraio 2018). CP_1
In tale contesto, la segnalazione a sofferenza appare del tutto legittima, configurandosi una evidente situazione di sofferenza in capo al Pt_1
Conseguentemente, deve essere rigettata anche la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante, per difetto dei presupposti.
Le spese, in ragione del sostanziale rigetto dell'appello, devono essere poste a carico dell'appellante.
pagina 8 di 9 Quelle liquidate in favore del CTU vanno anch'esse poste in via definitiva a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza n.1493/21 del Tribunale di Ragusa, accerta che alla data del 23.8.2016 il saldo del rapporto n.115950 (già 71930) intrattenuto da era pari a - €.6.677,30 a debito del correntista;
Parte_1
rigetta gli altri motivi di appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in €.5.000,00
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
pone definitivamente a carico dell'appellante il pagamento delle somme liquidate in favore del CTU
nel corso del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
30.4.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 263/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRELLO RAFFAELLA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. ), domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO CP_1 P.IVA_1
N.56 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MONTEROSSO TITO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, con contestuale istanza cautelare ex art.700 c.p.c., notificato in data 27/6/2017
citava innanzi al Tribunale di Ragusa il esponendo: Parte_1 CP_1
A) di avere intrattenuto con l'istituto di credito convenuto un rapporto di conto corrente n.71930, poi n.115950, con apertura di credito;
B) che secondo una relazione di parte sul detto rapporto di conto corrente erano stati applicati tassi oltre soglia;
C) che la banca aveva, altresì, applicato interessi ultralegali non pattuiti ed aveva errato nel computo delle cms;
D) che la banca lo aveva erroneamente segnalato presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia
nonostante fosse a credito;
E) che la segnalazione aveva determinato un danno commerciale e di immagine.
Conseguentemente, l'attore chiedeva che venissero accolte le seguenti conclusioni: “in via cautelare: 1)
ordinare al la revoca della segnalazione a sofferenza del sig. alla CP_1 Parte_1
Centrale Rischi della Banca d'Italia; nel merito: 2) dichiarare l'illegittimità della segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca di Italia e la condanna della Banca al pagamento della somma di €
pagina 2 di 9 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. 3) Ritenere e dichiarare la nullità per difetto di forma scritta ab substantiam dei contratti bancari, e/o ritenere e dichiarare usurario il costo dei rapporti bancari e per l'effetto condannare il , < Controparte_2
debitoria>> ed al pagamento della somma di €.3.157,07 oltre interessi e rivalutazione, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Giudice. 4) Con vittoria di spese e compensi legali”.
Con provvedimento del 25/7/2017 il Giudice Unico fissava l'udienza per provvedere sull'istanza cautelare.
Si costituiva il , il quale contestava sia la ricostruzione in fatto offerta dal ricorrente, sia la CP_1
fondatezza della richiesta cautelare.
Con ordinanza del 26/10/2017, confermata in sede di reclamo, il Giudice, ritenendo <> il ridimensionamento dell'esposizione debitoria del conto corrente intestato a , Parte_1
ordinava all'istituto di credito resistente la revoca della segnalazione a sofferenza.
In data 19/10/2017 si costituiva nel giudizio di merito il , depositando comparsa di CP_1
costituzione e risposta.
La banca convenuta contestava tutte le domande e rilevava:
- la soluzione di continuità degli estratti conto prodotti dall'attore;
- la validità delle lettere contratto e delle relative condizioni economiche regolatrici del rapporto di conto corrente n.115950;
- la prescrizione decennale delle rimesse solutorie secondo la sentenza della Corte di Cassazione
n.24418/2010
- l'assenza di alcuna violazione del tasso soglia;
- la validità della operata capitalizzazione trimestrale degli interessi;
pagina 3 di 9 - l'inammissibilità della richiesta di C.T.U. contabile, in violazione dei principi in materia di onere probatorio;
- la correttezza delle informazioni inviate dal alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; CP_2
- l'assenza di alcun presupposto per il preteso risarcimento dei danni.
Assegnati i termini di cui all'art.183, comma 6, cpc e rigettata la richiesta di CTU avanzata dall'attore,
la causa veniva decisa con la sentenza 1493/21 con la quale il Tribunale di Ragusa rigettava le domande proposte dall'attore, che veniva condannato al pagamento delle spese processuali.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo a tre motivi. Parte_1
Si è costituita la banca appellata per contestare la fondatezza del proposto gravame del quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 26.6 – 1.7.2024 questa Corte, “rilevato che parte appellante ha dedotto di non avere mai ricevuto l'originario contratto di apertura del rapporto di c/c e la banca appellata, all'esito del ricorso monitorio avviato dal ha ammesso di non essere in possesso di alcun contratto Pt_1
bancario, fatta eccezione per il contratto di apertura di conto ricontrattualizzato del 2012 e delle concessioni di credito del 2014 e del 2015”, ha ritenuto necessario disporre CTU “al fine ricalcolare il saldo finale del rapporto alla data di chiusura dello stesso per passaggio a sofferenza secondo i seguenti criteri: 1) muovere dal saldo risultante dall'estratto conto più risalente tra quelli prodotti dal ed Pt_1
operare, nel caso di soluzione di continuità, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza 9214/24; 2) sostituire - per il periodo decorrente dalla data del primo estratto conto prodotto sino a quella della prima regolamentazione scritta del rapporto - al tasso ultralegale risultante dagli estratti conto quello legale ed eliminare – per lo stesso intervallo di tempo - la capitalizzazione degli interessi, le cms, i giorni valuta ed ogni altra voce di spese risultante dagli estratti conto prodotti;
pagina 4 di 9 3) applicare dalla data della prima regolamentazione scritta del rapporto le condizioni specificamente pattuite in forma scritta ed accettate dal cliente e le successive variazioni stabilite sempre in forma scritta”.
Depositato l'elaborato peritale la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti, è stata posta in decisione previo decorso dei termini concessi ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è parzialmente fondato e merita, pertanto, di essere accolto per quanto di giustizia.
Con il primo motivo il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice a Pt_1
quo ha rigettato la richiesta di declaratoria di nullità dell'originario contratto di conto corrente bancario
(n° 71930 del 2000) sul presupposto che, in forza della non applicabilità, nel caso di specie, del principio di vicinanza della prova, era onere dell'attore provare la nullità del contratto mediante la produzione dello stesso.
La lagnanza è fondata.
L'attore, invero, sin dal primo scritto ha sempre sostenuto di non aver mai ricevuto, né sottoscritto alcun contratto bancario nell'anno 2000 e che il primo contratto sottoscritto dallo stesso risaliva all'anno 2012 (ricontrattualizzazione del 29.3.2012). La circostanza è stata confermata dalla banca appellata che, all'esito del ricorso monitorio avviato dal ha ammesso di non essere in Pt_1
possesso di alcun contratto bancario, fatta eccezione per il contratto di apertura di conto ricontrattualizzato del 2012 e delle concessioni di credito del 2014 e del 2015.
Proprio in ragione della fondatezza della censura in esame questa Corte ha disposto una CTU
rivolgendo al consulente i quesiti sopra esposti.
pagina 5 di 9 Il nominato CTU ha, innanzitutto, chiarito che, in ragione della incompleta produzione degli estratti conto prodotti dal senza soluzione di continuità (il più remoto risalente al dicembre 2012) e Pt_1
della prima contrattualizzazione scritta del 29.3.2012, l'elaborazione ha tenuto conto delle pattuizioni contenute in detto contratto e successivamente modificate con lettera contratto del 08.10.2014 e con lettera contratto del 15.07.2015, senza dover procedere alla sostituzione in alcun periodo del tasso di interesse convenzionale con quello legale.
Muovendo da tale premessa, il CTU ha, quindi, rielaborato il saldo applicando vieppiù le condizioni pattuite per iscritto ed ha conclusivamente accertato un saldo al 23.8.2016 a debito del correntista di €
6.677,30, sensibilmente inferiore rispetto a quello indicato dalla banca alla data di giro a sofferenza (-
euro 7.966,74).
Le conclusioni rassegnate dal CTU, scevre da vizi logico-giuridici ed accettate anche dalle parti, che non hanno mosso alcuna osservazione, meritano di essere pienamente condivise, con conseguente parziale accoglimento del primo motivo di gravame.
Con il secondo motivo di appello il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui Pt_1
il Giudice ha escluso l'applicazione di interessi usurari.
Al riguardo il Tribunale di Ragusa ha così motivato: “C) in difetto di prova della pattuizione di tassi
sopravanzanti le soglie usurarie, rilevati dal consulente per i trimestri di cui alla perizia acclusa al
libello introduttivo, fino alle scritture di cui sopra, infondato si appalesa il vantato controcredito di €
10.544,75 opposto a compensazione del saldo debitore di € 7.387,68 risultante al 30.IX.2015 (ultimo
e/c. disponibile); D) quanto al periodo inaugurato dalle anzidette scritture del 17.II.2011 e del
29.III.2012 (nelle quali sono dettagliatamente pattuiti tassi creditori, tassi debitori intra ed ultra fido,
corrispettivi per disponibilità creditizia, spese varie, etc.), il confronto tra i convenuti tassi e le
pagina 6 di 9 rilevazioni del T.E.G.M. per categorie di operazioni prodotte a corredo della seconda relazione di
consulenza evidenziano la pattuizione di interessi infra soglia quanto ad entrambi i contratti (tassi
annui effettivi del 7,6608% e del 14,5307% a fronte di soglie del 13,635% e del 15,6375% per aperture
di credito oltre € 5.000,00; maggiorazione di 4 punti percentuali per utilizzi oltre fido “fino alla
concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla L. n. 108/1996”); sopravanzano per contro le
rispettive soglie del 16,600% e del 16,3125%, di cui i cui alle rilevazioni del IV° trimestre 2014 e del
III° trimestre 2015, i T.E.G. del 18,13% e del 18,15% convenuti nelle scritture di apercredito
dell'08.X.2014 e del 10.VII.2015”.
A fronte della puntuale motivazione resa dal Giudice a quo, il motivo di appello in esame non sfugge alla declaratoria di inammissibilità ex art.342 cpc. L'appellante, invero, a parte generiche lagnanze, non ha in alcun modo argomentato, né ha indicato quali errori e/o violazioni di legge avrebbe commesso il primo Giudice.
Con il terzo motivo la sentenza di primo grado è stato oggetto di censura nella parte in cui è stata rigettata la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della segnalazione alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia e la conseguente domanda di risarcimento danni.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Il ha sostenuto di non essersi trovato nelle condizioni che giustificavano l'avvenuta Pt_1
segnalazione e ciò in ragione della sua cospicua possidenza immobiliare, dell'assenza di pignoramenti e di protesti e dell'esistenza di rapporti bancari, di notevole importanza, con altre banche ed ha aggiunto di non avere volutamente estinto il debito alla luce delle risultanze della consulenza di parte;
ha, infine, fatto riferimento alla esiguità dell'esposizione debitoria.
pagina 7 di 9 A fronte di ciò la banca appellata ha evidenziato le seguenti circostanze, nessuna delle quali contestata dall'appellante:
- l'immobilizzazione della movimentazione del rapporto di c/c a partire dal 2014;
- la progressiva perdita del volume d'affari dagli anni 2013, 2014, 2015, 2016 con una perdita/riduzione del 75%, passata da circa €.200.000,00 con utile, comunque, insufficiente e risicato,
ad appena €.48.000,00, con un risultato in perdita;
- la perdita dell'anno 2015 per l'importo di €.4.990,00, con un rilevante valore di delle merci> (in media 35 – 50%), valorizzate nell'esercizio per €.42.394,00 (circa il 35% del fatturato);
- l'inutilizzabilità del credito concesso da altro istituto di credito, certamente a far data dal gennaio
2016, dimostrazione della crisi dell'attività del correntista, contrassegnata da un evidente calo del fatturato dal 2013 e ciò indipendentemente dalla concessione del credito e dai rapporti bancari oggetto di causa;
- la perdita di €.15.773,32 nell'anno 2016;
- l'assenza di alcuna richiesta di pagamento o di stralcio nei confronti del predetto istituto di credito,
anche tramite l'accesso al credito, pur in assenza di alcuna segnalazione a sofferenza da parte del
(già dal febbraio 2018). CP_1
In tale contesto, la segnalazione a sofferenza appare del tutto legittima, configurandosi una evidente situazione di sofferenza in capo al Pt_1
Conseguentemente, deve essere rigettata anche la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante, per difetto dei presupposti.
Le spese, in ragione del sostanziale rigetto dell'appello, devono essere poste a carico dell'appellante.
pagina 8 di 9 Quelle liquidate in favore del CTU vanno anch'esse poste in via definitiva a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza n.1493/21 del Tribunale di Ragusa, accerta che alla data del 23.8.2016 il saldo del rapporto n.115950 (già 71930) intrattenuto da era pari a - €.6.677,30 a debito del correntista;
Parte_1
rigetta gli altri motivi di appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in €.5.000,00
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
pone definitivamente a carico dell'appellante il pagamento delle somme liquidate in favore del CTU
nel corso del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
30.4.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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