Art. 16.
E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980 per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.
All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976 si provvede mediante riduzione del cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalita' che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980 per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.
All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976 si provvede mediante riduzione del cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalita' che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.