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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 22/12/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2084/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
DE IM TA e AC IE ), C.F._2
presso i quali ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._3
CI EL e DE RO SI C.F._4
) presso i quali ha eletto domicilio telematico;
C.F._5
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CORDENONS, in data 18/04/1998, in comunione legale con i seguenti figli:
, nata il [...] Persona_1
, nato il [...] Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “Autorizzare i coniugi a vivere separati,
nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e CP_1
, matrimonio contratto in data 18.04.1998, nel Comune di Parte_1
EN (PN), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
EN, Atto 1998, numero 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1; 3. l'abitazione di
EN (PN), via Togliatti n. 17 resterà nell'esclusiva disponibilità del sig.
, in quanto unico proprietario dell'immobile, unitamente a tutti i CP_1
mobili e suppellettili che la arredano. La signora dichiara di non aver Pt_1
nulla a pretendere né sull'immobile, né sul mobilio, né su ogni suppellettile ivi presente, riconoscendone l'esclusiva proprietà in capo al marito già in epoca precedente il matrimonio;
4. la sig.ra lascerà l'immobile, sito a Parte_1
EN (PN), via Togliatti n. 17 entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale e si recherà a vivere in affitto in un appartamento che la stessa dichiara di aver già reperito e di cui sosterrà
integralmente e in via esclusiva il relativo canone ed ogni altra spesa connessa al contratto di locazione e all'immobile (spese condominiali, ecc…), spostando ivi la propria residenza nel medesimo termine di cui sopra;
la signora Pt_1
dichiara altresì fin da subito che in ipotesi di proprio trasferimento dal predetto immobile sia per sopravvenuta indisponibilità dello stesso e/o per sua libera scelta, la stessa non pretenderà alcunché dal marito ed in particolare l'eventuale aumento del canone di locazione non giustificherà di per sé la richiesta di modifica delle presenti condizioni e pertanto che nulla sarà dovuto dal signor in tale eventualità;
5. la sig.ra , oltre ai propri effetti CP_1 Parte_1
personali, preleverà dalla ex casa familiare solo un vaso di ceramica
(bomboniera del matrimonio);
6. la sig.ra cede a titolo gratuito Parte_1
e senza pretendere alcun corrispettivo, al sig. il quale accetta, la propria CP_1
quota pari a ½ di proprietà del camper Eura Mobil – targa FD601ZR,
attualmente cointestato col marito e meglio identificato nell'allegato libretto di
2 circolazione (sub doc. 17), riconoscendo la stessa che, negli anni, gli apporti economici di acquisto e mantenimento del veicolo sono stati sostenuti dal signor che ne ha curato e gestito ogni onere connesso. Trattandosi di CP_1
attribuzione patrimoniale finalizzata alla regolamentazione dei rapporti giuridici e patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, le parti chiedono l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999, nonché ai sensi della risoluzione n. 65/E Agenzia
delle Entrate;
le parti dichiarano che gli effetti utili ed onerosi del predetto trasferimento decorrono dalla sottoscrizione del presente ricorso;
7. la sig.ra
[...]
e il sig. cedono alla figlia (C.F. Parte_1 CP_1 Persona_1
) a titolo gratuito, ciascuno per la propria quota di C.F._6
proprietà dell'autovettura Renault Clio – targa FP827WE, meglio descritta nell'allegato libretto di circolazione (sub doc. 16) avendo la stessa sempre gestito in autonomia il veicolo, anche da un punto di vista economico, per le necessarie manutenzioni. Trattandosi di attribuzione patrimoniale finalizzata alla regolamentazione dei rapporti giuridici e patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, le parti chiedono l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, nonché ai sensi della risoluzione n. 65/E Agenzia delle Entrate;
le parti dichiarano che gli effetti utili ed onerosi del predetto trasferimento decorrono dalla sottoscrizione del presente ricorso;
8. Il padre si determinerà in autonomia con i figli per un'eventuale loro contribuzione alle spese di casa, così come parimenti farà la signora qualora i figli decidessero di vivere presso la madre;
9. I signori Pt_1
e riconoscono infatti che entrambi i figli sono CP_1 Parte_1
economicamente autosufficienti e liberi di determinarsi e gli stessi sottoscrivono personalmente il presente atto a conferma di un tanto: 10. I
coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente tra loro cointestato entro
3 il corrente anno 2025, impegnandosi il signor entro il predetto termine CP_1
ad addebitare/spostare ogni accredito/utenza sul proprio conto corrente personale;
sino all'estinzione del predetto conto potrà operare sullo stesso unicamente il signor 11. Gli autoveicoli che non sono oggetto di CP_1
trasferimenti, rimarranno nella esclusiva proprietà del relativo titolare (quindi
Fiat Panda al signor e alla signora ); 12. entrambi CP_1 Parte_2 Pt_1
i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e di aver definito con il presente atto ogni questione tra loro pendente;
13. le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle concordate condizioni che accettano e sottoscrivono. 14. Spese legali compensate, con intesa che ciascuna parte provvederà a saldare il compenso dei propri legali, le quali rinunciano reciprocamente al vincolo della solidarietà”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e
4 ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in CORDENONS, in data
[...]
18/04/1998;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CORDENONS (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998,
atto 4, parte 2, serie A, Ufficio 1);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese;
Così deciso in Pordenone, in data 19/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2084/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
DE IM TA e AC IE ), C.F._2
presso i quali ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._3
CI EL e DE RO SI C.F._4
) presso i quali ha eletto domicilio telematico;
C.F._5
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CORDENONS, in data 18/04/1998, in comunione legale con i seguenti figli:
, nata il [...] Persona_1
, nato il [...] Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “Autorizzare i coniugi a vivere separati,
nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e CP_1
, matrimonio contratto in data 18.04.1998, nel Comune di Parte_1
EN (PN), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
EN, Atto 1998, numero 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1; 3. l'abitazione di
EN (PN), via Togliatti n. 17 resterà nell'esclusiva disponibilità del sig.
, in quanto unico proprietario dell'immobile, unitamente a tutti i CP_1
mobili e suppellettili che la arredano. La signora dichiara di non aver Pt_1
nulla a pretendere né sull'immobile, né sul mobilio, né su ogni suppellettile ivi presente, riconoscendone l'esclusiva proprietà in capo al marito già in epoca precedente il matrimonio;
4. la sig.ra lascerà l'immobile, sito a Parte_1
EN (PN), via Togliatti n. 17 entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale e si recherà a vivere in affitto in un appartamento che la stessa dichiara di aver già reperito e di cui sosterrà
integralmente e in via esclusiva il relativo canone ed ogni altra spesa connessa al contratto di locazione e all'immobile (spese condominiali, ecc…), spostando ivi la propria residenza nel medesimo termine di cui sopra;
la signora Pt_1
dichiara altresì fin da subito che in ipotesi di proprio trasferimento dal predetto immobile sia per sopravvenuta indisponibilità dello stesso e/o per sua libera scelta, la stessa non pretenderà alcunché dal marito ed in particolare l'eventuale aumento del canone di locazione non giustificherà di per sé la richiesta di modifica delle presenti condizioni e pertanto che nulla sarà dovuto dal signor in tale eventualità;
5. la sig.ra , oltre ai propri effetti CP_1 Parte_1
personali, preleverà dalla ex casa familiare solo un vaso di ceramica
(bomboniera del matrimonio);
6. la sig.ra cede a titolo gratuito Parte_1
e senza pretendere alcun corrispettivo, al sig. il quale accetta, la propria CP_1
quota pari a ½ di proprietà del camper Eura Mobil – targa FD601ZR,
attualmente cointestato col marito e meglio identificato nell'allegato libretto di
2 circolazione (sub doc. 17), riconoscendo la stessa che, negli anni, gli apporti economici di acquisto e mantenimento del veicolo sono stati sostenuti dal signor che ne ha curato e gestito ogni onere connesso. Trattandosi di CP_1
attribuzione patrimoniale finalizzata alla regolamentazione dei rapporti giuridici e patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, le parti chiedono l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999, nonché ai sensi della risoluzione n. 65/E Agenzia
delle Entrate;
le parti dichiarano che gli effetti utili ed onerosi del predetto trasferimento decorrono dalla sottoscrizione del presente ricorso;
7. la sig.ra
[...]
e il sig. cedono alla figlia (C.F. Parte_1 CP_1 Persona_1
) a titolo gratuito, ciascuno per la propria quota di C.F._6
proprietà dell'autovettura Renault Clio – targa FP827WE, meglio descritta nell'allegato libretto di circolazione (sub doc. 16) avendo la stessa sempre gestito in autonomia il veicolo, anche da un punto di vista economico, per le necessarie manutenzioni. Trattandosi di attribuzione patrimoniale finalizzata alla regolamentazione dei rapporti giuridici e patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, le parti chiedono l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, nonché ai sensi della risoluzione n. 65/E Agenzia delle Entrate;
le parti dichiarano che gli effetti utili ed onerosi del predetto trasferimento decorrono dalla sottoscrizione del presente ricorso;
8. Il padre si determinerà in autonomia con i figli per un'eventuale loro contribuzione alle spese di casa, così come parimenti farà la signora qualora i figli decidessero di vivere presso la madre;
9. I signori Pt_1
e riconoscono infatti che entrambi i figli sono CP_1 Parte_1
economicamente autosufficienti e liberi di determinarsi e gli stessi sottoscrivono personalmente il presente atto a conferma di un tanto: 10. I
coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente tra loro cointestato entro
3 il corrente anno 2025, impegnandosi il signor entro il predetto termine CP_1
ad addebitare/spostare ogni accredito/utenza sul proprio conto corrente personale;
sino all'estinzione del predetto conto potrà operare sullo stesso unicamente il signor 11. Gli autoveicoli che non sono oggetto di CP_1
trasferimenti, rimarranno nella esclusiva proprietà del relativo titolare (quindi
Fiat Panda al signor e alla signora ); 12. entrambi CP_1 Parte_2 Pt_1
i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e di aver definito con il presente atto ogni questione tra loro pendente;
13. le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle concordate condizioni che accettano e sottoscrivono. 14. Spese legali compensate, con intesa che ciascuna parte provvederà a saldare il compenso dei propri legali, le quali rinunciano reciprocamente al vincolo della solidarietà”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e
4 ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in CORDENONS, in data
[...]
18/04/1998;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CORDENONS (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998,
atto 4, parte 2, serie A, Ufficio 1);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese;
Così deciso in Pordenone, in data 19/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
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