Articolo 14 della Legge 26 aprile 1990, n. 86
Articolo 13Articolo 15
Versione
12 maggio 1990
Art. 14. 1. Dopo l' articolo 323 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 323-bis. - (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuita', le pene sono diminuite".
Entrata in vigore il 12 maggio 1990
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