Art. 3.
Dopo l' articolo 2 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 , e' aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - Per ciascun natante abilitato alla pesca marittima professionale e' concesso, limitatamente all'esercizio 1974, un contributo straordinario commisurato al migliatico percorso nell'esercizio medesimo.
L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma sara' effettuata con le modalita' e con i criteri che saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere del comitato di cui all' articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , integrato da tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle associazioni sindacali a base nazionale.
Dopo l' articolo 2 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 , e' aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - Per ciascun natante abilitato alla pesca marittima professionale e' concesso, limitatamente all'esercizio 1974, un contributo straordinario commisurato al migliatico percorso nell'esercizio medesimo.
L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma sara' effettuata con le modalita' e con i criteri che saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere del comitato di cui all' articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , integrato da tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle associazioni sindacali a base nazionale.