Articolo 6 della Legge 6 giugno 1986, n. 251
Articolo 5Articolo 7
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27 giugno 1986
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5 aprile 1991
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8 maggio 2010
Art. 6. 1. La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta da bollo, deve essere inoltrata al consiglio del collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede ((o ha il domicilio professionale)) .
(( 1-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE . )) 2. L'albo degli agrotecnici reca, per ciascun iscritto: cognome e nome; data e luogo di nascita; indirizzo di residenza ((o di domicilio professionale)) ; codice fiscale; data di conseguimento del diploma e dell'abilitazione professionale; data di iscrizione nell'albo e titolo in base a cui e' avvenuta.
3. L'iscrizione nell'albo di coloro che esercitano attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, sia di natura pubblica che privata, e' integrata da apposita annotazione a margine contenente le indicazioni del caso. L'albo e' compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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