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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2859 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Damaso Pattumelli e dall'avv. Daniele Di Bella e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Flaminia n. 334 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4636/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 18/04/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza dell'11/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , già riconosciuto invalido civile al 78% dal mese di gennaio Parte_1
2007 con diritto all'assegno mensile ex art. 13 legge n. 118/1971, premesso di aver presentato domanda all' per il riconoscimento dell'invalidità dell'80% ai fini CP_1 del riconoscimento del diritto di cui all'art. 1 d.lgs. n. 503 del 1992, e che in data 1 27/10/2021 aveva ricevuto comunicazione del rigetto della domanda di pensione anticipata, dedotto di essere in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione per godere del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata nonché portatore di un danno funzionale di entità tale da legittimare il riconoscimento dell'80% di invalidità, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “Accertare e Dichiarare, ai sensi dell'art. 1, co. 8 del d.lgs. n. 503 del 1992 il diritto di al riconoscimento dell'invalidità non inferiore all'80 Parte_1 per cento a decorrere dalla data che sarà accertata in sede di giudizio, e conseguentemente, CONDANNARE l a corrispondere a parte ricorrente i ratei CP_1 maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo”.
1.1. Nella contumacia dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “- dichiara che CP_1
è invalido civile nella misura dell'85% a decorrere dalla domanda Parte_1 CP_ amministrative del 16.9.2021; - condanna l alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 2.600,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente e da distrarsi”.
1.2. Il primo giudice, espletata c.t.u. medico-legale, e richiamate le conclusioni del nominato c.t.u., ha evidenziato come sia affetto da “ipertensione Parte_1 arteriosa e cardiopatia ipertensiva (NYHA II); diabete mellito insulino-dipendente con retinopatia diabetica proliferante trattata con laser;
poliartrosi e spondilodiscoartrosi con rotoscoliosi cervico dorsale e sofferenza radicolare cervicale e lombare in eccesso ponderale;
disturbo ansioso depressivo”, con conseguente grado di invalidità pari all'85% e sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 8, d.lgs. 503/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (16/09/2021).
1.3. Pertanto, il giudice di prime cure ha concluso affermando che “Deve pertanto dichiararsi, ad ogni effetto di legge, che il ricorrente possieda il Parte_1 requisito sanitario per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia dal tempo della domanda amministrativa”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine alla domanda di condanna formulata con il ricorso nei confronti dell' CP_1
2.1. L' non si è costituito, pur avendo ricevuto notifica telematica del ricorso in CP_1 appello in data 25/10/2024, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, osserva la Corte che non risulta essere stata oggetto di impugnazione da parte di chi ne aveva interesse la statuizione di accertamento del requisito dell'invalidità civile nella misura dell'85% in capo a con Parte_1 decorrenza dal 16/09/2021, ragion per cui tale accertamento non risulta devoluto alla cognizione della Corte e non può essere posto ulteriormente in discussione in questa sede.
3.1. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Non vi è dubbio, infatti, che con il ricorso di primo grado avesse Parte_1 chiesto anche la condanna dell' al pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia CP_1
2 anticipata quale conseguenza dell'accertamento del proprio diritto al riconoscimento dell'invalidità in misura non inferiore all'80%. Il giudice di prime cure, espletata la c.t.u. e condividendone le risultanze, ha accertato la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia dal tempo della domanda amministrativa, omettendo, tuttavia, di provvedere, verosimilmente per mera svista, alla pronuncia di condanna dell' CP_1
4.1. Pronuncia di cui sussistevano tutti i presupposti, tenuto conto delle allegazioni di cui al ricorso e dei documenti prodotti in allegato al ricorso medesimo.
4.2. Difatti, alla data del 16/09/2021, sussistevano sia il requisito anagrafico (avendo in quella data l'appellante un'età pari a 62 anni e 8 mesi), pur considerato l'aumento della speranza di vita risultante da ultimo dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05/12/2017, sia il requisito contributivo, avendo l'appellante maturato i 20 anni di contribuzione alla luce di quanto attestato dall'estratto contributivo da cui emergono contributi sin dall'anno 1976, sia infine il requisito sanitario, aggravatosi in misura tale da raggiungere la soglia necessaria (pari o superiore all'80%) appunto alla data del 16/09/2021, come accertato dal c.t.u.
4.3. Di conseguenza, la c.d. finestra mobile, ossia il differimento di dodici mesi, di cui all'art. 12 d.l. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010), decorre dalla “maturazione dei requisiti”, come prevede testualmente il legislatore, che nel caso in esame, per quanto sinora esposto, si è perfezionata, appunto, al 16/09/2021. 4.4. In materia è ormai intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con indirizzo consolidato, ha affermato che “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv. con modif. in L. n. 122 dl 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (Cass. 29191/2018, n. 30648/2019, n. 29610/2024). La Corte ha affermato, sempre con riferimento all'ambito di applicazione della disciplina delle finestre mobili, che “In tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, non è applicabile il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L.n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, in quanto l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, della cit. norma, successivi commi, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità” (Cass. 3251/2018, n. 17796/2020).
4.5. Ed allora il diritto a pensione – che, in mancanza della c.d. finestra mobile, sarebbe sorto a decorrere dal 17/09/2021 – deve dirsi sorto dal 17/09/2022, una volta applicato il differimento di dodici mesi previsto dall'art. 12 d.l. cit. data in cui, tra l'altro, risultava certamente cessata ogni attività lavorativa da parte dell'appellante.
3 5. Dunque, ed in conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado parzialmente riformata.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento in favore di dei CP_1 Parte_1 ratei di pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 17/09/2022, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo. Condanna l' al pagamento in favore CP_1 della parte appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado nella misura già determinata in quella fase e per il grado di appello in € 1.985,00, oltre per entrambe le fasi rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
4
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2859 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Damaso Pattumelli e dall'avv. Daniele Di Bella e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Flaminia n. 334 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4636/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 18/04/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza dell'11/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , già riconosciuto invalido civile al 78% dal mese di gennaio Parte_1
2007 con diritto all'assegno mensile ex art. 13 legge n. 118/1971, premesso di aver presentato domanda all' per il riconoscimento dell'invalidità dell'80% ai fini CP_1 del riconoscimento del diritto di cui all'art. 1 d.lgs. n. 503 del 1992, e che in data 1 27/10/2021 aveva ricevuto comunicazione del rigetto della domanda di pensione anticipata, dedotto di essere in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione per godere del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata nonché portatore di un danno funzionale di entità tale da legittimare il riconoscimento dell'80% di invalidità, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “Accertare e Dichiarare, ai sensi dell'art. 1, co. 8 del d.lgs. n. 503 del 1992 il diritto di al riconoscimento dell'invalidità non inferiore all'80 Parte_1 per cento a decorrere dalla data che sarà accertata in sede di giudizio, e conseguentemente, CONDANNARE l a corrispondere a parte ricorrente i ratei CP_1 maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo”.
1.1. Nella contumacia dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “- dichiara che CP_1
è invalido civile nella misura dell'85% a decorrere dalla domanda Parte_1 CP_ amministrative del 16.9.2021; - condanna l alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 2.600,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente e da distrarsi”.
1.2. Il primo giudice, espletata c.t.u. medico-legale, e richiamate le conclusioni del nominato c.t.u., ha evidenziato come sia affetto da “ipertensione Parte_1 arteriosa e cardiopatia ipertensiva (NYHA II); diabete mellito insulino-dipendente con retinopatia diabetica proliferante trattata con laser;
poliartrosi e spondilodiscoartrosi con rotoscoliosi cervico dorsale e sofferenza radicolare cervicale e lombare in eccesso ponderale;
disturbo ansioso depressivo”, con conseguente grado di invalidità pari all'85% e sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 8, d.lgs. 503/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (16/09/2021).
1.3. Pertanto, il giudice di prime cure ha concluso affermando che “Deve pertanto dichiararsi, ad ogni effetto di legge, che il ricorrente possieda il Parte_1 requisito sanitario per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia dal tempo della domanda amministrativa”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine alla domanda di condanna formulata con il ricorso nei confronti dell' CP_1
2.1. L' non si è costituito, pur avendo ricevuto notifica telematica del ricorso in CP_1 appello in data 25/10/2024, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, osserva la Corte che non risulta essere stata oggetto di impugnazione da parte di chi ne aveva interesse la statuizione di accertamento del requisito dell'invalidità civile nella misura dell'85% in capo a con Parte_1 decorrenza dal 16/09/2021, ragion per cui tale accertamento non risulta devoluto alla cognizione della Corte e non può essere posto ulteriormente in discussione in questa sede.
3.1. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Non vi è dubbio, infatti, che con il ricorso di primo grado avesse Parte_1 chiesto anche la condanna dell' al pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia CP_1
2 anticipata quale conseguenza dell'accertamento del proprio diritto al riconoscimento dell'invalidità in misura non inferiore all'80%. Il giudice di prime cure, espletata la c.t.u. e condividendone le risultanze, ha accertato la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia dal tempo della domanda amministrativa, omettendo, tuttavia, di provvedere, verosimilmente per mera svista, alla pronuncia di condanna dell' CP_1
4.1. Pronuncia di cui sussistevano tutti i presupposti, tenuto conto delle allegazioni di cui al ricorso e dei documenti prodotti in allegato al ricorso medesimo.
4.2. Difatti, alla data del 16/09/2021, sussistevano sia il requisito anagrafico (avendo in quella data l'appellante un'età pari a 62 anni e 8 mesi), pur considerato l'aumento della speranza di vita risultante da ultimo dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05/12/2017, sia il requisito contributivo, avendo l'appellante maturato i 20 anni di contribuzione alla luce di quanto attestato dall'estratto contributivo da cui emergono contributi sin dall'anno 1976, sia infine il requisito sanitario, aggravatosi in misura tale da raggiungere la soglia necessaria (pari o superiore all'80%) appunto alla data del 16/09/2021, come accertato dal c.t.u.
4.3. Di conseguenza, la c.d. finestra mobile, ossia il differimento di dodici mesi, di cui all'art. 12 d.l. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010), decorre dalla “maturazione dei requisiti”, come prevede testualmente il legislatore, che nel caso in esame, per quanto sinora esposto, si è perfezionata, appunto, al 16/09/2021. 4.4. In materia è ormai intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con indirizzo consolidato, ha affermato che “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv. con modif. in L. n. 122 dl 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (Cass. 29191/2018, n. 30648/2019, n. 29610/2024). La Corte ha affermato, sempre con riferimento all'ambito di applicazione della disciplina delle finestre mobili, che “In tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, non è applicabile il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L.n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, in quanto l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, della cit. norma, successivi commi, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità” (Cass. 3251/2018, n. 17796/2020).
4.5. Ed allora il diritto a pensione – che, in mancanza della c.d. finestra mobile, sarebbe sorto a decorrere dal 17/09/2021 – deve dirsi sorto dal 17/09/2022, una volta applicato il differimento di dodici mesi previsto dall'art. 12 d.l. cit. data in cui, tra l'altro, risultava certamente cessata ogni attività lavorativa da parte dell'appellante.
3 5. Dunque, ed in conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado parzialmente riformata.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento in favore di dei CP_1 Parte_1 ratei di pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 17/09/2022, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo. Condanna l' al pagamento in favore CP_1 della parte appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado nella misura già determinata in quella fase e per il grado di appello in € 1.985,00, oltre per entrambe le fasi rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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