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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 06 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3948/2019 R.G. vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Cucè e Francesco Parte_1
Aloisi, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dagli avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto.
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25 luglio 2019 riferiva che, in data 05.07.2013, Parte_1
aveva presentato la domanda per ottenere la pensione di vecchiaia e che la stessa era stata accolta con decorrenza dal 01.05.2013.
Esponeva che per l'anno 2013 la pensione lorda, categoria VDAI n. 06100064, erogata CP_ dall' di Messina, ammontava ad € 2662,56 mensili.
Precisava che dall'01.01.2003 i dirigenti di aziende industriali come lui erano passati, a seguito di soppressione della medesima, dalla gestione previdenziale lla gestione CP_3 previdenziale e che avendo egli stesso maturato al 31.12.1995 un'anzianità CP_2
contributiva pari a 20 anni per il calcolo della pensione dovevano applicarsi le norme di cui al comma 1, dell'articolo 2, del D.lgs 181/1997 in forza del quale per la liquidazione della
1 pensione doveva farsi riferimento al sistema retributivo di cui all'art.1, comma 17, della legge 335/1995.
Osservava, invero, che il calcolo per la determinazione della pensione, per gli assicurati all'ex è diverso rispetto a quello generale in quanto sulle anzianità CP_4 CP_3 contributive maturate antecedentemente all'01.01.2003 restano in vigore le vecchie regole.
Rilevava, dunque, che la retribuzione media da prendere a base per il calcolo della propria pensione era pari ad €. 230.134,23 essendo la predetta retribuzione superiore al massimale previsto per legge pari ad €. 182.874,00 e che per l'effetto delle aliquote di abbattimenti per fascia di retribuzione, moltiplicate per gli anni di anzianità, la pensione annua spettantegli era pari ad €. 62330,28; con una pensione lorda di €. 4792,33 per 13 mensilità CP_ cui andavano aggiunti € 97,06 (giusta liquidazione per un totale di €. 4889,39.
Deduceva, tuttavia, che l' aveva errato nell'effettuare il calcolo della suddetta CP_2
pensione poiché per ben due volte aveva effettuato il cambio lire/euro con conseguente diminuzione della medesima al momento della liquidazione, pertanto, dapprima in data
05.07.2013, successivamente in data 14.09.2016 e da ultimo in data 10.11.2018, ne aveva richiesto all'Istituto il ricalcolo, con il pagamento degli arretrati, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Ribadiva, dunque, il proprio diritto a veder riliquidata la pensione con decorrenza dal
01.05.2013 con il consequenziale versamento di €. 172.538,03 (calcolo effettuato sino a
Maggio 2019).
Tanto premesso chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione cat. VDAI n. 06100064; con ogni consequenziale provvedimento di ordine fiscale ed economico a far data dal 01.05.2013; per l'effetto, condannare l' , in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di €. 172.538,03 per differenze pensionistiche non pagate dal 01.05.2013 al maggio 2019; sempre per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2
corrispondergli somma da accertare in corso di causa. Con condanna alle spese da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari.
2. Con memoria di costituzione e risposta depositata il 26 giugno 2020 si costituiva in giudizio l' contestando quanto ex adverso dedotto e concluso e insistendo per il CP_2
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Eccepiva la decadenza ex art. 47 del DPR 639/1970 dall'asserito diritto ai ratei pregressi del trattamento pensionistico, come quantificati dal ricorrente, per il periodo anteriore al triennio dalla iscrizione a ruolo del giudizio de quo risalente al 25.07.2019, ovvero dal
25.07.2016.
2 Deduceva di aver correttamente determinato la retribuzione pensionabile in ragione dei massimali retributivi previsti per l'epoca nel regime INPDAI utili ai fini della contribuzione obbligatoria ai fini IVS ovvero rilevanti per il trattamento di pensione, nonché di aver correttamente liquidato la pensione di vecchiaia al ricorrente.
Concludeva chiedendo, pertanto, di ritenere e dichiarare la decadenza di cui all'art. 47 del
DPR 639/1970, ultima parte, come innovata dall'art. 38 del d.l.98/2011 e per l'effetto respingere, in ogni caso, la pretesa avversaria inerente l'erogazione in suo favore dei ratei pregressi nella misura di € 172.538,03; di rigettare il ricorso e le domande proposte nei confronti dell' , posta la loro infondatezza ed erroneità in diritto, anche in punto CP_2 prescrizione e per l'effetto ritenere e dichiarare che l' ha correttamente liquidato il CP_2
trattamento di quiescenza in favore del e che nulla è dovuto in suo favore. Parte_1
Con vittoria dei compensi professionali.
3. Sostituita l'udienza del 06.05.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di decadenza di cui all'art. 47 del DPR
639/1970.
Sul punto può essere richiamato il principio della Cassazione secondo cui “
La decadenza di cui al D.P.R. n. 39 del 1970, art. 47, - come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166 - non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo
l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l' sia incorso in errori di calcolo Controparte_5
o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale.” (Cassazione civile sez. lav., 19/12/2014, n.26950).
5. Ai fini della decisione occorre fare un breve richiamo alla normativa di settore applicabile ratione temporis al caso di specie.
In merito alla liquidazione del trattamento pensionistico ai dirigenti, come il ricorrente, iscritti all'ex e poi trasferiti, in seguito a soppressione dell'Ente, nella gestione CP_3
AGO a far data dal 01.01.2003 si applica la disciplina di cui all'art.42 della Legge
n.289/2002.
Tale articolo ha previsto che:
“1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'
[...]
di aziende costituito con legge 27 Controparte_6 Controparte_7
3 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data CP_2
sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso . La CP_1
suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di cui al comma 1 è deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte le attività e le passività, quali risultano dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto
Comitato per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.
3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso
l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) delle quote di pensione CP_3
corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto….”.
La nuova disciplina ha realizzato, sotto il profilo assicurativo, il trasferimento dei contributi mediante iscrizione "con evidenza contabile separata”, ossia in carenza di un'unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi, dall' all' , CP_3 CP_2
mentre, sotto il profilo delle prestazioni erogabili, ha introdotto un meccanismo di liquidazione ad hoc, fondato sul sistema del pro rata temporis, con la valorizzazione di ciascun periodo contributivo secondo separate regole.
Tale meccanismo di liquidazione del trattamento pensionistico dei dirigenti iscritti all'ex caratterizzato dal mantenimento di una distinta valutazione di due segmenti CP_3
contributivi, conduce a ritenere che il legislatore ha voluto introdurre un regime misto e
4 speciale e che, ratione temporis, sostituisce il precedente regime di liquidazione delle pensioni pure”. CP_3
Ne discende dall'applicazione di tale nuova normativa che il trattamento pensionistico del ricorrente, Dirigente in quiescenza nel 2013, non può essere liquidato né con applicazione integrale delle regole dell'AGO, che richiederebbe la concentrazione dei due periodi
CP_ contributivi unicamente presso l' né applicando la disciplina del soppresso CP_3
con una non prevista ultrattività del relativo regime liquidatorio, posto che in tal modo si vanificherebbe l'intento del legislatore di riavvicinare il detto sistema a quello dell' , la CP_2
cui gestione previdenziale si limiterebbe ad una semplice cassa di erogazione prestazioni, senza alcuna autonomia gestionale.
Dal momento che la l. n. 289 del 2002, ha operato il trasferimento dei contributi CP_ dall' all' mediante iscrizione "con evidenza contabile separata", ossia in carenza CP_3
di un'unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal d.P.R. n. 58 del 1976, l'art. 42 comma 3, prima parte, della legge citata, disponendo che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del criterio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal primo gennaio 2003, ha introdotto un principio di carattere generale, senza distinzione tra soggetti ancora iscritti e soggetti che non sono più in costanza di assicurazione lla data CP_3
del 31 dicembre 2002, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione della pensione, la retribuzione pensionabile propria dell'assicurato già iscritto all' eve essere CP_3
individuata in relazione alle retribuzioni che sarebbero stati utili nel caso di un'ipotetica liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell' non anche con riguardo CP_3
alle retribuzioni percepite negli ultimi cinque e dieci anni calcolati a ritroso dalla data del pensionamento, in quanto il rinvio della l. n. 289 del 2002, art. 42, d.lg. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7, nonché lo stesso meccanismo del pro-rata adottato nell'art. 42 cit., costituiscono manifestazione della volontà del legislatore di tenere distinti i due periodi assicurativi, in considerazione della diversità dei sistemi di calcolo adottati per ciascuno di essi, dando luogo a due distinte quote di pensione da determinare secondo autonomi criteri.
(Cassazione civile sez. lav., 23/09/2019, n.23573)
Il comma 7 del D.lgs 181/1997 ha poi previsto che a far tempo solo dal 1.01.1997 sia previsto quale massimale annuo della base contributiva e pensionabile l'importo di lire 250 milioni pari a € 129.114,00, mentre il comma 5 del medesimo articolo prevede che: “I massimali relativi a ciascuna fascia di retribuzione pensionabile di cui alla tabella A restano congelati fino al raggiungimento dei corrispondenti limiti risultanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
5 503, ad eccezione di quanto previsto al comma 7. A partire dal medesimo momento, trova applicazione la normativa vigente in materia nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti”.
La retribuzione pensionabile da assumere come parametro per il calcolo dei periodi di assicurazione maturati in costanza di assicurazione sino al 31 dicembre 2002 è CP_3
quella goduta dall'iscritto nelle ultime 260 o 520 settimane antecedenti al 31 dicembre
2002 rispettivamente per il calcolo della quota A riferita all'anzianità contributiva sino al
31 dicembre 1992 e per il calcolo della quota B di pensione riferita all'anzianità contributiva maturata dall'assicurato dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2002 (nel caso in cui l'assicurato possa vantare almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995). .
Occorre poi valutare l'operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3 del D.lgs.
181/1997 nei casi, come quello in esame, caratterizzati dalla sussistenza, in capo ad un unico soggetto, di più posizioni contributive maturate presso le due distinte gestioni previdenziali.
Il suddetto decreto legislativo in materia di regime pensionistico per gli iscritti all' CP_3
contiene una disciplina normativa volta ad estendere ai regimi pensionistici diversi dall'AGO principi propri della riforma del sistema pensionistico operata dalla L. n.
335/1995, che trova il suo fulcro nel passaggio dal sistema pensionistico retributivo a quello contributivo. E' stato quindi introdotto (v. art. 2), anche per gli assicurati -all'epoca con il solo il sistema di calcolo delle pensioni, proprio del regime AGO, articolato CP_3 su un criterio totalmente retributivo, totalmente contributivo o misto a seconda dell'entità delle posizioni contributive che gli assicurati avevano maturato presso l' CP_3
In questo contesto la clausola di salvaguardia, contenuta nell'art. 3, comma 4, (“L'importo del trattamento pensionistico complessivo non può comunque risultare inferiore a quello previsto, alle medesime condizioni, dall'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”) aveva la funzione di salvaguardare l'unica posizione contributiva Inpdai dell'assicurato contro il rischio di penalizzazioni per il mancato o incompleto funzionamento dei più favorevoli massimali o aliquote di rendimento previste dal precedente meccanismo liquidatorio e scaturenti dall'applicazione di taluni criteri propri dell'AGO.
Ciò spiega perché il comma 4, comparando il “trattamento pensionistico complessivo” liquidato secondo il sistema INPDAI e armonizzato con la L. n. 335/1995, con quello ipoteticamente calcolabile alle medesime condizioni nell'AGO, fa da norma di chiusura del regime pensionistico Inpdai all'epoca vigente. In base a tali considerazioni si perviene alla conclusione che la detta clausola di salvaguardia è stata prevista dall'art. 3, co. 4 in
6 relazione al solo complessivo trattamento pensionistico Inpdai, inteso nella sua unicità ed indivisibilità. Una diversa interpretazione non solo si porrebbe in contrasto con la lettera dell'art. 42 che non richiama la citata disposizione, ma condurrebbe a liquidare la prima quota in modo non inferiore al trattamento AGO e la seconda in maniera necessariamente pari al trattamento AGO, e quindi a calcolare l'intera pensione “come se” fosse nella sua interezza assoggettata al regime AGO, vanificando così l'intento del legislatore di far operare il criterio del “pro rata” con evidenza contabile separata della connessa contribuzione.
Nel caso di specie, il , alla data del 31.12.1995, vantava 18 anni di anzianità Parte_1 contributiva, quindi, il trattamento pensionistico di vecchiaia gli è stato liquidato dall' CP_2
con il sistema interamente retributivo, distinto per quote.
Dalla documentazione allegata si evince che per la determinazione della quota A di
CP_ pensione e l' ha correttamente tenuto conto delle retribuzioni denunciate dal datore di lavoro all' dunque dei soli contributi IVS versati nei limiti dei massimali vigenti CP_3
per gli anni di riferimento.
Nel calcolo della pensione dell'assicurato Ex-Inpdai va tenuto conto quindi della presenza di un massimale e di un minimale contributivo (diverso quest'ultimo dal regime AGO sino al 2003 anno della soppressione del Fondo) con riferimento a tutte le anzianità maturate prima del 2003, ovvero nel caso del dal 1985 al 1989. Parte_1
CP_ In particolare, dagli allegati depositati dall' risulta che gli importi considerati per il calcolo risultano corretti e nel rispetto dei massimali previsti dalla legge, in particolare dal d.lgs. 481/97.
Non è pertanto riscontrabile alcun errore da parte dell' nel calcolo della pensione, CP_1 così come non risulta provata la circostanza che vi sia stata un'erronea conversione dell'importo da lire ad euro.
In ragione delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato.
6. Le spese giudiziali vanno poste a carico del ricorrente, in ragione della soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto del valore e della natura della controversia, ed applicando i valori tariffari medi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 25.07.2019 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
7 CP_
- condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che liquida in €
12.228,00, oltre spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 07 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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