Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/04/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha emesso la seguente:
SENTENZA nelle causa di appello, iscritta al n. 7197/2023 R.Gen.Aff.Cont. aventi ad oggetto “Altri Istituti e leggi speciali” e vertente:
TRA
con sede in Roma, Viale di Tor Marancia n. 4, (codice Parte_1
fiscale/partita IVA N. ) in persona del Responsabile pro tempore della Funzione P.IVA_1
Legale e Contenzioso, Avv. Francesco Cento, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio – Sarzana (SP), repertorio nr 55878 - raccolta nr 36640 del Persona_1
07/12/2020, elettivamente domiciliata in Roma alla Via del Serafico n. 106, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Summa, (C.F.: ), che lo rappresenta, assiste e difende C.F._1
in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Vittorio n.9 (C.F. rapp.to e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Daniela C.F._2
Greco ( ) e con la stessa elett.te dom.to in Qualiano (NA), alla via B. Croce 79 C.F._3
(ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 22/10/2016 Controparte_2
n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Controparte_3
, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. in persona del Dott. Controparte_4 P.IVA_2
, giusta procura speciale conferitale per atto del Notaio in data Controparte_5 Parte_2
22.06.2023 Rep. 180134 Racc. 12348 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Rosario
Varì del Foro di Vibo Valentia (C.F. ), il quale si dichiara antistatario ex art. C.F._4
93 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Piemonte n. 39.
- APPELLATI proc. n.r.g. 7197/2023 Pagina 1
CONCLUSIONI : come da note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello, avverso la Parte_1
sentenza n. 3607/2023 pubblicata in data 01/06/2023, con la quale il Giudice di Pace di Marano di
Napoli accoglieva l'opposizione promossa dal sig. avverso la cartella di pagamento Controparte_1
07120170106630088000, relativa al ruolo del , di € 2317,52 di cui € 2.000,00 Controparte_6 per multa ed € 317,52 per spese del processo penale, dichiarando la prescrizione del credito.
A fondamento del gravame, l'appellante deduceva che il giudice di prime cure aveva erroneamente dichiarato la prescrizione del credito posto che il titolo sul quale poggia la pretesa creditoria è la sentenza penale di condanna del 2006, divenuta definitiva solo in data 05.06.2013, all'esito del giudizio di appello;
che infatti ai sensi dell'art. 172 c.p., il termine di prescrizione della pena pecuniaria della multa è decennale e decorre dalla data della irrevocabilità della condanna nella specie avvenuta il 5.06.2013; ancora che non sussiste, inoltre, alcuna decadenza o obbligo di notifica di atti precedenti per il recupero delle pene pecuniarie, non essendo previsti dalle norme che disciplinano il recupero di tali spese, così come modificate all'esito della ben nota riforma del 2009 (art. 227 bis –
227 ter - 227 quater DPR 115/2002); infine la piena correttezza dell'operato di Parte_1
e l'infondatezza delle avverse deduzioni.
[...]
Formulava, pertanto, l'appellante le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione o deduzione, per tutti i motivi esposti, in totale riforma della sentenza impugnata n. 0607/2023 pubblicata in data 01.06.2023, del Giudice di Pace di
Marano Napoli: - rigettare integralmente le domande di parte attrice, accertando e dichiarando la validità ed efficacia del credito oggetto ella cartella impugnata per tutti i motivi esposti nel
primo motivo di appello;
- in ogni caso rigettare tutte le domande di controparte formulate in primo grado Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio , deducendo l'infondatezza della ricostruzione effettuata Controparte_1 dall'appellante avendo la cartella impugnata ad oggetto un credito per spese processuali e non per pena pecuniaria alla quale è applicabile l'art 172 c.p. sull'estinzione della pena;
altresì l'infondatezza del richiamo alla disciplina gli artt. 227 bis, ter e quater DPR 115/2002, che come noto, sono stati aggiunti con la riforma del 2009 (legge 69/2009) in quanto relativa alle pene pecuniarie nonché infine proc. n.r.g. 7197/2023 Pagina 2 ribadiva la correttezza dell'introduzione della domanda di opposizione all'esecuzione nei confronti dell'ente impositore ed ente di riscossione.
Si è costituita in giudizio ribadendo la carenza di legittimazione Controparte_2 passiva avendo l'opponente contestato vizi inerenti alla formazione del ruolo esattoriale, sotto il duplice profilo dell'omessa notifica di atti presupposti e della decadenza e prescrizione delle pretese impositive, attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente e al contrario la fondatezza del gravame di
Parte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa sulle conclusioni rese dalle parti è stata rimessa in decisione.
In via pregiudiziale va rilevata l'ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt 342 e 348 bis c.p.c.
La disposizione di cui all'art. 342 c.p.c. non richiede, infatti, che le doglianze assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone alla parte appellante d'individuare, in modo chiaro ed esauriente, il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame agli specifici capi della sentenza impugnata e ai passaggi argomentativi che la sorreggono e altresì formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice, così da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Corte d'Appello di Brescia, Sezione I, sentenza n° 1100 del
20/09/2022; Corte d'Appello di Napoli, sezione III, sentenza n° 3538 del 27/07/2022). Nel caso concreto, l'atto d'appello soddisfa con sufficiente grado di specificità le prescrizioni contenutistiche della norma di cui all'art. 342 c.p.c., risultando adeguatamente formulata, accanto ai motivi di censura, una parte argomentativa teleologicamente orientata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal Giudice a quo; deve, pertanto, rilevarsi l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c., in quanto l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate, così circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di appello e, per altro verso, le modifiche richieste, censurando la ricostruzione in fatto operata dal Giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo
è incorso, altresì prospettando, conseguentemente, la propria ricostruzione fattuale.
Non ricorre, inoltre, neppure l'ipotesi d'inammissibilità prevista dall'art. 348bis c.p.c., poiché, dovendo l'operatività della norma essere riservata ai casi in cui i motivi d'appello si presentano come palesemente infondati, nel caso in esame non si evince l'evocata evidenza, giacchè gli elementi acquisiti al giudizio di primo grado potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla proc. n.r.g. 7197/2023 Pagina 3 decisione assunta dal Giudice di pace ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, ossia quella proposta con i motivi d'appello.
In ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto d'appello o di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.) ovvero che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Nel merito, l'appello è fondato.
In prima battuta va osservato che è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall in primo grado e riproposta nella comparsa di Controparte_2
costituzione nel presente grado di giudizio.
In considerazione dei motivi di opposizione afferenti la stessa sussistenza della pretesa creditoria, nonché l'esistenza del diritto di agire in executivis, la legittimazione passiva spetta nel presente giudizio sia all'ente impositore (quale titolare del credito), sia all'Agente della Riscossione (che, quale titolare dell'azione esecutiva, ha emesso l'atto impugnato).
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dl costui” (v. Cass. n. 13.12.2022, n. 36390). Ne consegue che l'agente della riscossione è sempre legittimato passivo nelle controversie relative alla impugnazione di una cartella di pagamento;
l'Ente creditore lo è solo eventualmente (nel presente caso lo è); la questione delle “responsabilità” di tali soggetti in caso di accoglimento dell'opposizione va risolta regolando opportunamente il carico delle spese, tenendo peraltro conto della circostanza che l'agente della riscossione deve formulare una domanda di manleva laddove ritenga che queste vadano esclusivamente addossate all'Ente creditore (v. Cass. 11.7.2016, n. 14125, e più di recente Cass.
6.2.2017, n. 3101).
Va inoltre precisato che è ormai pacifico che le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono: l'opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 L. n. 689 del 1981; l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, infine, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. La prima opposizione è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione a ruolo,
è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di proc. n.r.g. 7197/2023 Pagina 4 accertamento di violazione onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori. Ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella. L'opposizione all'esecuzione è, invece, il rimedio processuale da adottare quando l'opponente contesta l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella (e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo) o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima). L'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Tanto chiarito, occorre in punto di fatto dissipare i dubbi in ordine all'oggetto della cartella impugnata da n. 07120170106630088000, notificata dall'agente della riscossione il Controparte_1
29.09.2018 relativa, come si evince dal dettaglio degli addebiti, solo a spese processuali anno 2006 di € 317,52 -oltre oneri - in virtù di sentenza del 22.9.2006 Tribunale di Rimini il cui recupero è stato avviato dall'Ufficio recupero crediti riferimento partita n. 1604/2017, n. iscrizione a ruolo
2017/011380 reso esecutivo il 25.8.2017 (doc. 2 prod. di primo grado di ). Controparte_1
Pertanto, è inesatta la ricostruzione operata nell'atto di appello, laddove si ritiene oggetto della cartella di pagamento l'importo di € 2317,52 di cui € 2.000,00 per multa ed € 317,52 per spese del processo penale.
Ebbene, ha proposto opposizione ai sensi dell'art 615 c.p.c. avverso la cartella di Controparte_1
pagamento relativa alle spese processuali anno 2006, deducendo per un verso che la cartella notificata il 29.09.2018 era il primo atto con il quale veniva a conoscenza del presunto debito non essendo stata preceduta dalla notifica della multa e/o ammenda e l'estinzione del presunto debito per prescrizione decennale ex art 2946 c.c.
Mette conto evidenziare che, come correttamente indicato dallo stesso opponente, il termine di prescrizione delle spese processuali, la cui riscossione è disciplinata dagli artt. 227 bis e ss. del
D.P.R. 115/2002 è quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., decorrente dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo).
A norma degli artt. 227 bis e ss. la quantificazione dell'importo dovuto dal debitore di giustizia è di competenza del funzionario addetto all'Ufficio giudiziario a ciò competente (c.d. istituito presso ciascuna CORTE D'APPELLO), sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la proc. n.r.g. 7197/2023 Pagina 5 somma da recuperare, prendendo atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali ( art. 227 bis TUSG che rinvia all'art. 211 TUSG) ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società . Parte_1
A mente del successivo art. 227 ter TUSG “1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società procede Parte_1
all'iscrizione a ruolo. 2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602”.
Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione prodotta dall'appellante Parte_1
foglio notizie e attestazione di passaggio in giudicato prodotto in atti, la sentenza penale di
[...]
condanna resa dal Tribunale di Rimini del 22.9.2006 è divenuta irrevocabile in data 5.6.2013 a seguito della sentenza della Corte di Appello n. 10353 del 19.2.2013 che ha respinto l'appello proposto avverso la sentenza di I grado. Il termine di prescrizione decennale deve essere fissato nel momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza della Corte di Appello la quale confermava la condanna di al pagamento delle spese processuali comminata dalla sentenza di I Controparte_1
grado del Tribunale di Rimini. Tali spese sono state poi avviate a recupero con la Partita di credito n. 1604/2017 (cfr. produzione primo grado opponente) e iscritte a ruolo esattoriale n. 2017/11380 ordinario.
In conclusione, il termine di prescrizione del credito alla riscossione delle spese di giustizia penale vantate nei confronti del è iniziato a decorrere il 5 giugno 2013, data del passaggio in CP_1
giudicato della sentenza della Corte di Appello, e pertanto, la notifica della cartella di pagamento, perfezionatasi il 29.09.2018, è avvenuta entro il termine decennale di prescrizione ordinaria.
Neppure risultava fondata l'ulteriore doglianza contenuta nell'atto di opposizione di primo grado relativa alla mancata notifica del provvedimento giudiziario sui cui trova fondamento la pretesa del al recupero delle spese di giustizia. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/1973 a cui rimanda l'art. 224 D.P.R. 115/2002, il concessionario procede ad espropriazione forzata quando
è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve proc. n.r.g. 7197/2023 Pagina 6 essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. La giurisprudenza ha tuttavia affermato che in tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo.
Prima della modifica operata dalla L. 69/2009, l'art 212 TUSG prevedeva che passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.
In questi termini, è stato correttamente osservato che “In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 -data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha modificato
l'art. 227 ter del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter”
(Cassazione civile, sez. VI , 13/09/2017, n. 21178).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14 e succ. modifiche, secondo lo scaglione di valore fino a 1100,00 e secondo i parametri minimi avuto riguardo all'attività effettivamente svolta e all'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3607/2023 del Giudice di Pace di Marano di Napoli, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento 07120170106630088000, nei Controparte_1
confronti di ed Controparte_2 Parte_1
2) condanna alla rifusione in favore di dell'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 174,00 per spese e € 505,00 per onorari del doppio grado di giudizio oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge proc. n.r.g. 7197/2023 Pagina 7 3) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Controparte_2 dell'importo di € 505,00 per onorari del doppio grado di giudizio oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 10/4/2025.
Il Giudice dott. ssa Dora Alessia Limongelli
proc. n.r.g. 7197/2023 Pagina 8