Cass. civ., sez. I, sentenza 10/11/1960, n. 3001
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Sentenza 10 novembre 1960

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Le autorizzazioni amministrative, di cui all'art. 2084 cod.civ. non sono costitutive di diritti, ma subordinano soltanto l'Esercizio dell'impresa. Pertanto nel caso in cui l'impresa sia esercitata in Mancanza di una richiesta autorizzazione amministrativa, l'illiceità non implica l'inesistenza dell'impresa, ma soltanto l'applicabilità delle sanzioni specificamente previste dalla legge. La titolarità dell'azienda ben può essere disgiunta dalla proprietà dei beni strumentali destinati al funzionamento di essa, giacché è giuridicamente possibile che tali cespiti, isolatamente presi, siano soggetti ad un regime giuridico diverso da quello del tutto ed appartengano ad un soggetto che non è titolare dell'azienda purché quest'ultimo ne abbia la disponibilità per un titolo che gli consente di destinarli al servizio dell'azienda. La legge non vieta il trasferimento di azienda,il cui Esercizio sia soggetto a concessione amministrativa, ma vieta che la concessione sia esercitata da chi non ne sia intestatario, in violazione del principio della personalità delle concessioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/11/1960, n. 3001
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3001
    Data del deposito : 10 novembre 1960

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