Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/06/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.14 e ss c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 578/2025 promossa da:
, (C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, via delle Rose n. 7, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Gioia SAMBUCO che li rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato l'8 aprile 2025 e hanno adito Parte_1 Parte_2 congiuntamente il Tribunale di Rieti per ottenere la regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nato in data [...], e Persona_1 [...] ato il 24/05/2018 e sui diritti a quest' ultima afferenti. Per_2
Alla udienza del 22 maggio 2025 sono state sentite le parti e il giudice le ha invitate a specificare il contenuto degli impegni economici riportati nel ricorso, precisando e dunque differenziando la quota relativa al mantenimento dei figli e la quota relativa alla partecipazione al mutuo e le parti hanno precisato il contenuto del punto II di parte motiva, e il punto 14 e 16 per cui, all'esito delle dette modifiche, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
1. Affidare i figli minore di età, e ad entrambi i genitori con affidamento condiviso e Per_1 Persona_2 collocamento presso l'abitazione della madre sita in Santa Rufina di Cittaducale, via dello Sport n. 2.
2. Disporre che anche ai fini anagrafici i figliuoli manterranno la residenza presso l'abitazione ove vivono con la madre;
1
4. In considerazione della necessità di giungere alla migliore organizzazione della quotidianità dei bambini, disporre che Per_ e siano affidata alla madre con possibilità per il padre di prelevarli per vederli e tenerli con sé ogni qual Per_1 volta lo vorrà, nel rispetto della volontà, delle abitudini nonché delle esigenze personali, scolastiche dei minori e compatibilmente con eventuali esigenze lavorative dei genitori e previo preventivo accordo, anche telefonico, con la madre.
5. I tempi di permanenza dei minori presso il padre potranno essere disciplinati dalle intese contingenti che intercorreranno tra i genitori e, in mancanza di accordo, con le seguenti modalità (che potranno comunque subire modifiche, secondo quanto già indicato sub art. 4 purché concordate tra la ex coppia):
- A week end alternati, dal venerdì ad orario comunque precedente alla cena, il padre preleverà i figli e li terrà con sé sino al lunedì mattina successivo, quando li condurrà a scuola con pernotto anche presso di lui ove ciò sia di gradimento per i figliuoli;
- in un giorno infrasettimanale (lun./ven.), con scelta per il padre da preventivamente comunicare alla madre nei tre giorni precedenti, costui preleverà i minori entro le ore 19,00 tenendoli con sé e facendoli pernottare presso di lui ove Per_ ciò sia di gradimento per e;
Per_1
Per_
- disporre che il gattino acquistato per i figliuoli dalla ex coppia continui a vivere nella casa coniugale con , Per_1
e la GN ma che venga accudito dal SI. limitatamente ai giorni nei quali i bambini saranno da Pt_1 Parte_2 costui prelevati (ad eccezione del periodo di vacanze estive che egli trascorrerà con i bambini ), nonché nei giorni di vacanze Per_ estive che la madre trascorrerà con e medesimi;
gli ex partners affronteranno nella misura del 50% le Per_1 spese relative al gattino sia con riferimento all'ordinaria sua gestione, sia con riferimento ad eventuali spese veterinarie che dovessero rendersi necessarie;
6. Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane anche non continuative con il padre che dovrà comunicare il periodo in cui intende prelevarli entro il 15 aprile di ogni anno, alla madre, tenendo conto di eventuali opzioni ove già delineate che pure quest'ultima potrà aver adottato per trascorrere le vacanze con i figliuoli;
il padre si obbliga a comunicare preventivamente alla madre, per iscritto, indirizzo e numero telefonico della località dove condurrà la prole.
Parimenti, anche la madre, entro la stessa data, comunicherà per iscritto il periodo prescelto di vacanze con i minori con l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo e numero telefonico della località presso la quale condurrà la prole;
7. I genitori si impegnano inoltre a trascorrere insieme il giorno del compleanno dei minori ovvero in caso di disaccordo, i figliuoli trascorreranno metà giornata con la madre, metà con il padre.
8. I minori trascorreranno l'intera giornata (dalle ore 9,30 ovvero dalla uscita di scuola, alle ore 19,30) rispettivamente con la madre e con il padre, il giorno del compleanno di ciascuno;
9. Qualora non dovessero ricadere nel regime di visita come ut supra indicato in favore del padre (week end alternati e Per_ giorno infrasettimanale a scelta del , e comunque trascorreranno con il padre la giornata della Parte_2 Per_1
2 festa del papà ed i giorni di compleanno dei nonni paterni, dall'uscita dalla scuola di costoro o in assenza di impegni scolastici e lavorativi, dalle ore 9,00 alle ore 19,00; parimenti, trascorreranno con la madre, la giornata della festa della mamma ed i giorni di compleanno dei nonni materni, dall'uscita dalla scuola o in assenza di impegni scolastici e lavorativi, dalle ore 9,00 alle ore 19,00; Per_ 10. durante le festività natalizie, e trascorreranno l'intera giornata della vigilia (24.12. dalle ore Per_1
10,00 ivi compresa la cena sino alla mattina successiva intorno alle ore 10,30) nonché il 26.12 con pari orario e quella del primo dell'anno con medesimo orario, con un genitore;
mentre il giorno di Natale (25.12.2 dalle ore 10,45 circa ivi compresa la cena sino alla mattina successiva intorno alle ore 10,30), quello di San LV (31.12) con i medesimi orari ed il 6.1 con pari orari di prelievo, con l'altro genitore, a rotazione ogni anno e con scelta per il 2025 per la madre;
11. durante le festività pasquali staranno con il padre nel giorno di Pasqua o nella giornata del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, con la madre (per il 2025 il SI. trascorrerà il Lunedì dell'Angelo con i bambini) anche qualora Parte_2 le suddette giornate non dovessero rientrare nel diritto di visita come sopra delineato per il SI. Parte_2
Parimenti, ad anni alterni, a rotazione tra gli ex partners, i bambini trascorreranno con l'uno ovvero con l'altro genitore,
l'intera giornata del 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 8 dicembre;
Per_ 12. Disporre che nei periodi di permanenza di e con ciascun genitore, gli stessi si adoperino per far loro Per_1 mantenere contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore;
13. Disporre che i figliuoli abbiano frequentazione costante e significativa anche con i rispettivi rami parentali e, conseguentemente, che i genitori si impegnino fattivamente per rendere possibili e facilitare detti rapporti affettivi;
14. Disporre che il SI. continui a vivere in una porzione dell'immobile adibito a casa coniugale, sito al piano Parte_2 terra della casa coniugale medesima, concessogli a titolo gratuito dalla GN come in questa sede ribadito da Pt_1 costei, avendo costui contributo, unitamente alla ricorrente, alla relativa compravendita ed al contratto di mutuo all'uopo acceso in data 25 giugno 2014 rep. N. 11429 racc. 6726, con propri emolumenti, allo scopo di garantire la presenza di quest'ultimo nella vita dei figli e la continuità abitativa ed affettiva tra egli ed i bambini, per una durata corrispondente alla naturale scadenza dei ratei dovuti a fronte del mutuo contratto, salvo poi prevedere, tra gli odierni ricorrenti, in caso di mutate esigenze dei figli e comprovata necessità di questi ultimi, soluzioni conciliative diverse in ordine alla casa coniugale, ivi compresa la eventuale vendita, posto che la GN riconosce che il SI. ha comunque contribuito Pt_1 Parte_2 nell'acquisto della abitazione de qua e relativa manutenzione;
disporre al contempo che il SI. medesimo continui Parte_2
a contribuire nella misura indicata nei precedenti parte II e punto 16 all'esborso della somma dovuta a titolo di mutuo in favore dell'istituto di credito Unicredit S.p.a., fino alla naturale estinzione del mutuo stesso, nonché che egli provveda, nella stessa misura, sempre con la GN , alle spese di manutenzione ordinaria ed alle utenze della abitazione Pt_1 coniugale sita in Santa Rufina di Cittaducale, via dello Sport n. 2, unitamente alla odierna ricorrente.
15. Disporre che la residua porzione dell'immobile de quo adibito a casa coniugale, sia assegnata alla GN , Pt_1 già proprietaria del suddetto immobile acquistato anche con i denari del e nella quale continuerà ella a viverci Parte_2 unitamente ai figli ad eccezione della suddetta porzione sita al piano terra, nel quale continuerà a vivere il di lei ex partner come indicato sub punto 14).
3 Per_ 16. disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di mantenimento di e , la Parte_2 Pt_1 Per_1 somma mensile di Euro 600,00 (di cui 400 a titolo di mantenimento dei figli ossia 200 per ciascun figlio e la restante parte di euro 200 come contributo per il mutuo che grava sull'abitazione pari ad euro ad euro 654,00 ), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro i primi venti giorni di ogni mese, a partire dal mese immediatamente successivo al deposito del provvedimento de quo, sul c/c intestato alla
GN avente Iban: [...] 46000 1000 108 2047. Detto importo di euro 400 sarà rivalutato Pt_1 annualmente secondo l'indice ISTAT (mese di riferimento quello della data di sottoscrizione del presente atto).
17. Disporre che l'assegno unico continui ad essere percepito in via esclusiva dalla madre, mentre le detrazioni fiscali siano a beneficio del padre.
18. Disporre farsi integrale applicazione del Protocollo di Intesa per le spese straordinarie del Tribunale di Rieti, con suddivisione dei costi al 50% tra i genitori.
19. Ognuno dei coniugi è economicamente autosufficiente e, pertanto, disporre che ciascuno si farà carico del proprio mantenimento dandosi atto reciprocamente di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
20. Il SI. assume l'impegno a continuare a concedere gratuitamente l'uso della vettura, mod. Seat ALTEA Parte_2
TG. EB 764HA di sua proprietà, alla GN la quale ultima provvederà alle spese relative al Parte_1 pagamento del premio della assicurazione, del bollo e di ogni altra spesa relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo.
21. Mutuo consenso per il rilascio del passaporto e per l'espatrio.
22. Nell'esclusivo e preminente interesse dei minori ed al fine di evitare ripercussioni psicologiche sugli stessi, disporre che eventuali figure di terzi potranno essere inserite nel contesto familiare nel rispetto della sensibilità ed accoglienza dei bambini, nei confronti di soggetti con i quali gli ex conviventi abbiano intrapreso una relazione stabile nel tempo. L'inserimento, inoltre, dovrà essere graduale ed operato con ogni più ampia accortezza, evitando di imporre ai minori la convivenza con Per_ persone estranee all'originario nucleo familiare fino a quando e non abbiano maturato un elevato grado Per_1 di fiducia e confidenza nei confronti di queste ultime.
23. Disporre che i genitori assumano espresso e specifico impegno a non pubblicare, su qualsivoglia social network o piattaforma multimediale accessibile on line a terzi, foto dei propri figli minori e che si impegnano altresì ad interloquire con i propri familiari affinché gli stessi assumano condotte analoghe con riferimento a pubblicazioni riguardanti la minore.
24. Con compensazione integrale delle spese per l'odierno giudizio. Il giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
L'accordo delle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
4 Le previsioni di carattere economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si ritengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
decidendo sul ricorso proposto da e da Parte_1 Parte_2
- recepisce l'accordo riportato in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 6.6.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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