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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. GI D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3204 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
( rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CLEMENTINA RAUCCIO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. ENZA BERNARDO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12/09/2025 la ricorrente si riportava ai propri atti insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie, mentre il resistente si riportava ai propri scritti difensivi. Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia di separazione senza addebito con conferma dei provvedimenti già disposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 26/03/2020, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 13/10/1963 dal quale erano nati cinque figli, tutti economicamente autosufficienti. Deduceva che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa del carattere eccessivamente geloso, possessivo e autoritario del marito. Aggiungeva che, a causa dell'abuso di alcool, il marito aveva utilizzato spesso toni offensivi e atteggiamenti violenti nei suoi confronti.
Riferiva che lo stesso le aveva fatto pesare frequentemente il fatto di dover ricorrere a lui dal punto di vista economico, non risparmiandogli umiliazioni . Rilevava che il marito lavorava come macchinista per le Ferrovie dello Stato ed evidenziava che, a seguito del suo pensionamento, i suoi atteggiamenti prevaricatori si erano acuiti al punto da provocarle uno stato di depressione e crisi di pianto tanto che stata era costretta a curare ricorrendo a farmaci, nonché a rivolgersi a centri antiviolenza. Evidenziava che l'intollerabile convivenza con il marito l'aveva indotta a chiedergli di non rientrare presso la casa coniugale e a rimanere a Milano presso la casa di sua proprietà sita a San
GI IL. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente, l'assegnazione della casa coniugale e l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno di mantenimento non inferiore a € 1.300,00 mensili in proprio favore.
Con comparsa di risposta, depositata in data 24/11/2021, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che la vita coniugale era divenuta intollerabile a causa della condotta infedele della moglie, la quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, nonostante l'affetto e le attenzioni da lui costantemente dimostrate con l'acquisto di gioielli, abiti, viaggi e lifting. Rappresentava che, dopo sei mesi di matrimonio, aveva deciso di perdonarla, sebbene la stessa fosse rimasta incinta di un altro uomo. Aggiungeva che la scelta della moglie di non lavorare era stata una decisione autonoma, non condivisa da lui. Riferiva che la crisi coniugale era iniziata nel
2010, allorquando aveva scoperto che la moglie conversava online con uomo che viveva in Germania
e con il quale intratteneva una relazione virtuale. Esponeva che in data 02/03/2020 la ricorrente aveva lasciato la casa coniugale per trasferirsi a Marcianise presso l'abitazione di sua proprietà. Infine, evidenziava che lo squilibrio economico tra i due coniugi era solo apparente, poiché la moglie era proprietaria di un'abitazione sita in Marcianise, di due case in Sicilia e un terreno a Baia Domizia, mentre egli provvedeva al pagamento di un mutuo per l'acquisto della casa in cui viveva e le cui rate ammontavano ad € 641,00 con scadenza a novembre 2022; inoltre, affermava di pagare una rata mensile di € 459,00 con scadenza a febbraio 2022 per cure dentistiche per sé e per il figlio e di corrispondere € 1.400,00 all'anno per spese condominiali. Tanto premesso, concludeva per il rigetto dell'avversa domanda di addebito.
All'esito dell'udienza presidenziale del 07/10/2020, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Espletata la prova testimoniale (cfr. verbali del 18/11/2022 e 02/05/2023), all'esito dell'udienza cartolare del 12/09/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini ridotti
(30+20).
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, la ricorrente ha presentato domanda di addebito, allegando la condotta violenta del marito nei suoi confronti.
Sul punto può evidenziarsi che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795). Di regola, al fine di addebitare la separazione a uno dei coniugi, è necessaria una valutazione comparativa delle loro condotte. Tuttavia, la violenza fisica perpetrata da un coniuge nei confronti dell'altro, manifestatasi anche in un unico episodio, esonera il giudice di merito dalla suddetta comparazione;
ciò in quanto la condotta violenta rappresenta ex se una violazione dei doveri matrimoniali così grave e inaccettabile da esser da sola sufficiente a legittimare sia la pronuncia di separazione personale dei coniugi, sia l'addebitabilità della stessa all'autore delle violenze (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. 6-1, 19/02/2018, n. 3925).
Nel caso de quo, il Collegio reputa che i fatti di violenza allegati dalla resistente siano stati adeguatamente provati grazie all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi in tale giudizio, che hanno confermato lo stato di soggezione e subordinazione cui era sottoposta la ricorrente nel corso della vita matrimoniale a causa dei comportamenti dispostici ed autoritari del marito. In particolare, i testi e , figli delle parti, hanno dichiarato di aver Testimone_1 Testimone_2 assistito ai maltrattamenti posti in essere dal resistente nei confronti della ricorrente: il primo ha riferito di aver assistito a numerosi episodi di maltrattamenti del padre nei confronti della madre (cfr. verbale del 18/11/2022) , ricordando le offese e le umiliazioni del padre anche in presenza dei figli e i lividi della madre per i “pizzicotti” del marito, confermando che la ricorrente era stata costretta per le vessazioni a ricorrere all'aiuto di un centro antiviolenza , essendo arrivata al punto che “non parlava più ; il secondo ha confermato di averla accompagnata al centro antiviolenza poiché aveva lividi a causa delle violenze subite dal marito (cfr. verbale del 02/05/2023). Inoltre, la presenza della resistente presso il centro antiviolenza (Consultorio Laico Autogestito Centro Progetti Donna) risulta provata anche dalla documentazione in atti (cfr. all. MEM II termine).
Tenuto conto della attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi, va, pertanto, accolta la domanda di addebito formulata dalla resistente. Nulla deve disporsi in merito all'assegnazione della casa familiare in assenza dei presupposti di legge rappresentati dalla convivenza con figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Quanto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, occorre ricordare che tale diritto si fonda sul dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi correlato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi altresì tener conto della concreta capacità lavorativa delle parti. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n. 9915/2007), quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato (Cass. n. 9915-
2007), a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l'ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l'emersione ai fini della decisione, quali le indagini di polizia tributaria ( in questo senso ,ex plurimis, Cass. 2024\32349).
Alla luce dei principi sopra esposti, devono confermarsi i rilievi già acquisiti in sede di prima udienza presidenziale , risultando il buon tenore di vita della famiglia , manente matrimonio, determinato dal reddito esclusivo del resistente , quale dipendente delle ferrovie dello Stato, essendo incontestato che la ricorrente fosse casalinga. Risulta evidente la condizione di disparità economica tra i due coniugi, essendo l'istante titolare della sola abitazione di proprietà ed il resistente, oltre che proprietario di immobile , titolare di pensione , come dallo stesso dichiarato di euro 2177,00 mensili. Va altresì rilevato che non risultano prodotte dal resistente certificazioni reddituali, avendo egli all'udienza presidenziale dichiarato di pagare un mutuo di euro 641,00 mensili con scadenza a novembre 2022
e una rata mensile di € 459,00 con scadenza a febbraio 2022 per cure dentistiche per sé e per il figlio, nonché di corrispondere € 1.400,00 all'anno per spese condominiali (cfr. verbale del 07/10/2020).
Posto che ambedue le parti non hanno depositato alcuna documentazione reddituale, occorre rilevare che, nelle more del giudizio, il mutuo contratto per l'acquisto della casa ove vive il resistente e il prestito per le spese dentistiche risultano essere estinti nel 2022: risultando , dunque, la situazione economica del resistente migliorata rispetto all'epoca dell'emissione dell'ordinanza presidenziale, tenuto conto dell'età della ricorrente (76 anni) e della durata del matrimonio (57 anni), considerato altresì che la stessa risulta proprietaria della casa in cui abita in Marcianise, il Collegio reputa congruo porre a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno di € 700,00 a titolo di mantenimento della moglie con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza .
Infine, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di addebito formulata dal resistente tardivamente solo in comparsa conclusionale, poiché < la comparsa conclusionale di cui all'art.
190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte>>
(Cass. civ. ord. n. 14916, del 04/06/2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al D.M.
10/03/2014, n. 55, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] Parte_1 in Marcianise (CE), e , nato il [...] in [...] ex Controparte_1 art. 151, II comma, c.c. con addebito a carico del marito;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARCIANISE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (atto n. 212, parte II, serie A, anno
1963);
3) accoglie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
4) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente l'assegno mensile di € 700,00, a titolo di mantenimento della moglie entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione Istat annuale;
5) dichiara inammissibile la domanda di addebito formulata dal resistente;
6) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 14/11/2025
Il Presidente est. dott. GI D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. GI D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3204 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
( rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CLEMENTINA RAUCCIO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. ENZA BERNARDO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12/09/2025 la ricorrente si riportava ai propri atti insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie, mentre il resistente si riportava ai propri scritti difensivi. Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia di separazione senza addebito con conferma dei provvedimenti già disposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 26/03/2020, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 13/10/1963 dal quale erano nati cinque figli, tutti economicamente autosufficienti. Deduceva che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa del carattere eccessivamente geloso, possessivo e autoritario del marito. Aggiungeva che, a causa dell'abuso di alcool, il marito aveva utilizzato spesso toni offensivi e atteggiamenti violenti nei suoi confronti.
Riferiva che lo stesso le aveva fatto pesare frequentemente il fatto di dover ricorrere a lui dal punto di vista economico, non risparmiandogli umiliazioni . Rilevava che il marito lavorava come macchinista per le Ferrovie dello Stato ed evidenziava che, a seguito del suo pensionamento, i suoi atteggiamenti prevaricatori si erano acuiti al punto da provocarle uno stato di depressione e crisi di pianto tanto che stata era costretta a curare ricorrendo a farmaci, nonché a rivolgersi a centri antiviolenza. Evidenziava che l'intollerabile convivenza con il marito l'aveva indotta a chiedergli di non rientrare presso la casa coniugale e a rimanere a Milano presso la casa di sua proprietà sita a San
GI IL. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente, l'assegnazione della casa coniugale e l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno di mantenimento non inferiore a € 1.300,00 mensili in proprio favore.
Con comparsa di risposta, depositata in data 24/11/2021, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che la vita coniugale era divenuta intollerabile a causa della condotta infedele della moglie, la quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, nonostante l'affetto e le attenzioni da lui costantemente dimostrate con l'acquisto di gioielli, abiti, viaggi e lifting. Rappresentava che, dopo sei mesi di matrimonio, aveva deciso di perdonarla, sebbene la stessa fosse rimasta incinta di un altro uomo. Aggiungeva che la scelta della moglie di non lavorare era stata una decisione autonoma, non condivisa da lui. Riferiva che la crisi coniugale era iniziata nel
2010, allorquando aveva scoperto che la moglie conversava online con uomo che viveva in Germania
e con il quale intratteneva una relazione virtuale. Esponeva che in data 02/03/2020 la ricorrente aveva lasciato la casa coniugale per trasferirsi a Marcianise presso l'abitazione di sua proprietà. Infine, evidenziava che lo squilibrio economico tra i due coniugi era solo apparente, poiché la moglie era proprietaria di un'abitazione sita in Marcianise, di due case in Sicilia e un terreno a Baia Domizia, mentre egli provvedeva al pagamento di un mutuo per l'acquisto della casa in cui viveva e le cui rate ammontavano ad € 641,00 con scadenza a novembre 2022; inoltre, affermava di pagare una rata mensile di € 459,00 con scadenza a febbraio 2022 per cure dentistiche per sé e per il figlio e di corrispondere € 1.400,00 all'anno per spese condominiali. Tanto premesso, concludeva per il rigetto dell'avversa domanda di addebito.
All'esito dell'udienza presidenziale del 07/10/2020, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Espletata la prova testimoniale (cfr. verbali del 18/11/2022 e 02/05/2023), all'esito dell'udienza cartolare del 12/09/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini ridotti
(30+20).
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, la ricorrente ha presentato domanda di addebito, allegando la condotta violenta del marito nei suoi confronti.
Sul punto può evidenziarsi che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795). Di regola, al fine di addebitare la separazione a uno dei coniugi, è necessaria una valutazione comparativa delle loro condotte. Tuttavia, la violenza fisica perpetrata da un coniuge nei confronti dell'altro, manifestatasi anche in un unico episodio, esonera il giudice di merito dalla suddetta comparazione;
ciò in quanto la condotta violenta rappresenta ex se una violazione dei doveri matrimoniali così grave e inaccettabile da esser da sola sufficiente a legittimare sia la pronuncia di separazione personale dei coniugi, sia l'addebitabilità della stessa all'autore delle violenze (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. 6-1, 19/02/2018, n. 3925).
Nel caso de quo, il Collegio reputa che i fatti di violenza allegati dalla resistente siano stati adeguatamente provati grazie all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi in tale giudizio, che hanno confermato lo stato di soggezione e subordinazione cui era sottoposta la ricorrente nel corso della vita matrimoniale a causa dei comportamenti dispostici ed autoritari del marito. In particolare, i testi e , figli delle parti, hanno dichiarato di aver Testimone_1 Testimone_2 assistito ai maltrattamenti posti in essere dal resistente nei confronti della ricorrente: il primo ha riferito di aver assistito a numerosi episodi di maltrattamenti del padre nei confronti della madre (cfr. verbale del 18/11/2022) , ricordando le offese e le umiliazioni del padre anche in presenza dei figli e i lividi della madre per i “pizzicotti” del marito, confermando che la ricorrente era stata costretta per le vessazioni a ricorrere all'aiuto di un centro antiviolenza , essendo arrivata al punto che “non parlava più ; il secondo ha confermato di averla accompagnata al centro antiviolenza poiché aveva lividi a causa delle violenze subite dal marito (cfr. verbale del 02/05/2023). Inoltre, la presenza della resistente presso il centro antiviolenza (Consultorio Laico Autogestito Centro Progetti Donna) risulta provata anche dalla documentazione in atti (cfr. all. MEM II termine).
Tenuto conto della attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi, va, pertanto, accolta la domanda di addebito formulata dalla resistente. Nulla deve disporsi in merito all'assegnazione della casa familiare in assenza dei presupposti di legge rappresentati dalla convivenza con figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Quanto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, occorre ricordare che tale diritto si fonda sul dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi correlato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi altresì tener conto della concreta capacità lavorativa delle parti. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n. 9915/2007), quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato (Cass. n. 9915-
2007), a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l'ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l'emersione ai fini della decisione, quali le indagini di polizia tributaria ( in questo senso ,ex plurimis, Cass. 2024\32349).
Alla luce dei principi sopra esposti, devono confermarsi i rilievi già acquisiti in sede di prima udienza presidenziale , risultando il buon tenore di vita della famiglia , manente matrimonio, determinato dal reddito esclusivo del resistente , quale dipendente delle ferrovie dello Stato, essendo incontestato che la ricorrente fosse casalinga. Risulta evidente la condizione di disparità economica tra i due coniugi, essendo l'istante titolare della sola abitazione di proprietà ed il resistente, oltre che proprietario di immobile , titolare di pensione , come dallo stesso dichiarato di euro 2177,00 mensili. Va altresì rilevato che non risultano prodotte dal resistente certificazioni reddituali, avendo egli all'udienza presidenziale dichiarato di pagare un mutuo di euro 641,00 mensili con scadenza a novembre 2022
e una rata mensile di € 459,00 con scadenza a febbraio 2022 per cure dentistiche per sé e per il figlio, nonché di corrispondere € 1.400,00 all'anno per spese condominiali (cfr. verbale del 07/10/2020).
Posto che ambedue le parti non hanno depositato alcuna documentazione reddituale, occorre rilevare che, nelle more del giudizio, il mutuo contratto per l'acquisto della casa ove vive il resistente e il prestito per le spese dentistiche risultano essere estinti nel 2022: risultando , dunque, la situazione economica del resistente migliorata rispetto all'epoca dell'emissione dell'ordinanza presidenziale, tenuto conto dell'età della ricorrente (76 anni) e della durata del matrimonio (57 anni), considerato altresì che la stessa risulta proprietaria della casa in cui abita in Marcianise, il Collegio reputa congruo porre a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno di € 700,00 a titolo di mantenimento della moglie con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza .
Infine, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di addebito formulata dal resistente tardivamente solo in comparsa conclusionale, poiché < la comparsa conclusionale di cui all'art.
190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte>>
(Cass. civ. ord. n. 14916, del 04/06/2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al D.M.
10/03/2014, n. 55, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] Parte_1 in Marcianise (CE), e , nato il [...] in [...] ex Controparte_1 art. 151, II comma, c.c. con addebito a carico del marito;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARCIANISE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (atto n. 212, parte II, serie A, anno
1963);
3) accoglie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
4) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente l'assegno mensile di € 700,00, a titolo di mantenimento della moglie entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione Istat annuale;
5) dichiara inammissibile la domanda di addebito formulata dal resistente;
6) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 14/11/2025
Il Presidente est. dott. GI D'Onofrio