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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/05/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella V. Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2341/18 R.G. promossa da:
COroparte_1
, c.f. , rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dello Stato di Catania;
Appellante contro
, p. iva , e , p. iva entrambe CP_2 P.IVA_2 CP_3 P.IVA_3 rappresentate e difese dall'avv. Umberto Ilardo, c.f. ; C.F._1
Appellato e Appellante incidentale contro
C.F.-P.IVA: , con sede legale in Catania, COroparte_4 P.IVA_4
via Alcide De Gaspari n°165, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria C. Puglisi,
C.F.: , e Roberta Gariddi, C.F.: ; C.F._2 C.F._3
- 1 - Appellato
, in persona del sindaco pro tempore, p.i. n. , COroparte_5 P.IVA_5 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Macrì, c.f. ; C.F._4
Appellato
°°° All'udienza del 15.11.2024, fissata ai sensi dell'art. 352 cpc, udita la discussione delle parti, la causa veniva posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il COroparte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2217/18 emessa dal Tribunale di Catania.
Con atto di citazione, notificato in data 16.01.2012, conveniva in giudizio CP_2
il . Esponeva di COroparte_1 essere l'appaltatore della tratta della metropolitana di “Catania Galatea - piazza
Giovanni XXIII”; lamentava plurimi profili di inadempimento del committente;
chiedeva la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 41.858.089,72 in forza delle riserve iscritte nonché a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Si costituiva in giudizio il COroparte_1
domandando il rigetto della domanda e chiedendo l'autorizzazione a
[...]
chiamare in causa ed il al fine di COroparte_4 COroparte_5
proporre nei loro confronti domanda di manleva per essere tenuto indenne (nel caso di accoglimento integrale o parziale della domanda proposta da ) da quanto CP_3
fosse stato condannato a pagare;
proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti di ritenendola responsabile dei maggiori costi subiti per la CP_3
predisposizione di un nuovo progetto di sottopasso.
La richiesta di chiamata in causa dei terzi veniva dichiarata inammissibile ed il instaurava separato COroparte_1
- 2 - giudizio nei confronti di e del proponendo COroparte_4 COroparte_5
le medesime domande.
I due giudizi (667/2012 RG e 6339/2012 RG) venivano poi riuniti.
Con ordinanza del 28.08.2015 il Tribunale di Catania disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo eseguito e c.t.u. con il seguente mandato “Sulla base della documentazione in atti, ricostruisca l'iter dell'appalto in oggetto, la normativa di riferimento, e risponda limitatamente alle riserve iscritte dall'Impresa attrice nella seconda fase dell'appalto sulla tempestività e sui maggiori oneri con la stessa richiesti, solo in questi limiti ritenendosi necessario”.
Il Tribunale di Catania con la sentenza gravata da appello accoglieva parzialmente la domanda proposta da;
rigettava la domanda di manleva nei confronti di CP_3
e del e quella risarcitoria nei confronti di CP_4 COroparte_5 [...]
proposte dal . COroparte_6 COroparte_1
La sentenza di primo grado veniva impugnata in via principale dal COroparte_1
ed in via incidentale da .
[...] CP_3
Resistevano all'appello sia che il chiedendone il CP_4 COroparte_5
rigetto.
Con sentenza non definitiva del 03.05.2023 sono stati decisi alcuni dei motivi di appello principale ed il terzo motivo di appello incidentale;
la causa è stata rimessa sul ruolo disponendo il richiamo del c.t.u. nominato in primo grado, . Per_1
Esperita la consulenza integrativa, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
24.05.2024 e poi rimessa sul ruolo avendo e domandato la CP_2 CP_3
discussione della causa ex art. 352 cpc. All'udienza del 15.11.2024 la causa, dopo la discussione delle parti, è stata posta in decisione.
°°°
La controversia in esame riguarda la valutazione della fondatezza (o meno) delle varie riserve apposte dall'appaltatore (oggi ). Il tribunale, disposta CP_2 CP_3 consulenza tecnica d'ufficio e prestata adesione alle sue conclusioni, è pervenuto alle
- 3 - conclusioni rassegnate nella sentenza di primo grado, esposte analiticamente con riferimento a ciascuna singola riserva.
Il ha proposto motivi di COroparte_1
appello in relazione a ciascuna delle riserve accolte dal primo giudice.
, con comparsa di 115 pagine, certamente non rispettosa del principio di CP_3 sinteticità, ha domandato il rigetto dell'appello principale e proposto appello incidentale.
°°°
Con sentenza non definitiva del 08.05.2023 sono state decise alcune delle questioni proposte dalla controversia e tra queste il terzo motivo di appello incidentale con il quale lamenta il rigetto della propria domanda volta ad ottenere la CP_3
“reviviscenza” delle riserve oggetto di rinunzia per la violazione degli obblighi della transazione di cui all'atto aggiuntivo al contratto di appalto stipulato il 6 febbraio 2006.
Con detto atto le parti (committente ed appaltatore) adeguavano il contratto di appalto alla prima perizia di variante prevedendo anche un nuovo corrispettivo che ascendeva alla cifra di euro 21.018.489,75 (circa il doppio del corrispettivo pattuito nell'originario contratto di appalto).
L'articolo 6 “rinunce” dell'atto aggiuntivo al contratto di appalto prevedeva che
“l'appaltatore … rinuncia espressamente: alle riserve iscritte nei registri di contabilità al sal numero 6 in data 31.7.2003 ed ai relativi aggiornamenti fino alla data odierna;
ad ogni pretesa, comunque denominata, per tutti i fatti e circostanze emersi sino alla data odierna, anche se accertati successivamente e/o non abbiano ancora prodotto i loro effetti;
a qualsiasi onere, comunque denominato, conseguente alla protrazione del tempo contrattuale per il previsto tempo di esecuzione delle opere invariante”.
riteneva che alcuni inadempimenti ascritti alla stazione appaltante avrebbero CP_3
determinato la reviviscente delle pretese cui aveva rinunziato con il menzionato Atto
Aggiuntivo.
Tale motivo è stato rigettato con la sentenza non definitiva e non occorre, dunque, occuparsi delle riserve (e delle correlate pretese economiche) oggetto della rinunzia.
- 4 - In diritto
L'avvenuta proposizione su alcune delle riserve sia di appello principale che di appello incidentale ne suggerisce la trattazione unitaria nel medesimo paragrafo.
RISERVA n. 1
(Mancato allibramento in contabilità delle voci: […] Art. GC.RV.A.307.B – Armatura metallica per conglomerato cementizio lanciato per Kg. 17.226,04, pari ad €
17.742,82).
Il Tribunale, rilevando che il consulente dell'ufficio aveva quantificato la voce spettante in misura superiore alla domanda, ha riconosciuto il credito nel limite della somma richiesta con la riserva, pari ad euro 17.742,84 (importo così determinato: chilogrammi
17.226,06 di armatura metallica moltiplicato il prezzo di euro 1,03 per kg).
Il ministero, appellante principale, rileva che il Tribunale ha omesso di considerare che il riconoscimento della riserva si fondava su dati solo apparentemente esistenti e riscontrati dal consulente che afferma: «Al riguardo, lo scrivente, non potendo, come già riferito, riscontrare sui luoghi alcuna misurazione di quanto effettivamente realizzato, ha seguito un percorso logico rilevando assolutamente anomalo il fatto che possano essere state allibrate, sino al SAL 16°, quantità misurate in loco ed in contraddittorio con l'Impresa pari a kg 98.997,188 e che, nella contabilità finale, dette quantità siano state ridotte di ben kg 77.225,099» (cfr. p. 74 ctu).
Conclude che è errato il riconoscimento di un credito in mancanza di prova e di un diretto riscontro del consulente senza, peraltro, chiarire “… perché una verifica contabile finale del realizzato, allorché il riscontro sui luoghi era ben possibile e fu realizzato in contraddittorio, non potesse dare contezza di mere proiezioni precedenti, evidentemente errate per eccesso”.
Il motivo è infondato.
Il c.t.u. ha, infatti, motivato la propria conclusione esplicitando che il riscontro era stato fatto partendo dall'allibramento della relativa voce (GC.RV.A.605.B) nel SAL finale ed ha ritenuto tale quantificazione il compatibile e coerente sviluppo di quelle risultanti dai precedenti SAL.
- 5 - A fronte di tale argomento, speso anche dalla sentenza impugnata, non persuade l'argomento di critica fondato sulla mera violazione della regola dell'onere della prova.
L'appellante avrebbe, piuttosto, dovuto spiegare perché la quantificazione cui è pervenuto il c.t.u. sarebbe errata (tanto più che a fronte di una quantificazione del c.t.u. ben maggiore la domanda di ha trovato accoglimento solo nel limite CP_3 dell'importo indicato nella riserva).
Appello incidentale
La tesi di e posta a fondamento dell'appello incidentale (alle CP_2 CP_3
pagine 67-69 della comparsa di risposta), prospetta una lettura della riserva n. 1 alla luce dei dati contabilizzati in documenti diversi (vengono indicati il SAL 16 ed il SAL finale nonché le riserve 14, 15 e 16) al fine di superare il dato formale e testuale della riserva che indica in Kg 17.226,04 la quantità di armatura metallica non allibrata in contabilità per il corrispondente importo di euro 17.742,82.
Tale prospettazione non può trovare condivisione proprio in ragione del tenore testuale della iscrizione della riserva n. 1 che limita la somma richiesta ad euro 17.742,82 e della tendenziale (ma necessaria) caratteristica di autosufficienza che la riserva deve possedere.
-A CP_7
(ristoro di tutti i maggiori costi ed oneri per la protrazione derivante dalla sospensione parziale dei lavori in data 7.5.2007)
La critica mossa dall'appello principale alla sentenza di primo grado che ha parzialmente accolto la domanda fondata sulla riserva 2A si incentra su due motivi.
Il primo, meramente aritmetico, è esplicitato come segue “… lo stesso CTU …. come viene pedissequamente riportato a pag. 23 rigo 20 della sentenza, ha rettificato
l'importo riconoscibile ad € 424.633,30. Non si comprende dunque perché, senza alcuna ulteriore motivazione, nella tabella riepilogativa di pag. 25 della sentenza
l'importo della riserva 2/A ascenda alla maggiore somma di € 508.423,30. Si tratta, presumibilmente, di una svista in cui è incorso il Tribunale. Ne deriva che l'importo di cui alla tabella di pag. 25 della decisione non è corretto ……”.
- 6 - La tesi non è fondata.
Il tribunale afferma “In definitiva, ritenendo convincenti sul piano logico-argomentativo le conclusioni del c.t.u. (in particolare, per la riserva 2/A, stimando possibile e ragionevole un calcolo presuntivo dell'immobilizzo di personale fondato su media giornaliera di 5 unità e sui costi medi degli operai a luglio 2007), le riserve da ammettere con i relativi importi possono essere così riepilogate: …. 2/A Protrazione tempo contrattuale -Fondata- sommata dell'importo inerente all'immobilizzo personale
- euro 508.423,30 ….” (così, alla p. 25 della sentenza).
L'importo di euro 508.423,30 è, dunque, frutto – non di errore – ma dell'inclusione nella somma da corrispondere in forza della riserva 2/A di quanto dovuto a titolo di immobilizzazione del personale dipendente a causa della protrazione della durata del contratto determinata dalla sospensione dei lavori determinata dalla necessità di adottare la (seconda) perizia di variante (come, peraltro, risulta ben esplicitato alla p. 70 della relazione di consulenza tecnica depositata in primo grado).
Nessuna critica è stata mossa alla sentenza in merito al riconoscimento di una voce risarcitoria a titolo di “immobilizzazione del personale”.
La seconda ragione di critica lamenta che “il Tribunale, pur aderendo alle conclusioni del perito, ha finito per travisare completamente i contenuti della relazione affidata all'ing. , redatta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo Per_2 promosso dall'Amministrazione nel giudizio n. 1540/2008 R.G. (doc. 14 del fascicolo di primo grado), attribuendo all'ente appaltante un inesistente dovere di vigilanza sulle aree “consegnate” all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori che è invece pacificamente da attribuire all'impresa e che, ove adempiuto, avrebbe impedito che, nelle more dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva del 2003-2006, lo stato dei luoghi fosse così profondamente alterato. La Stazione appaltante non ha
CO compiti di vigilanza di aree “consegnate” all'appaltatore, è un'azienda pubblica di trasporti. Per tal guisa, non appare corretto addossare alla Stazione appaltante il tempo occorrente per predisporre una nuova perizia di variante, riconoscendosi all'impresa, a titolo di protrazione del tempo contrattuale, la non dovuta somma di €
- 7 - 508.423,30 (rectius, € 424.633,30). Le ragioni dell'errato riconoscimento di tale importo sono compendiate a pag. 26 della motivazione e su di esse si ritornerà più avanti (motivi di appello 3 e 4), allorché si affronterà specificamente il tema della domanda riconvenzionale e delle domande di rivalsa e risarcitorie respinte dal
Tribunale”.
Il motivo in esame, in sostanza, sostiene la non imputabilità dell' “imprevisto” verificatosi (interferenza dell' con il tracciato di scavo della galleria) perché Parte_1
avrebbe dovuto essere oggetto di riscontro da parte di tutti i protagonisti della vicenda ed, in particolare, sarebbe responsabile dell'omessa vigilanza e COroparte_9
custodia sui luoghi ed area di cantiere ove dovevano sorgere le opere (così alle p. 10 e
21 ss dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
Non sussiste il travisamento di quanto affermato nella relazione di consulenza redatta dall'ing. in sede di accertamento tecnico preventivo che l'appellante attribuisce Per_2
alla relazione di consulenza disposta dal tribunale (c.t.u. ing. ) ed alla sentenza che Per_1
la ha recepita.
La relazione dell'ing. (A.T.P.) afferma in modo chiaro che la prima perizia di Per_2 variante approvata è stata redatta “sulla base di rilievi non strumentali”, sebbene fosse noto e dichiarato, che la stessa si occupava anche di garantire le strutture esistenti, fra le progressive 249,78 e 279,78, fra le quali risulta la sez. 15 di massima interferenza con l' , anche in considerazione dei saggi effettuati per la caratterizzazione dei Parte_1 terreni (cfr. p. 11-12, relazione ing. ); l'interferenza “geometrica” tra le strutture di Per_2 fondazione dell' “Edificio 3” con il previsto (dal progetto) spessore di terreno consolidato a mezzo cementificazione circostante l'area di scavo della galleria e posto a protezione dello scavo stesso “… è preesistente all'intervento di ristrutturazione dell'edificio” (così p. 24 della relazione ctp ing. ). Per_2
“Solo successivamente all'approvazione della prima perizia di variante tecnica veniva riscontrato il mutato stato dei luoghi, come se gli interventi di ristrutturazione edilizia nell'anno 2004 ….fossero passati del tutto inosservati….. Stante l'adiacenza
- 8 - dell'edificio all'area di cantiere, a parere dello scrivente, si raffigura una carenza nella vigilanza nelle aree oggetto di intervento” (cfr. ATP, p. 15).
Tali accertamenti (rimasti, di fatto, incontestati) hanno consentito al c.t.u. nominato dal tribunale, ing. , condivisibilmente e senza il travisamento lamentato Per_1
CO dall'appellante, di “… rilevare una certa superficialità della Committente che, a prescindere dalla ristrutturazione del fabbricato avvenuta proprio nel periodo in cui era in itinere l'approvazione della P.V.S., avrebbe dovuto intraprendere delle idonee e serie indagini dirette alla conoscenza della quota delle fondazioni dell'originario fabbricato al fine di rilevare eventuali interferenze con la galleria da costruire. Ciò è ancor più grave se si pensi che la Prima Perizia di Variante oltre a superare le problematiche legate alla presenza del collettore fognario ed alle riscontrate differenziazioni di natura geologica lungo il percorso della galleria, era stata predisposta anche per ovviare alle interferenze con i fabbricati esistenti che lambivano il tracciato della stessa come il fabbricato Fastweb indicato negli allegati progettuali come “Edificio 3”.
Il c.t.u. ha, quindi, concluso che “le cause della citata sospensione dei lavori attengano esclusivamente alla sfera di pianificazione dell'Amministrazione Committente” (ctu, ing. , p. 26 ss). Per_1
Le considerazioni dei consulenti appena riferite trovano - almeno a giudizio della corte
– definitivo chiarimento e conferma nella relazione integrativa depositata dall'ing. Per_1
e disposta da questa corte sul seguente tema “stabilire se al momento della redazione della perizia di variante (che – appare intuitivo – non può coincidere con il momento della successiva approvazione ministeriale) era possibile da parte del committente avere contezza della mutata situazione dei luoghi (con specifico riferimento all'Edificio
3), tenendone conto nella predisposizione della perizia di variante …” (si tratta del Parte_1
mandato conferito al c.t.u. con ordinanza del 08.05.2023).
Il consulente ha rassegnato le seguenti conclusioni “Dalla medesima relazione di ATP
(pag.10) si deduce, altresì, in maniera estremamente chiara, che la redazione della
CO Prima Perizia di Variante Tecnica Suppletiva predisposta dalla iniziata
- 9 - probabilmente immediatamente dopo la sospensione totale del luglio 2003, risulta variamente integrata fino alla data del 30/12/2005, e cioè poco prima della sua validazione avvenuta il 16/01/2006 con il supporto di un organismo a tal uopo accreditato, ed alla contestuale approvazione con D.D. prot. n.84(50)910/36. Inoltre si
CO deduce che lo stesso giorno in cui la venne a sospendere totalmente i lavori per le problematiche imprevedibili sopra richiamate (23/07/2003), la COroparte_4 inizia i lavori strutturali nell'Edificio 3 di sua proprietà, avendo già presentata
[...] istanza di Concessione Edilizia al Comune di Catania per “I lavori di riqualificazione funzionale, architettonica e strutturale, restauro e risanamento conservativo, consolidamento statico e adeguamento alla Legge 13/89 dell'edificio sito in Viale
Africa”, ottenendone il definitivo rilascio il 20/02/2004 col n. 07/0116. I lavori strutturali, come può dedursi indirettamente da quanto riportato nella stessa ATP con riferimento alla Relazione a Struttura Ultimata presentata all'Ufficio del Genio Civile di Catania dal Direttore dei Lavori sopra citati, risultano dichiarati conclusi il
12/12/2004. Orbene appare inequivocabilmente poco credibile la tesi che la
Committente non potesse essere a conoscenza della mutata situazione dei luoghi con specifico riferimento all'Edificio 3), tenendone conto nella predisposizione della perizia di variante;
ciò in quanto rispetto al vecchio rudere in muratura, già a fine anno 2003 dovevano intravedersi i lavori di riqualificazione inerenti alla struttura e, infine, alla data sopra indicata di ultimazione del 12/12/2004, doveva essere palesemente manifesta l'intera struttura portante in cls cementizio armato del nuovo edificio riqualificato, ubicato a circa 70 metri dall'area del cantiere. Appare inverosimile che CO per i due anni circa di sospensione totale dei lavori nessun funzionario della si sia accorto dei lavori di riqualificazione del vecchio rudere quando, peraltro, è la stessa
D.L. che con Ordine di Servizio n.6 del 28/06/2004 – cioè a sei mesi circa dalla ultimazione della nuova struttura realizzata nell'ex rudere - ordina alla
[...] di restringere l'area di cantiere di Piazza Galatea e cioè, COroparte_10 inequivocabilmente, l'area del cantiere esterna ubicata sul piano stradale rispetto ai lavori sotterranei in galleria.” (cfr. p. 23-24).
- 10 - Il consulente conclude “…. nel periodo in cui veniva redatta la perizia di variante, era CP_ possibile, da parte della committente avere contezza della mutata situazione dei luoghi con specifico riferimento all'Edificio 3) e, conseguentemente, era possibile tenerne conto nella predisposizione progettuale sin dalla prima perizia di variante approvata nel 2006” (così p. 31 relazione integrativa ing. ). Per_1
Il motivo di appello principale in esame risulta, dunque, infondato e va rigettato.
Appello incidentale sulla riserva 2A (p. 69-73 comparsa di risposta con appello incidentale)
La critica investe: a) la maggiore durata dei lavori determinata dall'ordine del D.L. di sospensione parziale dei lavori emesso in data 07.05.2007 e dovuta all'interferenza del tracciato di scavo con l'edificio 3, fissata dal tribunale in giorni 70 (a fronte dei 179 giorni richiesti), misura che si assume errata per difetto;
b) l'errata (per difetto) quantificazione del danno.
Il motivo è infondato.
Sub A)
Il programma produttivo/esecutivo dell'impresa che, in thesi, dovrebbe offrire riscontro documentale alla critica non è stato ha rinvenuto in atti dal c.t.u. e l'atto di appello pur richiamandolo non ha spiegato se e quando sarebbe stato prodotto. CO Il “cronoprogramma” del committente (doc. 52), valorizzato nell'atto di appello al fine di rappresentare la durata prevista dei lavori, è stato giudicato dal c.t.u. e dalla sentenza di primo grado generico e privo di dati realmente significativi.
La decisione di primo grado, dopo aver rilevato l'assenza nella riserva dell'indicazione dei giorni di ritardo che si assumevano subiti e/o di un criterio per determinarli, ha adottato l'unico criterio consentito dalla concreta formulazione della riserva che indicava la somma complessiva richiesta per i maggiori oneri dovuti alla maggiore durata (che divisa per l'incidenza giornaliera dell'onere – la cui entità era dato noto – ha consentito la quantificazione dei giorni di prolungamento).
- 11 - Con il proposto appello cerca di superare l'argomento speso dal tribunale CP_3
prospettando un criterio di calcolo fondato su una ricostruzione della maggior durata
CO fondata sul cronoprogramma del committente .
La tesi non è condivisibile per due ragioni. La corte condivide la valutazione del c.t.u. in merito alla non decisività del contenuto del detto cronoprogramma e, sotto diverso profilo, l'appellante individua, così, un criterio del tutto assente nella riserva integrandone il contenuto con un elemento/parametro valutativo scelto a posteriori.
Sub B)
La diversa quantificazione del danno che l'appellante incidentale ritiene dovuta sarebbe determinata dalla maggiore durata della protrazione dell'esecuzione del contratto che è stata appena esaminata e non condivisa.
Ne segue l'infondatezza del motivo in esame.
RISERVA 2B (punto 2.2, p. 77 dell'appello incidentale)
(maggiori costi derivanti dall'esecuzione dei lavori in galleria da un solo fronte avanzando dal solo fronte di piazza Giovanni XXIII a seguito della sospensione parziale dei lavori con ordine della D.L. del 07/05/07).
La riserva risulta così apposta: “Da dati di cantiere risulta un maggior costo complessivo pari al 70 %, a valersi sugli artt. sopra citati di Elenco Prezzi ridotti dell'utile offerto. Importo lavori € 7.450.000,00 x 0,70= € 5.215.000,00”.
Il tribunale, condividendo la c.t.u., ha rigettato la domanda sulla scorta della seguente motivazione “ … eseguito il calcolo della percentuale di mancata produzione determinando, preliminarmente le produzioni effettive e teoriche: Produzione giornaliera effettiva del periodo
SAL 16 importo netto € 19.934.127,06- SAL 11 importo netto € 11.424.188,38
€ 8.509.938,68 Produzione giornaliera nel periodo di 305
€ 8.509.938,68/ 305 giorni = € 27.901,43/ giorno
Produzione giornaliera da contratto € 21.018.489,75/900 giorni = € 23.353,87/giorno.
Considerato che la produzione giornaliera del periodo suindicato è superiore a quella
- 12 - contrattuale, lo scrivente ritiene di poter affermare che non vi sia stato alcun andamento anomalo e pertanto priva di valore la richiesta di maggiori oneri”.
Il motivo di appello propone un complesso diverso criterio di calcolo (esplicitato alle pp. 78-89) che, tuttavia, non appare condivisibile in ragione della assoluta genericità che connota la formulazione della riserva ove è indicato solo un importo complessivo senza alcuna indicazione analitica dei maggiori oneri o, comunque, dei criteri in forza dei quali determinarli.
RISERVA 17 (Appello principale, p. 11).
(Penale euro 361.519,90 applicata per ritardata ultimazione lavori di giorni 70)
Il tribunale ha negato la fondatezza dell'addebito perché il ritardo non poteva ritenersi imputabile a (come da accertamento delle c.t.u.). CP_3
L'appellante ritiene che il tribunale non abbia fatto corretta applicazione dei principi dettati dall'art. 1227 c.c., ribadendo che la sospensione dei lavori fu soltanto parziale e, dunque, il termine contrattuale continuava a decorrere ugualmente, fatto salvo il diritto dell'impresa a vedersi riconosciuto un termine suppletivo che compensasse la impossibilità di realizzare una determinata parte dell'intervento. COesta all'appaltatore che se avesse provveduto a tempo debito a mettere in moto le procedure tecnico- organizzative contrattualmente a suo carico, sarebbe pervenuto, nei termini concordati, al completamento delle parti di lavoro eseguibili.
Il motivo è infondato.
Sia la relazione dell'accertamento tecnico preventivo (ing. ) che la consulenza Per_2
tecnica disposta dal tribunale (ing. ) hanno accertato che la protrazione della durata Per_1
contrattuale è dovuta dalle oggettive difficoltà determinate dai problemi emersi dovuti alla interferenza con l'edificio 3, certamente non imputabili all'appaltatore.
Rinviando alle considerazioni, sul punto, in precedenza rassegnate ed alle due relazioni di consulenza tecnica menzionate, deve, quindi, concludersi per l'infondatezza del motivo in esame.
RISERVA 18 - Oneri di occupazione aree di cantiere
- 13 - Il Tribunale ha valorizzato il decreto del Direttore Generale del (vedi sentenza CP_1
p. 16 e 24) concludendo che: l'amministrazione non avrebbe potuto detrarre dal corrispettivo dei lavori importi che, al contrario, facevano parte, nel quadro economico dell'intervento, delle c.d. somme a disposizione per espropri e occupazioni;
anche il decreto prefettizio darebbe conto che tra le somme a disposizione vi siano sia quelle destinate agli espropri che quelle per occupazione delle aree ritenute essenziali per la formazione del cantiere;
l'amministrazione avrebbe errato nel non distinguere tra aree di cantiere essenziali perché indispensabili per l'esecuzione dei lavori ed aree ulteriori ed eventuali da occupare per esigenze organizzative dell'impresa.
Solo l'occupazione di questa seconda tipologia di aree sarebbe stata a carico dell'appaltatore ai sensi dell'art. 17 lett. f) Capitolato Speciale d'Appalto.
Il motivo di appello principale muove dalla lettura delle norme che regolano l'appalto
(art. 7 e 17 CSA) per concludere che la distinzione tra aree di cantiere necessarie ed eventuali non trova riscontro alcuno e che le spese di occupazione devono restare a carico dell'appaltatore come previsto dal contratto.
L'art. 17 del CSA prevede che «…sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a corpo di cui al precedente art. 7: … f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per
l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore». L'art. 7 – Prezzi ed avvertenze – cui l'art. 17 citato fa rinvio - fra gli oneri posti a carico dell'appaltatore e compensati con il corrispettivo previsto per la voce a corpo NP-02, comprende e menziona testualmente la voce acquisizione temporanea delle aree di cantiere.
L'art. 16 comma 1 del DPR n. 1063/1962 (Capitolato Generale d'oneri applicabile alla fattispecie ratione temporis) prevede: “Salve le eccezioni prevedute dai capitolati speciali, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico
- 14 - dell'appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri... per occupazioni temporanee...”.
La lettura combinata delle norme citate non consente di ritenere esistente una distinzione tra aree essenziali all'esecuzione dell'opera o per la formazione del cantiere ed aree 'ulteriori', diverse dalle prime, da occuparsi a discrezione e su richiesta dell'appaltatore.
Escluso che la normativa negoziale e regolamentare preveda la distinzione tra aree di cantiere necessarie ed eventuali, rimane il dato normativo che, inequivocabilmente, pone l'onere economico per l'occupazione delle aree di cantiere “per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati” a carico dell'appaltatore.
ritiene che il dato normativo debba essere diversamente interpretato CP_3 evidenziando che l'art. 17 presuppone una richiesta dell'appaltatore che non c'è mai stata;
inoltre, il contratto remunerava (art. 7, punto NP-02) l'impresa per la “limitata disponibilità di aree per l'impianto di cantiere” (in quanto ubicato nel centro della città) ma non per l'occupazione di aree consentendo, invece, proprio mediante l'art. 17 CSA, CO all'impresa appaltatrice di richiedere alla l'occupazione di aree “ulteriori” (ulteriori rispetto a quelle “nucleari” o “essenziali”, già previste dagli atti progettuali) per ampliare il cantiere, per esigenze “necessarie”. In tale ultima ipotesi l'appaltatore: CO dovrebbe farne “richiesta” (ex art. 17, lettera f), CSA), a e questa darvi seguito solo ove riconosciute necessarie le aree ulteriori.
Tale lettura troverebbe conferma nel fatto che solo “ …. dopo diversi anni (ben otto !!!) di univoca esecuzione del rapporto contrattuale (la quale è rilevante anche sul piano CO ermeneutico “storico-applicativo”, a norma dell'art. 1362, 2° comma, c.c.), la ha improvvisamente ritenuto di stravolgere presupposti e contenuti del contratto e degli atti annessi, pretendendo di addebitare all'impresa appaltatrice tutti i costi di occupazione delle aree di cantiere” (così la comparsa di risposta di . CP_2
L'assunto non convince.
- 15 - CO La condotta tenuta da valorizzata da ai sensi del 1362 c.c. detta un criterio CP_3
interpretativo del contratto che non può, tuttavia, condurre alla conclusione che se è stato commesso un errore ad esso non possa poi porsi rimedio.
Il richiamo, quale elemento di interpretazione rilevante, all'art. 7 il cui punto NP-02 compensa “la limitata disponibilità di aree per l'impianto di cantiere” non sembra decisivo perchè il testo normativo richiamato non appare univoco ben potendo essere riferito anche al fatto che la oggettiva limitatezza della aree da occupare per il cantiere
(in ragione del fatto che si è in centro urbano) comporta generici “disagi” esecutivi per mentre non sembra potersi affermare che si tratta dell'indicazione normativa CP_3
utile sul piano interpretativo al fine di riconoscere per un verso la distinzione tra aree di cantiere essenziali ed eventuali e, per altro verso, significare che le aree disciplinate dalle norme contrattuali (artt. 7 e 17 CSA) sono solo quelle eventuali.
L'appellata assume ancora che la distinzione tra aree di COroparte_6
cantiere essenziali ed eventuali risulterebbe dal piano di sicurezza ove sono individuate le aree di cantiere.
Detto documento (presumendo - in assenza della indicazione numerica che lo individui tra i quasi cento allegati del fascicolo di parte – che si tratti del n. 53 dell'elenco dei documenti prodotti in primo grado) contiene numerose planimetrie afferenti l'area urbana sulla quale insiste il cantiere tra le quali una individua “aree di stoccaggio materiali” ed altra lo “schema impianto cantiere”. Non risulta però chiaro perché tali planimetrie dovrebbero persuadere dell'esistenza della distinzione tra aree essenziali ed eventuali di cantiere e perché ciò dovrebbe persuadere del fatto l'art. 17 CSA si riferisca alle sole aree eventuali.
Esclusa, per le ragioni esposte, la condivisibilità della lettura delle norme contrattuali proposta da , rimane l'evidenza del dato normativo che pone l'onere CP_3
economico per le occupazioni di aree utili al cantiere (certamente avvenuta nel caso e fruita da ) a carico dell'appaltatore. CP_3
Resta da esaminare il decreto del direttore generale del ministero del 01.12.2000 con il quale venne approvato il progetto e destinate le somme necessarie nel quale risulta
- 16 - appostato l'importo di lire 5 miliardi e 400 milioni per occupazioni ed espropri (non incluso nelle somme da destinare al pagamento dei lavori).
In proposito, una volta ritenuto che sono le norme contrattuali a porre a carico dell'appaltatore l'onere per l'occupazione temporanea delle aree destinate a cantiere non può che ritenersi corretta la lettura offerta dall'appellante secondo cui si tratterebbe delle somme destinate alle occupazioni d'urgenza finalizzate all'esproprio (che è cosa diversa dalle occupazioni temporanee di aree per il cantiere che al termine dei lavori vengono restituite).
Rimane da valutare la contestazione di mossa alla unilaterale quantificazione CP_3 del credito da occupazione aree cantiere come segue “… l'impresa si è trovata di fronte
a conteggi postumi che, peraltro, si appalesano esagerati ed illogici nel quantum …”
(p. 61 comparsa risposta).
L'eccezione non può essere condivisa essendo connotata da assoluta genericità. CO
, infine, eccepisce che se dovesse pagare quanto richiesto da per CP_3 occupazione aree cantiere pagherebbe anche gli oneri per l'occupazione nei periodi intercorsi tra il 25.7.03 ed il 6.2.06 in cui i lavori erano stati sospesi con ordine del D.L., opponendo così, di fatto, alla pretesa una eccezione di inadempimento.
L'eccezione appare fondata.
Sull'assenza di responsabilità di in relazione alla maggiore durata CP_2 dell'appalto determinata da problemi progettuali ascrivibili alla stazione appaltante si è già detto ed a tale parte della motivazione si fa rinvio.
Non appare, pertanto, legittima la pretesa dell'amministrazione di fare pagare all'appaltatore oneri per l'occupazione di aree di cantiere quando l'esecuzione del contratto era sospesa per fatto non imputabile all'appaltatore.
La somma totale richiesta dall'amministrazione committente a tale titolo è di euro
735.255,80 mentre l'importo corrispondente ai periodi di sospensione risulta pari ad euro 340.182,94 (così quantificato nella riserva n. 18, p. 21, e rimasto incontestato da parte dell'amministrazione).
- 17 - Tale importo va detratto da quanto dovuto a titolo di occupazione ottenendosi così la somma di euro 395.072,86 (euro 735.255,80 - 340.182,94).
RISERVA 19 (atto di appello principale, p. 16)
(Disapplicazione compensazione adeguamento prezzi – euro 1.097.921,84)
Il tribunale ha accolto la domanda fondata sulla riserva ora in esame così motivando
“Non essendo presente in atti i calcoli per la verifica di quanto richiesto né da parte dell'Impresa né da parte, soprattutto dalla D.L. che ne ha l'onere, lo scrivente, in dipendenza di quanto statuito dalla normativa che riconosce detta compensazione dei costi dei materiali a prescindere dall'iscrizione della riserva in quanto trattasi di un diritto che discende dalla legge, ritiene di dover inserire il detto importo di €
1.097.921,84 quale somma dovuta a meno di correzioni in più od in meno che dovranno essere accertate dalla medesima Amministrazione”.
Il motivo di appello proposto dall'amministrazione richiama “…integralmente quanto esposto nelle deduzioni del consulente di parte alla prima stesura della relazione di ctu….” (così, p. 17 dell'atto di appello) ed è incentrato sul difetto di prova perché in atti non è presente alcun documento che consenta di desumere i presupposti per l'applicazione della compensazione richiesti dalla circolare 4.8.2005 n. 871 - Linee guida del procedimento per il riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi (cfr. note CO critiche alla c.t.u. ing. del c.t.p. di , p. 33) e nessuna delle parti ha offerto al Per_1
processo (né al c.t.u.) i conteggi necessari se non il c.t.p. di , con produzione CP_3
da ritenere inammissibile perché avvenuta dopo lo spirare dei termini assegnati ex art. 183 cpc.
Il motivo è fondato.
Se è vero che non era necessario corredare la riserva dei conteggi e, nel caso specifico, neppure sarebbe stato necessario apporre la riserva perché si tratta di un diritto riconosciuto ex lege, è pur vero che l'esercizio di tale diritto onera della prova del ricorrere dei presupposti cui è subordinato.
In tal senso, non è la tardiva produzione dei conteggi che rileva ma l'omessa (o comunque l'intempestiva e, quindi, inammissibile) produzione dei documenti che
- 18 - avrebbero dovuto consentire il riscontro, nel caso concreto, del diritto alla compensazione cioè la documentazione idonea a provare, nell'arco temporale rilevante,
l'utilizzo dei materiali (e loro quantità) ed il prezzo pagato così da consentirne il raffronto con quello del momento dell'offerta contrattuale.
La carenza documentale rilevata determina la fondatezza dell'eccezione di difetto di prova posta a fondamento del motivo di appello in esame.
°°°°
DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA DAL COroparte_12
NEI CONFRONTI DI E DEL (motivi
[...] CP_4 COroparte_5
3-4 appello principale)
La domanda in esame, di natura extracontrattuale, richiede che il ministero provi tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
Il ministero assume che il comune di Catania aveva apportato una variante al piano regolatore generale approvata dall'assessorato regionale in data 08.05.2002 e che da tale momento in poi non avrebbe potuto rilasciare alcuna concessione edilizia per ristrutturazione del cd. Edificio 3 perché ciò era precluso dal DRP 753/1980, articoli 49-
51.
Muovendo da tale premessa, conclude che la concessione edilizia rilasciata (in data successiva al 08.05.2002) a per la ristrutturazione dell'Edificio3 CP_4
rappresenterebbe atto illegittimo senza il quale non si sarebbe andati incontro ai problemi sorti in fase di esecuzione dell'appalto.
Sotto diverso profilo, ribadisce che la redazione della prima perizia di variante risaliva al 2003 e, quindi, non avrebbe potuto prevedere la consistenza dei lavori di ristrutturazione poi eseguiti nel 2004 sull' . Parte_1
Entrambi i motivi sui quali si fonda la critica sono infondati e trovano smentita negli accertamenti tecnici esperiti.
L'accertamento tecnico preventivo ha concluso, senza che sia dato rinvenire smentita in atti, che la quota di imposta delle strutture di fondazione dell' ” ristrutturato Parte_1
“… è sostanzialmente coincidente con la quota di fondazione della muratura
- 19 - perimetrale conservata,…” pertanto la rilevata interferenza “geometrica” tra le strutture di fondazione dell' ” con il previsto spessore di terreno (circa 1 metro) Parte_1 consolidato a mezzo cementificazione circostante l'area di scavo della galleria e posto a protezione dello scavo stesso “… è preesistente all'intervento di ristrutturazione dell'edificio” (così p. 24 e 8 della relazione c.t.p. ing. , condivisa dalla ctu ing. Per_2
); “…la perizia di variante approvata è stata redatta sulla base di rilievi non Per_1 strumentali” (ATP, p. 12) e solo a seguito dei rilievi eseguiti con supporto strumentale successivamente all'approvazione della prima perizia di variante tecnica ed anche successivamente ai lavori di ristrutturazione dell'edificio (febbraio 2007) la F.C.E. committente ha riscontrato il mutato stato dei luoghi (ATP, p. 14).
Tali incontestati accertamenti hanno consentito al c.t.u., ing. , condivisibilmente e Per_1 senza il travisamento che l'appellante lamenta, di “rilevare una certa superficialità CO della Committente che, a prescindere dalla ristrutturazione del fabbricato avvenuta proprio nel periodo in cui era in itinere l'approvazione della P.V.S., avrebbe dovuto intraprendere delle idonee e serie indagini dirette alla conoscenza della quota delle fondazioni dell'originario fabbricato al fine di rilevare eventuali interferenze con la galleria da costruire. Ciò è ancor più grave se si pensi che la Prima Perizia di
Variante oltre a superare le problematiche legate alla presenza del collettore fognario ed alle riscontrate differenziazioni di natura geologica lungo il percorso della galleria, era stata predisposta anche per ovviare alle interferenze con i fabbricati esistenti che lambivano il tracciato della stessa come il fabbricato Fastweb indicato negli allegati progettuali come “Edificio 3”.
Le considerazioni dei consulenti appena riferite trovano - almeno a giudizio della corte
– definitivo chiarimento e conferma nella relazione integrativa depositata dall'ing. Per_1
e disposta dalla corte (con ordinanza del 08.05.2023) sul seguente tema “stabilire se al momento della redazione della perizia di variante (che – appare intuitivo – non può coincidere con il momento della successiva approvazione ministeriale) era possibile da parte del committente avere contezza della mutata situazione dei luoghi (con specifico
- 20 - riferimento all' ), tenendone conto nella predisposizione della perizia di Parte_1
variante …”.
Il consulente ha rassegnato le seguenti conclusioni “Dalla medesima relazione di ATP
(pag.10) si deduce, altresì, in maniera estremamente chiara, che la redazione della
CO Prima Perizia di Variante Tecnica Suppletiva predisposta dalla iniziata probabilmente immediatamente dopo la sospensione totale del luglio 2003, risulta variamente integrata fino alla data del 30/12/2005, e cioè poco prima della sua validazione avvenuta il 16/01/2006 con il supporto di un organismo a tal uopo accreditato, ed alla contestuale approvazione con D.D. prot. n.84(50)910/36. Inoltre si
CO deduce che lo stesso giorno in cui la venne a sospendere totalmente i lavori per le problematiche imprevedibili sopra richiamate (23/07/2003), la COroparte_4 inizia i lavori strutturali nell'Edificio 3 di sua proprietà, avendo già presentata
[...] istanza di Concessione Edilizia al Comune di Catania per “I lavori di riqualificazione funzionale, architettonica e strutturale, restauro e risanamento conservativo, consolidamento statico e adeguamento alla Legge 13/89 dell'edificio sito in Viale
Africa”, ottenendone il definitivo rilascio il 20/02/2004 col n. 07/0116. I lavori strutturali, come può dedursi indirettamente da quanto riportato nella stessa ATP con riferimento alla Relazione a Struttura Ultimata presentata all'Ufficio del Genio Civile di Catania dal Direttore dei Lavori sopra citati, risultano dichiarati conclusi il
12/12/2004. Orbene appare inequivocabilmente poco credibile la tesi che la
Committente non potesse essere a conoscenza della mutata situazione dei luoghi con specifico riferimento all'Edificio 3), tenendone conto nella predisposizione della perizia di variante;
ciò in quanto rispetto al vecchio rudere in muratura, già a fine anno 2003 dovevano intravedersi i lavori di riqualificazione inerenti alla struttura e, infine, alla data sopra indicata di ultimazione del 12/12/2004, doveva essere palesemente manifesta l'intera struttura portante in cls cementizio armato del nuovo edificio riqualificato, ubicato a circa 70 metri dall'area del cantiere. Appare inverosimile che CO per i due anni circa di sospensione totale dei lavori nessun funzionario della si sia accorto dei lavori di riqualificazione del vecchio rudere quando, peraltro, è la stessa
- 21 - D.L. che con Ordine di Servizio n.6 del 28/06/2004 – cioè a sei mesi circa dalla ultimazione della nuova struttura realizzata nell'ex rudere - ordina alla
[...] di restringere l'area di cantiere di Piazza Galatea e cioè, COroparte_10 inequivocabilmente, l'area del cantiere esterna ubicata sul piano stradale rispetto ai lavori sotterranei in galleria.” (cfr. p. 23-24).
Il consulente concludeva “…. nel periodo in cui veniva redatta la perizia di variante, CP_ era possibile, da parte della committente avere contezza della mutata situazione dei luoghi con specifico riferimento all'Edificio 3) e, conseguentemente, era possibile tenerne conto nella predisposizione progettuale sin dalla prima perizia di variante approvata nel 2006” (così p. 31 relazione integrativa ing. ). Per_1
Risulta inequivocabilmente confermato dalle consulenze svolte che un problema di interferenza tra le opere esisteva già prima della ristrutturazione (che al più potrebbe averlo accentuato con la realizzazione del vano sotterraneo dell'edificio 3 di cui parla la relazione di ATP) e che se la prima perizia di variante fosse stata supportata da rilievi strumentali e condotta sulla base di accertamenti preliminari “corretti” avrebbe rilevato la presenza dell'interferenza ponendovi rimedio. In definitiva, la preesistenza (rispetto alla ristrutturazione dell'edificio 3) dell'interferenza non avrebbe, comunque, permesso lo scavo in galleria secondo il progetto originario anche in assenza delle opere eseguite in sede di ristrutturazione dell'edificio 3.
La prima perizia di variante per un verso era imposta dalla necessità di adeguare l'originario progetto allo stato di fatto dei luoghi e del preesistente e per altro Parte_1 verso l'imperizia nella sua redazione si è rivelata determinante della successiva interruzione dei lavori.
Entrambi gli argomenti spesi dall'amministrazione appellante non sono, pertanto, in grado di smentire la correttezza della statuizione di primo grado che si fonda proprio sulle considerazioni dei consulenti sopra riferite, pervenendo a concludere “Ebbene,
l'ingegnere ha appurato non solo l'interferenza fra le strutture di fondazione Per_2 dell' con le opere di consolidamento dei terreni circostanti la sezione di scavo Parte_1
della galleria per una quota di approfondimento di circa 1 m, ma pure che detta
- 22 - interferenza geometrica è preesistente agli interventi di rifunzionalizzazione dell' , avvenuti nel 2004. Ciò significa che se la prima perizia di variante fosse Parte_1
stata preceduta da rilievi approfonditi, precedenti ai lavori di ristrutturazione dell' , già in occasione di essa si sarebbe potuto tenere adeguatamente conto Parte_1 dell'interferenza geometrica sopra rilevata ed adottare le soluzioni progettuali idonee a risolverla. Pertanto, non può muoversi censura né all'impresa appaltatrice, né agli altri due convenuti, e , dovendo il Ministero COroparte_4 COroparte_5 imputare solo a se stesso l'errore…. . Ciò è ancor più grave se si pensi che la Prima
Perizia di Variante oltre a superare le problematiche legate alla presenza del collettore fognario ed alle riscontrate differenziazioni di natura geologica lungo il percorso della galleria, era stata predisposta anche per ovviare alle interferenze con i fabbricati esistenti che lambivano il tracciato della stessa come il fabbricato Fastweb indicato negli allegati progettuali come “Edificio 3 … . Se da subito, correttamente, si fosse evitata l'interferenza geometrica con quell'edificio, non sarebbero insorti gli ulteriori ostacoli determinati dai lavori di ristrutturazione. In altre parole, un comportamento diligente della stazione appaltante avrebbe impedito il concretarsi della situazione pregiudizievole, ….”
(p. 27-28 sentenza).
°°°
Le spese del doppio grado di giudizio, quantificate come in dispositivo, valutato il complessivo esito del processo e tenuto conto per il presente grado anche dell'attività difensiva svolta in ragione della pronunzia di sentenza non definitiva, vanno compensate per la metà tra il e Parte_2
l'appaltatore e poste a carico dell'amministrazione per la parte residua.
Le spese del presente giudizio seguono, invece, la soccombenza tra il
[...]
e ed il . Parte_2 CP_4 COroparte_5
Tra le dette parti nulla deve statuirsi in merito alla disposta compensazione delle spese processuali ad opera del primo giudice in assenza di appello incidentale.
P. Q. M.
- 23 - La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2341/18 R.G, così statuisce: in parziale accoglimento dell'appello principale e riforma, sul punto, della sentenza n. 2217/18 emessa dal
Tribunale di Catania, condanna il COroparte_1
al pagamento in favore di la
[...] CP_2
somma di euro 1.841.190,62 oltre interessi legali al tasso e con la decorrenza indicata nel capitolato generale e speciale di appalto;
rigetta l'appello incidentale proposto da e da;
liquida le spese processuali sopportate da e CP_2 CP_3 CP_2
per il giudizio di primo grado in euro 37.951,00 per compensi di avvocato ed CP_3
euro 1.482,25 per spese oltre spese generali, iva e cpa come per legge e quelle del presente giudizio in euro 37.000,00 per compensi di avvocato ed euro 2.529,00 per spese oltre spese generali, iva e cpa come per legge, condanna il
[...]
al COroparte_1
pagamento della metà delle spese liquidate compensandole per la quota residua;
condanna il COroparte_1
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
[...]
20.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa per ciascuna parte in favore di e del pone le spese delle consulenze tecniche CP_4 COroparte_5
d'ufficio, come liquidate nei relativi decreti, a carico del
[...]
e di in egual COroparte_1 CP_2
misura.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il 07.05.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 24 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella V. Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2341/18 R.G. promossa da:
COroparte_1
, c.f. , rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dello Stato di Catania;
Appellante contro
, p. iva , e , p. iva entrambe CP_2 P.IVA_2 CP_3 P.IVA_3 rappresentate e difese dall'avv. Umberto Ilardo, c.f. ; C.F._1
Appellato e Appellante incidentale contro
C.F.-P.IVA: , con sede legale in Catania, COroparte_4 P.IVA_4
via Alcide De Gaspari n°165, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria C. Puglisi,
C.F.: , e Roberta Gariddi, C.F.: ; C.F._2 C.F._3
- 1 - Appellato
, in persona del sindaco pro tempore, p.i. n. , COroparte_5 P.IVA_5 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Macrì, c.f. ; C.F._4
Appellato
°°° All'udienza del 15.11.2024, fissata ai sensi dell'art. 352 cpc, udita la discussione delle parti, la causa veniva posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il COroparte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2217/18 emessa dal Tribunale di Catania.
Con atto di citazione, notificato in data 16.01.2012, conveniva in giudizio CP_2
il . Esponeva di COroparte_1 essere l'appaltatore della tratta della metropolitana di “Catania Galatea - piazza
Giovanni XXIII”; lamentava plurimi profili di inadempimento del committente;
chiedeva la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 41.858.089,72 in forza delle riserve iscritte nonché a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Si costituiva in giudizio il COroparte_1
domandando il rigetto della domanda e chiedendo l'autorizzazione a
[...]
chiamare in causa ed il al fine di COroparte_4 COroparte_5
proporre nei loro confronti domanda di manleva per essere tenuto indenne (nel caso di accoglimento integrale o parziale della domanda proposta da ) da quanto CP_3
fosse stato condannato a pagare;
proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti di ritenendola responsabile dei maggiori costi subiti per la CP_3
predisposizione di un nuovo progetto di sottopasso.
La richiesta di chiamata in causa dei terzi veniva dichiarata inammissibile ed il instaurava separato COroparte_1
- 2 - giudizio nei confronti di e del proponendo COroparte_4 COroparte_5
le medesime domande.
I due giudizi (667/2012 RG e 6339/2012 RG) venivano poi riuniti.
Con ordinanza del 28.08.2015 il Tribunale di Catania disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo eseguito e c.t.u. con il seguente mandato “Sulla base della documentazione in atti, ricostruisca l'iter dell'appalto in oggetto, la normativa di riferimento, e risponda limitatamente alle riserve iscritte dall'Impresa attrice nella seconda fase dell'appalto sulla tempestività e sui maggiori oneri con la stessa richiesti, solo in questi limiti ritenendosi necessario”.
Il Tribunale di Catania con la sentenza gravata da appello accoglieva parzialmente la domanda proposta da;
rigettava la domanda di manleva nei confronti di CP_3
e del e quella risarcitoria nei confronti di CP_4 COroparte_5 [...]
proposte dal . COroparte_6 COroparte_1
La sentenza di primo grado veniva impugnata in via principale dal COroparte_1
ed in via incidentale da .
[...] CP_3
Resistevano all'appello sia che il chiedendone il CP_4 COroparte_5
rigetto.
Con sentenza non definitiva del 03.05.2023 sono stati decisi alcuni dei motivi di appello principale ed il terzo motivo di appello incidentale;
la causa è stata rimessa sul ruolo disponendo il richiamo del c.t.u. nominato in primo grado, . Per_1
Esperita la consulenza integrativa, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
24.05.2024 e poi rimessa sul ruolo avendo e domandato la CP_2 CP_3
discussione della causa ex art. 352 cpc. All'udienza del 15.11.2024 la causa, dopo la discussione delle parti, è stata posta in decisione.
°°°
La controversia in esame riguarda la valutazione della fondatezza (o meno) delle varie riserve apposte dall'appaltatore (oggi ). Il tribunale, disposta CP_2 CP_3 consulenza tecnica d'ufficio e prestata adesione alle sue conclusioni, è pervenuto alle
- 3 - conclusioni rassegnate nella sentenza di primo grado, esposte analiticamente con riferimento a ciascuna singola riserva.
Il ha proposto motivi di COroparte_1
appello in relazione a ciascuna delle riserve accolte dal primo giudice.
, con comparsa di 115 pagine, certamente non rispettosa del principio di CP_3 sinteticità, ha domandato il rigetto dell'appello principale e proposto appello incidentale.
°°°
Con sentenza non definitiva del 08.05.2023 sono state decise alcune delle questioni proposte dalla controversia e tra queste il terzo motivo di appello incidentale con il quale lamenta il rigetto della propria domanda volta ad ottenere la CP_3
“reviviscenza” delle riserve oggetto di rinunzia per la violazione degli obblighi della transazione di cui all'atto aggiuntivo al contratto di appalto stipulato il 6 febbraio 2006.
Con detto atto le parti (committente ed appaltatore) adeguavano il contratto di appalto alla prima perizia di variante prevedendo anche un nuovo corrispettivo che ascendeva alla cifra di euro 21.018.489,75 (circa il doppio del corrispettivo pattuito nell'originario contratto di appalto).
L'articolo 6 “rinunce” dell'atto aggiuntivo al contratto di appalto prevedeva che
“l'appaltatore … rinuncia espressamente: alle riserve iscritte nei registri di contabilità al sal numero 6 in data 31.7.2003 ed ai relativi aggiornamenti fino alla data odierna;
ad ogni pretesa, comunque denominata, per tutti i fatti e circostanze emersi sino alla data odierna, anche se accertati successivamente e/o non abbiano ancora prodotto i loro effetti;
a qualsiasi onere, comunque denominato, conseguente alla protrazione del tempo contrattuale per il previsto tempo di esecuzione delle opere invariante”.
riteneva che alcuni inadempimenti ascritti alla stazione appaltante avrebbero CP_3
determinato la reviviscente delle pretese cui aveva rinunziato con il menzionato Atto
Aggiuntivo.
Tale motivo è stato rigettato con la sentenza non definitiva e non occorre, dunque, occuparsi delle riserve (e delle correlate pretese economiche) oggetto della rinunzia.
- 4 - In diritto
L'avvenuta proposizione su alcune delle riserve sia di appello principale che di appello incidentale ne suggerisce la trattazione unitaria nel medesimo paragrafo.
RISERVA n. 1
(Mancato allibramento in contabilità delle voci: […] Art. GC.RV.A.307.B – Armatura metallica per conglomerato cementizio lanciato per Kg. 17.226,04, pari ad €
17.742,82).
Il Tribunale, rilevando che il consulente dell'ufficio aveva quantificato la voce spettante in misura superiore alla domanda, ha riconosciuto il credito nel limite della somma richiesta con la riserva, pari ad euro 17.742,84 (importo così determinato: chilogrammi
17.226,06 di armatura metallica moltiplicato il prezzo di euro 1,03 per kg).
Il ministero, appellante principale, rileva che il Tribunale ha omesso di considerare che il riconoscimento della riserva si fondava su dati solo apparentemente esistenti e riscontrati dal consulente che afferma: «Al riguardo, lo scrivente, non potendo, come già riferito, riscontrare sui luoghi alcuna misurazione di quanto effettivamente realizzato, ha seguito un percorso logico rilevando assolutamente anomalo il fatto che possano essere state allibrate, sino al SAL 16°, quantità misurate in loco ed in contraddittorio con l'Impresa pari a kg 98.997,188 e che, nella contabilità finale, dette quantità siano state ridotte di ben kg 77.225,099» (cfr. p. 74 ctu).
Conclude che è errato il riconoscimento di un credito in mancanza di prova e di un diretto riscontro del consulente senza, peraltro, chiarire “… perché una verifica contabile finale del realizzato, allorché il riscontro sui luoghi era ben possibile e fu realizzato in contraddittorio, non potesse dare contezza di mere proiezioni precedenti, evidentemente errate per eccesso”.
Il motivo è infondato.
Il c.t.u. ha, infatti, motivato la propria conclusione esplicitando che il riscontro era stato fatto partendo dall'allibramento della relativa voce (GC.RV.A.605.B) nel SAL finale ed ha ritenuto tale quantificazione il compatibile e coerente sviluppo di quelle risultanti dai precedenti SAL.
- 5 - A fronte di tale argomento, speso anche dalla sentenza impugnata, non persuade l'argomento di critica fondato sulla mera violazione della regola dell'onere della prova.
L'appellante avrebbe, piuttosto, dovuto spiegare perché la quantificazione cui è pervenuto il c.t.u. sarebbe errata (tanto più che a fronte di una quantificazione del c.t.u. ben maggiore la domanda di ha trovato accoglimento solo nel limite CP_3 dell'importo indicato nella riserva).
Appello incidentale
La tesi di e posta a fondamento dell'appello incidentale (alle CP_2 CP_3
pagine 67-69 della comparsa di risposta), prospetta una lettura della riserva n. 1 alla luce dei dati contabilizzati in documenti diversi (vengono indicati il SAL 16 ed il SAL finale nonché le riserve 14, 15 e 16) al fine di superare il dato formale e testuale della riserva che indica in Kg 17.226,04 la quantità di armatura metallica non allibrata in contabilità per il corrispondente importo di euro 17.742,82.
Tale prospettazione non può trovare condivisione proprio in ragione del tenore testuale della iscrizione della riserva n. 1 che limita la somma richiesta ad euro 17.742,82 e della tendenziale (ma necessaria) caratteristica di autosufficienza che la riserva deve possedere.
-A CP_7
(ristoro di tutti i maggiori costi ed oneri per la protrazione derivante dalla sospensione parziale dei lavori in data 7.5.2007)
La critica mossa dall'appello principale alla sentenza di primo grado che ha parzialmente accolto la domanda fondata sulla riserva 2A si incentra su due motivi.
Il primo, meramente aritmetico, è esplicitato come segue “… lo stesso CTU …. come viene pedissequamente riportato a pag. 23 rigo 20 della sentenza, ha rettificato
l'importo riconoscibile ad € 424.633,30. Non si comprende dunque perché, senza alcuna ulteriore motivazione, nella tabella riepilogativa di pag. 25 della sentenza
l'importo della riserva 2/A ascenda alla maggiore somma di € 508.423,30. Si tratta, presumibilmente, di una svista in cui è incorso il Tribunale. Ne deriva che l'importo di cui alla tabella di pag. 25 della decisione non è corretto ……”.
- 6 - La tesi non è fondata.
Il tribunale afferma “In definitiva, ritenendo convincenti sul piano logico-argomentativo le conclusioni del c.t.u. (in particolare, per la riserva 2/A, stimando possibile e ragionevole un calcolo presuntivo dell'immobilizzo di personale fondato su media giornaliera di 5 unità e sui costi medi degli operai a luglio 2007), le riserve da ammettere con i relativi importi possono essere così riepilogate: …. 2/A Protrazione tempo contrattuale -Fondata- sommata dell'importo inerente all'immobilizzo personale
- euro 508.423,30 ….” (così, alla p. 25 della sentenza).
L'importo di euro 508.423,30 è, dunque, frutto – non di errore – ma dell'inclusione nella somma da corrispondere in forza della riserva 2/A di quanto dovuto a titolo di immobilizzazione del personale dipendente a causa della protrazione della durata del contratto determinata dalla sospensione dei lavori determinata dalla necessità di adottare la (seconda) perizia di variante (come, peraltro, risulta ben esplicitato alla p. 70 della relazione di consulenza tecnica depositata in primo grado).
Nessuna critica è stata mossa alla sentenza in merito al riconoscimento di una voce risarcitoria a titolo di “immobilizzazione del personale”.
La seconda ragione di critica lamenta che “il Tribunale, pur aderendo alle conclusioni del perito, ha finito per travisare completamente i contenuti della relazione affidata all'ing. , redatta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo Per_2 promosso dall'Amministrazione nel giudizio n. 1540/2008 R.G. (doc. 14 del fascicolo di primo grado), attribuendo all'ente appaltante un inesistente dovere di vigilanza sulle aree “consegnate” all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori che è invece pacificamente da attribuire all'impresa e che, ove adempiuto, avrebbe impedito che, nelle more dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva del 2003-2006, lo stato dei luoghi fosse così profondamente alterato. La Stazione appaltante non ha
CO compiti di vigilanza di aree “consegnate” all'appaltatore, è un'azienda pubblica di trasporti. Per tal guisa, non appare corretto addossare alla Stazione appaltante il tempo occorrente per predisporre una nuova perizia di variante, riconoscendosi all'impresa, a titolo di protrazione del tempo contrattuale, la non dovuta somma di €
- 7 - 508.423,30 (rectius, € 424.633,30). Le ragioni dell'errato riconoscimento di tale importo sono compendiate a pag. 26 della motivazione e su di esse si ritornerà più avanti (motivi di appello 3 e 4), allorché si affronterà specificamente il tema della domanda riconvenzionale e delle domande di rivalsa e risarcitorie respinte dal
Tribunale”.
Il motivo in esame, in sostanza, sostiene la non imputabilità dell' “imprevisto” verificatosi (interferenza dell' con il tracciato di scavo della galleria) perché Parte_1
avrebbe dovuto essere oggetto di riscontro da parte di tutti i protagonisti della vicenda ed, in particolare, sarebbe responsabile dell'omessa vigilanza e COroparte_9
custodia sui luoghi ed area di cantiere ove dovevano sorgere le opere (così alle p. 10 e
21 ss dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
Non sussiste il travisamento di quanto affermato nella relazione di consulenza redatta dall'ing. in sede di accertamento tecnico preventivo che l'appellante attribuisce Per_2
alla relazione di consulenza disposta dal tribunale (c.t.u. ing. ) ed alla sentenza che Per_1
la ha recepita.
La relazione dell'ing. (A.T.P.) afferma in modo chiaro che la prima perizia di Per_2 variante approvata è stata redatta “sulla base di rilievi non strumentali”, sebbene fosse noto e dichiarato, che la stessa si occupava anche di garantire le strutture esistenti, fra le progressive 249,78 e 279,78, fra le quali risulta la sez. 15 di massima interferenza con l' , anche in considerazione dei saggi effettuati per la caratterizzazione dei Parte_1 terreni (cfr. p. 11-12, relazione ing. ); l'interferenza “geometrica” tra le strutture di Per_2 fondazione dell' “Edificio 3” con il previsto (dal progetto) spessore di terreno consolidato a mezzo cementificazione circostante l'area di scavo della galleria e posto a protezione dello scavo stesso “… è preesistente all'intervento di ristrutturazione dell'edificio” (così p. 24 della relazione ctp ing. ). Per_2
“Solo successivamente all'approvazione della prima perizia di variante tecnica veniva riscontrato il mutato stato dei luoghi, come se gli interventi di ristrutturazione edilizia nell'anno 2004 ….fossero passati del tutto inosservati….. Stante l'adiacenza
- 8 - dell'edificio all'area di cantiere, a parere dello scrivente, si raffigura una carenza nella vigilanza nelle aree oggetto di intervento” (cfr. ATP, p. 15).
Tali accertamenti (rimasti, di fatto, incontestati) hanno consentito al c.t.u. nominato dal tribunale, ing. , condivisibilmente e senza il travisamento lamentato Per_1
CO dall'appellante, di “… rilevare una certa superficialità della Committente che, a prescindere dalla ristrutturazione del fabbricato avvenuta proprio nel periodo in cui era in itinere l'approvazione della P.V.S., avrebbe dovuto intraprendere delle idonee e serie indagini dirette alla conoscenza della quota delle fondazioni dell'originario fabbricato al fine di rilevare eventuali interferenze con la galleria da costruire. Ciò è ancor più grave se si pensi che la Prima Perizia di Variante oltre a superare le problematiche legate alla presenza del collettore fognario ed alle riscontrate differenziazioni di natura geologica lungo il percorso della galleria, era stata predisposta anche per ovviare alle interferenze con i fabbricati esistenti che lambivano il tracciato della stessa come il fabbricato Fastweb indicato negli allegati progettuali come “Edificio 3”.
Il c.t.u. ha, quindi, concluso che “le cause della citata sospensione dei lavori attengano esclusivamente alla sfera di pianificazione dell'Amministrazione Committente” (ctu, ing. , p. 26 ss). Per_1
Le considerazioni dei consulenti appena riferite trovano - almeno a giudizio della corte
– definitivo chiarimento e conferma nella relazione integrativa depositata dall'ing. Per_1
e disposta da questa corte sul seguente tema “stabilire se al momento della redazione della perizia di variante (che – appare intuitivo – non può coincidere con il momento della successiva approvazione ministeriale) era possibile da parte del committente avere contezza della mutata situazione dei luoghi (con specifico riferimento all'Edificio
3), tenendone conto nella predisposizione della perizia di variante …” (si tratta del Parte_1
mandato conferito al c.t.u. con ordinanza del 08.05.2023).
Il consulente ha rassegnato le seguenti conclusioni “Dalla medesima relazione di ATP
(pag.10) si deduce, altresì, in maniera estremamente chiara, che la redazione della
CO Prima Perizia di Variante Tecnica Suppletiva predisposta dalla iniziata
- 9 - probabilmente immediatamente dopo la sospensione totale del luglio 2003, risulta variamente integrata fino alla data del 30/12/2005, e cioè poco prima della sua validazione avvenuta il 16/01/2006 con il supporto di un organismo a tal uopo accreditato, ed alla contestuale approvazione con D.D. prot. n.84(50)910/36. Inoltre si
CO deduce che lo stesso giorno in cui la venne a sospendere totalmente i lavori per le problematiche imprevedibili sopra richiamate (23/07/2003), la COroparte_4 inizia i lavori strutturali nell'Edificio 3 di sua proprietà, avendo già presentata
[...] istanza di Concessione Edilizia al Comune di Catania per “I lavori di riqualificazione funzionale, architettonica e strutturale, restauro e risanamento conservativo, consolidamento statico e adeguamento alla Legge 13/89 dell'edificio sito in Viale
Africa”, ottenendone il definitivo rilascio il 20/02/2004 col n. 07/0116. I lavori strutturali, come può dedursi indirettamente da quanto riportato nella stessa ATP con riferimento alla Relazione a Struttura Ultimata presentata all'Ufficio del Genio Civile di Catania dal Direttore dei Lavori sopra citati, risultano dichiarati conclusi il
12/12/2004. Orbene appare inequivocabilmente poco credibile la tesi che la
Committente non potesse essere a conoscenza della mutata situazione dei luoghi con specifico riferimento all'Edificio 3), tenendone conto nella predisposizione della perizia di variante;
ciò in quanto rispetto al vecchio rudere in muratura, già a fine anno 2003 dovevano intravedersi i lavori di riqualificazione inerenti alla struttura e, infine, alla data sopra indicata di ultimazione del 12/12/2004, doveva essere palesemente manifesta l'intera struttura portante in cls cementizio armato del nuovo edificio riqualificato, ubicato a circa 70 metri dall'area del cantiere. Appare inverosimile che CO per i due anni circa di sospensione totale dei lavori nessun funzionario della si sia accorto dei lavori di riqualificazione del vecchio rudere quando, peraltro, è la stessa
D.L. che con Ordine di Servizio n.6 del 28/06/2004 – cioè a sei mesi circa dalla ultimazione della nuova struttura realizzata nell'ex rudere - ordina alla
[...] di restringere l'area di cantiere di Piazza Galatea e cioè, COroparte_10 inequivocabilmente, l'area del cantiere esterna ubicata sul piano stradale rispetto ai lavori sotterranei in galleria.” (cfr. p. 23-24).
- 10 - Il consulente conclude “…. nel periodo in cui veniva redatta la perizia di variante, era CP_ possibile, da parte della committente avere contezza della mutata situazione dei luoghi con specifico riferimento all'Edificio 3) e, conseguentemente, era possibile tenerne conto nella predisposizione progettuale sin dalla prima perizia di variante approvata nel 2006” (così p. 31 relazione integrativa ing. ). Per_1
Il motivo di appello principale in esame risulta, dunque, infondato e va rigettato.
Appello incidentale sulla riserva 2A (p. 69-73 comparsa di risposta con appello incidentale)
La critica investe: a) la maggiore durata dei lavori determinata dall'ordine del D.L. di sospensione parziale dei lavori emesso in data 07.05.2007 e dovuta all'interferenza del tracciato di scavo con l'edificio 3, fissata dal tribunale in giorni 70 (a fronte dei 179 giorni richiesti), misura che si assume errata per difetto;
b) l'errata (per difetto) quantificazione del danno.
Il motivo è infondato.
Sub A)
Il programma produttivo/esecutivo dell'impresa che, in thesi, dovrebbe offrire riscontro documentale alla critica non è stato ha rinvenuto in atti dal c.t.u. e l'atto di appello pur richiamandolo non ha spiegato se e quando sarebbe stato prodotto. CO Il “cronoprogramma” del committente (doc. 52), valorizzato nell'atto di appello al fine di rappresentare la durata prevista dei lavori, è stato giudicato dal c.t.u. e dalla sentenza di primo grado generico e privo di dati realmente significativi.
La decisione di primo grado, dopo aver rilevato l'assenza nella riserva dell'indicazione dei giorni di ritardo che si assumevano subiti e/o di un criterio per determinarli, ha adottato l'unico criterio consentito dalla concreta formulazione della riserva che indicava la somma complessiva richiesta per i maggiori oneri dovuti alla maggiore durata (che divisa per l'incidenza giornaliera dell'onere – la cui entità era dato noto – ha consentito la quantificazione dei giorni di prolungamento).
- 11 - Con il proposto appello cerca di superare l'argomento speso dal tribunale CP_3
prospettando un criterio di calcolo fondato su una ricostruzione della maggior durata
CO fondata sul cronoprogramma del committente .
La tesi non è condivisibile per due ragioni. La corte condivide la valutazione del c.t.u. in merito alla non decisività del contenuto del detto cronoprogramma e, sotto diverso profilo, l'appellante individua, così, un criterio del tutto assente nella riserva integrandone il contenuto con un elemento/parametro valutativo scelto a posteriori.
Sub B)
La diversa quantificazione del danno che l'appellante incidentale ritiene dovuta sarebbe determinata dalla maggiore durata della protrazione dell'esecuzione del contratto che è stata appena esaminata e non condivisa.
Ne segue l'infondatezza del motivo in esame.
RISERVA 2B (punto 2.2, p. 77 dell'appello incidentale)
(maggiori costi derivanti dall'esecuzione dei lavori in galleria da un solo fronte avanzando dal solo fronte di piazza Giovanni XXIII a seguito della sospensione parziale dei lavori con ordine della D.L. del 07/05/07).
La riserva risulta così apposta: “Da dati di cantiere risulta un maggior costo complessivo pari al 70 %, a valersi sugli artt. sopra citati di Elenco Prezzi ridotti dell'utile offerto. Importo lavori € 7.450.000,00 x 0,70= € 5.215.000,00”.
Il tribunale, condividendo la c.t.u., ha rigettato la domanda sulla scorta della seguente motivazione “ … eseguito il calcolo della percentuale di mancata produzione determinando, preliminarmente le produzioni effettive e teoriche: Produzione giornaliera effettiva del periodo
SAL 16 importo netto € 19.934.127,06- SAL 11 importo netto € 11.424.188,38
€ 8.509.938,68 Produzione giornaliera nel periodo di 305
€ 8.509.938,68/ 305 giorni = € 27.901,43/ giorno
Produzione giornaliera da contratto € 21.018.489,75/900 giorni = € 23.353,87/giorno.
Considerato che la produzione giornaliera del periodo suindicato è superiore a quella
- 12 - contrattuale, lo scrivente ritiene di poter affermare che non vi sia stato alcun andamento anomalo e pertanto priva di valore la richiesta di maggiori oneri”.
Il motivo di appello propone un complesso diverso criterio di calcolo (esplicitato alle pp. 78-89) che, tuttavia, non appare condivisibile in ragione della assoluta genericità che connota la formulazione della riserva ove è indicato solo un importo complessivo senza alcuna indicazione analitica dei maggiori oneri o, comunque, dei criteri in forza dei quali determinarli.
RISERVA 17 (Appello principale, p. 11).
(Penale euro 361.519,90 applicata per ritardata ultimazione lavori di giorni 70)
Il tribunale ha negato la fondatezza dell'addebito perché il ritardo non poteva ritenersi imputabile a (come da accertamento delle c.t.u.). CP_3
L'appellante ritiene che il tribunale non abbia fatto corretta applicazione dei principi dettati dall'art. 1227 c.c., ribadendo che la sospensione dei lavori fu soltanto parziale e, dunque, il termine contrattuale continuava a decorrere ugualmente, fatto salvo il diritto dell'impresa a vedersi riconosciuto un termine suppletivo che compensasse la impossibilità di realizzare una determinata parte dell'intervento. COesta all'appaltatore che se avesse provveduto a tempo debito a mettere in moto le procedure tecnico- organizzative contrattualmente a suo carico, sarebbe pervenuto, nei termini concordati, al completamento delle parti di lavoro eseguibili.
Il motivo è infondato.
Sia la relazione dell'accertamento tecnico preventivo (ing. ) che la consulenza Per_2
tecnica disposta dal tribunale (ing. ) hanno accertato che la protrazione della durata Per_1
contrattuale è dovuta dalle oggettive difficoltà determinate dai problemi emersi dovuti alla interferenza con l'edificio 3, certamente non imputabili all'appaltatore.
Rinviando alle considerazioni, sul punto, in precedenza rassegnate ed alle due relazioni di consulenza tecnica menzionate, deve, quindi, concludersi per l'infondatezza del motivo in esame.
RISERVA 18 - Oneri di occupazione aree di cantiere
- 13 - Il Tribunale ha valorizzato il decreto del Direttore Generale del (vedi sentenza CP_1
p. 16 e 24) concludendo che: l'amministrazione non avrebbe potuto detrarre dal corrispettivo dei lavori importi che, al contrario, facevano parte, nel quadro economico dell'intervento, delle c.d. somme a disposizione per espropri e occupazioni;
anche il decreto prefettizio darebbe conto che tra le somme a disposizione vi siano sia quelle destinate agli espropri che quelle per occupazione delle aree ritenute essenziali per la formazione del cantiere;
l'amministrazione avrebbe errato nel non distinguere tra aree di cantiere essenziali perché indispensabili per l'esecuzione dei lavori ed aree ulteriori ed eventuali da occupare per esigenze organizzative dell'impresa.
Solo l'occupazione di questa seconda tipologia di aree sarebbe stata a carico dell'appaltatore ai sensi dell'art. 17 lett. f) Capitolato Speciale d'Appalto.
Il motivo di appello principale muove dalla lettura delle norme che regolano l'appalto
(art. 7 e 17 CSA) per concludere che la distinzione tra aree di cantiere necessarie ed eventuali non trova riscontro alcuno e che le spese di occupazione devono restare a carico dell'appaltatore come previsto dal contratto.
L'art. 17 del CSA prevede che «…sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a corpo di cui al precedente art. 7: … f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per
l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore». L'art. 7 – Prezzi ed avvertenze – cui l'art. 17 citato fa rinvio - fra gli oneri posti a carico dell'appaltatore e compensati con il corrispettivo previsto per la voce a corpo NP-02, comprende e menziona testualmente la voce acquisizione temporanea delle aree di cantiere.
L'art. 16 comma 1 del DPR n. 1063/1962 (Capitolato Generale d'oneri applicabile alla fattispecie ratione temporis) prevede: “Salve le eccezioni prevedute dai capitolati speciali, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico
- 14 - dell'appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri... per occupazioni temporanee...”.
La lettura combinata delle norme citate non consente di ritenere esistente una distinzione tra aree essenziali all'esecuzione dell'opera o per la formazione del cantiere ed aree 'ulteriori', diverse dalle prime, da occuparsi a discrezione e su richiesta dell'appaltatore.
Escluso che la normativa negoziale e regolamentare preveda la distinzione tra aree di cantiere necessarie ed eventuali, rimane il dato normativo che, inequivocabilmente, pone l'onere economico per l'occupazione delle aree di cantiere “per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati” a carico dell'appaltatore.
ritiene che il dato normativo debba essere diversamente interpretato CP_3 evidenziando che l'art. 17 presuppone una richiesta dell'appaltatore che non c'è mai stata;
inoltre, il contratto remunerava (art. 7, punto NP-02) l'impresa per la “limitata disponibilità di aree per l'impianto di cantiere” (in quanto ubicato nel centro della città) ma non per l'occupazione di aree consentendo, invece, proprio mediante l'art. 17 CSA, CO all'impresa appaltatrice di richiedere alla l'occupazione di aree “ulteriori” (ulteriori rispetto a quelle “nucleari” o “essenziali”, già previste dagli atti progettuali) per ampliare il cantiere, per esigenze “necessarie”. In tale ultima ipotesi l'appaltatore: CO dovrebbe farne “richiesta” (ex art. 17, lettera f), CSA), a e questa darvi seguito solo ove riconosciute necessarie le aree ulteriori.
Tale lettura troverebbe conferma nel fatto che solo “ …. dopo diversi anni (ben otto !!!) di univoca esecuzione del rapporto contrattuale (la quale è rilevante anche sul piano CO ermeneutico “storico-applicativo”, a norma dell'art. 1362, 2° comma, c.c.), la ha improvvisamente ritenuto di stravolgere presupposti e contenuti del contratto e degli atti annessi, pretendendo di addebitare all'impresa appaltatrice tutti i costi di occupazione delle aree di cantiere” (così la comparsa di risposta di . CP_2
L'assunto non convince.
- 15 - CO La condotta tenuta da valorizzata da ai sensi del 1362 c.c. detta un criterio CP_3
interpretativo del contratto che non può, tuttavia, condurre alla conclusione che se è stato commesso un errore ad esso non possa poi porsi rimedio.
Il richiamo, quale elemento di interpretazione rilevante, all'art. 7 il cui punto NP-02 compensa “la limitata disponibilità di aree per l'impianto di cantiere” non sembra decisivo perchè il testo normativo richiamato non appare univoco ben potendo essere riferito anche al fatto che la oggettiva limitatezza della aree da occupare per il cantiere
(in ragione del fatto che si è in centro urbano) comporta generici “disagi” esecutivi per mentre non sembra potersi affermare che si tratta dell'indicazione normativa CP_3
utile sul piano interpretativo al fine di riconoscere per un verso la distinzione tra aree di cantiere essenziali ed eventuali e, per altro verso, significare che le aree disciplinate dalle norme contrattuali (artt. 7 e 17 CSA) sono solo quelle eventuali.
L'appellata assume ancora che la distinzione tra aree di COroparte_6
cantiere essenziali ed eventuali risulterebbe dal piano di sicurezza ove sono individuate le aree di cantiere.
Detto documento (presumendo - in assenza della indicazione numerica che lo individui tra i quasi cento allegati del fascicolo di parte – che si tratti del n. 53 dell'elenco dei documenti prodotti in primo grado) contiene numerose planimetrie afferenti l'area urbana sulla quale insiste il cantiere tra le quali una individua “aree di stoccaggio materiali” ed altra lo “schema impianto cantiere”. Non risulta però chiaro perché tali planimetrie dovrebbero persuadere dell'esistenza della distinzione tra aree essenziali ed eventuali di cantiere e perché ciò dovrebbe persuadere del fatto l'art. 17 CSA si riferisca alle sole aree eventuali.
Esclusa, per le ragioni esposte, la condivisibilità della lettura delle norme contrattuali proposta da , rimane l'evidenza del dato normativo che pone l'onere CP_3
economico per le occupazioni di aree utili al cantiere (certamente avvenuta nel caso e fruita da ) a carico dell'appaltatore. CP_3
Resta da esaminare il decreto del direttore generale del ministero del 01.12.2000 con il quale venne approvato il progetto e destinate le somme necessarie nel quale risulta
- 16 - appostato l'importo di lire 5 miliardi e 400 milioni per occupazioni ed espropri (non incluso nelle somme da destinare al pagamento dei lavori).
In proposito, una volta ritenuto che sono le norme contrattuali a porre a carico dell'appaltatore l'onere per l'occupazione temporanea delle aree destinate a cantiere non può che ritenersi corretta la lettura offerta dall'appellante secondo cui si tratterebbe delle somme destinate alle occupazioni d'urgenza finalizzate all'esproprio (che è cosa diversa dalle occupazioni temporanee di aree per il cantiere che al termine dei lavori vengono restituite).
Rimane da valutare la contestazione di mossa alla unilaterale quantificazione CP_3 del credito da occupazione aree cantiere come segue “… l'impresa si è trovata di fronte
a conteggi postumi che, peraltro, si appalesano esagerati ed illogici nel quantum …”
(p. 61 comparsa risposta).
L'eccezione non può essere condivisa essendo connotata da assoluta genericità. CO
, infine, eccepisce che se dovesse pagare quanto richiesto da per CP_3 occupazione aree cantiere pagherebbe anche gli oneri per l'occupazione nei periodi intercorsi tra il 25.7.03 ed il 6.2.06 in cui i lavori erano stati sospesi con ordine del D.L., opponendo così, di fatto, alla pretesa una eccezione di inadempimento.
L'eccezione appare fondata.
Sull'assenza di responsabilità di in relazione alla maggiore durata CP_2 dell'appalto determinata da problemi progettuali ascrivibili alla stazione appaltante si è già detto ed a tale parte della motivazione si fa rinvio.
Non appare, pertanto, legittima la pretesa dell'amministrazione di fare pagare all'appaltatore oneri per l'occupazione di aree di cantiere quando l'esecuzione del contratto era sospesa per fatto non imputabile all'appaltatore.
La somma totale richiesta dall'amministrazione committente a tale titolo è di euro
735.255,80 mentre l'importo corrispondente ai periodi di sospensione risulta pari ad euro 340.182,94 (così quantificato nella riserva n. 18, p. 21, e rimasto incontestato da parte dell'amministrazione).
- 17 - Tale importo va detratto da quanto dovuto a titolo di occupazione ottenendosi così la somma di euro 395.072,86 (euro 735.255,80 - 340.182,94).
RISERVA 19 (atto di appello principale, p. 16)
(Disapplicazione compensazione adeguamento prezzi – euro 1.097.921,84)
Il tribunale ha accolto la domanda fondata sulla riserva ora in esame così motivando
“Non essendo presente in atti i calcoli per la verifica di quanto richiesto né da parte dell'Impresa né da parte, soprattutto dalla D.L. che ne ha l'onere, lo scrivente, in dipendenza di quanto statuito dalla normativa che riconosce detta compensazione dei costi dei materiali a prescindere dall'iscrizione della riserva in quanto trattasi di un diritto che discende dalla legge, ritiene di dover inserire il detto importo di €
1.097.921,84 quale somma dovuta a meno di correzioni in più od in meno che dovranno essere accertate dalla medesima Amministrazione”.
Il motivo di appello proposto dall'amministrazione richiama “…integralmente quanto esposto nelle deduzioni del consulente di parte alla prima stesura della relazione di ctu….” (così, p. 17 dell'atto di appello) ed è incentrato sul difetto di prova perché in atti non è presente alcun documento che consenta di desumere i presupposti per l'applicazione della compensazione richiesti dalla circolare 4.8.2005 n. 871 - Linee guida del procedimento per il riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi (cfr. note CO critiche alla c.t.u. ing. del c.t.p. di , p. 33) e nessuna delle parti ha offerto al Per_1
processo (né al c.t.u.) i conteggi necessari se non il c.t.p. di , con produzione CP_3
da ritenere inammissibile perché avvenuta dopo lo spirare dei termini assegnati ex art. 183 cpc.
Il motivo è fondato.
Se è vero che non era necessario corredare la riserva dei conteggi e, nel caso specifico, neppure sarebbe stato necessario apporre la riserva perché si tratta di un diritto riconosciuto ex lege, è pur vero che l'esercizio di tale diritto onera della prova del ricorrere dei presupposti cui è subordinato.
In tal senso, non è la tardiva produzione dei conteggi che rileva ma l'omessa (o comunque l'intempestiva e, quindi, inammissibile) produzione dei documenti che
- 18 - avrebbero dovuto consentire il riscontro, nel caso concreto, del diritto alla compensazione cioè la documentazione idonea a provare, nell'arco temporale rilevante,
l'utilizzo dei materiali (e loro quantità) ed il prezzo pagato così da consentirne il raffronto con quello del momento dell'offerta contrattuale.
La carenza documentale rilevata determina la fondatezza dell'eccezione di difetto di prova posta a fondamento del motivo di appello in esame.
°°°°
DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA DAL COroparte_12
NEI CONFRONTI DI E DEL (motivi
[...] CP_4 COroparte_5
3-4 appello principale)
La domanda in esame, di natura extracontrattuale, richiede che il ministero provi tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
Il ministero assume che il comune di Catania aveva apportato una variante al piano regolatore generale approvata dall'assessorato regionale in data 08.05.2002 e che da tale momento in poi non avrebbe potuto rilasciare alcuna concessione edilizia per ristrutturazione del cd. Edificio 3 perché ciò era precluso dal DRP 753/1980, articoli 49-
51.
Muovendo da tale premessa, conclude che la concessione edilizia rilasciata (in data successiva al 08.05.2002) a per la ristrutturazione dell'Edificio3 CP_4
rappresenterebbe atto illegittimo senza il quale non si sarebbe andati incontro ai problemi sorti in fase di esecuzione dell'appalto.
Sotto diverso profilo, ribadisce che la redazione della prima perizia di variante risaliva al 2003 e, quindi, non avrebbe potuto prevedere la consistenza dei lavori di ristrutturazione poi eseguiti nel 2004 sull' . Parte_1
Entrambi i motivi sui quali si fonda la critica sono infondati e trovano smentita negli accertamenti tecnici esperiti.
L'accertamento tecnico preventivo ha concluso, senza che sia dato rinvenire smentita in atti, che la quota di imposta delle strutture di fondazione dell' ” ristrutturato Parte_1
“… è sostanzialmente coincidente con la quota di fondazione della muratura
- 19 - perimetrale conservata,…” pertanto la rilevata interferenza “geometrica” tra le strutture di fondazione dell' ” con il previsto spessore di terreno (circa 1 metro) Parte_1 consolidato a mezzo cementificazione circostante l'area di scavo della galleria e posto a protezione dello scavo stesso “… è preesistente all'intervento di ristrutturazione dell'edificio” (così p. 24 e 8 della relazione c.t.p. ing. , condivisa dalla ctu ing. Per_2
); “…la perizia di variante approvata è stata redatta sulla base di rilievi non Per_1 strumentali” (ATP, p. 12) e solo a seguito dei rilievi eseguiti con supporto strumentale successivamente all'approvazione della prima perizia di variante tecnica ed anche successivamente ai lavori di ristrutturazione dell'edificio (febbraio 2007) la F.C.E. committente ha riscontrato il mutato stato dei luoghi (ATP, p. 14).
Tali incontestati accertamenti hanno consentito al c.t.u., ing. , condivisibilmente e Per_1 senza il travisamento che l'appellante lamenta, di “rilevare una certa superficialità CO della Committente che, a prescindere dalla ristrutturazione del fabbricato avvenuta proprio nel periodo in cui era in itinere l'approvazione della P.V.S., avrebbe dovuto intraprendere delle idonee e serie indagini dirette alla conoscenza della quota delle fondazioni dell'originario fabbricato al fine di rilevare eventuali interferenze con la galleria da costruire. Ciò è ancor più grave se si pensi che la Prima Perizia di
Variante oltre a superare le problematiche legate alla presenza del collettore fognario ed alle riscontrate differenziazioni di natura geologica lungo il percorso della galleria, era stata predisposta anche per ovviare alle interferenze con i fabbricati esistenti che lambivano il tracciato della stessa come il fabbricato Fastweb indicato negli allegati progettuali come “Edificio 3”.
Le considerazioni dei consulenti appena riferite trovano - almeno a giudizio della corte
– definitivo chiarimento e conferma nella relazione integrativa depositata dall'ing. Per_1
e disposta dalla corte (con ordinanza del 08.05.2023) sul seguente tema “stabilire se al momento della redazione della perizia di variante (che – appare intuitivo – non può coincidere con il momento della successiva approvazione ministeriale) era possibile da parte del committente avere contezza della mutata situazione dei luoghi (con specifico
- 20 - riferimento all' ), tenendone conto nella predisposizione della perizia di Parte_1
variante …”.
Il consulente ha rassegnato le seguenti conclusioni “Dalla medesima relazione di ATP
(pag.10) si deduce, altresì, in maniera estremamente chiara, che la redazione della
CO Prima Perizia di Variante Tecnica Suppletiva predisposta dalla iniziata probabilmente immediatamente dopo la sospensione totale del luglio 2003, risulta variamente integrata fino alla data del 30/12/2005, e cioè poco prima della sua validazione avvenuta il 16/01/2006 con il supporto di un organismo a tal uopo accreditato, ed alla contestuale approvazione con D.D. prot. n.84(50)910/36. Inoltre si
CO deduce che lo stesso giorno in cui la venne a sospendere totalmente i lavori per le problematiche imprevedibili sopra richiamate (23/07/2003), la COroparte_4 inizia i lavori strutturali nell'Edificio 3 di sua proprietà, avendo già presentata
[...] istanza di Concessione Edilizia al Comune di Catania per “I lavori di riqualificazione funzionale, architettonica e strutturale, restauro e risanamento conservativo, consolidamento statico e adeguamento alla Legge 13/89 dell'edificio sito in Viale
Africa”, ottenendone il definitivo rilascio il 20/02/2004 col n. 07/0116. I lavori strutturali, come può dedursi indirettamente da quanto riportato nella stessa ATP con riferimento alla Relazione a Struttura Ultimata presentata all'Ufficio del Genio Civile di Catania dal Direttore dei Lavori sopra citati, risultano dichiarati conclusi il
12/12/2004. Orbene appare inequivocabilmente poco credibile la tesi che la
Committente non potesse essere a conoscenza della mutata situazione dei luoghi con specifico riferimento all'Edificio 3), tenendone conto nella predisposizione della perizia di variante;
ciò in quanto rispetto al vecchio rudere in muratura, già a fine anno 2003 dovevano intravedersi i lavori di riqualificazione inerenti alla struttura e, infine, alla data sopra indicata di ultimazione del 12/12/2004, doveva essere palesemente manifesta l'intera struttura portante in cls cementizio armato del nuovo edificio riqualificato, ubicato a circa 70 metri dall'area del cantiere. Appare inverosimile che CO per i due anni circa di sospensione totale dei lavori nessun funzionario della si sia accorto dei lavori di riqualificazione del vecchio rudere quando, peraltro, è la stessa
- 21 - D.L. che con Ordine di Servizio n.6 del 28/06/2004 – cioè a sei mesi circa dalla ultimazione della nuova struttura realizzata nell'ex rudere - ordina alla
[...] di restringere l'area di cantiere di Piazza Galatea e cioè, COroparte_10 inequivocabilmente, l'area del cantiere esterna ubicata sul piano stradale rispetto ai lavori sotterranei in galleria.” (cfr. p. 23-24).
Il consulente concludeva “…. nel periodo in cui veniva redatta la perizia di variante, CP_ era possibile, da parte della committente avere contezza della mutata situazione dei luoghi con specifico riferimento all'Edificio 3) e, conseguentemente, era possibile tenerne conto nella predisposizione progettuale sin dalla prima perizia di variante approvata nel 2006” (così p. 31 relazione integrativa ing. ). Per_1
Risulta inequivocabilmente confermato dalle consulenze svolte che un problema di interferenza tra le opere esisteva già prima della ristrutturazione (che al più potrebbe averlo accentuato con la realizzazione del vano sotterraneo dell'edificio 3 di cui parla la relazione di ATP) e che se la prima perizia di variante fosse stata supportata da rilievi strumentali e condotta sulla base di accertamenti preliminari “corretti” avrebbe rilevato la presenza dell'interferenza ponendovi rimedio. In definitiva, la preesistenza (rispetto alla ristrutturazione dell'edificio 3) dell'interferenza non avrebbe, comunque, permesso lo scavo in galleria secondo il progetto originario anche in assenza delle opere eseguite in sede di ristrutturazione dell'edificio 3.
La prima perizia di variante per un verso era imposta dalla necessità di adeguare l'originario progetto allo stato di fatto dei luoghi e del preesistente e per altro Parte_1 verso l'imperizia nella sua redazione si è rivelata determinante della successiva interruzione dei lavori.
Entrambi gli argomenti spesi dall'amministrazione appellante non sono, pertanto, in grado di smentire la correttezza della statuizione di primo grado che si fonda proprio sulle considerazioni dei consulenti sopra riferite, pervenendo a concludere “Ebbene,
l'ingegnere ha appurato non solo l'interferenza fra le strutture di fondazione Per_2 dell' con le opere di consolidamento dei terreni circostanti la sezione di scavo Parte_1
della galleria per una quota di approfondimento di circa 1 m, ma pure che detta
- 22 - interferenza geometrica è preesistente agli interventi di rifunzionalizzazione dell' , avvenuti nel 2004. Ciò significa che se la prima perizia di variante fosse Parte_1
stata preceduta da rilievi approfonditi, precedenti ai lavori di ristrutturazione dell' , già in occasione di essa si sarebbe potuto tenere adeguatamente conto Parte_1 dell'interferenza geometrica sopra rilevata ed adottare le soluzioni progettuali idonee a risolverla. Pertanto, non può muoversi censura né all'impresa appaltatrice, né agli altri due convenuti, e , dovendo il Ministero COroparte_4 COroparte_5 imputare solo a se stesso l'errore…. . Ciò è ancor più grave se si pensi che la Prima
Perizia di Variante oltre a superare le problematiche legate alla presenza del collettore fognario ed alle riscontrate differenziazioni di natura geologica lungo il percorso della galleria, era stata predisposta anche per ovviare alle interferenze con i fabbricati esistenti che lambivano il tracciato della stessa come il fabbricato Fastweb indicato negli allegati progettuali come “Edificio 3 … . Se da subito, correttamente, si fosse evitata l'interferenza geometrica con quell'edificio, non sarebbero insorti gli ulteriori ostacoli determinati dai lavori di ristrutturazione. In altre parole, un comportamento diligente della stazione appaltante avrebbe impedito il concretarsi della situazione pregiudizievole, ….”
(p. 27-28 sentenza).
°°°
Le spese del doppio grado di giudizio, quantificate come in dispositivo, valutato il complessivo esito del processo e tenuto conto per il presente grado anche dell'attività difensiva svolta in ragione della pronunzia di sentenza non definitiva, vanno compensate per la metà tra il e Parte_2
l'appaltatore e poste a carico dell'amministrazione per la parte residua.
Le spese del presente giudizio seguono, invece, la soccombenza tra il
[...]
e ed il . Parte_2 CP_4 COroparte_5
Tra le dette parti nulla deve statuirsi in merito alla disposta compensazione delle spese processuali ad opera del primo giudice in assenza di appello incidentale.
P. Q. M.
- 23 - La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2341/18 R.G, così statuisce: in parziale accoglimento dell'appello principale e riforma, sul punto, della sentenza n. 2217/18 emessa dal
Tribunale di Catania, condanna il COroparte_1
al pagamento in favore di la
[...] CP_2
somma di euro 1.841.190,62 oltre interessi legali al tasso e con la decorrenza indicata nel capitolato generale e speciale di appalto;
rigetta l'appello incidentale proposto da e da;
liquida le spese processuali sopportate da e CP_2 CP_3 CP_2
per il giudizio di primo grado in euro 37.951,00 per compensi di avvocato ed CP_3
euro 1.482,25 per spese oltre spese generali, iva e cpa come per legge e quelle del presente giudizio in euro 37.000,00 per compensi di avvocato ed euro 2.529,00 per spese oltre spese generali, iva e cpa come per legge, condanna il
[...]
al COroparte_1
pagamento della metà delle spese liquidate compensandole per la quota residua;
condanna il COroparte_1
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
[...]
20.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa per ciascuna parte in favore di e del pone le spese delle consulenze tecniche CP_4 COroparte_5
d'ufficio, come liquidate nei relativi decreti, a carico del
[...]
e di in egual COroparte_1 CP_2
misura.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il 07.05.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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