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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/09/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Castrovillari
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 70 / 2017 R.G
Udienza del 24/9/2025.
Sono presenti l'Avv. SERVIDIO SANTO MARIO per l'attore e l'Avv. D'IPPOLITO LUIGI anche per delega dell'Avv. COFONE ANGELO GIOVANNI per i convenuti.
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa, in primo grado, iscritta al n. 70/2017 R. Gen. Aff. Cont. pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dell'avv. Santo Mario Servidio
ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Parte_2 C.F._3
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi D'Ippolito
(C.F. ) CP_2 C.F._4
(C.F. Controparte_3 C.F._5
(C.F. ) Controparte_4 C.F._6
(C.F. ) Parte_3 C.F._7
C.F. Controparte_5 CodiceFiscale_8
(C.F. ) Parte_4 C.F._9
(C.F. ) Parte_5 C.F._10
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo G. Cofone
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 12.01.2017 e depositato in cancelleria in data 13.01.2017, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
, , , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_1 Parte_2 Controparte_4
, e Controparte_5 Parte_5 Parte_3 Parte_4
esponendo:
- che in data 17.12.2015 era stato nominato amministratore pro tempore del condominio “Palazzo San Pio” sito in Corigliano Calabro, alla Via Cozzo Giardino,
n. 5;
- che con lettera del 01.07.2016 i partecipanti al condominio lo avevano informato della sopravvenuta volontà di revocargli l'incarico con effetto immediato;
- che con lettera del 23.07.2016 i condomini lo avevano invitato a convocare un'assemblea straordinaria per ratificare la volontà di revocarlo dalla carica di amministratore del condominio;
- che in data 26.08.2016 si era riunita in seconda convocazione l'assemblea del condominio ed i condomini avevano ratificato la sua revoca;
- che nella stessa assemblea egli aveva esposto il bilancio di chiusura per l'esercizio
2016 e i condomini lo avevano approvato all'unanimità, senza contestazione alcuna;
- che in data 26.09.2016 egli aveva consegnato al nuovo amministratore,
[...]
, il documento “Relazione di bilancio a seguito della revoca del mandato”, Per_1
nonché tutta la documentazione in suo possesso inerente al de quo, CP_6 ivi compresi i prospetti di bilancio preventivo e consuntivo per l'esercizio 2016;
- che in data 28.9.2016, il nuovo amministratore del condominio, , gli Persona_1
aveva trasmesso a mezzo pec una comunicazione sottoscritta in data 16.09.2016 da , , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_1 Parte_2 [...]
, , e CP_4 Controparte_5 Parte_5 Parte_3 [...]
e da altri con firma illeggibile, del seguente tenore: “da rigo 3 a rigo Parte_4
11 con la presente missiva, il sottoscritto del San Pio, da CP_2 CP_6
Voi amministrato, con approvazione preventivo e delibera del 9/09/2016, nel richiamare il verbale dell'assemblea dello stesso giorno 9/09/2016 dove vengono trascritte le testuali parole: ...omissis... il sig. dichiara che nella vecchia CP_2
gestione viene occultata e non dando informazioni ai condomini di una bolletta enel di € 171,80 creando un disagio al palazzo riducendo la tensione della fornitura e creando dei disagi a tutti i condomini e non...omissis...dal rigo 18 al rigo 31 in breve nel bilancio di chiusura non viene menzionata singolarmente la posizione del bimestre interessato ma solo un riferimento fittizio alle spese enel da ottobre 2015
a maggio 2016 (il dato espresso tronca nel mese di maggio 2016 mentre il periodo di gestione amministrata ( ) arriva fino alla data del Parte_1
26.08.2016 chiusura definitiva e revoca nomina), evidentemente l'amministratore
o, fa molta confusione e non produce un quadro realistico del bilancio condominiale, oppure usa indicazioni anomale ai fini di un proficuo riscontro e nello stesso tempo con enfasi occulta documenti e crea pericolo e certamente possibili danni alle persone, pertanto, a spregio, sia l'omissione di riportare concretamente
i dati sul prospetto con ogni giusto riferimento (annotazione bolletta enel scaduta e sollecito pagamento), sia la superficialità che la mancata enunciazione di quanto delicato ed importante sarebbe diventata la questione, anche con nota esplicativa
a parte, hanno reso difficile e disturbata la vita quotidiana del condominio, comportando non pochi problemi di natura fisica ed a volte psicologica...omissis....dal rigo 41 al rigo 47 lo stress lo sforzo non adeguato ma inevitabile in queste circostanze, dove la persona viene colpita ed attentata da un comportamento improprio e non responsabile ed efficiente da parte dell'amministratore condominiale uscente, non fanno altro che creare significativo stato di indisposizione fisica alle persone stesse... omissis.”;
- che nella comunicazione del 17.09.2016, trasmessa al nuovo amministratore,
, e ad altro dalla Persona_1 CP_2 Controparte_1 Controparte_7 firma non leggibile, lo apostrofavano quale “improvvisato manutentore di infissi senza alcuna qualifica”;
- che egli con comunicazione a mezzo pec del 29.09.2016 aveva fatto richiesta all'amministratore, , di conoscere i sottoscrittori della comunicazione Persona_1
del 16.09.2016, ma senza esito;
- che la condotta narrata, idonea alla configurazione del reato di diffamazione previsto e punito dall'art. 595 c.p., aveva leso la sua reputazione personale e professionale arrecandogli danni patrimoniali e non patrimoniali.
L'attore ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale: “accertata e dichiarata l'illecita condotta dei convenuti, condannare gli stessi, in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. della somma di € 51.000,00, a titolo di ristoro di tutti i Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti in virtù del reato di cui all'art. 595 co 2 cp,
o quella somma che sarà ritenuta di giustizia ovvero da liquidarsi in via equitativa da parte del Tribunale adito. Condannare, altresì, i convenuti sempre in solido tra loro al pagamento di una sanzione pecuniaria ex Decreto legislativo, 15/01/2016 n° 8, G.U.
22/01/2016 che va da € 200 ad € 12.000,00. Il tutto con vittoria di spese da distrarre ex art. 93 cpc”.
e si sono costituiti in giudizio con comparsa di Controparte_1 Parte_2
costituzione depositata in data 13.04.2017 con la quale, dopo aver impugnato e contestato le avverse deduzioni e richieste, hanno evidenziato di aver avuto un ruolo marginale nella vicenda, essendosi trasferiti nell'unità immobiliare di proprietà dell' solo verso la fine di settembre 2016 e che la missiva per cui è causa Parte_2
era stata formata in ogni suo punto da e che essi avevano firmato in CP_2
buona fede, senza neanche averla letta.
I predetti convenuti hanno, inoltre, sostenuto che non ricorressero i presupposti della diffamazione, atteso che nella missiva era stato riportato quanto verbalizzato durante i lavori dell'assemblea del 09.09.2016, spiegandone le ragioni e rammentando il disagio subito anche dall' , che in quei giorni si è trasferita nell'abitazione in Parte_2
avanzato stato di gravidanza, di dover fare le scale ed era stato espresso il risentimento per la negligente gestione amministrativa.
Tanto premesso, i convenuti e hanno concluso Controparte_1 Parte_2 chiedendo di: “1) rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto;
2) condannare l'attore alla rifusione delle spese e competenze di lite”.
, , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_3 CP_5
e si sono costituiti in giudizio con
[...] Parte_4 Parte_5
comparsa di costituzione depositata in data 26.04.2017, impugnando e contestando tutte le deduzioni, argomentazioni e richieste ex adverso prospettate.
In particolare, i predetti convenuti hanno rappresentato che pur avendo in data
29.09.2016 l'attore ha provveduto a consegnare la documentazione al nuovo amministratore, , alcuni documenti (raccomandata di messa in mora Persona_1
Enel n. 61594487996-7, in giacenza presso l'ufficio postale di Corigliano Cal. dal
18.08.2016 e ritirata in data 01.09.2016; nota sintetica esplicativa della gestione con indicazione analitica, chiara e comprensibile delle voci di entrata e di spesa;
e-mail delle condomine e menzionate nel verbale di assemblea CP_8 Controparte_9
straordinaria del 26.08.2016; documento col quale si rettificava la motivazione della revoca dell'incarico per mancanza di fiducia contenuta nella raccomandata del
23.07.2016 per come richiamato nel verbale di assemblea straordinaria del
26.08.2016) ancorché più volte formalmente richiesti, finanche con diffida legale del
02.01.2017, non erano mai stati consegnati;
- che nel corso della sua breve e controversa gestione condominiale l'odierno attore, oltre non aver provveduto alla rettifica di alcune quote condominiali - salvo che nella relazione di chiusura gestione ed in maniera erronea - aveva causato al condominio ben due distacchi/depotenziamento della corrente dell'ascensore: il primo in data
05.07.2016, per l'omesso pagamento della fattura Enel n. 0785862220450423 scaduta il 24.05.2016; il secondo in data 05.09.2016 giacché non aveva provveduto a consegnare la raccomandata Enel di diffida ad adempiere n. 61594487996-7 e la fattura Enel n. 0785862220450424 scaduta il 25.07.2016;
- che l'attore in data 26.08.2016, quando si era tenuta l'assemblea straordinaria di revoca del suo incarico, si era limitato a depositare il bilancio di chiusura della gestione alla data del 31.07.2016 senza precisare che la fattura Enel n. 0785862220450424, relativa al periodo giugno-luglio 2016, era già scaduta il
25.07.2016 e senza consegnare la stessa;
- che le predette negligenze e omissioni che avevano portato ai due depotenziamenti della fornitura di energia elettrica avevano provocato grossi disagi all'intero condominio per l'impossibilità di poter utilizzare l'ascensore, dando vita ad un clima di tensione ed agitazione sfociato nella revoca dello stesso dall'incarico;
- che l'atteggiamento irrispettoso ed autoritario dell' nei confronti dei Parte_1
condomini emergeva anche dallo scambio di messaggi whatsapp con , CP_2 nonché dalle difficoltà riscontrate dal condominio per procedere all'indizione dell'assemblea straordinaria per la revoca del suo incarico;
- che, a fronte di tutto quanto esposto, all'atto di insediamento del nuovo amministratore, il condominio aveva inteso sottolineare dette circostanze e lasciarne traccia scritta, sia al fine di tutelarsi da eventuali future richieste risarcitorie, sia per richiedere il condominio stesso il risarcimento dei danni nei confronti del vecchio amministratore;
- che detta intenzione traspariva, oltre che dalla diffida legale del 02.01.2017 e dal tentativo di media-conciliazione, già dalle comunicazioni del 16 e 17 settembre
2016;
- che alcuna azione diffamatoria e lesiva dell'onore e della reputazione dell'odierno attore era ravvisabile nella condotta da essi tenuta, né nelle espressioni utilizzate nelle comunicazioni-diffide del 16 e 17 settembre 2016, poiché essi nel pieno esercizio del diritto di critica non avevano fatto altro che richiamare fatti realmente accaduti e documentalmente provati, che non erano stati portati a conoscenza di terzi estranei alla vicenda;
- che, allo stesso modo, non poteva essere ravvisata una condotta penalmente rilevante nel contenuto del verbale dell'assemblea del 09.09.2016, laddove tutti i partecipanti erano diretti interessati di quanto accaduto nel corso della passata gestione condominiale.
Tanto premesso, i convenuti hanno concluso chiedendo di: “- rigettare in toto la domanda attorea per tutti i motivi di cui in premessa poiché palesemente infondata, pretestuosa e temeraria;
con condanna altresì al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, in favore delle parti convenute per aver il sig. agito in Parte_1 giudizio senza adottare la normale prudenza. – Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato e difensore che si dichiara antistatario come per legge ex art. 96 c.p.c. ovvero, in subordine, ex art. 93 c.p.c.”.
L'istruttoria è stata esperita mediante prova documentale, interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale.
Il Tribunale ritiene che la domanda proposta da parte attrice sia infondata e debba essere, pertanto, rigettata non potendo essere ritenuta diffamatoria la condotta tenuta dai convenuti.
Secondo costante giurisprudenza la diffamazione è strutturalmente costruita da due elementi: quello della offesa indiretta (in assenza del soggetto passivo) e quello della comunicazione con più persone;
quest'ultimo elemento è del tutto insussistente nel caso di specie in cui le espressioni ritenute diffamatorie sono contenute in una comunicazione inviata solamente al nuovo amministratore di condominio, non avendo l'attore neanche allegato alcun elemento da cui desumere la prevedibilità in concreto dell'accessibilità di terzi al contenuto dichiarativo della stessa, così che deve escludersi che possa essere integrato l'elemento oggettivo della “comunicazione a più persone”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la critica contenuta nella comunicazione non sia diffamatoria e non leda alcun diritto alla onorabilità o alla reputazione dell'attore in quanto riferita a rapporti condominiali improntati ad un atteggiamento, da parte dell'attore stesso, di grave negligenza, per l'omissione dei più basilari adempimenti cui era chiamato in qualità amministratore di condominio, quali il pagamento delle bollette dell'energia elettrica, incontestato e anzi espressamente ammesso dall'attore in sede di interrogatorio formale.
Non è, pertanto, rinvenibile alcuna compromissione alla reputazione dell'attore visto che i convenuti si sono limitati ad enumerare una serie di circostanze fattuali veritiere
- inerenti al mancato pagamento di bollette condominiali cui era conseguito il distacco dell'energia elettrica – con l'utilizzo di espressioni e toni che, anche se polemici, non costituiscono un attacco personale tale da violare l'onore, il decoro e la reputazione dell'attore, restando peraltro all'interno di una realtà in cui erano del tutto note le
"criticità di bilancio" condominiali, di evidente interesse per il nuovo amministratore di condominio.
Le espressioni utilizzate dai convenuti già di per sé non ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, vanno infine inquadrate nel concreto contesto in cui sono state rese, caratterizzato dall'acuirsi di una situazione di disagio provocata da contrasti con l'amministratore del condominio, odierno attore, per l'operato dello stesso, essendosi i fatti esposti dai convenuti rivelati veritieri all'esito dell'istruttoria svolta.
Nella specie, infatti, come già detto, lo stesso attore, a seguito di interrogatorio formale nel corso dell'udienza del 09.05.2019, ha ammesso che i due episodi di depotenziamento e distacco dell'energia elettrica relativamente alle parti e servizi comuni dell'edificio - che avevano comportato, di conseguenza, la disfunzione dell'ascensore - si erano effettivamente verificati a causa dell'omesso pagamento di due fatture Enel, per le quali la Società aveva anche inoltrato diffida ad adempiere.
A tutto quanto premesso consegue il rigetto della domanda.
La domanda di condanna per lite temeraria, proposta dai convenuti , CP_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Parte_3 Controparte_5 [...]
e , deve essere respinta ex art. 96, primo comma, c.p.c. Parte_4 Parte_5
in quanto non è stata allegata né provata la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte;
parimenti non può trovare accoglimento la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., non potendosi desumere dall'infondatezza della domanda risarcitoria l'esistenza della colpa grave nell'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice e determinate in base ai valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n.147 del
13/08/2022; in applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 i compensi del presente grado di giudizio sono determinati in base ai valori minimi, stante la scarsa complessità della controversia e tenuto conto del carattere facoltativo dell'aumento previsto dalla disposizione dell'art. 4, comma 2 D.M. n. 55 del 2014, escluso nella specie per l'assoluta identità in fatto ed in diritto delle questioni trattate, in € 3.809,00 (fase di studio: € 851,00; fase introduttiva: € 602,00; fase istruttoria: €
903,00, fase decisionale: € 1.453,00).
Stante l'ammissione dei convenuti convenuti e Controparte_1 Parte_2
al patrocinio a spese dello Stato se ne dispone, per questi, il pagamento in favore dello
Stato; quanto ai restanti convenuti se ne dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Angelo G. Cofone, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 70/2017 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA a rimborsare ai convenuti Parte_1
e e per essi allo Stato le Controparte_1 Parte_2 spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre
15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge e ne DISPONE il pagamento in favore dello Stato
3. CONDANNA a rimborsare ai convenuti Parte_1 Parte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
, E
[...] Controparte_5 Parte_4
le spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compenso Parte_5
professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Angelo G. Cofone, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in data 24/9/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 70 / 2017 R.G
Udienza del 24/9/2025.
Sono presenti l'Avv. SERVIDIO SANTO MARIO per l'attore e l'Avv. D'IPPOLITO LUIGI anche per delega dell'Avv. COFONE ANGELO GIOVANNI per i convenuti.
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa, in primo grado, iscritta al n. 70/2017 R. Gen. Aff. Cont. pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dell'avv. Santo Mario Servidio
ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Parte_2 C.F._3
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi D'Ippolito
(C.F. ) CP_2 C.F._4
(C.F. Controparte_3 C.F._5
(C.F. ) Controparte_4 C.F._6
(C.F. ) Parte_3 C.F._7
C.F. Controparte_5 CodiceFiscale_8
(C.F. ) Parte_4 C.F._9
(C.F. ) Parte_5 C.F._10
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo G. Cofone
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 12.01.2017 e depositato in cancelleria in data 13.01.2017, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
, , , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_1 Parte_2 Controparte_4
, e Controparte_5 Parte_5 Parte_3 Parte_4
esponendo:
- che in data 17.12.2015 era stato nominato amministratore pro tempore del condominio “Palazzo San Pio” sito in Corigliano Calabro, alla Via Cozzo Giardino,
n. 5;
- che con lettera del 01.07.2016 i partecipanti al condominio lo avevano informato della sopravvenuta volontà di revocargli l'incarico con effetto immediato;
- che con lettera del 23.07.2016 i condomini lo avevano invitato a convocare un'assemblea straordinaria per ratificare la volontà di revocarlo dalla carica di amministratore del condominio;
- che in data 26.08.2016 si era riunita in seconda convocazione l'assemblea del condominio ed i condomini avevano ratificato la sua revoca;
- che nella stessa assemblea egli aveva esposto il bilancio di chiusura per l'esercizio
2016 e i condomini lo avevano approvato all'unanimità, senza contestazione alcuna;
- che in data 26.09.2016 egli aveva consegnato al nuovo amministratore,
[...]
, il documento “Relazione di bilancio a seguito della revoca del mandato”, Per_1
nonché tutta la documentazione in suo possesso inerente al de quo, CP_6 ivi compresi i prospetti di bilancio preventivo e consuntivo per l'esercizio 2016;
- che in data 28.9.2016, il nuovo amministratore del condominio, , gli Persona_1
aveva trasmesso a mezzo pec una comunicazione sottoscritta in data 16.09.2016 da , , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_1 Parte_2 [...]
, , e CP_4 Controparte_5 Parte_5 Parte_3 [...]
e da altri con firma illeggibile, del seguente tenore: “da rigo 3 a rigo Parte_4
11 con la presente missiva, il sottoscritto del San Pio, da CP_2 CP_6
Voi amministrato, con approvazione preventivo e delibera del 9/09/2016, nel richiamare il verbale dell'assemblea dello stesso giorno 9/09/2016 dove vengono trascritte le testuali parole: ...omissis... il sig. dichiara che nella vecchia CP_2
gestione viene occultata e non dando informazioni ai condomini di una bolletta enel di € 171,80 creando un disagio al palazzo riducendo la tensione della fornitura e creando dei disagi a tutti i condomini e non...omissis...dal rigo 18 al rigo 31 in breve nel bilancio di chiusura non viene menzionata singolarmente la posizione del bimestre interessato ma solo un riferimento fittizio alle spese enel da ottobre 2015
a maggio 2016 (il dato espresso tronca nel mese di maggio 2016 mentre il periodo di gestione amministrata ( ) arriva fino alla data del Parte_1
26.08.2016 chiusura definitiva e revoca nomina), evidentemente l'amministratore
o, fa molta confusione e non produce un quadro realistico del bilancio condominiale, oppure usa indicazioni anomale ai fini di un proficuo riscontro e nello stesso tempo con enfasi occulta documenti e crea pericolo e certamente possibili danni alle persone, pertanto, a spregio, sia l'omissione di riportare concretamente
i dati sul prospetto con ogni giusto riferimento (annotazione bolletta enel scaduta e sollecito pagamento), sia la superficialità che la mancata enunciazione di quanto delicato ed importante sarebbe diventata la questione, anche con nota esplicativa
a parte, hanno reso difficile e disturbata la vita quotidiana del condominio, comportando non pochi problemi di natura fisica ed a volte psicologica...omissis....dal rigo 41 al rigo 47 lo stress lo sforzo non adeguato ma inevitabile in queste circostanze, dove la persona viene colpita ed attentata da un comportamento improprio e non responsabile ed efficiente da parte dell'amministratore condominiale uscente, non fanno altro che creare significativo stato di indisposizione fisica alle persone stesse... omissis.”;
- che nella comunicazione del 17.09.2016, trasmessa al nuovo amministratore,
, e ad altro dalla Persona_1 CP_2 Controparte_1 Controparte_7 firma non leggibile, lo apostrofavano quale “improvvisato manutentore di infissi senza alcuna qualifica”;
- che egli con comunicazione a mezzo pec del 29.09.2016 aveva fatto richiesta all'amministratore, , di conoscere i sottoscrittori della comunicazione Persona_1
del 16.09.2016, ma senza esito;
- che la condotta narrata, idonea alla configurazione del reato di diffamazione previsto e punito dall'art. 595 c.p., aveva leso la sua reputazione personale e professionale arrecandogli danni patrimoniali e non patrimoniali.
L'attore ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale: “accertata e dichiarata l'illecita condotta dei convenuti, condannare gli stessi, in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. della somma di € 51.000,00, a titolo di ristoro di tutti i Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti in virtù del reato di cui all'art. 595 co 2 cp,
o quella somma che sarà ritenuta di giustizia ovvero da liquidarsi in via equitativa da parte del Tribunale adito. Condannare, altresì, i convenuti sempre in solido tra loro al pagamento di una sanzione pecuniaria ex Decreto legislativo, 15/01/2016 n° 8, G.U.
22/01/2016 che va da € 200 ad € 12.000,00. Il tutto con vittoria di spese da distrarre ex art. 93 cpc”.
e si sono costituiti in giudizio con comparsa di Controparte_1 Parte_2
costituzione depositata in data 13.04.2017 con la quale, dopo aver impugnato e contestato le avverse deduzioni e richieste, hanno evidenziato di aver avuto un ruolo marginale nella vicenda, essendosi trasferiti nell'unità immobiliare di proprietà dell' solo verso la fine di settembre 2016 e che la missiva per cui è causa Parte_2
era stata formata in ogni suo punto da e che essi avevano firmato in CP_2
buona fede, senza neanche averla letta.
I predetti convenuti hanno, inoltre, sostenuto che non ricorressero i presupposti della diffamazione, atteso che nella missiva era stato riportato quanto verbalizzato durante i lavori dell'assemblea del 09.09.2016, spiegandone le ragioni e rammentando il disagio subito anche dall' , che in quei giorni si è trasferita nell'abitazione in Parte_2
avanzato stato di gravidanza, di dover fare le scale ed era stato espresso il risentimento per la negligente gestione amministrativa.
Tanto premesso, i convenuti e hanno concluso Controparte_1 Parte_2 chiedendo di: “1) rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto;
2) condannare l'attore alla rifusione delle spese e competenze di lite”.
, , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_3 CP_5
e si sono costituiti in giudizio con
[...] Parte_4 Parte_5
comparsa di costituzione depositata in data 26.04.2017, impugnando e contestando tutte le deduzioni, argomentazioni e richieste ex adverso prospettate.
In particolare, i predetti convenuti hanno rappresentato che pur avendo in data
29.09.2016 l'attore ha provveduto a consegnare la documentazione al nuovo amministratore, , alcuni documenti (raccomandata di messa in mora Persona_1
Enel n. 61594487996-7, in giacenza presso l'ufficio postale di Corigliano Cal. dal
18.08.2016 e ritirata in data 01.09.2016; nota sintetica esplicativa della gestione con indicazione analitica, chiara e comprensibile delle voci di entrata e di spesa;
e-mail delle condomine e menzionate nel verbale di assemblea CP_8 Controparte_9
straordinaria del 26.08.2016; documento col quale si rettificava la motivazione della revoca dell'incarico per mancanza di fiducia contenuta nella raccomandata del
23.07.2016 per come richiamato nel verbale di assemblea straordinaria del
26.08.2016) ancorché più volte formalmente richiesti, finanche con diffida legale del
02.01.2017, non erano mai stati consegnati;
- che nel corso della sua breve e controversa gestione condominiale l'odierno attore, oltre non aver provveduto alla rettifica di alcune quote condominiali - salvo che nella relazione di chiusura gestione ed in maniera erronea - aveva causato al condominio ben due distacchi/depotenziamento della corrente dell'ascensore: il primo in data
05.07.2016, per l'omesso pagamento della fattura Enel n. 0785862220450423 scaduta il 24.05.2016; il secondo in data 05.09.2016 giacché non aveva provveduto a consegnare la raccomandata Enel di diffida ad adempiere n. 61594487996-7 e la fattura Enel n. 0785862220450424 scaduta il 25.07.2016;
- che l'attore in data 26.08.2016, quando si era tenuta l'assemblea straordinaria di revoca del suo incarico, si era limitato a depositare il bilancio di chiusura della gestione alla data del 31.07.2016 senza precisare che la fattura Enel n. 0785862220450424, relativa al periodo giugno-luglio 2016, era già scaduta il
25.07.2016 e senza consegnare la stessa;
- che le predette negligenze e omissioni che avevano portato ai due depotenziamenti della fornitura di energia elettrica avevano provocato grossi disagi all'intero condominio per l'impossibilità di poter utilizzare l'ascensore, dando vita ad un clima di tensione ed agitazione sfociato nella revoca dello stesso dall'incarico;
- che l'atteggiamento irrispettoso ed autoritario dell' nei confronti dei Parte_1
condomini emergeva anche dallo scambio di messaggi whatsapp con , CP_2 nonché dalle difficoltà riscontrate dal condominio per procedere all'indizione dell'assemblea straordinaria per la revoca del suo incarico;
- che, a fronte di tutto quanto esposto, all'atto di insediamento del nuovo amministratore, il condominio aveva inteso sottolineare dette circostanze e lasciarne traccia scritta, sia al fine di tutelarsi da eventuali future richieste risarcitorie, sia per richiedere il condominio stesso il risarcimento dei danni nei confronti del vecchio amministratore;
- che detta intenzione traspariva, oltre che dalla diffida legale del 02.01.2017 e dal tentativo di media-conciliazione, già dalle comunicazioni del 16 e 17 settembre
2016;
- che alcuna azione diffamatoria e lesiva dell'onore e della reputazione dell'odierno attore era ravvisabile nella condotta da essi tenuta, né nelle espressioni utilizzate nelle comunicazioni-diffide del 16 e 17 settembre 2016, poiché essi nel pieno esercizio del diritto di critica non avevano fatto altro che richiamare fatti realmente accaduti e documentalmente provati, che non erano stati portati a conoscenza di terzi estranei alla vicenda;
- che, allo stesso modo, non poteva essere ravvisata una condotta penalmente rilevante nel contenuto del verbale dell'assemblea del 09.09.2016, laddove tutti i partecipanti erano diretti interessati di quanto accaduto nel corso della passata gestione condominiale.
Tanto premesso, i convenuti hanno concluso chiedendo di: “- rigettare in toto la domanda attorea per tutti i motivi di cui in premessa poiché palesemente infondata, pretestuosa e temeraria;
con condanna altresì al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, in favore delle parti convenute per aver il sig. agito in Parte_1 giudizio senza adottare la normale prudenza. – Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato e difensore che si dichiara antistatario come per legge ex art. 96 c.p.c. ovvero, in subordine, ex art. 93 c.p.c.”.
L'istruttoria è stata esperita mediante prova documentale, interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale.
Il Tribunale ritiene che la domanda proposta da parte attrice sia infondata e debba essere, pertanto, rigettata non potendo essere ritenuta diffamatoria la condotta tenuta dai convenuti.
Secondo costante giurisprudenza la diffamazione è strutturalmente costruita da due elementi: quello della offesa indiretta (in assenza del soggetto passivo) e quello della comunicazione con più persone;
quest'ultimo elemento è del tutto insussistente nel caso di specie in cui le espressioni ritenute diffamatorie sono contenute in una comunicazione inviata solamente al nuovo amministratore di condominio, non avendo l'attore neanche allegato alcun elemento da cui desumere la prevedibilità in concreto dell'accessibilità di terzi al contenuto dichiarativo della stessa, così che deve escludersi che possa essere integrato l'elemento oggettivo della “comunicazione a più persone”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la critica contenuta nella comunicazione non sia diffamatoria e non leda alcun diritto alla onorabilità o alla reputazione dell'attore in quanto riferita a rapporti condominiali improntati ad un atteggiamento, da parte dell'attore stesso, di grave negligenza, per l'omissione dei più basilari adempimenti cui era chiamato in qualità amministratore di condominio, quali il pagamento delle bollette dell'energia elettrica, incontestato e anzi espressamente ammesso dall'attore in sede di interrogatorio formale.
Non è, pertanto, rinvenibile alcuna compromissione alla reputazione dell'attore visto che i convenuti si sono limitati ad enumerare una serie di circostanze fattuali veritiere
- inerenti al mancato pagamento di bollette condominiali cui era conseguito il distacco dell'energia elettrica – con l'utilizzo di espressioni e toni che, anche se polemici, non costituiscono un attacco personale tale da violare l'onore, il decoro e la reputazione dell'attore, restando peraltro all'interno di una realtà in cui erano del tutto note le
"criticità di bilancio" condominiali, di evidente interesse per il nuovo amministratore di condominio.
Le espressioni utilizzate dai convenuti già di per sé non ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, vanno infine inquadrate nel concreto contesto in cui sono state rese, caratterizzato dall'acuirsi di una situazione di disagio provocata da contrasti con l'amministratore del condominio, odierno attore, per l'operato dello stesso, essendosi i fatti esposti dai convenuti rivelati veritieri all'esito dell'istruttoria svolta.
Nella specie, infatti, come già detto, lo stesso attore, a seguito di interrogatorio formale nel corso dell'udienza del 09.05.2019, ha ammesso che i due episodi di depotenziamento e distacco dell'energia elettrica relativamente alle parti e servizi comuni dell'edificio - che avevano comportato, di conseguenza, la disfunzione dell'ascensore - si erano effettivamente verificati a causa dell'omesso pagamento di due fatture Enel, per le quali la Società aveva anche inoltrato diffida ad adempiere.
A tutto quanto premesso consegue il rigetto della domanda.
La domanda di condanna per lite temeraria, proposta dai convenuti , CP_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Parte_3 Controparte_5 [...]
e , deve essere respinta ex art. 96, primo comma, c.p.c. Parte_4 Parte_5
in quanto non è stata allegata né provata la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte;
parimenti non può trovare accoglimento la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., non potendosi desumere dall'infondatezza della domanda risarcitoria l'esistenza della colpa grave nell'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice e determinate in base ai valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n.147 del
13/08/2022; in applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 i compensi del presente grado di giudizio sono determinati in base ai valori minimi, stante la scarsa complessità della controversia e tenuto conto del carattere facoltativo dell'aumento previsto dalla disposizione dell'art. 4, comma 2 D.M. n. 55 del 2014, escluso nella specie per l'assoluta identità in fatto ed in diritto delle questioni trattate, in € 3.809,00 (fase di studio: € 851,00; fase introduttiva: € 602,00; fase istruttoria: €
903,00, fase decisionale: € 1.453,00).
Stante l'ammissione dei convenuti convenuti e Controparte_1 Parte_2
al patrocinio a spese dello Stato se ne dispone, per questi, il pagamento in favore dello
Stato; quanto ai restanti convenuti se ne dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Angelo G. Cofone, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 70/2017 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA a rimborsare ai convenuti Parte_1
e e per essi allo Stato le Controparte_1 Parte_2 spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre
15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge e ne DISPONE il pagamento in favore dello Stato
3. CONDANNA a rimborsare ai convenuti Parte_1 Parte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
, E
[...] Controparte_5 Parte_4
le spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compenso Parte_5
professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Angelo G. Cofone, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in data 24/9/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso