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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 7931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7931 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
n. 24116/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24116/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente TRA
nato in Ghana, il 02.02.1986 c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Proto, il quale lo rappresenta e assiste in virtù di mandato in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 24.11.2023 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di il 26.04.2023 su parere negativo della Commissione territoriale, CP_1 notificatogli il 16.11.2023, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 66/24, in data 7.5.24 la causa veniva scardinata dal ruolo del giudice Corso ed assegnata al giudice Correale, designato pertanto come relatore. Con decreto del giudice designato del 7.5.24 veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli con Controparte_1 atto del 17/05/2024, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla CT di nel gennaio 2023 e del precedente integrale rigetto della domanda di protezione internazionale CP_1 emesso dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, non impugnato.
pagina 1 di 5 Parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata, in particolare: attestato di frequenza a corso di formazione professionale “Avviamento al lavoro d'ufficio” del 23.03.2007 svolto presso Atena e attestato di frequenza corso di formazione professionale “Meccanica di base” del 30.09. 2008 svolto presso Aten, lettera di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 14.05.2007 al 13.11.2007 alle dipendenze della ditta con qualifica operaio muratore nonché buste paga giugno, luglio, Controparte_2 settembre 2007 e maggio 2008 relative al medesimo rapporto di lavoro, Certificazione Unica 2008 relativa ai redditi prodotti nel 2007, lettera di assunzione del 23.05.2011 con contratto a tempo indeterminato decorrente dal 23.05.2011 con mansioni di operaio generico sempre alle dipendenze della , senza buste paga, dichiarazione di inizio attività – certificato di attribuzione Controparte_2 del numero di partita iva del 16.02.2010, certificato anagrafico dell'impresa del 14.02.2011, certificato contestuale con stato di famiglia – residenza del 29.10.2013 e contratto di locazione del 15.01.2019 per la durata di quattro anni. All'esito di detta udienza, il Collegio revocava la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, disposta inaudita altera parte, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. Esaurita la prima udienza di trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione in assenza di richieste istruttorie delle parti, veniva fissata udienza il 10.09.25 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies e 275 bis cpc e la rimessione al Collegio per la decisione. All'udienza collegiale del 10.09.25 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio ritiene che il ricorso non sia fondato. Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, debba essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda di rinnovo della protezione speciale anteriormente all'entrata in vigore del DL 20/23, come emerge dagli atti ed in particolare dal verbale di audizione innanzi alla CT del 28.12.22, svolto per verificare la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso per protezione umanitaria riconosciuto all'odierno ricorrente nel 2008, dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Sezione Stralcio innanzi alla quale egli aveva dichiarato di essere liberiano, mentre in occasione del rinnovo ha dichiarato di essere nato in [...] Per_1 genitori ghanesi e cresciuto in Ghana. pagina 2 di 5 Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale in tale ipotesi, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19). Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, alla luce delle citate norme, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Nessuno di tali presupposti ricorre nel caso in esame. Parte ricorrente si è limitata ad allegazioni relative a fatti troppo risalenti nel tempo e non supportati da alcun elemento attuale o idoneo a dimostrare un percorso di integrazione continuativa, in ordine all'asserito radicamento in Italia che lo renderebbe soggetto inespellibile. Infatti, l'ultimo rapporto di lavoro documentato in atti risale al 2011, come emerge dal modello C2 depositato in atti, mentre il certificato di attribuzione di partita IVA non è accompagnato da alcun documento come ad es. dichiarazioni dei redditi recenti o fatture successive al 2011, da cui evincere che egli svolga o almeno abbia svolto successivamente al 2011 un'attività lavorativa in Italia. Anche i corsi di formazione frequentati sono anteriori al 2011, nonostante al ricorrente sia stata riconosciuta la protezione umanitaria nel 2008, rinnovata sino al 2017 (come si evince dai permessi di soggiorno in atti, intestati ad altro nome e relativi a persona di cittadinanza liberiana), il che lo ha messo in condizione di lavorare e di integrarsi con attività di formazione, di lavoro o sociali, che tuttavia non risultano svolte successivamente al 2011, come innanzi detto. Infine, non si ritiene sufficiente a dimostrare l'avvenuto radicamento in Italia, il contratto di locazione con durata dal 2019 al 2023, peraltro scaduto e non rinnovato già al momento del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio. Nel contempo risulta che in patria egli ha ancora moglie e figli, con cui è rimasto in contatto, come dichiarato alla CT, sicchè non può dirsi che sia privo di una rete familiare nel paese di origine. A ciò si aggiunga anche la circostanza che l'odierno ricorrente ha ottenuto il rilascio della protezione umanitaria nel 2008 dichiarandosi e non e comunicando alla PA generalità diverse da quelle indicate alla Per_2 Per_1 CT nel verbale di audizione del 28.12.22, in cui per la prima volta declinava le generalità riportate anche nel ricorso introduttivo di questo giudizio e dichiarava di essere cittadino del Ghana, rettificando quanto dichiarato non solo all'arrivo in Italia ma anche in tutte le precedenti richieste di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria avuto nel 2008. Sul piano oggettivo, in Ghana ed in particolare nella regione centrale, zona di origine del ricorrente, dalle fonti consultate dal collegio, non emergono allo stato peculiari condizioni di instabilità della pagina 3 di 5 situazione politica o di sicurezza o rischi di grave deprivazione dei fondamentali, come il diritto al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre. Dalle COI emerge, invero, che il Ghana è un paese amministrato secondo gli standard regionali, il Ghana è spesso visto come un modello per le riforme politiche ed economiche in Africa. Le esportazioni di cacao sono una parte essenziale dell'economia; il Ghana è il secondo produttore mondiale. La scoperta di importanti riserve petrolifere offshore è stata annunciata nel giugno 2007, incoraggiando le aspettative di un forte impulso economico. La produzione è iniziata ufficialmente alla fine del 2010, ma alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per la capacità del paese di gestire la sua nuova industria, in quanto le leggi che governano il settore petrolifero non erano ancora state approvate. L'economia del Ghana si è dimostrata relativamente resiliente a causa dello shock economico mondiale del 2008-9, principalmente a causa dei prezzi elevati del cacao e dell'oro. Ha continuato ad avere alcuni dei più alti tassi di crescita del PIL annuale dell'Africa (Ghana Country profile BBC, available at http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-13433790). In termini di sviluppo ha superato il suo record nel raggiungimento di alcuni Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (Millennium Development Goals). Ha raggiunto l'obbiettivo di dimezzare la povertà estrema e la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile, nonché quelli relativi all'istruzione primaria universale e alla parità di genere nella scuola primaria(Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre 2018 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2, ultimo accesso 5 maggio 2020) . Tuttavia, prevale ancora un grande divario Nord. Sud. Infatti, circa il 60% della popolazione più povera si trova nelle tre regioni settentrionali. Le tendenze economiche e demografiche mostrano che la povertà potrebbe essere sradicata nel sud del paese entro il 2030, mentre si prevede che continuerà a colpire circa il 40% della popolazione nelle regioni del Nord. L'agenzia di sviluppo regionale della Savannah Accelerated Development Authority (SADA) intende colmare il divario Nord Sud in Ghana, riducendo le disparità di sviluppo tra le due regioni. Va considerato, infine, che il ricorrente non ha allegato elementi specifici che permettano di ricollegarlo a forme di violazione dei diritti umani nel suo paese di origine e che impongano al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”; Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998”) Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione attesa la peculiarità della materia e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno diverso in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese di lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta integralmente il ricorso Compensa le spese processuali;
pagina 4 di 5 Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito. Così deciso a Napoli 12.09.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24116/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente TRA
nato in Ghana, il 02.02.1986 c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Proto, il quale lo rappresenta e assiste in virtù di mandato in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 24.11.2023 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di il 26.04.2023 su parere negativo della Commissione territoriale, CP_1 notificatogli il 16.11.2023, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 66/24, in data 7.5.24 la causa veniva scardinata dal ruolo del giudice Corso ed assegnata al giudice Correale, designato pertanto come relatore. Con decreto del giudice designato del 7.5.24 veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli con Controparte_1 atto del 17/05/2024, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla CT di nel gennaio 2023 e del precedente integrale rigetto della domanda di protezione internazionale CP_1 emesso dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, non impugnato.
pagina 1 di 5 Parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata, in particolare: attestato di frequenza a corso di formazione professionale “Avviamento al lavoro d'ufficio” del 23.03.2007 svolto presso Atena e attestato di frequenza corso di formazione professionale “Meccanica di base” del 30.09. 2008 svolto presso Aten, lettera di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 14.05.2007 al 13.11.2007 alle dipendenze della ditta con qualifica operaio muratore nonché buste paga giugno, luglio, Controparte_2 settembre 2007 e maggio 2008 relative al medesimo rapporto di lavoro, Certificazione Unica 2008 relativa ai redditi prodotti nel 2007, lettera di assunzione del 23.05.2011 con contratto a tempo indeterminato decorrente dal 23.05.2011 con mansioni di operaio generico sempre alle dipendenze della , senza buste paga, dichiarazione di inizio attività – certificato di attribuzione Controparte_2 del numero di partita iva del 16.02.2010, certificato anagrafico dell'impresa del 14.02.2011, certificato contestuale con stato di famiglia – residenza del 29.10.2013 e contratto di locazione del 15.01.2019 per la durata di quattro anni. All'esito di detta udienza, il Collegio revocava la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, disposta inaudita altera parte, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. Esaurita la prima udienza di trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione in assenza di richieste istruttorie delle parti, veniva fissata udienza il 10.09.25 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies e 275 bis cpc e la rimessione al Collegio per la decisione. All'udienza collegiale del 10.09.25 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio ritiene che il ricorso non sia fondato. Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, debba essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda di rinnovo della protezione speciale anteriormente all'entrata in vigore del DL 20/23, come emerge dagli atti ed in particolare dal verbale di audizione innanzi alla CT del 28.12.22, svolto per verificare la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso per protezione umanitaria riconosciuto all'odierno ricorrente nel 2008, dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Sezione Stralcio innanzi alla quale egli aveva dichiarato di essere liberiano, mentre in occasione del rinnovo ha dichiarato di essere nato in [...] Per_1 genitori ghanesi e cresciuto in Ghana. pagina 2 di 5 Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale in tale ipotesi, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19). Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, alla luce delle citate norme, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Nessuno di tali presupposti ricorre nel caso in esame. Parte ricorrente si è limitata ad allegazioni relative a fatti troppo risalenti nel tempo e non supportati da alcun elemento attuale o idoneo a dimostrare un percorso di integrazione continuativa, in ordine all'asserito radicamento in Italia che lo renderebbe soggetto inespellibile. Infatti, l'ultimo rapporto di lavoro documentato in atti risale al 2011, come emerge dal modello C2 depositato in atti, mentre il certificato di attribuzione di partita IVA non è accompagnato da alcun documento come ad es. dichiarazioni dei redditi recenti o fatture successive al 2011, da cui evincere che egli svolga o almeno abbia svolto successivamente al 2011 un'attività lavorativa in Italia. Anche i corsi di formazione frequentati sono anteriori al 2011, nonostante al ricorrente sia stata riconosciuta la protezione umanitaria nel 2008, rinnovata sino al 2017 (come si evince dai permessi di soggiorno in atti, intestati ad altro nome e relativi a persona di cittadinanza liberiana), il che lo ha messo in condizione di lavorare e di integrarsi con attività di formazione, di lavoro o sociali, che tuttavia non risultano svolte successivamente al 2011, come innanzi detto. Infine, non si ritiene sufficiente a dimostrare l'avvenuto radicamento in Italia, il contratto di locazione con durata dal 2019 al 2023, peraltro scaduto e non rinnovato già al momento del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio. Nel contempo risulta che in patria egli ha ancora moglie e figli, con cui è rimasto in contatto, come dichiarato alla CT, sicchè non può dirsi che sia privo di una rete familiare nel paese di origine. A ciò si aggiunga anche la circostanza che l'odierno ricorrente ha ottenuto il rilascio della protezione umanitaria nel 2008 dichiarandosi e non e comunicando alla PA generalità diverse da quelle indicate alla Per_2 Per_1 CT nel verbale di audizione del 28.12.22, in cui per la prima volta declinava le generalità riportate anche nel ricorso introduttivo di questo giudizio e dichiarava di essere cittadino del Ghana, rettificando quanto dichiarato non solo all'arrivo in Italia ma anche in tutte le precedenti richieste di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria avuto nel 2008. Sul piano oggettivo, in Ghana ed in particolare nella regione centrale, zona di origine del ricorrente, dalle fonti consultate dal collegio, non emergono allo stato peculiari condizioni di instabilità della pagina 3 di 5 situazione politica o di sicurezza o rischi di grave deprivazione dei fondamentali, come il diritto al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre. Dalle COI emerge, invero, che il Ghana è un paese amministrato secondo gli standard regionali, il Ghana è spesso visto come un modello per le riforme politiche ed economiche in Africa. Le esportazioni di cacao sono una parte essenziale dell'economia; il Ghana è il secondo produttore mondiale. La scoperta di importanti riserve petrolifere offshore è stata annunciata nel giugno 2007, incoraggiando le aspettative di un forte impulso economico. La produzione è iniziata ufficialmente alla fine del 2010, ma alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per la capacità del paese di gestire la sua nuova industria, in quanto le leggi che governano il settore petrolifero non erano ancora state approvate. L'economia del Ghana si è dimostrata relativamente resiliente a causa dello shock economico mondiale del 2008-9, principalmente a causa dei prezzi elevati del cacao e dell'oro. Ha continuato ad avere alcuni dei più alti tassi di crescita del PIL annuale dell'Africa (Ghana Country profile BBC, available at http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-13433790). In termini di sviluppo ha superato il suo record nel raggiungimento di alcuni Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (Millennium Development Goals). Ha raggiunto l'obbiettivo di dimezzare la povertà estrema e la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile, nonché quelli relativi all'istruzione primaria universale e alla parità di genere nella scuola primaria(Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre 2018 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2, ultimo accesso 5 maggio 2020) . Tuttavia, prevale ancora un grande divario Nord. Sud. Infatti, circa il 60% della popolazione più povera si trova nelle tre regioni settentrionali. Le tendenze economiche e demografiche mostrano che la povertà potrebbe essere sradicata nel sud del paese entro il 2030, mentre si prevede che continuerà a colpire circa il 40% della popolazione nelle regioni del Nord. L'agenzia di sviluppo regionale della Savannah Accelerated Development Authority (SADA) intende colmare il divario Nord Sud in Ghana, riducendo le disparità di sviluppo tra le due regioni. Va considerato, infine, che il ricorrente non ha allegato elementi specifici che permettano di ricollegarlo a forme di violazione dei diritti umani nel suo paese di origine e che impongano al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”; Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998”) Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione attesa la peculiarità della materia e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno diverso in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese di lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta integralmente il ricorso Compensa le spese processuali;
pagina 4 di 5 Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito. Così deciso a Napoli 12.09.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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