Articolo 7 della Legge 16 aprile 2009, n. 45
Articolo 6Articolo 8
Versione
9 maggio 2009
Art. 7. Attacco e distruzione di beni culturali 1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzione e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni.
3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.
Entrata in vigore il 9 maggio 2009