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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/10/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 2164 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 12 maggio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.to Edoardo Volino, come da Parte_1 procura in atti;
-attore-
E
, in persona del sindaco p.t.; Controparte_1
-convenuto contumace-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 12 maggio 2025 parte attrice precisava le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di essere Parte_1 comproprietaria in virtù di testamento pubblico del 09/09/1988 (rep. atti tra vivi n. 93468) e di avere il possesso indisturbato ed ultraventennale di una corte comune, censita al catasto terreni del
Comune di al foglio n. 26 p.lla 161, sulla quale asseriva di avere da sempre Controparte_1 esercitato il passaggio per raggiungere il fondo di cui ha la proprietà esclusiva, identificato al foglio
26 p.lla 157, conveniva in giudizio il Comune di deducendo di non poter più Controparte_1 accedere alla suddetta proprietà attraverso la corte comune a seguito di una condotta di occupazione usurpativa da parte del Comune di . Controparte_1
1 L'attrice lamentava che:
- il Comune di , con Deliberazione della Giunta n. 229 del 18.12.2006, approvava Controparte_1 un progetto per la realizzazione “dell'area attrezzata adiacente la Chiesa S. Caterina” ritenendo che la corte di cui alla p.lla 161 foglio n. 26 fosse di esclusiva proprietà del Comune di CP_1
; -che da una consultazione della visura catastale si evinceva, invece, che la particella n. 161
[...] fosse corte comune ai numeri 157, ovvero la particella di cui è proprietaria esclusiva l'odierna attrice nonchè ai numeri 158, 160, 390, 391, 498, 534, 535 e 536;
-che a seguito della realizzazione della suddetta area attrezzata adiacente la chiesa di Santa Caterina veniva soppresso l'accesso al fondo di sua esclusiva proprietà e, di conseguenza, inibita ogni possibilità di esercitare il proprio diritto di godimento, custodia e manutenzione dello stesso;
-che il Comune di , nonostante le richieste di parte attrice di esibire il titolo di Controparte_1 proprietà sull'area oggetto di lavori, non aveva mai fornito alcun riscontro.
L'attrice, pertanto, asseriva che la condotta del Comune di costituiva una Controparte_1 fattispecie di occupazione usurpativa stante la manipolazione di un fondo di proprietà privata avvenuto in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità e chiedeva il rilascio da parte dell'Ente della zona di terreno abusivamente occupata con la realizzazione di opere edilizie dalla stessa ritenute illegittime, con conseguente condanna dell'ente riduzione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno dalla stessa patito a causa del mancato utilizzo della suddetta zona di terreno abusivamente occupata.
Tanto premesso l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare che la p.lla
161 foglio n. 26 del Comune di non è mai stata di proprietà comunale;
o Controparte_1 accertare e dichiarare che la p.lla 161 foglio n. 26 è sempre stata corte comune ai numeri 157, 158,
160, 390, 391, 498, 534, 535 e 536 del foglio n. 26; o condannare il Comune di a Controparte_1 rilasciare la zona di terreno abusivamente occupata (p.lla 161 foglio n. 26) con la realizzazione di opere edilizie illegittime e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno a causa del mancato utilizzo della suddetta zona di terreno abusivamente occupata. In via subordinata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, piaccia all'Ill.mo o accertare e dichiarare, in ogni caso, che la esponente e i suoi danti causa hanno esercitato, con possesso continuo, pubblico ultraventennale il diritto di passaggio sulla corte n. 161 foglio n. 26 al fine di raggiungere il proprio fondo identificato con p.lla n. 157 fogli n. 26; o condannare conseguentemente il comune di alla riduzione in pristino dello stato Controparte_1 dei luoghi oltre che il risarcimento dei danni patiti per effetto dell'interclusione del fondo;
In via ulteriormente subordinata: o condannare il alla costituzione coattiva Controparte_1
2 di una servitù di passaggio sulla corte n. 161 foglio n. 26, al fine di raggiungere il proprio fondo identificato con p.lla n. 157 fogli n. 26 e, conseguentemente, alla esecuzione delle opere necessarie che consentano la costituzione della servitù di passaggio;
o condannare il Controparte_1
al risarcimento dei danni e comunque al pagamento di una somma di denaro, ai sensi
[...] dell'articolo n. 614/bis cpc per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi conseguenti alla pronuncia richiesta”.
Il non si costituiva in giudizio e se ne dichiarava la contumacia. Controparte_1
All'udienza del 13.12.2023 parte attrice rinunciava alla prova testimoniale ammessa e chiedeva la nomina di un CTU.
Con successiva ordinanza il Giudice Istruttore, ritenuto necessario disporre accertamenti tecnici, nominava CTU l'ing. Persona_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 12 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione a parte attrice del termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Le domande di parte attrice meritano parziale accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Per un corretto inquadramento della fattispecie, appare opportuno premettere che la domanda esperita da è qualificabile in termini di azione di accertamento del diritto di Parte_1 proprietà della particella n. 161, foglio 26 del Comune di di cui la stessa asserisce Controparte_1 di essere comproprietaria nonché di condanna del al rilascio del Controparte_1 suddetto immobile stante l'illecita occupazione del fondo.
Il Tribunale osserva che la condotta posta in essere dal integra una CP_1 Controparte_1 ipotesi di occupazione illegittima e configura un illecito ex art. 2043 c.c. istantaneo e ad effetti permanenti.
Il caso di specie, quindi, attiene alle ipotesi di occupazione abusiva caratterizzata dall'originario difetto di titolo e che è soggetta al regime della responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ atteso che dagli atti di causa emerge che alcuna procedura espropriativa è stata correttamente instaurata sul fondo oggetto di giudizio al fine di legittimare il Comune di alla occupazione e Controparte_1 successiva trasformazione dello stesso.
Tale illecito si è perfezionato contestualmente alla mancata emissione, da parte del Comune di
, del decreto di esproprio del fondo oggetto di occupazione nonché di proprietà Controparte_1 privata e si è consumato con l'illecita trasformazione del fondo stesso.
3 Più precisamente, la Giunta Comunale del Comune di ha emanato la delibera n. Controparte_1
229 del 18.12.2006 avente ad oggetto il “progetto definitivo/esecutivo per realizzazione area attrezzata adiacente chiesa S.Caterina”.
L'esecuzione dei lavori volti alla realizzazione di tale area attrezzata si è svolta sul fondo di cui alla particella n. 161, foglio 26 del Comune di ovvero di un fondo che, il Controparte_1 CP_1 stesso ha dichiarato negli atti, erroneamente, di proprietà comunale.
La delibera di approvazione definitiva dei lavori, sotto il profilo sostanziale, equivale ad una
“dichiarazione di pubblica utilità” da parte della Giunta Comunale del Comune di , Controparte_1 atto prodromico alla emanazione del decreto di esproprio.
Il DPR 327/2001 prevede che la dichiarazione di pubblica utilità discende dall'intervenuta efficacia della deliberazione di approvazione del progetto definitivo, senza peraltro che ciò consenta l'inizio delle opere, dal momento che lo stesso rimane comunque, sempre, subordinato all'intervenuta approvazione del progetto esecutivo.
Essa costituisce la causa giustificatrice del potere ablatorio ed attesta il necessario collegamento tra l'opera dichiarata di pubblica utilità e i beni oggetto di esproprio ed è prodromica, altresì, al successivo decreto di esproprio.
Qualora nei cinque anni decorrenti dalla data della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera il decreto di esproprio non viene emanato l'occupazione è illegittima in quanto priva del titolo che legittima la stessa.
Nel caso di specie il Comune di , successivamente all'approvazione del progetto di Controparte_1 esecuzione dei lavori, indi alla emanazione della dichiarazione di pubblica utilità, non provvedeva ad emanare il decreto di esproprio, atto finale che conclude il procedimento e determina il trasferimento del diritto di proprietà.
Altresì, il , stante il contenuto della delibera n. 229 approvava il Controparte_1 progetto dei lavori sull'erroneo presupposto che la particella oggetto di occupazione, precisamente la n. 161 di cui al foglio 26 del stesso, fosse di proprietà comunale. CP_1
Contrariamente a quanto deliberato dal dall'analisi dei dati catastali allegati dall'attrice CP_1 all'atto di citazione si evince, nella sezione “annotazioni”, che la particella sulla quale il Comune ha realizzato i lavori, è “corte comune alle particelle 157, 158,160,390,391,498,534,535 e 536”.
Tra le suddette particelle vi è la particella n. 157 che è di proprietà esclusiva dell'odierna attrice.
Pertanto, l'attrice risulta essere comproprietaria anche della particella n. 161 atteso che la stessa è
“corte comune” alla particella di cui è proprietaria in via esclusiva.
4 Quanto osservato trova riscontro nella CTU depositata dall'ing. il quale osserva Persona_1 che “Dall'esame della documentazione catastale si evince che la p.lla catastale 161 del foglio n. 26
è corte comune a varie particelle tra cui la 157 di proprietà dell'attrice”
Ne consegue che la condotta posta in essere dal Comune di è riconducibile alla Controparte_1 fattispecie della cd. occupazione sine titulo.
In proposito si osserva che, venuta meno l'ontologica distinzione tra occupazione usurpativa ed occupazione appropriativa, rispettivamente caratterizzate, l'una dalla irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio e, l'altra, dalla trasformazione in assenza, originaria o sopravvenuta, di dichiarazione di pubblica utilità, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che è irrilevante la forma di manifestazione della condotta illecita della Pubblica Amministrazione incidente sul diritto di proprietà e fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c.
In entrambi i casi la condotta della Pubblica Amministrazione integrava una ipotesi di espropriazione indiretta posta in essere in violazione del principio di legalità.
La stessa giurisprudenza di legittimità osserva che “ essendo venuta meno per effetto della giurisprudenza demolitoria della CEDU la possibilità di affermare in via interpretativa che da una attività illecita della PA possa derivare la perdita del diritto di proprietà da parte del privato, diviene applicabile lo schema generale degli artt. 2043 e 2058 c.c., il quale non solo non consente
l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, ma attribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell'ordinamento ( restituzione, riduzione in pristino, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc) oltre al consueto risarcimento del danno ancorato ai parametri dell'art. 2043 c.c.: esattamente come sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa”( CASS. ord. 12846-2018).
Alla luce della costante giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma la responsabilità di questa per i danni.
Nel caso di specie la manipolazione e la trasformazione del bene immobile risultano confermate dal
CTU dott. il quale ha concluso che “Dall'esame dei luoghi è evidente che i Persona_1 lavori per la realizzazione dell'area attrezzata, adiacente la chiesa di santa Caterina, hanno impedito l'accesso alla particella 157. L'accesso è completamente impedito ai mezzi meccanici per la presenza dei paletti delimitatori e della recinzione ed è reso estremamente difficile anche a piedi,
5 per la presenza del dislivello tra i suoli venutosi a creare per effetto dei predetti lavori. La particella 157 allo stato attuale è completamente interclusa in quanto non dispone di accessi da strade pubbliche ma è completamente circondata da proprietà aliene.”
In particolare, con riguardo alle fattispecie già ricondotte alla figura dell'occupazione acquisitiva, viene meno la configurabilità dell'illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti e, conformemente a quanto sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa, se ne deve affermare la natura di illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
In tal caso “si esclude che il proprietario perda il diritto di ottenere il controvalore dell'immobile rimasto nella sua titolarità. Infatti, in alternativa alla restituzione, al proprietario è sempre concessa l'opzione per una tutela risarcitoria, con una implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato (cfr. e plurimis, in tema di occupazione c.d. usurpativa, Cass.
28 marzo 2001, n. 4451 e Cass. 12 dicembre 2001, n. 15710); tale rinuncia ha carattere abdicativo
e non traslativo: da essa, perciò, non consegue, quale effetto automatico, l'acquisto della proprietà del fondo da parte dell'Amministrazione” (Cass. 3 maggio 2005, n. 9173; Cass. 18 febbraio 2000 n.
1814).
Orbene, stante l'accertamento della condotta di illecita occupazione posta in essere dal di CP_1
, va accolta la domanda dell'attrice di condanna dell'ente alla restituzione della Controparte_1 corte comune e di riduzione in pristino al fine di consentire all'attrice il passaggio sulla corte comune identificata con la particella 161 e l'accesso alla particella 157 di sua proprietà esclusiva.
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno si osserva che parte attrice deduce di non aver potuto più raggiungere il fondo identificato con particella 157 di sua proprietà esclusiva e, pertanto, di non poter provvedere alla sua coltivazione e alla sua pulizia.
Alla luce di quanto osservato, come già detto l'occupazione del fondo di cui alla particella n. 161,
(foglio 26) del Comune di è illegittima perché priva di titolo giustificativo. Controparte_1
Dalla verifica dello stato dei luoghi da parte del CTU è emerso che per effetto dell'occupazione della corte comune (ritenuta erroneamente di proprietà comunale) e, successivamente, dalla trasformazione di tale area, l'attrice non ha potuto accedere alla particella 157 di cui è proprietaria in via esclusiva,.
L'impossibilità di accesso al fondo di cui alla particella n. 157 costituisce quindi in astratto il danno conseguenza patito da parte attrice.
6 Ed invero le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33645 del 2022 osservano che “L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”
Nel caso di specie l'attrice ha chiesto il risarcimento “dei danni patiti per effetto dell'interclusione del fondo, danni che si sono concretizzati nell'impossibilità di accedere al fondo di sua esclusiva proprietà (la particella 157) al fine di consentire l'esercizio del proprio diritto di godimento dello stesso, nonché di adempiere esaustivamente ai connessi obblighi di custodia e di manutenzione, essendosi generata la presenza di rovi, erbacce arbusti i cui rami si protraevano anche nei fondi limitrofi”
Si osserva, tuttavia, che l'attrice in citazione ha dedotto solo genericamente di essere impossibilitata alla coltivazione ed alla adeguata pulizia della particella 157, ma non ha né dedotto né provato quali coltivazioni sarebbero presenti sulla particella 157
Va però evidenziato che dall'esame della relazione del CTU è emerso che, all'atto del sopralluogo, il terreno di proprietà dell'attrice, censito in catasto al foglio n. 26 p.lla 157, si presentava incolto con la presenza di un bosco spontaneo, per cui è da escludere che l'attrice lo abbia coltivato.
Conseguentemente non alcun danno patrimoniale concreto ed effettivo si è verificato, per cui la domanda risarcitoria non è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti del , ogni altra istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara che è comproprietaria della corte comune di cui alla Parte_1 particella n. 161, foglio 26, Catasto Terreni del Comune di;
Controparte_1 condanna il Comune di al rilascio della particella n. 161 del foglio 26 del Comune
Controparte_1 di e alla correlata riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
Controparte_1 rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna il al pagamento delle spese processuali del presente giudizio
Controparte_1 in favore liquidate in € 545,00 per spese ed € 3.386,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,00 per la fase decisoria, oltre IVA, spese e CPA come per legge.
7 Pone definitivamente le spese di CTU a carico del Controparte_2
21 ottobre 2025.
[...]
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 2164 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 12 maggio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.to Edoardo Volino, come da Parte_1 procura in atti;
-attore-
E
, in persona del sindaco p.t.; Controparte_1
-convenuto contumace-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 12 maggio 2025 parte attrice precisava le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di essere Parte_1 comproprietaria in virtù di testamento pubblico del 09/09/1988 (rep. atti tra vivi n. 93468) e di avere il possesso indisturbato ed ultraventennale di una corte comune, censita al catasto terreni del
Comune di al foglio n. 26 p.lla 161, sulla quale asseriva di avere da sempre Controparte_1 esercitato il passaggio per raggiungere il fondo di cui ha la proprietà esclusiva, identificato al foglio
26 p.lla 157, conveniva in giudizio il Comune di deducendo di non poter più Controparte_1 accedere alla suddetta proprietà attraverso la corte comune a seguito di una condotta di occupazione usurpativa da parte del Comune di . Controparte_1
1 L'attrice lamentava che:
- il Comune di , con Deliberazione della Giunta n. 229 del 18.12.2006, approvava Controparte_1 un progetto per la realizzazione “dell'area attrezzata adiacente la Chiesa S. Caterina” ritenendo che la corte di cui alla p.lla 161 foglio n. 26 fosse di esclusiva proprietà del Comune di CP_1
; -che da una consultazione della visura catastale si evinceva, invece, che la particella n. 161
[...] fosse corte comune ai numeri 157, ovvero la particella di cui è proprietaria esclusiva l'odierna attrice nonchè ai numeri 158, 160, 390, 391, 498, 534, 535 e 536;
-che a seguito della realizzazione della suddetta area attrezzata adiacente la chiesa di Santa Caterina veniva soppresso l'accesso al fondo di sua esclusiva proprietà e, di conseguenza, inibita ogni possibilità di esercitare il proprio diritto di godimento, custodia e manutenzione dello stesso;
-che il Comune di , nonostante le richieste di parte attrice di esibire il titolo di Controparte_1 proprietà sull'area oggetto di lavori, non aveva mai fornito alcun riscontro.
L'attrice, pertanto, asseriva che la condotta del Comune di costituiva una Controparte_1 fattispecie di occupazione usurpativa stante la manipolazione di un fondo di proprietà privata avvenuto in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità e chiedeva il rilascio da parte dell'Ente della zona di terreno abusivamente occupata con la realizzazione di opere edilizie dalla stessa ritenute illegittime, con conseguente condanna dell'ente riduzione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno dalla stessa patito a causa del mancato utilizzo della suddetta zona di terreno abusivamente occupata.
Tanto premesso l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare che la p.lla
161 foglio n. 26 del Comune di non è mai stata di proprietà comunale;
o Controparte_1 accertare e dichiarare che la p.lla 161 foglio n. 26 è sempre stata corte comune ai numeri 157, 158,
160, 390, 391, 498, 534, 535 e 536 del foglio n. 26; o condannare il Comune di a Controparte_1 rilasciare la zona di terreno abusivamente occupata (p.lla 161 foglio n. 26) con la realizzazione di opere edilizie illegittime e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno a causa del mancato utilizzo della suddetta zona di terreno abusivamente occupata. In via subordinata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, piaccia all'Ill.mo o accertare e dichiarare, in ogni caso, che la esponente e i suoi danti causa hanno esercitato, con possesso continuo, pubblico ultraventennale il diritto di passaggio sulla corte n. 161 foglio n. 26 al fine di raggiungere il proprio fondo identificato con p.lla n. 157 fogli n. 26; o condannare conseguentemente il comune di alla riduzione in pristino dello stato Controparte_1 dei luoghi oltre che il risarcimento dei danni patiti per effetto dell'interclusione del fondo;
In via ulteriormente subordinata: o condannare il alla costituzione coattiva Controparte_1
2 di una servitù di passaggio sulla corte n. 161 foglio n. 26, al fine di raggiungere il proprio fondo identificato con p.lla n. 157 fogli n. 26 e, conseguentemente, alla esecuzione delle opere necessarie che consentano la costituzione della servitù di passaggio;
o condannare il Controparte_1
al risarcimento dei danni e comunque al pagamento di una somma di denaro, ai sensi
[...] dell'articolo n. 614/bis cpc per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi conseguenti alla pronuncia richiesta”.
Il non si costituiva in giudizio e se ne dichiarava la contumacia. Controparte_1
All'udienza del 13.12.2023 parte attrice rinunciava alla prova testimoniale ammessa e chiedeva la nomina di un CTU.
Con successiva ordinanza il Giudice Istruttore, ritenuto necessario disporre accertamenti tecnici, nominava CTU l'ing. Persona_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 12 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione a parte attrice del termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Le domande di parte attrice meritano parziale accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Per un corretto inquadramento della fattispecie, appare opportuno premettere che la domanda esperita da è qualificabile in termini di azione di accertamento del diritto di Parte_1 proprietà della particella n. 161, foglio 26 del Comune di di cui la stessa asserisce Controparte_1 di essere comproprietaria nonché di condanna del al rilascio del Controparte_1 suddetto immobile stante l'illecita occupazione del fondo.
Il Tribunale osserva che la condotta posta in essere dal integra una CP_1 Controparte_1 ipotesi di occupazione illegittima e configura un illecito ex art. 2043 c.c. istantaneo e ad effetti permanenti.
Il caso di specie, quindi, attiene alle ipotesi di occupazione abusiva caratterizzata dall'originario difetto di titolo e che è soggetta al regime della responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ atteso che dagli atti di causa emerge che alcuna procedura espropriativa è stata correttamente instaurata sul fondo oggetto di giudizio al fine di legittimare il Comune di alla occupazione e Controparte_1 successiva trasformazione dello stesso.
Tale illecito si è perfezionato contestualmente alla mancata emissione, da parte del Comune di
, del decreto di esproprio del fondo oggetto di occupazione nonché di proprietà Controparte_1 privata e si è consumato con l'illecita trasformazione del fondo stesso.
3 Più precisamente, la Giunta Comunale del Comune di ha emanato la delibera n. Controparte_1
229 del 18.12.2006 avente ad oggetto il “progetto definitivo/esecutivo per realizzazione area attrezzata adiacente chiesa S.Caterina”.
L'esecuzione dei lavori volti alla realizzazione di tale area attrezzata si è svolta sul fondo di cui alla particella n. 161, foglio 26 del Comune di ovvero di un fondo che, il Controparte_1 CP_1 stesso ha dichiarato negli atti, erroneamente, di proprietà comunale.
La delibera di approvazione definitiva dei lavori, sotto il profilo sostanziale, equivale ad una
“dichiarazione di pubblica utilità” da parte della Giunta Comunale del Comune di , Controparte_1 atto prodromico alla emanazione del decreto di esproprio.
Il DPR 327/2001 prevede che la dichiarazione di pubblica utilità discende dall'intervenuta efficacia della deliberazione di approvazione del progetto definitivo, senza peraltro che ciò consenta l'inizio delle opere, dal momento che lo stesso rimane comunque, sempre, subordinato all'intervenuta approvazione del progetto esecutivo.
Essa costituisce la causa giustificatrice del potere ablatorio ed attesta il necessario collegamento tra l'opera dichiarata di pubblica utilità e i beni oggetto di esproprio ed è prodromica, altresì, al successivo decreto di esproprio.
Qualora nei cinque anni decorrenti dalla data della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera il decreto di esproprio non viene emanato l'occupazione è illegittima in quanto priva del titolo che legittima la stessa.
Nel caso di specie il Comune di , successivamente all'approvazione del progetto di Controparte_1 esecuzione dei lavori, indi alla emanazione della dichiarazione di pubblica utilità, non provvedeva ad emanare il decreto di esproprio, atto finale che conclude il procedimento e determina il trasferimento del diritto di proprietà.
Altresì, il , stante il contenuto della delibera n. 229 approvava il Controparte_1 progetto dei lavori sull'erroneo presupposto che la particella oggetto di occupazione, precisamente la n. 161 di cui al foglio 26 del stesso, fosse di proprietà comunale. CP_1
Contrariamente a quanto deliberato dal dall'analisi dei dati catastali allegati dall'attrice CP_1 all'atto di citazione si evince, nella sezione “annotazioni”, che la particella sulla quale il Comune ha realizzato i lavori, è “corte comune alle particelle 157, 158,160,390,391,498,534,535 e 536”.
Tra le suddette particelle vi è la particella n. 157 che è di proprietà esclusiva dell'odierna attrice.
Pertanto, l'attrice risulta essere comproprietaria anche della particella n. 161 atteso che la stessa è
“corte comune” alla particella di cui è proprietaria in via esclusiva.
4 Quanto osservato trova riscontro nella CTU depositata dall'ing. il quale osserva Persona_1 che “Dall'esame della documentazione catastale si evince che la p.lla catastale 161 del foglio n. 26
è corte comune a varie particelle tra cui la 157 di proprietà dell'attrice”
Ne consegue che la condotta posta in essere dal Comune di è riconducibile alla Controparte_1 fattispecie della cd. occupazione sine titulo.
In proposito si osserva che, venuta meno l'ontologica distinzione tra occupazione usurpativa ed occupazione appropriativa, rispettivamente caratterizzate, l'una dalla irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio e, l'altra, dalla trasformazione in assenza, originaria o sopravvenuta, di dichiarazione di pubblica utilità, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che è irrilevante la forma di manifestazione della condotta illecita della Pubblica Amministrazione incidente sul diritto di proprietà e fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c.
In entrambi i casi la condotta della Pubblica Amministrazione integrava una ipotesi di espropriazione indiretta posta in essere in violazione del principio di legalità.
La stessa giurisprudenza di legittimità osserva che “ essendo venuta meno per effetto della giurisprudenza demolitoria della CEDU la possibilità di affermare in via interpretativa che da una attività illecita della PA possa derivare la perdita del diritto di proprietà da parte del privato, diviene applicabile lo schema generale degli artt. 2043 e 2058 c.c., il quale non solo non consente
l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, ma attribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell'ordinamento ( restituzione, riduzione in pristino, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc) oltre al consueto risarcimento del danno ancorato ai parametri dell'art. 2043 c.c.: esattamente come sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa”( CASS. ord. 12846-2018).
Alla luce della costante giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma la responsabilità di questa per i danni.
Nel caso di specie la manipolazione e la trasformazione del bene immobile risultano confermate dal
CTU dott. il quale ha concluso che “Dall'esame dei luoghi è evidente che i Persona_1 lavori per la realizzazione dell'area attrezzata, adiacente la chiesa di santa Caterina, hanno impedito l'accesso alla particella 157. L'accesso è completamente impedito ai mezzi meccanici per la presenza dei paletti delimitatori e della recinzione ed è reso estremamente difficile anche a piedi,
5 per la presenza del dislivello tra i suoli venutosi a creare per effetto dei predetti lavori. La particella 157 allo stato attuale è completamente interclusa in quanto non dispone di accessi da strade pubbliche ma è completamente circondata da proprietà aliene.”
In particolare, con riguardo alle fattispecie già ricondotte alla figura dell'occupazione acquisitiva, viene meno la configurabilità dell'illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti e, conformemente a quanto sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa, se ne deve affermare la natura di illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
In tal caso “si esclude che il proprietario perda il diritto di ottenere il controvalore dell'immobile rimasto nella sua titolarità. Infatti, in alternativa alla restituzione, al proprietario è sempre concessa l'opzione per una tutela risarcitoria, con una implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato (cfr. e plurimis, in tema di occupazione c.d. usurpativa, Cass.
28 marzo 2001, n. 4451 e Cass. 12 dicembre 2001, n. 15710); tale rinuncia ha carattere abdicativo
e non traslativo: da essa, perciò, non consegue, quale effetto automatico, l'acquisto della proprietà del fondo da parte dell'Amministrazione” (Cass. 3 maggio 2005, n. 9173; Cass. 18 febbraio 2000 n.
1814).
Orbene, stante l'accertamento della condotta di illecita occupazione posta in essere dal di CP_1
, va accolta la domanda dell'attrice di condanna dell'ente alla restituzione della Controparte_1 corte comune e di riduzione in pristino al fine di consentire all'attrice il passaggio sulla corte comune identificata con la particella 161 e l'accesso alla particella 157 di sua proprietà esclusiva.
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno si osserva che parte attrice deduce di non aver potuto più raggiungere il fondo identificato con particella 157 di sua proprietà esclusiva e, pertanto, di non poter provvedere alla sua coltivazione e alla sua pulizia.
Alla luce di quanto osservato, come già detto l'occupazione del fondo di cui alla particella n. 161,
(foglio 26) del Comune di è illegittima perché priva di titolo giustificativo. Controparte_1
Dalla verifica dello stato dei luoghi da parte del CTU è emerso che per effetto dell'occupazione della corte comune (ritenuta erroneamente di proprietà comunale) e, successivamente, dalla trasformazione di tale area, l'attrice non ha potuto accedere alla particella 157 di cui è proprietaria in via esclusiva,.
L'impossibilità di accesso al fondo di cui alla particella n. 157 costituisce quindi in astratto il danno conseguenza patito da parte attrice.
6 Ed invero le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33645 del 2022 osservano che “L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”
Nel caso di specie l'attrice ha chiesto il risarcimento “dei danni patiti per effetto dell'interclusione del fondo, danni che si sono concretizzati nell'impossibilità di accedere al fondo di sua esclusiva proprietà (la particella 157) al fine di consentire l'esercizio del proprio diritto di godimento dello stesso, nonché di adempiere esaustivamente ai connessi obblighi di custodia e di manutenzione, essendosi generata la presenza di rovi, erbacce arbusti i cui rami si protraevano anche nei fondi limitrofi”
Si osserva, tuttavia, che l'attrice in citazione ha dedotto solo genericamente di essere impossibilitata alla coltivazione ed alla adeguata pulizia della particella 157, ma non ha né dedotto né provato quali coltivazioni sarebbero presenti sulla particella 157
Va però evidenziato che dall'esame della relazione del CTU è emerso che, all'atto del sopralluogo, il terreno di proprietà dell'attrice, censito in catasto al foglio n. 26 p.lla 157, si presentava incolto con la presenza di un bosco spontaneo, per cui è da escludere che l'attrice lo abbia coltivato.
Conseguentemente non alcun danno patrimoniale concreto ed effettivo si è verificato, per cui la domanda risarcitoria non è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti del , ogni altra istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara che è comproprietaria della corte comune di cui alla Parte_1 particella n. 161, foglio 26, Catasto Terreni del Comune di;
Controparte_1 condanna il Comune di al rilascio della particella n. 161 del foglio 26 del Comune
Controparte_1 di e alla correlata riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
Controparte_1 rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna il al pagamento delle spese processuali del presente giudizio
Controparte_1 in favore liquidate in € 545,00 per spese ed € 3.386,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,00 per la fase decisoria, oltre IVA, spese e CPA come per legge.
7 Pone definitivamente le spese di CTU a carico del Controparte_2
21 ottobre 2025.
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Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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