Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 371/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 371/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 929/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 28/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 02/03/2023 – notificata in data 03/03/2023,
TRA
, e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv.to Maria Maddalena Gaeta ed elettivamente domiciliati in Salerno (SA), alla Via Luigi
Guercio nr. 197, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian
Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli ed elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni (SA), alla Via Papa Giovanni XXIII nr. 10, presso lo studio dell'avv.to
Benedetto Accarino.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 929/2023 del Tribunale di Salerno –
Contratti bancari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 31/03/2023 per l'appellata presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in pari data, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano gravame avverso la sentenza n. 929/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 28/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 02/03/2023 – notificata in data 03/03/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna e Parte_1 Parte_2 Pt_3 al pagamento, in solido tra loro, in favore della delle spese di lite, che si
[...] Controparte_1 liquidano in complessivi € 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A”. Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue. Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 04/03/2019 e iscritto a ruolo in data 14/03/2019, , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la Parte_2 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo di aver stipulato Controparte_1 in data 24/01/2008 contratto di mutuo ipotecario - repert. n. 16689 e racc. n. 6781 per notar
– con l'allora - per effetto di fusione poi alla Persona_1 Controparte_2 CP_1
- per l'importo di € 622.000,00 ai fini dell'acquisto di immobile sito in Salerno, alla Via
[...]
Picenza nr. 76. Esponevano che il contratto di mutuo era regolato al tasso di interesse fisso al 6,26% e la restituzione della somma mutuata veniva pattuita per via di ammortamento in n. 50 rate semestrali costanti posticipate, scadenti ad ogni fine semestre, di cui la prima il
31/07/2008 e di una rata di preammortamento scadente il 31/01/2008; precisavano ulteriormente che su tali pagamenti eseguiti dopo detti termini veniva pattuita la decorrenza degli interessi di mora nella misura del 2% in più del tasso di interesse e la penale di estinzione anticipata era fissata nella misura variabile dall'1,50% al 3,50% del capitale restituito anticipatamente. Lamentavano, in particolare, che il tasso risultante 9,979% - dato dal TAEG pari al 6,479% e la penale di estinzione anticipata al 3,50% - risultava quasi sempre superiore al tasso soglia usura rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo 24/01/2008 – 31/07/2013 per pag. 2/7 le operazioni classificate come Mutui Ipotecari Tasso Fisso, come da relazione di consulenza tecnica di parte;
riferivano, inoltre, di aver subìto la procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.G.E. 269/2012 del Tribunale di Salerno, conclusasi con l'assegnazione del bene immobile pignorato, sito in Salerno alla Via Picenza n. 76, alla per il Controparte_3 cui acquisto era stato erogato il contratto di mutuo e che, a causa di detta procedura, Pt_1
aveva dovuto trasferire altrove la sede della propria attività di impresa commerciale
[...] esercitata sotto la ditta “ABITARE” e che aveva subito una ingiusta lesione della propria immagine commerciale vedendosi costretto ad operare svendite della merce giacente in magazzino. Pertanto, chiedevano al Tribunale di Salerno di accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario e, per l'effetto, 1) di condannare la convenuta alla CP_2 restituzione della somma di € 205.012,49, 2) di accertare e dichiarare ex art. 2043 c.c. la condotta illecita della nella erogazione del mutuo con tasso usurario e nella attivazione CP_2 della procedura esecutiva immobiliare n. 269/2012 es. imm. del Tribunale di Salerno e, per l'effetto, condannare la al risarcimento dei danni, anche morali, 3) con vittoria di spese CP_2
e compensi di lite. In via istruttoria, chiedevano ammettersi C.T.U. contabile. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
06/09/2019, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, quale parte convenuta, che nel merito chiedeva rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e ritenuta non necessaria l'espletamento di attività istruttoria, il giudizio perveniva all'udienza del 09/11/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n.
929/2023 emessa e depositata telematicamente in data 28/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 02/03/2023 – notificata in data 03/03/2023, il Tribunale di Salerno rigettava le domande attoree con condanna alle spese di lite quantificate in € 10.860,00.
Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, , Parte_1 [...]
e , censuravano l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti Parte_2 Parte_3 motivi: “I. Sulla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori per il confronto con il tasso soglia antiusura;
II. Sul mancato accertamento della usura oggettiva;
III. Sul mancato accertamento dell'usura soggettiva;
IV. Sulla soccombenza alle spese di lite”; chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di
Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “– in via
pag. 3/7 principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 929/2023 pubbl. il 02/03/2023 RG n. 2694/2019 Repert. n. 1199/2023 del
02/03/2023 emessa dal Tribunale di Salerno accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario, Repertorio
n.16689, Raccolta n. 6781 per Notaio Dott. pe l'importo di € 622.000,00, in quanto Persona_1 usurario e, per l'effetto condannare la lla restituzione, in loro favore, della somma Controparte_1 pari ad € 205.012,49 oltre interessi e spese accessorie;
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2043 c.c. la illecita condotta assunta dalla banca ella erogazione del mutuo con Controparte_1 tasso usurario e nella attivazione della conseguente procedura esecutiva immobiliare N.R.G.E. 269/2012 presso il Tribunale di Salerno a carico degli attori e, per l'effetto, condannare la banca CP_1 al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, anche morale, ingiustamente arrecato agli attori nella
[...] misura che sarà quantificata in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. che, sin d'ora, ci si riserva di chiedere, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato Maria Maddalena Gaeta, dichiaratasi anticipataria” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”. In via istruttoria, chiedevano ammettersi le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 31/10/2023, si costituiva in giudizio la quale parte appellata, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità ex Controparte_1 art. 348-bis c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Fissata la prima udienza per il 23/11/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 05/12/2024 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 05/12/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/7 In via preliminare, va superata l'eccezione ex art. 348-bis c.p.c. per essere la causa non affetta da manifesta infondatezza, in ragione delle questioni di diritto poste all'attenzione del
Collegio. L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. Gli appellanti in data 24/01/2008 hanno stipulato un contratto di mutuo ipotecario con la originaria oggi in ragione di intervenuta fusione, per l'importo Controparte_2 CP_1 di euro 622.000,00, ciò per procedere all'acquisto di un immobile da parte di Parte_2
e . Gli appellanti hanno lamentato che i tasso convenuti sommati con
[...] Parte_3 commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, spese connesse e penale per anticipata estinzione, hanno determinato la natura usuraria degli interessi. Da ciò la necessità di considerare nulla la pattuizione. In particolare, hanno sostenuto che tale natura usuraria degli interessi si deducesse dalla ctp in ragione del computo degli interessi corrispettivi e moratori, con rispettivi tassi, per come pattuiti. Il giudice di primo grado valutate le varie censure mosse al contratto di mutuo ha escluso la ricorrenza dell'usura e pertanto ha rigettato la domanda attorea. Gli appellanti nel proporre appello insistono sulla tesi della somma necessaria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori al fine delle determina della usurarietà del tasso concordato e praticato in loro danno. La sentenza di primo grado, viceversa, ha correttamente escluso che al fine della verifica dell'usura si debba procedere alla somma degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori. I due tipi di interessi hanno funzione e natura autonoma, da cui discende l'autonomia di calcolo. Il tasso di mora presuppone la scadenza della rata rimasta inadempiuta da cui deriva il calcolo degli interessi moratori, questo non esclude che nella pratica il calcolo della mora possa risultare al di sopra del tasso soglia, ma in tal caso si dovrà aver riguardo all'applicazione del tasso per gli interessi corrispettivi, anche in ciò evidenziandosi l'autonomia del calcolo. Per cui il calcolo prospettato nella ctp si fonda su un presupposto errato e come tale non condivisibile. Invero, ai fini del confronto con il tasso soglia usura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra di loro, se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori, di qui gli interessi non si possono sommare perché si riferiscono a diverse basi di calcolo, il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta. (Cass. civ. n. 17447/2019 – n. 31615/2021). Infondato è altresì il richiamo alle spese per l'estinzione pag. 5/7 anticipata del mutuo quale componente del tasso usura. La Corte di Cassazione ha affermato con sentenza n. 7352/2022, ritornando su tale argomento, che la commissione di estinzione anticipata del mutuo non può concorrere a costituire una componente del costo del credito, trattandosi di un costo eventuale e non attuale al momento della stipula del contratto di mutuo. La commissione estinzione anticipata del credito costituisce una penale per il recesso, in ragione del pregiudizio economico per la banca dall'anticipata restituzione del prestito, come tale non è una voce compatibile con la verifica di usurarietà. Per tale ragione il ragionamento del giudice di primo grado non merita censura alcuna. Manca nel caso di specie l'usura originaria unica rilevante al fine del superamento del tasso soglia. Anche la lamentata usura soggettiva non ha ragion d'essere non venendo in evidenza il reato di usura, ed essendo onere della parte debitrice fornire gli elementi di prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, in relazione alla consapevolezza della banca del disvalore della sua condotta, e della precaria condizione economica del mutuatario all'epoca della conclusione del contratto di mutuo, da intendersi come stato di bisogno, e non anche mancanza di mezzi finanziari necessari per procedere all'acquisto di un immobile, all'attualità dell'acquisto, circostanza che in se non evidenzia lo stato di bisogno. (Cass. civ n. 9206/2024)Al rigetto dell'appello segue la condanna al pagamento delle spese di lite del grado, da liquidarsi in ragione del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 avverso la sentenza n. 929/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 28/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
02/03/2023 – notificata in data 03/03/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 15.000,00 compenso difensore oltre iva e cnap come per legge e spese generali,
pag. 6/7 La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 29/ 01/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 7/7