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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/07/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente Dott. Pietro Spera Giudice Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
(C.F. ), nata a Genova in [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Villa;
con l'ausilio dell'OCC Avv. Massimiliano Massara.
Rilevato che, con ricorso depositato il 17.07.2025, ha chiesto, ai Parte_1 sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazion procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che
, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;
1
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell'aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
- differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- la ricorrente risulta abitare in Genova, Via Emanuele Canesi 37/23, unitamente alla propria compagna, IG.ra , in un immobile Testimone_1 condotto in locazione;
- non risulta titolare di beni immobili;
- non risulta titolare di beni mobili registrati;
- risulta titolare di carta Postepay Evolution c/o con saldo al CP_1
31.12.2024 di euro 2.000,32;
- risulta essere lavoratrice subordinata alle dipendenze di Controparte_2 per la quale svolge attualmente funzioni di “addetto senior” (livello D del CCNL per il personale non dirigente di ) presso l'ufficio di CP_1
Busalla (GE) in forza di contratto di lavoro subordinato sottoscritto in data 1/10/2021;
- dal CUD 2024 emerge che per l'anno 2023 il profilo reddituale è stato il seguente: reddito annuo lordo euro 26.171,01; reddito annuo netto euro 20.762,25; reddito mensile netto (media su 14 mensilità): euro 1.483,02; invece dalle buste paga allegate alla domanda può desumersi che per l'anno 2024 il profilo reddituale è stato il seguente: retribuzione annua lorda euro 32.743,50; retribuzione annua netta euro 23.901,00; retribuzione mensile netta (media su 14 mensilità) euro 1.707,21. Le buste paga per il periodo gennaio - aprile 2025 confermano il medesimo livello reddituale dell'anno 2024 potendosi, quindi, individuare una retribuzione mensile netta di euro 1.707,00; 2
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- per quanto riguarda la situazione debitoria, risultano:
A) debiti con per euro 73.107,21; CP_3
B) debiti con per euro 28.845,32; C) debiti con Agenzia delle Entrate per euro 119.824,36; D) debiti con Comune di Genova - Polizia Urbana per euro 2.156,42; E) debiti con Camera di Commercio di Genova per euro 276,55; F) debiti per canone RAI euro 113,17; G) debiti con Agenzia delle Entrate – Riscossione per euro 18.166,58;
- la massa debitoria totale del ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 242.489,61
- la quota incomprimibile viene calcolata dall'OCC in euro 1.492,42 mensili, tenuto conto delle entrate mensili del ricorrente ed in base alle seguenti voci di spesa:
euro 345,00 canone di locazione ed oneri condominiali al 50%;
euro 12,00 utenza gas al 50%;
euro 42,00 utenza energia elettrica al 50%;
euro 20,50 utenza telefonica al 50%;
euro 400,00 per spese alimentari;
euro 200,00 per spese alimentari 2 animali domestici al 50%;
euro 390,00 per spese viaggio abitazione – luogo di lavoro;
euro 7,92 per conguaglio spese amministrazione (rapportato su base mensile);
euro 15,63 per Pt_2
euro 6,50 per b;
euro 29,79 per manutenzione auto;
euro 18,08 per assicurazione auto;
euro 5,00 per spese mediche/veterinarie;
- la ricorrente, pertanto, intende mettere a disposizione della procedura la somma di euro 257,58 mensili;
considerato che
l'eventuale congruità delle spese indicate dall'OCC nell'individuazione della quota incomprimibile e della correlata eccedenza disponibile per la procedura verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all'apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
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che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che
, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che
nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che
la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che
solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 4
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277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
considerato che
la riforma normativa di cui al D. Lgs. n. 136/2024 ha eliminato, dall'inciso di cui all'art. 270 co. 2 lett. b), la ricorrenza dei “giustificati motivi” per procedere alla nomina di un liquidatore diverso dall'OCC e che, quindi, il Tribunale risulta completamente libero di nominare tale figura nell'esercizio della propria attività discrezionale;
ritenuto che
nel caso di specie possa essere nominata, quale liquidatrice, la dott.ssa di comprovata esperienza e capacità ed iscritta all'albo dei gestori Persona_1 della crisi;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
(C.F. ), nata a Genova in [...]_1 C.F._1
17.04.1990; nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore l'avv. Massimiliano Massara;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
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- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l'art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore
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tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 24.07.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente Dott. Pietro Spera Giudice Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
(C.F. ), nata a Genova in [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Villa;
con l'ausilio dell'OCC Avv. Massimiliano Massara.
Rilevato che, con ricorso depositato il 17.07.2025, ha chiesto, ai Parte_1 sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazion procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che
, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;
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TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell'aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
- differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- la ricorrente risulta abitare in Genova, Via Emanuele Canesi 37/23, unitamente alla propria compagna, IG.ra , in un immobile Testimone_1 condotto in locazione;
- non risulta titolare di beni immobili;
- non risulta titolare di beni mobili registrati;
- risulta titolare di carta Postepay Evolution c/o con saldo al CP_1
31.12.2024 di euro 2.000,32;
- risulta essere lavoratrice subordinata alle dipendenze di Controparte_2 per la quale svolge attualmente funzioni di “addetto senior” (livello D del CCNL per il personale non dirigente di ) presso l'ufficio di CP_1
Busalla (GE) in forza di contratto di lavoro subordinato sottoscritto in data 1/10/2021;
- dal CUD 2024 emerge che per l'anno 2023 il profilo reddituale è stato il seguente: reddito annuo lordo euro 26.171,01; reddito annuo netto euro 20.762,25; reddito mensile netto (media su 14 mensilità): euro 1.483,02; invece dalle buste paga allegate alla domanda può desumersi che per l'anno 2024 il profilo reddituale è stato il seguente: retribuzione annua lorda euro 32.743,50; retribuzione annua netta euro 23.901,00; retribuzione mensile netta (media su 14 mensilità) euro 1.707,21. Le buste paga per il periodo gennaio - aprile 2025 confermano il medesimo livello reddituale dell'anno 2024 potendosi, quindi, individuare una retribuzione mensile netta di euro 1.707,00; 2
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
- per quanto riguarda la situazione debitoria, risultano:
A) debiti con per euro 73.107,21; CP_3
B) debiti con per euro 28.845,32; C) debiti con Agenzia delle Entrate per euro 119.824,36; D) debiti con Comune di Genova - Polizia Urbana per euro 2.156,42; E) debiti con Camera di Commercio di Genova per euro 276,55; F) debiti per canone RAI euro 113,17; G) debiti con Agenzia delle Entrate – Riscossione per euro 18.166,58;
- la massa debitoria totale del ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 242.489,61
- la quota incomprimibile viene calcolata dall'OCC in euro 1.492,42 mensili, tenuto conto delle entrate mensili del ricorrente ed in base alle seguenti voci di spesa:
euro 345,00 canone di locazione ed oneri condominiali al 50%;
euro 12,00 utenza gas al 50%;
euro 42,00 utenza energia elettrica al 50%;
euro 20,50 utenza telefonica al 50%;
euro 400,00 per spese alimentari;
euro 200,00 per spese alimentari 2 animali domestici al 50%;
euro 390,00 per spese viaggio abitazione – luogo di lavoro;
euro 7,92 per conguaglio spese amministrazione (rapportato su base mensile);
euro 15,63 per Pt_2
euro 6,50 per b;
euro 29,79 per manutenzione auto;
euro 18,08 per assicurazione auto;
euro 5,00 per spese mediche/veterinarie;
- la ricorrente, pertanto, intende mettere a disposizione della procedura la somma di euro 257,58 mensili;
considerato che
l'eventuale congruità delle spese indicate dall'OCC nell'individuazione della quota incomprimibile e della correlata eccedenza disponibile per la procedura verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all'apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
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TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che
, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che
nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che
la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che
solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 4
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
considerato che
la riforma normativa di cui al D. Lgs. n. 136/2024 ha eliminato, dall'inciso di cui all'art. 270 co. 2 lett. b), la ricorrenza dei “giustificati motivi” per procedere alla nomina di un liquidatore diverso dall'OCC e che, quindi, il Tribunale risulta completamente libero di nominare tale figura nell'esercizio della propria attività discrezionale;
ritenuto che
nel caso di specie possa essere nominata, quale liquidatrice, la dott.ssa di comprovata esperienza e capacità ed iscritta all'albo dei gestori Persona_1 della crisi;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
(C.F. ), nata a Genova in [...]_1 C.F._1
17.04.1990; nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore l'avv. Massimiliano Massara;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
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TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l'art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore
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TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 24.07.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
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