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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4921/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Posio Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4921/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. COSTA MARCELLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. CUPPONE MAURO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 15/10/2024 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: Pt_
“
1. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno divorzile l'importo di € 100,00 CP_1
mensili, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, mediante bonifico bancario da Pt_ versare alla stessa entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio e fino al compimento del 67° anno di età della stessa moglie (gennaio 2031), con specifica che l'assegno sarà dovuto anche laddove la moglie reperisca un'occupazione lavorativa part time;
2. quanto alla quota parte di TFR spettante alla moglie nella misura di € 6.074,00, la
Pt_ stessa sarà versata dal sig. alla sig.ra come segue: prima tranche di € 3.038,00 con CP_1
1 bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza (dalla comunicazione della medesima ai difensori a mezzo pec); la restante somma di € 3.036,00 sarà versata con bonifico bancario in n. 12 rate mensili di importo pari ad € 253,00 cadauna, decorrenti dal secondo mese dalla pubblicazione della sentenza e fino alla concorrenza del dovuto. Il versamento delle rate avverrà in data corrispondente al versamento dell'assegno divorzile, cioè entro il giorno 15 di ogni Pt_ mese;
3. versamento da parte del sig. alla sig.ra della somma di € 704,70 dovuta a titolo CP_1
di arretrati ISTAT, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza (dalla comunicazione della medesima ai difensori a mezzo pec) con bonifico bancario;
4. con l'esatto e integrale adempimento di tutte le condizioni sopra concordate, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione di natura economico-patrimoniale in ragione del rapporto di coniugio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro, anche a titolo di assegno di mantenimento, per alcun titolo/ragione o causale connessa, vicaria o anche solo occasionata dal rapporto di coniugio;
5. le parti provvederanno all'udienza del 15/10/2024 a precisare le conclusioni congiunte nel giudizio divorzile pendente avanti al Tribunale di Brescia n. RG- Giudice Andrea Marchesi, ratificando il presente accordo, a spese legali compensate tra le parti;
6. le parti rinunciano reciprocamente all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brindisi, in data 18/7/1987, trascritto al n. 216, parte II, serie A, anno 1987, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, unione dalla quale sono nati i figli (n. 23/12/1988) e (n. 12/11/1994). Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso in data 28/5/2020, dopo la comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale del 26/5/2020.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
Dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, successivamente alla celebrazione dell'udienza presidenziale, il disaccordo sulle restanti questioni accessorie è stato superato dinanzi al giudice istruttore, sicché le parti, all'udienza cartolare del 15/10/2024, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta, trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
2 il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17/10/2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Posio Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4921/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. COSTA MARCELLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. CUPPONE MAURO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 15/10/2024 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: Pt_
“
1. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno divorzile l'importo di € 100,00 CP_1
mensili, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, mediante bonifico bancario da Pt_ versare alla stessa entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio e fino al compimento del 67° anno di età della stessa moglie (gennaio 2031), con specifica che l'assegno sarà dovuto anche laddove la moglie reperisca un'occupazione lavorativa part time;
2. quanto alla quota parte di TFR spettante alla moglie nella misura di € 6.074,00, la
Pt_ stessa sarà versata dal sig. alla sig.ra come segue: prima tranche di € 3.038,00 con CP_1
1 bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza (dalla comunicazione della medesima ai difensori a mezzo pec); la restante somma di € 3.036,00 sarà versata con bonifico bancario in n. 12 rate mensili di importo pari ad € 253,00 cadauna, decorrenti dal secondo mese dalla pubblicazione della sentenza e fino alla concorrenza del dovuto. Il versamento delle rate avverrà in data corrispondente al versamento dell'assegno divorzile, cioè entro il giorno 15 di ogni Pt_ mese;
3. versamento da parte del sig. alla sig.ra della somma di € 704,70 dovuta a titolo CP_1
di arretrati ISTAT, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza (dalla comunicazione della medesima ai difensori a mezzo pec) con bonifico bancario;
4. con l'esatto e integrale adempimento di tutte le condizioni sopra concordate, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione di natura economico-patrimoniale in ragione del rapporto di coniugio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro, anche a titolo di assegno di mantenimento, per alcun titolo/ragione o causale connessa, vicaria o anche solo occasionata dal rapporto di coniugio;
5. le parti provvederanno all'udienza del 15/10/2024 a precisare le conclusioni congiunte nel giudizio divorzile pendente avanti al Tribunale di Brescia n. RG- Giudice Andrea Marchesi, ratificando il presente accordo, a spese legali compensate tra le parti;
6. le parti rinunciano reciprocamente all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brindisi, in data 18/7/1987, trascritto al n. 216, parte II, serie A, anno 1987, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, unione dalla quale sono nati i figli (n. 23/12/1988) e (n. 12/11/1994). Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso in data 28/5/2020, dopo la comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale del 26/5/2020.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
Dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, successivamente alla celebrazione dell'udienza presidenziale, il disaccordo sulle restanti questioni accessorie è stato superato dinanzi al giudice istruttore, sicché le parti, all'udienza cartolare del 15/10/2024, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta, trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
2 il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17/10/2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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