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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5717/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5717/2018 R.G.A.C.
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to Rocco Silvano ( ), giusta C.F._2
procura a margine dell'atto di opposizione in primo grado, presso il cui studio in Cercola (NA), al Corso D. Riccardi, n. 74, è elettivamente domiciliato
Appellante
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla via Abruzzi,
n.10, rappresentata e difesa dall'Avv.to Ettore Cappuccio
( ), in forza di procura allegata al ricorso di C.F._3
ingiunzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Domenico Fontana, n.30 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n.
3903/2018, pubblicata il 23/04/2018.
Conclusioni per l'appellante Parte_1
- In riforma della impugnata sentenza sul punto, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi suesposti atteso che nulla è dovuto;
- In via istruttoria espletare la richiesta di acquisizione della documentazione presso l' e non disposta dal Giudice di prime cure;
CP_2
- Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio
grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellata Controparte_1
- in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per violazione del
disposto normativo di cui all'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. per le ragioni esposte in comparsa;
- Subordinatamente nel merito, disattesa ogni richiesta istruttoria formulata da controparte, rigettare l'appello spiegato in quanto infondato in
fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto con conferma della sentenza impugnata;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di
giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. premesso di aver stipulato la polizza Controparte_1
collettiva n. 1429 pos. 4173 con Fin-Eco Banca ICQ S.p.A., e per essa
Prestitalia S.p.A., a copertura dei rischi di impiego relativi alla perdita dell'occupazione e, quindi, al mancato rimborso del prestito contestualmente stipulato da quest'ultima a favore di Parte_1
(assicurato), con contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione
“pro-solvendo” di n. 72 quote della retribuzione mensile da € 180,00
2 ciascuna;
che aveva autorizzato il proprio datore di Parte_1
lavoro a trattenere l'importo dovuto alla finanziaria per il rimborso del prestito in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
che, a seguito dell'interruzione del predetto rapporto di lavoro, il datore s.r.l.
[...]
aveva interrotto le trattenute a favore della cessionaria;
CP_3
che le richieste di pagamento inoltrate da Prestitalia S.p.A. erano rimaste insolute e, pertanto, quest'ultima aveva chiesto alla
[...]
la liquidazione del sinistro relativo alla polizza come da CP_1
conto di anticipata estinzione del 01.03.04; che, in virtù della citata polizza, la aveva pagato alla Fin-Eco Banca Controparte_1
S.p.A. la somma di € 11.590,80, surrogandosi nel suo credito;
tutto ciò premesso, chiese al Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Casoria, di ingiungere ad il pagamento della suddetta somma di Parte_1
€ 11.590,80, oltre interessi convenzionali e moratori e spese della procedura monitoria.
Il tribunale adito accolse il ricorso con decreto ingiuntivo n. 474/2009.
§ 2. propose opposizione avverso il suddetto decreto Parte_1
eccependo l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità del ricorso sia in fatto che in diritto;
sostenne che, a seguito del proprio licenziamento per cessazione dell'attività aziendale, con sentenza n.
187/2004 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della società (già , e che, in seno Controparte_4 Controparte_5
a tale procedura fallimentare, la società aveva Controparte_1
tempestivamente proposto domanda di ammissione al passivo per le somme spettanti ad esso assicurato a titolo di TFR, ottenendo il riconoscimento di un credito pari ad € 11.590,84; che, a conferma dell'avvenuto riconoscimento del credito in favore della compagnia, era stata invece rigettata, in via preliminare, la propria domanda di
3 insinuazione al passivo “per essere stato ceduto il credito”, e, solo a seguito di opposizione ex art. 98 L.F., era stata accolta, con sentenza n.
5582/2009, per il residuo importo di € 3.001,32, pari al dovuto TFR al netto della cessione del credito effettuata.
L'opponente concluse per l'accoglimento dell'opposizione, la declaratoria di nullità dell'ingiunzione monitoria, la revoca del decreto opposto e, nel merito, per la condanna ex art. 96 c.p.c. di
[...]
al risarcimento dei danni per lite temeraria. CP_1
§ 3. Si costituì in giudizio la che, impugnando Controparte_1
tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto, concluse per l'integrale rigetto dell'opposizione.
§ 4. Denegata la provvisoria esecutività del decreto opposto, ed a seguito di rimessione sul ruolo al fine di ottenere chiarimenti dalle parti, la causa venne decisa dal tribunale di Napoli con sentenza n.
3903/2018.
§ 5. Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento in favore di della minore somma di € 6.800,29, oltre Controparte_1
interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo ed alla refusione delle spese di lite.
§ 5.1. Il giudice di prime cure ha ritenuto che la cessione delle quote retributive autorizzata dal lavoratore avesse natura di cessione “pro-
solvendo”, come espressamente previsto dal contratto;
conseguentemente, ha considerato che il lavoratore conservasse nel contratto di mutuo, malgrado la cessione del credito, la veste di debitore principale, personalmente obbligato alla restituzione del prestito anche in caso di interruzione delle trattenute da parte del datore di lavoro;
ha accertato che, in virtù dell'intervenuta stipula della
4 polizza assicurativa a garanzia della finanziaria contro i rischi di mancato rimborso del prestito, determinati dalla cessazione del rapporto lavorativo, la aveva erogato il pagamento a Controparte_1
favore della banca finanziatrice e prodotto la relativa quietanza per l'importo di € 11.590,80, surrogandosi nel credito;
ha accertato, ancora,
l'avvenuta ammissione al passivo della procedura fallimentare della ex datrice di lavoro, da parte della Controparte_4 Controparte_1
volta ad ottenere le somme dovute al lavoratore a titolo di TFR;
e – a seguito dei chiarimenti specificamente richiesti al riguardo – ha preso atto dell'avvenuto incasso da parte di in Controparte_1
conseguenza dei riparti fallimentari, di somme pari ad € 4.790,51; ha ritenuto, infine, infondata la difesa di secondo cui la Parte_1
avrebbe dovuto riscuotere il proprio residuo credito Controparte_1
presso il Fondo di Garanzia sia perché, a suo dire, la compagnia CP_2
non aveva titolo giudiziale per accedere direttamente al Fondo, sia perché, in ogni caso, non risultava che il lavoratore avesse prestato il proprio indispensabile consenso per l'accesso al suddetto Fondo. Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale ha revocato il decreto opposto, condannando al pagamento della minor somma di € Parte_1
6.800,29, al netto di quanto già incassato dalla compagnia assicurativa, oltre al pagamento delle spese di lite
§ 6. ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1
costituendosi, la Controparte_1
§ 6.1. La Corte, respinta un'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
§ 6.2. Dopo il passaggio della causa dalla settima alla terza sezione civile della Corte (in attuazione del decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte), la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 12
5 febbraio 2025, con la fissazione di un termine di 20 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. per il deposito delle memorie di replica.
§ 7. L'appellante ha impugnato la sentenza, ponendo a fondamento della richiesta di riforma della stessa la reiterazione dei fatti e delle eccezioni sollevate già in primo grado.
§ 7.1. Con riferimento alla sentenza impugnata, l'appellante contesta l'infondatezza della pretesa azionata con l'ingiunzione monitoria, in quanto volta ad ottenere un secondo titolo esecutivo in virtù del medesimo credito, già azionato mediante domanda di ammissione allo stato passivo;
deduce l'inesistenza del credito, sostenendo che la
[...]
era l'unica titolata ad incassare le somme direttamente CP_1
dal Fondo presso l' lamenta la mancata produzione da parte CP_2
dell'appellata della documentazione relativa al riparto finale del fallimento, contestando la mancata emissione di un ordine di esibizione al riguardo da parte del giudicante di primo grado.
§ 7.2. Con un secondo motivo, poi, il contesta la Parte_1
contraddittorietà della sentenza nella parte in cui pur ritenendo parzialmente fondata l'opposizione, lo ha dichiarato soccombente,
condannandolo al pagamento delle spese di lite.
§ 7.3. Con ulteriore motivo, l'appellante contesta la decisione di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna della compagnia ex art. 96 c.p.c.; sostiene al riguardo che il giudice di prime cure non aveva tenuto debitamente in considerazione il comportamento vessatorio e persecutorio posto in essere dalla
[...]
la quale, già ammessa allo stato passivo e legittimata a CP_1
riscuotere le somme direttamente dal Fondo aveva tentato di CP_2
procurarsi un ulteriore titolo esecutivo da azionare nei suoi confronti,
6 persistendo nella richiesta di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo, malgrado avesse già incassato somme per €
4.790,51, come poi era stata costretta ad ammettere a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice.
§ 8. I motivi di gravame esposti, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati e meritano accoglimento.
§ 8.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità
del gravame, sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Premesso che la questione relativa alla corretta formulazione del gravame potrebbe essere rilevata anche d'ufficio (onde non rileva la tardività della costituzione di come eccepito Controparte_1
dall'appellante), il Collegio osserva che, malgrado una formulazione non perfettamente aderente al dettato della citata norma e non particolarmente puntuale, il gravame proposto nell'interesse di soddisfa la ratio della citata norma: com'è stato Parte_1
ripetutamente affermato, infatti, il principio della necessaria specificità
dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi
particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte,
anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza
appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in
forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di
primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che
restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure
(tra le tante, cfr. al riguardo Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023). Ebbene, nel caso di specie
7 l'appellante, criticando la decisione di primo grado, solleva, in buona sostanza i seguenti quesiti: se, cioè, una volta accertato che il proprio credito per TFR aveva formato in parte oggetto di cessione,
come verificato dal tribunale fallimentare che lo aveva ammesso solo per la parte residua, competesse ad esso appellante la riscossione della quota ceduta presso il Fondo di garanzia presso l' o non CP_2
fosse, piuttosto, la cessionaria a doverlo riscuotere;
se fosse consentito, in alternativa, alla cessionaria del credito, e, per essa, alla assicurazione surrogata, recuperare il credito munendosi di un altro e diverso titolo, qual era, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
§ 9. A parere di questa Corte, è opportuno partire dalla corretta qualificazione della cessione dei crediti originati dal contratto di mutuo stipulato a monte dalla finanziaria a favore di
[...]
poiché è nel credito della finanziaria che la compagnia Parte_1
assicuratrice si è surrogata a seguito dell'erogazione delle somme in conseguenza della liquidazione del sinistro, costituito dalla cessazione del rapporto di lavoro.
§ 9.1. Ebbene, nel contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione
“pro-solvendo”, la cessione ha natura solutoria ai sensi dell'art. 1198
c.c. e “non comporta l'immediata liberazione del debitore originario, la quale
consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto
l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di
consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di
quest'ultimo credito;
… il credito originario entra in fase di quiescenza, e
rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della
fruttuosa escussione del debitore ceduto” (cfr. Cass.
8 Sez. 3, Sentenza n. 3469 del 15/02/2007). Si verifica, cioè, una situazione di compresenza, in seno alla quale il credito originario diviene silente e resta inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la
possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, a differenza di ciò
che avviene “in ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione
solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una
diversa obbligazione dello stesso cedente, [in cui] il cessionario è legittimato
ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario
debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di
provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto” (cfr. Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 10092 del 28/05/2020).
Se ciò è vero;
e se, dunque, il credito vantato nei confronti del non era esigibile finché vi era la possibilità di fruttuosa Parte_1
escussione del debitore ceduto (datore di lavoro o suo fallimento); è
evidente, ad avviso del Collegio, che spetti al creditore-cessionario l'onere di provare la preventiva escussione infruttuosa del debitore ceduto, e dell'insolvenza di quest'ultimo; e che la citata insolvenza non sia dipesa da una sua negligenza nell'iniziare o proseguire le azioni contro il debitore ceduto.
§ 9.2. Nel caso di specie, dopo aver provato la Controparte_1
stipula del contratto di mutuo tra la finanziaria ed Parte_1
e la successiva erogazione da parte sua del pagamento della prestazione garantita per effetto del verificarsi del sinistro (cd.
rischio impiego), avrebbe dovuto dimostrare di aver intrapreso, e proseguito diligentemente, le azioni nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro/procedura fallimentare), solo a seguito della cui preventiva escussione avrebbe potuto agire nei confronti
9 dell'originario debitore, Parte_1
§ 9.3. Ed invece, la compagnia, pur ottenendo l'ammissione del proprio credito allo stato passivo della procedura fallimentare per le somme dovute a titolo di TFR di cui era divenuta cessionaria in virtù
della surroga, ha agito in via monitoria nei confronti del Parte_1
omettendo persino di dar conto – sino ad esplicita richiesta di chiarimenti da parte del giudice del primo grado – dell'avvenuto incasso in sede di riparti parziali della somma di € 4.790,51.
§ 9.4. Ebbene, l'intervenuto accertamento della cessione del credito dovuto al lavoratore a titolo di TFR, avvenuto in seno alla procedura fallimentare, a favore della legittimava Controparte_1
quest'ultima, in modo esclusivo, a proseguire la propria azione di recupero del credito, rivolgendosi direttamente al Fondo di Garanzia
per l'ulteriore importo dovuto sino alla soddisfazione del CP_2
credito vantato dalla stessa, (e dunque al netto di quanto già
ottenuto in occasione dei riparti), non potendo certo operare questa richiesta il lavoratore, il cui credito per TFR era stato ammesso nella procedura fallimentare solo per la parte eccedente il credito ceduto,
e privo, per il resto, di legittimazione (come implicitamente accertato dal tribunale in sede fallimentare).
In effetti, contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia assicuratrice e recepito dal giudicante di primo grado, l' con CP_2
circolare n. 89 del 26.06.2012, citata anche dall'appellante (e costituente normazione secondaria di cui è consentita al giudice la diretta cognizione o, comunque, la valutazione in quanto richiamata dalla parte, indipendentemente dal rispetto delle preclusioni processuali istruttorie: cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 21407
10 del 06/07/2022), ha disciplinato l'intervento del fondo di garanzia in favore dei cessionari del TFR in caso di datore di lavoro assoggettato a procedure concorsuali, stabilendo, al punto 3, lett.c), che unico ed indispensabile requisito perché il cessionario del TFR possa avere accesso al Fondo di Garanzia è l'ammissione del suo credito CP_2
allo stato passivo del datore di lavoro. Si prevede, tra l'altro, che –
come avvenuto nel caso di specie – in via generale con l'ammissione
viene individuata la parte di TFR di spettanza del cessionario,
corrispondente al debito residuo gravante sul lavoratore. Qualora
l'ammissione del cessionario non esaurisca l'intero TFR, il lavoratore, per la
parte residua, potrà presentare autonoma domanda di intervento a
condizione di averne ottenuto l'ammissione.
Dunque, le due richieste al Fondo di Garanzia presso l' CP_2
risultano, a seguito della ammissione al passivo per le rispettive quote, del tutto separate;
con la conseguenza che ciascuno per la propria parte avrebbe potuto/dovuto ottenere il pagamento del dovuto.
§ 9.5. Ciò che risulta, dunque, accertato, è che la Controparte_1
infondatamente ha rivendicato la soddisfazione del proprio credito direttamente dal debitore originario, senza aver fornito alcuna prova di aver tentato preventivamente la fruttuosa escussione del Fondo
ed anzi, pur dopo le dichiarazioni confessorie rese circa le CP_2
somme direttamente riscosse dal fallimento, ha anche omesso di produrre documentazione relativa ai riparti parziali e finali disposti dalla curatela del . Parte_2
Erroneamente, dunque, il tribunale ha ritenuto sussistente un onere
ex art. 2697 c.c. in capo al debitore originario, sostenendo che questi
11 dovesse fornire prova di un fatto estintivo della pretesa creditoria.
Al contrario, il correttamente ha opposto la negligenza Parte_1
del creditore relativamente al proseguimento dell'azione presso il
Fondo di Garanzia CP_2
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, riformata, e per l'effetto, in accoglimento dell'appello proposto, va respinta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
Parte_1
§ 9.6. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va tuttavia rigettata,
non ravvisandosi, nella mera infondatezza della pretesa, i requisiti della mala fede o colpa grave.
§ 10. L'accoglimento dell'appello implica una differente regolamentazione delle spese di lite, che vanno poste, per entrambi i gradi di giudizio, a carico della e liquidate Controparte_1
in dispositivo in base al d.m. 55/2014 e successive modificazioni,
facendo applicazione dei parametri medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, e dei parametri minimi per le fasi istruttoria/trattazione, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive svolte. Nulla va riconosciuto per spese, in mancanza di prova del versamento del C.U.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 3903/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 23/04/2018;
b) per l'effetto, rigetta le domande proposte da Controparte_1
nei confronti di
[...] Parte_1
12 c) condanna al pagamento delle spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio in favore di liquidate, Parte_1
quanto al primo grado, in complessivi € 4.872,55, di cui € 4.237,00 per compensi ed € 635,55 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
e quanto al presente grado in complessivi € 5.621,20, di cui € 4.888,00 per compensi ed € 733,20 per rimborso spese generali,
oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione della Corte
d'Appello di Napoli, il 26 marzo 2025
Il Presidente Est. dott. Giulio Cataldi
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5717/2018 R.G.A.C.
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to Rocco Silvano ( ), giusta C.F._2
procura a margine dell'atto di opposizione in primo grado, presso il cui studio in Cercola (NA), al Corso D. Riccardi, n. 74, è elettivamente domiciliato
Appellante
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla via Abruzzi,
n.10, rappresentata e difesa dall'Avv.to Ettore Cappuccio
( ), in forza di procura allegata al ricorso di C.F._3
ingiunzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Domenico Fontana, n.30 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n.
3903/2018, pubblicata il 23/04/2018.
Conclusioni per l'appellante Parte_1
- In riforma della impugnata sentenza sul punto, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi suesposti atteso che nulla è dovuto;
- In via istruttoria espletare la richiesta di acquisizione della documentazione presso l' e non disposta dal Giudice di prime cure;
CP_2
- Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio
grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellata Controparte_1
- in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per violazione del
disposto normativo di cui all'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. per le ragioni esposte in comparsa;
- Subordinatamente nel merito, disattesa ogni richiesta istruttoria formulata da controparte, rigettare l'appello spiegato in quanto infondato in
fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto con conferma della sentenza impugnata;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di
giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. premesso di aver stipulato la polizza Controparte_1
collettiva n. 1429 pos. 4173 con Fin-Eco Banca ICQ S.p.A., e per essa
Prestitalia S.p.A., a copertura dei rischi di impiego relativi alla perdita dell'occupazione e, quindi, al mancato rimborso del prestito contestualmente stipulato da quest'ultima a favore di Parte_1
(assicurato), con contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione
“pro-solvendo” di n. 72 quote della retribuzione mensile da € 180,00
2 ciascuna;
che aveva autorizzato il proprio datore di Parte_1
lavoro a trattenere l'importo dovuto alla finanziaria per il rimborso del prestito in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
che, a seguito dell'interruzione del predetto rapporto di lavoro, il datore s.r.l.
[...]
aveva interrotto le trattenute a favore della cessionaria;
CP_3
che le richieste di pagamento inoltrate da Prestitalia S.p.A. erano rimaste insolute e, pertanto, quest'ultima aveva chiesto alla
[...]
la liquidazione del sinistro relativo alla polizza come da CP_1
conto di anticipata estinzione del 01.03.04; che, in virtù della citata polizza, la aveva pagato alla Fin-Eco Banca Controparte_1
S.p.A. la somma di € 11.590,80, surrogandosi nel suo credito;
tutto ciò premesso, chiese al Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Casoria, di ingiungere ad il pagamento della suddetta somma di Parte_1
€ 11.590,80, oltre interessi convenzionali e moratori e spese della procedura monitoria.
Il tribunale adito accolse il ricorso con decreto ingiuntivo n. 474/2009.
§ 2. propose opposizione avverso il suddetto decreto Parte_1
eccependo l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità del ricorso sia in fatto che in diritto;
sostenne che, a seguito del proprio licenziamento per cessazione dell'attività aziendale, con sentenza n.
187/2004 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della società (già , e che, in seno Controparte_4 Controparte_5
a tale procedura fallimentare, la società aveva Controparte_1
tempestivamente proposto domanda di ammissione al passivo per le somme spettanti ad esso assicurato a titolo di TFR, ottenendo il riconoscimento di un credito pari ad € 11.590,84; che, a conferma dell'avvenuto riconoscimento del credito in favore della compagnia, era stata invece rigettata, in via preliminare, la propria domanda di
3 insinuazione al passivo “per essere stato ceduto il credito”, e, solo a seguito di opposizione ex art. 98 L.F., era stata accolta, con sentenza n.
5582/2009, per il residuo importo di € 3.001,32, pari al dovuto TFR al netto della cessione del credito effettuata.
L'opponente concluse per l'accoglimento dell'opposizione, la declaratoria di nullità dell'ingiunzione monitoria, la revoca del decreto opposto e, nel merito, per la condanna ex art. 96 c.p.c. di
[...]
al risarcimento dei danni per lite temeraria. CP_1
§ 3. Si costituì in giudizio la che, impugnando Controparte_1
tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto, concluse per l'integrale rigetto dell'opposizione.
§ 4. Denegata la provvisoria esecutività del decreto opposto, ed a seguito di rimessione sul ruolo al fine di ottenere chiarimenti dalle parti, la causa venne decisa dal tribunale di Napoli con sentenza n.
3903/2018.
§ 5. Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento in favore di della minore somma di € 6.800,29, oltre Controparte_1
interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo ed alla refusione delle spese di lite.
§ 5.1. Il giudice di prime cure ha ritenuto che la cessione delle quote retributive autorizzata dal lavoratore avesse natura di cessione “pro-
solvendo”, come espressamente previsto dal contratto;
conseguentemente, ha considerato che il lavoratore conservasse nel contratto di mutuo, malgrado la cessione del credito, la veste di debitore principale, personalmente obbligato alla restituzione del prestito anche in caso di interruzione delle trattenute da parte del datore di lavoro;
ha accertato che, in virtù dell'intervenuta stipula della
4 polizza assicurativa a garanzia della finanziaria contro i rischi di mancato rimborso del prestito, determinati dalla cessazione del rapporto lavorativo, la aveva erogato il pagamento a Controparte_1
favore della banca finanziatrice e prodotto la relativa quietanza per l'importo di € 11.590,80, surrogandosi nel credito;
ha accertato, ancora,
l'avvenuta ammissione al passivo della procedura fallimentare della ex datrice di lavoro, da parte della Controparte_4 Controparte_1
volta ad ottenere le somme dovute al lavoratore a titolo di TFR;
e – a seguito dei chiarimenti specificamente richiesti al riguardo – ha preso atto dell'avvenuto incasso da parte di in Controparte_1
conseguenza dei riparti fallimentari, di somme pari ad € 4.790,51; ha ritenuto, infine, infondata la difesa di secondo cui la Parte_1
avrebbe dovuto riscuotere il proprio residuo credito Controparte_1
presso il Fondo di Garanzia sia perché, a suo dire, la compagnia CP_2
non aveva titolo giudiziale per accedere direttamente al Fondo, sia perché, in ogni caso, non risultava che il lavoratore avesse prestato il proprio indispensabile consenso per l'accesso al suddetto Fondo. Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale ha revocato il decreto opposto, condannando al pagamento della minor somma di € Parte_1
6.800,29, al netto di quanto già incassato dalla compagnia assicurativa, oltre al pagamento delle spese di lite
§ 6. ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1
costituendosi, la Controparte_1
§ 6.1. La Corte, respinta un'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
§ 6.2. Dopo il passaggio della causa dalla settima alla terza sezione civile della Corte (in attuazione del decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte), la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 12
5 febbraio 2025, con la fissazione di un termine di 20 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. per il deposito delle memorie di replica.
§ 7. L'appellante ha impugnato la sentenza, ponendo a fondamento della richiesta di riforma della stessa la reiterazione dei fatti e delle eccezioni sollevate già in primo grado.
§ 7.1. Con riferimento alla sentenza impugnata, l'appellante contesta l'infondatezza della pretesa azionata con l'ingiunzione monitoria, in quanto volta ad ottenere un secondo titolo esecutivo in virtù del medesimo credito, già azionato mediante domanda di ammissione allo stato passivo;
deduce l'inesistenza del credito, sostenendo che la
[...]
era l'unica titolata ad incassare le somme direttamente CP_1
dal Fondo presso l' lamenta la mancata produzione da parte CP_2
dell'appellata della documentazione relativa al riparto finale del fallimento, contestando la mancata emissione di un ordine di esibizione al riguardo da parte del giudicante di primo grado.
§ 7.2. Con un secondo motivo, poi, il contesta la Parte_1
contraddittorietà della sentenza nella parte in cui pur ritenendo parzialmente fondata l'opposizione, lo ha dichiarato soccombente,
condannandolo al pagamento delle spese di lite.
§ 7.3. Con ulteriore motivo, l'appellante contesta la decisione di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna della compagnia ex art. 96 c.p.c.; sostiene al riguardo che il giudice di prime cure non aveva tenuto debitamente in considerazione il comportamento vessatorio e persecutorio posto in essere dalla
[...]
la quale, già ammessa allo stato passivo e legittimata a CP_1
riscuotere le somme direttamente dal Fondo aveva tentato di CP_2
procurarsi un ulteriore titolo esecutivo da azionare nei suoi confronti,
6 persistendo nella richiesta di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo, malgrado avesse già incassato somme per €
4.790,51, come poi era stata costretta ad ammettere a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice.
§ 8. I motivi di gravame esposti, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati e meritano accoglimento.
§ 8.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità
del gravame, sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Premesso che la questione relativa alla corretta formulazione del gravame potrebbe essere rilevata anche d'ufficio (onde non rileva la tardività della costituzione di come eccepito Controparte_1
dall'appellante), il Collegio osserva che, malgrado una formulazione non perfettamente aderente al dettato della citata norma e non particolarmente puntuale, il gravame proposto nell'interesse di soddisfa la ratio della citata norma: com'è stato Parte_1
ripetutamente affermato, infatti, il principio della necessaria specificità
dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi
particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte,
anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza
appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in
forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di
primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che
restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure
(tra le tante, cfr. al riguardo Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023). Ebbene, nel caso di specie
7 l'appellante, criticando la decisione di primo grado, solleva, in buona sostanza i seguenti quesiti: se, cioè, una volta accertato che il proprio credito per TFR aveva formato in parte oggetto di cessione,
come verificato dal tribunale fallimentare che lo aveva ammesso solo per la parte residua, competesse ad esso appellante la riscossione della quota ceduta presso il Fondo di garanzia presso l' o non CP_2
fosse, piuttosto, la cessionaria a doverlo riscuotere;
se fosse consentito, in alternativa, alla cessionaria del credito, e, per essa, alla assicurazione surrogata, recuperare il credito munendosi di un altro e diverso titolo, qual era, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
§ 9. A parere di questa Corte, è opportuno partire dalla corretta qualificazione della cessione dei crediti originati dal contratto di mutuo stipulato a monte dalla finanziaria a favore di
[...]
poiché è nel credito della finanziaria che la compagnia Parte_1
assicuratrice si è surrogata a seguito dell'erogazione delle somme in conseguenza della liquidazione del sinistro, costituito dalla cessazione del rapporto di lavoro.
§ 9.1. Ebbene, nel contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione
“pro-solvendo”, la cessione ha natura solutoria ai sensi dell'art. 1198
c.c. e “non comporta l'immediata liberazione del debitore originario, la quale
consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto
l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di
consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di
quest'ultimo credito;
… il credito originario entra in fase di quiescenza, e
rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della
fruttuosa escussione del debitore ceduto” (cfr. Cass.
8 Sez. 3, Sentenza n. 3469 del 15/02/2007). Si verifica, cioè, una situazione di compresenza, in seno alla quale il credito originario diviene silente e resta inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la
possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, a differenza di ciò
che avviene “in ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione
solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una
diversa obbligazione dello stesso cedente, [in cui] il cessionario è legittimato
ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario
debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di
provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto” (cfr. Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 10092 del 28/05/2020).
Se ciò è vero;
e se, dunque, il credito vantato nei confronti del non era esigibile finché vi era la possibilità di fruttuosa Parte_1
escussione del debitore ceduto (datore di lavoro o suo fallimento); è
evidente, ad avviso del Collegio, che spetti al creditore-cessionario l'onere di provare la preventiva escussione infruttuosa del debitore ceduto, e dell'insolvenza di quest'ultimo; e che la citata insolvenza non sia dipesa da una sua negligenza nell'iniziare o proseguire le azioni contro il debitore ceduto.
§ 9.2. Nel caso di specie, dopo aver provato la Controparte_1
stipula del contratto di mutuo tra la finanziaria ed Parte_1
e la successiva erogazione da parte sua del pagamento della prestazione garantita per effetto del verificarsi del sinistro (cd.
rischio impiego), avrebbe dovuto dimostrare di aver intrapreso, e proseguito diligentemente, le azioni nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro/procedura fallimentare), solo a seguito della cui preventiva escussione avrebbe potuto agire nei confronti
9 dell'originario debitore, Parte_1
§ 9.3. Ed invece, la compagnia, pur ottenendo l'ammissione del proprio credito allo stato passivo della procedura fallimentare per le somme dovute a titolo di TFR di cui era divenuta cessionaria in virtù
della surroga, ha agito in via monitoria nei confronti del Parte_1
omettendo persino di dar conto – sino ad esplicita richiesta di chiarimenti da parte del giudice del primo grado – dell'avvenuto incasso in sede di riparti parziali della somma di € 4.790,51.
§ 9.4. Ebbene, l'intervenuto accertamento della cessione del credito dovuto al lavoratore a titolo di TFR, avvenuto in seno alla procedura fallimentare, a favore della legittimava Controparte_1
quest'ultima, in modo esclusivo, a proseguire la propria azione di recupero del credito, rivolgendosi direttamente al Fondo di Garanzia
per l'ulteriore importo dovuto sino alla soddisfazione del CP_2
credito vantato dalla stessa, (e dunque al netto di quanto già
ottenuto in occasione dei riparti), non potendo certo operare questa richiesta il lavoratore, il cui credito per TFR era stato ammesso nella procedura fallimentare solo per la parte eccedente il credito ceduto,
e privo, per il resto, di legittimazione (come implicitamente accertato dal tribunale in sede fallimentare).
In effetti, contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia assicuratrice e recepito dal giudicante di primo grado, l' con CP_2
circolare n. 89 del 26.06.2012, citata anche dall'appellante (e costituente normazione secondaria di cui è consentita al giudice la diretta cognizione o, comunque, la valutazione in quanto richiamata dalla parte, indipendentemente dal rispetto delle preclusioni processuali istruttorie: cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 21407
10 del 06/07/2022), ha disciplinato l'intervento del fondo di garanzia in favore dei cessionari del TFR in caso di datore di lavoro assoggettato a procedure concorsuali, stabilendo, al punto 3, lett.c), che unico ed indispensabile requisito perché il cessionario del TFR possa avere accesso al Fondo di Garanzia è l'ammissione del suo credito CP_2
allo stato passivo del datore di lavoro. Si prevede, tra l'altro, che –
come avvenuto nel caso di specie – in via generale con l'ammissione
viene individuata la parte di TFR di spettanza del cessionario,
corrispondente al debito residuo gravante sul lavoratore. Qualora
l'ammissione del cessionario non esaurisca l'intero TFR, il lavoratore, per la
parte residua, potrà presentare autonoma domanda di intervento a
condizione di averne ottenuto l'ammissione.
Dunque, le due richieste al Fondo di Garanzia presso l' CP_2
risultano, a seguito della ammissione al passivo per le rispettive quote, del tutto separate;
con la conseguenza che ciascuno per la propria parte avrebbe potuto/dovuto ottenere il pagamento del dovuto.
§ 9.5. Ciò che risulta, dunque, accertato, è che la Controparte_1
infondatamente ha rivendicato la soddisfazione del proprio credito direttamente dal debitore originario, senza aver fornito alcuna prova di aver tentato preventivamente la fruttuosa escussione del Fondo
ed anzi, pur dopo le dichiarazioni confessorie rese circa le CP_2
somme direttamente riscosse dal fallimento, ha anche omesso di produrre documentazione relativa ai riparti parziali e finali disposti dalla curatela del . Parte_2
Erroneamente, dunque, il tribunale ha ritenuto sussistente un onere
ex art. 2697 c.c. in capo al debitore originario, sostenendo che questi
11 dovesse fornire prova di un fatto estintivo della pretesa creditoria.
Al contrario, il correttamente ha opposto la negligenza Parte_1
del creditore relativamente al proseguimento dell'azione presso il
Fondo di Garanzia CP_2
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, riformata, e per l'effetto, in accoglimento dell'appello proposto, va respinta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
Parte_1
§ 9.6. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va tuttavia rigettata,
non ravvisandosi, nella mera infondatezza della pretesa, i requisiti della mala fede o colpa grave.
§ 10. L'accoglimento dell'appello implica una differente regolamentazione delle spese di lite, che vanno poste, per entrambi i gradi di giudizio, a carico della e liquidate Controparte_1
in dispositivo in base al d.m. 55/2014 e successive modificazioni,
facendo applicazione dei parametri medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, e dei parametri minimi per le fasi istruttoria/trattazione, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive svolte. Nulla va riconosciuto per spese, in mancanza di prova del versamento del C.U.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 3903/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 23/04/2018;
b) per l'effetto, rigetta le domande proposte da Controparte_1
nei confronti di
[...] Parte_1
12 c) condanna al pagamento delle spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio in favore di liquidate, Parte_1
quanto al primo grado, in complessivi € 4.872,55, di cui € 4.237,00 per compensi ed € 635,55 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
e quanto al presente grado in complessivi € 5.621,20, di cui € 4.888,00 per compensi ed € 733,20 per rimborso spese generali,
oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione della Corte
d'Appello di Napoli, il 26 marzo 2025
Il Presidente Est. dott. Giulio Cataldi
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