TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 31/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2084/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2084/2022 promossa da:
con sede in Carpi (Mo), Via Pola Esterna n. 4/12 C.F. Parte_1
e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore con P.IVA_1
l'avv. MARIANNA ANTEO
-attrice opponente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_1
Este (PD), via Alessandro Volta n.14, p.iva e c.f. con l'avv. P.IVA_2
CRISTIANA TACCHETTO
-convenuta opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 684/2022 emesso dal
Tribunale di Rovigo in data 22/08/2022, conveniva in Parte_1 giudizio deducendo che: CP_1
-nella primavera/estate 2020 la riceveva da un cliente estero una CP_2 richiesta per la realizzazione di due vetture di produzione esclusiva ossia one off;
appaltava la progettazione e produzione a CP_2 Parte_1 pagina 1 di 18 -la doveva realizzare sia gli interni che gli esterni su base Corvette C8 Pt_1 fornita dal cliente;
-queste autovetture rappresentavano un prototipo denominato DEVEL16 cui ad esito favorevole della prima doveva seguire la costruzione di altre 8 autovetture dalle prestazioni simili destinate ad Emirati Arabi;
appaltava la realizzazione delle varie parti della prima autovettura a Pt_1 varie società specializzate, fra cui la cui venivano commissionati CP_1 tutti i lavori inerenti i cristalli;
-fra e intercorrevano vari rapporti commerciali tra il 2020 e Pt_1 CP_1 il 2022 in virtù del progetto ONE-OFF DEVEL Sixteen che prevedeva la realizzazione di due vetture Devel 16, auto che dovevano arrivare fino a 500
Km/h di velocità; aveva avvertito ISOCLIMA della particolarità di tali autovetture: Pt_1
<veicoli unici che vengono costruiti a seguito di uno specifico accordo con il>
cliente, sia per l'aspetto esteriore che per la meccanica, realizzando mediante interventi di altissimo artigianato, delle vere e proprie autovetture “fuoriserie">
-che si era detta pronta a realizzare il progetto elaborato da CP_1 Pt_1
-che con ordine n. 86 del 02/04/2021 commissionata a la Pt_1 CP_1 realizzazione dei cristalli per le sopra citate autovetture;
-che tutte le lavorazioni commissionate sono state consegnate con notevole ritardo;
-che alcuna presentavano gravi vizi e difetti occulti;
-che altre non erano nelle condizioni di poter essere utilizzate nell'assemblamento finale della vettura poichè di misure non corrispondenti ai modelli/progetti forniti e di pessima qualità;
-che l'inadempimento di comportava gravissimi danni a CP_1 Pt_1
-che si rifiutava di corrispondere a quanto dovutogli per CP_2 Pt_1 oltre 300.000,00 euro e interrompeva i rapporti lavorativi per la realizzazione di future autovetture simili;
Contr
-che con mail del 18/08/2021 descriveva tutti i vizi e i difetti addebitabili a
; CP_1
pagina 2 di 18 -che inoltrava la predetta mail prontamente a;
Pt_1 CP_1
Contr
-che nella causa fra e è riportata ampissima documentazione degli Pt_1 inadempimenti di ISOCLIMA fra cui disallineamento di 15 cm, sprofilatura del parabrezza sulla parte del montante, gobbe dei vetri antiestetiche ed altro;
-che nel presente giudizio è difficoltoso eseguire una perizia che possa evidenziare tutti i vizi e difetti delle lavorazioni di sui vetri consegnati, CP_1 poichè la vettura "è stata finalmente consegnata in data 31 marzo 2022, al cliente finale negli Emirati Arabi Uniti, pur se ancora non completamente finita
(mancano, ad esempio, i cristalli, come già sopra esposto e la vettura non è stata collaudata)";
-che molte lavorazioni, di cui chiede il pagamento a sono CP_1 Pt_1
Contr state già pagate da , che successivamente ai gravi ritardi e inadempimenti decideva di prendere contatti diretti con;
CP_1
-che vi è prova dei ritardi nella consegna merce e dei numerosi vizi e difetti della stessa nello scambio mail tra e;
Pt_1 CP_1
-che i ritardi nella consegna del materiale sono stati di circa due mesi per ogni componente;
-che ha consegnato a il parabrezza (vetro fronte auto) CP_1 Pt_1 quando già la vettura era stata assemblata, avendo dovuto provvedere Pt_1 ad approvigionarsi da altri fornitori;
-che nelle prime prove in pista il vetro fornito era stato sostituito da un plexiglass;
-che il vetro in oggetto è nei magazzini di a disposizione di Pt_1 CP_1 per la restituzione a spese della stessa;
-che tale vetro è inutilizzabile perchè costruito su misura della autovettura del progetto Devel 16;
-che nulla deve a perchè le lavorazioni effettuate risultano Pt_1 CP_1 gravemente affette da difformità e vizi occulti che si sono evidenziati e sono stati prontamente contestati al momento dell'assemblamento del prototipo dell'autovettura Devil 16 e prontamente contestate;
-che i pagamenti effettuati da sono da interpretarsi all'insegna della Pt_1
pagina 3 di 18 correttezza e della buona fede contrattuale e non compe principio di pagamento equivalente ad una ricognizione di debito, in quanto la autovettura non era ancora stata assemblata nè collaudata in pista e non erano emersi i vizi e i difetti occulti;
-che pertanto chiede la restituzione della somma pari a euro 32.122,05 Pt_1 versata a;
CP_1
-che il materiale realizzato da è risultato inutilizzabile;
CP_1
Contr
-che nel decreto ingiuntivo opposto chiede somme già pagate da CP_1 per alcuni materiali e nella specie euro 2.842,00 e euro 3.062,00;
-che a causa dell'inadempimento di ha subito gravissimi Pt_1 CP_1
Contr danni di immagine e dei rapporti commerciali con;
-che l'inadempimento di ha comportato il mancato realizzo della CP_1 seconda autovettura e di altre 8 autovetture per un mancato guadagno di €
1.350.000,00;
-che la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo è stata temeraria ben sapendo del contestato inadempimento;
CP_1 ciò posto così concludeva
“In via preliminare
-rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo n. 684/2022 del 22 agosto 2022, R.G. 1375/2022, emesso dal
Tribunale di Rovigo in favore di e
contro
Controparte_1 Parte_1 essendo la presente opposizione fondata su numerose prove scritte;
nel merito, in via principale:
-accertare l'inadempimento contrattuale di e per l'effetto Controparte_1
-dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura di cui agli ordini effettuati da
a e per l'effetto: Parte_1 CP_1
-revocare il Decreto Ingiuntivo n. 684/2022 del 22 agosto 2022, R.G. 1375/2022, emesso dal Tribunale di Rovigo in favore di e
contro
Controparte_1 [...]
con il quale l'Ill.mo Tribunale di Rovigo ingiungeva a Parte_1 Pt_1 di pagare la somma di € 24.129,69 per la causale di cui al ricorso, €
[...]
145,50 per anticipazioni, ed € 540,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge ed oltre alle successive occorrende poiché
pagina 4 di 18 emesso sulla base di crediti inesistenti;
in via riconvenzionale
-condannare alla restituzione delle somme pagate da Controparte_1 [...] per prestazioni eseguite con gravi vizi e difformità pari ad € Parte_1
32.122,05;
-condannare al pagamento delle penali per i ritardi nella consegna Controparte_1 della merce pari al 10% dell'intera commessa;
-condannare al risarcimento dei danni patiti e patiendi da Controparte_1 [...] che saranno meglio specificati, documentati e quantificati in corso Parte_1 di causa sia per danno emergente che per lucro cessante, ed almeno € 20.000,00
a titolo di risarcimento del danno di immagine subito per fatto e colpa esclusiva di Controparte_1
-condannare risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi Controparte_3 dell'art. 96 c.c. che la S.V. Ill.ma vorrà quantificare in via equitativa. in via subordinata
-nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di non poter accogliere le domande sopra spiegate si chiede sin da ora la compensazione di quanto dovuto da a a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento danni e/o di restituzioni degli importi illegittimamente già pagati;
-sottrarre dalle fatture azionate da la somma di € 2.842,00 ed € Controparte_1
3.062,00 già pagata da Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA:
-Si chiede ammettere interrogatorio formale della convenuta ed ammissione della prova per testi ed eventuale giuramento del legale rappresentante della società
con riserva di ricapitolare e indicare i testimoni. Parte_1 in ogni caso:
-con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, oltre ad i.v.a. e c.p.a.
*
Si costituiva la contestando tutto quanto dedotto e chiesto da parte CP_1 opponente così deducendo:
-che la ricostruzione storica dei fatti oggetto della lite offerta da è Pt_1
pagina 5 di 18 contestata e da integrare;
-che agli inizi del 2021 veniva contattata da per CP_1 Controparte_4 avere la quotazione relativa alla fornitura di due set di vetri prototipo da installare in un modello di prova di un nuovo veicolo in fase di realizzazione;
-che inviava il preventivo a in data 11/03/2021; CP_1 Controparte_4
-che contattava il 16/03/2021 nei seguenti termini: “Ti Pt_1 CP_1
Contr scrivo in merito a quest'offerta che avete fatto a che è nostro partner nel progetto, ti chiediamo gentilmente di rimandarci l'offerta in allegato alla nostra Contr attenzione invece che a in modo tale da emettervi regolare ordine.” (doc. n.
09)"
-che in data 17/03/2021 inviava il preventivo a CP_1 Pt_1
-che in tale preventivo era specificato che trattandosi di prototipo “prima di accettare forma, qualità ottica, curvatura, deve effettuare una prova CP_1 formale di sviluppo su tutte le parti per verificarne la fattibilità (basata su tre prove di curvatura), dopodiché confermeremo le nostre possibilità di fornitura nella forma/tolleranze definite. Il parabrezza sarà fornito in versione laminata, vetro Verde, con uno spessore di 4,46 mm.
Il parabrezza presenta una criticità dal punto di vista ottico considerando la forma
e l'inclinazione di 25°. Isoclima suggerirebbe di ridurre la curvatura a 15/16 mm.
Per confermare la fattibilità ha bisogno di testare il pezzo realizzando CP_1 uno sviluppo del parabrezza con la riduzione della curvatura suggerita. Le porte
Frontali Superiori DX/SX e Frontali DX/SX verranno fornite in versione laminata, vetro Verde temperato chimico con uno spessore di 4,46 mm.
Le porte laterali sono realizzabili in termini di forma e geometria. Per garantire e confermare la loro corrispondenza in continuità con la parte del parabrezza,
ha bisogno di sviluppare le parti e testarle." CP_1
-che dopo aver ricevuto la quotazione da parte di , inoltrava CP_1 Pt_1
l'ordine relativo a un solo set di vetri e non due come indicato in preventivo per un importo di euro 47.535,00 oltre iva;
-che chiedeva uno sconto e che riferiva di non poter Pt_1 CP_1 applicare uno sconto superiore al 3%;
pagina 6 di 18 -che il 07/04/2021 inoltrava un nuovo ordine sempre relativo ad un Pt_1 solo set di vetri in sostituzione di quello precedente, per euro 46.108,00 oltre iva, giusta scontistica concessa;
-che era ben conscia della necessità che dovesse essere effettuato un Pt_1 previo studio di fattibilità dei vetri oggetto del prototipo perchè non standard;
-che il 14/06/2021 le parti si incontravano presso la e alla luce della CP_1 complessità acclarata e pacifica della realizzazione dei vetri manifestati da
, si impegna a fornire tutto il supporto a per CP_1 Pt_2 CP_1 cercare di accorciare le tempistiche sulla consegna di almeno il primo kit di vetri, fornendo il know-how maturato utilizzando vetri in plexy termoformati in attesa dei vetri definitivi;
-che il 06/08/2021 visionava i vetri prova;
Pt_1
-che dopo aver eseguito delle verifiche sul modello 3D di cui al file CAD inviato da in sede di richiesta quotazione, confrontando le stesse con le CP_2 proprietà ottiche e tecniche al fine di proporre un prototipo valido per un futuro prodotto conforme ai requisiti di ottica e omologabilità secondo ECE R43 per parabrezza automotive, si adoperava per allineare la freccia di CP_1 curvatura (concavità del parabrezza), in altre parole riducendo la bombatura del trasparente pur conservando le geometrie perimetrali;
-che tale fatto come previsto in valutazione tecnica condivisa con Pt_1 comportava una minima alterazione nel confronto con il calibro a matematica
(controstampo su cui è appoggiato il vetro) e una interferenza in zona centrale
(per garantire la visibilità la parte centrale del parabrezza è stata realizzata con una minor curvatura e risultava, quindi, più piana), ma che non ne alterava, in alcun modo, le possibilità di appoggio e installazione perimetrale;
-che aveva compreso la difficoltà ed il limite di processo Parte_1 trattandosi di vetri prototipo per una vettura di nuova progettazione e concordava con;
CP_1
-che a importava, in particolare, la montabilità del pezzo;
Pt_1
-che in data 12 agosto 2021, informava la ricorrente che CP_1
l'indomani avrebbe provveduto alla spedizione del primo kit vetri (parabrezza e pagina 7 di 18 laterali);
-che il 18 agosto 2021, lamentava a difetti Parte_1 CP_1 inerenti il parabrezza ovvero una “gobbatura” già paventata stante quanto appena poche righe sopra già dettagliatamente descritto;
-che dopo ampio confronto tra le Parti, provvedeva in data 1 ottobre CP_1
2021 a inviare un nuovo parabrezza in sostituzione di quello inviato ad agosto
2021;
-che in seguito alla ricezione del nuovo parabrezza alcuna doglianza o contestazione veniva sollevata da Pt_1
-che all'opposto in data 10/12/2021 rassicurava del pagamento delle fatture emesse;
-che successivamente anzichè corrispondere il dovuto notificava accertamento tecnico preventivo poi rigettato per incompetenza del Tribunale di Modena;
-che i tentativi di una soluzione stragiudiziale e transattiva non hanno portato alcun effetto positivo;
-che non sussiste alcun inadempimento da parte di , in quanto CP_1 ha ordinato un set di vetri prototipo composto da parabrezza e dai vetri Pt_1 laterali di destra e di sinistra, da installare su un modello di prova di un nuovo veicolo in fase di realizzazione;
-che il suddetto set è stato inviato il 12/08/2021;
-che la doglianza relativa ad una gobbatura nel parabrezza è stata prontamente superata dalla produzione e sostituzione con altro parabrezza il 01/01/2021;
-che nessuna contestazione è stata mai sollevata in merito ai vetri laterali;
-che è decaduta ex art. 1667 c.c., in quanto i vetri laterali sono stati Pt_1 consegnati il 13/08/2021 e il parabrezza sostitutivo il 01/10/2021;
-le uniche doglianze generiche e non contestualizzate risalgono all'08/04/2022 quando ha notificato il ricorso per ATP e decreto fissazione udienza;
Pt_1
-che la eventuale denuncia avrebbe dovuto essere inoltrata entro 60 giporni dalla scoperta;
-che non sussiste alcun vizio e/o difetto nei vetri prototipo consegnati a
Pt_1
pagina 8 di 18 -che l'unico vizio, la gobbatura, è stato superato dall'invio di altro parabrezza sostitutivo;
-che non sussiste il vizio lamentato del ritardo nella consegna in quanto aveva indicato come tempo di produzione approssimativo 13/15 CP_1 settimane dopo il ricevimento dell'ordine esclusi i periodi di agosto e dicembre e che comunque "In base alla natura del prodotto fornito e alla sua non riparabilità in fase di fabbricazione, , pur facendo ogni sforzo per il raggiungimento CP_1 delle date indicate, non risponde di eventuali costi ecc. per materiali ritardati oltre i tempi stimati.";
-che l'ordine è stato inviato il 07/04/2021 e che pertanto la consegna ha rispettato i termini contrattati;
Contr
-che le motivazioni a base della interruzione del rapporto tra e non Pt_1 sono certamente imputabili ad alcuna condotta o inadempimento di nei CP_1 confronti di Pt_1
Contr
-che il doc 7 depositato da è relativo ad una diffida inviata da e Pt_1 in cui si imputa una serie di inadempimenti contrattuali fra cui quella di Pt_1 aver ritardato nell'inoltro degli ordini ai fornitori e di non corrispondere agli stessi quanto pattuito;
Contr
-che sempre il doc 7 depositato da evidenzia come lamentava a Pt_1 che "Ad oggi i cristalli (di cui avete fatto approntare un secondo set, Pt_1 sostitutivo del primo difettoso), già a vostre mani, non sono stati ancora Contr consegnati a ";
-che il doc. 8 depositato da è una comunicazione estranea a Pt_1
; CP_1
-che il doc. 9 non è stato mai inviato a;
CP_1
-che il doc. 10 nulla dice;
-che i docc. 11 e 12 sono disconosciuti, il primo non contiene tra l'altro foto dei vetri e il secondo non rappresenta i cristalli montati nella vettura;
per quanto sopra ISOCLIMA così concludeva
“IN VIA PRELIMINARE Voglia
pagina 9 di 18 l'Ill.mo Tribunale adito concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 684/2022 del 22 agosto 2022 pronunciato dal Tribunale di Rovigo, in persona del Giudice Dott. Pier Francesco Bazzega, nell'ambito del procedimento monitorio n. 1375/2022 RG, ex art 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Si conferma la disponibilità di , CP_1 qualora l'Ill.mo Giudice adito lo ritenga necessario, a prestare cauzione ex art.
648 c.p.c. al fine di ottenere la concessione della provvisoria esecuzione.
IN VIA PREGIUDIZIALE
Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza dall'eccezione/azione di garanzia proposta da controparte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667 c.c. per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte.
NEL MERITO
1) Rigettata ogni contraria istanza, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto (n.
684/2022 del 22 agosto 2022 pronunciato dal Tribunale di Rovigo, in persona del
Giudice Dott. Pier Francesco Bazzega, nell'ambito del procedimento monitorio n.
1375/2022 RG) e conseguentemente condannarsi c.f. e Parte_1
p.iva in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al P.IVA_3 pagamento, a favore di , della somma di Euro 24.129,69, oltre agli CP_1 interessi moratori dalla data di scadenza di pagamento al saldo effettivo, nonché delle spese e competenze legali di cui al decreto ingiuntivo che sono state liquidate in Euro 145,50 per anticipazioni ed Euro 540,00 per compenso oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre a spese, anche generali, e compenso professionale del presente giudizio di opposizione, ed oneri di legge ai sensi del D.M. n. 147/2022.
2) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare, per le motivazioni tutte di cui alla narrativa del presente atto, le domande e conclusioni formulate da
[...]
c.f. e p.iva , sia in via preliminare, che nel merito, Parte_1 P.IVA_3 che in via riconvenzionale oltreché in via subordinata e istruttoria in quanto infondate in fatto e in diritto.
pagina 10 di 18 3) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare c.f. e Parte_1
p.iva , ai sensi dell'art. 96 cpc. IN VIA SUBORDINATA Rigettata ogni P.IVA_3 contraria istanza, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi il debito dell'odierna attrice opponente come specificato in ricorso per decreto ingiuntivo e in narrativa e conseguentemente condannarsi
[...]
c.f. e p.iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento, a favore di , della CP_1 somma di Euro 24.129,69 oltre agli interessi moratori dalle singole scadenze al saldo o della somma diversa, maggiore o minore che risultasse in corso di causa.”
Alla prima udienza il Giudice si riservava sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, che negava con l'ordinanza con cui concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI cpc.
Successivamente venivano ammesse solo alcune prove richieste dalle parti e venivano assunti i testi all'udienza del 22/05/2024.
All'udienza di cui sopra, il patrocinio di parte convenuta opposta ribadiva l'eccezione di incapacità a testimoniare del sig. ed evidenziava Testimone_1
l'impossibilità a presenziare del teste, sig.ra Venivano, quindi, Testimone_2 escussi i sig.ri e per parte attrice opponente e i Testimone_3 Testimone_1 sig.ri e per parte convenuta opposta. All'esito, Testimone_4 Testimone_5 veniva disposta la testimonianza scritta ex art. 257 bis cpc della sig.ra
[...]
. La difesa attorea veniva autorizzata al deposito della sentenza n. Tes_2
1834/2024 del Tribunale di Torino pronunciata nella causa n. 8863/2022 RG incardinata tra e altra società . Il Giudice disponeva, Pt_1 CP_2 quindi, rinvio dell'udienza al 30 ottobre 2024 per l'esame della testimonianza scritta (depositata il 12 agosto 2024) e la precisazione delle conclusioni, da svolgersi mediante trattazione cartolare.
Le parti così concludevano
Parte attrice opponente (come da conclusioni rassegnate in memoria 1)
“In via preliminare
rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo n. 684/2022 del 22 agosto 2022, R.G. 1375/2022, emesso dal
pagina 11 di 18 Tribunale di Rovigo in favore di e
contro
Controparte_1 Parte_1 essendo la presente opposizione fondata su numerose prove scritte;
nel merito, in via principale:
accertare l'inadempimento contrattuale di e per l'effetto Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura di cui agli ordini effettuati da
a e per l'effetto: Parte_1 CP_1
revocare il Decreto Ingiuntivo n. 684/2022 del 22 agosto 2022, R.G.
1375/2022, emesso dal Tribunale di Rovigo in favore di e
contro
Controparte_1
con il quale l'Ill.mo Tribunale di Rovigo ingiungeva a Parte_1 di pagare la somma di € 24.129,69 per la causale di cui al Parte_1 ricorso, € 145,50 per anticipazioni, ed € 540,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre alle successive occorrende poiché emesso sulla base di crediti inesistenti;
in via riconvenzionale
condannare alla restituzione delle somme pagate da Controparte_1 [...] per prestazioni eseguite con gravi vizi e difformità pari ad € Parte_1
32.122,05;
condannare al pagamento delle penali per i ritardi nella Controparte_1 consegna della merce pari al 10% dell'intera commessa;
condannare al risarcimento dei danni patiti e patiendi da Controparte_1 che saranno meglio specificati, documentati e quantificati Parte_1 in corso di causa sia per danno emergente che per lucro cessante, ed almeno €
20.000,00 a titolo di risarcimento del danno di immagine subito per fatto e colpa esclusiva di Controparte_1
condannare risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi Controparte_3 dell'art. 96 c.c. che la S.V. Ill.ma vorrà quantificare in via equitativa. in via subordinata
nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di non poter accogliere le domande sopra spiegate si chiede sin da ora la compensazione di quanto dovuto da a a titolo di Controparte_1 Pt_1 Parte_1 risarcimento danni e/o di restituzioni degli importi illegittimamente già pagati;
pagina 12 di 18 sottrarre dalle fatture azionate da la somma di € 2.842,00 ed € Controparte_1
3.062,00 già pagata da Controparte_2
In via istruttoria
... omissis ...”
Parte convenuta opposta
“IN VIA PREGIUDIZIALE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'eccezione/azione di garanzia proposta da controparte, Parte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667 c.c. per i motivi tutti indicati nella comparsa di costituzione e risposta di depositata il 27 gennaio 2023 CP_1
e relativa documentazione prodotta unitamente alla medesima, nonchè per
l'effetto rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte.
NEL MERITO
1) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, confermare il decreto ingiuntivo opposto (n. 684/2022 del 22 agosto 2022 pronunciato dal
Tribunale di Rovigo, in persona del Giudice Dott. Pier Francesco Bazzega, nell'ambito del procedimento monitorio n. 1375/2022 RG), atteso anche il riconoscimento di debito (cfr. doc. n. 19), e conseguentemente condannarsi
c.f. e p.iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento, a favore di , della CP_1 somma di Euro 24.129,69, oltre agli interessi moratori dalla data di scadenza di pagamento al saldo effettivo, nonché delle spese e competenze legali di cui al decreto ingiuntivo che sono state liquidate in Euro 145,50 per anticipazioni ed
Euro 540,00 per compenso oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre a spese, anche generali, e compenso professionale del presente giudizio di opposizione, ed oneri di legge ai sensi del D.M. n. 147/2022.
2) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare, per le motivazioni tutte di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta di depositata il 27 CP_1 gennaio 2023 e relativa documentazione prodotta unitamente alla medesima, le domande e conclusioni formulate da c.f. e p.iva Parte_1
pagina 13 di 18 , sia in via preliminare, che nel merito, che in via riconvenzionale P.IVA_3 oltreché in via subordinata e istruttoria in quanto infondate in fatto e in diritto.
3) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, condannare
[...]
c.f. e p.iva , ai sensi dell'art. 96 cpc, come ritenuto Parte_1 P.IVA_3 di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA
Rigettata ogni contraria istanza, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi il debito dell'odierna attrice opponente come specificato in ricorso per decreto ingiuntivo e nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 gennaio 2023 da e relativi CP_1 allegati e, conseguentemente, condannarsi c.f. e p.iva Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al P.IVA_3 pagamento, a favore di , della somma di Euro 24.129,69 oltre agli CP_1 interessi moratori dalle singole scadenze al saldo o della somma diversa, maggiore o minore che risultasse in corso di causa.
In ogni caso: spese e competenze legali, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm. ... omissis ....
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte già formulate negli scritti difensivi in atti, da intendersi ivi espressamente richiamate,
e non ammesse durante il corso del presente procedimento.”
Lo scrivente pertanto in tale udienza dava atto delle conclusioni come rassegnate e concedeva i termini per il deposito di conclusionali e repliche.
*
LE MOTIVAZIONI
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle pagina 14 di 18 sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, che l'esame completo delle difese e dei documenti prodotti supera la valutazione sommaria operata in sede di prima udienza, ciò posto lo scrivente Giudice ritiene che l'opposizione sia totalmente infondata in fatto e in diritto per i seguenti motivi
*
SULLA ECCEPITA DECADENZA - FONDATEZZA
Non è contestato che i vetri prototipali commissionati sono stati consegnati da a il 13 agosto 2021, parabrezza e vetri laterali, e il CP_1 Pt_1
01.10.2021 il parabrezza sostitutivo.
In merito ai vetri laterali dal 13 agosto 2021 non è pervenuta da parte di alcuna doglianza e/o contestazione e parimenti dal Parte_3
01.10.2021 non è pervenuta alcuna doglianza e/o contestazione in merito al parabrezza sostitutivo.
Uniche doglianze generiche e non contestualizzate sono state mosse con la notifica del ricorso per ATP in data 08/04/2022.
Sul punto non vi è contestazione di sorta da parte opponente.
Pertanto, alcuna domanda in relazione a pretesi e presunti vizi di quanto inviato da e può essere sollevata da quest'ultima in quanto decorsi CP_1 Pt_1 ampiamente i 60 giorni dalla consegna e dunque la stessa deve ritenersi decaduta.
SUL PRETESO RITARDO NELLA CONSEGNA E SUGLI EFFETTI DI TALE
RITARDO - INFONDATEZZA sostiene che quanto commissionato sia stato consegnato in ritardo da Pt_1
Contr parte di e che a causa di detto ritardo il rapporto con si sia CP_1 interrotto.
pagina 15 di 18 Ora proprio dalla documentazione in atti non risulta che vi sia stato alcun ritardo nella consegna di quanto ordinato e ciò avendo presente proprio la data dell'ordine ricevuto da che risale ai primi di aprile del 2021 e i tempi di CP_1 produzione 13/15 settimane con esclusione di agosto e dicembre.
Assume poi parte opposta per giustificare di non dover alcuna somma a che il parabrezza consegnato in data 01/10/2021 non poteva essere CP_1
Contr montato per aver già assemblato l'autovettura "(e quindi quando già a causa dei ritardi di e di conseguenza di aveva provveduto ad CP_1 Pt_1 approvigionarsi da altri fornitori)" (così di legge a pag. 5 della opposizione).
Ora tale affermazione è del tutto sconfessata proprio dalla sentenza del Tribunale di Torino dimessa dalla stessa parte opponente.
In primis perchè, tale sentenza, osserva come il termine di consegna contrattato Contr tra e ha natura non essenziale, e secondariamente perchè la data Pt_1
Contr contrattata di consegna fra e del primo esemplare dell'autovettura Pt_1 era fissata per il 30.04.2021 (si veda pag. 8 sentenza Tribunale di Torino) e documento 3 di parte opponente . dunque ben sapendo di dover consegnare l'auto il 30.04.2021 ha Pt_1 invece ordinato i vetri a solo ai primi di aprile 2021 consapevole che CP_1 avrebbe dovuto attendere fra le 13/15 settimane prima di riceverli.
Ed ancora si legge sempre nella sentenza sopra richiamata che "è documentale e pacifico che la consegna della prima vettura era, inizialmente prevista per il
30.4.2021 (doc. 11 - atto di citazione in opposizione), poi prorogato al 30.6.2021
(verbale riunione del 26.5.2021 - doc. 41 atto di citazione in opposizione)".
Ma la autovettura risulta consegnata "successivamente al 31.3.2022. (DDT n. 7 del 31.3.2022 - doc. 69 memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 LDA)".
L'affermazione di parte opponente per cui l'autovettura era stata già assemblata e dunque il parabrezza consegnato il 01/10/2021 sarebbe stato inutilizzabile, è del tutto sconfessata da quanto risulta nella sentenza sopra riportata.
Ciò comporta che anche quanto indicato a pag. 18 della sentenza 1834/2024, oltre a non essere opponibile a non essendo parte del procedimento e CP_1 comunqe relativo a vizi di cui è decaduta dal sollevarli, in ogni caso Pt_1
pagina 16 di 18 non manifesta che il secondo parabrezza avesse alcun vizio, non essendo mai Contr stato consegnato da a . Pt_1
Alcun vizio è poi mai stato neppure in sede di opposizione sollevato nei confronti dei vetri laterali.
L'opposizione in merito al preteso ritardo nella consegna dei vetri e dunque dell'inadempimento di parte opponente è del tutto infondata in fatto e in diritto e andrà respinta.
*
Non si ravvisa pertanto alcun inadempimento da parte di in relazione CP_1 alla qualità e quantità delle merci oggetto di decreto ingiuntivo nè in merito a ritardi nella consegna.
Ne consegue che tutte le domande, anche quelle riconvenzionali, dipendenti da tale non provato inadempimento siano da rigettare.
* Contr Sulle pretese somme corrisposte direttamente da a CP_1
Contr Sul punto non è provato che abbia corrisposto le somma che Pt_1 sostiene aver direttamente versato a . CP_1
Non vi è alcuna prova documentale proveniente da che attesti la CP_1 ricezione di Euro 2.842,00 ed Euro 3.062,00, o documenti bancari che dimostrino Contr l'intervenuto pagamento di dette somme direttamente da .
Anche sotto questo profilo la opposizione va respinta per mancanza di prova, in quanto certamente non può essere provata per testimoni che non hanno constatato personalmente la dazione del denaro.
Tra l'altro proprio il doc. 5 di parte opposta prova al contrario che parte opponente nulla avesse da contestare in merito alle somme e voci indicate nelle fatture oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.
SULLA DOMANDA PER LITE TEMERARIA DA PARTE DELL'OPPONENTE
Non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento di tale domanda, Contr anche avendo presente la complessità dei rapporti fra , e Pt_1
. CP_1
*
pagina 17 di 18 SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente e a favore dell'opposta e vanno liquidate in complessivi euro 7.616,00 applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.001,00 a euro
52.000,00) per le fasi STUDIO, INTRODUTTIVA, ISTRUTTORIA e DECISIONALE.
PQM
il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo svolta da Parte_1 con sede in Carpi (Mo), Via Pola Esterna n. 4/12 C.F. e P. IVA in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore per i motivi sopra esposti con conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 684/2022 del 22/08/2022 nel proc.
1375/2022 – Tribunale di Rovigo.
CONDANNA con sede in Carpi (Mo), Via Pola Esterna Parte_1
n. 4/12 C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore a rifondere le spese e competenze di lite a favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Este (PD), via
Alessandro Volta n.14, p.iva e c.f. , liquidate in euro 7.616,00 P.IVA_2
(settemilaseicentosedici/00) oltre spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta;
Sentenza esecutiva ex lege.
Rovigo, 31/03/2025
IL GOP Antonio Bortoluzzi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2084/2022 promossa da:
con sede in Carpi (Mo), Via Pola Esterna n. 4/12 C.F. Parte_1
e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore con P.IVA_1
l'avv. MARIANNA ANTEO
-attrice opponente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_1
Este (PD), via Alessandro Volta n.14, p.iva e c.f. con l'avv. P.IVA_2
CRISTIANA TACCHETTO
-convenuta opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 684/2022 emesso dal
Tribunale di Rovigo in data 22/08/2022, conveniva in Parte_1 giudizio deducendo che: CP_1
-nella primavera/estate 2020 la riceveva da un cliente estero una CP_2 richiesta per la realizzazione di due vetture di produzione esclusiva ossia one off;
appaltava la progettazione e produzione a CP_2 Parte_1 pagina 1 di 18 -la doveva realizzare sia gli interni che gli esterni su base Corvette C8 Pt_1 fornita dal cliente;
-queste autovetture rappresentavano un prototipo denominato DEVEL16 cui ad esito favorevole della prima doveva seguire la costruzione di altre 8 autovetture dalle prestazioni simili destinate ad Emirati Arabi;
appaltava la realizzazione delle varie parti della prima autovettura a Pt_1 varie società specializzate, fra cui la cui venivano commissionati CP_1 tutti i lavori inerenti i cristalli;
-fra e intercorrevano vari rapporti commerciali tra il 2020 e Pt_1 CP_1 il 2022 in virtù del progetto ONE-OFF DEVEL Sixteen che prevedeva la realizzazione di due vetture Devel 16, auto che dovevano arrivare fino a 500
Km/h di velocità; aveva avvertito ISOCLIMA della particolarità di tali autovetture: Pt_1
<veicoli unici che vengono costruiti a seguito di uno specifico accordo con il>
cliente, sia per l'aspetto esteriore che per la meccanica, realizzando mediante interventi di altissimo artigianato, delle vere e proprie autovetture “fuoriserie">
-che si era detta pronta a realizzare il progetto elaborato da CP_1 Pt_1
-che con ordine n. 86 del 02/04/2021 commissionata a la Pt_1 CP_1 realizzazione dei cristalli per le sopra citate autovetture;
-che tutte le lavorazioni commissionate sono state consegnate con notevole ritardo;
-che alcuna presentavano gravi vizi e difetti occulti;
-che altre non erano nelle condizioni di poter essere utilizzate nell'assemblamento finale della vettura poichè di misure non corrispondenti ai modelli/progetti forniti e di pessima qualità;
-che l'inadempimento di comportava gravissimi danni a CP_1 Pt_1
-che si rifiutava di corrispondere a quanto dovutogli per CP_2 Pt_1 oltre 300.000,00 euro e interrompeva i rapporti lavorativi per la realizzazione di future autovetture simili;
Contr
-che con mail del 18/08/2021 descriveva tutti i vizi e i difetti addebitabili a
; CP_1
pagina 2 di 18 -che inoltrava la predetta mail prontamente a;
Pt_1 CP_1
Contr
-che nella causa fra e è riportata ampissima documentazione degli Pt_1 inadempimenti di ISOCLIMA fra cui disallineamento di 15 cm, sprofilatura del parabrezza sulla parte del montante, gobbe dei vetri antiestetiche ed altro;
-che nel presente giudizio è difficoltoso eseguire una perizia che possa evidenziare tutti i vizi e difetti delle lavorazioni di sui vetri consegnati, CP_1 poichè la vettura "è stata finalmente consegnata in data 31 marzo 2022, al cliente finale negli Emirati Arabi Uniti, pur se ancora non completamente finita
(mancano, ad esempio, i cristalli, come già sopra esposto e la vettura non è stata collaudata)";
-che molte lavorazioni, di cui chiede il pagamento a sono CP_1 Pt_1
Contr state già pagate da , che successivamente ai gravi ritardi e inadempimenti decideva di prendere contatti diretti con;
CP_1
-che vi è prova dei ritardi nella consegna merce e dei numerosi vizi e difetti della stessa nello scambio mail tra e;
Pt_1 CP_1
-che i ritardi nella consegna del materiale sono stati di circa due mesi per ogni componente;
-che ha consegnato a il parabrezza (vetro fronte auto) CP_1 Pt_1 quando già la vettura era stata assemblata, avendo dovuto provvedere Pt_1 ad approvigionarsi da altri fornitori;
-che nelle prime prove in pista il vetro fornito era stato sostituito da un plexiglass;
-che il vetro in oggetto è nei magazzini di a disposizione di Pt_1 CP_1 per la restituzione a spese della stessa;
-che tale vetro è inutilizzabile perchè costruito su misura della autovettura del progetto Devel 16;
-che nulla deve a perchè le lavorazioni effettuate risultano Pt_1 CP_1 gravemente affette da difformità e vizi occulti che si sono evidenziati e sono stati prontamente contestati al momento dell'assemblamento del prototipo dell'autovettura Devil 16 e prontamente contestate;
-che i pagamenti effettuati da sono da interpretarsi all'insegna della Pt_1
pagina 3 di 18 correttezza e della buona fede contrattuale e non compe principio di pagamento equivalente ad una ricognizione di debito, in quanto la autovettura non era ancora stata assemblata nè collaudata in pista e non erano emersi i vizi e i difetti occulti;
-che pertanto chiede la restituzione della somma pari a euro 32.122,05 Pt_1 versata a;
CP_1
-che il materiale realizzato da è risultato inutilizzabile;
CP_1
Contr
-che nel decreto ingiuntivo opposto chiede somme già pagate da CP_1 per alcuni materiali e nella specie euro 2.842,00 e euro 3.062,00;
-che a causa dell'inadempimento di ha subito gravissimi Pt_1 CP_1
Contr danni di immagine e dei rapporti commerciali con;
-che l'inadempimento di ha comportato il mancato realizzo della CP_1 seconda autovettura e di altre 8 autovetture per un mancato guadagno di €
1.350.000,00;
-che la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo è stata temeraria ben sapendo del contestato inadempimento;
CP_1 ciò posto così concludeva
“In via preliminare
-rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo n. 684/2022 del 22 agosto 2022, R.G. 1375/2022, emesso dal
Tribunale di Rovigo in favore di e
contro
Controparte_1 Parte_1 essendo la presente opposizione fondata su numerose prove scritte;
nel merito, in via principale:
-accertare l'inadempimento contrattuale di e per l'effetto Controparte_1
-dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura di cui agli ordini effettuati da
a e per l'effetto: Parte_1 CP_1
-revocare il Decreto Ingiuntivo n. 684/2022 del 22 agosto 2022, R.G. 1375/2022, emesso dal Tribunale di Rovigo in favore di e
contro
Controparte_1 [...]
con il quale l'Ill.mo Tribunale di Rovigo ingiungeva a Parte_1 Pt_1 di pagare la somma di € 24.129,69 per la causale di cui al ricorso, €
[...]
145,50 per anticipazioni, ed € 540,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge ed oltre alle successive occorrende poiché
pagina 4 di 18 emesso sulla base di crediti inesistenti;
in via riconvenzionale
-condannare alla restituzione delle somme pagate da Controparte_1 [...] per prestazioni eseguite con gravi vizi e difformità pari ad € Parte_1
32.122,05;
-condannare al pagamento delle penali per i ritardi nella consegna Controparte_1 della merce pari al 10% dell'intera commessa;
-condannare al risarcimento dei danni patiti e patiendi da Controparte_1 [...] che saranno meglio specificati, documentati e quantificati in corso Parte_1 di causa sia per danno emergente che per lucro cessante, ed almeno € 20.000,00
a titolo di risarcimento del danno di immagine subito per fatto e colpa esclusiva di Controparte_1
-condannare risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi Controparte_3 dell'art. 96 c.c. che la S.V. Ill.ma vorrà quantificare in via equitativa. in via subordinata
-nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di non poter accogliere le domande sopra spiegate si chiede sin da ora la compensazione di quanto dovuto da a a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento danni e/o di restituzioni degli importi illegittimamente già pagati;
-sottrarre dalle fatture azionate da la somma di € 2.842,00 ed € Controparte_1
3.062,00 già pagata da Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA:
-Si chiede ammettere interrogatorio formale della convenuta ed ammissione della prova per testi ed eventuale giuramento del legale rappresentante della società
con riserva di ricapitolare e indicare i testimoni. Parte_1 in ogni caso:
-con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, oltre ad i.v.a. e c.p.a.
*
Si costituiva la contestando tutto quanto dedotto e chiesto da parte CP_1 opponente così deducendo:
-che la ricostruzione storica dei fatti oggetto della lite offerta da è Pt_1
pagina 5 di 18 contestata e da integrare;
-che agli inizi del 2021 veniva contattata da per CP_1 Controparte_4 avere la quotazione relativa alla fornitura di due set di vetri prototipo da installare in un modello di prova di un nuovo veicolo in fase di realizzazione;
-che inviava il preventivo a in data 11/03/2021; CP_1 Controparte_4
-che contattava il 16/03/2021 nei seguenti termini: “Ti Pt_1 CP_1
Contr scrivo in merito a quest'offerta che avete fatto a che è nostro partner nel progetto, ti chiediamo gentilmente di rimandarci l'offerta in allegato alla nostra Contr attenzione invece che a in modo tale da emettervi regolare ordine.” (doc. n.
09)"
-che in data 17/03/2021 inviava il preventivo a CP_1 Pt_1
-che in tale preventivo era specificato che trattandosi di prototipo “prima di accettare forma, qualità ottica, curvatura, deve effettuare una prova CP_1 formale di sviluppo su tutte le parti per verificarne la fattibilità (basata su tre prove di curvatura), dopodiché confermeremo le nostre possibilità di fornitura nella forma/tolleranze definite. Il parabrezza sarà fornito in versione laminata, vetro Verde, con uno spessore di 4,46 mm.
Il parabrezza presenta una criticità dal punto di vista ottico considerando la forma
e l'inclinazione di 25°. Isoclima suggerirebbe di ridurre la curvatura a 15/16 mm.
Per confermare la fattibilità ha bisogno di testare il pezzo realizzando CP_1 uno sviluppo del parabrezza con la riduzione della curvatura suggerita. Le porte
Frontali Superiori DX/SX e Frontali DX/SX verranno fornite in versione laminata, vetro Verde temperato chimico con uno spessore di 4,46 mm.
Le porte laterali sono realizzabili in termini di forma e geometria. Per garantire e confermare la loro corrispondenza in continuità con la parte del parabrezza,
ha bisogno di sviluppare le parti e testarle." CP_1
-che dopo aver ricevuto la quotazione da parte di , inoltrava CP_1 Pt_1
l'ordine relativo a un solo set di vetri e non due come indicato in preventivo per un importo di euro 47.535,00 oltre iva;
-che chiedeva uno sconto e che riferiva di non poter Pt_1 CP_1 applicare uno sconto superiore al 3%;
pagina 6 di 18 -che il 07/04/2021 inoltrava un nuovo ordine sempre relativo ad un Pt_1 solo set di vetri in sostituzione di quello precedente, per euro 46.108,00 oltre iva, giusta scontistica concessa;
-che era ben conscia della necessità che dovesse essere effettuato un Pt_1 previo studio di fattibilità dei vetri oggetto del prototipo perchè non standard;
-che il 14/06/2021 le parti si incontravano presso la e alla luce della CP_1 complessità acclarata e pacifica della realizzazione dei vetri manifestati da
, si impegna a fornire tutto il supporto a per CP_1 Pt_2 CP_1 cercare di accorciare le tempistiche sulla consegna di almeno il primo kit di vetri, fornendo il know-how maturato utilizzando vetri in plexy termoformati in attesa dei vetri definitivi;
-che il 06/08/2021 visionava i vetri prova;
Pt_1
-che dopo aver eseguito delle verifiche sul modello 3D di cui al file CAD inviato da in sede di richiesta quotazione, confrontando le stesse con le CP_2 proprietà ottiche e tecniche al fine di proporre un prototipo valido per un futuro prodotto conforme ai requisiti di ottica e omologabilità secondo ECE R43 per parabrezza automotive, si adoperava per allineare la freccia di CP_1 curvatura (concavità del parabrezza), in altre parole riducendo la bombatura del trasparente pur conservando le geometrie perimetrali;
-che tale fatto come previsto in valutazione tecnica condivisa con Pt_1 comportava una minima alterazione nel confronto con il calibro a matematica
(controstampo su cui è appoggiato il vetro) e una interferenza in zona centrale
(per garantire la visibilità la parte centrale del parabrezza è stata realizzata con una minor curvatura e risultava, quindi, più piana), ma che non ne alterava, in alcun modo, le possibilità di appoggio e installazione perimetrale;
-che aveva compreso la difficoltà ed il limite di processo Parte_1 trattandosi di vetri prototipo per una vettura di nuova progettazione e concordava con;
CP_1
-che a importava, in particolare, la montabilità del pezzo;
Pt_1
-che in data 12 agosto 2021, informava la ricorrente che CP_1
l'indomani avrebbe provveduto alla spedizione del primo kit vetri (parabrezza e pagina 7 di 18 laterali);
-che il 18 agosto 2021, lamentava a difetti Parte_1 CP_1 inerenti il parabrezza ovvero una “gobbatura” già paventata stante quanto appena poche righe sopra già dettagliatamente descritto;
-che dopo ampio confronto tra le Parti, provvedeva in data 1 ottobre CP_1
2021 a inviare un nuovo parabrezza in sostituzione di quello inviato ad agosto
2021;
-che in seguito alla ricezione del nuovo parabrezza alcuna doglianza o contestazione veniva sollevata da Pt_1
-che all'opposto in data 10/12/2021 rassicurava del pagamento delle fatture emesse;
-che successivamente anzichè corrispondere il dovuto notificava accertamento tecnico preventivo poi rigettato per incompetenza del Tribunale di Modena;
-che i tentativi di una soluzione stragiudiziale e transattiva non hanno portato alcun effetto positivo;
-che non sussiste alcun inadempimento da parte di , in quanto CP_1 ha ordinato un set di vetri prototipo composto da parabrezza e dai vetri Pt_1 laterali di destra e di sinistra, da installare su un modello di prova di un nuovo veicolo in fase di realizzazione;
-che il suddetto set è stato inviato il 12/08/2021;
-che la doglianza relativa ad una gobbatura nel parabrezza è stata prontamente superata dalla produzione e sostituzione con altro parabrezza il 01/01/2021;
-che nessuna contestazione è stata mai sollevata in merito ai vetri laterali;
-che è decaduta ex art. 1667 c.c., in quanto i vetri laterali sono stati Pt_1 consegnati il 13/08/2021 e il parabrezza sostitutivo il 01/10/2021;
-le uniche doglianze generiche e non contestualizzate risalgono all'08/04/2022 quando ha notificato il ricorso per ATP e decreto fissazione udienza;
Pt_1
-che la eventuale denuncia avrebbe dovuto essere inoltrata entro 60 giporni dalla scoperta;
-che non sussiste alcun vizio e/o difetto nei vetri prototipo consegnati a
Pt_1
pagina 8 di 18 -che l'unico vizio, la gobbatura, è stato superato dall'invio di altro parabrezza sostitutivo;
-che non sussiste il vizio lamentato del ritardo nella consegna in quanto aveva indicato come tempo di produzione approssimativo 13/15 CP_1 settimane dopo il ricevimento dell'ordine esclusi i periodi di agosto e dicembre e che comunque "In base alla natura del prodotto fornito e alla sua non riparabilità in fase di fabbricazione, , pur facendo ogni sforzo per il raggiungimento CP_1 delle date indicate, non risponde di eventuali costi ecc. per materiali ritardati oltre i tempi stimati.";
-che l'ordine è stato inviato il 07/04/2021 e che pertanto la consegna ha rispettato i termini contrattati;
Contr
-che le motivazioni a base della interruzione del rapporto tra e non Pt_1 sono certamente imputabili ad alcuna condotta o inadempimento di nei CP_1 confronti di Pt_1
Contr
-che il doc 7 depositato da è relativo ad una diffida inviata da e Pt_1 in cui si imputa una serie di inadempimenti contrattuali fra cui quella di Pt_1 aver ritardato nell'inoltro degli ordini ai fornitori e di non corrispondere agli stessi quanto pattuito;
Contr
-che sempre il doc 7 depositato da evidenzia come lamentava a Pt_1 che "Ad oggi i cristalli (di cui avete fatto approntare un secondo set, Pt_1 sostitutivo del primo difettoso), già a vostre mani, non sono stati ancora Contr consegnati a ";
-che il doc. 8 depositato da è una comunicazione estranea a Pt_1
; CP_1
-che il doc. 9 non è stato mai inviato a;
CP_1
-che il doc. 10 nulla dice;
-che i docc. 11 e 12 sono disconosciuti, il primo non contiene tra l'altro foto dei vetri e il secondo non rappresenta i cristalli montati nella vettura;
per quanto sopra ISOCLIMA così concludeva
“IN VIA PRELIMINARE Voglia
pagina 9 di 18 l'Ill.mo Tribunale adito concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 684/2022 del 22 agosto 2022 pronunciato dal Tribunale di Rovigo, in persona del Giudice Dott. Pier Francesco Bazzega, nell'ambito del procedimento monitorio n. 1375/2022 RG, ex art 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Si conferma la disponibilità di , CP_1 qualora l'Ill.mo Giudice adito lo ritenga necessario, a prestare cauzione ex art.
648 c.p.c. al fine di ottenere la concessione della provvisoria esecuzione.
IN VIA PREGIUDIZIALE
Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza dall'eccezione/azione di garanzia proposta da controparte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667 c.c. per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte.
NEL MERITO
1) Rigettata ogni contraria istanza, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto (n.
684/2022 del 22 agosto 2022 pronunciato dal Tribunale di Rovigo, in persona del
Giudice Dott. Pier Francesco Bazzega, nell'ambito del procedimento monitorio n.
1375/2022 RG) e conseguentemente condannarsi c.f. e Parte_1
p.iva in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al P.IVA_3 pagamento, a favore di , della somma di Euro 24.129,69, oltre agli CP_1 interessi moratori dalla data di scadenza di pagamento al saldo effettivo, nonché delle spese e competenze legali di cui al decreto ingiuntivo che sono state liquidate in Euro 145,50 per anticipazioni ed Euro 540,00 per compenso oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre a spese, anche generali, e compenso professionale del presente giudizio di opposizione, ed oneri di legge ai sensi del D.M. n. 147/2022.
2) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare, per le motivazioni tutte di cui alla narrativa del presente atto, le domande e conclusioni formulate da
[...]
c.f. e p.iva , sia in via preliminare, che nel merito, Parte_1 P.IVA_3 che in via riconvenzionale oltreché in via subordinata e istruttoria in quanto infondate in fatto e in diritto.
pagina 10 di 18 3) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare c.f. e Parte_1
p.iva , ai sensi dell'art. 96 cpc. IN VIA SUBORDINATA Rigettata ogni P.IVA_3 contraria istanza, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi il debito dell'odierna attrice opponente come specificato in ricorso per decreto ingiuntivo e in narrativa e conseguentemente condannarsi
[...]
c.f. e p.iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento, a favore di , della CP_1 somma di Euro 24.129,69 oltre agli interessi moratori dalle singole scadenze al saldo o della somma diversa, maggiore o minore che risultasse in corso di causa.”
Alla prima udienza il Giudice si riservava sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, che negava con l'ordinanza con cui concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI cpc.
Successivamente venivano ammesse solo alcune prove richieste dalle parti e venivano assunti i testi all'udienza del 22/05/2024.
All'udienza di cui sopra, il patrocinio di parte convenuta opposta ribadiva l'eccezione di incapacità a testimoniare del sig. ed evidenziava Testimone_1
l'impossibilità a presenziare del teste, sig.ra Venivano, quindi, Testimone_2 escussi i sig.ri e per parte attrice opponente e i Testimone_3 Testimone_1 sig.ri e per parte convenuta opposta. All'esito, Testimone_4 Testimone_5 veniva disposta la testimonianza scritta ex art. 257 bis cpc della sig.ra
[...]
. La difesa attorea veniva autorizzata al deposito della sentenza n. Tes_2
1834/2024 del Tribunale di Torino pronunciata nella causa n. 8863/2022 RG incardinata tra e altra società . Il Giudice disponeva, Pt_1 CP_2 quindi, rinvio dell'udienza al 30 ottobre 2024 per l'esame della testimonianza scritta (depositata il 12 agosto 2024) e la precisazione delle conclusioni, da svolgersi mediante trattazione cartolare.
Le parti così concludevano
Parte attrice opponente (come da conclusioni rassegnate in memoria 1)
“In via preliminare
rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo n. 684/2022 del 22 agosto 2022, R.G. 1375/2022, emesso dal
pagina 11 di 18 Tribunale di Rovigo in favore di e
contro
Controparte_1 Parte_1 essendo la presente opposizione fondata su numerose prove scritte;
nel merito, in via principale:
accertare l'inadempimento contrattuale di e per l'effetto Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura di cui agli ordini effettuati da
a e per l'effetto: Parte_1 CP_1
revocare il Decreto Ingiuntivo n. 684/2022 del 22 agosto 2022, R.G.
1375/2022, emesso dal Tribunale di Rovigo in favore di e
contro
Controparte_1
con il quale l'Ill.mo Tribunale di Rovigo ingiungeva a Parte_1 di pagare la somma di € 24.129,69 per la causale di cui al Parte_1 ricorso, € 145,50 per anticipazioni, ed € 540,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre alle successive occorrende poiché emesso sulla base di crediti inesistenti;
in via riconvenzionale
condannare alla restituzione delle somme pagate da Controparte_1 [...] per prestazioni eseguite con gravi vizi e difformità pari ad € Parte_1
32.122,05;
condannare al pagamento delle penali per i ritardi nella Controparte_1 consegna della merce pari al 10% dell'intera commessa;
condannare al risarcimento dei danni patiti e patiendi da Controparte_1 che saranno meglio specificati, documentati e quantificati Parte_1 in corso di causa sia per danno emergente che per lucro cessante, ed almeno €
20.000,00 a titolo di risarcimento del danno di immagine subito per fatto e colpa esclusiva di Controparte_1
condannare risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi Controparte_3 dell'art. 96 c.c. che la S.V. Ill.ma vorrà quantificare in via equitativa. in via subordinata
nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di non poter accogliere le domande sopra spiegate si chiede sin da ora la compensazione di quanto dovuto da a a titolo di Controparte_1 Pt_1 Parte_1 risarcimento danni e/o di restituzioni degli importi illegittimamente già pagati;
pagina 12 di 18 sottrarre dalle fatture azionate da la somma di € 2.842,00 ed € Controparte_1
3.062,00 già pagata da Controparte_2
In via istruttoria
... omissis ...”
Parte convenuta opposta
“IN VIA PREGIUDIZIALE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'eccezione/azione di garanzia proposta da controparte, Parte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667 c.c. per i motivi tutti indicati nella comparsa di costituzione e risposta di depositata il 27 gennaio 2023 CP_1
e relativa documentazione prodotta unitamente alla medesima, nonchè per
l'effetto rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte.
NEL MERITO
1) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, confermare il decreto ingiuntivo opposto (n. 684/2022 del 22 agosto 2022 pronunciato dal
Tribunale di Rovigo, in persona del Giudice Dott. Pier Francesco Bazzega, nell'ambito del procedimento monitorio n. 1375/2022 RG), atteso anche il riconoscimento di debito (cfr. doc. n. 19), e conseguentemente condannarsi
c.f. e p.iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento, a favore di , della CP_1 somma di Euro 24.129,69, oltre agli interessi moratori dalla data di scadenza di pagamento al saldo effettivo, nonché delle spese e competenze legali di cui al decreto ingiuntivo che sono state liquidate in Euro 145,50 per anticipazioni ed
Euro 540,00 per compenso oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre a spese, anche generali, e compenso professionale del presente giudizio di opposizione, ed oneri di legge ai sensi del D.M. n. 147/2022.
2) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare, per le motivazioni tutte di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta di depositata il 27 CP_1 gennaio 2023 e relativa documentazione prodotta unitamente alla medesima, le domande e conclusioni formulate da c.f. e p.iva Parte_1
pagina 13 di 18 , sia in via preliminare, che nel merito, che in via riconvenzionale P.IVA_3 oltreché in via subordinata e istruttoria in quanto infondate in fatto e in diritto.
3) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, condannare
[...]
c.f. e p.iva , ai sensi dell'art. 96 cpc, come ritenuto Parte_1 P.IVA_3 di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA
Rigettata ogni contraria istanza, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi il debito dell'odierna attrice opponente come specificato in ricorso per decreto ingiuntivo e nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 gennaio 2023 da e relativi CP_1 allegati e, conseguentemente, condannarsi c.f. e p.iva Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al P.IVA_3 pagamento, a favore di , della somma di Euro 24.129,69 oltre agli CP_1 interessi moratori dalle singole scadenze al saldo o della somma diversa, maggiore o minore che risultasse in corso di causa.
In ogni caso: spese e competenze legali, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm. ... omissis ....
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte già formulate negli scritti difensivi in atti, da intendersi ivi espressamente richiamate,
e non ammesse durante il corso del presente procedimento.”
Lo scrivente pertanto in tale udienza dava atto delle conclusioni come rassegnate e concedeva i termini per il deposito di conclusionali e repliche.
*
LE MOTIVAZIONI
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle pagina 14 di 18 sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, che l'esame completo delle difese e dei documenti prodotti supera la valutazione sommaria operata in sede di prima udienza, ciò posto lo scrivente Giudice ritiene che l'opposizione sia totalmente infondata in fatto e in diritto per i seguenti motivi
*
SULLA ECCEPITA DECADENZA - FONDATEZZA
Non è contestato che i vetri prototipali commissionati sono stati consegnati da a il 13 agosto 2021, parabrezza e vetri laterali, e il CP_1 Pt_1
01.10.2021 il parabrezza sostitutivo.
In merito ai vetri laterali dal 13 agosto 2021 non è pervenuta da parte di alcuna doglianza e/o contestazione e parimenti dal Parte_3
01.10.2021 non è pervenuta alcuna doglianza e/o contestazione in merito al parabrezza sostitutivo.
Uniche doglianze generiche e non contestualizzate sono state mosse con la notifica del ricorso per ATP in data 08/04/2022.
Sul punto non vi è contestazione di sorta da parte opponente.
Pertanto, alcuna domanda in relazione a pretesi e presunti vizi di quanto inviato da e può essere sollevata da quest'ultima in quanto decorsi CP_1 Pt_1 ampiamente i 60 giorni dalla consegna e dunque la stessa deve ritenersi decaduta.
SUL PRETESO RITARDO NELLA CONSEGNA E SUGLI EFFETTI DI TALE
RITARDO - INFONDATEZZA sostiene che quanto commissionato sia stato consegnato in ritardo da Pt_1
Contr parte di e che a causa di detto ritardo il rapporto con si sia CP_1 interrotto.
pagina 15 di 18 Ora proprio dalla documentazione in atti non risulta che vi sia stato alcun ritardo nella consegna di quanto ordinato e ciò avendo presente proprio la data dell'ordine ricevuto da che risale ai primi di aprile del 2021 e i tempi di CP_1 produzione 13/15 settimane con esclusione di agosto e dicembre.
Assume poi parte opposta per giustificare di non dover alcuna somma a che il parabrezza consegnato in data 01/10/2021 non poteva essere CP_1
Contr montato per aver già assemblato l'autovettura "(e quindi quando già a causa dei ritardi di e di conseguenza di aveva provveduto ad CP_1 Pt_1 approvigionarsi da altri fornitori)" (così di legge a pag. 5 della opposizione).
Ora tale affermazione è del tutto sconfessata proprio dalla sentenza del Tribunale di Torino dimessa dalla stessa parte opponente.
In primis perchè, tale sentenza, osserva come il termine di consegna contrattato Contr tra e ha natura non essenziale, e secondariamente perchè la data Pt_1
Contr contrattata di consegna fra e del primo esemplare dell'autovettura Pt_1 era fissata per il 30.04.2021 (si veda pag. 8 sentenza Tribunale di Torino) e documento 3 di parte opponente . dunque ben sapendo di dover consegnare l'auto il 30.04.2021 ha Pt_1 invece ordinato i vetri a solo ai primi di aprile 2021 consapevole che CP_1 avrebbe dovuto attendere fra le 13/15 settimane prima di riceverli.
Ed ancora si legge sempre nella sentenza sopra richiamata che "è documentale e pacifico che la consegna della prima vettura era, inizialmente prevista per il
30.4.2021 (doc. 11 - atto di citazione in opposizione), poi prorogato al 30.6.2021
(verbale riunione del 26.5.2021 - doc. 41 atto di citazione in opposizione)".
Ma la autovettura risulta consegnata "successivamente al 31.3.2022. (DDT n. 7 del 31.3.2022 - doc. 69 memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 LDA)".
L'affermazione di parte opponente per cui l'autovettura era stata già assemblata e dunque il parabrezza consegnato il 01/10/2021 sarebbe stato inutilizzabile, è del tutto sconfessata da quanto risulta nella sentenza sopra riportata.
Ciò comporta che anche quanto indicato a pag. 18 della sentenza 1834/2024, oltre a non essere opponibile a non essendo parte del procedimento e CP_1 comunqe relativo a vizi di cui è decaduta dal sollevarli, in ogni caso Pt_1
pagina 16 di 18 non manifesta che il secondo parabrezza avesse alcun vizio, non essendo mai Contr stato consegnato da a . Pt_1
Alcun vizio è poi mai stato neppure in sede di opposizione sollevato nei confronti dei vetri laterali.
L'opposizione in merito al preteso ritardo nella consegna dei vetri e dunque dell'inadempimento di parte opponente è del tutto infondata in fatto e in diritto e andrà respinta.
*
Non si ravvisa pertanto alcun inadempimento da parte di in relazione CP_1 alla qualità e quantità delle merci oggetto di decreto ingiuntivo nè in merito a ritardi nella consegna.
Ne consegue che tutte le domande, anche quelle riconvenzionali, dipendenti da tale non provato inadempimento siano da rigettare.
* Contr Sulle pretese somme corrisposte direttamente da a CP_1
Contr Sul punto non è provato che abbia corrisposto le somma che Pt_1 sostiene aver direttamente versato a . CP_1
Non vi è alcuna prova documentale proveniente da che attesti la CP_1 ricezione di Euro 2.842,00 ed Euro 3.062,00, o documenti bancari che dimostrino Contr l'intervenuto pagamento di dette somme direttamente da .
Anche sotto questo profilo la opposizione va respinta per mancanza di prova, in quanto certamente non può essere provata per testimoni che non hanno constatato personalmente la dazione del denaro.
Tra l'altro proprio il doc. 5 di parte opposta prova al contrario che parte opponente nulla avesse da contestare in merito alle somme e voci indicate nelle fatture oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.
SULLA DOMANDA PER LITE TEMERARIA DA PARTE DELL'OPPONENTE
Non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento di tale domanda, Contr anche avendo presente la complessità dei rapporti fra , e Pt_1
. CP_1
*
pagina 17 di 18 SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente e a favore dell'opposta e vanno liquidate in complessivi euro 7.616,00 applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.001,00 a euro
52.000,00) per le fasi STUDIO, INTRODUTTIVA, ISTRUTTORIA e DECISIONALE.
PQM
il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo svolta da Parte_1 con sede in Carpi (Mo), Via Pola Esterna n. 4/12 C.F. e P. IVA in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore per i motivi sopra esposti con conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 684/2022 del 22/08/2022 nel proc.
1375/2022 – Tribunale di Rovigo.
CONDANNA con sede in Carpi (Mo), Via Pola Esterna Parte_1
n. 4/12 C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore a rifondere le spese e competenze di lite a favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Este (PD), via
Alessandro Volta n.14, p.iva e c.f. , liquidate in euro 7.616,00 P.IVA_2
(settemilaseicentosedici/00) oltre spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta;
Sentenza esecutiva ex lege.
Rovigo, 31/03/2025
IL GOP Antonio Bortoluzzi
pagina 18 di 18