Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00627/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01024/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2020, proposto da
Alex S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bragagni e Marco Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bartalesi, Paola Tognini e Stefania Logli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LE SE, RA Cerretelli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego all'istanza formulata per l'intervento di nuova edificazione ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera “A” della L.R. 10/11/2014 n. 65 di fabbricato residenziale su area indicata come lotto inedificato in applicazione dell'art. 75, comma 1 delle n.t.a. del piano operativo, istanza P.G. n. 20200104111 del 15/06/2020 (PE – 1277 – 2020);
- ove occorrer possa, del provvedimento presupposto recante i motivi ostativi all'accoglimento;
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale e comunque connesso con quelli impugnati, anche se sconosciuto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e viste le conclusioni delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Prato, ricadente, in base alle previsioni del piano operativo del 2018, nel “tessuto urbano con prevalente destinazione residenziale - TR.2”, sul quale possono essere eseguiti interventi di “completamento residenziale” ai sensi e nei limiti dell’art. 75 delle n.t.a..
Il 15 giugno 2020 la ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un “intervento di nuova edificazione di completamento residenziale” sul lotto in esame, avente ad oggetto la realizzazione di due unità immobiliari a destinazione residenziale.
Il Comune, il 25 giugno 2020, ha comunicato all’interessata i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, evidenziando che il terreno non risulta intercluso tra altri edifici o fra questi ed infrastrutture urbanizzative, come richiesto dall’art. 75, co. 2.1, delle n.t.a. per l’edificabilità dell’area.
Acquisite le osservazioni procedimentali inviate dalla ricorrente, il Comune, con provvedimento del 17 luglio 2020, trasmesso a mezzo pec, ha definitivamente rigettato la richiesta di rilascio del permesso di costruire.
2. Avverso detti provvedimenti è insorta la Società ricorrente.
2.1. Con una prima censura essa evidenzia che il proprio terreno, contrariamente a quanto affermato dal Comune, sarebbe qualificabile come “lotto interstiziale” e possiederebbe perciò i requisiti prescritti dall’art. 75, comma 2.1. delle n.t.a. del piano operativo vigente per poter essere edificato.
Lo stesso, infatti, sarebbe del tutto privo di costruzioni e posto fra altri lotti sui quali, invece, insistono edifici e infrastrutture urbanizzative.
2.2. Con la seconda censura la ricorrente denuncia la contraddittorietà del diniego del Comune rispetto alle precedenti scelte pianificatorie e la carenza di motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero giustificato il mutato orientamento dell’Amministrazione.
Infatti, il lotto di cui si controverte, in base al piano strutturale del 2013 e al piano operativo del 2018, è stato considerato parte del “tessuto urbano con prevalente destinazione residenziale - TR.2” e, in quanto tale, ammetterebbe interventi di “completamento residenziale”, ai sensi dell’art. 75 delle n.t.a..
Inoltre, in fase di approvazione del piano operativo del 2018 - in accoglimento delle osservazioni presentate dalla Società ricorrente con specifico riferimento al lotto di proprietà - l’Amministrazione ha modificato l’art. 75 delle n.t.a., prevedendo, al punto 2.1., la possibilità di un intervento di “nuova edificazione di completamento residenziale” nelle aree residuali inedificate e/o parzialmente edificate, con evidente riconoscimento della natura “interstiziale” del terreno di cui oggi si controverte.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Prato per chiedere il rigetto del ricorso.
L’Amministrazione, in sintesi, ha evidenziato che l’area della ricorrente sarebbe priva dei requisiti previsti dall’art. 75 delle n.t.a. del regolamento urbanistico per l’edificabilità, atteso che la stessa non è posta in mezzo ad altre aree edificate, ma si trova, semplicemente, al margine dell’edificato e confina, su un lato, con un’area verde, ove non sono presenti edificazioni di alcun genere. Nelle aree limitrofe, inoltre, non vi sarebbero opere di urbanizzazione rilevanti, non potendo definirsi tali né lo stradello, né il cancello di accesso al fondo agricolo adiacente all’area della ricorrente.
Secondo il Comune, inoltre, l’accoglimento dell’osservazione presentata dalla Società ricorrente in fase di approvazione del piano operativo del 2018, che ha poi condotto alla formulazione del punto 2.1. dell’art. 75 delle n.t.a., non avrebbe affatto comportato il riconoscimento della natura interstiziale del lotto di proprietà della Società ricorrente, ma avrebbe soltanto introdotto l’astratta possibilità di edificare le aree inserite nel “tessuto urbano con prevalente destinazione residenziale - TR.2”, a condizione che le stesse siano intercluse fra altri terreni già edificati o urbanizzati.
4. In vista dell’udienza pubblica, la ricorrente ha chiesto di poter depositare, oltre il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1 c.p.a., ulteriore documentazione, reperita nel corso del giudizio, consistente in un parere favorevole all’edificazione del lotto di sua proprietà, rilasciato dal Comune in data 18 aprile 2023.
La ricorrente ha inoltre chiesto al giudice di ordinare al Comune l’esibizione della documentazione sottesa al parere suddetto e di disporre una verificazione volta ad accertare l’attuale stato della particella di sua proprietà e le disposizioni pianificatorie ad essa applicabili.
Nella propria memoria di replica la ricorrente, ad ulteriore dimostrazione dell’asserita illegittimità del diniego impugnato, ha infine evidenziato che in base al nuovo piano operativo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 20 gennaio 2022, l’edificazione nell’area di interesse non sarebbe più limitata ai soli lotti “interstiziali”.
5. Il Comune, in replica, ha eccepito l’inammissibilità dei documenti depositati tardivamente e ha evidenziato che, in ogni caso, il differente regime introdotto dal nuovo piano operativo non potrebbe in alcun modo incidere sulla legittimità del provvedimento di diniego impugnato, adottato sotto la vigenza del precedente strumento di pianificazione.
6. All’udienza del 6 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Va preliminarmente dichiarata inammissibile la produzione documentale tardiva eseguita dalla parte ricorrente in data 15 gennaio 2025; nel caso di specie non si ravvisano infatti i presupposti di cui all’art. 54 c.p.a. per la sua rimessione in termini, dal momento che il provvedimento depositato - consistente in un parere preventivo favorevole all’edificazione del lotto di cui si controverte - risulta inviato al legale rappresentante della Società ricorrente il 18 aprile 2023, in data ampiamente antecedente alla scadenza dei termini perentori ex art. 73, comma 1 c.p.a..
Oltre a quanto appena rilevato vale peraltro la pena evidenziare che il suddetto parere è stato emesso in base al regime di pianificazione introdotto con il nuovo piano operativo approvato nel 2022 e risulta perciò irrilevante ai fini della risoluzione della presente controversia che ha ad oggetto un diniego di permesso di costruire rilasciato, in epoca precedente, sotto la vigenza del piano operativo del 2018.
Per analoghe ragioni va respinta anche la richiesta ex art. 64, comma 3 c.p.a., formulata dalla ricorrente per ottenere l’esibizione, su ordine del giudice, della documentazione sottesa al rilascio del suddetto parere.
Va infine respinta l’istanza di verificazione, finalizzata, per espressa ammissione della ricorrente, all’accertamento dello stato dei luoghi e della disciplina pianificatoria applicabile all’area di cui si controverte, circostanze certamente ascrivibili all’onere probatorio delle parti o al sindacato del giudice. E’ sufficiente rammentare, a tal riguardo, che secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale la verificazione e la consulenza tecnica di ufficio costituiscono strumenti di ausilio del giudice nella valutazione della prova e non possono in alcun modo valere a colmare le lacune di allegazione e probatorie delle parti (cfr. per tutte T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 12 giugno 2023, n. 1831).
8. Tutto ciò premesso, le censure, che si esaminano congiuntamente, sono infondate.
Sotto un primo profilo, si osserva che l’area di proprietà della Società ricorrente non è interclusa tra aree già edificate o urbanizzate, come richiesto dall’art. 75 delle n.t.a. al piano operativo del 2018 per l’edificabilità della stessa.
Dalle fotografie allegate alla relazione tecnica prodotta a corredo dell’istanza di rilascio del permesso di costruire (cfr. doc. 4 del Comune) e dalle foto satellitari prodotte dall’Amministrazione resistente (cfr. doc. 15 del Comune) risulta chiaramente che il lotto della ricorrente confina, su un lato, con un’ampia area verde, del tutto priva di edifici e di opere di urbanizzazione. E difatti, considerata la loro ridotta entità e la loro limitata funzione, non possono ritenersi tali né il cancello, né il brevissimo tratto di strada che, dalla pubblica via (via Giolica), consentono l’accesso all’area agricola confinante, per il resto completamente libera da qualsiasi opera di edificazione (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
Sotto un secondo profilo, non si ravvisa alcuna contraddittorietà tra il diniego impugnato e i precedenti atti di pianificazione dell’area approvati dal Comune.
Ed invero, con la propria osservazione al piano operativo, il proprietario dell’area di cui oggi si discute ha chiesto al Comune di riconoscere alla stessa potenzialità edificatoria (cfr. doc. 12 del Comune).
Nelle proprie controdeduzioni il Comune ha affermato che “Effettuate le opportune verifiche e valutazioni si ritiene di confermare l’area oggetto dell’osservazione all’interno del tessuto TR2 <tessuto residenziale con isolati aperti di villini e palazzine>, tuttavia coerentemente con le finalità del Piano Operativo si ritiene possibile l’introduzione dell’intervento di nuova edificazione in lotti di completamento interstiziali nel tessuto in oggetto secondo la seguente definizione: NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del piano operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri: Altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento; SE massima mq 280; RC massimo 50%. Accoglibilità: parzialmente accoglibile” (cfr. doc. 13 del Comune).
A sua volta, l’art. 75 della n.t.a. del piano operativo del 2018 approvato in via definitiva ha stabilito che per le aree collocate nel tessuto TR.2, come quella della ricorrente, sono ammesse nuove edificazioni di completamento con destinazione residenziale “nei lotti inedificati o parzialmente edificati aventi superficie minima di 180 mq e fronte sulla viabilità pubblica, posti fra edifici o fra questi e infrastrutture urbanizzative ….”.
In ogni atto e provvedimento dell’Amministrazione si prevede, quindi, quale condizione per l’edificabilità delle aree come quelle della ricorrente, l’interclusione tra altri lotti edificati o caratterizzati dalla presenza di opere di urbanizzazione. Il che, come detto, non è dato ravvisare nel caso in esame.
In ultimo - per completezza e a prescindere dalla irricevibilità e inammissibilità della nuova censura formulata dalla ricorrente per la prima volta, irritualmente, nella memoria di replica del 15 gennaio 2025 - si evidenzia che il diniego di permesso di costruire del 17 luglio 2020, in forza del noto principio del tempus regit actum , non può certo ritenersi illegittimo per contrasto con il nuovo piano operativo, approvato solo in epoca successiva, con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 20 gennaio 2022.
9. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Prato, liquidandole in complessivi euro 3.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Flavia Risso, Consigliere
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO