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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2346/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con domicilio eletto agli effetti del presente giudizio presso l'Ufficio Legale dell' di Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. Pt_1
163, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 23.1.2023 Repertorio 37590 Raccolta n. 7131 Dr. Notaio in Fiumicino, Persona_1 dall'avv. Antonella Tomasello (c.f. ), che ai sensi degli artt. C.F._1
125, comma 1, cpc e 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 indica i seguenti recapiti: fax: n. 0444995896 - indirizzo PEC: t Email_1
- Appellante -
CONTRO
, nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...], , CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti , dagli avv. Pasqualina Balzano (CF: ), con pec: e avv. C.F._3 Email_2
Salvatore Giordano (C.F. ), con pec: C.F._4
e con fax n. 0818616197 presso il quale Email_3 dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria, e con studio sito in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n. 208 ove tutti elettivamente domiciliano.
- Appellata –
OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 488/2023 pubblicata il 30.3.2023 e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato il 25.1.2021, chiedeva Controparte_1
l'accertamento e la declaratoria di impignorabilità della pensione in godimento e quindi l'illegittimità della trattenuta del 20% sulla pensione stessa effettuata per recuperare un indebito sulla pensione del defunto marito, essendo il suo reddito inferiore a € 689,74 mensili e, per l'effetto, condannare l' alla restituzione Pt_1 della somma di € 3.500,56 trattenuta dal febbraio 2018 al dicembre 2020 e alla rifusione delle spese di lite. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso perché improponibile e Pt_1 infondato, rilevando che la pensione garantita era pari al trattamento minimo e che la trattenuta era legittima perché salvaguardava il trattamento minimo in ragione delle pensioni italiana e estera percepite dalla . CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito dichiarava illegittima la trattenuta operata dall' in quanto lesiva del minimo vitale individuato Pt_1 nell'importo di € 679,50 per il 2018 , ordinando la restituzione delle somme trattenute, e condannando alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
Con ricorso in appello depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 29.9.2023 , l' impugnava detta decisione deducendo la violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 69 della Legge n. 153/1969 in relazione all'art. 6 del D.L. n. 463/1983 convertito con modificazioni in L. n. 638/1983 e dell'art. 545 cpc.per avere il primo giudice erroneamente ritenuto che la trattenuta applicata sul netto della pensione non garantisse il minimo vitale individuato nell'importo di € 679,50 per il 2018,ai sensi e per gli effetti dell'art. 545 cpc, laddove invece occorreva far riferimento all'importo del trattamento minimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 della Legge n. 153/1969. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare il ricorso proposto in prime cure dall'assicurata e condannare la medesima a restituire le somme pagate da in esecuzione della sentenza appellata. Vinte le spese Pt_1 del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato , dissentendo dalle valutazioni espresse dal primo giudice.
Questi infatti ha dichiarato illegittime le trattenute effettuate dall' , Pt_1 ritenendo applicabile il diverso limite dell'importo dell'assegno sociale aumentato della metà, previsto dall'art. 545 c.p.c., VII comma (introdotto dal D.L. 83/15 conv. in L. n. 132/15) secondo cui : “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”. Ritiene invece il Collegio che al recupero dei crediti dell' mediante Pt_1 trattenuta mensile sulla pensione si applichi la disciplina speciale dell'art. 69 della L. n. 153/1969, che pone il limite del “trattamento minimo”, quale importo della pensione non tangibile dalla trattenuta, nel senso che la trattenuta di 1/5 deve comunque fare salvo l'importo della pensione pari al trattamento minimo. Tale norma infatti prevede: “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti Parte_1 da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' Pt_1 stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all' Parte_1
, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere
[...] gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato” . Si tratta di una norma speciale che, dunque, prevede per il recupero dei crediti di cui è titolare l' la limitazione del recupero entro 1/5 della somma Pt_1 delle pensioni in pagamento;
la salvaguardia del trattamento minimo;
il recupero dell' indebito senza l'applicazione di interessi, a meno che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Nella specie è indubitabile che le trattenute effettuate dall' rispettano il Pt_1 trattamento minimo intangibile . Di contro, non può trovare applicazione alle trattenute sulla pensione, l'articolo 545 c.p.c., relativo al limite dell'importo dell'assegno sociale aumentato della metà, in quanto esso detta norme in tema di pignoramento presso terzi, come si evince chiaramente dalla collocazione della norma nel capo III del titolo II del terzo libro intestato “Dell'espropriazione presso terzi”, e dal dato testuale della norma che fa espresso riferimento al pignoramento. Peraltro lo stesso articolo 23 del D.L. n. 83/2015, che ha introdotto il comma VII dell'art. 545 c.p.c., nell'individuare il termine iniziale di efficacia della nuova norma fa riferimento alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge. Il convincimento qui espresso trova conferma nella recente pronuncia della S.C. (v. ord. n. 26580/2024), secondo cui in caso di recupero di indebito previdenziale a mezzo di trattenuta sul trattamento pensionistico spettante al pensionato, si applicano i limiti di pignorabilità stabiliti dall'art. 69 della legge n. 153 del 1969, per cui la trattenuta non deve superare la misura del quinto dell'ammontare del trattamento e deve essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Nel caso di specie le trattenute effettuate dall' rispettano appieno il Pt_1 suddetto limite dell'importo della pensione integrata al trattamento minimo, non avendo l' effettuato trattenute che abbiano portato la Controparte_2 pensione complessiva dell'odierna appellata al di sotto del trattamento minimo,né trattenute eccedenti 1/5 della pensione stessa. Ed infatti a norma dell'allegato 2 della circolare n. 186/2017 di rinnovo delle pensioni per l'anno 2018, l'importo del trattamento minimo della pensione dei lavoratori dipendenti e autonomi era pari per il 2018 a € 507,42. E' pacifico ( come peraltro anche accertato nella sentenza gravata) che la ricorrente godeva nel 2018 di pensione di vecchiaia VR pari al trattamento minimo di € 507,42 e di pensione estera pari a € 140 mensili, per cui le trattenute ,per come effettuate dall' , salvaguardano il trattamento minimo Pt_1 dell'odierna appellata. Ne consegue la legittimità dell'operato dell' con conseguente Controparte_2 rigetto del ricorso formulato in prime cure da , la quale è Controparte_1 tenuta a restituire le somme pagate da in esecuzione della sentenza Pt_1 appellata. Le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate tra le parti tenuto conto della natura squisitamente interpretativa delle questioni esaminate nonché dell'intervento chiarificatore della S. C. nel corso del giudizio .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- -accoglie l'appello e, per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , rigetta la domanda formulata in prime cure da , la quale è tenuta a Controparte_1 restituire le somme pagate dall' in esecuzione della sentenza appellata. Pt_1
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli lì 14.4.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2346/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con domicilio eletto agli effetti del presente giudizio presso l'Ufficio Legale dell' di Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. Pt_1
163, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 23.1.2023 Repertorio 37590 Raccolta n. 7131 Dr. Notaio in Fiumicino, Persona_1 dall'avv. Antonella Tomasello (c.f. ), che ai sensi degli artt. C.F._1
125, comma 1, cpc e 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 indica i seguenti recapiti: fax: n. 0444995896 - indirizzo PEC: t Email_1
- Appellante -
CONTRO
, nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...], , CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti , dagli avv. Pasqualina Balzano (CF: ), con pec: e avv. C.F._3 Email_2
Salvatore Giordano (C.F. ), con pec: C.F._4
e con fax n. 0818616197 presso il quale Email_3 dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria, e con studio sito in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n. 208 ove tutti elettivamente domiciliano.
- Appellata –
OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 488/2023 pubblicata il 30.3.2023 e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato il 25.1.2021, chiedeva Controparte_1
l'accertamento e la declaratoria di impignorabilità della pensione in godimento e quindi l'illegittimità della trattenuta del 20% sulla pensione stessa effettuata per recuperare un indebito sulla pensione del defunto marito, essendo il suo reddito inferiore a € 689,74 mensili e, per l'effetto, condannare l' alla restituzione Pt_1 della somma di € 3.500,56 trattenuta dal febbraio 2018 al dicembre 2020 e alla rifusione delle spese di lite. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso perché improponibile e Pt_1 infondato, rilevando che la pensione garantita era pari al trattamento minimo e che la trattenuta era legittima perché salvaguardava il trattamento minimo in ragione delle pensioni italiana e estera percepite dalla . CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito dichiarava illegittima la trattenuta operata dall' in quanto lesiva del minimo vitale individuato Pt_1 nell'importo di € 679,50 per il 2018 , ordinando la restituzione delle somme trattenute, e condannando alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
Con ricorso in appello depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 29.9.2023 , l' impugnava detta decisione deducendo la violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 69 della Legge n. 153/1969 in relazione all'art. 6 del D.L. n. 463/1983 convertito con modificazioni in L. n. 638/1983 e dell'art. 545 cpc.per avere il primo giudice erroneamente ritenuto che la trattenuta applicata sul netto della pensione non garantisse il minimo vitale individuato nell'importo di € 679,50 per il 2018,ai sensi e per gli effetti dell'art. 545 cpc, laddove invece occorreva far riferimento all'importo del trattamento minimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 della Legge n. 153/1969. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare il ricorso proposto in prime cure dall'assicurata e condannare la medesima a restituire le somme pagate da in esecuzione della sentenza appellata. Vinte le spese Pt_1 del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato , dissentendo dalle valutazioni espresse dal primo giudice.
Questi infatti ha dichiarato illegittime le trattenute effettuate dall' , Pt_1 ritenendo applicabile il diverso limite dell'importo dell'assegno sociale aumentato della metà, previsto dall'art. 545 c.p.c., VII comma (introdotto dal D.L. 83/15 conv. in L. n. 132/15) secondo cui : “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”. Ritiene invece il Collegio che al recupero dei crediti dell' mediante Pt_1 trattenuta mensile sulla pensione si applichi la disciplina speciale dell'art. 69 della L. n. 153/1969, che pone il limite del “trattamento minimo”, quale importo della pensione non tangibile dalla trattenuta, nel senso che la trattenuta di 1/5 deve comunque fare salvo l'importo della pensione pari al trattamento minimo. Tale norma infatti prevede: “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti Parte_1 da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' Pt_1 stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all' Parte_1
, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere
[...] gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato” . Si tratta di una norma speciale che, dunque, prevede per il recupero dei crediti di cui è titolare l' la limitazione del recupero entro 1/5 della somma Pt_1 delle pensioni in pagamento;
la salvaguardia del trattamento minimo;
il recupero dell' indebito senza l'applicazione di interessi, a meno che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Nella specie è indubitabile che le trattenute effettuate dall' rispettano il Pt_1 trattamento minimo intangibile . Di contro, non può trovare applicazione alle trattenute sulla pensione, l'articolo 545 c.p.c., relativo al limite dell'importo dell'assegno sociale aumentato della metà, in quanto esso detta norme in tema di pignoramento presso terzi, come si evince chiaramente dalla collocazione della norma nel capo III del titolo II del terzo libro intestato “Dell'espropriazione presso terzi”, e dal dato testuale della norma che fa espresso riferimento al pignoramento. Peraltro lo stesso articolo 23 del D.L. n. 83/2015, che ha introdotto il comma VII dell'art. 545 c.p.c., nell'individuare il termine iniziale di efficacia della nuova norma fa riferimento alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge. Il convincimento qui espresso trova conferma nella recente pronuncia della S.C. (v. ord. n. 26580/2024), secondo cui in caso di recupero di indebito previdenziale a mezzo di trattenuta sul trattamento pensionistico spettante al pensionato, si applicano i limiti di pignorabilità stabiliti dall'art. 69 della legge n. 153 del 1969, per cui la trattenuta non deve superare la misura del quinto dell'ammontare del trattamento e deve essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Nel caso di specie le trattenute effettuate dall' rispettano appieno il Pt_1 suddetto limite dell'importo della pensione integrata al trattamento minimo, non avendo l' effettuato trattenute che abbiano portato la Controparte_2 pensione complessiva dell'odierna appellata al di sotto del trattamento minimo,né trattenute eccedenti 1/5 della pensione stessa. Ed infatti a norma dell'allegato 2 della circolare n. 186/2017 di rinnovo delle pensioni per l'anno 2018, l'importo del trattamento minimo della pensione dei lavoratori dipendenti e autonomi era pari per il 2018 a € 507,42. E' pacifico ( come peraltro anche accertato nella sentenza gravata) che la ricorrente godeva nel 2018 di pensione di vecchiaia VR pari al trattamento minimo di € 507,42 e di pensione estera pari a € 140 mensili, per cui le trattenute ,per come effettuate dall' , salvaguardano il trattamento minimo Pt_1 dell'odierna appellata. Ne consegue la legittimità dell'operato dell' con conseguente Controparte_2 rigetto del ricorso formulato in prime cure da , la quale è Controparte_1 tenuta a restituire le somme pagate da in esecuzione della sentenza Pt_1 appellata. Le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate tra le parti tenuto conto della natura squisitamente interpretativa delle questioni esaminate nonché dell'intervento chiarificatore della S. C. nel corso del giudizio .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- -accoglie l'appello e, per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , rigetta la domanda formulata in prime cure da , la quale è tenuta a Controparte_1 restituire le somme pagate dall' in esecuzione della sentenza appellata. Pt_1
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli lì 14.4.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.