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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2024, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5984/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 05/06/2024
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (l'avv. Alessandro Zotti per l'attore e l'avv. Enrico Follese
in sostituzione del difensore di che richiamano le conclusioni come in atti. Pt_1
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 14
N. R.G. 5984/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5984/2019 avente il seguente OGGETTO:
opposizione ad ingiunzione di pagamento, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
Alessandro Zotti, elettivamente domiciliata in via Bonn, 8 - Cagliari presso lo studio del difensore,
giusta procura in calce all'atto di opposizione ad ingiunzione di pagamento.
OPPONENTE
contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Macciotta, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in viale Diaz, 29 - Cagliari presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
pagina 2 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 10.07.2019, ha proposto Parte_2
opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 52060/3439/2019 notificata il 31.05.2019 e ricevuta il
11.06.2019, con cui le aveva intimato il pagamento di euro 8.998,49, esponendo che: CP_1
- all'opponente era intestata la fornitura idrica identificata dal codice cliente n. 36078690, a servizio dell'immobile sito in via Dante 6 a Serdiana, il cui contatore era ubicato nella vicina via
Bachelet 2;
- con l'ingiunzione opposta aveva richiesto il pagamento delle seguenti fatture: Pt_1
1) n. 903864 del 07.07.2018 di euro 1.021,13 (scadenza il 22.08.2018);
2) n. 530349496 del 11.09.2017 di euro 609,92 (scadenza il 30.10.2017);
3) n. 530493728 del 18.12.2017 di euro 445,86 (scadenza il 02.02.2018);
4) n. 540029979 del 23.05.2017 di euro 15,16 (scadenza il 10.07.2017);
5) n. 5402425372 del 19.08.2016 di euro 3.114,35 (scadenza il 07.10.2016);
6) n. 530465844 del 31.12.2016 di euro 1.474,62 (scadenza il 27.02.2017);
7) n. 520135241 del 29.04.2016 di euro 845,76 (scadenza il 17.06.2016);
8) n. 520049875 del 29.02.2016 di euro 396,95 (scadenza il 22.04.2016);
9) n. 23226118 del 21.09.2015 di euro 1.019,35 (scadenza il 26.11.2015);
10) n. 24213331 del 06.10.2014 di euro 55,39 (scadenza il 19.05.2015);
- la notifica dell'ingiunzione opposta doveva essere ritenuta inesistente o nulla in quanto eseguita da un dipendente dell'opposta, in conformità all'orientamento di questo Tribunale secondo cui “ai sensi
dell'art. 12 Legge 20 novembre 1982, n. 890, le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo
posta sono applicabili alla notificazione degli atti giudiziari adottati dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fra
pagina 3 di 14 le quali non figurano le società di diritto privato che, come gestiscono servizi pubblici;
CP_1
la natura di società in house di non ne determina, ai fini della notifica dell'ingiunzione, la Pt_1
qualificazione di pubblica amministrazione, poiché, in adesione alla tesi del c.d. “ente pubblico a
geometria variabile”, la natura in house di un soggetto, che formalmente resta una società privata,
non ne comporta automaticamente l'assoggettamento alla disciplina pubblicistica, bensì, al contrario,
lo stesso resta, di regola, assoggettato alla disciplina privatistica, come confermato peraltro dall'art.
14 D.lgs. n. 175/2016, che assoggetta alla disciplina del fallimento anche le società in house e non può
certo deporre in senso contrario, stante la sua particolare ratio, la sussistenza di giurisdizione
contabile per l'azione di responsabilità degli amministratori (cfr. l'art. 13 D.lgs. n. 175/2016); nello
stesso senso, da un lato l'art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 175/2016, a mente del quale “si intendono per
a) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le
autorità di sistema portuale” e, peraltro, la qualificazione di come amministrazione pubblica Pt_1
sembra potersi escludere anche dalla circostanza per cui, in caso contrario, la stessa non avrebbe
richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, con le note n. 61531 del 29 luglio 2014 e n. 86363
del 6 ottobre 2015, l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti vantati nei confronti degli
utenti del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2, primo comma, r.d. 639/1910” (ordinanza del
19.02.2019, R.G. n. 8775/2018, dott. ; ordinanza del 22.02.2019, R.G. n. 8298/2018, Persona_1
dott. in entrambe le cause era stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione Persona_2
opposta);
- l'ingiunzione opposta doveva essere ritenuta strumento inammissibile nel caso di specie, per difetto dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, non avendo l'opposta mai notificato le fatture per le quali aveva ingiunto il pagamento;
pagina 4 di 14 - poiché l'opposta aveva esercitato il proprio diritto di credito soltanto con la notifica dell'ingiunzione ricevuta dall'opponente il giorno 11.06.2019 (non avendo mai notificato le fatture per cui è causa), ogni pretesa creditoria anteriore al giorno 11.06.2014 doveva essere ritenuta estinta per prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, c. 4, c.c.;
- in data 24.10.2016 l'opponente (notata un'anomalia nei consumi rilevati sulla propria fornitura)
aveva individuato con un tecnico di fiducia una perdita idrica nel giardino antistante l'immobile servito, provvedendo alla riparazione;
- la maggiore entità del consumo addebitato all'opponente doveva essere imputata ad un malfunzionamento dell'impianto in seguito alla perdita idrica sopra menzionata, denunciata all'opposta;
- doveva essere ritenuta inesistente o nulla l'ingiunzione opposta, in quanto strumento eccezionale riservato dall'ordinamento a favore dei soli enti pubblici per la celere riscossione delle entrate, pertanto insuscettibile di applicazione analogica a favore di enti di natura privatistica come l'opposta;
- ferma l'illegittimità dell'ingiunzione opposta per le causali in premessa, doveva essere riconosciuto il concorso causale dell'opposta nell'aggravamento della pretesa morosità dell'opponente,
per aver omesso di eseguire letture dei consumi e fatturazioni con periodicità regolare nonché per aver omesso di segnalare anomalie nei consumi (in violazione degli artt. B.16, c. 1 e B35.1, c. 2 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato).
Pertanto, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via principale,
dichiarare l'atto di ingiunzione di pagamento nullo e/o invalido e/o inesistente;
in via subordinata;
pagina 5 di 14 accertato che il consumo eccedente la media è imputabile a perdita idrica non visibile,
documentata, intercettata e riparata dall'utente in data 26.10.2016 (cfr. doc. 3),
disporre un'adeguata riduzione del credito ingiunto
stornando le voci relative a depurazione fognatura, essendo l'acqua fuoriuscita dalla perdita
defluita nel sottosuolo;
in ogni caso
ridurre l'entità dell'intero credito contestato in proporzione all'eccepita prescrizione nonché
all'accertata gravità della condotta (omissiva) colposa del gestore in relazione all'ampliamento delle
proprie ragioni creditorie;
oltre al risarcimento del danno se del caso facendo ricorso alla valutazione equitativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rifusione delle spese generali, Cassa Avvocati
come per legge;
quanto a diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dello scrivente difensore che dichiara
di non averli riscossi”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.11.2019 si è tardivamente costituita in giudizio sostenendo che: CP_1
- la riscossione dei crediti da parte dell'opposta mediante ingiunzione doveva essere ritenuta valida ed efficace in base ai seguenti riferimenti normativi:
a) art. 156, c. 1, del D.lgs 152/2006, secondo cui la tariffa corrisposta per il servizio idrico integrato era riscossa dal gestore del servizio medesimo;
b) art. 36, c. 2, del D.L. 248/2007, convertito in L. 31/2008, secondo cui la riscossione coattiva di tutte le entrate degli enti locali (e secondo l'opposta, anche del corrispettivo del servizio idrico) poteva essere compiuta mediante la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
pagina 6 di 14 c) sempre in forza dell'art. 36 sopra richiamato, nella parte in cui era previsto che il presupposto per la riscossione tramite ingiunzione era dato dallo svolgimento dell'attività di riscossione in proprio dall'ente o previo affidamento ai soggetti di cui all' art. 52, c. 5, lett. b), del D.lgs. 446/1997;
d) art. 52, c. 5, lett. b), n. 3 del D.lgs. 446/1997 secondo cui la riscossione poteva essere affidata a società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del D. lgs. N.
267/2000 (a condizione che l'ente titolare del capitale sociale esercitasse sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
che la società realizzasse la parte più importante della propria attività con l'ente controllante;
che svolgesse la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente controllante);
- doveva essere riconosciuto in capo all'opposta il possesso dei requisiti per riscuotere i crediti mediante ingiunzione, in conformità alle norme in precedenza richiamate, in quanto società in house
(soggetta all'indirizzo e al controllo analogo degli Enti pubblici territoriali serviti dal Servizio Idrico
Integrato);
- l'opposta era stata autorizzata con Decreto del del Organizzazione_1
30.12.2015 pubblicato nella G.U. n. 9 del 13.01.2016, all'emanazione delle ingiunzioni di cui all'art. 2,
comma 1, R.D. n. 639/1910 (ex art. 17, comma 3ter del D.lgs. n. 46/1999);
- la giurisprudenza di merito aveva riconosciuto la legittimità della riscossione dei crediti mediante ingiunzione da parte del Gestore del servizio idrico autorizzato a tal fine (Tribunale di
Milano, sentenza n. 12335 del 07.11.2016; Tribunale di Monza, 27.04.2016, Giudice Nardecchia;
Tribunale di Treviso, 17.05.2018, Giudice Francesca Vortali;
Tribunale di Sassari, ordinanze del
26.04.2018 e del 14.06.2018);
pagina 7 di 14 - la giurisprudenza aveva definito l'opposizione avverso l'ingiunzione come strumento volto ad accertare la fondatezza del credito (Tribunale Milano, sentenza n. 1599 del 04.02.2016; Cass. civ., sez.
3, 11.02.2009 n. 3341);
- in applicazione della giurisprudenza richiamata al caso di specie, con la proposizione del presente giudizio di opposizione a seguito della notificazione dell'ingiunzione l'opponente aveva instaurato un contenzioso di merito circa la debenza del credito controverso, con infondatezza delle eccezioni preliminari in ordine alla validità dell'ingiunzione di pagamento;
- quanto alla validità della notifica dell'ingiunzione da parte dell'opposta tramite un proprio dipendente, la giurisprudenza di merito aveva affermato che “…ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. gg -
quater del D.L. 70/2011, n. 70, i Comuni possano avvalersi delle disposizioni di cui al DPR 602/73,
titolo II (ove è collocato l'art. 49 che rinvia all'art. 26 in materia di notificazione), solo se procedono
alla riscossione in gestione diretta o mediante società in house…” (Tribunale di Treviso, 17.05.2018,
Giudice Francesca Vortali);
- in applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza sopra richiamato al caso di specie, la notifica da parte dell'opposta era stata legittima, in quanto compiuta da società in house partecipata dal
(nel cui territorio era sita l'utenza debitrice delle somme oggetto di ingiunzione); Controparte_2
- infatti, la notifica diretta da parte dell'opposta doveva essere ritenuta rispettosa degli artt. 26 e
49 DPR 602/72 (nonché dell'art. 7, comma 2, lett. gg - quater del D.L. n. 70/2011) in quanto l'art. 26
aveva previsto che la cartella potesse essere notificata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento dagli ufficiali della riscossione, qualifica acquistata dall'opposta con l'autorizzazione del 30.12.2015 alla riscossione mediante ruolo e ingiunzione rilasciata dal
[...]
; Organizzazione_1
pagina 8 di 14 - doveva essere ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione in quanto nessuna delle fatture oggetto dell'ingiunzione opposta era stata emessa per consumi anteriori al 11.06.2014, essendo tutte relative al periodo dal 10.02.2015 al 18.04.2018 (la fattura n. 24213331 del 06.10.2014 era stata emessa per il deposito cauzionale);
- l'opponente aveva ricevuto in data 24.04.2018, in data 08.11.2018 e in data 09.11.2018 tre solleciti di pagamento di tutte le fatture oggetto dell'ingiunzione opposta, oltre a due ulteriori comunicazioni intermedie segnalanti consumi elevati rispetto alla media, con interruzione della prescrizione;
- la perdita occulta invocata dall'opponente era stata portata a conoscenza dell'opposta in maniera irrituale soltanto con il presente giudizio, con conseguente esclusione del diritto alla riduzione dei costi di fognatura e depurazione (riduzione astrattamente prevista dall'art. B.35.2 del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato per le perdite non confluite in rete fognaria, con onere della prova a carico dell'utente);
- le fatture oggetto di ingiunzione erano state emanate nel rispetto dei termini prescritti dal
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, con contabilizzazione di consumi a saldo dei rispettivi periodi in base ad effettive e reali letture (fatture n. 23226118 del 21.09.2015, n. 520049875 del
29.02.2016 n. 520135241 del 29.04.2016, n. 540245372 del 19.08.2016, n. 530465844 del 31.12.2016
e n. 540029979 del 23.05.2017);
- l'opposta aveva tempestivamente segnalato all'opponente l'anomalia dei consumi rilevati e la possibile perdita occulta in ottemperanza alle prescrizioni regolamentari, con comunicazioni del
29.08.2016 e del 12.01.2017.
Tutto ciò premesso, l'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare,
pagina 9 di 14 accertata l'infondatezza delle ragioni addotte a sostegno della presente opposizione,
confermare l'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 52060/3439 /2019,
emessa dalla società in data 20.05.2019; CP_1
in via principale,
per tutte le motivazioni ed argomentazioni dispiegate nel presente atto,
rigettare integralmente le avverse domande formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, e,
per l'effetto,
confermare l'ingiunzione di pagamento opposta, adottando gli opportuni provvedimenti
sanzionatori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e mandando assolta la società da ogni avversa CP_1
pretesa;
in via ulteriormente principale,
per tutte le motivazioni ed argomentazioni dispiegate nel presente atto, previo accertamento del
corrispettivo rimasto insoluto ed ingiunto per il tramite dell'ingiunzione di pagamento opposta,
condannare l'opponente al pagamento della somma di € 8.998,49 o di quella maggior o minore
che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre agli interessi di mora calcolati a norma del
Regolamento del Sistema Idrico Integrato dalla scadenza della fattura e fino all'effettivo pagamento,
adottando gli opportuni provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e mandando assolta la
società da ogni avversa pretesa;
CP_1
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe
professionali, oltre agli accessori di legge”.
Con ordinanza del 28.11.2019 questo Tribunale ha rilevato che:
- l'ingiunzione di pagamento era stata legittimamente pronunciata da ai sensi dell'art. Pt_1
3-bis d. lvo 46 del 1999, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare pagina 10 di 14 la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;
- con circolare del in data 30.12.2015, era stata Organizzazione_2
autorizzata la riscossione mediante ruolo, ai sensi dell'art.
3-bis d. lgs. 46 del 1999, dei crediti vantati da Pt_1
- l'ingiunzione di pagamento era stata regolarmente notificata da con il mezzo del Pt_1
servizio postale ai sensi dell'art. 14 comma 1 l. 890 del 1982.
- erano sussistenti i presupposti per la sospensione dell'ingiunzione di pagamento, tenuto conto del fumus della fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla perdita idrica e del periculum in ragione dell'importo del credito azionato;
Pertanto, la precedente ordinanza ha sospeso l'efficacia dell'ingiunzione di pagamento, rinviando le parti all'udienza del 07.10.2020 per verificare le possibilità di conciliazione sulla base di un accordo che avesse preveduto il ricalcolo degli importi dovuti sulla base dei consumi medi con spese di lite compensate.
Il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo a causa dell'opposizione di Pt_1
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'odierna udienza per la decisione con lettura dispositivo, con assegnazione del termine di trenta giorni prima dell'udienza per note conclusive.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del Tribunale, devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni relative alla nullità o inesistenza dell'ingiunzione di pagamento notificata da parte di tramite il servizio postale e della mancanza dei presupposti Pt_1
per procedere all'ingiunzione di pagamento.
pagina 11 di 14 Entrambe le eccezioni sono infondate.
L'ingiunzione di pagamento è stata legittimamente notificata da ai sensi dell'art. 3 bis Pt_1
d. l.vo 46/1999, il quale dispone che il Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
Dal documento depositato in atti risulta che, con circolare del Organizzazione_2
in data 30.12.2015, è stata autorizzata la riscossione mediante ruolo, ai sensi del richiamato art.
[...]
3 bis d. l.vo 46/1999, dei crediti vantati da Pt_1
Pertanto, l'ingiunzione di pagamento è stata legittimamente pronunciata da e Pt_1
regolarmente notificata con il mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 14 comma 1 l. 890 del 1982
presso l'indirizzo del titolare dell'utenza.
Deve ora essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riferimento ai consumi, indicati nel prospetto allegato all'ingiunzione di pagamento, relativi agli anni compresi tra il
2015 ed il 2018.
L'eccezione è infondata.
In materia di prescrizione, deve essere applicato l'art. 2948 c.c., che dispone: “si prescrivono in
cinque anni: […] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in
termini più brevi”.
In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo cui il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo,
configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ed il relativo credito è
pagina 12 di 14 soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 27.01.2015, Rv.
634039).
Peraltro, avuto riguardo alle fatture contestate, si deve tenere conto dei solleciti di pagamento,
che hanno interrotto il decorso del termine prescrizionale di cinque anni con riferimento alle fatture indicate nei solleciti.
ha infatti prodotto in causa i solleciti di pagamento con riferimento alle fatture per cui è Pt_1
causa, ritualmente notificati all'opponente in data 24.07.2018 ed in data 09.11.2018, da ritenersi idonei ad interrompere il periodo di prescrizione (docc. 17-18-19 prod. Abbanoa).
Il credito azionato pertanto non è prescritto per i consumi idrici indicati nelle fatture per cui è
causa, poiché la notifica delle diffide ad adempiere ha determinato l'interruzione del termine quinquennale della prescrizione agli effetti dell'art. 2943 c.c.
Anche il motivo di opposizione relativo alla perdita idrica deve ritenersi infondato.
Deve infatti ritenersi irrilevante quanto esposto dall'opponente nell'atto introduttivo con riferimento all'anomalia dei consumi dovuta ad una perdita idrica, rilevata e riparata nel 2016 dal suo tecnico di fiducia nelle condutture interrate del giardino dell'abitazione.
Tale dichiarazione costituisce piuttosto una ammissione di responsabilità dell'opponente, poiché
è onere dell'utente verificare la funzionalità dell'impianto idrico interno al fine di verificare l'esistenza di perdite occulte ai sensi dell'art. B.35.2 del RSII.
Inoltre, l'art. B.16 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato dispone che “il Gestore emette
le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro
degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno”.
pagina 13 di 14 Nel caso di specie, le disposizioni contenute nell'art. B.16 del RSII sono state rispettate da essendo documentata in atti l'emissione delle fatture indicate nell'ingiunzione di pagamento Pt_1
sulla base di letture effettuate almeno due volte l'anno.
Pertanto, tenuto conto delle regolari letture del contatore da parte del gestore, l'opponente non può lamentare l'esistenza di consumi anomali dovuti ad una perdita idrica nell'impianto interno alla propria abitazione, che peraltro il gestore del servizio idrico aveva prontamente segnalato all'utente mediante le comunicazioni del 29.08.2016 e del 12.01.2017 (docc. 20-21 prod. Abbanoa).
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Le spese liquidate in dispositivo in misura media per le tre fasi (tenuto conto del valore della causa e della mancanza della fase istruttoria) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento;
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.397,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 05/06/2024
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 05/06/2024
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (l'avv. Alessandro Zotti per l'attore e l'avv. Enrico Follese
in sostituzione del difensore di che richiamano le conclusioni come in atti. Pt_1
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 14
N. R.G. 5984/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5984/2019 avente il seguente OGGETTO:
opposizione ad ingiunzione di pagamento, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
Alessandro Zotti, elettivamente domiciliata in via Bonn, 8 - Cagliari presso lo studio del difensore,
giusta procura in calce all'atto di opposizione ad ingiunzione di pagamento.
OPPONENTE
contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Macciotta, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in viale Diaz, 29 - Cagliari presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
pagina 2 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 10.07.2019, ha proposto Parte_2
opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 52060/3439/2019 notificata il 31.05.2019 e ricevuta il
11.06.2019, con cui le aveva intimato il pagamento di euro 8.998,49, esponendo che: CP_1
- all'opponente era intestata la fornitura idrica identificata dal codice cliente n. 36078690, a servizio dell'immobile sito in via Dante 6 a Serdiana, il cui contatore era ubicato nella vicina via
Bachelet 2;
- con l'ingiunzione opposta aveva richiesto il pagamento delle seguenti fatture: Pt_1
1) n. 903864 del 07.07.2018 di euro 1.021,13 (scadenza il 22.08.2018);
2) n. 530349496 del 11.09.2017 di euro 609,92 (scadenza il 30.10.2017);
3) n. 530493728 del 18.12.2017 di euro 445,86 (scadenza il 02.02.2018);
4) n. 540029979 del 23.05.2017 di euro 15,16 (scadenza il 10.07.2017);
5) n. 5402425372 del 19.08.2016 di euro 3.114,35 (scadenza il 07.10.2016);
6) n. 530465844 del 31.12.2016 di euro 1.474,62 (scadenza il 27.02.2017);
7) n. 520135241 del 29.04.2016 di euro 845,76 (scadenza il 17.06.2016);
8) n. 520049875 del 29.02.2016 di euro 396,95 (scadenza il 22.04.2016);
9) n. 23226118 del 21.09.2015 di euro 1.019,35 (scadenza il 26.11.2015);
10) n. 24213331 del 06.10.2014 di euro 55,39 (scadenza il 19.05.2015);
- la notifica dell'ingiunzione opposta doveva essere ritenuta inesistente o nulla in quanto eseguita da un dipendente dell'opposta, in conformità all'orientamento di questo Tribunale secondo cui “ai sensi
dell'art. 12 Legge 20 novembre 1982, n. 890, le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo
posta sono applicabili alla notificazione degli atti giudiziari adottati dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fra
pagina 3 di 14 le quali non figurano le società di diritto privato che, come gestiscono servizi pubblici;
CP_1
la natura di società in house di non ne determina, ai fini della notifica dell'ingiunzione, la Pt_1
qualificazione di pubblica amministrazione, poiché, in adesione alla tesi del c.d. “ente pubblico a
geometria variabile”, la natura in house di un soggetto, che formalmente resta una società privata,
non ne comporta automaticamente l'assoggettamento alla disciplina pubblicistica, bensì, al contrario,
lo stesso resta, di regola, assoggettato alla disciplina privatistica, come confermato peraltro dall'art.
14 D.lgs. n. 175/2016, che assoggetta alla disciplina del fallimento anche le società in house e non può
certo deporre in senso contrario, stante la sua particolare ratio, la sussistenza di giurisdizione
contabile per l'azione di responsabilità degli amministratori (cfr. l'art. 13 D.lgs. n. 175/2016); nello
stesso senso, da un lato l'art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 175/2016, a mente del quale “si intendono per
a) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le
autorità di sistema portuale” e, peraltro, la qualificazione di come amministrazione pubblica Pt_1
sembra potersi escludere anche dalla circostanza per cui, in caso contrario, la stessa non avrebbe
richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, con le note n. 61531 del 29 luglio 2014 e n. 86363
del 6 ottobre 2015, l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti vantati nei confronti degli
utenti del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2, primo comma, r.d. 639/1910” (ordinanza del
19.02.2019, R.G. n. 8775/2018, dott. ; ordinanza del 22.02.2019, R.G. n. 8298/2018, Persona_1
dott. in entrambe le cause era stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione Persona_2
opposta);
- l'ingiunzione opposta doveva essere ritenuta strumento inammissibile nel caso di specie, per difetto dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, non avendo l'opposta mai notificato le fatture per le quali aveva ingiunto il pagamento;
pagina 4 di 14 - poiché l'opposta aveva esercitato il proprio diritto di credito soltanto con la notifica dell'ingiunzione ricevuta dall'opponente il giorno 11.06.2019 (non avendo mai notificato le fatture per cui è causa), ogni pretesa creditoria anteriore al giorno 11.06.2014 doveva essere ritenuta estinta per prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, c. 4, c.c.;
- in data 24.10.2016 l'opponente (notata un'anomalia nei consumi rilevati sulla propria fornitura)
aveva individuato con un tecnico di fiducia una perdita idrica nel giardino antistante l'immobile servito, provvedendo alla riparazione;
- la maggiore entità del consumo addebitato all'opponente doveva essere imputata ad un malfunzionamento dell'impianto in seguito alla perdita idrica sopra menzionata, denunciata all'opposta;
- doveva essere ritenuta inesistente o nulla l'ingiunzione opposta, in quanto strumento eccezionale riservato dall'ordinamento a favore dei soli enti pubblici per la celere riscossione delle entrate, pertanto insuscettibile di applicazione analogica a favore di enti di natura privatistica come l'opposta;
- ferma l'illegittimità dell'ingiunzione opposta per le causali in premessa, doveva essere riconosciuto il concorso causale dell'opposta nell'aggravamento della pretesa morosità dell'opponente,
per aver omesso di eseguire letture dei consumi e fatturazioni con periodicità regolare nonché per aver omesso di segnalare anomalie nei consumi (in violazione degli artt. B.16, c. 1 e B35.1, c. 2 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato).
Pertanto, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via principale,
dichiarare l'atto di ingiunzione di pagamento nullo e/o invalido e/o inesistente;
in via subordinata;
pagina 5 di 14 accertato che il consumo eccedente la media è imputabile a perdita idrica non visibile,
documentata, intercettata e riparata dall'utente in data 26.10.2016 (cfr. doc. 3),
disporre un'adeguata riduzione del credito ingiunto
stornando le voci relative a depurazione fognatura, essendo l'acqua fuoriuscita dalla perdita
defluita nel sottosuolo;
in ogni caso
ridurre l'entità dell'intero credito contestato in proporzione all'eccepita prescrizione nonché
all'accertata gravità della condotta (omissiva) colposa del gestore in relazione all'ampliamento delle
proprie ragioni creditorie;
oltre al risarcimento del danno se del caso facendo ricorso alla valutazione equitativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rifusione delle spese generali, Cassa Avvocati
come per legge;
quanto a diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dello scrivente difensore che dichiara
di non averli riscossi”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.11.2019 si è tardivamente costituita in giudizio sostenendo che: CP_1
- la riscossione dei crediti da parte dell'opposta mediante ingiunzione doveva essere ritenuta valida ed efficace in base ai seguenti riferimenti normativi:
a) art. 156, c. 1, del D.lgs 152/2006, secondo cui la tariffa corrisposta per il servizio idrico integrato era riscossa dal gestore del servizio medesimo;
b) art. 36, c. 2, del D.L. 248/2007, convertito in L. 31/2008, secondo cui la riscossione coattiva di tutte le entrate degli enti locali (e secondo l'opposta, anche del corrispettivo del servizio idrico) poteva essere compiuta mediante la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
pagina 6 di 14 c) sempre in forza dell'art. 36 sopra richiamato, nella parte in cui era previsto che il presupposto per la riscossione tramite ingiunzione era dato dallo svolgimento dell'attività di riscossione in proprio dall'ente o previo affidamento ai soggetti di cui all' art. 52, c. 5, lett. b), del D.lgs. 446/1997;
d) art. 52, c. 5, lett. b), n. 3 del D.lgs. 446/1997 secondo cui la riscossione poteva essere affidata a società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del D. lgs. N.
267/2000 (a condizione che l'ente titolare del capitale sociale esercitasse sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
che la società realizzasse la parte più importante della propria attività con l'ente controllante;
che svolgesse la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente controllante);
- doveva essere riconosciuto in capo all'opposta il possesso dei requisiti per riscuotere i crediti mediante ingiunzione, in conformità alle norme in precedenza richiamate, in quanto società in house
(soggetta all'indirizzo e al controllo analogo degli Enti pubblici territoriali serviti dal Servizio Idrico
Integrato);
- l'opposta era stata autorizzata con Decreto del del Organizzazione_1
30.12.2015 pubblicato nella G.U. n. 9 del 13.01.2016, all'emanazione delle ingiunzioni di cui all'art. 2,
comma 1, R.D. n. 639/1910 (ex art. 17, comma 3ter del D.lgs. n. 46/1999);
- la giurisprudenza di merito aveva riconosciuto la legittimità della riscossione dei crediti mediante ingiunzione da parte del Gestore del servizio idrico autorizzato a tal fine (Tribunale di
Milano, sentenza n. 12335 del 07.11.2016; Tribunale di Monza, 27.04.2016, Giudice Nardecchia;
Tribunale di Treviso, 17.05.2018, Giudice Francesca Vortali;
Tribunale di Sassari, ordinanze del
26.04.2018 e del 14.06.2018);
pagina 7 di 14 - la giurisprudenza aveva definito l'opposizione avverso l'ingiunzione come strumento volto ad accertare la fondatezza del credito (Tribunale Milano, sentenza n. 1599 del 04.02.2016; Cass. civ., sez.
3, 11.02.2009 n. 3341);
- in applicazione della giurisprudenza richiamata al caso di specie, con la proposizione del presente giudizio di opposizione a seguito della notificazione dell'ingiunzione l'opponente aveva instaurato un contenzioso di merito circa la debenza del credito controverso, con infondatezza delle eccezioni preliminari in ordine alla validità dell'ingiunzione di pagamento;
- quanto alla validità della notifica dell'ingiunzione da parte dell'opposta tramite un proprio dipendente, la giurisprudenza di merito aveva affermato che “…ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. gg -
quater del D.L. 70/2011, n. 70, i Comuni possano avvalersi delle disposizioni di cui al DPR 602/73,
titolo II (ove è collocato l'art. 49 che rinvia all'art. 26 in materia di notificazione), solo se procedono
alla riscossione in gestione diretta o mediante società in house…” (Tribunale di Treviso, 17.05.2018,
Giudice Francesca Vortali);
- in applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza sopra richiamato al caso di specie, la notifica da parte dell'opposta era stata legittima, in quanto compiuta da società in house partecipata dal
(nel cui territorio era sita l'utenza debitrice delle somme oggetto di ingiunzione); Controparte_2
- infatti, la notifica diretta da parte dell'opposta doveva essere ritenuta rispettosa degli artt. 26 e
49 DPR 602/72 (nonché dell'art. 7, comma 2, lett. gg - quater del D.L. n. 70/2011) in quanto l'art. 26
aveva previsto che la cartella potesse essere notificata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento dagli ufficiali della riscossione, qualifica acquistata dall'opposta con l'autorizzazione del 30.12.2015 alla riscossione mediante ruolo e ingiunzione rilasciata dal
[...]
; Organizzazione_1
pagina 8 di 14 - doveva essere ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione in quanto nessuna delle fatture oggetto dell'ingiunzione opposta era stata emessa per consumi anteriori al 11.06.2014, essendo tutte relative al periodo dal 10.02.2015 al 18.04.2018 (la fattura n. 24213331 del 06.10.2014 era stata emessa per il deposito cauzionale);
- l'opponente aveva ricevuto in data 24.04.2018, in data 08.11.2018 e in data 09.11.2018 tre solleciti di pagamento di tutte le fatture oggetto dell'ingiunzione opposta, oltre a due ulteriori comunicazioni intermedie segnalanti consumi elevati rispetto alla media, con interruzione della prescrizione;
- la perdita occulta invocata dall'opponente era stata portata a conoscenza dell'opposta in maniera irrituale soltanto con il presente giudizio, con conseguente esclusione del diritto alla riduzione dei costi di fognatura e depurazione (riduzione astrattamente prevista dall'art. B.35.2 del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato per le perdite non confluite in rete fognaria, con onere della prova a carico dell'utente);
- le fatture oggetto di ingiunzione erano state emanate nel rispetto dei termini prescritti dal
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, con contabilizzazione di consumi a saldo dei rispettivi periodi in base ad effettive e reali letture (fatture n. 23226118 del 21.09.2015, n. 520049875 del
29.02.2016 n. 520135241 del 29.04.2016, n. 540245372 del 19.08.2016, n. 530465844 del 31.12.2016
e n. 540029979 del 23.05.2017);
- l'opposta aveva tempestivamente segnalato all'opponente l'anomalia dei consumi rilevati e la possibile perdita occulta in ottemperanza alle prescrizioni regolamentari, con comunicazioni del
29.08.2016 e del 12.01.2017.
Tutto ciò premesso, l'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare,
pagina 9 di 14 accertata l'infondatezza delle ragioni addotte a sostegno della presente opposizione,
confermare l'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 52060/3439 /2019,
emessa dalla società in data 20.05.2019; CP_1
in via principale,
per tutte le motivazioni ed argomentazioni dispiegate nel presente atto,
rigettare integralmente le avverse domande formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, e,
per l'effetto,
confermare l'ingiunzione di pagamento opposta, adottando gli opportuni provvedimenti
sanzionatori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e mandando assolta la società da ogni avversa CP_1
pretesa;
in via ulteriormente principale,
per tutte le motivazioni ed argomentazioni dispiegate nel presente atto, previo accertamento del
corrispettivo rimasto insoluto ed ingiunto per il tramite dell'ingiunzione di pagamento opposta,
condannare l'opponente al pagamento della somma di € 8.998,49 o di quella maggior o minore
che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre agli interessi di mora calcolati a norma del
Regolamento del Sistema Idrico Integrato dalla scadenza della fattura e fino all'effettivo pagamento,
adottando gli opportuni provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e mandando assolta la
società da ogni avversa pretesa;
CP_1
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe
professionali, oltre agli accessori di legge”.
Con ordinanza del 28.11.2019 questo Tribunale ha rilevato che:
- l'ingiunzione di pagamento era stata legittimamente pronunciata da ai sensi dell'art. Pt_1
3-bis d. lvo 46 del 1999, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare pagina 10 di 14 la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;
- con circolare del in data 30.12.2015, era stata Organizzazione_2
autorizzata la riscossione mediante ruolo, ai sensi dell'art.
3-bis d. lgs. 46 del 1999, dei crediti vantati da Pt_1
- l'ingiunzione di pagamento era stata regolarmente notificata da con il mezzo del Pt_1
servizio postale ai sensi dell'art. 14 comma 1 l. 890 del 1982.
- erano sussistenti i presupposti per la sospensione dell'ingiunzione di pagamento, tenuto conto del fumus della fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla perdita idrica e del periculum in ragione dell'importo del credito azionato;
Pertanto, la precedente ordinanza ha sospeso l'efficacia dell'ingiunzione di pagamento, rinviando le parti all'udienza del 07.10.2020 per verificare le possibilità di conciliazione sulla base di un accordo che avesse preveduto il ricalcolo degli importi dovuti sulla base dei consumi medi con spese di lite compensate.
Il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo a causa dell'opposizione di Pt_1
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'odierna udienza per la decisione con lettura dispositivo, con assegnazione del termine di trenta giorni prima dell'udienza per note conclusive.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del Tribunale, devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni relative alla nullità o inesistenza dell'ingiunzione di pagamento notificata da parte di tramite il servizio postale e della mancanza dei presupposti Pt_1
per procedere all'ingiunzione di pagamento.
pagina 11 di 14 Entrambe le eccezioni sono infondate.
L'ingiunzione di pagamento è stata legittimamente notificata da ai sensi dell'art. 3 bis Pt_1
d. l.vo 46/1999, il quale dispone che il Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
Dal documento depositato in atti risulta che, con circolare del Organizzazione_2
in data 30.12.2015, è stata autorizzata la riscossione mediante ruolo, ai sensi del richiamato art.
[...]
3 bis d. l.vo 46/1999, dei crediti vantati da Pt_1
Pertanto, l'ingiunzione di pagamento è stata legittimamente pronunciata da e Pt_1
regolarmente notificata con il mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 14 comma 1 l. 890 del 1982
presso l'indirizzo del titolare dell'utenza.
Deve ora essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riferimento ai consumi, indicati nel prospetto allegato all'ingiunzione di pagamento, relativi agli anni compresi tra il
2015 ed il 2018.
L'eccezione è infondata.
In materia di prescrizione, deve essere applicato l'art. 2948 c.c., che dispone: “si prescrivono in
cinque anni: […] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in
termini più brevi”.
In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo cui il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo,
configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ed il relativo credito è
pagina 12 di 14 soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 27.01.2015, Rv.
634039).
Peraltro, avuto riguardo alle fatture contestate, si deve tenere conto dei solleciti di pagamento,
che hanno interrotto il decorso del termine prescrizionale di cinque anni con riferimento alle fatture indicate nei solleciti.
ha infatti prodotto in causa i solleciti di pagamento con riferimento alle fatture per cui è Pt_1
causa, ritualmente notificati all'opponente in data 24.07.2018 ed in data 09.11.2018, da ritenersi idonei ad interrompere il periodo di prescrizione (docc. 17-18-19 prod. Abbanoa).
Il credito azionato pertanto non è prescritto per i consumi idrici indicati nelle fatture per cui è
causa, poiché la notifica delle diffide ad adempiere ha determinato l'interruzione del termine quinquennale della prescrizione agli effetti dell'art. 2943 c.c.
Anche il motivo di opposizione relativo alla perdita idrica deve ritenersi infondato.
Deve infatti ritenersi irrilevante quanto esposto dall'opponente nell'atto introduttivo con riferimento all'anomalia dei consumi dovuta ad una perdita idrica, rilevata e riparata nel 2016 dal suo tecnico di fiducia nelle condutture interrate del giardino dell'abitazione.
Tale dichiarazione costituisce piuttosto una ammissione di responsabilità dell'opponente, poiché
è onere dell'utente verificare la funzionalità dell'impianto idrico interno al fine di verificare l'esistenza di perdite occulte ai sensi dell'art. B.35.2 del RSII.
Inoltre, l'art. B.16 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato dispone che “il Gestore emette
le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro
degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno”.
pagina 13 di 14 Nel caso di specie, le disposizioni contenute nell'art. B.16 del RSII sono state rispettate da essendo documentata in atti l'emissione delle fatture indicate nell'ingiunzione di pagamento Pt_1
sulla base di letture effettuate almeno due volte l'anno.
Pertanto, tenuto conto delle regolari letture del contatore da parte del gestore, l'opponente non può lamentare l'esistenza di consumi anomali dovuti ad una perdita idrica nell'impianto interno alla propria abitazione, che peraltro il gestore del servizio idrico aveva prontamente segnalato all'utente mediante le comunicazioni del 29.08.2016 e del 12.01.2017 (docc. 20-21 prod. Abbanoa).
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Le spese liquidate in dispositivo in misura media per le tre fasi (tenuto conto del valore della causa e della mancanza della fase istruttoria) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento;
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.397,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 05/06/2024
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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