Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 1911/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rapp.to e difeso dall'avv. Bruno PA C.F._1
Incoronato ( ), come da procura in calce all'atto di C.F._2
appello, con il quale elett.te dom.lia in Portici, alla via Armando Diaz n.7.
APPELLANTE
E
( E CP_1 C.F._3 Controparte_2
( ), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la C.F._4
potestà genitoriale sulla figlia minore , entrambi rapp.tati e difesi ER
dall'avv. Leopoldo Papa ( , come da procura speciale C.F._5
allegata, con il quale elett.te dom.liano presso l'indirizzo PEC:
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APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale in riforma
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e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla CP_2
figlia minore;
c) disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate ER
dagli appellati dinanzi al Tribunale;
d) condannare gli appellati alle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per gli appellati: 1) accertare e dichiarare inammissibile e, gradatamente, rigettare, perché infondata, la richiesta di sospensiva avanzata dall'appellante;
2) nel merito, previa eventuale ammissione dei mezzi di prova richiesti da questa Difesa in primo grado nella II^ memoria ex art. 183 c.p.c., accertare e dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, rigettare perché infondato l'appello proposto da , confermando PA
integralmente la sentenza impugnata;
3) condannare l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, di spese e compenso del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore, il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. I coniugi e in proprio e nella qualità di CP_1 Controparte_2
genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore , convennero in ER
giudizio , all'epoca dei fatti socio e amministratore unico e PA
l.r. della Buba Srl, per accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto in ordine al sinistro occorso, nell'aprile 2005, alla propria figlia e ER
ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali da lei riportati.
1.1 A tal fine, gli attori dedussero;
che la minore , all'epoca dei fatti di ER
appena 18 mesi, si trovava nella camera da letto della propria abitazione, insieme alla madre ed al fratellino;
che mentre la Controparte_2 _2
madre stava prestando attenzioni al neonato , veniva _2 ER
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improvvisamente colpita in modo violento all'occhio destro, dai vetri frantumati di una lampadina accesa, inserita all'interno di un abat-jour che esplodeva;
che l'abat-jour in questione faceva parte di un trittico di lampade acquistato dagli attori in Grottaminarda e recava il marchio della Buba Srl -il cui socio unico era , che all'epoca dei fatti, ricopriva anche la PA
carica di legale rappresentante-, oggi denominata Parte_2
; che a seguito dell'incidente, la bambina veniva sottoposta a
[...]
numerosi interventi chirurgici, ma a causa delle lesioni riportate, perdeva completamente la vista all'occhio destro;
che in seguito alla denuncia- querela presentata dagli attori, , in qualità di amministratore PA
della Buba Srl, veniva tratto in giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall'articolo 112, comma 2, in relazione all'articolo 103, lettera c), del
Decreto Legislativo n. 206 del 2005 “perché immetteva nel mercato il predetto apparecchio, da considerarsi pericoloso in quanto privo di foglietto illustrativo delle modalità di utilizzo e funzionamento ed anche dell'etichettatura indicante la potenza massima di lampadina da utilizzare”, nonché del reato di cui all'articolo 590, comma due, c.p., con riferimento all'articolo 583, comma due, numero due, c.p. “perché per negligenza imprudenza ed imperizia, con la condotta di cui al capo A) cagionava a di mesi 18 lesioni personali ER
gravissime”; che nel giudizio penale veniva accertata la responsabilità dell'imputato, il quale veniva altresì condannato, in via generica, a risarcire il danno prodotto alle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede;
che proponeva appello avverso la sentenza penale di condanna, PA
senza tuttavia censurare le statuizioni civili;
che la Corte di Appello – Quinta
Sezione Penale – all'esito del giudizio dichiarava di non doversi procedere nei confronti di , in relazione ai reati a lui addebitati, in PA
quanto estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili ormai definitive, in quanto non impugnate;
che avverso la sentenza pronunciata
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dalla Corte d'Appello, proponeva altresì ricorso per PA
cassazione, che veniva dichiarato inammissibile.
1.2 Costituitosi, eccepì la propria carenza di legittimazione PA
passiva, affermando che la pretesa risarcitoria avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti della società Buba Srl e non nei suoi confronti;
contestò
l'accertamento del nesso causale compiuto in sede penale e chiese il rigetto della domanda.
1.3 Il Tribunale Ordinario di Benevento ritenne PA
responsabile per il danno riportato dalla piccola , rigettando ogni ER
contraria o diversa istanza.
Il giudice di primo grado accertò, infatti, che era stato PA
“Imputato in sede penale in proprio e non nella qualità di legale rappresentante della società produttrice dell'abat-jour - come, del resto, in proprio convenuto nel presente giudizio civile”. Ritenne, pertanto, che questi fosse responsabile, in via extracontrattuale, del danno conseguito da ER
, in seguito all'utilizzo, da parte dei genitori della minore, dell'abat-jour
[...]
considerato prodotto difettoso, e che il nesso di causalità era stato definitivamente accertato nel giudizio penale. Il Tribunale, difatti, affermò, a riguardo, che: “le statuizioni civili adottate in sede penale, concernenti il fatto oggetto dell'accertamento penale e la responsabilità dell'odierno convenuto, devono ritenersi non più revocabili e coperte da giudicato”.
§.
2. La sentenza n. 637/2021 del Tribunale di Benevento del 29.03.2021 è stata appellata da . PA
2.1 Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione del giudicato penale, con conseguente erronea declaratoria della propria legittimazione passiva e della propria responsabilità risarcitoria.
Anzitutto l'appellante lamenta che il primo giudice, nell'affermare la propria responsabilità in sede civile, sulla scorta della condanna definitiva generica, contenuta nella sentenza penale di declaratoria di estinzione del reato, abbia Pag. 4 a 15
obliterato l'ulteriore principio espresso dalla pronuncia della Cassazione citata, che faceva comunque salva “la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati.”
L'appellante sostiene, inoltre, che l'affermazione della propria legittimazione passiva in sede civile, fatta dal primo giudice, poggi sull'erroneo presupposto di essere stato indagato ed imputato in proprio. Ritiene, invece che nel giudizio penale egli era stato imputato nella sua qualità di amministratore unico della Buba Srl, società produttrice dell'abat-jour che aveva cagionato il danno alla minore. Pertanto erroneamente in sede civile era stata affermata la sua legittimazione passiva come persona fisica, laddove la pretesa risarcitoria e, più a monte, la responsabilità del sinistro, avrebbe dovuto essere accertata ed affermata nei confronti della società produttrice dell'abat-jour.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea valutazione del giudicato penale e conseguentemente l'erronea valutazione delle prove.
L'appellante, come detto nella premessa del primo motivo di gravame, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione, utilizzata dal giudice di primo grado, sostiene che, in sede civile il giudice è chiamato ad accertare autonomamente il nesso causale, le conseguenze dannose e l'entità del danno. A suo avviso, l'efficacia extra-penale della sentenza penale è circoscritta al solo accertamento del fatto, con la conseguenza che, ai fini dell'affermazione della responsabilità, in sede civile, occorre procedere ad un ulteriore accertamento e prova del nesso causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso.
Sostiene, pertanto, che poiché l'accertamento della responsabilità in sede penale era fondato sulle dichiarazioni rese dalle stesse persone offese e sulla Pag. 5 a 15
base di una consulenza di parte, peraltro eseguita in assenza di contraddittorio, tali elementi non erano utilizzabili ai fini dell'accertamento della responsabilità in sede civile. Lamenta, pertanto, che il Tribunale abbia negato l'ingresso ai mezzi istruttori da lui articolati, in sede civile, e, conseguentemente, l'erronea valutazione del giudicato penale, in quanto il giudice di primo grado aveva formato il proprio convincimento sulla base di quanto emerso nel giudizio penale, trasfondendo, sic et simpliciter, nel giudizio civile tutto quanto accertato nel procedimento penale, senza ammettere ulteriori mezzi di prova.
L'appellante, richiamando a proprio sostegno la sentenza della Cassazione
Civile, sezione III, ordinanza 16 gennaio/5 maggio 2020, n. 8477, afferma, invece, che, in sede civile, il giudice deve accertare autonomamente il nesso causale, le conseguenze dannose e l'entità del danno, prescrizioni, ad avviso dell'appellante, ignorate dal giudice di Benevento.
Con riguardo all'accertamento della responsabilità, evidenzia che la testimonianza resa in sede penale dalle persone offese non aveva rilievo in sede civile, in quanto resa da testi incapaci ex art. 246 c.p.c. a testimoniare, essendo essi portatori di un interesse personale nel giudizio civile, per avere avanzato richiesta risarcitoria anche in proprio. Sicchè, secondo l'appellante, in sede civile, il Giudice deve autonomamente accertare il nesso causale, le conseguenze dannose e l'entità del danno, in quanto, come afferma la
Cassazione, “il giudizio di rinvio dalla sede penale a quella civile attiene ad una indagine processuale e sostanziale del tutto autonoma, volta non più a discernere con funzione punitiva il reato e la sua imputabilità, ma attinente alla diversa dimensione del fatto come presupposto del diritto al risarcimento del danno,” con la conseguente “necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati.” Pag. 6 a 15
2.3. Infine, con il terzo motivo di appello, si duole che il PA
Tribunale abbia affermato che egli non aveva contestato il quantum debeatur, senza considerare che “la decisa, puntuale e reiterata contestazione dell'an debeatur, certamente esplicava effetti anche sul quantum.”
Afferma infatti che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, egli aveva contestato: “le conseguenze dannose subite dalla minore” e che il giudice di prime cure non aveva adeguatamente considerato che la contestazione, puntuale e reiterata, riguardava non solo la propria responsabilità, ma anche gli effetti sul quantum del danno. In particolare sostiene che la contestazione relativa al fondamento della domanda risarcitoria, avanzata dagli attori, è stata da lui affrontata in modo tale da travolgere anche la quantificazione del danno.
Inoltre lamenta l'omessa valutazione dell'incidenza del concorso di colpa ex art. 1227 I comma cc. sia della madre della piccola , per l'acclarato ER
ritardo con cui le prestò i soccorsi, sia dei sanitari del PO Rummo di
Benevento, atteso che il primario, per la delicatezza dell'intervento, consigliò che la bambina fosse operata presso una struttura maggiormente attrezzata.
Lamenta altresì l'omessa pronuncia sull'eccepita tardività delle allegazioni attoree formulate solo con la seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c.
Infine si duole che il primo giudice abbia travalicato la responsabilità degli amministratori affermando la propria responsabilità personale, omettendo di considerare che anche la Suprema Corte, ottenuta la condanna penale dell'amministratore, ha ritenuto esperibile l'azione di regresso dell' in CP_3
sede civile, nei confronti della società, malgrado non fosse stata parte del giudizio penale.
Evidenzia poi la labilità dell'argomentazione spesa dal primo giudice, che aveva ritenuto di fondare la sua legittimazione passiva sull'ulteriore rilievo che avesse egli pagato la provvisionale, disposta in sede penale, atteso che la
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somma in questione era stata, invece, pagata da c.c. intestato alla società
Buba Srl.
Infine ribadisce la labilità dell'affermazione di responsabilità civile, fondata sul giudizio penale, conclusosi con sentenza di non doversi procedere nei suoi confronti per prescrizione.
2.4. Costituitisi, e in proprio e quali genitori di CP_1 Controparte_2
, chiedono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza ER
impugnata.
§.3 L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1 Prive di fondamento sono le censure di difetto di legittimazione passiva, contenute nel primo motivo di gravame e nell'ultima parte del terzo motivo, che saranno trattate congiuntamente.
è stato imputato in proprio, in quanto nel caso in esame non PA
era configurabile una responsabilità penale in capo alla società Buba Srl di cui egli era l.r..
Invero, la responsabilità in sede penale della società, è stata introdotta dal
Decreto Legislativo n. 231 del 18 giugno 2001, ed essa va ad aggiungersi a quella della persona fisica, coinvolgendo il patrimonio dell'ente e, indirettamente, gli interessi economici dei soci.
La disciplina introdotta, dunque, colpisce sostanzialmente il patrimonio dell'ente, tuttavia non tutti i reati comportano una responsabilità per l'ente, bensì solo quelli tassativamente elencati, tra cui non sono ricomprese le lesioni personali.
In particolare, per quanto riguarda la responsabilità penale per le lesione provocate da prodotto difettoso, gli amministratori possono rispondere penalmente e quindi personalmente del reato di lesioni colpose e/o omicidio colposo. Difatti l'art. 104. del Codice del Consumo prescrive testualmente che: “1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.”, imponendo così al produttore, ed ai soggetti ad essi assimilati in forza della definizione Pag. 8 a 15
contenuta nell'art. 103, comma 1 lett. D), l'obbligo generale di immettere sul mercato solo prodotti sicuri, ovvero prodotti che non presentino alcun rischio o rischi minimi nell'utilizzo da parte del consumatore ed in virtù del successivo art. 114 C.d.C. : “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.”.
Responsabilità che si configura anche in chiave omissiva, atteso che, ai sensi dell'art. 40, 2° co. c.p. “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”.
Dunque gli amministratori della società produttrice, in virtù della posizione di garanzia da essi rivestita hanno l'obbligo di vigilare ed impedire che siano immessi sul mercato prodotti affetti da vizi e/o difetti che possano cagionare danni ai consumatori.
Per tale motivo, i membri del consiglio di amministrazione e, nel caso di specie, , in quanto amministratore unico della Buba Srl, PA
possono essere chiamati a rispondere penalmente e personalmente di reati consumati nell'esercizio dell'impresa contro terzi danneggiati.
Orbene, come emerge chiaramente dagli atti del giudizio penale, per il reato di lesioni personali gravissime ai danni di , e come ha ER
condivisibilmente ritenuto il primo giudice, è stato imputato PA
in proprio, ed il richiamo alla sua posizione di amministratore della società
Buba Srl è meramente descrittivo della sua posizione di garanzia, fondante la sua responsabilità personale. Difatti gli veniva contestato, ai sensi dell'art. 112 co. 2 d.lgs 206/2005, di avere immesso nel mercato un prodotto pericoloso.
, dunque, in qualità di amministratore unico, aveva il dovere PA
di vigilare sull'andamento della società e, nel caso di specie, di fare gli opportuni controlli per accertarsi che fossero immessi sul mercato solo prodotti sicuri ed, in particolare, per l'abat-jour in questione, che questa fosse dotata del manuale d'uso, con indicazione della potenza massima della Pag. 9 a 15
lampadina che poteva esservi inserita, doveri che incombono in capo al produttore in virtù delle previsioni di cui al d.lgs n. 206/2005.
A tali doveri non ha adempiuto, ed in relazione alla loro PA
violazione è responsabile personalmente. Per tale ragione egli è stato dapprima imputato in sede penale e poi convenuto in sede civile in proprio.
La sua legittimazione in sede civile, dunque, oltre a discendere da quanto appena esposto, risulta altresì definitivamente consacrata dalla condanna generica al risarcimento del danno, contenuta nella sentenza penale di declaratoria di estinzione del reato, in quanto, come ha chiarito la Suprema
Corte “Qualora il giudice penale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, pronunci condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.” (cfr. Cass.
27055/2024).
3.3. Sebbene la doglianza sollevata con il secondo motivo di gravame, in ordine all'efficacia in sede civile del giudicato relativo all'accertamento, compiuto in sede penale, in ordine all'affermazione della responsabilità civile in capo all'imputato, per i danni subiti da , sia condivisibile, questa ER
non conduce, tuttavia, all'accoglimento del gravame.
L'appellante nel censurare la decisione del primo giudice, ha richiamato Cass.
8477/2020, a sostegno della necessità dell'autonomo accertamento del nesso causale in sede civile, sostenendo che tale pronuncia di legittimità, afferma che, la condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale, contiene l'accertamento implicito del solo danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede
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civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'accertato evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.
L'applicazione di tale principio al caso in esame comporta che la condanna generica contenuta nella sentenza penale -con cui è stato dichiarato estinto il reato a carico di e contenente l'accertamento implicito che PA
il ferimento di era stato cagionato dallo scoppio della lampadina ER
inserita nell'abat-jour, a causa della mancata indicazione della potenza massima della lampadina utilizzabile- non contiene l'accertamento del nesso causale che da tale evento dannoso sia derivata alla piccola la perdita ER
della vista dell'occhio destro.
Benchè tale conclusione, oggetto della censura veicolata, come detto, con il secondo motivo di gravame, sia condivisibile, nel caso di specie l'esame degli atti consente di affermare che risulta, invece, provato anche il danno conseguenza ed il nesso causale.
Come detto, sul nesso causale tra condotta e danno evento è calato il giudicato, in quanto, come ha chiarito la Suprema Corte “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga "ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto", una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie, l'annullamento di un testamento), derivanti dal fatto.” (Cass. ord. n. 11467/2020).
Quanto al danno conseguenza, dalle cartelle cliniche prodotte nel giudizio emerge che la piccola , colpita all'occhio destro da frammenti di ER
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vetro della lampada esplosa è stata trasportata presso il PO Rummo di
Benevento dove ha subito un primo intervento a seguito della diagnosi di
"lesione cutanea in corrispondenza dell'angolo mediano delle palpebre a sinistra (recte, a destra) e presenza di lacrime di sangue." Dimessa il 20 dicembre 2006, la bambina è stata ricoverata, su disposizione dei medici della struttura ospedaliera "Rummo", presso l'ospedale Bambino Gesù di
Roma, affinché venisse eseguito un intervento più delicato di estrazione di un "voluminoso corpo estraneo" dall'occhio destro. A seguito di tale intervento, la bambina si è sottoposta, negli anni 2006 e 2007, a successivi ed ulteriori interventi chirurgici, finalizzati, come fu chiarito durante un controllo medico effettuato presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma, "solo per la conservazione del bulbo e che nulle sono le possibilità di recupero funzionale"; difatti i medici accertarono che il fondo oculare della paziente
"non si illumina, né si esplora." Da ciò emerge con chiarezza che sin dal momento in cui la bambina fu colpita dai frantumi di vetro aveva perduto la vista all'occhio destro e che gli interventi eseguiti furono volti esclusivamente alla rimozione del frammento di vetro ed alla conservazione del bulbo, in quanto non vi era alcuna possibilità di recupero della funzione visiva da parte dell'occhio ferito. Nessun dubbio può quindi esservi che la conseguenza derivata alla minore , della perdita della vista dell'occhio ER
destro sia stata causata dalle lesioni provocate dalla penetrazione nell'occhio del voluminoso frammento di vetro. Né, d'altro canto, sono emerse, né
le ha allegate e provate, concause che abbiano potuto PA
produrre autonomamente tale danno o aggravare la lesione.
Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, neanche l'ammissione ed assunzione delle prove da lui richieste avrebbe potuto condurre all'esclusione o attenuazione della sua responsabilità. Posta la definitività dell'accertamento della sua responsabilità per il danno evento, discendente dal giudicato penale sulla condanna generica al risarcimento del Pag. 12 a 15
danno, per quanto detto sopra, le prove articolate da , anche PA
se assunte con esito positivo, non erano idonee a dimostrare la non riconducibilità delle conseguenze dannose derivate alla piccola ER
(perdita della vista all'occhio destro) all'evento occorso (penetrazione nell'occhio destro di frammenti di vetro della lampadina esplosa), in quanto i capi di prova articolati vertevano unicamente sulla correttezza del ciclo produttivo e sulle caratteristiche tecniche dell'abat-jour. Anzi dette circostanze non avrebbero potuto escludere, laddove non vi fosse stato il giudicato, nemmeno il nesso causale con il danno evento.
Infine l'appellante non ha chiarito quali ulteriori mezzi prova avrebbero dovuto essere raccolti.
3.3. Infondate, sono infine, anche le doglianze sul quantum debeatur, atteso che la mera contestazione dell'an debeatur, sebbene certamente idonea ad esplicare i suoi effetti anche sul quantum, traducendosi, in caso di riconoscimento della sua insussistenza, in un azzeramento del quantum, viceversa, accertata la fondatezza dell'an è inidonea a far ritenere contestata la quantificazione del risarcimento dovuto, atteso che PA
avrebbe dovuto puntualmente criticare la liquidazione, sia in relazione ai criteri, sia in relazione alle voci di danno riconosciute dal primo giudice. La generica censura sull'an debeatur, pertanto, non può far ritenere implicitamente censurato anche il quantum
Priva di fondamento è anche la censura relativa all'omessa valutazione dell'incidenza del concorso di colpa della madre e dei sanitari.
Il lamentato ritardo, ai fini della valutazione ex art. 1227 c.c., con cui la madre prestò i soccorsi alla figlia non è idoneo, infatti, ad incidere sul nesso di casualità, atteso che il danno è stato causato dalla penetrazione dei frammenti di vetro nell'occhio e non vi sono elementi, né d'altro canto l'appellante li ha indicati, per affermare che una diversa tempistica o una diversa tipologia di intervento sanitario avrebbe potuto scongiurare o Pag. 13 a 15
attenuare le conseguenze dannose. Né, più a monte, una diversa condotta della madre avrebbe potuto scongiurare l'evento stesso, atteso che ella, sebbene occupata ad accudire il neonato , era accanto alla figlioletta _2
, la quale non era intenta in nessuna attività anomala o potenzialmente ER
pericolosa.
D'altro canto l'unica condotta, idonea a scongiurare l'evento, che la madre avrebbe potuto tenere, presupponeva una consapevolezza della pericolosità della lampada e avrebbe implicato un non uso della stessa, ma la colpevole mancata indicazione della potenza massima della lampadina da utilizzare, come detto, non consentiva di poter percepire la pericolosità della lampada.
Infine le doglianze relative all'omessa pronuncia sull'eccepita tardività delle allegazioni attoree formulate solo con la seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c. sono generiche, atteso che non è dato comprendere a quali allegazioni l'appellante faccia riferimento, atteso che dalla lettura della memoria in questione non si evincono allegazioni in fatto nuove ed in ogni caso l'appellate non ha chiarito come ed in che misura tali allegazioni abbiano influito sulla decisione impugnata.
§.
4. L'appello va, dunque, rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi e medi, attesa la non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 637/2021 PA
del Tribunale di Benevento del 29.03.2021, così provvede:
1. Rigetta l'appello. Pag. 14 a 15
2. Condanna al pagamento, in favore di e PA CP_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 15.000,00 Controparte_2
per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al difensore anticipatario.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli lì, 22.05.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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