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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 887 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 appellanti rappresentate e difese dall'avv. Francesco Scarongella contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 appellato rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Nicolì e Antonio Dell'Osso
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 856/2024 del Tribunale di Treviso emessa in data 18.04.2024 e depositata in data 19.04.2024.
1 Conclusioni di parte appellante:
“1) per i motivi indicati in atti, annullare e rendere priva di ogni effetto, nei capi e parti impugnate, la sentenza n. 856/2024 pubblicata il 19.4.2024 dal Tribunale di Treviso, Rep.
n. 1214/2024, a conclusione del procedimento RG n. 6019/2023, notificata in data
19.4.2024, in quanto ingiusta ed illegittima e, per l'effetto, sempre per i motivi indicati in atti, rigettare integralmente la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. avanzata dal sig. accolta in primo grado, nonché condannare alla Controparte_1 Controparte_1 rifusione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio;
2) con vittoria di spese e competenze di lite in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi di legge;
3) ordinare alla competente conservatoria dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione e/o annotazione della domanda revocatoria avversaria e/o della sentenza impugnata”.
Conclusioni di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare l'atto di appello proposto da e poiché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui alla Parte_1 Parte_2 comparsa di costituzione e risposta con collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis,
D.M. n. 55/201 del 13/11/2024, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di
Treviso (g.i. Dott. Andrea Valerio Cambi;
R.G. n. 6019/2023) n. 856/2024 pubblicata in data 19/04/2024. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con l'aumento del 30% ai sensi dell'art.4, comma 1-bis, d.m. 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto tempestivo appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Treviso, accogliendo la domanda di revocatoria proposta da , ha dichiarato, ai sensi dell'art. Controparte_1
2901 c.c., inefficace nei confronti di quest'ultimo l'atto del 21.03.2023 con cui Pt_1 aveva conferito nella società le unità immobiliari di
[...] Parte_2 sua proprietà site nel Comune di Moriago della Battaglia e di Jesolo ed ha condannato le
2 convenute alla rifusione delle spese di lite.
Con l'appello si censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto esistente il credito a tutela del quale è stato attivato il rimedio revocatorio sulla scorta di una dichiarazione ricognitiva di debito sottoscritta dalla in data 27.12.2018, che si Pt_1 riferisce, secondo la stessa prospettazione del creditore, ad un rapporto obbligatorio nascente da un accordo del 09.02.2017 per la concessione e/o conferimento di licenza per lo sfruttamento di brevetto intervenuto tra altri soggetti, vale a dire tra e Controparte_2
accordo che inoltre è stato riconosciuto nullo per indeterminatezza del Parte_3 suo oggetto dal Tribunale di Bari con ordinanza dell'01.10.2022 che ha rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto da e poi confermata in sede di Controparte_2 reclamo, e che comunque risulterebbe affetto da nullità per difetto di causa.
2. Si è costituito , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
3. L'appello in esame è infondato.
Va innanzitutto ricordato, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, che per l'esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, in quanto l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (v., ex plurimis, Cass. n. 5619/2016, Cass. n. 11755/2018 e Cass. n. 18291/2020, secondo cui ai fini dell'esperibilità dell'azione si richiede che la ragione di credito non sia “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata).
Ne consegue che il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia
3 avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. S.U. n. 9440/2004 e Cass. n.
3369/2019).
Dunque, è l'esistenza stessa della controversia in ordine al credito che rende manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima.
Resta, ovviamente, fermo che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. n. 9855/2014).
La valutazione operata sul punto dal tribunale si è correttamente uniformata ai suddetti principi, in quanto l'aspettativa di credito a tutela della quale il ha agito in via CP_1 revocatoria non appare "prima facie" pretestuosa e deve ritenersi assistita dalla concreta possibilità di essere riconosciuta, per quanto non sia stata ancora definitivamente accertata.
Al riguardo va rammentato che con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il 12/03/2022 il Tribunale di Bari ha intimato a , in solido con la sorella Parte_1 Pt_4
il pagamento della somma capitale di €1.855.000,00
[...]
Avverso il suddetto decreto le intimate hanno proposto opposizione ed il relativo giudizio, nel corso del quale è stata sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto, è ancora pendente.
Il ricorso monitorio si fonda sulla scrittura privata sottoscritta da il Parte_1
27.02.2018 con cui la medesima si riconosce debitrice di “€.750.000,00 verso il sig. in qualità di licenziante/conferente i diritti industriali riguardante il Controparte_1 progetto denominato "Nartist" come creditore di una somma complessiva dì Euro
3.000.000,00 (tremilioni,00) suddivisa tra i quattro fratelli come da accordo divisionale del
6/7/2017”, e precisa che il suddetto debito è stato riconosciuto dai quattro fratelli Pt_1
e in esecuzione degli accordi divisionali sottoscritti da questi Pt_1 Pt_4 Per_1 Per_2 ultimi in data 10.01.2018, impegnandosi “al pagamento della somma di €.750.000,00 nei confronti del sig. “a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Controparte_1
4 conseguito, nel caso in cui la divisione tra i fratelli non avviene entro il 31.12.2018, o in ogni caso non venga effettuato il pagamento da parte dei fratelli alla scadenza del
31.12.2018”.
Il ha altresì allegato l'accordo del 12.07.2019, sottoscritto dal medesimo e da CP_1
e che richiama il contratto preliminare di divisione con Parte_1 Pt_4 Per_2 cessione di quote societarie e immobili del 04.04.2019 e con il quale e Parte_1 si accollano la quota di debito gravante sulla sorella nei confronti Parte_4 Per_2 dell'odierno appellato.
Il debito in questione sorge, secondo la prospettazione del dall'inadempimento CP_1 degli obblighi derivanti dall'accordo del 09.02.2017 per il conferimento di licenza per lo sfruttamento del brevetto denominato “NARTIST” di cui egli è titolare.
La documentazione allegata al ricorso monitorio (attestati di brevetto industriale Nartist, accordo divisionale del 06.07.2017; contratto preliminare di divisione con cessione di quote societarie e immobili del 04.04.2019 e integrazione del 13.04.2019; riconoscimento di debito del 27.02.2018; accollo di debito del 12.07.2019) è di per sé sufficiente ad escludere che la ragione di credito per la quale il ha agito in via revocatoria possa CP_1 ritenersi “prima facie” pretestuosa, essendo il vaglio delle contestazioni che investono la validità ed efficacia dell'accordo del 09.02.2017 riservato alla cognizione del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, attesa la semplicità delle questioni trattate, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
5 2) condanna le appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €12.032,80 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 02.07.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 887 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 appellanti rappresentate e difese dall'avv. Francesco Scarongella contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 appellato rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Nicolì e Antonio Dell'Osso
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 856/2024 del Tribunale di Treviso emessa in data 18.04.2024 e depositata in data 19.04.2024.
1 Conclusioni di parte appellante:
“1) per i motivi indicati in atti, annullare e rendere priva di ogni effetto, nei capi e parti impugnate, la sentenza n. 856/2024 pubblicata il 19.4.2024 dal Tribunale di Treviso, Rep.
n. 1214/2024, a conclusione del procedimento RG n. 6019/2023, notificata in data
19.4.2024, in quanto ingiusta ed illegittima e, per l'effetto, sempre per i motivi indicati in atti, rigettare integralmente la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. avanzata dal sig. accolta in primo grado, nonché condannare alla Controparte_1 Controparte_1 rifusione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio;
2) con vittoria di spese e competenze di lite in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi di legge;
3) ordinare alla competente conservatoria dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione e/o annotazione della domanda revocatoria avversaria e/o della sentenza impugnata”.
Conclusioni di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare l'atto di appello proposto da e poiché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui alla Parte_1 Parte_2 comparsa di costituzione e risposta con collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis,
D.M. n. 55/201 del 13/11/2024, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di
Treviso (g.i. Dott. Andrea Valerio Cambi;
R.G. n. 6019/2023) n. 856/2024 pubblicata in data 19/04/2024. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con l'aumento del 30% ai sensi dell'art.4, comma 1-bis, d.m. 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto tempestivo appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Treviso, accogliendo la domanda di revocatoria proposta da , ha dichiarato, ai sensi dell'art. Controparte_1
2901 c.c., inefficace nei confronti di quest'ultimo l'atto del 21.03.2023 con cui Pt_1 aveva conferito nella società le unità immobiliari di
[...] Parte_2 sua proprietà site nel Comune di Moriago della Battaglia e di Jesolo ed ha condannato le
2 convenute alla rifusione delle spese di lite.
Con l'appello si censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto esistente il credito a tutela del quale è stato attivato il rimedio revocatorio sulla scorta di una dichiarazione ricognitiva di debito sottoscritta dalla in data 27.12.2018, che si Pt_1 riferisce, secondo la stessa prospettazione del creditore, ad un rapporto obbligatorio nascente da un accordo del 09.02.2017 per la concessione e/o conferimento di licenza per lo sfruttamento di brevetto intervenuto tra altri soggetti, vale a dire tra e Controparte_2
accordo che inoltre è stato riconosciuto nullo per indeterminatezza del Parte_3 suo oggetto dal Tribunale di Bari con ordinanza dell'01.10.2022 che ha rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto da e poi confermata in sede di Controparte_2 reclamo, e che comunque risulterebbe affetto da nullità per difetto di causa.
2. Si è costituito , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
3. L'appello in esame è infondato.
Va innanzitutto ricordato, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, che per l'esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, in quanto l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (v., ex plurimis, Cass. n. 5619/2016, Cass. n. 11755/2018 e Cass. n. 18291/2020, secondo cui ai fini dell'esperibilità dell'azione si richiede che la ragione di credito non sia “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata).
Ne consegue che il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia
3 avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. S.U. n. 9440/2004 e Cass. n.
3369/2019).
Dunque, è l'esistenza stessa della controversia in ordine al credito che rende manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima.
Resta, ovviamente, fermo che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. n. 9855/2014).
La valutazione operata sul punto dal tribunale si è correttamente uniformata ai suddetti principi, in quanto l'aspettativa di credito a tutela della quale il ha agito in via CP_1 revocatoria non appare "prima facie" pretestuosa e deve ritenersi assistita dalla concreta possibilità di essere riconosciuta, per quanto non sia stata ancora definitivamente accertata.
Al riguardo va rammentato che con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il 12/03/2022 il Tribunale di Bari ha intimato a , in solido con la sorella Parte_1 Pt_4
il pagamento della somma capitale di €1.855.000,00
[...]
Avverso il suddetto decreto le intimate hanno proposto opposizione ed il relativo giudizio, nel corso del quale è stata sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto, è ancora pendente.
Il ricorso monitorio si fonda sulla scrittura privata sottoscritta da il Parte_1
27.02.2018 con cui la medesima si riconosce debitrice di “€.750.000,00 verso il sig. in qualità di licenziante/conferente i diritti industriali riguardante il Controparte_1 progetto denominato "Nartist" come creditore di una somma complessiva dì Euro
3.000.000,00 (tremilioni,00) suddivisa tra i quattro fratelli come da accordo divisionale del
6/7/2017”, e precisa che il suddetto debito è stato riconosciuto dai quattro fratelli Pt_1
e in esecuzione degli accordi divisionali sottoscritti da questi Pt_1 Pt_4 Per_1 Per_2 ultimi in data 10.01.2018, impegnandosi “al pagamento della somma di €.750.000,00 nei confronti del sig. “a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Controparte_1
4 conseguito, nel caso in cui la divisione tra i fratelli non avviene entro il 31.12.2018, o in ogni caso non venga effettuato il pagamento da parte dei fratelli alla scadenza del
31.12.2018”.
Il ha altresì allegato l'accordo del 12.07.2019, sottoscritto dal medesimo e da CP_1
e che richiama il contratto preliminare di divisione con Parte_1 Pt_4 Per_2 cessione di quote societarie e immobili del 04.04.2019 e con il quale e Parte_1 si accollano la quota di debito gravante sulla sorella nei confronti Parte_4 Per_2 dell'odierno appellato.
Il debito in questione sorge, secondo la prospettazione del dall'inadempimento CP_1 degli obblighi derivanti dall'accordo del 09.02.2017 per il conferimento di licenza per lo sfruttamento del brevetto denominato “NARTIST” di cui egli è titolare.
La documentazione allegata al ricorso monitorio (attestati di brevetto industriale Nartist, accordo divisionale del 06.07.2017; contratto preliminare di divisione con cessione di quote societarie e immobili del 04.04.2019 e integrazione del 13.04.2019; riconoscimento di debito del 27.02.2018; accollo di debito del 12.07.2019) è di per sé sufficiente ad escludere che la ragione di credito per la quale il ha agito in via revocatoria possa CP_1 ritenersi “prima facie” pretestuosa, essendo il vaglio delle contestazioni che investono la validità ed efficacia dell'accordo del 09.02.2017 riservato alla cognizione del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, attesa la semplicità delle questioni trattate, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
5 2) condanna le appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €12.032,80 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 02.07.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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