Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Marco Bartoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1102//2023 RG, trattenuta in decisione all'udienza del
27.11.2024,
promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania D'Ignazio, giusta mandato in calce ad Parte_1 atto di citazione in appello, el. dom. in Avezzano, Via V. Veneto n. 66, presso lo studio;
Appellante
contro
, in persona del procuratore indicato in atti, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Ugo Frasca giusta mandato a margine dell'atto di appello, el. dom. in L'Aquila, via dei
Giardini n. 12, presso lo studio;
Appellata e appellante incidentale
CP_2
Appellato non costituito avverso
la sentenza n. 116/2023 pubblicata il 19.04.2023 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento civile n. 1662/2017, avente ad oggetto risarcimento danni per lesioni personali derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“1) Voglia la Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectiis e disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione e/o istanza, per tutti i motivi sopra detti, previa ogni più necessaria, utile, opportuna declaratoria, in riforma parziale della sentenza impugnata, accogliere il
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza n. 116 2023 - pubbl. in data
19.04.2023, Rg n. 1662 2017 Rep. N. 191 2023 del 19.04.2023, emessa dal Tribunale di
Avezzano, in persona della Dott.ssa Alessandra Contestabile, mai notificata ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e stabilire che a seguito dell'infortunio stradale de quo, la SI.ra ha Parte_2 subito un vulnus alla sua capacità lavorativa specifica pregressa che ne impedisce lo svolgimento delle mansioni di lavoro a cui era proposta danno che, detratti gli acconti già versati stragiudizialmente ed a seguito della statuizione in prime cure, si quantifica in euro
34.553,25 ovvero quella somma, anche maggiore o minore, che la Corte d'Appello riterrà di giustizia, e per l'effetto mantenere invariate le statuizioni non espressamente appellate, con condanna della controparte, in ogni caso e comunque, al pagamento degli interessi legali e rivalutazione come per legge sulla somma che all'esito del presente giudizio risulterà essere dovuta all'appellante.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
2) In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si chiede disporsi, ove ritenuta necessaria ai fini della quantificazione, CTU contabile ai fini dell'esatta stima del danno patrimoniale. Si nomina fin da ora come CTP il Prof. Per_1
docente a contratto presso la Facoltà di Economia di L'Aquila.”
[...]
Per parte appellata:
“Voglia l'On. Corte adita, contrariis reiectis:
- rigettare integralmente l'appello principale;
- in accoglimento invece di quello incidentale qui svolto dalla riformare il Controparte_1 capo 1) del dispositivo della sentenza n. 116/2923 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
19.04.2023 nell'ambito del giudizio rubricato al n. 1662/2017 e per l'effetto:
a) rigettare la domanda inerente il danno alla capacità lavorativa specifica, siccome quantificato nella misura di € 10.952,40, in totale difetto di valide prove dello stesso;
b) rigettare la domanda inerente il danno non patrimoniale da c.d. “personalizzazione”, riducendo quindi l'importo liquidato dal Tribunale di Avezzano, pari ad € 54.762,00 attraverso la decurtazione dell'incremento percentuale massimo del 44%;
c) per l'effetto condannare la SI.ra alla restituzione dell'importo indebitamente Pt_1 percetto ovvero della somma di € 24.724,40 pari alla differenza tra quanto liquidato dal
Tribunale (€ 65.717,40) e già pagato (come pure ex adverso riconosciuto) e quanto in effetti pag. 2/11 dovuto (€ 40.993,00: vedi la stessa tabella a pag. 14 dell'appello), oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dai singoli e documentati pagamenti al saldo.
d) condannare parte appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nonché
e conseguentemente alla restituzione anche di quanto a tale titolo già pagato da
[...]
” CP_1
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Avezzano così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale di Avezzano nella causa iscritta al n. 1662/2017 RG affari contenziosi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la parte convenuta al Controparte_3 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di € 19.714,40, tenuto conto dell'acconto già versato;
2) condanna la parte convenuta, alla refusione delle spese di lite che liquida in € 436,50 per spese ed € 5.077,00 per compensi professionali oltre 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfettarie, IVA e CPA dovuti come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario e antistatario;
3) condanna la parte convenuta costituita al pagamento del CTU come da separato decreto, rifondendo alla parte ricorrente l'acconto ove già versato”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con ricorso ritualmente notificato, evocava in giudizio la resistente al fine di Parte_1 ottenere la condanna, in via solidale tra le parti convenute, al risarcimento del danno patrimoniale e non per le ragioni di cui in narrativa.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la resistente, per tramite del proprio legale, deducendo l'infondatezza della domanda ex adverso proposta chiedendone quindi il rigetto.
La causa veniva quindi istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e veniva inoltre nominato CTU il Dott. All'udienza di precisazione delle Persona_2 conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
Non poche le contestazioni mosse all'elaborato peritale del Dott. tanto da rendersi Per_2 necessaria udienza di chiarimenti.
Precisa e puntuale la risposta data dallo stesso CTU alle contestazioni che gli sono state mosse da ambo le parti in causa, tenuto conto che l'incarico conferitogli non era di facile e pronta soluzione. Lo stesso CTU designato ha riconosciuto, dopo accurata dissertazione, un danno biologico permanente complessivo pari al 15%, tenuto conto pure delle caratteristiche pag. 3/11 somatiche della persona lesa e dell'interessamento disfunzionale congiunto dell'arto superiore dx con associata lesione delle strutture muscolo-tendinee di spalla e soprattutto della conseguenziale evoluzione artrosica.
Il Dott. ha inoltre riscontrato, sulla valutazione dell'incidenza funzionale sulla capacità Per_2 lavorativa specifica della ricorrente, specificando che la stessa, all'epoca del sinistro svolgeva attività di impiegata presso l'ambasciata Siriana con mansioni di segreteria archivista, quindi deputata alla movimentazione manuale di faldoni e fascicoli, che andavano presi e riposti in scaffalature. Tali mansioni, si legge nell'elaborato peritale, sono sostanzialmente impedite dalle limitazioni funzionali che rendono alla ricorrente estremamente difficoltoso il sollevare pesi anche leggeri con l'arto interessato e men che mai al di sopra dell'asse delle spalle, configurando un danno alla capacità lavorativa specifica valutabile in un quinto della totale.”
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava congruo liquidare in favore della una complessiva somma di euro 65.714,00 Pt_1
(così calcolata: personalizzazione massima del danno biologico pari al 44% per euro 54.762,00, alla quale aggiungere (per danno alla capacità lavorativa specifica) 1/5 della totale (in realtà della invalidità permanente) come da elaborato peritale del dott. pari ad euro Per_2
10.952,00), alla quale detrarre l'importo già versato da parte resistente pari ad euro 46.000,00, per un totale avere pari ad euro 19.714,40.
La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la parziale riforma) il Parte_1
30.10.2023 per due motivi relativi alla quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, liquidato in primo grado nella misura di euro 10.952,40.
costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame, proponendo, contestualmente, Controparte_1 appello incidentale con conseguente riforma della sentenza gravata sulla base di due motivi: il primo afferisce alla erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce una somma pari a un
1/5 della invalidità permanente a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
il secondo inerisce alla erroneità del provvedimento gravato nella parte in cui, in modo del tutto arbitrario, riconosce la personalizzazione del danno biologico nella misura massima, in difetto di prove ed allegazioni specifiche, comprovanti della circostanza per cui la subiva un nocumento psicologico superiore rispetto a quello normalmente Pt_1 ricompreso nel risarcimento del danno biologico.
Quanto all'appellato , non costituito, se ne dichiara la contumacia. CP_2
Con ordinanza del 26.04.2024 questa Corte fissava davanti al collegio udienza al 27.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione. A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di priorità logico – giuridica va esaminato in primo luogo l'appello incidentale.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: Illegittima ed ingiustificata liquidazione del danno alla capacità lavorativa specifica, acritico recepimento di CTU nulla perché fondata su pag. 4/11 acquisizioni documentali illegittime, difetto di valida prova della attività svolta dalla SI.ra e/o di altre sue attitudini. Pt_1
Con Va premesso come ante causam la ebbe a versare all'odierna appellante la somma di euro
46.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico patito in conseguenza del sinistro, sena riconoscere alcunchè a titolo di danno patrimoniale per la pur dedotta perdita della capacità lavorativa specifica.
La incamerò la somma a titolo di acconto e, quindi, iniziò il giudizio di primo grado col Pt_1 chiedere il riconoscimento di 54.606,00 euro quale danno patrimoniale subito per la totale perdita della capacità specifica, sollecitando anche una diversa quantificazione del danno biologico all'esito di CTU.
Il Tribunale, con motivazione invero oscura, ha ritenuto, al riguardo, che “Lo stesso CTU designato ha riconosciuto, dopo accurata dissertazione, un danno biologico permanente complessivo pari al 15%, tenuto conto pure delle caratteristiche somatiche della persona lesa e dell'interessamento disfunzionale congiunto dell'arto superiore dx con associata lesione delle strutture muscolo-tendinee di spalla e soprattutto della conseguenziale evoluzione artrosica. Il
Dott. ha inoltre riscontrato, sulla valutazione dell'incidenza funzionale sulla capacità Per_2 lavorativa specifica della ricorrente, specificando che la stessa, all'epoca del sinistro svolgeva attività di impiegata presso l'ambasciata Siriana con mansioni di segreteria archivista, quindi deputata alla movimentazione manuale di faldoni e fascicoli, che andavano presi e riposti in scaffalature. Tali mansioni, si legge nell'elaborato peritale, sono sostanzialmente impedite dalle limitazioni funzionali che rendono alla ricorrente estremamente difficoltoso il sollevare pesi anche leggeri con l'arto interessato e men che mai al di sopra dell'asse delle spalle, configurando un danno alla capacità lavorativa specifica valutabile in un quinto della totale.
Notevoli sono state pure le contestazioni sulle produzioni documentali e sulla modalità di produzione delle stesse, tenuto conto che copiosa documentazione è stata prodotta in modalità cartacea nel corso delle udienze. Parte attrice depositava in via cartacea i documenti rappresentativi della pregressa attività lavoratrice e del reddito percepito e del suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Controparte riteneva il deposito cartaceo della documentazione sopra indicata irrituale tanto da opporsi allo svolgimento di una CTU medico legale. In applicazione degli artt. 121 e 156 c.p.c., l'atto depositato in formato cartaceo non può mai essere dichiarato nullo quando ha raggiunto il proprio scopo individuato nella messa in contatto tra le parti fra loro e con l'ufficio giudicante. Sul punto gli RM sono intervenuti con numerose pronunce (Cassazione civile sez. I, 10/07/2019, n.18535). In applicazione dell'illustrato principio di matrice giurisprudenziale, quindi, può ragionevolmente sostenersi che il deposito con modalità cartacee è sanato per effetto del raggiungimento dello scopo, cioè con la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario consistente nell'inserimento dell'atto stesso all'interno del fascicolo processuale. Non sussiste pertanto una nullità ma una mera irregolarità.”
L'impugnante, in primo luogo, contesta che gli atti che avrebbero dovuto e potuto dimostrare l'attività lavorativa della appellante - ovvero un CUD, una lettera di licenziamento ed una busta paga - non recano il benché minimo timbro di deposito e di fatto risultano misteriosamente pag. 5/11 inseriti nel fascicolo d'ufficio cartaceo in data imprecisata e comunque posta ben al di fuori dei termini di rito (ex art. 183 cpc comma 6).
Da ciò dovrebbe derivare come la liquidazione del danno alla capacità lavorativa specifica non poteva invece essere effettuata, posto che l'attrice aveva fondato la sua richiesta unicamente sul fatto, sempre contestato, di essere stata impiegata come segretaria presso l'ambasciata siriana, ma di tale specifico fatto non vi era in atti la minima prova, né il CTU poteva acquisire quest'ultima aliunde.
Con La censura appare irrilevante in quanto, pur convenendosi con la che i tre documenti non risultano giammai prodotti in primo grado dalla , si ha che il pregresso svolgimento delle Pt_1 mansioni di segretaria – archivista presso l'ambasciata siriana non è mai stato contestato e né il CTU, per vero nemmeno l'interessata, hanno mai basato calcoli e richieste riguardanti la perdita della capacità lavorativa specifica sulla busta paga o sul CUD.
Anzi, l'appellante ha sempre ammesso come al momento del sinistro (5.4.2015) essa fosse priva di occupazione, ciò dal febbraio 2013, per cui non ha mai adotto un reddito medio cui rapportare il danno patrimoniale in questione, ma ha sempre e solo chiesto di far riferimento al criterio del triplo della pensione sociale.
Né rileva l'ulteriore assunto dell'impugnante per il quale la mera asserzione di essere disoccupati non può legittimare il diritto al risarcimento del danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica, ciò in quanto per giurisprudenza ormai consolidata il danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, per ciò, senza reddito, in quanto tale condizione non può escludere il danno futuro collegato alla invalidità permanente che proiettandosi per il futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà a svolgere un'attività remunerata.”
Il gravame incidentale, però, è fondato laddove in ogni caso è volto a contestare l'avvenuto riconoscimento di tale ristoro anche nei confronti della danneggiata disoccupata in ragione del caso concreto.
Ed invero, l'appellante era divenuta, in base agli esiti della CTU, inidonea a svolgere, Pt_1 nella non proprio rilevante misura del 3% ( l'accertamento peritale, infatti, aveva determinato la perdita in questione nella misura di un quinto dell'invalidità permanente del 15%) l'attività lavorativa di segretaria ed archivista che aveva sempre svolto sino al febbraio 2013, in quanto, essendo stata deputata alla movimentazione manuale di faldoni e fascicoli, che andavano presi e riposti in scaffalature, dette mansioni le sarebbero state sostanzialmente impedite dalle limitazioni funzionali che rendevano estremamente difficoltoso il sollevare pesi anche leggeri con l'arto interessato e men che mai al di sopra dell'asse delle spalle.
Va rilevato, però, che (Cfr. Cass. Civ. n. 4289/2024): “in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 cod. civ., la necessità che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica sia liquidato ponendo a base del calcolo il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa andata perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento (salva l'esigenza di tener conto anche della persistente pag. 6/11 - benché ridotta - capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere un'altra attività lavorativa retribuita), sussiste non solo nell'ipotesi di cessazione di un rapporto lavorativo in atto al tempo dell'evento dannoso, ma anche nell'ipotesi in cui la vittima versi in stato di disoccupazione, ove si tratti di disoccupazione involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, sussistendo la ragionevole certezza o la positiva dimostrazione che il danneggiato, qualora fosse rimasto sano, avrebbe stipulato un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività lavorativa o comunque una attività confacente al proprio profilo professionale”.
Orbene, in concreto non vi è stata alcuna dimostrazione da parte dell'appellante che, ove non interessata dall'infortunio, essa avrebbe stipulato altri contratti lavorativi da segretaria o simile, né si può seriamente presumere che il tipo di invalidità riscontrata potesse comportare una ragionevole certezza dell'impossibilità dello svolgimento di mansioni che in pratica vengono all'attualità svolte digitando sulla tastiera di un computer , ciò anche in caso di mansioni di archivista, data l'attuale informatizzazione degli archivi, il che rende palesemente anacronistico discettare sulla manuale movimentazione di faldoni.
In ogni caso la richiamata pronuncia, che a sua volta richiama Cass. 26/05/2020, n. 9682, contiene i seguenti principi: anche quando la vittima, al momento del sinistro, si trovi in stato di disoccupazione sussiste - astrattamente - la possibilità di liquidare il danno da perdita di capacità lavorativa specifica;
a tale fine, occorre però che il predetto stato sia involontario ed incolpevole (per esempio dovuto a ragioni oggettive legate al datore di lavoro), oltre che temporaneo e contingente , nel senso che bisogna fornire la dimostrazione che il danneggiato, se non avesse subito il danno, avrebbe trovato una nuova occupazione consistente nella medesima attività lavorativa, dimostrazione mancata del tutto in primo grado.
Il gravame incidentale, quindi, sul punto va accolto, anche a volersi ammettere che il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico- fisica non si rifletta, automaticamente, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza, perché in alcun modo l'interessamento disfunzionale congiunto dell'arto superiore dx , con associata lesione delle strutture muscolo-tendinee di spalla e conseguenziale evoluzione artrosica possono rendere impraticabili mansioni da svolgere al computer: la CTU non si spinge ad affermare ciò, ma si limita a reputare, sostanzialmente, estremamente difficoltoso il sollevare pesi anche leggeri con l'arto interessato e men che mai al di sopra dell'asse delle spalle, attività che l'appellante non ha mai nemmeno asserito che avrebbe svolto in assenza del sinistro e che, pertanto, non ha potuto espletare.
Ne deriva che, in accoglimento del motivo, la sentenza di primo grado vada riformata col rigetto della domanda attorea di danno futuro da perdita della capacità lavorativa specifica e, quindi, col disconoscimento del risarcimento di euro 10.952,00 a tal fine liquidati.
pag. 7/11 SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: ingiustificato riconoscimento della personalizzazione nella misura massima – difetto di domanda di tale tipo di pregiudizio – difetto, in ogni caso, di prove ed allegazioni di fatti peculiari del caso specifico.
Si contesta la decisione del Tribunale con cui si è ritenuto che “Vista l'impossibilità di poter utilizzare il braccio - anche per effettuare le faccende domestiche - e la sofferenza patita dall'istante causata soprattutto dalla necessità di aiuti da parte di terzi per attendere alle esigenze quotidiane – si può affermare che la stessa ha diritto ad una personalizzazione massima del danno, pari al 44%”. Tanto con l'assumere come l'attrice non ha avesse mai avanzato domanda volta ad ottenere detto incremento percentuale e che essa nel ricorso introduttivo e negli scritti successivi avesse instato sempre e solo riguardo al danno patrimoniale alla capacità lavorativa;
in ogni caso la non aveva né allegato, men che meno provato, circostanze che potessero Pt_1 legittimare la pretesa di una personalizzazione, men che meno di quella massima (44%) riconosciuta dal primo giudice.
La semplice deduzione dell'impossibilità di poter utilizzare il braccio, anche per effettuare le faccende domestiche, costituiva la comune conseguenza del tipo di lesione patita, come tale già propria e/o compresa nel valore tabellare medio, riferito alla invalidità riscontrata (15%).
Ad avviso di questa Corte anche la censura in esame è fondata, emergendo per tabulas che in primo grado l'attrice mai ebbe a chiedere personalizzazioni di sorta del danno biologico, per cui la decisione del Tribunale appare palesemente assunta ultra petitum, anzi, a ben vedere, frutto di una grave confusione in quanto il Primo Giudice, dopo aver discettato di danno morale, lo ha confuso con la personalizzazione.
Tanto per avere ritenuto: “Dovrà essere altresì liquidato in favore della il danno Pt_1 morale sofferto. La Suprema Corte con la recente sentenza n. 25164 del 10.11.2020 ha messo in dubbio il criterio adottato dalle tabelle di Milano che unificavano in un solo valore monetario complessivo il danno biologico e il danno morale. Gli ermellini hanno precisato che occorre “scorporare” dalla voce unica di danno il danno morale e la ragione si fonda sul nuovo testo dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private, riscritto dalla L. 124/2017. Il nuovo testo prevede sempre che con un DPR sia emanata una tabella Unica valida su tutto il territorio della Repubblica che stabilisca i risarcimenti per il danno biologico e per il danno morale. In altri termini, possiamo affermare che il danno morale è categoria autonoma rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma 'danno morale' allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.”, per poi trarre simil conclusioni: “Vista l'impossibilità di poter utilizzare il braccio
- anche per effettuare le faccende domestiche - e la sofferenza patita dall'istante causata soprattutto dalla necessità di aiuti da parte di terzi per attendere alle esigenze quotidiane – si può affermare che la stessa ha diritto ad una personalizzazione massima del danno, pari al
44%.”
pag. 8/11 Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire), però, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno
(cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d.
“personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014).
Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico relazionali”: non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del
21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Ne discende, pertanto, che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Ciò posto, nella fattispecie che ne occupa, tenuto conto delle risultanze emergenti e di quanto riferito dal CTU ne consegue che il dato per cui l'appellante, a causa del sinistro occorso, è limitata nella movimentazione del braccio – anche nell'effettuare le ordinarie faccende domestiche – non giustifica l'aumento del danno biologico con personalizzazione massima dello stesso, pari al 44%, come riconosciuto dal provvedimento impugnato.
Di talché, conseguentemente, deve trovare accoglimento anche il secondo motivo d'appello C incidentale della giacché la subiva menomazione concreta rappresentata da CP_4 Pt_1 una lesione nell'interessamento disfunzionale congiunto dell'arto superiore dx con associata lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, determinanti postumi permanenti nella misura del 15%, tali da rendere difficoltose le normali attività quotidiane.
pag. 9/11 Tuttavia, dette circostanze, tutt'altro che specifiche ed eccezionali, non risultano essere rilevanti nella significativa personalizzazione del danno biologico in parola riconosciuta erroneamente dal Tribunale, in quanto, come statuito, tra l'altro, dal CTU si consideravano già
“ricomprese nel danno biologico” (cfr. elaborato peritale pag. 7).
Alla luce di quanto sino ad ora esposto, in difetto di rigorosa prova circa le asserite circostanze specifiche ed eccezionali giustificative della maggior personalizzazione del danno biologico, nonché in mancanza di specifica e puntuale prova in ordine alla perdita totale della capacità lavorativa generica, questa Corte ritiene ampiamente satisfattiva la somma di euro 46.000,00, già liquidata in fase stragiudiziale dalla nei confronti della appellante principale e CP_3 comprensiva del danno biologico e morale liquidabile in base alle tabelle di Milano applicate, sia pur senza esplicitazione alcuna, in primo grado.
In definitiva, l'appello incidentale deve essere integralmente accolto, con la reiezione di ogni Con domanda svolta in primo grado dalla , che sarà tenuta a restituire alla ogni somma Pt_1 percepita in eccedenza rispetto ai 46mila euro che parte impugnante ha sua sponte versati prima del giudizio, perciò non ripetibili.
PRIMO E SECONDO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE: si contesta come errato il criterio posto alla base della quantificazione del danno alla capacità lavorativa specifica, pari ad 1/5 della invalidità permanente.
Si assume che il Tribunale, limitandosi a riportare quanto indicato dal CTU senza alcun vaglio critico, ha accordato all'appellante la complessiva somma residua di euro 19.714,40. Somma, quest'ultima, determinata da una personalizzazione massima del danno biologico, pari al 44%
(per un totale di 54.762,00 euro, cui aggiungere 10.952,00 euro – somma corrispondente all'aumento di 1/5 – per euro 65.714,00 cui detrarre i 46.000,00 già ricevuti in fase transattiva dalla , laddove avrebbe dovuto fare ricorso al criterio del triplo della pensione CP_6 sociale.
L'appello principale è infondato alla luce dell'integrale accoglimento dell'appello incidentale avanzato dalla CP_3
Venendosi alle spese, l'esito della vicenda rende palese la soccombenza dell'appellante principale, che dovrà sopportarne il costo per entrambi i gradi di giudizio, come pure di quelle di CTU nella misura liquidata in primo grado.
La reiezione dell'appello principale comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Quanto alle spese, esse vengono liquidate in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nel quarto scaglione, alla luce del petitum di 34.553,25 rivendicato dall'appellante principale.
Questi gli importi.
Primo grado.
fase di studio:1701,00,
pag. 10/11 fase introduttiva:1204,00
fase istruttoria: 1806,00,
fase decisionale: 2905,00,
per un totale di euro 7616,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.
Appello.
fase di studio: 2058,00,
fase introduttiva: 1418,00,
fase di trattazione: svolta in modalità sintetica, 1523,00,
fase decisionale: 3470,00,
per un totale di euro 8469,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge, cui aggiungere euro 382,50 per esborsi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)rigetta l'appello principale;
2)accoglie l'appello incidentale e, in riforma della gravata sentenza, rigetta le domande proposte in primo grado da , che condanna alla restituzione in favore di Parte_3 [...] di quanto percepito in eccedenza rispetto a 46.000,00 euro, con interessi dalla CP_1 percezione al momento della restituzione;
3)regola le spese come in parte motiva;
4) dichiara che la parte appellante principale è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 4.12.2024.
Il Cons. estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
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