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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/10/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 851 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa
da rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Rania, presso il cui Parte_1 studio, in Bisignano (CS), corso Italia n. 29, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro
; Controparte_1 opposta contumace
avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi;
conclusioni dell'opponente: all'udienza del 23 settembre 2025 si è riportato a quelle rassegnate in atti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertare, ritenere e dichiarare che l'atto di precetto impugnato contenente l'intimazione a pagare la somma complessiva pari ad € 15.282,26 è stato notificato all'opponente in data 18.03.2025, senza la previa e/o contestuale notificazione del titolo esecutivo ad esso sotteso e, dunque, in violazione di quanto disposto dall'art. 479 e 480 cpc e, per l'effetto, dichiarare la nullità del suddetto atto di precetto, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, opponeva ai sensi Parte_1 dell'art. 617 c.p.c. il precetto notificatogli il 18 marzo 2025 da per Controparte_1
l'importo complessivo di € 15.282,26, per omesso versamento di n. 30 mensilità dell'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza dell'intestato Tribunale n. 497/2024, assumendo, ad unico motivo, l'omessa notifica del titolo, e quindi la violazione dell'art. 479 c.p.c., sanzionata dalla nullità dell'intimazione di pagamento sancita dall'art. 480 c.p.c., concludendo di conseguenza come in epigrafe. 1 Effettuate le verifiche preliminari, all'udienza del 23 settembre 2025, dichiarata la contumacia dell'opposta, della causa, in ragione della sua semplicità, è stata ordinata la discussione orale, con successiva assegnazione a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome fondata, deve di conseguenza essere accolta. È stata in primo luogo verificata la regolarità della notifica della citazione introduttiva del giudizio, eseguita a mezzo PEC del 20 marzo 2025 presso il domicilio eletto nell'atto di precetto (Cass. n. 16649/2016); di seguito, è stata scrutinata, d'ufficio (Cass. n. 32527/2022), la tempestività dell'opposizione, ossia la sua proposizione nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., con esito positivo, atteso che è stata documentata la ricezione dell'intimazione di pagamento in data 18 marzo 2025. Su tali presupposti, e considerando che nel precetto non è neppure mentovata la notifica, precedente o coeva, del titolo esecutivo, può quindi applicarsi il canone ermeneutico della giurisprudenza, a mente del quale “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;
non colgono nel segno, al riguardo, le ragioni dell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui i vizi formali sono di regola sanati con l'opposizione, laddove non si deduca il concreto pregiudizio del diritto di difesa, poiché, pur riguardando le irregolarità processuali in generale, non può tuttavia trovare applicazione nel caso in cui la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata, dall'art. 480, secondo comma, c.p.c.; tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano” (Cass. nn. 15275/2006, 24662/2013, 1096/2021). Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla il Parte_1 precetto notificatogli il 18 marzo 2025 da;
Controparte_1
- condanna la ridetta opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 195,00 per esborsi documentati, ed in complessivi € 1.700,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Leonardo Rania, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 4 ottobre 2025
Il giudice Gino Bloise
2
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 851 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa
da rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Rania, presso il cui Parte_1 studio, in Bisignano (CS), corso Italia n. 29, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro
; Controparte_1 opposta contumace
avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi;
conclusioni dell'opponente: all'udienza del 23 settembre 2025 si è riportato a quelle rassegnate in atti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertare, ritenere e dichiarare che l'atto di precetto impugnato contenente l'intimazione a pagare la somma complessiva pari ad € 15.282,26 è stato notificato all'opponente in data 18.03.2025, senza la previa e/o contestuale notificazione del titolo esecutivo ad esso sotteso e, dunque, in violazione di quanto disposto dall'art. 479 e 480 cpc e, per l'effetto, dichiarare la nullità del suddetto atto di precetto, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, opponeva ai sensi Parte_1 dell'art. 617 c.p.c. il precetto notificatogli il 18 marzo 2025 da per Controparte_1
l'importo complessivo di € 15.282,26, per omesso versamento di n. 30 mensilità dell'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza dell'intestato Tribunale n. 497/2024, assumendo, ad unico motivo, l'omessa notifica del titolo, e quindi la violazione dell'art. 479 c.p.c., sanzionata dalla nullità dell'intimazione di pagamento sancita dall'art. 480 c.p.c., concludendo di conseguenza come in epigrafe. 1 Effettuate le verifiche preliminari, all'udienza del 23 settembre 2025, dichiarata la contumacia dell'opposta, della causa, in ragione della sua semplicità, è stata ordinata la discussione orale, con successiva assegnazione a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome fondata, deve di conseguenza essere accolta. È stata in primo luogo verificata la regolarità della notifica della citazione introduttiva del giudizio, eseguita a mezzo PEC del 20 marzo 2025 presso il domicilio eletto nell'atto di precetto (Cass. n. 16649/2016); di seguito, è stata scrutinata, d'ufficio (Cass. n. 32527/2022), la tempestività dell'opposizione, ossia la sua proposizione nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., con esito positivo, atteso che è stata documentata la ricezione dell'intimazione di pagamento in data 18 marzo 2025. Su tali presupposti, e considerando che nel precetto non è neppure mentovata la notifica, precedente o coeva, del titolo esecutivo, può quindi applicarsi il canone ermeneutico della giurisprudenza, a mente del quale “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;
non colgono nel segno, al riguardo, le ragioni dell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui i vizi formali sono di regola sanati con l'opposizione, laddove non si deduca il concreto pregiudizio del diritto di difesa, poiché, pur riguardando le irregolarità processuali in generale, non può tuttavia trovare applicazione nel caso in cui la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata, dall'art. 480, secondo comma, c.p.c.; tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano” (Cass. nn. 15275/2006, 24662/2013, 1096/2021). Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla il Parte_1 precetto notificatogli il 18 marzo 2025 da;
Controparte_1
- condanna la ridetta opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 195,00 per esborsi documentati, ed in complessivi € 1.700,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Leonardo Rania, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 4 ottobre 2025
Il giudice Gino Bloise
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