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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2024, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
Si deposita motivazione della sentenza pronunciata mediante lettura del solo dispositivo all'udienza del 12/4/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G.L. 2844/2023, instaurata tra le parti:
(C.F. ) Ass. Avv. BIRWILLER Parte_1 C.F._1
ANNARITA ed Avv. CERVONE IVANA, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dei difensori, sito in Portici (NA), corso Garibaldi n. 73
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F.: , Ass. Avv. PARISI TOMMASO, elett.te dom.to in Torino, via CP_1 P.IVA_1
Arcivescovado n. 9, presso l'Avvocatura dell'Istituto
E-MICLA SRL (P.IVA: ), Ass. Avv. MILAN MAURO ed Avv. P.IVA_2
BRUSASCO ALESSANDRA, domiciliata in Torino, via Bruno Buozzi n. 3
- PARTI CONVENUTE –
Oggetto: domanda di regolarizzazione previdenziale – domanda riconvenzionale di
restituzione Org_1
1. Con ricorso depositato 21/4/2023, ha allegato: Parte_1
1 - di essere stata dipendente della dall'1/2/2007 al 21/1/2021, Controparte_2
con mansioni di impiegata, inquadrata al livello VI del Organizzazione_2
contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (62,50%);
[...]
- che in data 26/10/2020 era iniziato procedimento ex art. 47 l. 428/1990 per la stipula dell'affitto di ramo di azienda della con la CP_2 Organizzazione_3
[...
anche se successivamente il contratto di affitto era stipulato con la IC RL;
- che l'esponente impugnava il trasferimento di azienda, essendo stata esclusa da esso, e chiedendo quindi la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della IC RL;
nel frattempo essendo cessato il rapporto di lavoro in essere con la CP_2
- che tale richiesta era poi formulata in giudizio del lavoro introdotto presso questo
Tribunale (RG 2442/2021), che era poi riunito al giudizio RG 2523/2021 (instaurato da
); il giudizio si concludeva in primo grado con sentenza favorevole alle Persona_1
ricorrenti, posto che era riconosciuta la costituzione del rapporto di lavoro con IC RL
con decorrenza dal 4/11/2020, visto il disposto dell'art. 2112 c.c.;
- che la sentenza di primo grado era confermata in grado di appello, con ulteriore sentenza che passava in giudicato;
- che il rapporto di lavoro con IC RL si interrompeva a causa di licenziamento,
comminato in data 16/8/2022;
- che la IC RL però ometteva, per il periodo di vigenza del rapporto di lavoro con l'esponente, il versamento dei contributi previdenziali, per complessive 75 settimane.
La ricorrente ha quindi chiesto in questa sede l'accertamento dell'omissione contributiva da parte di IC RL e la condanna di tale società alla regolarizzazione previdenziale.
Si è costituita in giudizio la IC RL eccependo l'inammissibilità della domanda, per intervenuto giudicato. Infatti, secondo la IC RL vi sarebbe stata, nel giudizio RG
2442/2021 (e RG 2523/2021, riunito) omessa pronuncia sia da parte del Giudice di primo grado sia da parte della Corte di Appello, in merito alla condanna alla regolarizzazione
2 previdenziale;
secondo la società convenuta, l'art. 18 l. 300/1970 prevederebbe che l'organo giudicante, il quale disponga la reintegra del lavoratore nel suo posto di lavoro,
debba condannare contestualmente il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo intercorso tra il licenziamento e quello della reintegra, appunto. Nel caso di specie, tale pronuncia non vi era appunto stata, essendosi manifestata un'omessa pronuncia, la quale passa in giudicato come le pronunce espresse;
la ricorrente non si è però adoperata ad impugnare le pronunce dei due gradi di giudizio,
permettendo quindi il passaggio in giudicato del vizio. Pertanto, la regolarizzazione contributiva non potrebbe più essere chiesta, in quanto preclusa.
La IC RL ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituito in giudizio l' , allegando di non avere avuto comunicazione della CP_1
vicenda lavorativa tra la ricorrente e la IC. Rappresentando però che nel periodo di vigenza del rapporto di lavoro tra le due parti in causa, la ha percepito trattamento Pt_1
per complessivi 12.937,41 netti, trattamento però incompatibile con lo stato di Org_1
occupazione che risulta in forza dell'esito del contenzioso rubricato al n. di RG 2442/2021,
l' ha chiesto alla ricorrente, in via riconvenzionale, la restituzione del trattamento CP_1
sopra indicato, percepito tra il 2021 ed il 2022.
In ragione della formulazione di domanda riconvenzionale, la prima udienza di trattazione
è stata differita. All'udienza del 7/2/2024 la ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale.
In corso di causa non è stata svolta istruttoria.
***********
2. Preliminarmente, pur essendo non contestate le circostanze dello svolgersi del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la IC RL (affitto di ramo di azienda tra la e CP_2
la IC RL, esclusione della ricorrente dal ramo ceduto in affitto, contenzioso per la declaratoria della ricomprensione della ricorrente nel plesso affittato, pronuncia favorevole
3 con costituzione del rapporto di lavoro, successivo licenziamento dell'agosto del 2021),
devono essere chiariti comunque alcuni elementi di dettaglio della vicenda, sulla scorta dei documenti versati in causa.
Con ricorso ex art. 414 cpc dell'aprile del 2021 (doc. 2 ricorrente), la ha chiesto a Pt_1
questo Tribunale:
“- Accertare e dichiarare che tra la (OGGI ) e la E-MICLA SRL CP_2 CP_3
si è verificato un TRASFERIMENTO D'AZIENDA (E NON SOLO DI UN SUO RAMO) in
dispregio della normativa di cui all'art. 2112 c.c.
- Per l'effetto, dichiarare la costituzione del rapporto di lavoro della ricorrente alle
dipendenze della E-MICLA RL sin dal 04.11.2020 e/o dalla diversa data che si riterrà di
giustizia e condannare la detta società al versamento dei contributi maturati medio
tempore e delle relative retribuzioni, quantificata sulla retribuzione globale di fatto,
prendendo come riferimento la retribuzione globale lorda di € 3.104,09 mensili, come da
buste paga allegate in atti e/o quella diversa che dovesse ritenersi, maturate dal
04.11.2020 e fino alla effettiva costituzione del rapporto di lavoro.
Il tutto con vittoria ed attribuzione delle spese di giudizio” (doc. 2 ricorrente).
Con sentenza n. 1103/2022 del 2/9/2022 (doc. 3 ricorrente), il Giudice del lavoro di questo
Tribunale, nelle cause riunite RG 2442/21 – 2523/21 (introdotte da e da Parte_1
) ha così disposto: Persona_1
- ha ritenuto che la cessione dei rami di azienda dalla alla IC CP_2
costituissero in realtà una dissimulata cessione di tutto il plesso aziendale;
- ha ritenuto sussistenti gli effetti di tale cessione, ai sensi dell'art. 2112 c.c., anche alla posizione lavorativa della ricorrente, che risultava esclusa dal perimetro della formale cessione, così come pattuita dalle parti contrattuali;
4 - ha quindi accertato che per le ricorrenti ed si era Parte_1 Persona_1
“costituito un rapporto di lavoro con decorrenza dal 4 novembre 2020 e con
l'inquadramento per nel VI livello anzianità dal Parte_1 Organizzazione_2
1° febbraio 2007 e per nel VI livello anzianità dal Persona_1 Organizzazione_2
13 ottobre 1997”;
- ha condannato “IC RL all'immediato pagamento, a titolo di indennità risarcitoria
commisurata alla retribuzione globale di fatto, dell'importo lordo mensile di €. 3.104,09 a
favore di e di €. 3.018,11 a favore di dal gennaio 2021 Parte_1 Persona_1
alla data dell'effettivo ripristino del rapporto di lavoro”; nulla disponendo sulla domanda,
pure presente nelle conclusioni rassegnate in ricorso, di condanna della IC RL al versamento dei contributi previdenziali per il medesimo periodo.
Con sentenza n. 9/2023 pubblicata il 6/02/2023 (doc. 4 ricorrente), la sentenza di primo grado è stata confermata, fatta salva la sola rideterminazione dell'indennità risarcitoria (per le retribuzioni non erogate sino alla reintegra presso IC RL) relativa a Parte_1
nell'importo lordo mensile di € 1.940,05, in luogo di 3.104,09 mensili. Anche la sentenza di secondo grado nulla ha disposto in merito al versamento dei contributi previdenziali.
Non risulta essere stata interposta impugnazione per grado di legittimità avverso tale sentenza, che è quindi passata in giudicato
Nel frattempo, nell'agosto del 2022 (appena dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado) la ricorrente era licenziata dalla IC RL, stante l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro (doc. 5 ricorrente). Il licenziamento non risulta essere stato impugnato, potendosi quindi affermare che all'agosto del 2022 il rapporto di lavoro giudizialmente riconosciuto come esistente dal novembre 2020 è definitivamente cessato.
3. Fatte queste precisazioni, deve essere vagliata l'eccezione di intervenuto giudicato formulata dalla convenuta IC RL. L'eccezione è fondata, pur se in termini significativamente differenti da quelli prospettati dalla parte.
5 Anzitutto, deve rilevarsi la non pertinenza del riferimento al disposto dell'art. 18 comma 4
della l. 300/1970 (“Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,
maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In
quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro”), in quanto, nel caso in esame, la condanna al pagamento di indennità risarcitoria corrispondente alle retribuzioni mensili, sino al ripristino del rapporto, contenuta nella sentenza n. 1103/2022, è stata pronunciata, come si
è detto, in ragione della ritenuta sussistenza degli effetti di legge di cui all'art. 2112 c.c.,
dandosi quindi atto dell'intervenuto trasferimento (ope legis, appunto) dei rapporti di lavoro della e della dal novembre del 2020 (data appunto della cessione Pt_1 Per_1
in affitto del plesso aziendale della , e non in ragione e conseguenza di CP_2
annullamento di licenziamento (che, come si è detto, è intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza).
Il punto rilevante è invece che, come si evince dalle conclusioni del ricorso introduttivo della ricorrente, che ha dato via al contenzioso sull'applicabilità dell'art. 2112 c.c., la stessa aveva già chiesto la condanna della IC RL non solo al pagamento di quanto spettante a titolo di retribuzione dal trasferimento ope legis del rapporto di lavoro sino “alla effettiva
costituzione del rapporto di lavoro” (rapporto di lavoro che risultava già costituito,
giuridicamente; deve interpretarsi la domanda come volta ad ottenere la condanna sino all'ammissione al lavoro presso la IC), ma anche al versamento dei contributi previdenziali maturati nel medesimo lasso temporale. Come si è visto, nessuna pronuncia
6 su tale domanda vi è stata, in quel contenzioso, né nella sentenza di primo grado, né nella sentenza della CdA di Torino.
Pertanto, anche se in termini diversi da quelli denunciati dalla società convenuta, l'omessa pronuncia in punto di versamenti previdenziali da farsi da parte di IC RL
effettivamente si è verificata.
Risulta superfluo evidenziare che il giudicato civile, come definito dall'art. 2909 c.c., copre sia il dedotto sia il deducibile. Nel caso in esame, la pretesa relativa alla regolarizzazione previdenziale per il periodo intercorso tra la costituzione del rapporto ex art. 2112 c.c. e l'ammissione in azienda alle dipendenze della IC RL, lo si ribadisce, costituiva un dedotto espresso da parte della ricorrente;
dedotto sul quale è mancata pronuncia di qualsivoglia segno.
E' superfluo anche evidenziare che l'omessa pronuncia è idonea a passare in giudicato,
costituendo vizio della sentenza (violazione dell'art. 112 c.p.c.), non rilevabile in via officiosa nei successivi gradi di giudizio, ma solo su espressa impugnazione.
Ne consegue che oggi la ricorrente non può fare valere nella presente separata sede la domanda di regolarizzazione/versamento contributivo, già proposta espressamente nel separato giudizio senza esito favorevole.
Si può citare, anche se non perfettamente in termini rispetto al caso in esame, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 19976/2005 (conforme Cass. n. 15366/2006), secondo la quale
“Nel caso in cui un soggetto, facendo valere il suo diritto al risarcimento del danno,
chieda, senza alcuna specificazione o riserva, la condanna del convenuto al pagamento di
una determinata somma, l'azione comprende, per la sua genericità, tutto il credito
esercitabile, sicché è da escludere che, dopo la formazione del giudicato al riguardo, il
medesimo soggetto possa azionare di nuovo lo stesso diritto per ottenere il pagamento di
altre somme in relazione a voci di danno non considerate da tale giudicato, come è invece
consentito qualora il creditore abbia fin dal primo momento delimitato l'oggetto della sua
7 domanda a determinate voci, restando in tal caso quelle ulteriori fuori dell'oggetto del
primo giudizio, e del conseguente giudicato”.
Si deve quindi ribadire che la ricorrente, nel giudizio iniziato nel 2021, aveva espressamente esercitato non una domanda generica in relazione al periodo intercorso tra il novembre 2020 e la sua ammissione alle dipendenze della IC RL, ma proprio la domanda di regolarizzazione previdenziale;
essendo pertanto vieppiù fondata l'exceptio
iudicati.
Da ultimo, si deve osservare che l'omessa pronuncia è intervenuta in giudizio del quale non era parte (come invece necessario) l' , ragione per la quale il giudicato non è CP_1
opponibile all' ; ma, appunto, è opponibile alla ricorrente, che ha esercitato l'odierna CP_4
azione, e deve pertanto vedere rigettare l'iniziativa giudiziale.
Si parla di rigetto, e non di inammissibilità, come eccepito dalla IC RL attenendo l'exceptio iudicati al merito dell'azione, e non a mera preclusione di rito.
Ne consegue l'anticipato rigetto della domanda della ricorrente.
4. Deve essere infine presa in considerazione la domanda riconvenzionale formulata da
(ripetizione del trattamento percepito dalla ricorrente, pur in pendenza di CP_1 Org_1
rapporto di lavoro riconosciuto come sussistente dal novembre del 2020 all'agosto del
2022).
All'udienza di discussione l' ha però precisato che la domanda di restituzione della CP_4
è subordinata all'accoglimento della domanda di regolarizzazione previdenziale. Org_1
Ne consegue che, essendo stata rigettata la domanda principale, la domanda riconvenzionale non deve esaminata.
5. In punto spese di lite, deve considerarsi:
- la peculiarità delle questioni in diritto esaminate;
- l'accoglimento dell'eccezione di intervenuto giudicato, formulata dalla IC RL, sulla base di considerazioni piuttosto divergenti dalla prospettazione della convenuta.
8 Le spese di lite devono essere pertanto compensate.
PQM
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- Rigetta il ricorso;
- Visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di lite tra le parti in causa.
Si fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza, stante la complessità della controversia.
Torino, 12 aprile 2024
Il Giudice
dott. Simone Romito
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