Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 09.08.2024, iscritta al n. 296/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
13.02.2025
d a
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Angela Caliò Marincola Sculco, dell'Avvocatura Distrettuale di OGGETTO: Pt_1
obbligo contributivo Brescia, come da procura generale in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parte_2
La Gioia del foro di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 226 del 2024 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n.226/2024, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n.322 2022 Parte_2
0004845928000, con il quale l' gli aveva intimato il Pt_1
pagamento della somma di € 12.402,56, a titolo di contributi asseritamente dovuti alla Gestione commercianti nel periodo da agosto 2012 a giugno 2021, ed ha dichiarato che nulla era dovuto dal per i titoli indicati nel suddetto atto impositivo, Pt_2
condannando l al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Il Tribunale, premesso che il era iscritto alla Pt_2
Gestione commercianti e dal 2007 era titolare di pensione liquidata con il sistema contributivo e, dopo il conseguimento della pensione, aveva continuato a prestare attività lavorativa autonoma, restando iscritto alla Gestione commercianti, ha ritenuto applicabile l'art.59, comma 15, della l.449 del 1997, in virtù del quale i lavoratori autonomi, già titolari di trattamento pensionistico e ultrasessantacinquenni che continuavano a lavorare, avevano diritto ad una riduzione dell'onere contributivo nella misura del 50%.
Il Tribunale, interpretando quest'ultima disposizione, ha - 3 -
ritenuto non condivisile la tesi dell' secondo cui il beneficio Pt_1
ivi previsto (della riduzione degli oneri contributivi nella misura della metà) riguardava unicamente coloro che erano percettori di pensione liquidate con il sistema retributivo o misto, e non anche coloro che erano titolari di pensione liquidata con il sistema contributivo.
Ed invero, la norma non stabiliva alcuna limitazione derivante dalla tipologia del sistema di calcolo della pensione in godimento, atteso che faceva riferimento indistintamente a tutti i
“lavoratori autonomi” già pensionati e con più di 65 anni di età,
e laddove aggiungeva che per i pensionati “per i quali la
pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo,
il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà” si limitava ad introdurre una precisazione e una disposizione necessaria per detti pensionati, in quanto la loro pensione era calcolata, in tutto o in parte, sulla retribuzione percepita e quindi era indifferente, in tutto o in parte, alla contribuzione versata (con la conseguenza che gli stessi avrebbero goduto di un supplemento di pensione maggiore, pur versando, al pari dei titolari di pensione contributiva, una contribuzione ridotta della metà); una simile precisazione e disposizione non era invece necessaria per coloro che erano titolari di una pensione contributiva, in quanto automaticamente il supplemento di pensione derivante dalla contribuzione ridotta versata post pensione, essendo correlato alla contribuzione - 4 -
versata, si sarebbe a sua volta ridotto proporzionalmente.
In questo senso deponeva pure la lettera della previsione normativa, atteso che la prima parte della norma era dedicata all'individuazione della platea dei suoi destinatari, senza alcuna distinzione del tipo di pensione in godimento ed la stessa era separata con la congiunzione “e” dalla seconda parte della previsione che invece introduceva la disposizione riguardante i titolari di pensione, in tutto o in parte, retributiva e lo faceva,
appunto, al fine di evitare che costoro fossero avvantaggiati dal sistema previsto dalla norma medesima, di riduzione della contribuzione a metà, rispetto ai titolari di pensione contributiva.
Contro la sentenza l ha proposto appello, ribadendo Pt_1
la propria interpretazione della norma e chiedendo la riforma della decisione, con rigetto dell'opposizione proposta dal ricorrente.
si è costituito tempestivamente in Parte_2
giudizio e ha resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto ed eccependo, in via preliminare, il difetto di contradditorio, non avendo l' convenuto in giudizio la Pt_1 [...]
e l' parti del giudizio Controparte_1 CP_2
di primo grado.
A sua volta, ha proposto appello incidentale condizionato nel caso in cui le censure dell' fossero state accolte, Pt_1
impugnando la decisione laddove non si era pronunciata sulle eccezioni di prescrizione quinquennale e decadenza dell' Pt_1 - 5 -
dall'esercizio del potere di autotutela, ritualmente sollevate in primo grado e assorbite dalle statuizioni sull'infondatezza nel merito delle pretese contributive dell' Pt_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento e il suo rigetto nel merito assorbe le questioni che il ha riproposto in Pt_2
questo grado di giudizio condizionatamente all'accoglimento delle censure avanzate dall' Pt_1
1) I fatti che rilevano ai fini del decidere sono pacifici.
Il è stato iscritto alla Gestione Commercianti e Pt_2
dal dicembre 2007 gode di pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo e liquidata in questa Gestione.
Nonostante il pensionamento, lo stesso ha continuato a lavorare, restando iscritto alla Gestione Commercianti.
In data 23 ottobre 2012, il avendo raggiunto 65 Pt_2
anni di età, ha chiesto la riduzione al 50% della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art.59, comma 15, della l.449 del 1997.
La domanda è stata accolta dall in data 4 febbraio Pt_1
2013 e pertanto il ha versato annualmente alla Pt_2
Gestione Commercianti i contributi nella misura ridotta del 50%.
Con scritto del 7 maggio 2021, l' ha comunicato al Pt_1
che la riduzione contributiva era stata annullata in via Pt_2
di autotutela, in quanto la riduzione non spettava a coloro che - 6 -
erano titolari di pensione contributiva, bensì soltanto ai titolari di pensione retributiva.
Con successiva comunicazione del 5 giugno 2021, l' Pt_1
ha invitato il al pagamento dei contributi nella loro Pt_2
interezza e pertanto quelli non versati per effetto dell'applicata riduzione del 50%.
Il ha presentato il ricorso amministrativo e lo Pt_2
stesso è stato respinto.
L' ha quindi emesso l'avviso di addebito opposto in Pt_1
giudizio, con il quale ha intimato al il pagamento della Pt_2
somma di € 12.402,56, riguardante alcune rate della differenza di contributi dovuta alla Gestione commercianti dall'agosto 2012 al giugno 2021, e le relative somme aggiuntive.
::::::::::
2) In via preliminare, per quanto attiene all'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio sollevata dal Pt_2
per non avere l quale appellante, convenuto in questo Pt_1
grado di giudizio (parti convenute dall'opponente CP_1 CP_2
nel giudizio di primo grado), è sufficiente rilevare che Pt_2
entrambe le parti non solo non sono litisconsorti necessari dal punto di vista sostanziale, ma non sono neppure litisconsorti necessari dal punto di vista processuale ai sensi dell'art.331
c.p.c., non contenendo la decisione impugnata nessuna statuizione sostanziale, diretta o implicita, nei loro confronti
(essendosi il giudice di primo grado pronunciato unicamente - 7 -
sulle spese di lite tra il ricorrente e compensandole). CP_2
Ed invero, l'atto di riscossione cartolare oggetto di opposizione da parte del ossia l'avviso di addebito, è Pt_2
stato adottato dall quale titolare dell'asserito credito Pt_1
azionato e quale unico ente impositore, per cui sia la (cui CP_1
l' per un certo periodo di tempo, prima di essere abilitato Pt_1
dalla legge a provvedere direttamente alla riscossione cartolare con l'emissione degli avvisi di addebito, ha ceduto i propri crediti per la loro riscossione coattiva), sia (che nella CP_2
specie non ha provveduto all'adozione di alcun atto di riscossione cartolare del credito per cui è causa, non avendo emesso alcuna cartella di pagamento o altri atti prodromici all'esecuzione) sono del tutto estranei al giudizio.
In particolare, per quanto riguarda la legittimazione passiva di è noto che l'art.13, comma 1, della l.448 del CP_1
1998, come successivamente modificato, ha disposto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' Pt_1
fino al 31 dicembre 2008.
Tale cessione avveniva, in virtù del cit.art.13, commi 1 e
11, tramite contratti che erano conclusi previa decisione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il
Ministero del lavoro, ed i cui elementi essenziali erano determinati con decreti ministeriali ai sensi del comma 2 della norma.
Gli ultimi decreti ministeriali intervenuti risalgono al 16 - 8 -
settembre 2005 e al 30 novembre 2005, e l'ultimo contratto di cessione risale al 5 dicembre 2005 e attiene a crediti contributivi maturati al 31 dicembre 2005.
E' dunque palese che il credito oggetto dell'avviso di addebito non è stato oggetto di alcuna cessione a la quale CP_1
pertanto è del tutto estranea all'odierno giudizio e priva di legittimazione passiva.
Ne discende che difettando e di CP_1 CP_2
legittimazione passiva, da un lato, e non essendo state destinatarie di alcuna pronuncia sostanziale, dall'altro lato, non può trovare applicazione nella specie l'art.331 c.p.c., invocato dall'appellato, non persistendo alcuna necessità della loro presenza in questo grado di giudizio (non avendo, tra l'altro, il contestato la statuizione in materia di regolazione delle Pt_2
spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado e riguardante il suo rapporto con , non ricorrendo alcun CP_2
rischio di possibili giudicati contrastanti nei loro confronti (è
noto che secondo giurisprudenza consolidata, l'art.331 c.p.c., pur non riguardando soltanto le fattispecie di litisconsorzio necessario sostanziale, ma riguardando anche quelle del c.d.
litisconsorzio processuale, trova applicazione soltanto quando la presenza di più parti nel giudizio primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione e ciò si verifica quando, appunto, vi siano statuizioni di carattere sostanziale anche nei confronti di queste parti e/o si debba - 9 -
evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del primo giudizio – cfr. tra le varie Cass.24437 del 2021, citata anche dall'appellato -).
L'eccezione va dunque disattesa.
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3) Passando all'esame del merito, l con il gravame Pt_1
deduce l'errata interpretazione da parte del giudice di primo grado dell'art.59, comma 15, della 447 del 1997 e sostiene che il beneficio della contribuzione ridotta ivi previsto, ai fini del supplemento di pensione, riguarderebbe esclusivamente i percettori di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema retributivo o misto.
Osserva che nella specie dovrebbe essere privilegiata un'interpretazione sistematica della norma, la quale è stata adottata a soli due anni dalla riforma pensionistica di cui alla l.335 del 1995 e dall'introduzione del sistema contributivo e il fatto che non contenga la minima menzione delle conseguenze sulle pensioni liquidate con il sistema contributivo, mentre si riferisce espressamente a quelle sulle pensioni liquidate con il sistema retributivo, dovrebbe indurre l'interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto proprio escludere le prime pensioni dalla sfera di operatività della norma.
Invoca a sostegno della propria tesi anche alcune circolari del Ministero del lavoro e dell' in materia di Pt_1 - 10 -
calcolo del supplemento di pensione previsto dalla norma.
Il motivo non può essere condiviso, anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione che affrontando ex professo la questione, ha ritenuto infondata l'interpretazione della norma in esame, propugnata dall' (cfr.Cass.3270 del Pt_1
2025).
L'art.59, comma 15, della l.447 del 1997, nel contesto di una disposizione di aumento delle aliquote contributive dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle Gestioni
autonome dell' così prevede: “per i lavoratori autonomi già Pt_1
pensionati presso le gestioni dell' e con più di 65 anni di Pt_1
età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato
nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione
è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo
supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della
metà”.
Quanto alla lettera della norma, è indubbio che la stessa nella sua prima parte (“ ... per i lavoratori autonomi già
pensionati presso le gestioni dell' e con più di 65 anni di Pt_1
età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato
nella misura della metà ...”) si limita ad individuare la platea dei destinatari della riduzione contributiva e riguarda i lavoratori autonomi già pensionati e con più di 65, senza alcuna distinzione tra il tipo di regime di liquidazione della pensione (se contributivo, retributivo o misto). - 11 -
Nel successivo periodo, introdotto con la congiunzione
“e” ( “ ... e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà”), la norma disciplina invece l'incidenza del beneficio contributivo sul supplemento di pensione spettante per effetto della contribuzione ridotta versata dopo il pensionamento, allorché
questo debba calcolarsi (come la pensione base) con il sistema retributivo o misto.
Questa seconda parte non è collegata alla prima parte e non ne è neppure una specificazione, ma si aggiunge alla prima regolando una ben individuata fattispecie ossia quella delle ricadute della riduzione contributiva prevista nella prima parte della norma sul calcolo della pensione quando questa sia liquidata con il sistema retributivo o misto.
Dal punto di vista letterale si tratta dunque di parti distinte della norma, l'una (la prima) volta a prevedere il beneficio della riduzione della contribuzione e l'individuazione dei soggetti beneficiari (lavoratori autonomi già pensionati e con più di 65 anni di età), senza alcuna distinzione tra il tipo di pensione in godimento (retributiva, contributiva o con sistema misto); l'altra (la seconda), volta a disciplinare le ricadute della minor contribuzione pagata, sul supplemento di pensione spettante per effetto della contribuzione medesima.
Il fatto che questa seconda fattispecie si riferisca ai soli - 12 -
supplementi di pensione liquidati con il sistema retributivo o misto non può essere interpretato, come propone l' nel Pt_1
senso che anche il beneficio della contribuzione ridotta, previsto nella prima parte della norma, si deve intendere riferito ai soli titolari di pensione retributiva o con sistema misto, ma si spiega con la considerazione che la previsione della riduzione a metà
del supplemento di pensione derivante dalla contribuzione ridotta era necessaria, e non poteva che essere affermata dal legislatore, soltanto in relazione ai soli lavoratori che godono di pensione in tutto o in parte retributiva, i quali altrimenti non subirebbero nella determinazione della pensione commisurata alla retribuzione (anziché alla contribuzione versata) alcuno svantaggio, pur versando una contribuzione ridotta del 50%, in quanto l'importo del supplemento di pensione è indifferente, in tutto o in parte, alla contribuzione versata.
La stessa necessità non si pone invece per i titolari di pensione contributiva, in quanto costoro versando una contribuzione ridotta, automaticamente si vedono calcolato il supplemento di pensione in modo ridotto e ciò
proporzionalmente alla minor contribuzione versata (perché nel loro caso l'importo della pensione, e del relativo supplemento, dipende dall'ammontare dei contributi versati).
Diversamente, se il legislatore non avesse regolato le conseguenze del beneficio della riduzione della contribuzione sul calcolo del supplemento delle pensioni retributive (o miste), - 13 -
si sarebbe creata una disparità di trattamento (cfr.Cass.3270 del
2025, cit.), in quanto i titolari di queste ultime pensioni avrebbero avuto diritto ad un supplemento di pensione maggiore
(essendo il calcolo dello stesso indifferente alla contribuzione versata, in tutto o in parte) rispetto a quello spettante ai titolari di pensione contributiva (il cui supplemento è invece automaticamente ridotto perché calcolato sulla minor contribuzione versata), pur avendo versato al pari di questi ultimi, la stessa contribuzione ridotta del 50%.
In altri termini, “... la previsione di 'riduzione' del
supplemento di pensione non può, infatti, che essere affermata in
relazione ai soli lavoratori che godono di pensione in tutto o in
parte retributiva, i quali, diversamente dai lavoratori in
pensione contributiva, non subirebbero altrimenti nella
determinazione della pensione commisurata alla retribuzione
(anziché alla contribuzione versata) alcuno svantaggio derivante
dalla riduzione di aliquota contributiva al 50%, e sarebbero così irragionevolmente avvantaggiati rispetto agli altri” (cfr.Cass.
cit, in motivazione).
In conclusione, non vi sono ragioni per rivedere la decisione appellata e, conseguentemente, l'appello va respinto.
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4) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta. - 14 -
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente respinto.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n.226/2024 del
Tribunale di Brescia;
condanna l' al pagamento in favore dell'appellato Pt_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge.
Brescia, 13 febbraio 2025
Il Consigliere est.
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)
Il Presidente
(dott.Antonio Matano)