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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 18775/2024 promossa da:
nata il [...], in [...] – NT Parte_1
nata il [...], in [...] – NT Persona_1
nato il [...], in [...] – NT in Parte_2
proprio, nonché congiuntamente a , nata il [...], in [...] Controparte_1
– NT, entrambi quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
[...]
nata il [...], in [...] – NT Parte_3
OJ , nato l'[...], in [...] – NT, in Parte_4
proprio, nonché congiuntamente a nata il [...], in [...] – Persona_2
NT entrambi quali esercenti la responsabilità genitoriale sui due figli minori:
[...]
nato il [...], in [...] (prov. di Buenos Aires) NT e Parte_5
nata il [...], in [...] (prov. di Buenos Aires) Parte_6
NT
nata il [...], in [...] – NT Parte_7
nata il [...], in [...] (prov. di Buenos Aires) NT Parte_8
nato il [...], in [...] (prov. di Buenos Aires) Parte_9
[...]
nata il [...], in [...] – NT Parte_10
nata il [...], in [...] – NT Parte_11
1 nata il [...], in [...] – NT in Parte_12
proprio, nonché congiuntamente a , nato il [...], in Controparte_2
NT entrambi quali esercenti la responsabilità genitoriale sui due figli minori:
nato il [...], in [...] (prov. di Buenos Aires) Persona_3
NT ed nato il [...], in [...] (prov. di Buenos Parte_13
Aires) NT
nata il [...], in [...] – NT Parte_14
nata il [...], in [...] – NT in Parte_15
proprio, nonché congiuntamente ad , nato il [...], in [...] Controparte_3
– NT, entrambi quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
[...]
nata il [...], in [...] (prov. di Buenos Aires) Persona_4
NT nata il [...], in [...] – NT Persona_5
, nato il [...], in [...] – NT Parte_16
, nato il [...], in [...] – Parte_16 Persona_6
NT, in proprio, nonché congiuntamente a nata il [...], in Persona_7
Buenos Aires – NT, entrambi quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore: nata il [...], in [...] – NT, nonché lo Persona_8
stesso , quale esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_4
figlio minore: nato il [...], in [...] – NT Persona_9
nata il [...], in [...] – NT Parte_17
nato il [...], in [...] – NT Parte_18
nata il [...], in [...] – NT Parte_19
nata il [...], in [...] – NT, Parte_20
in proprio, nonché congiuntamente a , nato il [...], in [...] Persona_10
– NT, entrambi quali esercenti la responsabilità genitoriale sui tre figli minori: Pt_21
nato il [...], in [...] – NT, nata l'[...], in
[...] Parte_22
Buenos Aires – NT, nato il [...], in [...] – NT Parte_23
nato il [...], in [...] (prov. di Buenos Aires) Parte_24
NT
, nata il [...], in [...] – NT Parte_25
2 nata il [...], in Parte_26 [...]
nata l'[...], in [...] – NT in Persona_11
proprio, nonché congiuntamente a , nato il [...], in [...] Controparte_5
Sutton – Regno Unito, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui due figli minori: nato il [...], in [...] – Regno Unito ed Parte_27 [...]
nato il [...], in [...] – Regno Unito Parte_28 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Emilio Varaldo del Foro di Imperia, c.f.
[...]
, p.e.c.: ed i soli predetti sig.ri C.F._1 Email_1 Parte_25
, , ,
[...] Parte_26 Parte_1 Persona_11 Controparte_5
ed CP_5 Parte_27 Parte_28 Controparte_4 [...]
dallo stesso Avv. Emilio Varaldo – tanto congiuntamente, quanto disgiun- Persona_12 tamente – all'Avv. Giacomo Varaldo del Foro di Imperia C.F. p.e.c.: C.F._2
e tutti quanti elettivamente domiciliati in Imperia, in Via Email_2
Bonfante, n. 40 presso e nello Studio dei sunnominati procuratori come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_6
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “dichiarare con sentenza l'accertamento della condizione di cittadinanza italiana di 1) 2) Parte_1 Persona_1
; 3) 4) ;
[...] Parte_2 Parte_3
5) ; 6) ; 7) Controparte_7 Parte_5 [...]
8) ; 9) ; Parte_6 Parte_7 Parte_8
10) ; 11) ; 12) Parte_9 Parte_10 [...]
; 13) ; 14) Parte_11 Parte_12 [...]
; 15) 16) Persona_3 Parte_13 Parte_14
17) ; 18)
[...] Parte_15 Persona_4
; 19) 20) ; 21)
[...] Persona_5 Parte_16
; 22) ; 23) Controparte_4 Persona_8 [...]
24) ; 25) Persona_9 Parte_17 Parte_18
; 26) ; 27)
[...] Parte_19 Parte_20
; 28) ; 29) ; 30) ; 31)
[...] Parte_21 Parte_22 Parte_23 [...]
, 32) 33) Parte_24 Parte_25 Parte_17
3 ; 34) ; 35) 36) Pt_10 Persona_11 Parte_27
in quanto discendenti in linea retta di cittadina italiana, emigrata Parte_28 in NT e mai naturalizzatasi;
per l'effetto, ordinare al , in Controparte_6 persona del Ministro pro tempore e per esso all'Ufficiale di Stato Civile competente, di disporre
l'iscrizione, la trascrizione e l'annotazione di legge del detto riconoscimento della condizione di cittadinanza italiana nei registri dello Stato Civile competente, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari. Con vittoria di spese, compensi di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_6
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana Persona_13
, figlia di e , che era nata in [...], il [...] (cfr. doc. in atti
[...] Pt_29 Parte_30
n. 1), la quale emigrata in NT e non ha mai acquistato la cittadinanza argentina, come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Repubblica NT (Potere Giudiziario della
Repubblica di NT), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Attesto: Che nel Registro Elettorale
Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non risulta iscritta fino alla data odierna o , o nata il Per_13 Persona_14 Persona_13 Pt_12
24/12/1875 in Italia, Torino, Torino. Deceduta” (cfr. doc. in atti n. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_6 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_6
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_8
non comparso.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.03.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
4 1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in NT, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_31
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Pt_32
del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Un ulteriore elemento che dimostra la sussistenza di interesse ad agire è legato al fatto che – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione determinatasi in epoca pre-costituzionale). I ricorrenti allegano infatti che il
Consolato generale d'Italia ha comunicato all'utenza che «hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti». Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale – l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da
Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
5 Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'ava italiana era nata a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Nel merito
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- a seguito delle seconde nozze (cfr. doc. in atti n. 2 bis) celebrate in NT da Persona_15
Per_1 (madre dell'ava) con , l'ava aggiunse al Persona_16 Persona_13
proprio cognome;
- in data 14.09.1901, in Buenos Aires – NT, (già Persona_13
) contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 3) e da Persona_17 Persona_18
detta unione nasceva , il 22.06.1902, in Buenos Aires – NT Persona_19
(cfr. doc. in atti n. 4);
- in data 10.04.1928, in , si sposava con Persona_11 Persona_19
(cfr. doc. in atti n. 5) e da detta unione nascevano – tutti in Buenos Persona_20
Aires (NT) – quattro figli: , il 13.04.1929 (cfr. doc. in Persona_21
atti n. 6); il 21.05.1935 (cfr. doc. in atti n. 7), , il Persona_22 Persona_23
20.03.1938 (cfr. doc. in atti n. 8) ed il 13.03.1948 (cfr. doc. in atti n. Persona_24
9);
A. discendenza Persona_21
6 - in data 10.11.1953, in si Persona_11 Persona_21
coniugava con (cfr. doc. in atti n. 10) e da detta unione sono nate – tutte in Persona_25
Buenos Aires (NT) – tre figlie: il 25.11.1956 (cfr. doc. in atti n. Parte_1
11), , il 02.08.1959 (cfr. doc. in atti n. 12) ed Parte_7 Parte_10
, il 09.09.1963 (cfr. doc. in atti n.13);
[...]
- in data 28.03.1979, in celebrava le proprie Persona_11 Parte_1
nozze con (cfr. doc. in atti n. 14) e da detta unione nascevano – Parte_33 tutti in Buenos Aires (NT) – tre figli: , l'11.11.1982 Controparte_7
(cfr. doc. in atti n. 15), , il 12.06.1984 (cfr. doc. in atti n. 16) ed Persona_1
il 02.08.1986 (cfr. doc. in atti n. 17); Parte_2
- in data 07.12.2017, in (prov. di NT, Per_26 Persona_11 Controparte_7
contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 18) e da detta unione
[...] Persona_2
nascevano due figli: , il 06.09.2019, in VI IN (prov. di Buenos Parte_5
Aires) NT (cfr. doc. in atti n. 19) ed il 07.09.2022, in AN DR Parte_6
(prov. di NT (cfr. doc. in atti n. 20); Persona_11
- in data 07.02.2020, in , celebravano le Persona_11 Parte_2
proprie nozze con (cfr. doc. in atti n. 21) e da detta unione nasceva Controparte_1
, il 19.02.2022, in (cfr. doc. in atti n. Parte_3 Persona_11
22);
- in data 26.12.1985, in (prov. di NT, si Per_26 Persona_11 Parte_7
sposava con (cfr. doc. in atti n. 23) e da detta unione nascevano – Persona_27
entrambi in RO (prov. di NT – , il Persona_11 Parte_8
29.10.1988 (cfr. doc. in atti n. 24) e , il 09.04.1991 (cfr. doc. in atti n. Parte_9
25);
- in data 15.03.2013, in (prov. di NT, Per_26 Persona_11 Persona_28
celebrava le proprie nozze con (cfr. doc. in atti n. 26); Persona_29
- in data 06.04.1988, in (prov. di Buenos Aires) NT, Per_26 Parte_10
contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 27), divorziando da
[...] Controparte_9 quest'ultimo in data 27.06.2014 e da detta unione sono nati, tutti in Buenos Aires (NT), tre figli: , il 24.03.1991 (cfr. doc. in atti n. 28), Parte_11 Parte_11
7 , il 25.12.1993 (cfr. doc. in atti n. 29) e il Parte_12 Parte_14
13.03.1996 (cfr. doc. in atti n. 30);
- dall'unione tra ed nascevano – Parte_12 Controparte_2
entrambi fuori dal matrimonio – due figli: , il 26.08.2018, in VI Persona_3
IN (prov. di NT (cfr. doc. in atti n. 31) ed il Persona_11 Parte_13
20.12.2022, in AN DR (prov. di NT (cfr. doc. in atti n. 32); Persona_11
B. discendenza Persona_22
- in data 20.03.1962, in celebrava le proprie Persona_11 Persona_22
nozze con (cfr. doc. in atti n. 33) e da detta unione nascevano – entrambe Persona_30 in Buenos Aires (NT) – due figlie: , l'08.11.1973 (cfr. doc. Persona_11
in atti n. 34) ed , il 23.12.1976 (cfr. doc. in atti n. 35); Parte_15
- in data 14.11.2008, in si coniugava Persona_11 Persona_11
con (cfr. doc. in atti n. 36) e da detta unione nascevano – entrambi in Controparte_5
Surrey (Regno Unito) – due figli: il 09.09.2010 (cfr. doc. in atti n. Parte_27
37) ed il 02.06.2013 (cfr. doc. in atti n. 38); Parte_28
- in data 16.01.2004, in , si sposava con Persona_11 Parte_15
(cfr. doc. in atti n. 39) e da detta unione nascevano due figlie: Controparte_3 [...]
il 21.07.2004, in (cfr. doc. in atti n. 40) ed Persona_5 Persona_11 [...]
, il 25.08.2008, in Lomas de Zamora (prov. di NT (cfr. Persona_4 Persona_11
doc. in atti n. 41);
C. Persona_23
- in data 11.05.1965, in , contraeva matrimonio Persona_11 Persona_23
con (cfr. doc. in atti n. 42) e da detta unione nascevano – tutti in Buenos Aires Parte_19
(NT) – sei figli: , il 14.02.1966 (cfr. doc. in atti n. 43), Parte_16
, il 26.12.1967 (cfr. doc. in atti n. 44), Parte_26 Controparte_4
, il 02.09.1970 (cfr. doc. in atti n. 45), , il
[...] Parte_17
10.06.1972 (cfr. doc. in atti n. 46), , il 10.06.1972 (cfr. doc. in atti n. Parte_19
47) ed , il 05.08.1981 (cfr. doc. in atti n. 48); Parte_20
- in data 13.03.1991, in NT, celebrava le Persona_11 Parte_1 Parte_16
proprie nozze con (cfr. doc. in atti n. 49); Controparte_10
8 - che in data 10.11.2000, in AN Martin de los Andes (prov. Neuquen) NT,
[...]
si coniugava con (cfr. doc. in atti n.50), divorziando Controparte_4 Controparte_11 da quest'ultima in data 17.02.2006;
- che, successivamente, dall'unione con nasceva – fuori dal matrimonio – Persona_31
il 10.07.2015, in – NT (cfr. doc. in atti n. 51); Persona_9 Persona_11
- in data 11.03.2016, in Persona_11 Controparte_4
celebrava seconde nozze con (cfr. doc. in atti n. 52) e da detta unione Persona_7
nasceva , il 10.08.2016, in (cfr. doc. in atti n. 53); Persona_8 Persona_11
- in data 11.03.1997, in , ha contratto Per_11 Persona_11 Parte_17
matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 54) e da detta unione nascevano – Controparte_12
entrambi in Buenos Aires (NT) – due figli: , il 28.01.2000 (cfr. doc. in Parte_25
atti n. 55) e , il 05.12.2002 (cfr. doc. in atti n. 56); Parte_18
- in data 11.12.1998, in celebrava le Persona_11 Parte_19
proprie nozze con (cfr. doc. in atti n. 57); Controparte_13
- in data 04.12.2015, in Martinez (prov. di Buenos Aires) NT, Parte_20
contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 58) e da detta
[...] Persona_10
unione nascevano – tutti in Buenos Aires (NT) – tre figli: il 12.09.2009 Parte_23
(cfr. doc. in atti n. 59), il 26.02.2012 (cfr. doc. in atti n. 60) e , il Parte_21 Parte_22
01.10.2016 (cfr. doc. in atti n. 61);
Persona_32
- in data 23.02.1973, in celebrava le Persona_11 Persona_24
proprie nozze (cfr. doc. in atti n. 62) con e da detta unione nasceva Controparte_14 [...]
, il 30.10.1980, in Florida (prov. di Buenos Aires) NT (cfr. doc. in atti Parte_24
n. 63).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per
9 naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della
Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una discriminazione nei confronti del genere femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del
1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato
10 all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di Persona_13
nascita (cfr. doc. in atti n. 1) e dal certificato di matrimonio dal quale si evince che fosse italiana
(cfr. doc. in atti n. 3), nonché dal certificato negativo di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n.
2). In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” Persona_13
la cittadinanza alla figlia nata in [...] in data [...] Persona_19
(cfr. doc. in atti n. 4).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'ava italiana sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa Persona_13 perché ai sensi dell'art. 1 L. 555/1912 la trasmissione della cittadinanza poteva avvenire solo per via paterna. Tuttavia l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per Persona_13
nascita, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto donna e per il fatto che perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
11 Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva la Parte_34
cittadinanza a sua volta alla propria figlia e anche ai relativi Persona_19
discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1 [...]
, Persona_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Controparte_7 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 [...]
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , ,
[...] Persona_3 Parte_13
, Parte_14 Parte_15
; Persona_4 Persona_5 Parte_16
, ,
[...] Controparte_4 Per_8
, ,
[...] Persona_9 Parte_17
, , Parte_18 Parte_19 [...]
, , , , Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 [...]
, , Parte_24 Parte_25 Parte_26
, ,
[...] Persona_11 Parte_27
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza Parte_28
interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
Quanto alle spese, considerato che il non si è opposto nel merito all'accoglimento della CP_6
domanda e non risulta che i ricorrenti abbiano precedentemente presentato domanda in via amministrativa, le stesse vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
12 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata il [...] in [...]; Parte_1
nata il [...], in [...]; Persona_1
nato il [...], in [...]; Parte_2
nata il [...], in [...]; Parte_3
, nato l'[...], in [...]; Controparte_7
nato il [...], in [...]; Parte_5
nata il [...], in [...]; Parte_6
nata il [...], in [...]; Parte_7
nata il [...], in [...]; Parte_8
, nato il [...], in [...]; Parte_9
nata il [...] in [...]; Parte_10
nata il [...], in [...]; Parte_11
nata il [...], in [...]; Parte_12
nato il [...], in [...]; Persona_3
nato il [...], in [...]; Parte_13
nata il [...], in [...]; Parte_14
nata il [...], in [...]; Parte_15
nata il [...], in [...]; Persona_4
nata il [...], in [...]; Persona_5
, nato il [...], in [...]; Parte_16
nato il [...], in [...]; Controparte_4
nata il [...], in [...]; Persona_8
nato il [...], in [...]; Persona_9
nata il [...], in [...]; Parte_17
nato il [...], in [...]; Parte_18
nata il [...], in [...]; Parte_19
nata il [...], in [...]; Parte_20
nato il [...], in [...]; Parte_21
nata l'[...], in [...]; Parte_22
nato il [...], in [...]; Parte_23
13 nato il [...], in [...]; Parte_24
, nata il [...], in [...]; Parte_25
nata il [...], in [...]; Parte_26
nata l'[...], in [...]; Persona_11
nato il [...], nel Regno Unito;
Parte_27
nato il [...], nel Regno Unito Parte_28
il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_8
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 13 marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Natale
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 18775/2024 promossa da:
nata il [...], in [...] – NT Parte_1
nata il [...], in [...] – NT Persona_1
nato il [...], in [...] – NT in Parte_2
proprio, nonché congiuntamente a , nata il [...], in [...] Controparte_1
– NT, entrambi quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
[...]
nata il [...], in [...] – NT Parte_3
OJ , nato l'[...], in [...] – NT, in Parte_4
proprio, nonché congiuntamente a nata il [...], in [...] – Persona_2
NT entrambi quali esercenti la responsabilità genitoriale sui due figli minori:
[...]
nato il [...], in [...] (prov. di Buenos Aires) NT e Parte_5
nata il [...], in [...] (prov. di Buenos Aires) Parte_6
NT
nata il [...], in [...] – NT Parte_7
nata il [...], in [...] (prov. di Buenos Aires) NT Parte_8
nato il [...], in [...] (prov. di Buenos Aires) Parte_9
[...]
nata il [...], in [...] – NT Parte_10
nata il [...], in [...] – NT Parte_11
1 nata il [...], in [...] – NT in Parte_12
proprio, nonché congiuntamente a , nato il [...], in Controparte_2
NT entrambi quali esercenti la responsabilità genitoriale sui due figli minori:
nato il [...], in [...] (prov. di Buenos Aires) Persona_3
NT ed nato il [...], in [...] (prov. di Buenos Parte_13
Aires) NT
nata il [...], in [...] – NT Parte_14
nata il [...], in [...] – NT in Parte_15
proprio, nonché congiuntamente ad , nato il [...], in [...] Controparte_3
– NT, entrambi quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
[...]
nata il [...], in [...] (prov. di Buenos Aires) Persona_4
NT nata il [...], in [...] – NT Persona_5
, nato il [...], in [...] – NT Parte_16
, nato il [...], in [...] – Parte_16 Persona_6
NT, in proprio, nonché congiuntamente a nata il [...], in Persona_7
Buenos Aires – NT, entrambi quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore: nata il [...], in [...] – NT, nonché lo Persona_8
stesso , quale esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_4
figlio minore: nato il [...], in [...] – NT Persona_9
nata il [...], in [...] – NT Parte_17
nato il [...], in [...] – NT Parte_18
nata il [...], in [...] – NT Parte_19
nata il [...], in [...] – NT, Parte_20
in proprio, nonché congiuntamente a , nato il [...], in [...] Persona_10
– NT, entrambi quali esercenti la responsabilità genitoriale sui tre figli minori: Pt_21
nato il [...], in [...] – NT, nata l'[...], in
[...] Parte_22
Buenos Aires – NT, nato il [...], in [...] – NT Parte_23
nato il [...], in [...] (prov. di Buenos Aires) Parte_24
NT
, nata il [...], in [...] – NT Parte_25
2 nata il [...], in Parte_26 [...]
nata l'[...], in [...] – NT in Persona_11
proprio, nonché congiuntamente a , nato il [...], in [...] Controparte_5
Sutton – Regno Unito, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui due figli minori: nato il [...], in [...] – Regno Unito ed Parte_27 [...]
nato il [...], in [...] – Regno Unito Parte_28 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Emilio Varaldo del Foro di Imperia, c.f.
[...]
, p.e.c.: ed i soli predetti sig.ri C.F._1 Email_1 Parte_25
, , ,
[...] Parte_26 Parte_1 Persona_11 Controparte_5
ed CP_5 Parte_27 Parte_28 Controparte_4 [...]
dallo stesso Avv. Emilio Varaldo – tanto congiuntamente, quanto disgiun- Persona_12 tamente – all'Avv. Giacomo Varaldo del Foro di Imperia C.F. p.e.c.: C.F._2
e tutti quanti elettivamente domiciliati in Imperia, in Via Email_2
Bonfante, n. 40 presso e nello Studio dei sunnominati procuratori come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_6
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “dichiarare con sentenza l'accertamento della condizione di cittadinanza italiana di 1) 2) Parte_1 Persona_1
; 3) 4) ;
[...] Parte_2 Parte_3
5) ; 6) ; 7) Controparte_7 Parte_5 [...]
8) ; 9) ; Parte_6 Parte_7 Parte_8
10) ; 11) ; 12) Parte_9 Parte_10 [...]
; 13) ; 14) Parte_11 Parte_12 [...]
; 15) 16) Persona_3 Parte_13 Parte_14
17) ; 18)
[...] Parte_15 Persona_4
; 19) 20) ; 21)
[...] Persona_5 Parte_16
; 22) ; 23) Controparte_4 Persona_8 [...]
24) ; 25) Persona_9 Parte_17 Parte_18
; 26) ; 27)
[...] Parte_19 Parte_20
; 28) ; 29) ; 30) ; 31)
[...] Parte_21 Parte_22 Parte_23 [...]
, 32) 33) Parte_24 Parte_25 Parte_17
3 ; 34) ; 35) 36) Pt_10 Persona_11 Parte_27
in quanto discendenti in linea retta di cittadina italiana, emigrata Parte_28 in NT e mai naturalizzatasi;
per l'effetto, ordinare al , in Controparte_6 persona del Ministro pro tempore e per esso all'Ufficiale di Stato Civile competente, di disporre
l'iscrizione, la trascrizione e l'annotazione di legge del detto riconoscimento della condizione di cittadinanza italiana nei registri dello Stato Civile competente, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari. Con vittoria di spese, compensi di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_6
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana Persona_13
, figlia di e , che era nata in [...], il [...] (cfr. doc. in atti
[...] Pt_29 Parte_30
n. 1), la quale emigrata in NT e non ha mai acquistato la cittadinanza argentina, come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Repubblica NT (Potere Giudiziario della
Repubblica di NT), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Attesto: Che nel Registro Elettorale
Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non risulta iscritta fino alla data odierna o , o nata il Per_13 Persona_14 Persona_13 Pt_12
24/12/1875 in Italia, Torino, Torino. Deceduta” (cfr. doc. in atti n. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_6 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_6
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_8
non comparso.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.03.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
4 1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in NT, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_31
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Pt_32
del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Un ulteriore elemento che dimostra la sussistenza di interesse ad agire è legato al fatto che – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione determinatasi in epoca pre-costituzionale). I ricorrenti allegano infatti che il
Consolato generale d'Italia ha comunicato all'utenza che «hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti». Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale – l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da
Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
5 Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'ava italiana era nata a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Nel merito
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- a seguito delle seconde nozze (cfr. doc. in atti n. 2 bis) celebrate in NT da Persona_15
Per_1 (madre dell'ava) con , l'ava aggiunse al Persona_16 Persona_13
proprio cognome;
- in data 14.09.1901, in Buenos Aires – NT, (già Persona_13
) contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 3) e da Persona_17 Persona_18
detta unione nasceva , il 22.06.1902, in Buenos Aires – NT Persona_19
(cfr. doc. in atti n. 4);
- in data 10.04.1928, in , si sposava con Persona_11 Persona_19
(cfr. doc. in atti n. 5) e da detta unione nascevano – tutti in Buenos Persona_20
Aires (NT) – quattro figli: , il 13.04.1929 (cfr. doc. in Persona_21
atti n. 6); il 21.05.1935 (cfr. doc. in atti n. 7), , il Persona_22 Persona_23
20.03.1938 (cfr. doc. in atti n. 8) ed il 13.03.1948 (cfr. doc. in atti n. Persona_24
9);
A. discendenza Persona_21
6 - in data 10.11.1953, in si Persona_11 Persona_21
coniugava con (cfr. doc. in atti n. 10) e da detta unione sono nate – tutte in Persona_25
Buenos Aires (NT) – tre figlie: il 25.11.1956 (cfr. doc. in atti n. Parte_1
11), , il 02.08.1959 (cfr. doc. in atti n. 12) ed Parte_7 Parte_10
, il 09.09.1963 (cfr. doc. in atti n.13);
[...]
- in data 28.03.1979, in celebrava le proprie Persona_11 Parte_1
nozze con (cfr. doc. in atti n. 14) e da detta unione nascevano – Parte_33 tutti in Buenos Aires (NT) – tre figli: , l'11.11.1982 Controparte_7
(cfr. doc. in atti n. 15), , il 12.06.1984 (cfr. doc. in atti n. 16) ed Persona_1
il 02.08.1986 (cfr. doc. in atti n. 17); Parte_2
- in data 07.12.2017, in (prov. di NT, Per_26 Persona_11 Controparte_7
contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 18) e da detta unione
[...] Persona_2
nascevano due figli: , il 06.09.2019, in VI IN (prov. di Buenos Parte_5
Aires) NT (cfr. doc. in atti n. 19) ed il 07.09.2022, in AN DR Parte_6
(prov. di NT (cfr. doc. in atti n. 20); Persona_11
- in data 07.02.2020, in , celebravano le Persona_11 Parte_2
proprie nozze con (cfr. doc. in atti n. 21) e da detta unione nasceva Controparte_1
, il 19.02.2022, in (cfr. doc. in atti n. Parte_3 Persona_11
22);
- in data 26.12.1985, in (prov. di NT, si Per_26 Persona_11 Parte_7
sposava con (cfr. doc. in atti n. 23) e da detta unione nascevano – Persona_27
entrambi in RO (prov. di NT – , il Persona_11 Parte_8
29.10.1988 (cfr. doc. in atti n. 24) e , il 09.04.1991 (cfr. doc. in atti n. Parte_9
25);
- in data 15.03.2013, in (prov. di NT, Per_26 Persona_11 Persona_28
celebrava le proprie nozze con (cfr. doc. in atti n. 26); Persona_29
- in data 06.04.1988, in (prov. di Buenos Aires) NT, Per_26 Parte_10
contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 27), divorziando da
[...] Controparte_9 quest'ultimo in data 27.06.2014 e da detta unione sono nati, tutti in Buenos Aires (NT), tre figli: , il 24.03.1991 (cfr. doc. in atti n. 28), Parte_11 Parte_11
7 , il 25.12.1993 (cfr. doc. in atti n. 29) e il Parte_12 Parte_14
13.03.1996 (cfr. doc. in atti n. 30);
- dall'unione tra ed nascevano – Parte_12 Controparte_2
entrambi fuori dal matrimonio – due figli: , il 26.08.2018, in VI Persona_3
IN (prov. di NT (cfr. doc. in atti n. 31) ed il Persona_11 Parte_13
20.12.2022, in AN DR (prov. di NT (cfr. doc. in atti n. 32); Persona_11
B. discendenza Persona_22
- in data 20.03.1962, in celebrava le proprie Persona_11 Persona_22
nozze con (cfr. doc. in atti n. 33) e da detta unione nascevano – entrambe Persona_30 in Buenos Aires (NT) – due figlie: , l'08.11.1973 (cfr. doc. Persona_11
in atti n. 34) ed , il 23.12.1976 (cfr. doc. in atti n. 35); Parte_15
- in data 14.11.2008, in si coniugava Persona_11 Persona_11
con (cfr. doc. in atti n. 36) e da detta unione nascevano – entrambi in Controparte_5
Surrey (Regno Unito) – due figli: il 09.09.2010 (cfr. doc. in atti n. Parte_27
37) ed il 02.06.2013 (cfr. doc. in atti n. 38); Parte_28
- in data 16.01.2004, in , si sposava con Persona_11 Parte_15
(cfr. doc. in atti n. 39) e da detta unione nascevano due figlie: Controparte_3 [...]
il 21.07.2004, in (cfr. doc. in atti n. 40) ed Persona_5 Persona_11 [...]
, il 25.08.2008, in Lomas de Zamora (prov. di NT (cfr. Persona_4 Persona_11
doc. in atti n. 41);
C. Persona_23
- in data 11.05.1965, in , contraeva matrimonio Persona_11 Persona_23
con (cfr. doc. in atti n. 42) e da detta unione nascevano – tutti in Buenos Aires Parte_19
(NT) – sei figli: , il 14.02.1966 (cfr. doc. in atti n. 43), Parte_16
, il 26.12.1967 (cfr. doc. in atti n. 44), Parte_26 Controparte_4
, il 02.09.1970 (cfr. doc. in atti n. 45), , il
[...] Parte_17
10.06.1972 (cfr. doc. in atti n. 46), , il 10.06.1972 (cfr. doc. in atti n. Parte_19
47) ed , il 05.08.1981 (cfr. doc. in atti n. 48); Parte_20
- in data 13.03.1991, in NT, celebrava le Persona_11 Parte_1 Parte_16
proprie nozze con (cfr. doc. in atti n. 49); Controparte_10
8 - che in data 10.11.2000, in AN Martin de los Andes (prov. Neuquen) NT,
[...]
si coniugava con (cfr. doc. in atti n.50), divorziando Controparte_4 Controparte_11 da quest'ultima in data 17.02.2006;
- che, successivamente, dall'unione con nasceva – fuori dal matrimonio – Persona_31
il 10.07.2015, in – NT (cfr. doc. in atti n. 51); Persona_9 Persona_11
- in data 11.03.2016, in Persona_11 Controparte_4
celebrava seconde nozze con (cfr. doc. in atti n. 52) e da detta unione Persona_7
nasceva , il 10.08.2016, in (cfr. doc. in atti n. 53); Persona_8 Persona_11
- in data 11.03.1997, in , ha contratto Per_11 Persona_11 Parte_17
matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 54) e da detta unione nascevano – Controparte_12
entrambi in Buenos Aires (NT) – due figli: , il 28.01.2000 (cfr. doc. in Parte_25
atti n. 55) e , il 05.12.2002 (cfr. doc. in atti n. 56); Parte_18
- in data 11.12.1998, in celebrava le Persona_11 Parte_19
proprie nozze con (cfr. doc. in atti n. 57); Controparte_13
- in data 04.12.2015, in Martinez (prov. di Buenos Aires) NT, Parte_20
contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 58) e da detta
[...] Persona_10
unione nascevano – tutti in Buenos Aires (NT) – tre figli: il 12.09.2009 Parte_23
(cfr. doc. in atti n. 59), il 26.02.2012 (cfr. doc. in atti n. 60) e , il Parte_21 Parte_22
01.10.2016 (cfr. doc. in atti n. 61);
Persona_32
- in data 23.02.1973, in celebrava le Persona_11 Persona_24
proprie nozze (cfr. doc. in atti n. 62) con e da detta unione nasceva Controparte_14 [...]
, il 30.10.1980, in Florida (prov. di Buenos Aires) NT (cfr. doc. in atti Parte_24
n. 63).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per
9 naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della
Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una discriminazione nei confronti del genere femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del
1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato
10 all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di Persona_13
nascita (cfr. doc. in atti n. 1) e dal certificato di matrimonio dal quale si evince che fosse italiana
(cfr. doc. in atti n. 3), nonché dal certificato negativo di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n.
2). In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” Persona_13
la cittadinanza alla figlia nata in [...] in data [...] Persona_19
(cfr. doc. in atti n. 4).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'ava italiana sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa Persona_13 perché ai sensi dell'art. 1 L. 555/1912 la trasmissione della cittadinanza poteva avvenire solo per via paterna. Tuttavia l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per Persona_13
nascita, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto donna e per il fatto che perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
11 Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva la Parte_34
cittadinanza a sua volta alla propria figlia e anche ai relativi Persona_19
discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1 [...]
, Persona_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Controparte_7 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 [...]
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , ,
[...] Persona_3 Parte_13
, Parte_14 Parte_15
; Persona_4 Persona_5 Parte_16
, ,
[...] Controparte_4 Per_8
, ,
[...] Persona_9 Parte_17
, , Parte_18 Parte_19 [...]
, , , , Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 [...]
, , Parte_24 Parte_25 Parte_26
, ,
[...] Persona_11 Parte_27
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza Parte_28
interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
Quanto alle spese, considerato che il non si è opposto nel merito all'accoglimento della CP_6
domanda e non risulta che i ricorrenti abbiano precedentemente presentato domanda in via amministrativa, le stesse vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
12 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata il [...] in [...]; Parte_1
nata il [...], in [...]; Persona_1
nato il [...], in [...]; Parte_2
nata il [...], in [...]; Parte_3
, nato l'[...], in [...]; Controparte_7
nato il [...], in [...]; Parte_5
nata il [...], in [...]; Parte_6
nata il [...], in [...]; Parte_7
nata il [...], in [...]; Parte_8
, nato il [...], in [...]; Parte_9
nata il [...] in [...]; Parte_10
nata il [...], in [...]; Parte_11
nata il [...], in [...]; Parte_12
nato il [...], in [...]; Persona_3
nato il [...], in [...]; Parte_13
nata il [...], in [...]; Parte_14
nata il [...], in [...]; Parte_15
nata il [...], in [...]; Persona_4
nata il [...], in [...]; Persona_5
, nato il [...], in [...]; Parte_16
nato il [...], in [...]; Controparte_4
nata il [...], in [...]; Persona_8
nato il [...], in [...]; Persona_9
nata il [...], in [...]; Parte_17
nato il [...], in [...]; Parte_18
nata il [...], in [...]; Parte_19
nata il [...], in [...]; Parte_20
nato il [...], in [...]; Parte_21
nata l'[...], in [...]; Parte_22
nato il [...], in [...]; Parte_23
13 nato il [...], in [...]; Parte_24
, nata il [...], in [...]; Parte_25
nata il [...], in [...]; Parte_26
nata l'[...], in [...]; Persona_11
nato il [...], nel Regno Unito;
Parte_27
nato il [...], nel Regno Unito Parte_28
il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_8
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 13 marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Natale
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