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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 29/09/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela Rita Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 156/2019
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Grisanti (c.f.: C.F._1
, giusta procura allegata all'atto di riassunzione del 16.07.2024, C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 183
-attore-
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Controparte_1
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Cassarà (c.f.: C.F._3
), giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gela, corso Vittorio
Emanuele n.328
-convenuto-
Oggetto: negatoria servitutis-risarcimento danni
Conclusioni per parte attrice: “ritenere e dichiarare l'inesistenza di servitù di passaggio gravante sull'abitazione di proprietà di ed in favore di . Parte_1 Controparte_1
Conseguentemente ordinare all'odierno convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà dell'odierno attore.
Condannare pertanto a richiudere a sue esclusive spese gli attuali accessi ed Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti da per le causali esposte in premessa, Parte_1 all'importo di € 22.000 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Conclusioni per parte convenuta: “in via preliminare, dichiarare per le ragioni di cui in premessa, l'esistenza della servitù di passaggio gravante sull'immobile di proprietà di Pt_1 per cui è causa sito in Niscemi via Popolo, 207 ed in favore di quello di
[...] Controparte_1 per destinazione del padre di famiglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c.
Ciò anche tenuto conto della tipica configurazione dei luoghi e segnatamente del servizio igienico appartenente all'immobile di cui al piano terra dello stabile medesimo di via Popolo di Niscemi di proprietà dell'odierno convenuto, le cui condutture attraversano tra l'altro il corridoio-vano scala del piano terra medesimo.
Rigettare conseguentemente la richiesta avanzata dall'attore di cessazione da parte del convenuto della turbativa al pacifico esclusivo godimento da parte dello stesso Controparte_1 della sua proprietà. in subordine ed in accoglimento della già spiegata domanda riconvenzionale, si chiede che venga dichiarata ed accertata l'esistenza della servitù di passaggio suddetta gravante sull'immobile di proprietà di ed in favore di quello di per Parte_1 Controparte_1 intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.
Rigettare in ogni caso la domanda attorea con ogni statuizione, anche tenuto conto di quanto trascritto sul titolo per le ragioni di cui in premessa che qui si devono ritenere integralmente ripetute e trascritte. Con vittoria di spese e compensi.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 25.01.2019, Parte_1 conveniva in giudizio sulla base dei seguenti fatti: Controparte_1
- l'attore ed il convenuto, fratelli germani, avevano ricevuto in donazione dai loro genitori i seguenti cespiti: per la nuda proprietà Controparte_1 della “sezione di fabbricato avente ingresso esclusivo dal civico 209 della via Popolo, composto nell'intero di due vani ed accessori a piano terra, con annesso sottoscala adibito a servizio a piano terra e che riesce a scala sottostante di proprietà di e di due vani ed accessori a primo piano, con accessioni e Parte_1 pertinenze legittime”, mentre per la piena proprietà “di una Parte_1 sezione di fabbricato, composta nell'intero da due vani ed accessori a secondo piano e di due piccoli vani con veranda coperta e terrazza a livello a quarto piano e ad area libera soprastante, con accessioni e pertinenze legittime, aventi ingresso, corridoio e vano scala e scala di accesso autonomi ed esclusivi dal civico n.207 della detta via Popolo”.
- La madre , usufruttuaria del cespite donato al ER convenuto, poteva accedere alla porzione di fabbricato del figlio Pt_1 posta al primo piano attraverso una porta a piano terra e un'altra a primo piano che mettevano in comunicazione le due unità immobiliari, così da consentire al figlio di poterle prestare la dovuta assistenza alla madre anziana. Alla scomparsa di quest'ultima il 19.01.2016 l'attore murava le due porte predette.
- Il fratello sentendosi spogliato proponeva azione possessoria per il CP_1 ripristino del precedente stato dei luoghi e tale azione trovava accoglimento, obbligando l'odierno attore a consentire nuovamente l'accesso alle due porte, e tale decisione veniva confermata in sede di reclamo collegiale.
- L'attore, nella presente sede petitoria, sosteneva l'assenza dell'asserita servitù di passaggio in capo al convenuto, allegando che il mantenimento della comunicazione interna era frutto della tolleranza nei confronti della madre, ma che venuta a mancare la madre essa comportava una violazione della sua privacy;
che il fratello disponeva di un autonomo e CP_1 diretto ingresso nella sua proprietà al civico 209 di via Popolo.
Sulla base di quanto riportato, adiva l'Autorità Giudiziaria Parte_1 riportandosi alle conclusioni di cui sopra.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.04.2019, si costituiva in giudizio che si opponeva integralmente alle pretese attoree sostenendo Controparte_1 innanzitutto che al piano terra dello stabile era presente un servizio igienico di sua proprietà, esterno all'appartamento e per il cui utilizzo era indispensabile il passaggio attraverso il corridoio-vano scala di proprietà dell'attore, mancando un collegamento interno tra appartamento e servizio igienico.
Inoltre, aggiungeva che le porte contestate erano sempre esistite ed egli era titolare del diritto al mantenimento della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., appartenendo lo stabile precedentemente ad un unico proprietario (i coniugi . Persona_2
Invocava inoltre la clausola presente alla pagina 4 dell'atto di donazione che recitava:
“ restano comprese nelle presenti donazioni, per il fabbricato di via Popolo, le quote millesimali di comproprietà delle parti e cose comuni, limitatamente ai muri portanti, al suolo di sedime, alle condutture di acque bianche e nere, con tutti i diritti e servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, di fatto esistenti e legalmente precostituite e trascritte, anche per destinazione del padre di famiglia.”
In subordine ed in via riconvenzionale chiedeva l'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. sulla servitù di passaggio gravante sull'immobile di , essendo Parte_1 questa esercitata da ben oltre il termine ventennale.
Sulla base di quanto sopra, il convenuto si rimetteva alle conclusioni di cui sopra.
All'udienza del 31.01.2020 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.. Le parti producevano tali memorie con le relative richieste istruttorie. All'udienza del 11.02.2022 il Giudice tentava conciliazione tra le parti, assegnando termine per la predisposizione di proposte conciliative e relative repliche;
a seguito di tali proposte, all'udienza del 27.05.2022 il Giudice formulava proposta conciliativa nei seguenti termini: “ -chiusura delle porte, a piano terra e piano primo, che danno accesso ai vani scala e realizzazione dall'interno dell'immobile del convenuto di apertura al bagnetto del sottoscala con spese a carico di parte attrice;
- realizzazione di una scala esterna, nel pozzo luce, che metta in comunicazione il piano terra al piano primo con partecipazione ad una parte delle spese che si quantificano nella misura di
€. 2.500,00.
Spese di lite compensate.”
All'udienza del 20.04.2023, a seguito di interlocuzione tra le parti, non si arrivava ad alcun accordo per l'indisponibilità dell'attore alla partecipazione alla spesa inerente la realizzazione della scala esterna e il Giudice riservava ordinanza.
A scioglimento di tale riserva, con provvedimento del 19.05.2023 venivano ammesse le richieste istruttorie di parte convenuta.
All'udienza del 13.10.2023 veniva escusso il teste di parte convenuta Tes_1
e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
[...]
In data 16.04.2024 il procedimento veniva dichiarato interrotto per la cancellazione dall'albo professionale del procuratore di parte attrice;
in data 16.07.2024 veniva depositato ricorso per riassunzione.
All'udienza del 23.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la configurazione di fatto delle singole unità immobiliari, costituisca uno degli elementi decisivi del corretto inquadramento della controversia in esame.
L'appartamento del convenuto posto al piano terra ha il suo unico Controparte_1 bagno posto nel sottoscala e ad esso si può accedere unicamente dal corridoio-vano scala, uscendo dalla porta interna dell'appartamento.
L'appartamento del convenuto posto al primo piano ha una porta che Controparte_1 immette nel pianerottolo del primo piano della medesima scala che conduce all'appartamento dell'attore , posto al piano secondo. Parte_1
Nell'atto di donazione con cui l'originario unico immobile appartenente ai genitori venne diviso fra i figli, i donanti, se da un canto disponevano che la scala andasse in via esclusiva a , dall'altro nulla disponevano in ordine alla chiusura Parte_1 delle porte esistenti nell'appartamento a piano terra e primo che immettevano nelle scale e che, per quel che concerne il piano terra, costituiva apertura indispensabile per accedere al bagno posto nel sottoscala.
Essendo la scala in questione, in forza del citato atto di donazione e divisione del 19.02.2003 repertorio n. 29.989 in Notaio di Niscemi, divenuta di Persona_3 proprietà esclusiva dell'attore , la fattispecie va, pertanto, inquadrata Parte_1 nella servitù per destinazione del padre di famiglia.
L'art. 1062 del Codice Civile sul punto prevede: “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.”
Tale disposizione, di natura eccezionale rispetto al principio generale secondo cui le servitù si costituiscono per contratto o per usucapione, consente la costituzione ope legis della servitù, a condizione che:
• I due fondi, ora separati, siano appartenuti allo stesso proprietario;
• Sussistano opere materiali lasciate nello stato da cui risulta in modo obiettivo una utilità per l'uno e un peso per l'altro;
• Non sia intervenuta alcuna disposizione contraria al momento della separazione.
La ratio dell'istituto è quella di presumere la volontà del proprietario originario di conservare le utilità strutturali create tra i fondi, qualora egli abbia organizzato il godimento dell'immobile in modo da creare rapporti funzionali stabili tra le porzioni poi separate.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova della destinazione può essere fornita con ogni mezzo, e che è sufficiente la presenza di opere visibili e permanenti, indicative di una servitù apparente e continua, lasciate al momento della divisione (cfr. tra le altre Cass. civ, sent.n.27344 del 22 Ottobre 2024).
Nel caso di specie, dagli atti di causa e dall'escussione testimoniale del fratello delle parti in causa risulta che l'intero fabbricato sito in via del Popolo, Testimone_1 era originariamente di proprietà esclusiva dei coniugi e Controparte_2 ER
, che lo abitavano sin dagli anni 60 e che con atto di donazione del 19.02.2003
[...] trasferivano i cespiti come descritto sopra.
Con tale atto non venne eliminato il collegamento strutturale tra le due porzioni, dato che nulla di specifico veniva disposto sulle due aperture (una al piano terra e una al primo piano), che collegano il vano scala in proprietà dell'attore a locali funzionalmente annessi all'unità del convenuto.
A pagina 4 dell'atto risulta anzi presente la clausola “restano comprese nelle presenti donazioni, per il fabbricato di Via Popolo, le quote millesimali di comproprietà delle parti e cose comuni, limitatamente ai muri portanti, al suolo di sedime, alle condutture di acque bianche e nere, con tutti i diritti e servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, di fatto esistenti e legalmente precostituite e trascritte, anche per destinazione del padre di famiglia, in conformità allo stato dei luoghi ed ai titoli legali di provenienza in capo ai donanti, eccezion fatta per le proprietà esclusive sì come risultanti dalle rispettive donazioni”.
Tali porte sono certamente delle opere materiali visibili, permanenti e che rendono manifesta la natura stabile e non precaria dei passaggi e la clausola depone nel senso di una volontà espressa delle parti di non interrompere i rapporti funzionali tra le due unità immobiliari, ma bensì di mantenerli.
Dalle planimetrie e riproduzioni fotografiche, si rileva che le porte oggetto di contestazione non attraversano affatto la casa di abitazione del , che è Parte_1 allocata al piano secondo, ma solamente il pianerottolo della scala, confutando la tesi attorea della intrusione nella privacy domestica e nel turbamento psicologico della famiglia.
Non è dirimente neanche l'argomentazione dell'attore secondo cui il convenuto disporrebbe di un proprio accesso autonomo al civico 209, dato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che la servitù possa consistere anche in un'utilità specifica e parziale e non necessariamente nell'unico accesso al fondo dominante, essendo sufficiente che ne derivi una utilità oggettiva.
Alla luce di quanto esposto, la servitù può ritenersi legalmente costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. e la domanda attorea risulta pertanto infondata e deve essere respinta.
Conseguentemente può ritenersi assorbita la domanda riconvenzionale di usucapione proposta in via subordinata dal convenuto, così come quella di risarcimento del danno proposta dall'attore.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia (€. 22.000+
€. 2.800), delle questioni affrontate e dell'attività svolta, come segue: per fase studio 875 €; fase introduttiva 740 €; fase istruttoria 1.600 €, fase decisionale 1.620 €, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1 - condanna l'attore alla refusione delle spese di lite, come in Parte_1 dispositivo, nei confronti del convenuto, , ammontanti ad € 4.835,00, Controparte_1 oltre accessori di legge.
Gela, lì 29.09.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela Rita Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 156/2019
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Grisanti (c.f.: C.F._1
, giusta procura allegata all'atto di riassunzione del 16.07.2024, C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 183
-attore-
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Controparte_1
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Cassarà (c.f.: C.F._3
), giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gela, corso Vittorio
Emanuele n.328
-convenuto-
Oggetto: negatoria servitutis-risarcimento danni
Conclusioni per parte attrice: “ritenere e dichiarare l'inesistenza di servitù di passaggio gravante sull'abitazione di proprietà di ed in favore di . Parte_1 Controparte_1
Conseguentemente ordinare all'odierno convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà dell'odierno attore.
Condannare pertanto a richiudere a sue esclusive spese gli attuali accessi ed Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti da per le causali esposte in premessa, Parte_1 all'importo di € 22.000 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Conclusioni per parte convenuta: “in via preliminare, dichiarare per le ragioni di cui in premessa, l'esistenza della servitù di passaggio gravante sull'immobile di proprietà di Pt_1 per cui è causa sito in Niscemi via Popolo, 207 ed in favore di quello di
[...] Controparte_1 per destinazione del padre di famiglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c.
Ciò anche tenuto conto della tipica configurazione dei luoghi e segnatamente del servizio igienico appartenente all'immobile di cui al piano terra dello stabile medesimo di via Popolo di Niscemi di proprietà dell'odierno convenuto, le cui condutture attraversano tra l'altro il corridoio-vano scala del piano terra medesimo.
Rigettare conseguentemente la richiesta avanzata dall'attore di cessazione da parte del convenuto della turbativa al pacifico esclusivo godimento da parte dello stesso Controparte_1 della sua proprietà. in subordine ed in accoglimento della già spiegata domanda riconvenzionale, si chiede che venga dichiarata ed accertata l'esistenza della servitù di passaggio suddetta gravante sull'immobile di proprietà di ed in favore di quello di per Parte_1 Controparte_1 intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.
Rigettare in ogni caso la domanda attorea con ogni statuizione, anche tenuto conto di quanto trascritto sul titolo per le ragioni di cui in premessa che qui si devono ritenere integralmente ripetute e trascritte. Con vittoria di spese e compensi.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 25.01.2019, Parte_1 conveniva in giudizio sulla base dei seguenti fatti: Controparte_1
- l'attore ed il convenuto, fratelli germani, avevano ricevuto in donazione dai loro genitori i seguenti cespiti: per la nuda proprietà Controparte_1 della “sezione di fabbricato avente ingresso esclusivo dal civico 209 della via Popolo, composto nell'intero di due vani ed accessori a piano terra, con annesso sottoscala adibito a servizio a piano terra e che riesce a scala sottostante di proprietà di e di due vani ed accessori a primo piano, con accessioni e Parte_1 pertinenze legittime”, mentre per la piena proprietà “di una Parte_1 sezione di fabbricato, composta nell'intero da due vani ed accessori a secondo piano e di due piccoli vani con veranda coperta e terrazza a livello a quarto piano e ad area libera soprastante, con accessioni e pertinenze legittime, aventi ingresso, corridoio e vano scala e scala di accesso autonomi ed esclusivi dal civico n.207 della detta via Popolo”.
- La madre , usufruttuaria del cespite donato al ER convenuto, poteva accedere alla porzione di fabbricato del figlio Pt_1 posta al primo piano attraverso una porta a piano terra e un'altra a primo piano che mettevano in comunicazione le due unità immobiliari, così da consentire al figlio di poterle prestare la dovuta assistenza alla madre anziana. Alla scomparsa di quest'ultima il 19.01.2016 l'attore murava le due porte predette.
- Il fratello sentendosi spogliato proponeva azione possessoria per il CP_1 ripristino del precedente stato dei luoghi e tale azione trovava accoglimento, obbligando l'odierno attore a consentire nuovamente l'accesso alle due porte, e tale decisione veniva confermata in sede di reclamo collegiale.
- L'attore, nella presente sede petitoria, sosteneva l'assenza dell'asserita servitù di passaggio in capo al convenuto, allegando che il mantenimento della comunicazione interna era frutto della tolleranza nei confronti della madre, ma che venuta a mancare la madre essa comportava una violazione della sua privacy;
che il fratello disponeva di un autonomo e CP_1 diretto ingresso nella sua proprietà al civico 209 di via Popolo.
Sulla base di quanto riportato, adiva l'Autorità Giudiziaria Parte_1 riportandosi alle conclusioni di cui sopra.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.04.2019, si costituiva in giudizio che si opponeva integralmente alle pretese attoree sostenendo Controparte_1 innanzitutto che al piano terra dello stabile era presente un servizio igienico di sua proprietà, esterno all'appartamento e per il cui utilizzo era indispensabile il passaggio attraverso il corridoio-vano scala di proprietà dell'attore, mancando un collegamento interno tra appartamento e servizio igienico.
Inoltre, aggiungeva che le porte contestate erano sempre esistite ed egli era titolare del diritto al mantenimento della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., appartenendo lo stabile precedentemente ad un unico proprietario (i coniugi . Persona_2
Invocava inoltre la clausola presente alla pagina 4 dell'atto di donazione che recitava:
“ restano comprese nelle presenti donazioni, per il fabbricato di via Popolo, le quote millesimali di comproprietà delle parti e cose comuni, limitatamente ai muri portanti, al suolo di sedime, alle condutture di acque bianche e nere, con tutti i diritti e servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, di fatto esistenti e legalmente precostituite e trascritte, anche per destinazione del padre di famiglia.”
In subordine ed in via riconvenzionale chiedeva l'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. sulla servitù di passaggio gravante sull'immobile di , essendo Parte_1 questa esercitata da ben oltre il termine ventennale.
Sulla base di quanto sopra, il convenuto si rimetteva alle conclusioni di cui sopra.
All'udienza del 31.01.2020 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.. Le parti producevano tali memorie con le relative richieste istruttorie. All'udienza del 11.02.2022 il Giudice tentava conciliazione tra le parti, assegnando termine per la predisposizione di proposte conciliative e relative repliche;
a seguito di tali proposte, all'udienza del 27.05.2022 il Giudice formulava proposta conciliativa nei seguenti termini: “ -chiusura delle porte, a piano terra e piano primo, che danno accesso ai vani scala e realizzazione dall'interno dell'immobile del convenuto di apertura al bagnetto del sottoscala con spese a carico di parte attrice;
- realizzazione di una scala esterna, nel pozzo luce, che metta in comunicazione il piano terra al piano primo con partecipazione ad una parte delle spese che si quantificano nella misura di
€. 2.500,00.
Spese di lite compensate.”
All'udienza del 20.04.2023, a seguito di interlocuzione tra le parti, non si arrivava ad alcun accordo per l'indisponibilità dell'attore alla partecipazione alla spesa inerente la realizzazione della scala esterna e il Giudice riservava ordinanza.
A scioglimento di tale riserva, con provvedimento del 19.05.2023 venivano ammesse le richieste istruttorie di parte convenuta.
All'udienza del 13.10.2023 veniva escusso il teste di parte convenuta Tes_1
e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
[...]
In data 16.04.2024 il procedimento veniva dichiarato interrotto per la cancellazione dall'albo professionale del procuratore di parte attrice;
in data 16.07.2024 veniva depositato ricorso per riassunzione.
All'udienza del 23.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la configurazione di fatto delle singole unità immobiliari, costituisca uno degli elementi decisivi del corretto inquadramento della controversia in esame.
L'appartamento del convenuto posto al piano terra ha il suo unico Controparte_1 bagno posto nel sottoscala e ad esso si può accedere unicamente dal corridoio-vano scala, uscendo dalla porta interna dell'appartamento.
L'appartamento del convenuto posto al primo piano ha una porta che Controparte_1 immette nel pianerottolo del primo piano della medesima scala che conduce all'appartamento dell'attore , posto al piano secondo. Parte_1
Nell'atto di donazione con cui l'originario unico immobile appartenente ai genitori venne diviso fra i figli, i donanti, se da un canto disponevano che la scala andasse in via esclusiva a , dall'altro nulla disponevano in ordine alla chiusura Parte_1 delle porte esistenti nell'appartamento a piano terra e primo che immettevano nelle scale e che, per quel che concerne il piano terra, costituiva apertura indispensabile per accedere al bagno posto nel sottoscala.
Essendo la scala in questione, in forza del citato atto di donazione e divisione del 19.02.2003 repertorio n. 29.989 in Notaio di Niscemi, divenuta di Persona_3 proprietà esclusiva dell'attore , la fattispecie va, pertanto, inquadrata Parte_1 nella servitù per destinazione del padre di famiglia.
L'art. 1062 del Codice Civile sul punto prevede: “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.”
Tale disposizione, di natura eccezionale rispetto al principio generale secondo cui le servitù si costituiscono per contratto o per usucapione, consente la costituzione ope legis della servitù, a condizione che:
• I due fondi, ora separati, siano appartenuti allo stesso proprietario;
• Sussistano opere materiali lasciate nello stato da cui risulta in modo obiettivo una utilità per l'uno e un peso per l'altro;
• Non sia intervenuta alcuna disposizione contraria al momento della separazione.
La ratio dell'istituto è quella di presumere la volontà del proprietario originario di conservare le utilità strutturali create tra i fondi, qualora egli abbia organizzato il godimento dell'immobile in modo da creare rapporti funzionali stabili tra le porzioni poi separate.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova della destinazione può essere fornita con ogni mezzo, e che è sufficiente la presenza di opere visibili e permanenti, indicative di una servitù apparente e continua, lasciate al momento della divisione (cfr. tra le altre Cass. civ, sent.n.27344 del 22 Ottobre 2024).
Nel caso di specie, dagli atti di causa e dall'escussione testimoniale del fratello delle parti in causa risulta che l'intero fabbricato sito in via del Popolo, Testimone_1 era originariamente di proprietà esclusiva dei coniugi e Controparte_2 ER
, che lo abitavano sin dagli anni 60 e che con atto di donazione del 19.02.2003
[...] trasferivano i cespiti come descritto sopra.
Con tale atto non venne eliminato il collegamento strutturale tra le due porzioni, dato che nulla di specifico veniva disposto sulle due aperture (una al piano terra e una al primo piano), che collegano il vano scala in proprietà dell'attore a locali funzionalmente annessi all'unità del convenuto.
A pagina 4 dell'atto risulta anzi presente la clausola “restano comprese nelle presenti donazioni, per il fabbricato di Via Popolo, le quote millesimali di comproprietà delle parti e cose comuni, limitatamente ai muri portanti, al suolo di sedime, alle condutture di acque bianche e nere, con tutti i diritti e servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, di fatto esistenti e legalmente precostituite e trascritte, anche per destinazione del padre di famiglia, in conformità allo stato dei luoghi ed ai titoli legali di provenienza in capo ai donanti, eccezion fatta per le proprietà esclusive sì come risultanti dalle rispettive donazioni”.
Tali porte sono certamente delle opere materiali visibili, permanenti e che rendono manifesta la natura stabile e non precaria dei passaggi e la clausola depone nel senso di una volontà espressa delle parti di non interrompere i rapporti funzionali tra le due unità immobiliari, ma bensì di mantenerli.
Dalle planimetrie e riproduzioni fotografiche, si rileva che le porte oggetto di contestazione non attraversano affatto la casa di abitazione del , che è Parte_1 allocata al piano secondo, ma solamente il pianerottolo della scala, confutando la tesi attorea della intrusione nella privacy domestica e nel turbamento psicologico della famiglia.
Non è dirimente neanche l'argomentazione dell'attore secondo cui il convenuto disporrebbe di un proprio accesso autonomo al civico 209, dato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che la servitù possa consistere anche in un'utilità specifica e parziale e non necessariamente nell'unico accesso al fondo dominante, essendo sufficiente che ne derivi una utilità oggettiva.
Alla luce di quanto esposto, la servitù può ritenersi legalmente costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. e la domanda attorea risulta pertanto infondata e deve essere respinta.
Conseguentemente può ritenersi assorbita la domanda riconvenzionale di usucapione proposta in via subordinata dal convenuto, così come quella di risarcimento del danno proposta dall'attore.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia (€. 22.000+
€. 2.800), delle questioni affrontate e dell'attività svolta, come segue: per fase studio 875 €; fase introduttiva 740 €; fase istruttoria 1.600 €, fase decisionale 1.620 €, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1 - condanna l'attore alla refusione delle spese di lite, come in Parte_1 dispositivo, nei confronti del convenuto, , ammontanti ad € 4.835,00, Controparte_1 oltre accessori di legge.
Gela, lì 29.09.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro