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26 dicembre 2012
26 dicembre 2012
Art. 1. Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali. 1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , la parola: «promuovere» e' sostituita dalla seguente: «garantire» e dopo le parole: «organi collegiali» sono inserite le seguenti: «non elettivi».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , come modificato dal comma 1 del presente articolo.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Commentario • 1
- 1. Testo Unico degli Enti LocaliAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 aprile 2023 · 0.97137505
Giurisprudenza • 18
- 1. TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/12/2013, n. 2420Provvedimento: […] Tale impostazione è stata, poi, corretta dall'art. 1 della legge n. 215 del 2012 che ha modificato la formulazione dell'art. 6, terzo comma, del d.lgs. n. 267/2000 e imposto la modifica degli statuti.Leggi di più...
- art. 51 Cost.·
- sostituzione di assessori·
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