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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9595 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico Fabrizio
IN, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n.
52656/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato il [...] a [...]/SP, CPF , Parte_1 C.F._1
Cod residente in [...]. João Deriggi 181, blocco 18, apt. Carlos-SP CAP CP_1
13563-773; il sig. , nato il [...] a [...]/SP, CPF Parte_2
, residente in [...] NT IA -São C.F._3
Carlos/SP, CAP: 13563-320; la sig.ra , nata il [...] a Controparte_2
São Carlos/SP, CPF , residente in [...] - C.F._4
Santa IA -São Carlos/SP, CAP: 13563-320, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale (congiuntamente al marito, il sig. Parte_3
) sulla minore: , nata il [...] a [...]
[...] Parte_4
Carlos/SP, titolare del CPF n° , residente in [...]
1425 NT IA -São Carlos/SP, CAP: 13563-320, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall' ,C.F. Parte_5
, iscritta al Foro di Palermo e dall' avvocato C.F._6 Parte_6
MA AD, Cod. Fisc. ,con studio in Roma, alla C.F._7
Via Magna Grecia 39, ed ivi elettivamente domiciliati giusta procura speciale;
- ricorrenti . nei confronti di
, in persona del , rappresentato e Controparte_3 Controparte_4
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente contumace –
Conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
'…accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis -dalla nascita –per via materna in favore dei ricorrenti, e per l'effetto
ORDINARE al al , in persona del Controparte_3 Controparte_3
Ministro pro tempore e, per esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare -in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 -tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, ivi espressamente inclusi i registri tenuti presso il Comune di nascita dell'avo italiano, nonché presso le Autorità Consolari italiane competenti per il territorio di residenza all'estero dei richiedenti, della cittadinanza Italiana iure sanguinis dei ricorrenti, nonché di emettere -ove di necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emanando provvedimento -la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore procuratore antistatario.
premesso
Pag. 2 di 5 Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da Persona_1
cittadino italiano emigrato in Brasile, dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituto e ne deve essere Controparte_3
dichiarata la contumacia.
Ciò premesso,
osserva
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e
l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che
'…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e
Pag. 3 di 5 produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate
'…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che
'…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che la documentazione atta a provare la discendenza in linea retta dei ricorrenti dal suddetto avo non è allegata al ricorso introduttivo, ma risulta invero prodotta soltanto in prossimità dell'udienza fissata, ovvero in data 6 giugno 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate.
Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta inoltre necessitata dalle difese della controparte, che tra l'altro non si è costituita in giudizio, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile ai fini della decisione.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale
l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione
Pag. 4 di 5 VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n.
28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Nulla sulle spese di lite in considerazione della contumacia dell'amministrazione.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Roma, 26 giugno 2025.
il Giudice
Fabrizio IN
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico Fabrizio
IN, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n.
52656/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato il [...] a [...]/SP, CPF , Parte_1 C.F._1
Cod residente in [...]. João Deriggi 181, blocco 18, apt. Carlos-SP CAP CP_1
13563-773; il sig. , nato il [...] a [...]/SP, CPF Parte_2
, residente in [...] NT IA -São C.F._3
Carlos/SP, CAP: 13563-320; la sig.ra , nata il [...] a Controparte_2
São Carlos/SP, CPF , residente in [...] - C.F._4
Santa IA -São Carlos/SP, CAP: 13563-320, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale (congiuntamente al marito, il sig. Parte_3
) sulla minore: , nata il [...] a [...]
[...] Parte_4
Carlos/SP, titolare del CPF n° , residente in [...]
1425 NT IA -São Carlos/SP, CAP: 13563-320, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall' ,C.F. Parte_5
, iscritta al Foro di Palermo e dall' avvocato C.F._6 Parte_6
MA AD, Cod. Fisc. ,con studio in Roma, alla C.F._7
Via Magna Grecia 39, ed ivi elettivamente domiciliati giusta procura speciale;
- ricorrenti . nei confronti di
, in persona del , rappresentato e Controparte_3 Controparte_4
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente contumace –
Conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
'…accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis -dalla nascita –per via materna in favore dei ricorrenti, e per l'effetto
ORDINARE al al , in persona del Controparte_3 Controparte_3
Ministro pro tempore e, per esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare -in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 -tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, ivi espressamente inclusi i registri tenuti presso il Comune di nascita dell'avo italiano, nonché presso le Autorità Consolari italiane competenti per il territorio di residenza all'estero dei richiedenti, della cittadinanza Italiana iure sanguinis dei ricorrenti, nonché di emettere -ove di necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emanando provvedimento -la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore procuratore antistatario.
premesso
Pag. 2 di 5 Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da Persona_1
cittadino italiano emigrato in Brasile, dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituto e ne deve essere Controparte_3
dichiarata la contumacia.
Ciò premesso,
osserva
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e
l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che
'…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e
Pag. 3 di 5 produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate
'…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che
'…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che la documentazione atta a provare la discendenza in linea retta dei ricorrenti dal suddetto avo non è allegata al ricorso introduttivo, ma risulta invero prodotta soltanto in prossimità dell'udienza fissata, ovvero in data 6 giugno 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate.
Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta inoltre necessitata dalle difese della controparte, che tra l'altro non si è costituita in giudizio, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile ai fini della decisione.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale
l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione
Pag. 4 di 5 VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n.
28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Nulla sulle spese di lite in considerazione della contumacia dell'amministrazione.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Roma, 26 giugno 2025.
il Giudice
Fabrizio IN
Pag. 5 di 5