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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione Civile
N. R.G. 1213/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. QUERINI Parte_1 C.F._1
SILVIA e l'Avv. BAVARESCO GIUSEPPE;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'Avv. NACCI GIUSEPPE CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 9 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 08/03/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SAN QUIRINO. Disposta la comparizione delle parti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice relatore ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio.
E' stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso,
del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 25 giugno 2019; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in SAN QUIRINO il 08/03/2009 ; CP_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto 2, parte I);
RIMETTE
la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 9 maggio 2025.
RINVIA
all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
20/05/2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Dott.ssa Maria Paola Costa
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione Civile
N. R.G. 1213/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. QUERINI Parte_1 C.F._1
SILVIA e l'Avv. BAVARESCO GIUSEPPE;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'Avv. NACCI GIUSEPPE CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 9 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 08/03/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SAN QUIRINO. Disposta la comparizione delle parti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice relatore ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio.
E' stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso,
del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 25 giugno 2019; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in SAN QUIRINO il 08/03/2009 ; CP_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto 2, parte I);
RIMETTE
la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 9 maggio 2025.
RINVIA
all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
20/05/2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Dott.ssa Maria Paola Costa
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