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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/04/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1686/2018
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to MAURO CORDASCO, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in VIALE PADRE F. RUSSO snc, Castrovillari, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
(nella qualità di eredi di ), Controparte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv.to FRANCESCO DAMIANO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Via Salvador Allende n. 14, TREBISACCE, giusta procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 10/05/2018,
ha convenuto in giudizio , in proprio e nella Parte_1 Persona_1 qualità di erede di . Persona_2
La ricorrente ha dedotto di avere lavorato come collaboratrice domestica alle dipendenze di
[...]
dal 19/05/2003 fino alla morte dello stesso avvenuta nel febbraio 2013, con Persona_2 regolare contratto, inquadrata al livello B Super CCNL lavoro domestico. Successivamente, avrebbe proseguito il rapporto come collaboratrice domestica della famiglia alle dipendenze di Persona_1
, coniuge di , con contratto dal 22/03/2013 al 21/03/2014,
[...] Persona_2 prorogato dal 22/03/2014 al 21/03/2015. La ricorrente avrebbe continuato a lavorare fino a marzo 2016 in virtù di una ulteriore proroga del contratto e poi fino a dicembre 2016 senza contratto. Quanto alle condizioni, il contratto avrebbe previsto una retribuzione mensile pari ad euro 465,00 fino al 2014 e successivamente pari ad euro 570,00, regolarmente percepita, insieme alla concessione in godimento dell'appartamento al piano terra dell'abitazione della famiglia, in Francavilla Marittima, Via Goffredo Mameli n. 3, per un valore mensile di ulteriori 200,00 euro. Richiesto il pagamento del TFR, ritenendo che non sarebbe stata nuovamente assunta, in data 2/01/2017 avrebbe ricevuto raccomandata con cui le veniva intimato il rilascio dell'immobile a seguito dell'intervenuta scadenza del contratto di lavoro. La ricorrente, dunque, ha agito in giudizio per l'accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro come descritto;
per il pagamento del TFR maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro alle dipendenze della famiglia, per euro 11.465,76; di pretese differenze tra quanto percepito e la retribuzione prevista dal CCNL, per euro 15.402,82; di scatti di anzianità per euro 3.303,661; per un totale di euro 30.172,241, oltre interessi e rivalutazione. Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
2. Si è costituita in giudizio , contestando in fatto e in diritto Persona_1
l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte. In particolare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti e la nullità dell'atto introduttivo. Nel merito, ha specificato che, come da contratto, avrebbe riconosciuto altresì alla ricorrente somme a titolo di spese per le utenze dell'appartamento, in particolare 100,00 euro mensili per l'energia elettrica, 100,00 euro per il gas, 100,00 euro per il telefono e 50,00 euro per l'acqua. Le somme mensili riconosciute da contratto, pattuite tra le parti, considerando anche l'uso dell'immobile, sarebbero dunque state superiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Inoltre, il contratto avrebbe previsto il rilascio dell'immobile non oltre 15 giorni dalla cessazione, avvenuto solo a seguito di iniziativa giudiziaria, con procedimento RG. n. 496/2017. La richiesta di rilascio, oltre che dalla scadenza del contratto, sarebbe stata determinata dal deterioramento dei rapporti tra le parti, secondo quanto descritto in memoria. In ogni caso, il rapporto di lavoro sarebbe proseguito senza contratto dalla scadenza avvenuta in data 20/03/2016, fino al dicembre 2016, per l'indisponibilità della lavoratrice alla stipula di ulteriore contratto, in quanto si sarebbe posta in stato di disoccupazione.
2 Infine, la resistente ha articolato domanda riconvenzionale per la restituzione di un buono fruttifero (n. 32858354 del valore di euro 50.000,00), consegnato in data 15/05/2016 a Controparte_4
, figlia della ricorrente, in luce dell'illegittimità della dazione e dell'assenza di causa
[...] dell'elargizione. Il pagamento di tale somma sarebbe stato concordato anni prima, quando ancora era in vita , a garanzia di un impegno duraturo della ricorrente nei confronti degli Persona_2 anziani coniugi e a chiusura di ogni eventuale ulteriore pretesa relativa al rapporto di lavoro. La consegna del buono, solo in data 15/05/2016, sarebbe stata giustificata dalla speranza della resistente di garantirsi ulteriore assistenza da parte della ricorrente.
3. La parte ricorrente, replicando alla riconvenzionale, ha specificato che il buono fruttifero in questione è stato emesso in data 24/10/2009 e consegnato all'intestataria Controparte_4 in data 15/05/2016 a titolo di liberalità. Ha dunque evidenziato la sua estraneità al rapporto inerente il buono fruttifero.
4. Con provvedimento del 7/12/2022 è stata dichiarata l'interruzione del processo per la morte di
. Persona_1
5. Con ricorso depositato in data 6/03/2023 il processo è stato tempestivamente riassunto nei confronti dei fratelli di , eredi legittimi: Persona_1 Controparte_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3
. Nel ricorso in riassunzione la ricorrente ha articolato le medesime Persona_3 conclusioni.
6. Si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 Controparte_2
, , ribadendo le conclusioni già articolate dalla
[...] Controparte_3 defunta e insistendo sulla riconvenzionale, chiedendo altresì Persona_1
l'interruzione del giudizio per la morte di . Persona_3
7. All'udienza del 13/03/2024 la richiesta di interruzione del processo è stata rigettata sulla base della seguente motivazione: “Il giudice rileva che la notifica a mezzo servizio postale è stata spedita alla convenuta
in data 4 ottobre 2023, ossia successivamente al decesso della stessa, avvenuto in data 3 Persona_3 luglio 2023. Posto, dunque, che l'evento morte si è verificato prima della vocatio in ius di PE
, non trova applicazione il disposto dell'art. 300 c.p.c., per cui il processo non deve essere interrotto”.
[...]
8. Il processo è stato istruito con l'escussione dei testi di parte ricorrente Testimone_1
e . Testimone_2
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere parzialmente accolto, in luce delle seguenti motivazioni.
I. Devono essere rigettate sia la domanda volta al pagamento delle pretese differenze retributive tra quanto percepito dalla ricorrente in virtù dei contratti nel corso del tempo stipulati (nonché nell'ultimo periodo privo di contratto dal 20 marzo al dicembre 2016, nel corso del quale è incontestato che abbia
3 lavorato e abbia percepito la retribuzione in continuità con il precedente periodo) e la retribuzione asseritamente prevista dal CCNL, che la domanda finalizzata al pagamento di somme a titolo di scatti di anzianità. Entrambe le domande trovano fondamento nella pretesa applicabilità alla fattispecie del CCNL lavoro domestico citato in ricorso, che invece non trova applicazione. Sul punto si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro. In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso. Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto. Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da esso stabilita (cfr. ad es. Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 3357 del 02/06/1982, ma anche Sez. Unite, Sentenza n. 2665 del 26/03/1997). Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova per dimostrare che
[...]
e prima ancora il coniuge precedente contraente fossero tenuti al rispetto Persona_1 dell'invocato contratto collettivo nazionale. Pertanto, il rapporto di lavoro domestico in questione deve trovare la sua disciplina nell'accordo delle parti, oltre che nelle norme codicistiche e costituzionali. Guardando in primo luogo a quanto era stato pattuito, in atti (nella documentazione di parte resistente) sono presenti: il contratto a tempo indeterminato originariamente stipulato dalla ricorrente con , con decorrenza dal 19/05/2003, poi interrottosi nel febbraio 2013 Persona_2 per la morte dello stesso;
il primo contratto a termine stipulato tra la ricorrente e Persona_1
in data 22/03/2013, della durata di un anno (con scadenza il 21/03/2014); il successivo
[...] contratto a termine tra le parti stipulato in data 22/03/2014, della durata di un anno (con scadenza il 21/03/2015), tacitamente prorogato per un ulteriore anno in assenza di disdetta scritta da porre in essere secondo i termini stabiliti, come effettivamente è avvenuto fino al 20 marzo 2016. Orbene, mentre il primo contratto contiene un generico rinvio al CCNL di categoria “per quanto non previsto nella presente lettera”, nel secondo e terzo contratto alcun CCNL è menzionato, per cui sono i contratti a dovere essere considerati, per quanto attiene in particolare alla retribuzione, la fonte esclusiva del rapporto di lavoro. Dunque, come è riconosciuto dalla stessa ricorrente, questa ha percepito in virtù del primo contratto 465,00 euro mensili (per 25 ore settimanali) e poi 570,00 euro mensili (per 24 ore settimanali) in base al secondo e terzo contratto, secondo quanto pattuito. Inoltre, per come previsto dai contratti ed è incontestato, la stessa ha vissuto per tutta la durata della vicenda di causa insieme al proprio nucleo familiare in un appartamento messo a disposizione dal datore di lavoro nello stesso stabile in cui abitava la famiglia, per un controvalore mensile specificato nel secondo e terzo contratto in 200,00 euro, non riscossi. Inoltre, sempre nel secondo e terzo contratto è pattuito un contributo alle spese per le utenze dell'appartamento concesso in godimento.
4 Dal complesso delle pattuizioni, pienamente adempiute dai datori di lavoro e restate in vigore pacificamente anche nel periodo successivo al marzo del 2016 e fino al dicembre 2016, si evince inoltre un'adeguatezza al parametro Costituzionale di cui all'art. 36. Infatti, la contrattazione collettiva, ove non recepita nel rapporto individuale di lavoro, può servire in ogni caso al giudicante come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente quale è dovuta ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. Si specifica che la valutazione del difetto di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato e le primarie esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia va svolta prendendo in considerazione l'importo globale della retribuzione di fatto percepita e non già isolate componenti della stessa retribuzione. Posto, dunque, che la fonte che regolamenta il rapporto di lavoro per quanto attiene alla retribuzione è da individuare nelle pattuizioni tra le parti, le pretese articolate con fondamento nell'applicabilità del CCNL vanno rigettate.
II. Deve invece essere accolta la domanda relativa al pagamento del trattamento di fine rapporto, posto che in atti non vi è prova di tale pagamento e che la pretesa non è prescritta. Infatti, la prescrizione quinquennale rilevante, con riferimento al primo contratto è stata interrotta con missiva del 16/01/2017 (cfr. doc. res.), intervenuta entro il quinquennio dalla cessazione (avvenuta nel 2014), considerando inoltre rispetto ai contratti successivamente stipulati che il giudizio è del 2018. Poiché in ordine al quantum indicato in ricorso non ci sono state contestazioni specifiche, le parti resistenti, eredi, devono essere condannate pro quota al pagamento della somma di euro 11.465,76 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione.
III. Infine, quanto alla domanda riconvenzionale, questa deve essere rigettata in quanto si tratta di rapporto, inerente al buono fruttifero n. 32858354, di cui non è titolare la ricorrente, essendone titolare la figlia, , non presente in questo giudizio, con la conseguenza che la Controparte_4 restituzione dello stesso non può essere pretesa dalla ricorrente.
IV. La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Condanna le parti resistenti , Controparte_1 [...]
, (nella qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3
), pro quota, a pagare alla parte ricorrente Persona_1 Parte_1
la complessiva somma di € 11.465,76 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi
[...] legali dal dovuto al saldo.
- Rigetta il ricorso per il resto.
- Rigetta la domanda riconvenzionale.
5 - Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
6
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to MAURO CORDASCO, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in VIALE PADRE F. RUSSO snc, Castrovillari, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
(nella qualità di eredi di ), Controparte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv.to FRANCESCO DAMIANO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Via Salvador Allende n. 14, TREBISACCE, giusta procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 10/05/2018,
ha convenuto in giudizio , in proprio e nella Parte_1 Persona_1 qualità di erede di . Persona_2
La ricorrente ha dedotto di avere lavorato come collaboratrice domestica alle dipendenze di
[...]
dal 19/05/2003 fino alla morte dello stesso avvenuta nel febbraio 2013, con Persona_2 regolare contratto, inquadrata al livello B Super CCNL lavoro domestico. Successivamente, avrebbe proseguito il rapporto come collaboratrice domestica della famiglia alle dipendenze di Persona_1
, coniuge di , con contratto dal 22/03/2013 al 21/03/2014,
[...] Persona_2 prorogato dal 22/03/2014 al 21/03/2015. La ricorrente avrebbe continuato a lavorare fino a marzo 2016 in virtù di una ulteriore proroga del contratto e poi fino a dicembre 2016 senza contratto. Quanto alle condizioni, il contratto avrebbe previsto una retribuzione mensile pari ad euro 465,00 fino al 2014 e successivamente pari ad euro 570,00, regolarmente percepita, insieme alla concessione in godimento dell'appartamento al piano terra dell'abitazione della famiglia, in Francavilla Marittima, Via Goffredo Mameli n. 3, per un valore mensile di ulteriori 200,00 euro. Richiesto il pagamento del TFR, ritenendo che non sarebbe stata nuovamente assunta, in data 2/01/2017 avrebbe ricevuto raccomandata con cui le veniva intimato il rilascio dell'immobile a seguito dell'intervenuta scadenza del contratto di lavoro. La ricorrente, dunque, ha agito in giudizio per l'accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro come descritto;
per il pagamento del TFR maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro alle dipendenze della famiglia, per euro 11.465,76; di pretese differenze tra quanto percepito e la retribuzione prevista dal CCNL, per euro 15.402,82; di scatti di anzianità per euro 3.303,661; per un totale di euro 30.172,241, oltre interessi e rivalutazione. Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
2. Si è costituita in giudizio , contestando in fatto e in diritto Persona_1
l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte. In particolare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti e la nullità dell'atto introduttivo. Nel merito, ha specificato che, come da contratto, avrebbe riconosciuto altresì alla ricorrente somme a titolo di spese per le utenze dell'appartamento, in particolare 100,00 euro mensili per l'energia elettrica, 100,00 euro per il gas, 100,00 euro per il telefono e 50,00 euro per l'acqua. Le somme mensili riconosciute da contratto, pattuite tra le parti, considerando anche l'uso dell'immobile, sarebbero dunque state superiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Inoltre, il contratto avrebbe previsto il rilascio dell'immobile non oltre 15 giorni dalla cessazione, avvenuto solo a seguito di iniziativa giudiziaria, con procedimento RG. n. 496/2017. La richiesta di rilascio, oltre che dalla scadenza del contratto, sarebbe stata determinata dal deterioramento dei rapporti tra le parti, secondo quanto descritto in memoria. In ogni caso, il rapporto di lavoro sarebbe proseguito senza contratto dalla scadenza avvenuta in data 20/03/2016, fino al dicembre 2016, per l'indisponibilità della lavoratrice alla stipula di ulteriore contratto, in quanto si sarebbe posta in stato di disoccupazione.
2 Infine, la resistente ha articolato domanda riconvenzionale per la restituzione di un buono fruttifero (n. 32858354 del valore di euro 50.000,00), consegnato in data 15/05/2016 a Controparte_4
, figlia della ricorrente, in luce dell'illegittimità della dazione e dell'assenza di causa
[...] dell'elargizione. Il pagamento di tale somma sarebbe stato concordato anni prima, quando ancora era in vita , a garanzia di un impegno duraturo della ricorrente nei confronti degli Persona_2 anziani coniugi e a chiusura di ogni eventuale ulteriore pretesa relativa al rapporto di lavoro. La consegna del buono, solo in data 15/05/2016, sarebbe stata giustificata dalla speranza della resistente di garantirsi ulteriore assistenza da parte della ricorrente.
3. La parte ricorrente, replicando alla riconvenzionale, ha specificato che il buono fruttifero in questione è stato emesso in data 24/10/2009 e consegnato all'intestataria Controparte_4 in data 15/05/2016 a titolo di liberalità. Ha dunque evidenziato la sua estraneità al rapporto inerente il buono fruttifero.
4. Con provvedimento del 7/12/2022 è stata dichiarata l'interruzione del processo per la morte di
. Persona_1
5. Con ricorso depositato in data 6/03/2023 il processo è stato tempestivamente riassunto nei confronti dei fratelli di , eredi legittimi: Persona_1 Controparte_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3
. Nel ricorso in riassunzione la ricorrente ha articolato le medesime Persona_3 conclusioni.
6. Si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 Controparte_2
, , ribadendo le conclusioni già articolate dalla
[...] Controparte_3 defunta e insistendo sulla riconvenzionale, chiedendo altresì Persona_1
l'interruzione del giudizio per la morte di . Persona_3
7. All'udienza del 13/03/2024 la richiesta di interruzione del processo è stata rigettata sulla base della seguente motivazione: “Il giudice rileva che la notifica a mezzo servizio postale è stata spedita alla convenuta
in data 4 ottobre 2023, ossia successivamente al decesso della stessa, avvenuto in data 3 Persona_3 luglio 2023. Posto, dunque, che l'evento morte si è verificato prima della vocatio in ius di PE
, non trova applicazione il disposto dell'art. 300 c.p.c., per cui il processo non deve essere interrotto”.
[...]
8. Il processo è stato istruito con l'escussione dei testi di parte ricorrente Testimone_1
e . Testimone_2
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere parzialmente accolto, in luce delle seguenti motivazioni.
I. Devono essere rigettate sia la domanda volta al pagamento delle pretese differenze retributive tra quanto percepito dalla ricorrente in virtù dei contratti nel corso del tempo stipulati (nonché nell'ultimo periodo privo di contratto dal 20 marzo al dicembre 2016, nel corso del quale è incontestato che abbia
3 lavorato e abbia percepito la retribuzione in continuità con il precedente periodo) e la retribuzione asseritamente prevista dal CCNL, che la domanda finalizzata al pagamento di somme a titolo di scatti di anzianità. Entrambe le domande trovano fondamento nella pretesa applicabilità alla fattispecie del CCNL lavoro domestico citato in ricorso, che invece non trova applicazione. Sul punto si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro. In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso. Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto. Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da esso stabilita (cfr. ad es. Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 3357 del 02/06/1982, ma anche Sez. Unite, Sentenza n. 2665 del 26/03/1997). Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova per dimostrare che
[...]
e prima ancora il coniuge precedente contraente fossero tenuti al rispetto Persona_1 dell'invocato contratto collettivo nazionale. Pertanto, il rapporto di lavoro domestico in questione deve trovare la sua disciplina nell'accordo delle parti, oltre che nelle norme codicistiche e costituzionali. Guardando in primo luogo a quanto era stato pattuito, in atti (nella documentazione di parte resistente) sono presenti: il contratto a tempo indeterminato originariamente stipulato dalla ricorrente con , con decorrenza dal 19/05/2003, poi interrottosi nel febbraio 2013 Persona_2 per la morte dello stesso;
il primo contratto a termine stipulato tra la ricorrente e Persona_1
in data 22/03/2013, della durata di un anno (con scadenza il 21/03/2014); il successivo
[...] contratto a termine tra le parti stipulato in data 22/03/2014, della durata di un anno (con scadenza il 21/03/2015), tacitamente prorogato per un ulteriore anno in assenza di disdetta scritta da porre in essere secondo i termini stabiliti, come effettivamente è avvenuto fino al 20 marzo 2016. Orbene, mentre il primo contratto contiene un generico rinvio al CCNL di categoria “per quanto non previsto nella presente lettera”, nel secondo e terzo contratto alcun CCNL è menzionato, per cui sono i contratti a dovere essere considerati, per quanto attiene in particolare alla retribuzione, la fonte esclusiva del rapporto di lavoro. Dunque, come è riconosciuto dalla stessa ricorrente, questa ha percepito in virtù del primo contratto 465,00 euro mensili (per 25 ore settimanali) e poi 570,00 euro mensili (per 24 ore settimanali) in base al secondo e terzo contratto, secondo quanto pattuito. Inoltre, per come previsto dai contratti ed è incontestato, la stessa ha vissuto per tutta la durata della vicenda di causa insieme al proprio nucleo familiare in un appartamento messo a disposizione dal datore di lavoro nello stesso stabile in cui abitava la famiglia, per un controvalore mensile specificato nel secondo e terzo contratto in 200,00 euro, non riscossi. Inoltre, sempre nel secondo e terzo contratto è pattuito un contributo alle spese per le utenze dell'appartamento concesso in godimento.
4 Dal complesso delle pattuizioni, pienamente adempiute dai datori di lavoro e restate in vigore pacificamente anche nel periodo successivo al marzo del 2016 e fino al dicembre 2016, si evince inoltre un'adeguatezza al parametro Costituzionale di cui all'art. 36. Infatti, la contrattazione collettiva, ove non recepita nel rapporto individuale di lavoro, può servire in ogni caso al giudicante come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente quale è dovuta ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. Si specifica che la valutazione del difetto di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato e le primarie esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia va svolta prendendo in considerazione l'importo globale della retribuzione di fatto percepita e non già isolate componenti della stessa retribuzione. Posto, dunque, che la fonte che regolamenta il rapporto di lavoro per quanto attiene alla retribuzione è da individuare nelle pattuizioni tra le parti, le pretese articolate con fondamento nell'applicabilità del CCNL vanno rigettate.
II. Deve invece essere accolta la domanda relativa al pagamento del trattamento di fine rapporto, posto che in atti non vi è prova di tale pagamento e che la pretesa non è prescritta. Infatti, la prescrizione quinquennale rilevante, con riferimento al primo contratto è stata interrotta con missiva del 16/01/2017 (cfr. doc. res.), intervenuta entro il quinquennio dalla cessazione (avvenuta nel 2014), considerando inoltre rispetto ai contratti successivamente stipulati che il giudizio è del 2018. Poiché in ordine al quantum indicato in ricorso non ci sono state contestazioni specifiche, le parti resistenti, eredi, devono essere condannate pro quota al pagamento della somma di euro 11.465,76 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione.
III. Infine, quanto alla domanda riconvenzionale, questa deve essere rigettata in quanto si tratta di rapporto, inerente al buono fruttifero n. 32858354, di cui non è titolare la ricorrente, essendone titolare la figlia, , non presente in questo giudizio, con la conseguenza che la Controparte_4 restituzione dello stesso non può essere pretesa dalla ricorrente.
IV. La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Condanna le parti resistenti , Controparte_1 [...]
, (nella qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3
), pro quota, a pagare alla parte ricorrente Persona_1 Parte_1
la complessiva somma di € 11.465,76 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi
[...] legali dal dovuto al saldo.
- Rigetta il ricorso per il resto.
- Rigetta la domanda riconvenzionale.
5 - Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
6