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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 20.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3015 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 30/06/2022 ed iscritto al n 3015 - 2022 RG , vertente tra
(c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato alla via Calveri n° 1 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Tiziano (c.f. che lo rappresenta e difende giusta procura in CodiceFiscale_2 atti;
- ricorrente -
contro Controparte_1
(C.F.
[...]
) con sede in Roma alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 78, in P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dott. CP_2
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente,
[...] dall'Avv. Angelo Ascanio Benevento del Foro di Roma (C.F.:
– n. iscrizione Albo Avvocati di Roma/Elenco C.F._3
Speciale: A46050) e dall'Avv. Rocco Iemma del Foro di Reggio Calabria (C.F.: ) con domicilio postale fisico presso lo Studio C.F._4 di quest'ultimo, in Reggio Calabria, alla via Sant'Anna I Tronco n. 4, giusta procura in atti;
, C.F. Controparte_3 P.IVA_2
(succeduta ex lege ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.), in persona del 1 legale rappresentante , in qualità di responsabile Atti Controparte_4
Introduttivi del Giudizio CALABRIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134, Persona_1 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n.14, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Gentile, C.F.
, ed elettivamente domiciliata, presso il suo Studio C.F._5 sito in Cosenza (CS), alla Via Zanotti Bianco n°8;
-resistenti-
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 30.06.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0942022900285205000, ricevuta in data 18.05.2022, delimitando espressamente la domanda alla contribuzione 2012 e 2013, portata dalle rispettive sottese Controparte_5 cartelle di pagamento n. 09420130008866038000, notificata il 07.05.2013 e n. 09420140009779643000, notificata il 3.11.2014. Concludeva: “ 1) accertare e dichiarare - limitatamente alle pretese di competenza del Tribunale-Sezione Lavoro e Previdenza - la illegittimità, nullità, annullabilità, inefficacia, inesistenza e/o infondatezza, per tutte le ragioni spiegate ed evidenziate in parte narrativa, dell'intimazione di pagamento n° 094 2022 90028522 05/000 notificata a mezzo Pec addì 18.05.2022 - con la quale viene richiesta la somma di € 1.217,09 (comprensiva di interessi di mora ed oneri di riscossione) per il mancato versamento della contribuzione annualità 2012 e 2013 nonché di CP_1 tutti gli altri atti ad essa intimazione connessi e/o collegati, connessi, presupposti e conseguenziali, e per l'effetto dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' e\o dall' ; 2) CP_1 Controparte_6 accertare e dichiarare comunque l'intervenuta decadenza/prescrizione dell'ente previdenziale dalla potestà impositiva ex art. 25 D.Lgs. n° 46/1999 e conseguentemente dichiarare non dovute le somme richieste;
3) in via gradata, ridurre l'importo al minimo dovuto annullando interessi moratori ed oneri di riscossione;
4) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il residuo importo eventualmente dovuto, distinto per singola voce (eventuale debito, interessi di mora ed oneri di riscossione); 4) statuire quant'altro utile e conducente ai fini del decidere. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art. 93 C.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario.” .
2 § 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti come in epigrafe indicato che concludevano per il rigetto. La difesa dell' precisava che: “ per l'anno 2012, il contributo CP_1 dovuto, pari ad euro 1.356,06, risulta versato per euro 1.100,10, mediante piano di rientro concordato con l' , Controparte_7 interrotto in data 13.01.2017;
- per l'anno 2013, il contributo dovuto, pari ad euro 1.392,66, risulta versato per euro 866,68, mediante piano di rientro concordato con l'
[...]
, interrotto in data 13.01.2017.”. Controparte_7
La difesa di , preliminarmente, evidenziava che il Controparte_3 credito in riscossione di importo modico rientra nella normativa sullo stralcio delle cartelle di cui alla recente legge 197/2022, per cui i carichi affidati in riscossione dal 2000 al 2015, anche degli enti previdenziali, di importo residuo inferiore a mille euro vengono stralciati, per cui l'opposizione deve dichiararsi inammissibile, stante il palese difetto di interesse del contribuente a coltivare la domanda.
§ 3. Facendo seguito a quanto dedotto da , Controparte_3 la difesa dell' , con note del 3.11.2023, precisava che: CP_1
“A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità attraverso un provvedimento deliberativo di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico (comma 229). l , con una decisione adottata dal proprio Consiglio di Controparte_8 CP_1 amministrazione, che qui si allega, ha deciso di non procedere al saldo e stralcio di debiti da contribuzione di propri iscritti fino a un massimo di 1.000 euro. La possibilità era stata introdotta dalla Legge di bilancio 2023. Dunque, il Consiglio di amministrazione dell' nella seduta del 26 gennaio 2023 CP_1 ha deliberato di non applicare le disposizioni sullo stralcio parziale delle cartelle di importo fino a 1000 euro, previste nell'articolo 1 comma 227 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022. Tutto quanto sopra esposto, si ricava, de plano, la non rispondenza al vero di quanto rappresentato, al riguardo, nella comparsa di ”. CP_9
La difesa di parte ricorrente con note dell'11.03.2025 chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per lo stralcio, mentre la difesa dell'ente impositore insisteva per la decisione nel merito stante la non applicabilità dello stralcio.
§ 4. Deve darsi atto che l' non è ente pubblico previdenziale ma è CP_1 stato privatizzato con D. Lgs. n 509/1994, pertanto ad esso non si applica il comma 222 della L. 197/2022 ma i commi 227 e 229 e proprio quest'ultima norma riconosce a tali enti la possibilità attraverso un provvedimento deliberativo di non applicare completamente le disposizioni relative
3 all'annullamento automatico (comma 229). L' , con una decisione CP_1 adottata dal proprio Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2023 ha deliberato di non applicare le disposizioni sullo stralcio parziale delle cartelle di importo fino a 1000 euro. Quindi, anche se l'importo è minimo, non si applica lo stralcio ex lege ed occorre verificare l'attualità della pretesa contributiva.
§ 5. Il ricorso è risultato infondato per le ragioni che seguono.
§ 5.1. I motivi con i quali il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per vizi formali sono inammissibile perché tardivamente proposti, così come eccepito pure dai convenuti. Infatti i presunti vizi formali dovevano essere fatti valere entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 18.05.2022, invece il ricorso è stato depositato solo il 30.06.2022. È ormai acquisito in giurisprudenza il principio che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, e non dall'art. 24 dello stesso Decreto, che si riferisce invece all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione” (cfr. tra le altre , Cass. sez. lavoro 8 luglio 2008, n. 18691; Cass. sez. lavoro 4 luglio 2008, n. 18489; Cass. sez. lavoro 16 giugno 2008, n. 16203; Cass. sez. lavoro 14 dicembre 2008, n. 2674; Cass. sez. lavoro 2004, n. 21863). Si tratta di decadenza di ordine processuale rilevabile d'ufficio, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, e sottratta alla disponibilità delle parti.
§ 5.2. L'eccezione di decadenza dalla potestà impositiva ex art. 25 D.Lgs. n° 46/1999 è infondata. La norma invocata disciplina i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, mentre l' è ente di diritto CP_1 privato.
§ 5.3. L'eccezione di prescrizione risulta infondata. L' ha posto in essere atti interruttivi e rileva qui la nota prot. 52791 CP_1 inviata a mezzo racc. ar. ricevuta dall'odierno ricorrente in data 7.6.2018. La difesa dell' allega altri atti aventi Controparte_3 efficacia interruttiva e precisamente:
- l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata in data 13.01.2015 per le somme iscritte a ruolo e relative alle cartelle di pagamento n. 09420130008866038 e 09420140009779643;
- la domanda di definizione agevolata presentata in data 14.05.2018 sempre per le stesse cartelle.
4 Infine la prescrizione è stata interrotta dalla notifica il 18.5.2022 dell'intimazione n.09420229002852205000 per cui è causa. In conclusione la pretesa contributiva è attuale, perchè la prescrizione è stata interrotta, ed il ricorso va rigettato.
§ 6. Le spese legali vengono compensate in considerazione del valore minimo della causa e della complessità del quadro normativo per il quale le esigue somme residue dovute (se pur inferiore ai mille euro) sono sottratte allo stralcio di cui alla L 197/2022.
p.q.m.
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento degli importi residui di cui alle cartelle di pagamento n. 09420130008866038000 e n. 09420140009779643000, sottese all'intimazione di pagamento n. 09420229002852205000;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 20/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 20.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3015 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 30/06/2022 ed iscritto al n 3015 - 2022 RG , vertente tra
(c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato alla via Calveri n° 1 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Tiziano (c.f. che lo rappresenta e difende giusta procura in CodiceFiscale_2 atti;
- ricorrente -
contro Controparte_1
(C.F.
[...]
) con sede in Roma alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 78, in P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dott. CP_2
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente,
[...] dall'Avv. Angelo Ascanio Benevento del Foro di Roma (C.F.:
– n. iscrizione Albo Avvocati di Roma/Elenco C.F._3
Speciale: A46050) e dall'Avv. Rocco Iemma del Foro di Reggio Calabria (C.F.: ) con domicilio postale fisico presso lo Studio C.F._4 di quest'ultimo, in Reggio Calabria, alla via Sant'Anna I Tronco n. 4, giusta procura in atti;
, C.F. Controparte_3 P.IVA_2
(succeduta ex lege ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.), in persona del 1 legale rappresentante , in qualità di responsabile Atti Controparte_4
Introduttivi del Giudizio CALABRIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134, Persona_1 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n.14, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Gentile, C.F.
, ed elettivamente domiciliata, presso il suo Studio C.F._5 sito in Cosenza (CS), alla Via Zanotti Bianco n°8;
-resistenti-
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 30.06.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0942022900285205000, ricevuta in data 18.05.2022, delimitando espressamente la domanda alla contribuzione 2012 e 2013, portata dalle rispettive sottese Controparte_5 cartelle di pagamento n. 09420130008866038000, notificata il 07.05.2013 e n. 09420140009779643000, notificata il 3.11.2014. Concludeva: “ 1) accertare e dichiarare - limitatamente alle pretese di competenza del Tribunale-Sezione Lavoro e Previdenza - la illegittimità, nullità, annullabilità, inefficacia, inesistenza e/o infondatezza, per tutte le ragioni spiegate ed evidenziate in parte narrativa, dell'intimazione di pagamento n° 094 2022 90028522 05/000 notificata a mezzo Pec addì 18.05.2022 - con la quale viene richiesta la somma di € 1.217,09 (comprensiva di interessi di mora ed oneri di riscossione) per il mancato versamento della contribuzione annualità 2012 e 2013 nonché di CP_1 tutti gli altri atti ad essa intimazione connessi e/o collegati, connessi, presupposti e conseguenziali, e per l'effetto dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' e\o dall' ; 2) CP_1 Controparte_6 accertare e dichiarare comunque l'intervenuta decadenza/prescrizione dell'ente previdenziale dalla potestà impositiva ex art. 25 D.Lgs. n° 46/1999 e conseguentemente dichiarare non dovute le somme richieste;
3) in via gradata, ridurre l'importo al minimo dovuto annullando interessi moratori ed oneri di riscossione;
4) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il residuo importo eventualmente dovuto, distinto per singola voce (eventuale debito, interessi di mora ed oneri di riscossione); 4) statuire quant'altro utile e conducente ai fini del decidere. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art. 93 C.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario.” .
2 § 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti come in epigrafe indicato che concludevano per il rigetto. La difesa dell' precisava che: “ per l'anno 2012, il contributo CP_1 dovuto, pari ad euro 1.356,06, risulta versato per euro 1.100,10, mediante piano di rientro concordato con l' , Controparte_7 interrotto in data 13.01.2017;
- per l'anno 2013, il contributo dovuto, pari ad euro 1.392,66, risulta versato per euro 866,68, mediante piano di rientro concordato con l'
[...]
, interrotto in data 13.01.2017.”. Controparte_7
La difesa di , preliminarmente, evidenziava che il Controparte_3 credito in riscossione di importo modico rientra nella normativa sullo stralcio delle cartelle di cui alla recente legge 197/2022, per cui i carichi affidati in riscossione dal 2000 al 2015, anche degli enti previdenziali, di importo residuo inferiore a mille euro vengono stralciati, per cui l'opposizione deve dichiararsi inammissibile, stante il palese difetto di interesse del contribuente a coltivare la domanda.
§ 3. Facendo seguito a quanto dedotto da , Controparte_3 la difesa dell' , con note del 3.11.2023, precisava che: CP_1
“A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità attraverso un provvedimento deliberativo di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico (comma 229). l , con una decisione adottata dal proprio Consiglio di Controparte_8 CP_1 amministrazione, che qui si allega, ha deciso di non procedere al saldo e stralcio di debiti da contribuzione di propri iscritti fino a un massimo di 1.000 euro. La possibilità era stata introdotta dalla Legge di bilancio 2023. Dunque, il Consiglio di amministrazione dell' nella seduta del 26 gennaio 2023 CP_1 ha deliberato di non applicare le disposizioni sullo stralcio parziale delle cartelle di importo fino a 1000 euro, previste nell'articolo 1 comma 227 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022. Tutto quanto sopra esposto, si ricava, de plano, la non rispondenza al vero di quanto rappresentato, al riguardo, nella comparsa di ”. CP_9
La difesa di parte ricorrente con note dell'11.03.2025 chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per lo stralcio, mentre la difesa dell'ente impositore insisteva per la decisione nel merito stante la non applicabilità dello stralcio.
§ 4. Deve darsi atto che l' non è ente pubblico previdenziale ma è CP_1 stato privatizzato con D. Lgs. n 509/1994, pertanto ad esso non si applica il comma 222 della L. 197/2022 ma i commi 227 e 229 e proprio quest'ultima norma riconosce a tali enti la possibilità attraverso un provvedimento deliberativo di non applicare completamente le disposizioni relative
3 all'annullamento automatico (comma 229). L' , con una decisione CP_1 adottata dal proprio Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2023 ha deliberato di non applicare le disposizioni sullo stralcio parziale delle cartelle di importo fino a 1000 euro. Quindi, anche se l'importo è minimo, non si applica lo stralcio ex lege ed occorre verificare l'attualità della pretesa contributiva.
§ 5. Il ricorso è risultato infondato per le ragioni che seguono.
§ 5.1. I motivi con i quali il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per vizi formali sono inammissibile perché tardivamente proposti, così come eccepito pure dai convenuti. Infatti i presunti vizi formali dovevano essere fatti valere entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 18.05.2022, invece il ricorso è stato depositato solo il 30.06.2022. È ormai acquisito in giurisprudenza il principio che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, e non dall'art. 24 dello stesso Decreto, che si riferisce invece all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione” (cfr. tra le altre , Cass. sez. lavoro 8 luglio 2008, n. 18691; Cass. sez. lavoro 4 luglio 2008, n. 18489; Cass. sez. lavoro 16 giugno 2008, n. 16203; Cass. sez. lavoro 14 dicembre 2008, n. 2674; Cass. sez. lavoro 2004, n. 21863). Si tratta di decadenza di ordine processuale rilevabile d'ufficio, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, e sottratta alla disponibilità delle parti.
§ 5.2. L'eccezione di decadenza dalla potestà impositiva ex art. 25 D.Lgs. n° 46/1999 è infondata. La norma invocata disciplina i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, mentre l' è ente di diritto CP_1 privato.
§ 5.3. L'eccezione di prescrizione risulta infondata. L' ha posto in essere atti interruttivi e rileva qui la nota prot. 52791 CP_1 inviata a mezzo racc. ar. ricevuta dall'odierno ricorrente in data 7.6.2018. La difesa dell' allega altri atti aventi Controparte_3 efficacia interruttiva e precisamente:
- l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata in data 13.01.2015 per le somme iscritte a ruolo e relative alle cartelle di pagamento n. 09420130008866038 e 09420140009779643;
- la domanda di definizione agevolata presentata in data 14.05.2018 sempre per le stesse cartelle.
4 Infine la prescrizione è stata interrotta dalla notifica il 18.5.2022 dell'intimazione n.09420229002852205000 per cui è causa. In conclusione la pretesa contributiva è attuale, perchè la prescrizione è stata interrotta, ed il ricorso va rigettato.
§ 6. Le spese legali vengono compensate in considerazione del valore minimo della causa e della complessità del quadro normativo per il quale le esigue somme residue dovute (se pur inferiore ai mille euro) sono sottratte allo stralcio di cui alla L 197/2022.
p.q.m.
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento degli importi residui di cui alle cartelle di pagamento n. 09420130008866038000 e n. 09420140009779643000, sottese all'intimazione di pagamento n. 09420229002852205000;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 20/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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