Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 25/09/2023, n. 14152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14152 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/09/2023
N. 14152/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15105/2022 REG.RIC.
N. 15108/2022 REG.RIC.
N. 15109/2022 REG.RIC.
N. 15111/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15105 del 2022, proposto da SA IE, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 15108 del 2022, proposto da ON NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 15109 del 2022, proposto da US TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 15111 del 2022, proposto da NG AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'accertamento
quanto al ricorso n. 15105 del 2022:
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza, con cui parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno.
quanto al ricorso n. 15108 del 2022:
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza, con cui parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno.
quanto al ricorso n. 15109 del 2022:
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza, con cui parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno.
quanto al ricorso n. 15111 del 2022:
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza, con cui parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.1 Con ricorso n. reg. 15105/2022 parte ricorrente rappresenta che in data 8 aprile 2022 ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento della specializzazione su sostegno conseguita in Spagna.
1.2 Con ricorso n. reg. 15108/2022 parte ricorrente rappresenta che in data 12 aprile 2022 ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento della specializzazione su sostegno conseguita in Spagna.
1.3 Con ricorso n. reg. 15109/2022 parte ricorrente rappresenta che in data 13 aprile 2022 ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento della specializzazione su sostegno conseguita in Spagna.
1.4 Con ricorso n. reg. 15111/2022 parte ricorrente rappresenta che in data 14 aprile 2022 ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento della specializzazione su sostegno conseguita in Spagna.
Con i ricorsi sopra menzionati le parti ricorrenti hanno, altresì, rappresentato che l’amministrazione non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 D.lgs. n. 207/2006 sulle istanze di riconoscimento, hanno chiesto, pertanto, al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, di condannare quest’ultima all’adozione del provvedimento espresso e nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
2. In nessuno dei ricorsi sopra menzionati risulta costituita l’Amministrazione dell’Istruzione.
3. All’udienza del 18 luglio 2023 le cause sono state assunte in decisione.
DIRITTO
1.I ricorsi nn. reg 15105/2022, 15108/2022, 15109/2022 e 15111/2022, vanno riuniti per connessione oggettiva.
Come esposto in narrativa con essi le parti ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulle istanze di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna ai fini dell’insegnamento nella relativa disciplina.
2. I presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima, oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
Nel caso in esame sussiste un obbligo espresso dell’amministrazione di provvedere entro un termine specificamente previsto. L’art. 16 D.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 36/2005/CE, stabilisce infatti al comma 2 prevede infatti che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; al comma 6 prevede poi che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”.
Inoltre, dagli atti di causa risulta che il termine per la conclusione del procedimento, previsto dalla disposizione citata, è decorso inutilmente, senza che l’amministrazione abbia provveduto sulle istanze o abbia chiesto alle parti un’integrazione documentale.
In accoglimento dei ricorsi, si deve pertanto ordinare al Ministero dell’Istruzione di provvedere sulle istanze dei ricorrenti nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Si ritiene altresì opportuno, in considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, nominare sin d’ora il commissario ad acta, nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 180 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima.
3.La soccombenza dell’Amministrazione ne giustifica l’assegnazione delle spese di giudizio, ancorchè non costituita, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali, che si liquidano nella somma di euro 2.800,00 (700,00 euro a testa per ciascun ricorrente) a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, oltre alla refusione del contributo unificato se dovuto e se pagato
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
-) riunisce i ricorsi nn. reg. 15105/2022, 15108/2022, 15109/2022 e 15111/2022;
-) li accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine alle istanze delle parti ricorrenti, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa delle stesse della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 180 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di euro 2.800,00 (euro 700,00 per ciascuna parte) a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge ed alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO