TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa UL CI – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio n. 4042/2024 R.G., promosso con ricorso depositato in data 5.9.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bianchini giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via G. e L. Olivi n. 2/E;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Manildo e dall'avv. Francesca Passuello giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito in Treviso, via Diaz n. 3;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente -
e contro
CP_2
c.f.: CodiceFiscale_3
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 6.3.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
- revoca, a far data dall'odierna udienza, del contributo paterno al mantenimento della figlia (con rinuncia alla CP_2
richiesta di ripetizione delle somme versate dalla domanda ad oggi);
- corresponsione da parte del signor alla signora a titolo di assegno divorzile una tantum della somma di Pt_1 CP_1
€ 24.000,00 entro il 15 marzo p.v.;
- revoca quindi dell'assegno divorzile periodico a far data dall'odierna udienza (con rinuncia alla richiesta di ripetizione delle somme versate dalla domanda ad oggi);
- spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.9.2024, il signor conveniva in giudizio la signora e la figlia Pt_1 CP_1
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 1893/2016 emessa CP_2
dal Tribunale di Treviso e successivamente modificate con decreto del medesimo Tribunale a seguito dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.11.2019, chiedendo la revoca del contributo al mantenimento della figlia (pari ad € 250,00) nonché dell'assegno divorzile in favore della signora CP_2
pari ad € 200,00). CP_1
2 Con decreto dell'8.9.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio, in data 18.11.2024, la signora contrastando la domanda di modifica CP_1
delle condizioni di divorzio proposta dall'ex marito sotto il profilo dell'assegno divorzile riconosciuto in suo favore.
A fronte del mancato perfezionamento della notifica nei confronti della figlia il ricorrente CP_2
chiedeva di essere autorizzato alla rinnovazione della stessa.
Tuttavia, pur a fronte della regolare notifica a seguito di rinnovazione, nessuno si costituiva in giudizio per . CP_2
Le parti, dunque, depositavano le rispettive memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 6.3.2025, comparivano personalmente i signori e nonché la figlia la quale confermava di non intendere costituirsi in Pt_1 CP_1 CP_2
giudizio mediante difensore e aderiva alla richiesta del padre di revoca del contributo al suo mantenimento.
Il Giudice relatore, preso atto di ciò, dichiarava la contumacia di . CP_2
Dopo lunga discussione, le parti raggiungevano una soluzione concordata della vertenza.
Il Giudice dava atto della non necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti in virtù dell'accordo raggiunto;
i procuratori precisavano congiuntamente le conclusioni sopra epigrafate e, discutendo oralmente la causa, si riportavano ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, anche con particolare riferimento all'importo dell'assegno divorzile una tantum riconosciuto in favore della signora e CP_1
non presentano profili di illegittimità.
3 Peraltro, a verbale d'udienza è stata raccolta l'adesione alle conclusioni congiunte precisate dai genitori della figlia la quale ha prestato assenso alla revoca del contributo paterno al suo CP_2
mantenimento.
Infine, anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di a parziale modifica delle condizioni di divorzio Parte_1 CP_1
contenute nella sentenza divorzile n. 1893/2016 emessa dal Tribunale di Treviso e successivamente modificate con decreto del medesimo Tribunale a seguito dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.11.2019, così provvede:
- revoca, a far data dal 6.3.2025, il contributo paterno al mantenimento della figlia (dando atto CP_2
della rinuncia alla richiesta di ripetizione delle somme versate dalla domanda alla data della presente decisione);
- dà atto che il signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di assegno Pt_1 CP_1
divorzile una tantum la somma di € 24.000,00 entro il 15 marzo p.v.;
- revoca quindi l'assegno divorzile periodico in favore della signora a far data dal 6.3.2025 CP_1
(dando atto della rinuncia alla richiesta di ripetizione delle somme versate dalla domanda alla data della presente decisione);
- spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 6.3.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa UL CI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa UL CI – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio n. 4042/2024 R.G., promosso con ricorso depositato in data 5.9.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bianchini giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via G. e L. Olivi n. 2/E;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Manildo e dall'avv. Francesca Passuello giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito in Treviso, via Diaz n. 3;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente -
e contro
CP_2
c.f.: CodiceFiscale_3
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 6.3.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
- revoca, a far data dall'odierna udienza, del contributo paterno al mantenimento della figlia (con rinuncia alla CP_2
richiesta di ripetizione delle somme versate dalla domanda ad oggi);
- corresponsione da parte del signor alla signora a titolo di assegno divorzile una tantum della somma di Pt_1 CP_1
€ 24.000,00 entro il 15 marzo p.v.;
- revoca quindi dell'assegno divorzile periodico a far data dall'odierna udienza (con rinuncia alla richiesta di ripetizione delle somme versate dalla domanda ad oggi);
- spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.9.2024, il signor conveniva in giudizio la signora e la figlia Pt_1 CP_1
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 1893/2016 emessa CP_2
dal Tribunale di Treviso e successivamente modificate con decreto del medesimo Tribunale a seguito dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.11.2019, chiedendo la revoca del contributo al mantenimento della figlia (pari ad € 250,00) nonché dell'assegno divorzile in favore della signora CP_2
pari ad € 200,00). CP_1
2 Con decreto dell'8.9.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio, in data 18.11.2024, la signora contrastando la domanda di modifica CP_1
delle condizioni di divorzio proposta dall'ex marito sotto il profilo dell'assegno divorzile riconosciuto in suo favore.
A fronte del mancato perfezionamento della notifica nei confronti della figlia il ricorrente CP_2
chiedeva di essere autorizzato alla rinnovazione della stessa.
Tuttavia, pur a fronte della regolare notifica a seguito di rinnovazione, nessuno si costituiva in giudizio per . CP_2
Le parti, dunque, depositavano le rispettive memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 6.3.2025, comparivano personalmente i signori e nonché la figlia la quale confermava di non intendere costituirsi in Pt_1 CP_1 CP_2
giudizio mediante difensore e aderiva alla richiesta del padre di revoca del contributo al suo mantenimento.
Il Giudice relatore, preso atto di ciò, dichiarava la contumacia di . CP_2
Dopo lunga discussione, le parti raggiungevano una soluzione concordata della vertenza.
Il Giudice dava atto della non necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti in virtù dell'accordo raggiunto;
i procuratori precisavano congiuntamente le conclusioni sopra epigrafate e, discutendo oralmente la causa, si riportavano ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, anche con particolare riferimento all'importo dell'assegno divorzile una tantum riconosciuto in favore della signora e CP_1
non presentano profili di illegittimità.
3 Peraltro, a verbale d'udienza è stata raccolta l'adesione alle conclusioni congiunte precisate dai genitori della figlia la quale ha prestato assenso alla revoca del contributo paterno al suo CP_2
mantenimento.
Infine, anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di a parziale modifica delle condizioni di divorzio Parte_1 CP_1
contenute nella sentenza divorzile n. 1893/2016 emessa dal Tribunale di Treviso e successivamente modificate con decreto del medesimo Tribunale a seguito dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.11.2019, così provvede:
- revoca, a far data dal 6.3.2025, il contributo paterno al mantenimento della figlia (dando atto CP_2
della rinuncia alla richiesta di ripetizione delle somme versate dalla domanda alla data della presente decisione);
- dà atto che il signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di assegno Pt_1 CP_1
divorzile una tantum la somma di € 24.000,00 entro il 15 marzo p.v.;
- revoca quindi l'assegno divorzile periodico in favore della signora a far data dal 6.3.2025 CP_1
(dando atto della rinuncia alla richiesta di ripetizione delle somme versate dalla domanda alla data della presente decisione);
- spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 6.3.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa UL CI
4