TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 25/07/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1809 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso;
(parte opponente) nei confronti di:
(C.F.: ), in qualità di titolare dell'AZIENDA Controparte_1 C.F._1
AGRICOLA “MATTIACCI ZI (P.IVA: ); P.IVA_2
(parte opposta)
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 291/2024 emesso, in data 06/09/2024, dall'intestato
Tribunale, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1422/2024;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo di cui in oggetto, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto, all'odierna opponente, di pagare, in favore della parte opposta, la somma pari ad € 14.422,66 (oltre interessi e spese della fase monitoria), da quest'ultima richiesta a titolo di contributi pubblici previsti dal “PSR (programma di sviluppo rurale) Molise 2014-2020”, asseritamente ad essa spettanti, per il semplice fatto di aver presentato la relativa domanda.
La in particolare, ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, l'insussistenza Pt_1 dell'avversa pretesa creditoria, atteso che la concessione o meno del contributo rientrerebbe nel potere discrezionale della P.A., rispetto al quale il privato vanterebbe una posizione di mero interesse legittimo, e non di diritto soggettivo.
La odierna opponente, ha, quindi, concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1 opposto.
All'udienza del 12 marzo 2025, il giudice – rilevato, d'ufficio, il difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario adito in ordine alla controversia oggetto del presente procedimento – ha invitato le parti costituitesi e presenti a precisare le proprie conclusioni, rinviando, pertanto, all'udienza del 26 marzo 2025, poi sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni nonché per la rimessione della causa in decisione in ordine alla questione pregiudiziale di giurisdizione.
La parte opponente, con le note scritte di cui sopra, ha depositato un atto di rinuncia al decreto ingiuntivo opposto sottoscritto dall'odierna parte opposta, insistendo, in ogni caso, per la revoca del decreto ingiuntivo medesimo.
***
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
Secondo il tradizionale criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, infatti, non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che la giurisdizione in materia di controversie aventi ad oggetto la concessione dei contributi pubblici oggetto delle misure previste dal “PSR Molise 2014-2020” debba radicarsi in capo al giudice amministrativo, trattandosi di controversie nelle quali si fa questione dell'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione il che, come noto, segna il confine tra la giurisdizione del giudice ordinario adito e quella del giudice amministrativo (arg. ex TAR Campobasso, Sez. I, n. 498 del 07/08/2018, che ha deciso, nel merito, una controversia relativa proprio alla mancata concessione di tali contributi).
Ne deriva, dunque, alla luce di quanto osservato, la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, trattandosi di difetto rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice stesso, in ogni stato del processo di primo grado (art. 37 c.p.c.).
La declaratoria di difetto di giurisdizione impone, com'è ovvio, la revoca del decreto ingiuntivo di cui in oggetto e l'assegnazione alle parti del termine per l'eventuale riassunzione del giudizio stesso dinanzi al giudice munito di giurisdizione, da individuarsi nel Tribunale amministrativo regionale del
Molise.
Quanto, infine, alle spese di lite del presente giudizio, lo scrivente giudice ritiene sussistenti le “gravi ed eccezionali ragioni” per disporre la compensazione delle stesse tra le parti, tenuto conto del fatto che la parte opposta, non costituendosi, non ha insistito nella propria domanda, avendo, anzi, espressamente rinunciato al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1809 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e, per l'effetto:
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 291/2024 emesso, in data 06/09/2024, dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1422/2024;
• Fissa in tre mesi dalla data odierna il termine per la riassunzione della causa dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale del Molise;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 24 luglio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1809 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso;
(parte opponente) nei confronti di:
(C.F.: ), in qualità di titolare dell'AZIENDA Controparte_1 C.F._1
AGRICOLA “MATTIACCI ZI (P.IVA: ); P.IVA_2
(parte opposta)
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 291/2024 emesso, in data 06/09/2024, dall'intestato
Tribunale, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1422/2024;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo di cui in oggetto, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto, all'odierna opponente, di pagare, in favore della parte opposta, la somma pari ad € 14.422,66 (oltre interessi e spese della fase monitoria), da quest'ultima richiesta a titolo di contributi pubblici previsti dal “PSR (programma di sviluppo rurale) Molise 2014-2020”, asseritamente ad essa spettanti, per il semplice fatto di aver presentato la relativa domanda.
La in particolare, ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, l'insussistenza Pt_1 dell'avversa pretesa creditoria, atteso che la concessione o meno del contributo rientrerebbe nel potere discrezionale della P.A., rispetto al quale il privato vanterebbe una posizione di mero interesse legittimo, e non di diritto soggettivo.
La odierna opponente, ha, quindi, concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1 opposto.
All'udienza del 12 marzo 2025, il giudice – rilevato, d'ufficio, il difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario adito in ordine alla controversia oggetto del presente procedimento – ha invitato le parti costituitesi e presenti a precisare le proprie conclusioni, rinviando, pertanto, all'udienza del 26 marzo 2025, poi sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni nonché per la rimessione della causa in decisione in ordine alla questione pregiudiziale di giurisdizione.
La parte opponente, con le note scritte di cui sopra, ha depositato un atto di rinuncia al decreto ingiuntivo opposto sottoscritto dall'odierna parte opposta, insistendo, in ogni caso, per la revoca del decreto ingiuntivo medesimo.
***
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
Secondo il tradizionale criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, infatti, non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che la giurisdizione in materia di controversie aventi ad oggetto la concessione dei contributi pubblici oggetto delle misure previste dal “PSR Molise 2014-2020” debba radicarsi in capo al giudice amministrativo, trattandosi di controversie nelle quali si fa questione dell'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione il che, come noto, segna il confine tra la giurisdizione del giudice ordinario adito e quella del giudice amministrativo (arg. ex TAR Campobasso, Sez. I, n. 498 del 07/08/2018, che ha deciso, nel merito, una controversia relativa proprio alla mancata concessione di tali contributi).
Ne deriva, dunque, alla luce di quanto osservato, la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, trattandosi di difetto rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice stesso, in ogni stato del processo di primo grado (art. 37 c.p.c.).
La declaratoria di difetto di giurisdizione impone, com'è ovvio, la revoca del decreto ingiuntivo di cui in oggetto e l'assegnazione alle parti del termine per l'eventuale riassunzione del giudizio stesso dinanzi al giudice munito di giurisdizione, da individuarsi nel Tribunale amministrativo regionale del
Molise.
Quanto, infine, alle spese di lite del presente giudizio, lo scrivente giudice ritiene sussistenti le “gravi ed eccezionali ragioni” per disporre la compensazione delle stesse tra le parti, tenuto conto del fatto che la parte opposta, non costituendosi, non ha insistito nella propria domanda, avendo, anzi, espressamente rinunciato al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1809 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e, per l'effetto:
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 291/2024 emesso, in data 06/09/2024, dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1422/2024;
• Fissa in tre mesi dalla data odierna il termine per la riassunzione della causa dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale del Molise;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 24 luglio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo