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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/03/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4719/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Dal Martello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4719/2022 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MILANI LORENZO, con domicilio eletto presso il suo studio in
Scarperia e San Piero (FI), Via Provinciale 52
ATTORE/RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GIUNTONI GIORGIO con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, Corso Porta Vittoria 28
CONVENUTO/RESISTENTE
conclusioni per il ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Verona, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, condannare , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire Controparte_2 all'attrice la somma da questa indebitamente pagata, ovvero, € 14.346,60, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o condannare la convenuta a restituire quella diversa maggiore o minor somme che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese funzioni ed onorari del giudizio”.
conclusioni per il resistente pagina 1 di 12 in via preliminare, principale:
- accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza con ordinanza
n. 102 del 26/03/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14/07/2021, e il presente giudizio, sospendere l'odierno procedimento ai sensi di quanto disposto all'art. 295 c.p.c., per tutti i motivi meglio esposti alle premesse;
in via preliminare subordinata:
- ordinare ex art. 107 c.p.c. l'intervento in causa dell' C.F. Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Mastai, 12 - P.IVA_3
00153 Roma e della relativa articolazione territorialmente competente tenuto conto della sede dell'attrice-ricorrente;
nel merito, in via principale:
- respingere tutte le domande, nessuna esclusa, dell'attrice-ricorrente in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare
e dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_2
nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un qualche credito di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di ridurre la Controparte_2
pretesa avversaria delle somme non dovute per qualsiasi causa o ragione, ovvero non debitamente provate, compensando quanto dovuto con il vantaggio fiscale già conseguito da e Parte_1
statuendo la diversa e minor somma ritenuta di giustizia, con applicazione di eventuali interessi al solo tasso legale e con decorrenza dei medesimi dalla data di notifica dell'atto di citazione, nonché senza rivalutazione monetaria, dichiarando comunque contestualmente il diritto di a Controparte_2 ripetere dall'erario qualsiasi somma fosse condannata a rimborsare alla attrice-ricorrente;
in via istruttoria:
- con ogni e più ampia riserva istruttoria;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite visto che, considerato l'attuale assetto normativo del Testo Unico Accise, come meglio spiegato nella parte motiva della presente comparsa, è costretta a Controparte_2
pagina 2 di 12 resistere in giudizio per non vedersi pregiudicato il diritto al rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 21/06/2022, la ha Parte_2
convenuto in giudizio chiedendone la condanna al pagamento della somma di € Controparte_2
14.346,60, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo, a titolo di restituzione dell'addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica, indebitamente pagata dall'attrice nel 2010 e nel 2011
(imposta soppressa ex lege a far data dal 1° gennaio 2012) nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica all'epoca intercorrente tra parti.
A fondamento della pretesa restitutoria l'attrice ha allegato che gli artt. 6 comma 1, lett. c) D.L. n.
511/88 - in forza dei quali sono state addebitate tali addizionali – sono incompatibili con la normativa eurounitaria, violando l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE – e che, come affermato dalla Corte di Cassazione in plurime decisioni, non potendo il fruitore finale dell'energia richiedere direttamente all'amministrazione finanziaria quanto indebitamente versato, gli è consentito richiedere il rimborso dell'imposta illegittimamente versata direttamente al fornitore, esperendo nei suoi confronti l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito.
i è ritualmente costituita in giudizio contestando quanto dedotto dall'attrice e Controparte_2
chiedendo preliminarmente di sospendere il giudizio rispetto alla sollevata questione di legittimità costituzionale da parte del Collegio Arbitrale di Vicenza.
La convenuta ha evidenziato, in particolare, che la natura asseritamente indebita dei pagamenti scaturente dalla pretesa incompatibilità tra le addizionali e l'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE non poteva essere validamente rilevata in un giudizio civile tra fornitore e consumatore, come quello in concreto instaurato da posto che le disposizioni della direttiva, essendo dotate di Parte_1
un'efficacia limitata ai rapporti tra il cittadino e lo Stato membro di appartenenza (cd. efficacia solo verticale, e non anche orizzontale, delle direttive), non erano suscettibili di trovare diretta applicazione nella controversia e, di conseguenza, anche le sentenze interpretative della Corte di Giustizia, volte a chiarirne il significato e la portata, non potevano essere invocate dall'attrice al fine di ottenere dal
Giudice adito la disapplicazione delle disposizioni nazionali in tema di addizionale provinciale per contrasto con la norma comunitaria.
La resistente, inoltre, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., nei confronti dell' al fine di estendere nei suoi confronti Controparte_3
pagina 3 di 12 l'accertamento dell'eventuale illegittimità degli importi addebitati a titolo di addizionale. Negli scritti conclusivi ha evidenziato, stante il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea di data 11 aprile
2024, la possibilità per il consumatore finale di agire direttamente nei riguardi dell'Ente impositore.
1) Questioni preliminari: istanza di chiamata in causa dell' Controparte_3
Non è stata accolta l'istanza della convenuta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' A prescindere, infatti, da taluni punti di connessione – sia Controparte_3 pure per altri versi contrapposti – che attengono il rapporto tra l' e l'ente Controparte_3 fornitore dell'energia da un lato e, dall'altro, il rapporto tra consumatore e fornitore, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, tant'è che la stessa convenuta formula l'istanza ex art. 107
c.p.c., né sono formulate domande dirette nei confronti dell' , per quanto negli Controparte_3
scritti finali si indica la possibilità del consumatore di agire in ripetizione direttamente nei riguardi dell'ente impositore. Si aggiunga che quanto ai rapporti tra ente impositore e soggetto tenuto al versamento (fornitore) sussiste la giurisdizione tributaria e si ritiene che ciò sia anche in ordine alle ipotesi in cui – in virtù del principio di effettività – sia consentito al consumatore finale agire in ripetizione direttamente nei confronti del soggetto impositore. Le stesse pronunce della Corte di
Cassazione da ultimo richiamate e prodotte in allegato negli scritti finali della convenuta sono emesse dalla Sezione Tributaria. Anche tale considerazione induce a ribadire il rigetto dell'istanza ex art. 107
c.p.c.
2) Questioni preliminari: istanze di sospensione – istanza di invio degli atti alla CGUE.
In via preliminare va disattesa l'istanza di sospensione svolta dalla resistente in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi alla Corte costituzionale. Le questioni poste all'attenzione della
Corte costituzionale non appaiono pregiudiziali alla definizione della presente causa, riguardando norme che non necessariamente debbano trovare applicazione in questo procedimento.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza attiene alla valutazione di legittimità dell'art. 14 co. 4 TUA, norma disciplinante il rapporto tributario tra fornitore ed Ente impositore, rapporto qui non in esame. La questione sottoposta dal Collegio Arbitrale di
Vicenza è “se, nel caso di addebito delle accise (e relativa addizionale) al consumatore finale, quest'ultimo debba esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, se il diritto al rimborso spettante al fornitore richieda quale condizione necessaria che il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito
e se la normativa vigente in ordine al rimborso dell'accisa indebitamente versata sia conforme ai precetti costituzionali”, con particolare riguardo all'art. 14 D.LVO 504/1995, laddove disciplina i pagina 4 di 12 termini entro cui il fornitore, chiamato al rimborso delle accise a suo tempo indebitamente pagate dall'utente, debba agire a sua volta per il recupero delle somme. Detta tematica non appare di rilievo nel presente procedimento.
Altra questione preliminare posta dalla convenuta è data dall'istanza di procedere al rinvio alla Corte di
Giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE: “tenuto conto che gli operatori economici hanno necessità di conoscere se l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prima della sua soppressione, era qualificabile come un'altra imposta indiretta o, invece, era assimilabile ad una aliquota sull'accisa. La Corte di Giustizia dovrà, dunque, rispondere al seguente quesito interpretativo:
“Dica la Corte se l'articolo 1 Dir. n. 2008/118/CE, che ha sostituito l'art. 3 Dir. n. 92/12/CEE, nonché gli artt. 4, 5, 10, Allegato I livello C Dir. n. 2003/96/CE, orientati al rispetto dei principi dell'ordinamento europeo che assicurano un'effettiva armonizzazione del sistema delle accise, fra cui la libertà di circolazione ed i principi di non discriminazione e della certezza del diritto, ostino alla legislazione italiana (Art. 6, comma 1, lett. b) D.L. n. 511/1988; Art. 5, D.lgs. n. 26/2007, Art. 18, comma 5 D.lgs. n. 68/2011), come interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione, che assimila
l'addizionale provinciale ad un'altra imposta indiretta, con la conseguenza che la sua legittimità è condizionata dall'esistenza di finalità specifiche: tutto ciò:
- indipendentemente dall'effettiva natura sostanziale dell'addizionale provinciale che mira a produrre un incremento o maggiorazione della percentuale dell'aliquota applicabile all'accisa e, inoltre, - nonostante l'addizionale provinciale, dopo la sua abrogazione avvenuta nel 2011, sia stata sostituita dal legislatore italiano non con un'altra imposta indiretta, ma con un aumento della misura dell'aliquota applicabile sull'accisa in modo da assicurare all'Erario la neutralità finanziaria ai fini del gettito fiscale”
Non si ritiene di dare corso all'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, posto che la ricostruzione dell'addizionale provinciale quale un mero “inasprimento” dell'accisa principale non persuade. Le peculiari modalità di conteggio dell'addizionale provinciale non ne implicano di per sé
l'inglobamento nelle accise e l'assimilazione alle stesse, sì da eliminare qualsivoglia loro specificità ed autonomia, ravvisate, invece, in plurime pronunce della Corte di Cassazione.
3) Nel merito
La ricorrente ha provato con la documentazione prodotta (sub doc. 2 di parte attrice/ricorrente)
l'ammontare della somma versata a titolo di addizionale provinciale all'accisa, di cui chiede la ripetizione, che risulta addebitata su n. 24 fatture mensili emesse da nel Controparte_2
pagina 5 di 12 periodo da gennaio 2010 a dicembre 2011.
Nel ricostruire il contesto normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la domanda attorea, va rammentato che le addizionali provinciali e regionali alle accise sull'energia elettrica erano state originariamente introdotte dal nostro legislatore con l'art. 6 comma 2 del D.L. 511/1988, convertito nella L. 20/1989, che sanciva l'obbligo del loro versamento a carico dei somministranti con diritto di rivalsa nei confronti del consumatore/utente finale, a norma dell'art 56 TUA. La ratio di tale intervento veniva indicata dal testo normativo nella “straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale” nonché nella finalità di “garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali degli enti regionali e locali”: l'introduzione di tali imposte, dunque, era chiaramente sorretta da motivazioni di carattere generico, riconducibili a mere esigenze finanziarie.
Sul punto la Corte di Giustizia UE ha chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica richiesta dalla Direttiva n. 2008/118/CE, deve sussistere un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione. Nel caso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica tali requisiti non ricorrevano, in quanto unicamente finalizzate ad assicurare un'ulteriore fonte di finanziamento per soddisfare le esigenze di bilancio degli enti locali beneficiari. Ne è seguita, quindi, l'abrogazione da parte del legislatore italiano, ma solo con decorrenza dall'1.1.2012 per le Regioni a Statuto ordinario.
Successivamente il legislatore nazionale è intervenuto con il D.lgs. n. 48/2010, che ha recepito la
Direttiva n. 2008/118/CE, la quale all'art. 1, prevede che "gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta".
Il citato decreto non ha, però, inciso sul richiamato art. 6 D.l. 511/1988 che è stato abrogato tardivamente (solo due anni dopo a fronte della procedura di infrazione avviata dalla Commissione
Europea nei confronti dell'Italia) in virtù dell'emanazione del D.lgs. n.23/2011, il cui art.2 comma 6 ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario". Tale abrogazione si è resa necessaria per esigenze di armonizzazione con la normativa unionale.
Prima di tale intervento, in particolare con riferimento al biennio 2010-2011 di cui si controverte, gli utilizzatori finali di energia elettrica, come , hanno continuato a Parte_1 pagina 6 di 12 corrispondere ai fornitori somme a titolo di addizionale, la cui normativa interna di riferimento risultava però illegittima per contrasto con la normativa di matrice europea, come statuito dalla Corte di
Giustizia UE con le Sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17, in cui è stato affermato che le norme interne che, come l'art.6 comma 2 D.L. 511/88, istituiscono un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE.
Sulla scorta della menzionata giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione in plurime pronunce ha accertato che l'imposta addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica è in contrasto con il diritto unionale, e, pertanto, non doveva essere versata già a decorrere dal 2010, cioè dal recepimento nell'ordinamento italiano (con il citato D.lgs. 48/10) della Direttiva n.2008/118/CE (cfr., in questo senso, Cass. nn. 22343/2020, 16142/2020, 3233/2020, 10691/2020, 27101/2019, 15198/2019,
27099/2019, 27036/2019, 28047/2019), e ciò per contrarietà al diritto UE.
Nelle decisioni menzionate la Suprema Corte ha affermato che, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, la normativa recante la disciplina e l'imposizione dell'addizionale provinciale sulle accise per l'energia elettrica di cui al D.L. 511/88, art.6, deve essere disapplicata per contrasto con l'art.1 della direttiva per come interpretato dalla C.G.U.E., in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario/unionale fornita dalla Corte di
Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa. Ebbene tale interpretazione non pare porsi in contrasto con il principio espresso dalla Corte di Giustizia nella pronuncia dell'aprile 22, laddove lascia aperta la possibilità che il diritto interno – da intendersi anche nelle sue declinazioni interpretative ed applicative
– disponga diversamente,
Ne consegue che appare ininfluente qualsiasi eccezione o argomentazione relativa alla diretta applicabilità o meno della Direttiva 2008/112/CE, ossia alla sua verticale e/o orizzontale. Difatti la
Corte di Giustizia UE, con le citate sentenze, ha sancito l'illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, e ciò è di per sé sufficiente ad imporre al giudice nazionale di disapplicare, anche nell'ambito di controversie che coinvolgono soltanto soggetti privati, l'art.6 comma
2 D.L. 551/88, proprio in quanto norma interna che si pone, in base ai principi ivi enunciati, in contrasto con il diritto dell'Unione e la giurisprudenza unionale (ex multis, Cass. 16142/2020,
3233/2020, 10691/2020).
Come chiarito anche da numerosa giurisprudenza di merito (cfr. App. Milano n.1950/22, n.1907/22, pagina 7 di 12 n.1898/22, n.1704/22, Trib. Treviso n.18/22; Corte appello Venezia n. 1249/2023), l'eccezione sollevata circa l'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria non è pertinente al caso di specie, in cui l'art.6 D.L. 511/88 deve essere disapplicato, non per il contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato e - quindi - quale diretta ed immediata esecuzione della medesima direttiva, bensì per il contrasto della norma con il diritto unionale come interpretato, con efficacia vincolante "ultra partes", dalla Corte di
Giustizia UE, alle cui pronunce va riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto unionale, quanto a determinazione del significato e dei limiti di applicazione con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (ex multis Cass. sent. n. 13425/2019, Cass. 5381/2017, n.22577/12, confermate da Cass.
Civ. Sez.V sentenza 6.03.2023 n. 6687).
Ebbene, non si ritiene che tale interpretazione si ponga in contrasto con i principi (in specie il primo) affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella pronuncia dell'11 aprile 2024 proprio in risposta al rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Como. Come ribadito anche da recenti pronunce di merito non si ha una “disapplicazione” della normativa interna in forza di un'applicazione
“orizzontale” – nei rapporti privatistici – bensì per sua contrarietà al diritto unionale, come interpretato dalla CGUE. Se si condivide l'approdo interpretativo menzionato, la domanda di ripetizione appare fondata anche sulla scorta di un'ulteriore considerazione, ossia che la pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024 non vieti la valutazione incidenter tantum nel procedimento a valle di ripetizione di indebito (fornitore – consumatore finale) delle conseguenze dell'efficacia diretta verticale della direttiva UE nel rapporto tributario a monte (fornitore- ente impositore).
E' opportuno riportare i principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 aprile 2024.
“1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che
l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità
o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in pagina 8 di 12 base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.”
Vi è da chiedersi anzitutto, in relazione al primo principio espresso, quale sia la portata delle possibilità
“disapplicative” della norma interna contraria a chiara, precisa ed incondizionata direttiva UE, che la pronuncia menzionata – destinata a valere nell'intera U.E. – fa salve, secondo quanto previsto nel diritto interno, o, ancora, secondo la peculiarità del fornitore.
Quanto al primo aspetto, si ritiene persuasivo il recente orientamento giurisprudenziale, sostenuto dalla
Corte di Appello di Torino n. 798/2024 del 23.09.2024, nonché da Corte di Appello Milano n.
3003/2024 del 9.11.2024, laddove, in sintesi, facendo leva sulla distinzione tra il rapporto tributaristico da un lato (Amministrazione doganale -Fornitore) e il rapporto privatistico dall'altro (azione di rivalsa tra fornitore e consumatore), pur evidenziandone il collegamento, ne sottolinea altresì l'autonomia
(come già Cass 15506/2020), e, quindi, le differenti possibilità di valutazione della norma interna contraria alla direttiva UE, che essi comportano.
Il collegamento tra i due distinti rapporti trova espressione anche a proposito della non debenza delle addizionali. Se la rivalsa del fornitore è possibile solo in relazione ad addizionali dovute, e l'addizionale provinciale non è dovuta, si pone il tema dell'indebito versato dal consumatore al fornitore. Sono quindi ipotizzabili indebiti, tanto nel primo rapporto (quello tributario, posto a monte di quello di rivalsa), tanto nel secondo rapporto (quello privatistico, di rivalsa), ma con oggetto diverso:
l'imposta nel primo caso;
la somma corrispondente all'imposta, versata in ragione della rivalsa dal cliente, che, però, non ha natura essa stessa di imposta. Ne consegue che in tanto è dovuta la somma di cui al rapporto civilistico di rivalsa, in quanto è dovuta l'imposta, e, quindi, il debito del fornitore verso l'Erario. In sostanza, ai fini di valutare nel rapporto civilistico la debenza o meno della somma versata,
è necessario risalire al rapporto tributario, che ne costituisce l'imprescindibile presupposto. E' nel rapporto tributario che si ha una applicazione “verticale” del diritto comunitario (in questo caso tra fornitore e Stato), non in quello civilistico, relativo alla rivalsa. Vi è quindi da chiedersi se nel presente procedimento sia consentita la valutazione incidenter tantum della debenza o meno dalle addizionali nel rapporto tributario (ove la direttiva opera con efficacia verticale), per contrasto della normativa pagina 9 di 12 interna con la Direttiva UE.
Nel senso dell'ammissibilità di una simile valutazione incidentale si è già espressa la Corte di
Cassazione (Cass. 1147/2000): “…Pertanto, la controversia fra il soggetto passivo ed il soggetto attivo della rivalsa-iva, in ordine alla legittimità dell'indicato addebito, riguarda il rapporto fra i contraenti dell'operazione tassabile, non il rapporto tributario. La terzietà dell'Amministrazione rispetto a tale controversia non viene meno quando il cessionario-committente contesti il presupposto della rivalsa, cioè l'obbligazione d'imposta del cedente prestatore, perché l'indagine richiesta da tale deduzione resta sul piano dell'accertamento incidentale, non introduce una causa pregiudiziale, e non potrebbe introdurla, essendo riservato al debitore d'imposta di sollecitare il sindacato giudiziale sull'an od il quantum del credito tributario” (in senso conforme anche Cass. 13721/2017).
Stando così le cose, in via meramente incidentale, va affermata la non debenza dell'imposta dal fornitore all'Erario, e ciò a mezzo di un'applicazione “verticale”, non “orizzontale” dell'efficacia della direttiva, e ciò senza porsi in contrasto o eludere il primo principio espresso dalla Corte di Giustizia: non si fa applicazione diretta orizzontale della direttiva UE nei rapporti privatistici tra fornitore e cliente, bensì, un'applicazione diretta e verticale nel rapporto tributario, valutato incidenter tantum.
Né persuade un'eventuale diversa lettura, tesa ad estendere il dictum della Corte di Giustizia al punto di escludere anche la possibilità della valutazione incidenter tantum della non debenza dell'imposta per contrarietà alla direttiva europea. L'inciso “salvo che il diritto interno disponga diversamente” ben può intendersi coinvolgere anche le disposizioni processuali che, appunto, consentono la valutazione incidenter tantum. Al riguardo si riporta per esteso il punto 25 della pronuncia CGUE dell'11 aprile
2024: “25. Pertanto, malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
Da ultimo, il secondo principio espresso dalla CGUE, lungi dall'indicare quale unica via per il consumatore l'agire nei confronti dello Stato, apre invece plurime possibilità di azione proprio in ossequio al rispetto del principio di effettività, ossia dell'effettiva tutela giurisdizionale, che deve essere assicurata a condizioni non eccessivamente gravose, né difficili se non pressoché impossibili. In tal senso si ritiene vadano lette le tre pronunce della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – pagina 10 di 12 menzionate da parte convenuta/resistente, laddove afferma la possibilità che il consumatore si rivolga direttamente per la ripetizione all'ente impositore, più che nel senso dell'individuazione dell'unico strumento esperibile in questi casi dal consumatore.
Peraltro anche di recente numerose pronunce di primo e secondo grado confermano la ripetibilità nei confronti del fornitore delle addizionali provinciali versate indebitamente dal consumatore (ad esempio
Tribunale Roma del 15.01.2025; Corte di Appello Catania 10.01.2025; Corte di Appello Milano del
3.03.2025).
Da quanto complessivamente esposto deriva il diritto di a vedersi restituito Parte_1
il complessivo importo versato a titolo di addizionali alle accise alla società convenuta/resistente.
4) Ammontare del dovuto.
La quantificazione dell'importo indebitamente versato a titolo di addizionali provinciali operata da parte attrice/corrente appare corretta alla luce della documentazione versate in atti (euro 14.346,60).
Come richiesto gli interessi legali sono dovuti dalla domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c., vista la condizione di buona fede di al momento del pagamento, visto che all'epoca Controparte_2
non era ancora emersa in quel momento la questione oggetto del presente giudizio. Giova rilevare, come chiarito da Cass. SS.UU., che, ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033, non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 (Cass. S.U., n. 15895/2019 e, da ultimo, Cass. 9757/2024). Sono quindi dovuti gli interessi legali dal primo atto di messa in mora del 18 maggio 2020 (doc. 3 ricorrente/attore). A far data, poi, dalla notifica della domanda giudiziale sono altresì dovuti gli interessi di legge, nella diversa misura prevista dall'art. 1284 comma 4 c.c. (sull'applicabilità di tale disposizione anche alle azioni di ripetizione v. Cass n. 61/23).
5) Spese di lite.
In ragione della particolarità e novità della questione e considerati i contrasti giurisprudenziali che sono sorti in materia, si giustifica ampiamente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a restituire a la somma di euro Controparte_2 Parte_1
14.346,60, oltre interessi legali dalla messa in mora del 18 maggio 2020 e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla notifica della domanda giudiziale;
- compensa le spese di lite.
Verona, 24 marzo 2025
La Giudice
Claudia Dal Martello
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