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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/10/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 5416 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa
da
in persona del Presidente della Giunta Parte_1
Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana
Caselli; appellante contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo CP_1
Bartoli;
appellato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n.
658/2018 del 23.8.2018, depositata in data 30.8.2018.
OGGETTO: APPELLO - ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI:
per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in Parte_1
accoglimento del presente atto di appello: 1) In via
cautelare: - sospendere la esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Perugia (Dott. Pomanti) n. 658/2018,
pubblicata il 30.8.2018 2) Nel merito: - In accoglimento
del presente appello, riformare integralmente la sentenza
del Giudice di Pace di Perugia n. 658/2018, anche in
ordine alla condanna della alle spese di Parte_1
giudizio. – Condannare, comunque, al pagamento delle spese
di lite di entrambi i gradi di giudizio.”;
per : “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni CP_1
contraria difesa, deduzione, istanza disattese e reiette,
per tutti i motivi esposti in narrativa e qui da
intendersi per integralmente riportati e trascritti,
DICHIARARE IMPOCEDIBILE l'appello per le ragioni esposte
al primo punto del presente atto;
ovvero RIGETTARE
integralmente ed in
ogni sua parte l'appello proposto dalla ivi Parte_1
compresa la preliminare domanda cautelare di sospensione
della esecutività della sentenza, così come riproposta
anche con separato ricorso ex art. 351 c.p.c., ANCH'ESSO
DA RIGETTARE;
e, per l'effetto, confermare l'impugnata
sentenza con condanna dell'appellante al pagamento di
spese e compensi professionali anche per il presente grado
di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, chiedendo l'integrale riforma della sentenza n.
[...]
pag. 2/15 658/2018 del 23.8.2018, depositata il 30.8.2018, emessa dal Giudice di Pace di Perugia.
1.1. A fondamento del proprio atto di appello, l'Ente
appellante esponeva:
- che con atto di citazione ritualmente notificato,
conveniva in giudizio, innanzi al giudice di CP_1
Pace di Perugia, la al fine di ottenere la Parte_1
condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'incidente stradale causato dallo scontro tra il veicolo condotto dall'attore e un capriolo;
- che la non si costituiva in giudizio Parte_1
per mero errore materiale intercorso tra gli uffici nella trasmissione dell'atto di citazione;
- che, con la citata sentenza, il Giudice di Pace
accoglieva la domanda di parte attrice, condannando la al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro Pt_1
occorso, ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- che tale pronuncia era errata, in quanto,
contrariamente a quanto espresso dal primo giudice, la contumacia della non costituiva un Parte_1
comportamento valutabile sul piano probatorio, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in senso favorevole all'accoglimento della domanda attorea;
- che, al contrario, il danneggiato non aveva provato l'esatta dinamica del sinistro, il nesso causale tra il pag. 3/15 sinistro occorso e il danno conseguente, nonché la corretta condotta di guida tenuta, idonea ad evitare l'impatto con l'animale selvatico;
- che, invero, la documentazione probatoria versata in atti nulla provava in ordine alla dinamica del sinistro;
- che, del pari, la testimonianza resa in giudizio non poteva considerarsi attendibile e, comunque, non era idonea a dimostrare il nesso di causalità tra i danni alla vettura e l'impatto con l'animale salvatico;
- che il danneggiato non aveva dimostrato, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il concreto comportamento colposo addebitabile all' gestore della fauna CP_2
selvatica, considerando, peraltro, la mancata prova in merito all'abituale presenza di animali selvatici nel luogo del sinistro, quale pericolo per gli utenti della strada;
- che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, nessuna responsabilità poteva essere attribuita alla per la mancanza di presidi segnaletici, Pt_1
recinzioni o illuminazione idonei a segnalare o a contenere la possibile invasione della carreggiata da parte della fauna selvatica;
che, invero, la gestione e la vigilanza delle strade doveva ritenersi di competenza non già dell'Amministrazione regionale, bensì degli enti proprietari del tratto viario;
- che, in relazione al quantum, la liquidazione del pag. 4/15 danno effettuata dal primo giudice sulla base del solo preventivo di spesa, oltre ad essere ingiusta, non poteva dirsi congrua, posto che la suddetta documentazione non rivestiva alcuna valenza probatoria in ordine alle riparazioni effettivamente sostenute dal danneggiato.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio contestando quanto ex CP_1
adverso dedotto e rilevando:
- che, in via preliminare, l'appello era improcedibile, in quanto la mancata costituzione della in primo grado doveva ritenersi Parte_1
manifestazione di un difetto di legittimazione e di interesse ad impugnare;
- che, nel merito, l'appello era infondato, atteso che il primo giudice aveva correttamente fatto applicazione dell'art. 116 c.p.c., valutando il comportamento processuale di solo quale argomento di Parte_1
prova;
- che, invero, la dinamica del sinistro, il relativo nesso causale e il danno conseguente erano stati correttamente provati dal danneggiato, sia tramite la documentazione prodotta, sia per mezzo della testimonianza resa nel giudizio di primo grado;
- che nessuna responsabilità poteva addebitarsi al danneggiato per la verificazione del sinistro,
considerando la correttezza della condotta di guida tenuta pag. 5/15 dal medesimo conducente;
- che, stando alla normativa di settore (L.R. n.
14/1994), la doveva considerarsi l'unica Parte_1
responsabile dei danni derivanti da fauna selvatica,
considerate le funzioni di gestione e di vigilanza esercitate al riguardo da tale Ente;
- che, in punto di quantum, le contestazioni mosse dall'Ente appellante erano infondate, posto che i danni patiti dal danneggiato erano stati correttamente provati sia documentalmente, sia attraverso la testimonianza resa dal carrozziere che aveva provveduto alla riparazione del veicolo.
1.3. La causa era istruita mediante produzioni documentali.
1.4. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 25.6.2025.
***
2. In primo luogo, si rileva l'infondatezza dell'eccezione preliminare formulata da parte appellata,
secondo la quale la mancata partecipazione al giudizio di primo grado e la conseguente declaratoria di contumacia della determina carenza di legittimazione e Parte_1
di interesse ad impugnare, con conseguente improcedibilità
dell'appello proposto.
2.1. Al riguardo, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente pag. 6/15 del quale “la legittimazione al ricorso per cassazione, o
all'impugnazione in genere, spetta esclusivamente a chi
abbia formalmente assunto la qualità di parte (non importa
se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel
grado del giudizio di merito conclusosi con la sentenza
impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del
rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso
che con l'impugnazione non si esercita un'azione, ma un
potere processuale che, per sua natura, può spettare
soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di
giudizio” (cfr. Cass., sent. n. 17974/2015; in senso conforme: Cass., sent. n. 33135/2024; Cass., sent. n.
4878/1994).
Pertanto, non può ritenersi improcedibile l'appello proposto dalla parte contumace (nel caso concreto, Pt_1
), la quale è legittimata – in qualità di parte del
[...]
precedente giudizio di merito - e ha interesse ad impugnare la sentenza che la vede soccombente, pur nel rispetto dei termini e delle preclusioni previste dalla normativa processuale.
3. Nel merito, l'appello è fondato.
3.1. In via preliminare, si osserva che la domanda risarcitoria per il danno causato dall'animale selvatico è
stata proposta dall'appellato/originario attore, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
In tema di danni subiti da fauna selvatica, a partire pag. 7/15 dalla sentenza n. 7969/2020, la Corte di Cassazione ha mutato il precedente orientamento interpretativo,
riconducendo la fattispecie nell'alveo dell'art. 2052 c.c.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, la qualificazione della fattispecie soggiace al giudicato interno laddove il giudice di primo grado abbia preso espressa posizione sulla ricostruzione giuridica (cfr. ex
multis, Cass., sent. n. 25280/20 e n. 12159/2023) e, nel caso di specie, la questione in esame è stata oggetto di una espressa statuizione del giudice di prime cure, il quale, dopo avere espressamente escluso la responsabilità
dell'ente ex art. 2052 c.c. (norma indicata come inapplicabile nel caso di specie), ha affermato che la
è “tenuta a rispondere dei danni cagionati dalla Pt_1
fauna selvatica medesima in base al principio generale del
neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., con la
conseguente necessaria individuazione (in tema di onere
probatorio) di un concreto comportamento colposo
ascrivibile all'ente pubblico”.
Nessuna delle parti ha proposto appello avverso la statuizione operata sul punto dal giudice di prime cure,
atteso che l'Ente appellante ha contestato non già la qualificazione giuridica, quanto piuttosto la ricostruzione probatoria del danno evento, del danno conseguente e della colpa, mentre l'appellato non ha proposto appello incidentale sul punto, neppure pag. 8/15 condizionato.
La fattispecie deve essere, dunque, esaminata secondo i criteri di cui all'art. 2043 c.c., in base al quale il danneggiato è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito e, quindi, non solo il fatto, il danno e il nesso di causalità materiale, bensì
anche l'elemento soggettivo del responsabile/danneggiante,
ossia un concreto comportamento colposo ascrivibile – nel caso specifico – all'Ente pubblico (cfr. ex pluribus,
Cass., sent. n. 5722/2019, Cass., sent. n. 9276/2014;
Cass., sent. n. 27543/2017).
In effetti, la previsione generale contenuta nella legge n. 157/1992, la quale impone alla obblighi Pt_1
di gestione e di controllo della fauna selvatica, non comporta che qualunque danno a vetture circolanti cagionato da fauna selvatica sia automaticamente addebitabile all'Amministrazione, occorrendo la specifica indicazione di una condotta omissiva efficiente sul piano causale quanto alla verificazione dell'evento dannoso, che si concretizzi nell'omessa adozione di misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, così
da integrare profili di responsabilità in capo all'Ente
pubblico.
Al riguardo, la appellante censura la gravata Pt_1
sentenza non solo nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sufficientemente provato - da parte del pag. 9/15 danneggiato - la dinamica del sinistro, il nesso di causalità tra il danno e l'agire dell'animale selvatico e il danno riportato dal veicolo, bensì anche nella parte in cui ha riconosciuto il comportamento colposo dell'Ente
appellante; comportamento da individuarsi, secondo il giudice di prime cure, nell'omessa collocazione di apposita segnaletica di pericolo di attraversamento di animali selvatici sulla carreggiata e nell'omessa adozione di adeguate misure di gestione della fauna selvatica. Si
legge, infatti, nel provvedimento impugnato: “la
documentazione in atti nonché le dichiarazioni rese dalla
teste appaiono sufficienti ad assolvere l'onere Tes_1
probatorio incombente sull'attore in relazione alla
mancanza di presidi segnaletici atti a segnalare la
possibile invasione della carreggiata da parte di animali
selvatici. D'altro canto, la convenuta non resistendo in
giudizio per quanto di sua competenza non ha provato di
essere esente da responsabilità, in particolare di avere
adottato tutte le misure richieste dalla legge in merito
agli interventi di limitazione della fauna selvatica con
eventuali abbattimenti specifici onde limitarne il
numero”.
Quanto statuito dal primo giudice non può essere condiviso, con conseguente accoglimento dei motivi proposti dall'Amministrazione sul punto.
In primo luogo, le eventuali omissioni circa la pag. 10/15 collocazione di apposita segnaletica sulla strada (così
come recinzioni, reti, “eco-condotti”, catarifrangenti a riflesso direzionale), atti a segnalare e/o limitare l'invasione della carreggiata da parte di animali selvatici non sono imputabili all'Ente appellante per l'assorbente considerazione – puntualmente denunciata da parte appellante - che il tratto di strada luogo del sinistro (i.e. il raccordo autostradale Perugia-Bettolle)
non è di proprietà regionale, bensì di proprietà statale,
la cui gestione è affidata ad ANAS S.p.a. L'apposizione di tali presidi stradali, infatti, è attribuibile alla competenza del proprietario e/o ente gestore della strada.
In secondo luogo, così come censurato dall'appellante,
il comportamento colposo della consistente nel Pt_1
“non avere adottato le misure richieste dalla legge in
merito agli interventi della fauna selvatica con eventuali
abbattimenti specifici onde limitarne il numero”
costituisce tema introdotto dal Giudice di Pace in assenza di puntuale contestazione formulata sul punto dall'attore odierno appellato;
in difetto di contestazione dell'attore in merito al mancato abbattimento della fauna selvatica non spettava sicuramente alla provare di avere Pt_1
tenuto tale comportamento. In ogni caso quanto affermato dal primo giudice non è corretto. Infatti, il danneggiato/odierno appellato non ha fornito alcuna prova in merito alla necessità di un concreto intervento di pag. 11/15 gestione della fauna selvatica da parte della con Pt_1
riferimento al luogo del sinistro, e, dunque, della configurabilità di una condotta colposa da parte della medesima Amministrazione per non avere abbattuto un certo numero di animali selvatici. Invero, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, grava sul danneggiato/odierno appellato (e non già – come erroneamente affermato dal primo giudice – sull'Ente
gestore della fauna selvatica) l'onere di dimostrare l'elemento soggettivo costitutivo dell'illecito ex art. 2043 c.c. Con la specificazione, peraltro, che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
(diversamente da quanto rilevato dal primo giudice) non opera nei confronti della parte contumace (tra le più
recenti: Cass., sent. n. 25/2025). La contumacia, di per sé solo considerata, non può assumere alcun significato probatorio, poiché non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio. Ne
consegue che non è possibile considerare come non contestati dalla parte contumace fatti costitutivi della domanda e, nel caso concreto, della domanda di risarcimento proposta ex art. 2043 c.c.
dall'attore/odierno appellato, tra cui la responsabilità
della nella causazione dell'evento dannoso. Pt_1
pag. 12/15 In merito, parte appellata si è limitata ad argomentazioni di stile in ordine ai compiti gestori e di controllo della con riferimento alla fauna Pt_1
selvatica, facendone discendere de plano la responsabilità
dell'ente in caso di sinistri stradali causati da animali selvatici. Peraltro, il fatto che la strada teatro del sinistro – così come dedotto dall'appellato – fosse all'epoca dei fatti priva di illuminazione, interessata da limiti di velocità elevati e inserita in una zona costeggiata da folta vegetazione nulla prova in ordine alla necessaria adozione di provvedimenti amministrativi per il controllo e il contenimento della fauna selvatica a tutela dei terzi. Infatti, secondo quanto espresso dalla
Corte di Cassazione (ex multis, sent. n. 27673/2008; ord.
n. 5722/2019), sarebbe stato onere del danneggiato/odierno appellato dimostrare che il luogo del sinistro era abitualmente frequentato da animali selvatici, con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada, ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte, imponendo all'Amministrazione di adottare specifiche cautele;
circostanze, queste, neanche allegate da parte appellata.
Poiché la colpa costituisce un elemento costitutivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., l'assenza della prova di tale elemento non consente di configurare una pag. 13/15 responsabilità in capo alla nella Parte_1
verificazione del sinistro in questione e in tal senso la sentenza di primo grado dovrà essere riformata, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di impugnazione, vertenti sulla dinamica del sinistro e sulla quantificazione del risarcimento.
4. Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di parte appellata in quanto soccombente (nulla in merito a quelle di primo grado, stante la mancata costituzione della ). Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 5416 del
2018 sul ricorso in appello proposto da Parte_1
contro , così provvede: CP_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nulla disponendo in merito alle spese di CP_1
lite;
- condanna a corrispondere alla CP_1 Pt_1
, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma
[...]
di euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.
Perugia, 16.10.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 14/15 pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 5416 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa
da
in persona del Presidente della Giunta Parte_1
Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana
Caselli; appellante contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo CP_1
Bartoli;
appellato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n.
658/2018 del 23.8.2018, depositata in data 30.8.2018.
OGGETTO: APPELLO - ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI:
per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in Parte_1
accoglimento del presente atto di appello: 1) In via
cautelare: - sospendere la esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Perugia (Dott. Pomanti) n. 658/2018,
pubblicata il 30.8.2018 2) Nel merito: - In accoglimento
del presente appello, riformare integralmente la sentenza
del Giudice di Pace di Perugia n. 658/2018, anche in
ordine alla condanna della alle spese di Parte_1
giudizio. – Condannare, comunque, al pagamento delle spese
di lite di entrambi i gradi di giudizio.”;
per : “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni CP_1
contraria difesa, deduzione, istanza disattese e reiette,
per tutti i motivi esposti in narrativa e qui da
intendersi per integralmente riportati e trascritti,
DICHIARARE IMPOCEDIBILE l'appello per le ragioni esposte
al primo punto del presente atto;
ovvero RIGETTARE
integralmente ed in
ogni sua parte l'appello proposto dalla ivi Parte_1
compresa la preliminare domanda cautelare di sospensione
della esecutività della sentenza, così come riproposta
anche con separato ricorso ex art. 351 c.p.c., ANCH'ESSO
DA RIGETTARE;
e, per l'effetto, confermare l'impugnata
sentenza con condanna dell'appellante al pagamento di
spese e compensi professionali anche per il presente grado
di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, chiedendo l'integrale riforma della sentenza n.
[...]
pag. 2/15 658/2018 del 23.8.2018, depositata il 30.8.2018, emessa dal Giudice di Pace di Perugia.
1.1. A fondamento del proprio atto di appello, l'Ente
appellante esponeva:
- che con atto di citazione ritualmente notificato,
conveniva in giudizio, innanzi al giudice di CP_1
Pace di Perugia, la al fine di ottenere la Parte_1
condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'incidente stradale causato dallo scontro tra il veicolo condotto dall'attore e un capriolo;
- che la non si costituiva in giudizio Parte_1
per mero errore materiale intercorso tra gli uffici nella trasmissione dell'atto di citazione;
- che, con la citata sentenza, il Giudice di Pace
accoglieva la domanda di parte attrice, condannando la al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro Pt_1
occorso, ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- che tale pronuncia era errata, in quanto,
contrariamente a quanto espresso dal primo giudice, la contumacia della non costituiva un Parte_1
comportamento valutabile sul piano probatorio, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in senso favorevole all'accoglimento della domanda attorea;
- che, al contrario, il danneggiato non aveva provato l'esatta dinamica del sinistro, il nesso causale tra il pag. 3/15 sinistro occorso e il danno conseguente, nonché la corretta condotta di guida tenuta, idonea ad evitare l'impatto con l'animale selvatico;
- che, invero, la documentazione probatoria versata in atti nulla provava in ordine alla dinamica del sinistro;
- che, del pari, la testimonianza resa in giudizio non poteva considerarsi attendibile e, comunque, non era idonea a dimostrare il nesso di causalità tra i danni alla vettura e l'impatto con l'animale salvatico;
- che il danneggiato non aveva dimostrato, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il concreto comportamento colposo addebitabile all' gestore della fauna CP_2
selvatica, considerando, peraltro, la mancata prova in merito all'abituale presenza di animali selvatici nel luogo del sinistro, quale pericolo per gli utenti della strada;
- che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, nessuna responsabilità poteva essere attribuita alla per la mancanza di presidi segnaletici, Pt_1
recinzioni o illuminazione idonei a segnalare o a contenere la possibile invasione della carreggiata da parte della fauna selvatica;
che, invero, la gestione e la vigilanza delle strade doveva ritenersi di competenza non già dell'Amministrazione regionale, bensì degli enti proprietari del tratto viario;
- che, in relazione al quantum, la liquidazione del pag. 4/15 danno effettuata dal primo giudice sulla base del solo preventivo di spesa, oltre ad essere ingiusta, non poteva dirsi congrua, posto che la suddetta documentazione non rivestiva alcuna valenza probatoria in ordine alle riparazioni effettivamente sostenute dal danneggiato.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio contestando quanto ex CP_1
adverso dedotto e rilevando:
- che, in via preliminare, l'appello era improcedibile, in quanto la mancata costituzione della in primo grado doveva ritenersi Parte_1
manifestazione di un difetto di legittimazione e di interesse ad impugnare;
- che, nel merito, l'appello era infondato, atteso che il primo giudice aveva correttamente fatto applicazione dell'art. 116 c.p.c., valutando il comportamento processuale di solo quale argomento di Parte_1
prova;
- che, invero, la dinamica del sinistro, il relativo nesso causale e il danno conseguente erano stati correttamente provati dal danneggiato, sia tramite la documentazione prodotta, sia per mezzo della testimonianza resa nel giudizio di primo grado;
- che nessuna responsabilità poteva addebitarsi al danneggiato per la verificazione del sinistro,
considerando la correttezza della condotta di guida tenuta pag. 5/15 dal medesimo conducente;
- che, stando alla normativa di settore (L.R. n.
14/1994), la doveva considerarsi l'unica Parte_1
responsabile dei danni derivanti da fauna selvatica,
considerate le funzioni di gestione e di vigilanza esercitate al riguardo da tale Ente;
- che, in punto di quantum, le contestazioni mosse dall'Ente appellante erano infondate, posto che i danni patiti dal danneggiato erano stati correttamente provati sia documentalmente, sia attraverso la testimonianza resa dal carrozziere che aveva provveduto alla riparazione del veicolo.
1.3. La causa era istruita mediante produzioni documentali.
1.4. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 25.6.2025.
***
2. In primo luogo, si rileva l'infondatezza dell'eccezione preliminare formulata da parte appellata,
secondo la quale la mancata partecipazione al giudizio di primo grado e la conseguente declaratoria di contumacia della determina carenza di legittimazione e Parte_1
di interesse ad impugnare, con conseguente improcedibilità
dell'appello proposto.
2.1. Al riguardo, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente pag. 6/15 del quale “la legittimazione al ricorso per cassazione, o
all'impugnazione in genere, spetta esclusivamente a chi
abbia formalmente assunto la qualità di parte (non importa
se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel
grado del giudizio di merito conclusosi con la sentenza
impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del
rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso
che con l'impugnazione non si esercita un'azione, ma un
potere processuale che, per sua natura, può spettare
soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di
giudizio” (cfr. Cass., sent. n. 17974/2015; in senso conforme: Cass., sent. n. 33135/2024; Cass., sent. n.
4878/1994).
Pertanto, non può ritenersi improcedibile l'appello proposto dalla parte contumace (nel caso concreto, Pt_1
), la quale è legittimata – in qualità di parte del
[...]
precedente giudizio di merito - e ha interesse ad impugnare la sentenza che la vede soccombente, pur nel rispetto dei termini e delle preclusioni previste dalla normativa processuale.
3. Nel merito, l'appello è fondato.
3.1. In via preliminare, si osserva che la domanda risarcitoria per il danno causato dall'animale selvatico è
stata proposta dall'appellato/originario attore, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
In tema di danni subiti da fauna selvatica, a partire pag. 7/15 dalla sentenza n. 7969/2020, la Corte di Cassazione ha mutato il precedente orientamento interpretativo,
riconducendo la fattispecie nell'alveo dell'art. 2052 c.c.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, la qualificazione della fattispecie soggiace al giudicato interno laddove il giudice di primo grado abbia preso espressa posizione sulla ricostruzione giuridica (cfr. ex
multis, Cass., sent. n. 25280/20 e n. 12159/2023) e, nel caso di specie, la questione in esame è stata oggetto di una espressa statuizione del giudice di prime cure, il quale, dopo avere espressamente escluso la responsabilità
dell'ente ex art. 2052 c.c. (norma indicata come inapplicabile nel caso di specie), ha affermato che la
è “tenuta a rispondere dei danni cagionati dalla Pt_1
fauna selvatica medesima in base al principio generale del
neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., con la
conseguente necessaria individuazione (in tema di onere
probatorio) di un concreto comportamento colposo
ascrivibile all'ente pubblico”.
Nessuna delle parti ha proposto appello avverso la statuizione operata sul punto dal giudice di prime cure,
atteso che l'Ente appellante ha contestato non già la qualificazione giuridica, quanto piuttosto la ricostruzione probatoria del danno evento, del danno conseguente e della colpa, mentre l'appellato non ha proposto appello incidentale sul punto, neppure pag. 8/15 condizionato.
La fattispecie deve essere, dunque, esaminata secondo i criteri di cui all'art. 2043 c.c., in base al quale il danneggiato è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito e, quindi, non solo il fatto, il danno e il nesso di causalità materiale, bensì
anche l'elemento soggettivo del responsabile/danneggiante,
ossia un concreto comportamento colposo ascrivibile – nel caso specifico – all'Ente pubblico (cfr. ex pluribus,
Cass., sent. n. 5722/2019, Cass., sent. n. 9276/2014;
Cass., sent. n. 27543/2017).
In effetti, la previsione generale contenuta nella legge n. 157/1992, la quale impone alla obblighi Pt_1
di gestione e di controllo della fauna selvatica, non comporta che qualunque danno a vetture circolanti cagionato da fauna selvatica sia automaticamente addebitabile all'Amministrazione, occorrendo la specifica indicazione di una condotta omissiva efficiente sul piano causale quanto alla verificazione dell'evento dannoso, che si concretizzi nell'omessa adozione di misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, così
da integrare profili di responsabilità in capo all'Ente
pubblico.
Al riguardo, la appellante censura la gravata Pt_1
sentenza non solo nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sufficientemente provato - da parte del pag. 9/15 danneggiato - la dinamica del sinistro, il nesso di causalità tra il danno e l'agire dell'animale selvatico e il danno riportato dal veicolo, bensì anche nella parte in cui ha riconosciuto il comportamento colposo dell'Ente
appellante; comportamento da individuarsi, secondo il giudice di prime cure, nell'omessa collocazione di apposita segnaletica di pericolo di attraversamento di animali selvatici sulla carreggiata e nell'omessa adozione di adeguate misure di gestione della fauna selvatica. Si
legge, infatti, nel provvedimento impugnato: “la
documentazione in atti nonché le dichiarazioni rese dalla
teste appaiono sufficienti ad assolvere l'onere Tes_1
probatorio incombente sull'attore in relazione alla
mancanza di presidi segnaletici atti a segnalare la
possibile invasione della carreggiata da parte di animali
selvatici. D'altro canto, la convenuta non resistendo in
giudizio per quanto di sua competenza non ha provato di
essere esente da responsabilità, in particolare di avere
adottato tutte le misure richieste dalla legge in merito
agli interventi di limitazione della fauna selvatica con
eventuali abbattimenti specifici onde limitarne il
numero”.
Quanto statuito dal primo giudice non può essere condiviso, con conseguente accoglimento dei motivi proposti dall'Amministrazione sul punto.
In primo luogo, le eventuali omissioni circa la pag. 10/15 collocazione di apposita segnaletica sulla strada (così
come recinzioni, reti, “eco-condotti”, catarifrangenti a riflesso direzionale), atti a segnalare e/o limitare l'invasione della carreggiata da parte di animali selvatici non sono imputabili all'Ente appellante per l'assorbente considerazione – puntualmente denunciata da parte appellante - che il tratto di strada luogo del sinistro (i.e. il raccordo autostradale Perugia-Bettolle)
non è di proprietà regionale, bensì di proprietà statale,
la cui gestione è affidata ad ANAS S.p.a. L'apposizione di tali presidi stradali, infatti, è attribuibile alla competenza del proprietario e/o ente gestore della strada.
In secondo luogo, così come censurato dall'appellante,
il comportamento colposo della consistente nel Pt_1
“non avere adottato le misure richieste dalla legge in
merito agli interventi della fauna selvatica con eventuali
abbattimenti specifici onde limitarne il numero”
costituisce tema introdotto dal Giudice di Pace in assenza di puntuale contestazione formulata sul punto dall'attore odierno appellato;
in difetto di contestazione dell'attore in merito al mancato abbattimento della fauna selvatica non spettava sicuramente alla provare di avere Pt_1
tenuto tale comportamento. In ogni caso quanto affermato dal primo giudice non è corretto. Infatti, il danneggiato/odierno appellato non ha fornito alcuna prova in merito alla necessità di un concreto intervento di pag. 11/15 gestione della fauna selvatica da parte della con Pt_1
riferimento al luogo del sinistro, e, dunque, della configurabilità di una condotta colposa da parte della medesima Amministrazione per non avere abbattuto un certo numero di animali selvatici. Invero, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, grava sul danneggiato/odierno appellato (e non già – come erroneamente affermato dal primo giudice – sull'Ente
gestore della fauna selvatica) l'onere di dimostrare l'elemento soggettivo costitutivo dell'illecito ex art. 2043 c.c. Con la specificazione, peraltro, che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
(diversamente da quanto rilevato dal primo giudice) non opera nei confronti della parte contumace (tra le più
recenti: Cass., sent. n. 25/2025). La contumacia, di per sé solo considerata, non può assumere alcun significato probatorio, poiché non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio. Ne
consegue che non è possibile considerare come non contestati dalla parte contumace fatti costitutivi della domanda e, nel caso concreto, della domanda di risarcimento proposta ex art. 2043 c.c.
dall'attore/odierno appellato, tra cui la responsabilità
della nella causazione dell'evento dannoso. Pt_1
pag. 12/15 In merito, parte appellata si è limitata ad argomentazioni di stile in ordine ai compiti gestori e di controllo della con riferimento alla fauna Pt_1
selvatica, facendone discendere de plano la responsabilità
dell'ente in caso di sinistri stradali causati da animali selvatici. Peraltro, il fatto che la strada teatro del sinistro – così come dedotto dall'appellato – fosse all'epoca dei fatti priva di illuminazione, interessata da limiti di velocità elevati e inserita in una zona costeggiata da folta vegetazione nulla prova in ordine alla necessaria adozione di provvedimenti amministrativi per il controllo e il contenimento della fauna selvatica a tutela dei terzi. Infatti, secondo quanto espresso dalla
Corte di Cassazione (ex multis, sent. n. 27673/2008; ord.
n. 5722/2019), sarebbe stato onere del danneggiato/odierno appellato dimostrare che il luogo del sinistro era abitualmente frequentato da animali selvatici, con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada, ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte, imponendo all'Amministrazione di adottare specifiche cautele;
circostanze, queste, neanche allegate da parte appellata.
Poiché la colpa costituisce un elemento costitutivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., l'assenza della prova di tale elemento non consente di configurare una pag. 13/15 responsabilità in capo alla nella Parte_1
verificazione del sinistro in questione e in tal senso la sentenza di primo grado dovrà essere riformata, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di impugnazione, vertenti sulla dinamica del sinistro e sulla quantificazione del risarcimento.
4. Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di parte appellata in quanto soccombente (nulla in merito a quelle di primo grado, stante la mancata costituzione della ). Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 5416 del
2018 sul ricorso in appello proposto da Parte_1
contro , così provvede: CP_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nulla disponendo in merito alle spese di CP_1
lite;
- condanna a corrispondere alla CP_1 Pt_1
, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma
[...]
di euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.
Perugia, 16.10.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 14/15 pag. 15/15