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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 598/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Nessuno è presente per parte opponente;
E' presente per parte opposta l'Avv. Cirillo in sostituzione dell'avv. Guarnieri e Faggella Pellegrino, la quale si riporta alla propria comparsa di costituzione e alle memorie impugnando e contestando ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate;
Il Giudice
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 02/04/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 598/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.120/2023 (R.G. 409/2023)
TRA
Parte 2 rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Parte 1 e
Campilongo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Scalea (CS) alla Via Lauro
n. 24, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTI
CONTRO
già Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Persona 1 di Venezia-Mestre, Rep.e per essa - giusta procura del 9.12.20 per atto Notaio
n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11.12.20 al n. 26080 Serie 1T - la mandataria in persona del responsabile di direzione General Counsel,Controparte_2
Dott.ssa Controparte_3 , giusta procura del 5.8.22 per atto a rogito Notaio Persona 1 di
Mestre, rep. n. 44415 e racc. n.16818, registrato a Venezia il giorno 8.8.22 al n. 22088 serie 1T, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come in atti, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI Come da verbale dell'udienza odierna, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Parte 1 e Parte 2 proponevanoCon atto di citazione, notificato in data 25.4.23, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 120/23, emesso dal Tribunale di Paola in data 14/03/2023
e notificato ad entrambi in data 17.3.23, con il quale veniva ingiunto loro il pagamento, in favore della della somma di Euro 18.431,70, a causa dell'inadempienza alleControparte 1 obbligazioni sorte in forza del contratto di finanziamento stipulato tra i medesimi opponenti e
(cui è succeduta la oltre alle spese e competenzeControparte 1Controparte 4 della procedura monitoria liquidate in Euro 567,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge.
Parte opponente ha dedotto: - la nullità delle clausole di cui alle condizioni generali di contratto, in quanto non conosciute né conoscibili e nemmeno sottoscritte dal sig. Parte 1 e dalla sig.ra [...]
Pt 2, aventi ad oggetto la decadenza del beneficio del termine, le penali e gli interessi moratori applicati in caso di inadempienza, nonché la vessatorietà di tali clausole, non specificamente inserite nel contratto ma richiamate quali clausole esterne, contenute nelle "condizioni generali di contratto", relative alle penali in caso di risoluzione del contratto (percentuale sulle rate a scadere), alle spese
(costituzione in mora) e al costo del finanziamento, recupero telefonico, recupero credito dietro presentazione degli incarichi esterni, ecc., ciò in violazione delle disposizioni contenute nel Codice del Consumo, applicabile nel caso di specie, dovendosi qualificare la pattuizione intervenuta tra le parti alla stregua di un contratto del consumatore, sottoposto alla relativa disciplina;
pertanto il capitale residuo dovuto dagli opponenti alla creditrice ingiungente doveva essere calcolato al netto delle somme non dovute perché illegittime in quanto vessatorie e non validamente pattuite;
- la mancata consegna e mancata sottoscrizione del modulo (nota informativa) relativo alle condizioni di assicurazione e la nullità del contratto principale di finanziamento per violazione dell'art. 124 c. 3
Pt 3 a cui accede il contratto di assicurazione mai ricevuto e mai sottoscritto, ciò in violazione del diritto di informativa e trasparenza nei confronti del consumatore, che prevede a pena di nullità la forma scritta del contratto, la consegna di una copia dello stesso e, soprattutto, la chiarezza e l'indicazione di costi del finanziamento, criteri che erano stati formalmente rispettati solo per la prima pagina del contratto in esame (in cui erano espressamente indicati la tipologia della prestazione,
l'importo richiesto di € 14.000,00, l'importo finanziato comprensivo di assicurazione di €14.986,00, il costo del finanziamento, il numero delle rate ed il TAEG), mentre nulla era stato consegnato né sottoscritto circa l'assicurazione e le garanzie personali in favore dell'assicurato contraente, in violazione dell' art. 124 comma 3 del T.U.B.; ciò comporterebbe la nullità del contratto principale a cui accede la polizza assicurativa;
l'usurarietà sopravvenuta del contratto all'esito delle illegittime applicazioni delle clausole non contenute nel contratto medesimo ma indicate nelle condizioni generali del contratto, in quanto gli interessi moratori supererebbero il capitale residuo determinando un debito eccessivo ed usuraio superiore addirittura al finanziamento erogato;
veniva altresì disconosciuta dagli opponenti la loro sottoscrizione apposta al contratto dedotto in giudizio.
In ragione di tanto, parte opponente, domandava: preliminarmente acquisirsi il contratto di adesione collettiva quale garanzia del contratto principale dedotto in giudizio;
accertarsi la mancata sottoscrizione del contratto principale e di quello accessorio;
accertarsi la vessatorietà di tutte le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto, ignote agli istanti, per tutti i motivi dedotti nell'atto di opposizione e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, accertarsi che il contratto dedotto in giudizio era affetto da usurarietà sopravvenuta in conseguenza dell'applicazione postuma di tutte le clausole contenenti penali, accessori e interessi moratori, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio [...] già Controparte_1 ) in persona del legale Controparte_1 Controparte_5 rappresentante p.t. e, per essa, la mandataria già denominata CP_6 Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante p.t., la quale chiedeva il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e domandava: in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta e facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedersi termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D.lgs. 28/2010; nel merito, in via principale, respingersi ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 18.431,70, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma accertata nel corso del giudizio;
nel merito, in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità o di disconoscimento sollevate dagli opponenti con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, volersi condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Instaurato il contraddittorio, accolta la richiesta di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, esperita, con esito negativo, la procedura di mediazione di cui all'art. 5 Decreto Legislativo n. 28/2010, rigettata la richiesta di CTU contabile, precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa.
Parte 1 e Parte_2 non appareEsaminati gli atti di causa, l'opposizione proposta da suscettibile di accoglimento e dunque deve essere rigettata, per i motivi di seguito indicati.
Giova rammentare che con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado in cui si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che, sotto il profilo sostanziale, la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis,
Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421).
L'oggetto del giudizio di opposizione, infatti, non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr., in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002). Il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale) deve, quindi, essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. n. 20613/2011).
In base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento,
l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile
(Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02).
Considerati i citati principi, nel caso di specie, dagli atti del giudizio emerge chiaramente la legittimità
e fondatezza della richiesta di pagamento avanzata dalla società opposta, come risulta dalla documentazione prodotta sia in fase monitoria che nel corso della presente fase di opposizione.
Infatti, la Controparte_1 ha documentalmente dimostrato, con il deposito nel fascicolo del monitorio del contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti, del contratto di cessione del credito intervenuto e la relativa notifica della cessione ai debitori ceduti, il titolo della propria pretesa, così ottemperando all'onere probatorio sulla stessa gravante e rimettendo alla asserita debitrice l'onere della prova del proprio esatto adempimento (cfr., ex multis, Cass. S.U. 13533/2001).
A fronte della produzione della parte opposta, gli opponenti si sono limitati a delle generiche contestazioni relative alla nullità e alla presunta vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di finanziamento, deducendo che le stesse prevedono l'applicazione di interessi di mora in percentuali notevoli a titolo di maggiorazione del TAEG applicato al contratto stesso e calcolato con la periodicità anno civile e quindi per ogni mese o frazione di mese, senza alcuna preventiva messa in mora, nonché diversi costi in relazione alle modalità di pagamento previste nel contratto (posta, RID, etc.)
Altre clausole riportate nel retro (e senza sottoscrizione) avrebbero poi ad oggetto la decadenza del beneficio del termine e diverse penali per la risoluzione del contratto per inadempimento (10% sulle rate a scadere), per la costituzione in mora, recupero telefonico, spese per comunicazioni periodiche.
Dall'esame del compendio probatorio in atti, l'asserto attoreo tuttavia risulta privo di plauso.
Le parti opponenti, infatti, hanno genericamente negato di avere concluso il contratto di finanziamento posto a fondamento dell'ingiunzione opposta disconoscendone in maniera apodittica la sottoscrizione, senza tuttavia avere giammai negato di avere ricevuto la somma oggetto del finanziamento o di avere operato il parziale rimborso delle rate.
Parte opponente ha dedotto nell'atto di citazione di disconoscere la sottoscrizione "apposta al contratto dedotto in giudizio ed allegato al fascicolo del monitorio” nonché di aver "pagato somme comprese nel finanziamento a titolo di garanzie personali che accedevano al contratto medesimo".
Sennonché, "la parte che abbia, tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura privata a lei riconducibile, non può successivamente disconoscerla" (Trib. Lamezia Terme, sentenza n. 564 del 6 settembre 2021); "pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione. (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10849 del 28/06/2012; in tema anche Cass. 25047/2009 e 18748/2004)" (Trib. Spoleto,
Ord., 3 agosto 2020);
Parimenti non è revocabile in dubbio che gli opponenti abbiano espressamente accettato le clausole in parola, asseritamente vessatorie, mediante espressa sottoscrizione, come si evince dal contratto di finanziamento prodotto dalla parte opposta.
Nel caso di specie, gli opponenti, nel contestare la fondatezza del credito ingiunto, hanno, tra l'altro, rilevato (come anticipato) anche la nullità del contratto principale di finanziamento per l'omessa consegna della polizza assicurativa inerente al contratto medesimo. Gli opponenti asseriscono di aver pagato somme comprese nel finanziamento a titolo di garanzie personali che accedevano al contratto medesimo, sotto forma di adesione 'facoltativa', in realtà propedeutiche all'accesso reale al finanziamento, senza averle mai ricevute e mai sottoscritte. Tuttavia, tale doglianza, lungi dal determinare la nullità del contratto di finanziamento di cui si discute, non merita accoglimento investendo la contestazione de quo la consegna della polizza di assicurazione, accessoria al contratto principale.
Invero, come noto, l'art. 117, commi 1 e 3, T.u.b. prescrive che i contratti bancari devono essere redatti per iscritto ed un esemplare deve essere consegnato ai clienti;
sicché, in caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
Va evidenziato il recente arresto della Corte di Cassazione secondo cui: "in materia bancaria, deve escludersi che la mancata consegna al cliente del documento contrattuale, adempimento che non incide sulla validità del contratto, integri una ipotesi di nullità, tantomeno una nullità rilevabile d'ufficio dal giudice” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18230 del 03/07/2024, così massimata: “in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n.
385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale").
Va evidenziato, inoltre, che la doglianza sollevata dagli opponenti concerne l'asserita mancata consegna della polizza assicurativa stipulata a copertura del credito concesso dall'intermediario e che avrebbe dovuto manlevare il contraente dal pagamento delle rate del finanziamento, in caso di sospensione o perdita del lavoro e non la mancata consegna del contratto principale. Tuttavia, premesso che l'asserita omissione in parola non è suscettibile di determinare la nullità del contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso tale doglianza risulta comunque palesemente smentita dalla documentazione prodotta dalla società creditrice, dalla quale si evince chiaramente che il sig. contraente assicurato, ha espressamente Parte 1 '
sottoscritto l'adesione alla polizza assicurativa collettiva prestata da IF (Gruppo BNP Paribas) dichiarando altresì di aver ricevuto copia della polizza sottoscritta.
Ciò posto, una copia dello stesso contratto di finanziamento e della nota integrativa relativa alla polizza assicurativa risulta consegnata alla parte opponente, come si evince chiaramente dalla dichiarazione sottoscritta dalla medesima (cfr. contratto in atti).
È infine infondata la contestazione relativa al quantum degli interessi applicati alla sorte capitale. In particolare, è stata eccepita l'usurarietà sopravvenuta del contratto all'esito delle illegittime applicazioni delle clausole non contenute nel contratto medesimo ma indicate nelle condizioni generali.
Tale doglianza risulta essere generica, non avendo l'opponente dedotto per quale motivo gli interessi applicati abbiano carattere indebito, demandando tale accertamento ad un eventuale consulente del giudice da nominare in corso di causa, omettendo di produrre in merito qualsivoglia riscontro oggettivo. Come evidenziato in modo condivisibile dalla giurisprudenza di merito, “il debitore che eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultra legali), necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labiale, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate" (Tribunale di Roma, sentenza n. 21490/16; Trib. Di
Ragusa, sentenza n. 1807/2022 del 22-12-2022)
Nel caso di specie l'asserita usurarietà sopravvenuta del contratto di finanziamento de quo è stata apoditticamente affermata dalla parte opponente, la quale non ha tuttavia provato la fondatezza dell'asserto difensivo.
In aderenza all'irrilevanza dell'usura sopravvenuta sancita dalla nota pronuncia della Suprema Corte,
a Sezioni Unite, “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24675 del 19/10/2017).
Peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento" (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19597 del
18/09/2020).
Tale onere non è stato assolto dagli opponenti, i quali si sono limitati ad una generica richiesta di
CTU contabile, che non ha trovato accoglimento, essendo rivolta a supplire alla carenza delle proprie allegazioni e deduzioni, ovvero a sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
La CTU non rappresenta, infatti, un mezzo istruttorio in senso proprio, spettando al Giudice di merito stabilire se essa sia necessaria od opportuna e fermo restando l'onere probatorio, che non può considerarsi assolto nel caso di specie, palesandosi le asserzioni difensive degli opponenti prive di adeguato supporto probatorio e comunque generiche già sul piano dell'allegazione.
Va ribadito che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una CTU, la quale rientra tra i suoi poteri discrezionali, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (Cass. 24/09/2010, n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass.
01/10/2019 n. 24487), né la CTU può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa la parte.
Va rilevato, infine, che la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha omesso di depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c., a dispetto di parte opposta, evidenziando che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1540 del 24/01/2007).
In applicazione dei principi sopra enunciati, si rigetta l'opposizione e si conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte opponente va condannata alla loro rifusione in favore della società opposta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo il vigente
D.M. n. 147 del 13.08.2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), con applicazione dei valori minimi per le fasi istruttoria, in concreto limitata al deposito delle memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. da parte opposta, e decisionale, atteso il rinvio ex art. 281 sexies c.p.c., nonché di quelli medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 598/2023 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, in p.l.r.p.t., delle spese processuali, che si liquidano in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 2.4.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero