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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/02/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4184/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4184/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 17.10.2024 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), in qualità di eredi di Parte_4 C.F._4 Persona_1
elettivamente domiciliati in Livorno alla Piazza Attias n. 37, presso lo studio
[...] dell'Avv. FIORETTO GIUSEPPINA (c.f.: ), dalla quale sono C.F._5
rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
OPPONENTI
E
Controparte_1
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
Napoli, C.F. presso cui ope legis domicilia alla Via Diaz n. 11 C.F._6
OPPOSTA
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Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4871/2021 emesso dal Tribunale di Napoli
Nord in data 22.11.2021 e pubblicato il 29.11.2021 nell'ambito del procedimento monitorio n. 12218/2021 r.g.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 5.4.2022, Parte_1 Parte_2
, e nella qualità di eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente
[...]
esecutivo n. 4871/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 22.11.2021 e pubblicato il 29.11.2021 nell'ambito del procedimento monitorio n. 12218/2021 r.g.
(notificato in uno all'atto di precetto), con cui era stato ingiunto al de cuius Persona_1 il pagamento della somma di € 28.608,14, oltre interessi al tasso legale dalle
[...]
scadenze al saldo effettivo nonché spese della procedura monitoria, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Marano di Napoli alla via G. Puccini 68 (al catasto indentificato al foglio 17, part. 876, sub 7, cat. a/2) ed oneri condominiali, in favore dei
Coadiutori dell' confiscati . Controparte_1 E_
In punto di fatto, gli opponenti esponevano che: era proprietario E_ dell'unità immobiliare sita in Marano di Napoli alla Via G. Puccini 68, foglio 17 p.lla
876 sub 7 cat a/2 e che in data 5 giugno 2014 i suoi beni venivano sottoposti a provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. del Tribunale di Napoli;
l'immobile in questione all'epoca dei fatti era occupato da sine Persona_1 titulo, il quale corrispondeva al un'indennità pari ad € 400,00, come dichiarato CP_2 dallo stesso all'atto del primo accesso da parte dell'amministrazione giudiziaria del 18 giugno 2014; in data 1.12.2017 il sottoscriveva un accordo transattivo con Per_1
l'Amministrazione Giudiziaria dei beni sottoposi a sequestro di e in E_ data 17 maggio 2021 provvedeva al rilascio dell'immobile; in data 16 dicembre 2021
decedeva. Persona_1
A sostegno della promossa opposizione, gli opponenti eccepivano: l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4871/2021 ex art. 644 c.p.c. in quanto notificato agli eredi oltre il termine di 60 giorni dalla pronuncia nonché la sospensione della provvisoria esecuzione anche per l'ulteriore grave motivo costituto dalla situazione di sofferenza economica
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patita dagli opponenti, derivante dalla perdita improvvisa di il Persona_1
quale provvedeva al loro sostentamento.
Nel merito, gli opponenti rilevavano come già nella fase del primo accesso all'immobile
( in data 18.6.2014) da parte dei Custodi Giudiziari era emerso che il de cuius
occupava l'immobile sine titulo e contestavano che, nonostante tale Persona_1 circostanza, i Custodi avevano richiesto al di pagare il canone di € 400,00 a Per_1
mezzo bonifico sul conto corrente intestato al Tribunale di Napoli senza tuttavia procedere con la regolarizzazione della posizione contrattuale. Assumevano, dunque, che i Custodi avevano richiesto una somma non dovuta poiché in difetto di contratto.
, e assumevano, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
altresì, che in data 01.12.2017 veniva fatto sottoscrivere a un Persona_1 accordo transattivo in forza del quale quest'ultimo si riconosceva debitore nei confronti della procedura per l'importo di € 6000,00 avendo versato solo saltuariamente degli acconti rispetto al pagamento del richiesto canone mensile di € 400,00 come previsto nel verbale del 18 giugno 2014. Sul punto deducevano che medio tempore non era intervenuta alcuna regolarizzazione contrattuale per poter pretendere l'assolvimento di tale debito. Rappresentavano, inoltre, che lo stesso debito veniva riconosciuto dal de cuius perché travolto improvvisamente da una situazione per il medesimo notevolmente complessa.
Assumevano poi che nell'accordo transattivo non era stata riconosciuta alcuna indennità in favore di per le migliorie apportate all'immobile che lo avevano Persona_1 reso fruibile all'uso e per lo stato di buona conservazione e precisavano che il de cuius, all'atto della sottoscrizione del verbale di primo accesso, aveva dichiarato di abitare in quell'appartamento da circa vent'anni e di averlo completato in quanto al momento del suo ingresso si presentava quasi grezzo;
sul punto gli opponenti deducevano che gli interventi migliorativi effettuati consentivano di ricavare profitti superiori rispetto a quelli che si sarebbero ricavati in loro assenza.
Gli opponenti rilevavano che sebbene in data 18 giugno 2014 fosse Persona_1 stato nominato custode giudiziario dell'immobile fino alla data del rilascio - come risultante dagli atti - lo stesso non aveva percepito alcuna liquidazione dell'indennità prevista dalla legge.
Pertanto, stante le spese sostenute da per poter rendere vivibile Persona_1
l'immobile e attesa la liquidazione per la custodia dell'immobile, gli opponenti, nella qualità di eredi, richiedevano la corresponsione di un indennizzo sia per i lavori di
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ripristino sostenuti sia la somma prevista da legge per la custodia del bene nel periodo di riferimento con conseguente riduzione delle pretese creditorie.
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale di “revocare il decreto ingiuntivo n.
4871/2021 e rideterminare l'indennità nella misura che sarà ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
All'esito della celebrazione dell'udienza del 14.7.2022, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 221, commi 2 e 4, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
77/2020, il Giudice, a fronte della eccepita inefficacia per mancata notifica nel termine di legge del decreto ingiuntivo n. 4871/2021, disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la trattazione della causa all'udienza del 20.4.2023 concedendo alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta deposita in data 29.11.2022 si costituiva in giudizio l dei beni Controparte_1
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata- ( la errata intestazione CP_3 dell'atto di risulta rettificata nella nota defensionale di rettifica Controparte_4 dell'opposta depositata in data 2.2.2023 atteso che la costituzione corretta della parte
è ricavabile dal corpo e dalle conclusioni del medesimo atto di costituzione) a CP_3
mezzo il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, la quale deduceva la nullità nell'atto di opposizione con conseguente istanza di remissione in termini, e nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.
Preliminarmente, la procedeva ad una ricostruzione dell'antefatto processuale CP_3 assumendo quanto segue: con decreto n. 303/14 del 5.6.2014, reso nell'ambito del procedimento n. 2530/2006 R.G.P.M. e n. 52864/07 Gip, il Tribunale di Napoli –
Sezione del Giudice delle Indagini Preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di beni immobili, mobili registrati, società e rapporti finanziari nella titolarità di P_
, e ed altri correi e nominato custodi-
[...] CP_6 E_ amministratori giudiziari dei medesimi il dott. e l'avv. Maria Ivana Controparte_7
Romano; tra i beni immobili oggetto della misura di prevenzione vi era anche l'unità abitativa sita in Marano di Napoli, alla via G. Puccini n. 68, identificata catastalmente con fg. 17, p.lla 876, sub. 7, prima di proprietà di occupata dai sig.ri E_
; la proprietà del predetto cespite si consolidava in capo all'Erario dello Stato Per_1
a seguito della definitività della confisca, confermata con sentenza n. 3368/2019, resa dalla Suprema Corte di Cassazione il 11.01.2019; attesa la datazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione anteriore rispetto all'entrata in vigore del D.
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Lgs. 159/2011, la competenza gestoria del cespite transitava in capo all'
[...]
solo a far data dalla definitività della confisca, quindi dal Controparte_1
14.11.2019, data della sentenza della S.C.; a seguito di tale passaggio, l' veniva CP_1
a conoscenza dell'esistenza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli su iniziativa processuale degli ex amministratori giudiziari, poi divenuti coadiutori dell' avv. Ilaria Ivana Romano e dott. , relativo alla presente CP_1 Controparte_7
vicenda; gli allora custodi giudiziari, con verbale di sopralluogo del 18.6.2014, avevano accertato l'utilizzazione senza titolo, da parte di del cespite sito in Persona_1
Marano di Napoli alla via G. Puccini n. 68. identificato catastalmente con fg. 17, p.lla
876, sub. 7 e attinto dal provvedimento di confisca;
nel corpo del processo verbale il aveva dichiarato di occupare il bene immobile senza titolo e di Per_1 corrispondere, per il suo utilizzo, la somma di € 400,00 al mese al sig. Pt_5
delegato alla riscossione di detto canone dal sig. con diffida del 21.3.2016, CP_2 notificata a mezzo raccomandata A\R il 24.3.2016, l'avv. su Controparte_8 incarico del dott. e dell'avv. Romano, nella loro qualità di custodi giudiziari CP_7 dei beni in confisca, aveva invitato il a corrispondere la somma di € Per_1
7.200,00 per l'utilizzazione senza titolo del bene immobile a far data dal giugno 2014, data del provvedimento di sequestro;
con diffida del 1.12.2016, notificata a mezzo raccomandata A\R il 7.12.2016, l'avv. su incarico del dott. Controparte_8
e dell'avv. Romano, nella loro qualità di custodi giudiziari dei beni in CP_7
confisca, ad integrazione della precedente messa in mora, aveva invitato il a Per_1 corrispondere la somma di € 7.600,00 per l'utilizzazione senza titolo del bene immobile a far data dal giugno 2014, data del provvedimento di sequestro;
con istanza n. 179 del
17.01.2017, l'avv. Romano e il dott. , nella qualità di custodi giudiziari dei CP_7
beni in argomento, avevano chiesto al G.I.P. presso il Tribunale di Napoli di essere autorizzati a nominare l'avv. quale difensore per il recupero Controparte_8
giudiziale del credito erariale maturato nei confronti di per Persona_1
l'utilizzazione senza titolo del cespite;
la predetta richiesta veniva assentita con decreto
G.I.P. del 24.01.2017 emesso in calce alla medesima istanza;
con atto di citazione del
21.2.2017, l'Amministrazione Giudiziaria dei beni di , in persona E_
degli amministratori giudiziari dott. e avv. Mariaivana Romano, con Controparte_7
l'avv. , aveva chiesto al Tribunale di Napoli di accertare l'occupazione sine CP_8
titulo dell'immobile a far data dal sequestro avvenuto il 5.6.2014 fino alla data di proposizione della domanda giudiziale e di condannare al rilascio Persona_1
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immediato del bene e al pagamento delle indennità di occupazione sine titulo nella misura di € 430,0 mensili, così come determinata con stima del 23.7.2014 a firma dell'arch. , incaricato dagli amministratori giudiziari;
in data 1.12.2017, i Persona_2
custodi giudiziari avevano raggiunto un accordo transattivo con il , con cui, Per_1
a definizione del giudizio pendente (R.G. 2851/17), quest'ultimo riconoscendo la propria posizione di detentore abusivo dell'immobile e il debito maturato a tale titolo fino a quella data, pari ad € 6.000,00, si impegnava a versare detta somma, oltre l'indennità mensile di occupazione pari ad € 400,00 entro il giorno 27 di ogni mese e l'Amministrazione giudiziaria si impegnava, subordinatamente all'estinzione della posizione debitoria da parte dell'occupante, alla regolarizzazione del rapporto mediante sottoscrizione di contratto di locazione;
in dipendenza di detto accordo transattivo, il giudizio promosso veniva fatto estinguere;
il non prestava esecuzione, se Per_1 non in parte, al predetto accordo e rilasciava l'immobile in data il 17.5.2021; in data
14.9.2020 il dott. e l'avv. Romano, trasmettevano all' CP_7 CP_3 rispettivamente, le comunicazioni di accettazione dell'incarico di coadiutore acquisite, in pari data, al protocollo d'ufficio ai numeri 35783 e 35761; con ricorso per decreto ingiuntivo del 5.10.2021, il dott. e l'avv. Romano, in nome e nell'interesse CP_7 dell' e a mezzo del patrocinio del Controparte_1
medesimo avv. , chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di Napoli il CP_8
decreto ingiuntivo n. 4871/2021 del 29.11.2021 con cui si ingiungeva a Persona_1 di pagare la somma di € 28.608,14, a titolo di indennità di occupazione
[...] maturata fino alla data di rilascio dell'immobile, avvenuta il 17.05.2021; il predetto decreto ingiuntivo veniva messo in esecuzione dai Coadiutori con atto di precetto del
14.12.2021, la cui notifica non andava a buon fine per l'intervenuto decesso del debitore;
il decreto ingiuntivo veniva, quindi, notificato con successivo atto di precetto, il 14.2.2022, nei confronti degli eredi del , a seguito di apposita ricerca Per_1
individuati nei sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, i quali proponevano poi opposizione al decreto ingiuntivo citato.
[...]
La deduceva la nullità dell'atto di citazione in opposizione e della notifica di CP_3
detto atto atteso che dalla data della definitività del provvedimento ablativo, ovvero dal
14.11.2019, l'immobile era di proprietà esclusiva dell'Erario dello Stato e la relativa gestione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, spettava all' la quale era tenuta a compiere tutte CP_3
le attività propedeutiche alla sua finale destinazione oltre ad essere titolare della
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legittimazione esclusiva ad agire e resistere in giudizio per le controversie inerenti la gestione dei cespiti confiscati. Evidenziava che la legittimazione processuale ex art. 75
c.p.c. apparteneva al legale rappresentante p.t. dell' e non ai suoi Coadiutori, già CP_1 amministratori giudiziari, che avevano agito, nella specie, sulla base dell'autorizzazione
GIP del 24.01.2017, la quale era da ritenersi superata per effetto dell'acquisita definitività della confisca, che aveva determinato la chiusura della procedura di amministrazione giudiziaria e l'acquisto del bene in capo allo Stato. Deduceva, pertanto, che la vocatio in ius dell' in persona dei coadiutori, privi della necessaria CP_3
legittimazione processuale, era affetta da nullità ai sensi degli artt. 164 e 163 c.p.c..
La asseriva, altresì, che secondo indirizzo giurisprudenziale consolidato, la CP_3
sanatoria della nullità della citazione per difetto di capacità processuale del convenuto, non costituitosi, era disciplinata dall'art. 164 co. 2 c.p.c.. sicché ove il giudice non avesse disposto la rinnovazione della citazione ed il convenuto sua sponte si fosse costituito nel corso del giudizio, a mezzo del soggetto dotato della legittimazione processuale, l'avverarsi della sanatoria della nullità della citazione, in applicazione dell'art. 164 co. 3c.p.c., , se elideva il vizio di nullità della domanda, non escludeva, tuttavia, l'invalidità degli atti medio tempore compiuti in violazione del contraddittorio.
Pertanto, evidenziava che il Giudice, dichiarata la nullità di tali atti, era tenuto a disporne la rinnovazione a norma dell'art. 162 c.p.c. e la rimessione in termini della parte, a norma dell'art. 294 c.p.c..
Con riferimento alla rappresentanza in giudizio dell' richiamava Controparte_1
l'art. 114 co. 2 del d.lgs. 159/2011, il quale prevede che: “All' si applica l'art. 1 CP_1
del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1993, n. 1611” e, di conseguenza, deduceva che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell' spettavano inderogabilmente CP_1
all'Avvocatura dello Stato (Art. 1 T.U. 1611/1933). Riteneva, inoltre, applicabile anche la regola generale della domiciliazione ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di cui all'art. 11 T.U. 1611, ai sensi del quale le citazioni, i ricorsi e altri atti di opposizione giudiziale, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto hanno sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale era portata la causa, a pena di nullità, da pronunciarsi anche d'ufficio.
Pertanto, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, l'opposta eccepiva l'inesistenza e la nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione, in quanto eseguita presso
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un difensore (avv. privo dello ius postulandi nei confronti Controparte_8 dell' e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, CP_1 domiciliataria ex lege dell' come prescritto dall'art. 144 c.p.c. e dall' art. 11 CP_1
RD 1611/1933. Precisava che, dalla documentazione in atti, risultava che alcuna autorizzazione al conferimento di un incarico ad un professionista del libero foro per la tutela degli interessi erariali, nella vicenda in esame, era stato rilasciato dall' e CP_9 che vi era stata un'unica autorizzazione al conferimento dell'incarico professionale in favore dell'avv. , rilasciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, Controparte_8
Dott. in data 17.01.2017, nell'ambito del procedimento penale n. 2530/06 Per_3
RGNR, prima che l'immobile d'interesse divenisse di proprietà dello Stato, e quindi in una fase in cui la gestione del cespite era riservata all'Autorità giudiziaria.
Atteso che il giudizio in esame era stato promosso dopo il subentro dell' ai CP_1 sensi del D. Lgs. 159/2011, all'Autorità giudiziaria nella gestione dell'immobile,
l'opposta assumeva che la notifica dell'atto di opposizione eseguita presso il difensore del libero foro, autorizzato a patrocinare solo l'Amministrazione giudiziaria e per legge privo dello ius postulandi nei confronti dell' determinava l'inesistenza della CP_1 notifica dell'atto introduttivo, non essendovi alcun collegamento tra detto difensore e l'Amministrazione destinataria dell'atto e non avendo i coadiutori alcuna legittimazione sostanziale né processuale in merito alle azioni da intraprendere per il recupero dei crediti erariali né al conferimento della procura ad litem nell'interesse dell' CP_1
Precisava, dunque, che la citazione in giudizio dei coadiutori dell' con atto di CP_1
citazione notificato, non presso il suo domicilio legale – Avvocatura dello Stato – e neppure presso la sede legale dell' ma presso un difensore privo dello ius CP_3 postulandi e di ogni collegamento anche astratto con l' determinava un'ipotesi CP_1
di inesistenza della notifica, con conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c.. In subordine, assumeva che tale vizio aveva determinato la nullità radicale della notifica che, unitamente alla invalida vocatio in ius dei coadiutori dell' CP_1 aveva impedito all'Amm.ne di venire a conoscenza del giudizio e del pregresso procedimento monitorio così da apprestare ogni opportuna difesa nel rispetto del termine ex art. 166 c.p.c. e di svolgere le ulteriori attività assertive e istruttorie ex art. 183 c.p.c.. Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, rilevata la nullità sia dell'atto di citazione in opposizione che della notifica di detto atto, di fissare una nuova prima udienza di comparizione ex art. 164 co. 3 e/o disporre la remissione in termini dell' ai sensi dell'art. 294 c.p.c., abilitandola espressamente allo svolgimento di CP_1
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tutte le attività defensionali, assertive ed istruttorie di cui agli artt. 166, 167 e 183 c.p.c., il cui mancato compimento nei termini era derivato da causa alla medesima non imputabile.
Nel merito l'opposta rilevava che la carenza di legittimazione processuale in capo ai coadiutori, costituiti in sede monitoria per l' e il difetto di valida procura ad CP_1
litem del procuratore costituito, avv. N. Filacchione, non precludevano al Giudice dell'opposizione, considerata la rituale costituzione dell' , con il patrocinio CP_3 obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, di affrontare e decidere il merito della domanda, così come proposta con il ricorso monitorio, alla luce di tutto il materiale assertivo e probatorio acquisito anche nella fase ordinaria. Rilevava poi che l'utilizzazione senza titolo di un bene immobile di proprietà dello Stato dava luogo a responsabilità aquiliana, precisando che la mancata disponibilità del bene immobile e l'impossibilità di conseguire l'utilità da esso potenzialmente ricavabile, imponeva di qualificare la condotta del detentore abusivo come fatto illecito ai sensi dell'art. 2043
c.c. e pertanto, meritevole di risarcimento.
La evidenziava che con l'atto di transazione del 1.12.2017, sottoscritto a CP_3 definizione del giudizio promosso dall'allora Amministrazione giudiziaria del bene sequestrato, il aveva riconosciuto di occupare da tempo il cespite sequestrato Per_1
e di aver maturato, a tale titolo, un obbligo risarcitorio, la cui quantificazione, d'accordo con l'amministrazione giudiziaria, veniva individuata nella misura di € 6.000,00, quale somma differenziale dovuta fino a quella data e nella misura di € 400,00 mensili da pagarsi in rate mensili entro il 27 di ogni mese. Precisava, inoltre, che la predetta somma era stata quantificata transattivamente in riduzione rispetto alla stima operata dal perito nominato nell'ambito del procedimento penale (che aveva stimato il canone spettante, in considerazione della superficie dell'appartamento, dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile in un importo pari ad € 430, 64 mensili). Rappresentava poi che il citato accordo era stato ottemperato solo in parte e, pertanto, si era reso necessario agire in via monitoria per il recupero della posizione creditoria maturata.
Contestava le avverse allegazioni in quanto generiche, inammissibili ed infondate giacché alcuna prova era stata offerta con riferimento alle dedotte migliorie all'immobile apportate dall'occupante e con riferimento alla circostanza che l'occupante fosse stato designato quale custode dell'immobile, essendo stati, invece, nominati, nel corso del procedimento penale, custodi giudiziari l'avv. Romano e il dr. , CP_7 come risultante dalla premessa dell'atto transattivo. L'opposta deduceva che il contratto
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di transazione, ponendo fine alla controversia insorta e alle contrapposte pretese delle parti mediante reciproche rinunce e concessioni, poneva una regolamentazione negoziale obbligatoria per le parti, che assorbiva e superava ogni questione controversa, determinando la cessazione della materia del contendere e precludendo alle parti di rimettere in discussione il rapporto litigioso transatto (artt. 1965 e 1969 cc). Sul punto, evidenziava che l'assunzione dell'obbligo da parte del de cuius di pagare, in favore dell'Erario, la somma pattuita a saldo del debito maturato per il lungo periodo di indebita detenzione dell'immobile e dell'indennità mensile per il prosieguo dell'occupazione era avvenuta sulla base dell'implicita rinuncia da parte dell'occupante ad ogni contro pretesa e/o eccezione di segno posto, dedotta e/o deducibile in virtù del medesimo rapporto. Osservava, infine, che il , in data 17.5.2021, con la Per_1
sottoscrizione del verbale di consegna di immobile ed immissione in possesso, aveva nuovamente dichiarato di riconoscere il proprio debito, come cristallizzato nell'atto transattivo, affermando di non aver nulla a pretendere per qualsiasi ragione.
Chiedeva, pertanto: - in via preliminare, dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto di opposizione, accertando l'irrevocabilità del d.i. ex art. 647 cpc;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione e della notifica di detto atto, disponendo la rinnovazione degli atti nulli e, in ogni caso, la remissione in termini dell'opposta Agenzia;
- nel merito, rigettare l'avversa opposizione, perché generica, infondata e non provata,
e per l'effetto dichiarare la piena legittimità e fondatezza della pretesa erariale azionata, con condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 28.608,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore dell' Controparte_1
[...]
- Con vittoria di spese e onorari.”
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.4.2023 il Giudice disponeva la remissione in termini della concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviava la CP_3 trattazione della causa all'udienza del 21.9.2023, disponendo con successivo decreto la trattazione scritta della predetta udienza. Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice, all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il
21.9.2023, rinviava per le conclusioni all'udienza del 17.10.2024. La causa veniva assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note fissata per il 17.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c. con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
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Preliminarmente occorre evidenziare che l'ingiunzione impugnata è stata tardivamente notificata oltre il termine di 60 giorni con la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Per tale ragione il decreto ingiuntivo va quindi revocato. Peraltro, secondo il consolidato orientamento della S.C. “in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne
l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria.” (Cass.
Cass. civ., sez. III, 29.2.2016 n. 3908/2016)
In tema di procedimento per ingiunzione, la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.,
l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ne consegue che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
Va poi rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione e della relativa notifica sollevata dall'opposta. L'opposta ha lamentato la carenza di legittimazione sostanziale e processuale dei coadiutori dell'Amministrazione giudiziaria e il difetto dello ius postulandi dell'avv. a rappresentare la unico CP_8 CP_3
soggetto dotato di legittimazione sostanziale processuale ai fini del recupero del credito erariale. Ha, in particolare, sostenuto che la notifica dell'atto di citazione in opposizione era stata eseguita presso un difensore autorizzato a patrocinare solo l'Amministrazione giudiziaria e per legge privo dello ius postulandi nei confronti dell' e non CP_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege dell' come prescritto dall'art. 144 cpc e dall' art. 11 RD 1611/1933. CP_1
Invero, gli opponenti hanno correttamente provveduto a notificare l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo alla parte ricorrente in via monitoria e cioè i
Coadiutori dell' Nazionale dei beni confiscati già amministrazione giudiziaria CP_1 dei beni sottoposti a sequestro del sig. nella persona dell'avv. Maria E_
Ivana Romano e del dott. - giusta nomina avvenuta con Controparte_7
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provvedimento di sequestro del 5 giugno 2014 ex art 321 cpp del Tribunale di Napoli
Ufficio 21 GIP dott. Piccirillo nel procedimento RGNR 2530/2006 - RG GIP 52864/07
- presso l'indirizzo pec dell'Avv. ovvero presso lo studio del Controparte_8
patrocinatore ove la stessa parte ricorrente, in sede monitoria, aveva eletto il proprio domicilio.
La ha, invero , rappresentato che dalla definitività della confisca, ovvero dalla CP_3
sentenza del 14.11.2019 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, l'immobile risultava di esclusiva proprietà dell'Erario dello Stato e che, di conseguenza, la gestione era di competenza dell' la quale era tenuta a compiere tutte le attività propedeutiche CP_3
alla sua finale destinazione ed era titolare della legittimazione esclusiva ad agire e resistere in giudizio per le controversie inerenti la gestione dei cespiti confiscati. Ha, inoltre, precisato che i Coadiutori, già amministratori giudiziari, avevano agito, nella specie, sulla base della autorizzazione del GIP del 24.01.2017, che in ogni caso era da intendersi superata per effetto dell'acquisita definitività della confisca.
D'altro canto alla luce di tali considerazioni, gli opponenti, nella memoria istruttoria I termine, hanno rilevato che se i Coadiutori dell'Agenzia Nazionale dei beni confiscati erano già privi della necessaria legittimazione processuale a far data dal 11.9.2019
(sentenza Suprema Corte di Cassazione) il decreto ingiuntivo opposto e gli atti successivi avrebbero dovuto ritenersi nulli, con conseguente revoca, per difetto di legittimazione processuale della parte ricorrente.
Sotto tale profilo, si rileva che nel caso in cui il soggetto costituito in giudizio sia diverso dall'effettivo titolare del diritto e non risulti a lui espressamente conferita la rappresentanza processuale in virtù dell'art. 75 c.p.c. o ai sensi dell'art. 77 c.p.c., il
Giudice ha l'obbligo, in base all'art. 182 c.p.c. di rilevarne il difetto, restando attribuita al suo prudente apprezzamento la possibilità della eventuale sanatoria dello stesso.
Oltretutto, (cfr. Cass. n. 272 del 1998; Cass. n. 15031 del 2000; Cass. n. 2270 del 2006;
Cass. n. 21811 del 2006; Cass. n. 23670 del 2008) il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del
"falsus procurator".
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Orbene, si evidenzia che all'atto della sua costituzione, l' nel chiedere la CP_1 remissione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c. ha fatto propria la domanda proposta con il ricorso monitorio insistendo nella sua fondatezza.
Nel merito, la pretesa creditoria avanzata dalla appare provata nell'an e nel CP_3
quantum.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il
Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma deve procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n.
3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto
(costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SS.UU.,
06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SS.UU., 7 luglio 1993, n. 7448). Il creditore, pertanto, è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
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La vicenda in esame ha ad oggetto l'ingiunzione di pagamento dell'indennità per occupazione sine titulo di un bene immobile divenuto di proprietà dello Stato all'esito della confisca definitiva.
Orbene, nel caso in esame emerge documentalmente che l'unità immobiliare sita in
Marano di Napoli alla Via G. Puccini 68, foglio 17 p.lla 876 sub 7 cat a/2 di proprietà di
, veniva sottoposta con decreto n. 303/14 del 5.6.2014 a E_
provvedimento di sequestro preventivo ex art 321 c.p.p. del Tribunale di Napoli. Risulta dagli atti, ed è peraltro circostanza del tutto pacifica, che in occasione del sopralluogo del 18.6.2014 gli allora custodi giudiziari avevano accertato l'utilizzazione senza titolo, da parte di del predetto cespite. Nel verbale di sopralluogo, Persona_1
aveva dichiarato di occupare il bene immobile senza alcun titolo Persona_1 formalmente registrato e di corrispondere, per il suo utilizzo, la somma di € 400,00 al mese al sig. delegato alla riscossione di detto canone dal sig. . Pt_5 CP_2
Successivamente al decreto del 24.1.2017 con cui il G.I.P. aveva autorizzato i Custodi
Giudiziari alla nomina di un difensore per il recupero giudiziale del credito erariale maturato, l'Amministrazione Giudiziaria dei beni di depositava, E_ presso il Tribunale di Napoli, atto di citazione al fine di ottenere l'accertamento dell'occupazione sine titulo dell'immobile de quo e la conseguente condanna di al rilascio immediato del bene e al pagamento delle indennità di Persona_1
occupazione sine titulo nella misura di € 430,00 mensili, così come determinata con stima del 23.7.2014 a firma dell'arch. , incaricato dagli amministratori Persona_2
giudiziari. Dagli atti di causa è altresì emerso che in data 1.12.2017, i custodi giudiziari avevano raggiunto con un accordo transattivo con cui, a definizione Persona_1 del giudizio pendente (R.G. 2851/2017), quest'ultimo riconoscendo la propria posizione di detentore abusivo dell'immobile e il debito maturato a tale titolo fino a quella data, pari ad € 6.000,00, si impegnava a versare detta somma, oltre l'indennità mensile di occupazione pari ad € 400,00 entro il giorno 27 di ogni mese mentre l'Amministrazione giudiziaria, dal suo canto, si impegnava, subordinatamente all'estinzione della posizione debitoria da parte dell'occupante, alla regolarizzazione del rapporto, mediante sottoscrizione di contratto di locazione.
Invero, nell'accordo transattivo sottoscritto da e Persona_1 dall'Amministrazione Giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro del Sig.
[...]
si legge che: “(…) 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale CP_2
del presente atto. 2) Il Sig. , con la sottoscrizione del presente atto, Persona_1
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si impegna a saldare le somme di cui al capo E all'amministrazione giudiziaria dei beni del Sig. , con le seguenti modalità: €1.000,00 (mille/00) al momento E_ della sottoscrizione del presente accordo e la restante parte pari ad €. 5.000,00 in 4 rate mensili a partire dal mese di gennaio più precisamente € 1.600,00 per il mese di gennaio;
€1.600,00 per il mese di febbraio;
€ 1.600,00 per il mese di marzo ed € 200,00 per il mese di aprile sul seguente codice iban [...]; 3) Il
Sig. provvederà a corrispondere per ogni mensilità Persona_1 contemporaneamente anche la somma di € 400,00 mensili a titolo di indennità di occupazione;
4) i pagamenti di cui al capo 2 e 3 dovranno essere effettuati entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese;
5) Solo all'avvenuto pagamento di tutte le somme di cui al capo 2 e 3 e con il rispetto delle scadenze suindicate l'amministrazione giudiziaria provvederà alla regolarizzazione del Sig. con la sottoscrizione del Persona_1
contratto di locazione;
6) Il Sig. con la sottoscrizione del presente Persona_1
atto, si impegna, altresì a pagare le spese legali in favore dell'avv. Controparte_8 pari a complessivi € 1.719,73 (comprensivo di spese ed accessori) che verranno corrisposti in n.2 rate di € 859,86 ciascuna i successivi 27 maggio e 859,00 giugno e sul seguente codice iban [...]; 7) L'amministrazione giudiziaria dei beni del Sig. , in persona degli amministratori E_
giudiziari, con la sottoscrizione del presente atto e all'integrale pagamento delle somme secondo le modalità suindicate rinuncerà al giudizio pendente innanzi al Tribunale di
Napoli Nord ed alla prossima udienza del 23.05.2018 provvederà a far estinguere il giudizio;
8) Il mancato pagamento in tutto o in parte anche di una sola rata farà decadere il presente accordo e le somme anticipate saranno imputate prima ad interessi
e successivamente alla sorta ed il presente accordo costituirà titolo per l'immediato rilascio dell'immobile; 9) Le parti convengono di non registrare il presente atto;
la registrazione sarà, tuttavia, effettuata a cura della parte adempiente con ogni onere e spese a carico della parte che si sarà resa inadempiente a quanto pattuito. (…)”
È altresì documentalmente provato che in sede di consegna dell'immobile e di immissione nel possesso (verbale del 17.5.2021 sottoscritto da Persona_1 aveva espressamente riconosciuto il proprio debito (€ 26.400,00 a Persona_1 titolo di indennità di occupazione ed € 2.208,14 per oneri condominiali di cui si era reso moroso).
La parte opposta ha, dunque, sufficientemente provato, con la documentazione allegata, il credito vantato.
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Nell'atto di transazione, infatti, il de cuius a definizione del Persona_1 giudizio promosso, aveva concordato nonché riconosciuto l'importo dovuto per l'indebita occupazione dell'immobile. Orbene, tale dichiarazione ricognitiva veniva poi confermata dallo stesso in data 17.5.2021 con la sottoscrizione del verbale di Per_1
consegna di immobile ed immissione in possesso, in cui, al punto d) della premessa veniva indicato “Che in data 01.12.2017 il Sig. sottoscriveva Persona_1
accordo transattivo con la custodia giudiziaria al fine di regolarizzare la propria posizione in quanto aveva, nel corso degli anni eseguito solo pagamenti saltuari rispetto a quanto dovuto”, al punto e) della premessa “Che l'accordo transattivo non veniva dallo stesso rispettato e pertanto ad oggi il Sig. ha Persona_1 corrisposto pagamenti saltuari per un totale di € 10.000,00 (diecimila/00) ed è ancora debitore della somma di € 26.400,00 (ventiseimilaquattrocento/00)”, al punto f) della premessa “Che il Sig. si è altresì reso moroso degli oneri Persona_1 condominiali per un totale di € 2.208,14 (duemiladuecentiotto/14) come da prospetto riepilogativo fornito dall'amministratore di condominio” e al punto 4) del corpo del predetto verbale che: “il Sig. con la sottoscrizione della presente Persona_1 scrittura dichiara di riconoscere il debito di cui al capo “e”+ f, di non aver nulla a pretendere per qualsiasi ragione;
”. Tale verbale costituisce un documento di certa autenticità, pienamente attendibile con riferimento al diritto di credito azionato e risulta, inoltre, ulteriormente avvalorato dalla dichiarazione del Vallefuoco di riconoscimento del debito.
Gli opponenti, al contrario, nulla hanno provato limitandosi a generiche contestazioni e deducendo che nella fase di primo accesso all'immobile i custodi avevano richiesto al de cuius il versamento di una somma mensile di € 400,00 con bonifico sul conto corrente intestato al Tribunale di Napoli senza, tuttavia, provvedere a regolarizzare, medio tempore, una posizione contrattuale.
Invero, occorre evidenziare che al punto 5 dell'atto di transazione sottoscritto da era stato concordato che “Solo all'avvenuto pagamento di tutte le Persona_1 somme di cui al capo 2 e 3 e con il rispetto delle scadenze suindicate l'amministrazione giudiziaria provvederà alla regolarizzazione del Sig. con la Persona_1 sottoscrizione del contratto di locazione”, impegno che era stato chiaramente disatteso dal de cuius.
Gli opponenti hanno poi avanzato domanda di pagamento finalizzata ad ottenere un'indennità, con conseguente riduzione delle pretese creditorie, sia per i lavori di
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ripristino/migliorie realizzati dal de cuius sull'immobile, sull'assunto che in occasione del primo accesso il aveva dichiarato che l'immobile de quo originariamente Per_1
si presentava in stato quasi grezzo, sia per la custodia del bene giacché in data 18 giugno 2014 lo stesso era stato nominato custode giudiziario Persona_1 dell'immobile fino alla data del rilascio.
Orbene, sotto il primo profilo, alcun indennizzo va riconosciuto agli odierni opponenti per le richiamate migliorie, fondate sulla mera dichiarazione che lo stesso Persona_1
aveva effettuato in sede di verbale di primo accesso, ma non fornite nè di
[...]
idoena allegazione nè di alcuna prova .
E' altresì infondata la richiesta di indennità a titolo di custodia. E' infatti applicabile, alla fattispecie in esame, il secondo comma dell' art. 522 c.p.c. (richiamato, al pari dell'art. 521 c.p.c., anche dall'art. 676, ultimo comma c.p.c., in tema di sequestro giudiziario): tale norma esclude il diritto al compenso per le persone indicate nel primo comma dell'art. 521, ossia in tutti i casi in cui sia stata nominata custode una delle parti in lite (anche se con il consenso della controparte).
Infatti, se il contendente nominato custode risulti poi soccombente nella controversia sulla proprietà o sul possesso del bene sequestrato, non si vede a qual titolo egli potrebbe pretendere dalla controparte il compenso per un'attività resa necessaria da una sua pretesa o da una sua resistenza prive di fondamento. E se, viceversa, egli risulti vittorioso, è evidente che l'attività da lui esplicata quale custode si è comunque risolta nella gestione del bene in favore di sè medesimo: onde sarebbe anche in tal caso incongruo attribuire al custode un compenso da porre a carico della controparte (come invece sarebbe corretto fare nel caso in cui fosse nominato custode un terzo, cui ovviamente non potrebbe negarsi il diritto al compenso, da ricomprendere tra gli oneri processuali gravanti sulla parte soccombente (Cass. 14 marzo 1988, n. 2429); Cass. 30 maggio 1997, n. 4870).
Tenuto conto delle motivazione svolte va, dunque, revocato il decreto ingiuntivo divenuto inefficace per tardiva notifica e, pronunciando nel merito della domanda avanzata in sede monitoria dai Coadiutori dell' Parte_6
fatta propria dalla nel presente giudizio, va accolta tale domanda e vanno CP_3
condannati , e , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di al pagamento, in favore dell' Persona_1 [...]
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_1
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organizzata, della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto di € 28.608,14 oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
vanno invece rigettate le domande esperite dagli opponenti in via riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza e/o eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto per sopravvenuta inefficacia e, pronunciando nel merito della domanda avanzata in sede monitoria dai Coadiutori dell'
[...]
fatta propria dalla nel presente giudizio, accoglie tale Parte_6 CP_3
domanda e condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella qualità di eredi di , al pagamento, in favore
[...] Persona_1 [...]
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla Controparte_1
criminalità organizzata, della somma di € 28.608,14 oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
- rigetta le domande avanzate dagli opponenti;
- condanna, altresì, gli opponenti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, al pagamento in favore della delle spese di lite che liquida in Parte_4 CP_3
€. 4405,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Aversa, 7.2.2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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