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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/05/2024, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
NN. R.G. 348/2021 e 402/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Martina Grandi Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili in grado d'appello iscritte ai nn. r.g. 348/2021 e 402/2021 promossa da:
con l'avv. VALENTINA DI BENEDETTO Parte_1
e l'avv. GIOVANNI CRISOSTOMO SCIACCA
APPELLANTE NELLA CAUSA R.G. N. 348/2021
con l'avv. MARIA PIA BIANCHI e l'avv. GIOVANNI CRISOSTOMO Parte_2
SCIACCA
APPELLANTE NELLA CAUSA R.G. N. 402/2021 contro on l'avv. FRANCESCA BERNARDI CP_1 on l'avv. BEATRICE BELLI CP_2
APPELLATE avverso
la sentenza del Tribunale di Bologna 30.7.2020 n. 1129 (r.g. n. 12575/2018) CONCLUSIONI
come da atto di precisazione delle Pt_1 Parte_1
conclusioni:
Voglia Codesta Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, così statuire: nel merito: Part
- accogliere l'appello formulato da quanto all'appello formulato da : Pt_2
- in via principale, annullare o riformare integralmente la sentenza impugnata, respingendo la domanda proposta da nei confronti di per carenza di legittimazione CP_1 Parte_2 passiva di quest'ultima e infondatezza della domanda azionata nei suoi confronti, con conseguente sua estromissione dal giudizio nonché per responsabilità diretta ed esclusiva dell'Appaltatore , con ogni pronuncia conseguenziale anche in ordine alle spese di CP_2
giudizio, e condanna alla restituzione della somma corrisposta a in adempimento CP_1
spontaneo della sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e per l'effetto Parte_2 riformare la sentenza nella parte in cui non è stata estromessa e l'ha ritenuta responsabile in solido con CP_2
- accertare e dichiarare che è tenuta a manlevare e per l'effetto riformare la CP_2 Pt_2
sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la manleva anche in favore della deducente
Part che agiva in qualità di mandataria con rappresentanza di
- in via subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre la misura percentuale di corresponsabilità risarcitoria ascritta a in ragione della colpa di Parte_2
nella verificazione dei danni durante l'esecuzione dei lavori, nonché ridurre la CP_2 determinazione del danno in ragione dell'apporto causale dei fattori eziologici concorrenti, con ogni pronuncia conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio, nonché alla rifusione a favore di della maggior somma corrisposta a in adempimento Pt_2 CP_1
spontaneo della sentenza impugnata;
- in via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda formulata per la prima volta da in comparsa conclusionale e relativa a presunti costi CP_1
sostenuti in sede di CTU in quanto domanda nuova, tardiva e non provata;
2 di 19 - in via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che
sulle somme riconosciute sono dovuti interessi legali e non moratori;
- in ogni caso, condannare le appellate e al pagamento di spese e onorari CP_1 CP_2
del doppio grado di giudizio, nonché alla refusione del contributo unificato;
- in via istruttoria, disporre nuova CTU volta ad accertare il rapporto di causalità materiale e la determinazione del danno, considerando la vetustà della rete fognaria e le ulteriori cause efficienti concorrenti e/o esclusive.
ome da atto di precisazione delle conclusioni: Parte_2
codesta Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, voglia così statuire: nel merito:
- in via principale, annullare o riformare integralmente la sentenza impugnata, respingendo la domanda proposta da nei confronti di per carenza di legittimazione passiva CP_1 Pt_1 di quest'ultima e infondatezza della domanda azionata nei suoi confronti, nonché per responsabilità diretta ed esclusiva dell'appaltatore , con ogni pronuncia CP_2
conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio, e condanna alla restituzione della somma corrisposta a (pro domo sua ed anche nell'interesse di in CP_1 CP_2
adempimento spontaneo della sentenza impugnata;
- in via subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre la misura percentuale di corresponsabilità risarcitoria ascritta a in ragione della colpa di Pt_1
nella verificazione dei danni durante l'esecuzione dei lavori, nonché ridurre la CP_2 determinazione del danno in ragione dell'apporto causale dei fattori eziologici concorrenti, con ogni pronuncia conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio, nonché alla
Part rifusione a favore di della maggior somma corrisposta a in adempimento CP_1 spontaneo della sentenza impugnata (pro domo sua ed anche nell'interesse di;
CP_2
- in via concorrente e/o alternativa alla domanda subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, ove venisse confermata la corresponsabilità di accertare e Pt_1 dichiarare l'obbligo di garanzia/manleva di e conseguentemente condannare CP_2
a rivalere e/o manlevare di quanto questa dovesse eventualmente essere CP_2 Pt_1
condannata a corrispondere a titolo di risarcimento del danno a favore di , nonché CP_1
3 di 19 alla rifusione a favore di della somma già corrisposta a (pro domo sua ed Pt_1 CP_1 anche nell'interesse di a tale titolo, con ogni pronuncia conseguenziale anche CP_2
in ordine alle spese di giudizio;
- in via concorrente in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda formulata per la prima volta da in comparsa conclusionale e relativa a presunti costi CP_1
sostenuti in sede di CTU in quanto domanda nuova, tardiva e non provata;
- in via concorrente, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che sulle somme riconosciute sono dovuti interessi legali e non moratori;
- accogliere l'appello proposto da;
Pt_2
- in ogni caso, condannare le appellate e al pagamento di spese e onorari CP_1 CP_2
del doppio grado di giudizio, nonché alla refusione del contributo unificato;
- in via istruttoria, disporre nuova CTU volta ad accertare il rapporto di causalità materiale e la determinazione del danno, considerando la vetustà della rete fognaria e le ulteriori cause efficienti concorrenti e/o esclusive.
ome da atto di precisazione delle conclusioni: CP_1
in via principale:
1) rigettare gli appelli avversari perché inammissibili e infondati, in fatto e in diritto,
2) rigettare le conclusioni rassegnate da e in adesione alla domanda Parte_2 CP_2
svolta da , Pt_1
3) rigettare le conclusioni rassegnate da e in adesione alla domanda svolta Pt_1 CP_2 da , e, per l'effetto, Parte_2
4) confermare in toto la sentenza n. 1129/2020 del Tribunale Civile di Bologna.
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge.
ome da atto di precisazione delle conclusioni: CP_2
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
1) respingere gli appelli proposti rispettivamente da (NRG 348/2021) e da Parte_1
(NRG 402/2021), nella parte in cui si chiede la riforma della sentenza n. Parte_2
1129/2020 del 30.7.2020 resa dal Tribunale di Bologna, relativamente alla mancata
4 di 19 dichiarazione di legittimazione passiva di e di nella presente Parte_1 Parte_2
vicenda;
2) respingere l'appello di (NRG 348/2021) e di (NRG 402/2021), Parte_1 Parte_2
nella parte in cui si chiede la riforma della sentenza n. 1129/2020 del 30.7.2020 resa dal
Tribunale di Bologna, laddove si chiede di dichiarare a carico di la CP_2
responsabilità esclusiva del danno accertato ovvero si chiede, in via subordinata, una riduzione della misura percentuale di responsabilità in capo alle medesime e Parte_1
Parte_2
3) respingere l'appello di (NRG 348/2021) e di (NRG 402/2021), Parte_1 Parte_2
in relazione alla parte con cui si chiede la riforma della sentenza n. 1129/2020 del 30.7.2020 resa dal Tribunale di Bologna, relativamente al rigetto della domanda di garanzia e manleva, dedotta rispettivamente da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_2
con conseguente rigetto della domanda di rifusione da parte di in favore di CP_2 Pt_1
e di della somma da quest'ultima versata a in esecuzione
[...] Parte_2 CP_1
della sentenza di I grado;
4) accogliere gli appelli di (NRG 348/2021) e di (NRG 402/2021) Parte_1 Parte_2
nella restante parte in relazione alla infondatezza della domanda azionata da nel CP_1
giudizio di I grado ed alla quantificazione delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza n. 1129/2020 del 30.7.2020 resa dal
Tribunale di Bologna;
5) respingere gli appelli di (NRG 348/2021) e di (NRG 402/2021), Parte_1 Parte_2
in relazione alla richiesta di condanna della di rifusione in favore delle CP_2
appellanti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
6) Comunque con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi del giudizio e del precedente procedimento ex art. 696 c.p.c. per A.T.P.
Si dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove delle controparti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atti di citazione notificati il 23.2.2021 ed il 26.2.2021 (nel Parte_1
prosieguo , conferitaria, a titolo di scissione parziale della committente Parte_1 CP_3
5 di 19 del ramo d'azienda avente ad oggetto il nodo ferroviario, e progettista e direttrice Parte_2 dell'opera su mandato di contenuto nella convenzione di appalto sottoscritta con CP_3
appaltatrice, propongono appello nei confronti di e di CP_2 CP_1 CP_2
avverso la sentenza 30.7.2020 n. 1129 con cui il Tribunale di Bologna (sezione seconda), ripercorso l'iter processuale della controversia (procedimento di istruzione preventiva: T
Bologna, r.g. n. 10838-2008; causa di merito definita con sentenza 20.9.2010 n. 21097 che ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo: T Bologna, r.g. n. 7268-2010; causa di merito in riassunzione: TAR Emilia Romagna, r.g. n. 181-2011; regolamento di giurisdizione definito con ordinanza della Corte di Cassazione a sezioni unite 4.5.2018 n. 10773 dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario: r.g. n. 11188-2017; causa di merito in riassunzione: T Bologna, r.g n. 12575-2018):
a. condanna (appaltatrice) (committente e mandante) e CP_2 Parte_1 Parte_2
(progettista e direttrice delle opere e mandataria) in solido tra loro al pagamento in favore di di € 570.000,00 oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla rete CP_1
fognaria comunale dalle opere di pre-consolidamento e scavo della galleria sotterranea della linea ferroviaria «Alta Velocità» del nodo di Bologna per l'occlusione delle condotte con stratificazioni di cemento;
b. accerta le quote di responsabilità delle convenute ripartendole in percentuali diverse (quaranta per cento sessanta per cento e . CP_2 Parte_1 Parte_2
Costituitasi in giudizio oltre il termine ex art. 343 c.p.c. in entrambe le cause di appello con comparse di risposta depositate il 10.6.2021 ed il 16.6.2021 per le udienze ex art. 350 c.p.c. differite ex art. 168bis5 c.p.c. al 15.6.2021 e al 22.6.2021, aderisce al terzo motivo CP_2
d'appello di e inerente all'an debeatur della domanda di risarcimento Parte_1 Parte_2
del danno e chiede il rigetto degli ulteriori.
Costituitasi in giudizio, deduce l'infondatezza degli appelli. CP_1
Disposta la riunione degli appelli con ordinanza del 24.1.2023, la causa è posta in decisione il
31.10.2023 sulle conclusioni in epigrafe con ordinanza depositata e comunicata il 2.11.2023.
Si inverte l'ordine dei motivi degli appelli, dovendosi esaminare preliminarmente il terzo.
1.
(«III. Violazione dell'art. 2043 c.c. e del principio di causalità materiale e dell'art. 2056 c.c.
Violazione degli artt. 112, 156, comma 2, e 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
6 di 19 Erroneità della sentenza per aver ritenuto fondata la domanda di risarcimento e inesatta determinazione del danno. Omessa valutazione di documenti e circostanze tecniche rilevanti.
Motivazione carente, illogica e contraddittoria»)
(«III. Violazione dell'art. 2043 c.c. e del principio di causalità materiale e dell'art. 2056 c.c.
Violazione degli artt. 112, 156, comma 2, e 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Erroneità della sentenza per aver ritenuto fondata la domanda di risarcimento e inesatta determinazione del danno. Omessa valutazione di documenti e circostanze tecniche rilevanti.
Motivazione carente, illogica e contraddittoria. Errata quantificazione»)
Con il terzo motivo le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice accerta il nesso di causalità aderendo alle conclusioni della consulenza d'ufficio e senza considerare che il secondo esperto non avrebbe svolto gli approfondimenti richiesti e che il volume di boiacca rinvenuto nella fognatura sarebbe incompatibile con l'ipotesi causale avallata dai periti. In merito deducono che:
a. l'iniezione della miscela è articolata in un processo bifasico di saturazione del foro e successiva realizzazione del bulbo di ancoraggio con iniezioni di valvole in maggior profondità, la prima lontana quattro metri dalla fognatura, l'ultima venti;
b. l'iniezione è eseguita dosando il volume della boiacca (≤ l 65) e il valore della pressione e la miscela penetra solo nelle valvole che si aprono nell'intervallo di tempo necessario al raggiungimento del limite di pressione consentito;
c. l'eccesso di malta cementizia che può disperdersi è una frazione limitata del fluido iniettato;
d. è inverosimile e altamente improbabile che si produca un intasamento e, soprattutto, che questi si ripeta per l'intera superficie della fognatura interessata (cinquecento metri).
Indicano quali cause alternative asseritamente trascurate dai consulenti d'ufficio lo stato di vetustà delle condotte e lo scarico di rifiuti di cantiere dai pozzetti, rilevando che:
a. l'accesso del 4.7.2007 non ha consentito di accertare l'origine dell'intasamento (docc. 26 e 33
; CP_2
b. si è rifiutata di intervenire sulla condotta segnalandone ad le lesioni CP_2 CP_1
strutturali antecedenti alle opere (doc. 30 ; CP_2
c. dopo la distruzione delle condotte in data non successiva al 15.9.2007, il 29.10.2007 è riscontrata una seconda occlusione di un tratto fognario di cento metri, che non può essere dipesa dalle opere poiché in quel periodo nessun tirante è stato eseguito;
7 di 19 d. le video-ispezioni svolte dal 16.1.2008 non hanno rilevato anomalie.
Infine, contestano la ripartizione delle quote di responsabilità ritenendo preponderante la colpa dell'appaltatrice.
Le doglianze vanno disattese.
Nell'illecito civile il modello causalistico della condicio sine qua non (artt. 40-41 c.p.) che identifica la causa dell'evento nella condotta (e/o nell'evento naturale) in cui assenza, ferme le ulteriori condizioni, l'evento non sarebbe accaduto, è temperato dal criterio della causalità adeguata (arg. ex art. 41cpv. c.p.); perciò, le condotte (o gli eventi naturali) non sono equivalenti
(art. 411 c.p.), ma assurgono a causa dell'evento se, valutati ex ante secondo regole statistiche o scientifiche oggettive, non appaiano del tutto inverosimili (CC SU 11.1.2008 n. 576; CC III
8.7.2010 n. 16123). Il suo accertamento è informato al canone probatorio della maggior probabilità, diverso dalla certezza oltre il ragionevole dubbio, e segue il criterio logico della cd. elevata certezza probabilistica, sicché la fondatezza dell'ipotesi causale è riscontrata nell'ambito degli elementi disponibili di conferma e di esclusione di decorsi alternativi (cd. probabilità logica o baconiana); non è ancorata, quindi, alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana: CC SU 11.1.2008 n. 576; conf. CC L
3.1.2017 n. 47; CC III 27.9.2018 n. 23197).
In disparte il rilievo per cui le convenute sembrano ipotizzare una concausa, non una causa alternativa, predicando la generica probabilità della loro efficacia, l'univoca continuità spazio- temporale riscontrata dagli esperti tra la cronologia delle opere, la loro sede e le date di rilevamento dei danni conferma l'ipotesi di una fratturazione idraulica del terreno (claquage), conseguente ad una pressione di iniezione eccessiva e all'impiego di una tecnologia di perforazione inadatta al terreno (circolazione diretta e continuativa di acqua).
Come già sottolineato dal secondo consulente d'ufficio, che ha confermato la «scrupolosa analisi» del primo (rel. c.t.u.,p . 21), le lesioni maggiori (ostruzione del collettore e crollo parziale del pozzo) sono contestuali o susseguenti alla posa dei duecentocinquantaquattro tiranti del primo ordine che sorreggono la paratia di primo salto.
La doppia perforazione diretta del collettore (incrocio via G. Matteotti n. 3 e via de' Carracci
n. 7/e: allineamenti 53 e 49 nelle tavole sub all. G) non è stata l'unica fonte di penetrazione della malta cementizia per un duplice ordine di ragioni:
a. l'incisione ha coinvolto un tratto libero del collettore fognario in cui sono assenti valvole;
8 di 19 b. la volumetria della malta che ha invaso la rete fognaria è ben superiore alla boiacca impiegata nelle iniezioni del doppio tirante.
L'ulteriore malta, quindi, è penetrata seguendo un percorso diverso, partendo dai bulbi interessati dall'iniezione e procedendo per svariati metri, ma ciò non esclude che l'ostruzione sia dipesa dalle opere. In particolare, la composizione del terreno, costituito da depositi limo-argillosi e sacche di materiali granulosi, ha consentito alla malta di spandersi seguendo sentieri preferenziali, poiché il flusso idrico ha favorito l'asportazione del terreno creando risacche da cui la miscela si è propagata fino a raggiungere il collettore fognario.
L'impossibilità per il consulente d'ufficio di individuare lo specifico tratto interessato dalla dispersione di in data 29.10.2007, se impedisce la ricostruzione dell'esatto ordine Parte_3
spazio-temporale degli eventi, non inficia l'evidenza della sua diretta consequenzialità alle opere
(rel. a.t.p., p. 62).
Analogamente, l'impossibilità di stabilire se l'incremento dello stato tensionale del terreno sia dipeso da un errore progettuale o esecutivo non esclude che il crollo della parete del condotto fognario per quattro metri e il conseguente cedimento della pavimentazione in data 19.11.2007
(via de' Carracci 57) siano imputabili agli scavi, atteso che:
a. i tiranti del primo ordine in corrispondenza dell'allineamento in cui è avvenuto il crollo sono stati eseguiti dall'1.12.2006 al 31.3.2007, mentre l'esecuzione dei tiranti del secondo ordine è successiva al crollo;
b. in corrispondenza dell'allineamento in cui è avvenuto il crollo l'opera è stata realizzata con la tecnica dello “spingitubo” dall'1.10.2007 al 31.12.2007;
c. la sua perfetta coincidenza spazio-temporale con il crollo suffraga l'ipotesi di un incremento dello sforzo tensionale del terreno in corrispondenza del collettore, già acuito dalle iniezioni.
Infine, delle cause alternative, debitamente valutate, entrambi i consulenti d'ufficio escludono l'efficacia assorbente osservando che la presenza di detriti in un collettore fognario misto è fisiologica e che, in assenza di rilievi, non può esserne stimata l'entità all'epoca dell'esecuzione dei tiranti, ma l'omesso riscontro di riduzioni rilevanti dell'officiosità idraulica anteriormente all'intrusione della malta consente di identificare nell'iniezione della boiacca la causa esclusiva dell'occlusione del condotto, del crollo delle sue pareti in mattoni e del cedimento della pavimentazione.
9 di 19 Conclusivamente i su indicati elementi di conferma del decorso causale avallato dal Tribunale soddisfano lo standard di probabilità logica necessario all'affermazione dell'an debeatur.
2.
(«I. Violazione artt. 1655, 1667, art. 1668 c.c. e ss., 2043 c.c. e ss. Violazione dell'art. 115 c.p.c.
Violazione dell'art. 2055 c.c. Erroneità della sentenza per avere ritenuto sussistente la Part legittimazione passiva di unque fondata la domanda azionata nei suoi confronti. Violazione dei principi generali, volti ad affermare la responsabilità risarcitoria diretta ed esclusiva dell'Appaltatore nonché di disposizioni contrattuali. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione»)
(«I. Violazione artt. 1655, 1667, art. 1668 c.c. e ss., 2043 c.c. e ss.. Violazione dell'art. 115 c.p.c.
Violazione dell'art. 2055 c.c. Violazione e falsa applicazione art. 1704 c.c. Erroneità della sentenza per avere ritenuto sussistente la legittimazione passiva di dunque fondata la Pt_2
domanda azionata nei suoi confronti. Violazione dei principi generali, volti ad affermare la responsabilità risarcitoria diretta ed esclusiva dell'Appaltatore nonché di disposizioni contrattuali. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione»)
Con il primo motivo ciascuna appellante censura l'accertamento della titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria.
Il Tribunale fonda la corresponsabilità della committente ( e della progettista- Parte_1
direttrice delle opere ( sulla partecipazione di alla progettazione Parte_2 Parte_1
esecutiva e sul suo potere di ingerenza.
deduce di poter rispondere dei danni cagionati dalle opere solo per culpa in Parte_1 eligendo, come confermato dall'art. 291-4 delle condizioni contrattuali (doc. 3 , CP_2
trasfuse nella convenzione d'appalto 28.11.2003 n. 5/2003 (doc. 43 . Parte_1
Entrambe le parti rilevano:
a. di aver vigilato sull'esecuzione dell'opera impartendo ad gli ordini di servizio CP_2
7.9.2006 n. 606 (doc. 12 «porre particolare attenzione [...] nella fase di Parte_1 intasamento dell'intercapedine fra armatura e terreno circostante durante la quale non devono essere superate le pressioni di iniezione indicate nelle Raccomandazioni Org_1
'Ancoraggi nei terreni e nelle rocce'. A tal fine si chiede di dotare di manometro le attrezzature che ne sono sprovviste»), 19.10.2006 n. 639 (doc. 13 , 13.12.2006 n. Parte_1
10 di 19 673 (doc. 14 , 13.2.2007 n. 732 (doc. 15 «Dall'esame dei luoghi è Parte_1 Parte_1 apparso evidente che l'acqua di perforazione si è infiltrata tra la pavimentazione in conglomerato bituminoso [...]. Quanto accaduto non può che essere imputato ad un errore di manovra da parte di un operatore che non ha percepito la temporanea difficoltà di spurgo tra il foro di perforazione ed il tubo di rivestimento e che invece di rimuovere l'ostruzione, come deve essere fatto in questi casi, con manovra ripetuta di arretramento dell'asta, ha lasciato che la pressione della pompa di mandata dell'acqua di perforazione si incrementasse fino a trovare sfogo verso gli strati di piattaforma della strada e quindi causare il sollevamento della superficie dell'asfalto»;
6.6.2007 n. 765: doc. 17 ; Parte_2
b. di aver predisposto un progetto esecutivo corretto, in cui non è specificato il valore di pressione di iniezione della boiacca, mentre i danni sono scaturiti dalla negligente e imperita esecuzione dei tiranti e dalla conseguente penetrazione nel collettore fognario della malta cementizia iniettata con eccessiva pressione nel terreno;
c. che le tavole progettuali dei tiranti (doc. 42 ed il progetto esecutivo Parte_1
particolareggiato sono stati predisposti da (art. 16.41 della convenzione d'appalto CP_2
sub doc. 43 rel. c.t.u., p. 12), quindi, l'errore nella determinazione del valore di Parte_1 pressione dell'iniezione è stato commesso da (rel. all. a, p. 6: elaborato CP_2 CP_4 sottoscritto dall'ing. per l'appaltatore; par.
4.6.1 del Capitolato Speciale di Appalto: Per_1
«Modalità esecutive tiranti di ancoraggio […]. Tali iniezioni dovranno essere eseguite senza superare la pressione corrispondente alla fratturazione idraulica del terreno (claquage)»), tenuta a stabilizzarlo con specifiche prove in situ che le consentissero di adattarlo alle caratteristiche del terreno;
d. che l'appaltatrice ha assunto la responsabilità per i danni cagionati a terzi (art. 29 delle condizioni contrattuali) e ai servizi interferenti con le infrastrutture ferroviarie o a queste prossimi (ivi, art. 22), nonché del progetto esecutivo (art. 16 della convenzione di appalto).
Le doglianze vanno disattese.
Il Tribunale fonda la responsabilità delle convenute sul titolo extracontrattuale dedotto da
[...]
(art. 2043 c.c.), accertandone i rispettivi illeciti aquiliani. Le clausole contrattuali invocate CP_1
dalle appellanti possono, quindi, rilevare nei confronti di solo ed eventualmente quali CP_1
indici delle diverse sfere di attribuzione delle parti nella progettazione e nella realizzazione delle opere.
11 di 19 Posto l'accertamento ormai irrevocabile e indubbiamente corretto della colpa di CP_2
che si è limitata ad aderire tardivamente al su esaminato e disatteso motivo d'appello concernente il rapporto di causalità, deve rivalutarsi se abbia provato la negligenza e l'imperizia di CP_1
e fondata dal Tribunale su un manifesto deficit di cooperazione tra Parte_1 Parte_2
l'ufficio di direzione dei lavori, l'appaltatrice e i subappaltatori che ha impedito lo scambio di informazioni, il controllo dei progetti, viziati da «macroscopici» errori di calcolo (verbale d'udienza del 6.2.2020), e della loro attuazione nonché la sospensione delle opere.
Le appellanti ripropongono difese già esaminate dal Tribunale con motivazione logica e coerente con i principi di diritto applicabili al caso di specie.
In tema di appalto di opere pubbliche la committente è titolare di specifici poteri di autorizzazione, controllo e sostituzione che la legittimano, eventualmente per interposizione del direttore dei lavori, a prescrivere varianti e a sospendere le opere in caso di pericolo;
risponde, quindi, dell'inosservanza dei propri obblighi di supervisione, che si dipanano dalla progettazione delle opere al loro collaudo (ex pluribus CC II 22.2.2008 n. 4591; CC VI-3 27.1.2012 n. 1263;
CC II 13.12.2019 n. 32991). L'obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori e il potere di ingerenza della committente limitano l'autonomia dell'appaltatore e, perciò, impediscono di attribuirgli la responsabilità esclusiva dei danni conseguenti alle opere (CC III 20.9.2011 n.
19132).
In particolare, il committente che progetti l'escavazione di una galleria riservando nella convenzione con l'appaltatore poteri direttivi, sostitutivi e di sorveglianza è tenuto al risarcimento dei danni cagionati dalle opere, poiché compartecipe dell'errore progettuale da cui è originato il danno (cfr. CC III 29.8.2011 n. 17697; cfr. CC I 22.8.2018 n. 20942).
La convenzione d'appalto delinea in capo a penetranti poteri di ingerenza e Parte_1
supervisione, in particolare: la nomina del direttore dei lavori e la sostituzione dei direttori nominati dall'appaltatrice, incluso il progettista di cui all'art. 16.4 (art. 4), l'approvazione degli elaborati (artt. 16.2 e 16.8), la prescrizione delle loro modifiche tecniche (art. 16.5) e il loro controllo (art. 16.6). Nessuna valenza esimente è attribuibile, perciò:
a. agli ordini di servizio emanati da poiché intempestivi, non cogenti (cfr. rel. Parte_2
p. 78 ss.; rel. c.t.u., p. 35 ss.) e manifestamente inadatti a fronteggiare l'allarme che i CP_4
problemi segnalati da il 17.11.2006 avrebbero dovuto ingenerare (rel. c.t.u., p. CP_2
36 ss.);
12 di 19 b. alla corretta riproduzione grafica del condotto fognario nelle tavole progettuali, che non esclude l'erronea definizione dele modalità di realizzazione dei tiranti né la sottovalutazione delle interferenze con le opere preesistenti né la carente sorveglianza della direzione dei lavori
(rel. c.t.u., p. 36 ss.: «ogni tecnico dotato di competenze e buon senso, sia appartenente all'organigramma dell'appaltatore sia afferente all'organizzazione operativa dell'appaltante avrebbe dovuto accorgersi immediatamente delle problematiche riscontrabili in cantiere e segnalarle tempestivamente;
fermo restando che le fasi e modalità di esecuzione avrebbero dovuto essere discusse ed adeguate prima del loro inizio. In conclusione, lo scrivente ritiene che il coinvolgimento dei progettisti non derivi dalla rappresentazione grafica della condotta fognaria – che è stata correttamente riportata negli elaborati di progetto – ma dalla definizione delle modalità di realizzazione dei tiranti, dall'inefficacia dell'attività di sorveglianza nell'elaborazione dei dettagli costruttivi, dall'insufficiente assistenza alla D.L, e quindi, in generale, dalla complessiva sottovalutazione dell'interferenza fra la realizzazione dei tiranti e le opere esistenti;
analogamente […] non si può non rilevare che l'attività di vigilanza da parte sua e dei propri coadiutori (direttori operativi ed ispettori di cantiere) non sia stata adeguata all'importanza e delicatezza delle opere da eseguire»). Cont
Il progetto originario, predisposto «sotto la sorveglianza del progettista di » (aart. 16.41 della convenzione d'appalto sub doc. 43 «L'Appaltatore redigerà, sotto la Parte_1
Cont sorveglianza del progettista di , che avrà accesso ai locali deputati a tale attività, gli elaborati di dettaglio di cui al punto 16.2.1, con un proprio tecnico che firmerà come
Cont
“redattore”, utilizzando il cartiglio di e la codifica di cui all'allegato 31 con la dizione
“elaborati di dettaglio del progetto esecutivo”. Il “redattore” dovrà essere un tecnico laureato in ingegneria, iscritto all'Albo professionale e dotato di specifica e comprovata esperienza maturata per lavori similari o analoghi a quelli di cui al presente Contratto»; rel. c.t.u., p. 12), prevedeva una pressione di iniezione eccessiva (50 daN/cm2), che la committente e la sua progettista non rilevarono limitandosi a disporre il calcolo statico della paratia e dei tiranti e a prescrivere genericamente, nel capitolato d'appalto, che la pressione di iniezione non comportasse la fratturazione idraulica del terreno.
Inoltre, a fronte del protrarsi nel tempo delle infiltrazioni di malta cementizia e di ulteriori eventi dannosi nelle strutture interne alla stazione ferroviaria, le appellanti avrebbero non solo potuto, ma dovuto sospendere le opere, invece di limitarsi a richiamare l'appaltatrice all'osservanza dei
13 di 19 progetti, dei capitolati e delle leges artis; solo nel mese di dicembre del 2006, invece, i tiranti sono realizzati con una pressione inferiore di ben quattro quarti al suo valore originario.
3.
(«II. Violazione degli artt. 112, 156, comma 2, e 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Erroneità della sentenza per omessa pronuncia e comunque illogicità e contraddittorietà della Part motivazione circa la domanda di garanzia/manleva azionata da nei confronti di CP_2
Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 delle Condizioni generali di Contratto e degli art.
1362, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1372 c.c.»)
(«II. Violazione degli artt. 112, 156, comma 2, e 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Erroneità della sentenza per omessa pronuncia e comunque illogicità e contraddittorietà della
Part motivazione circa la domanda di garanzia/manleva azionata da nei confronti di CP_2
Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 delle Condizioni generali di Contratto»)
Con il secondo motivo le appellanti censurano il rigetto delle loro domande di manleva nei confronti di CP_2
Il Tribunale, sottolineata l'inopponibilità ad di limitazioni contrattuali della CP_1 responsabilità, nega che l'art. 29 dell'appalto consenta a e di essere CP_5 Parte_2
interamente manlevate da poiché la clausola disciplina la diversa ipotesi di danni CP_2 cagionati dall'appaltatrice o da suoi commessi di cui la committente (e non la direttrice delle opere) debba rispondere a titolo oggettivo o indiretto.
Le appellanti deducono, in particolare, che:
a. l'art. 293 delle condizioni contrattuali obbliga l'appaltatore a «a tenere sollevato ed indenne il
Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi»;
b. è stato l'errore esecutivo di a rovinare il collettore fognario;
CP_2
c. la giurisprudenza ha già affermato la validità in rapporto all'art. 1229 c.c. del patto di manleva contenuto nei contratti di appalto di (CC III 17.12.2001 n. 15891: «costituisce Parte_1
orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui non può ritenersi vietata dall'art. 1229 c.c., ed è, quindi, valida, la cosiddetta “clausola di manleva”, normalmente inserita nei contratti di appalto o di concessione di lavori e servizi per la
, con la quale, lasciando ferma la responsabilità dell'Amministrazione Organizzazione_2 verso i dipendenti dell'Appaltatore o del concessionario danneggiati dal fatto colposo
14 di 19 dell'Amministrazione stessa, si consenta, tuttavia, a questa di riversare – come nella specie – su altri, ed anche sullo stesso Appaltatore o concessionario, gli oneri derivanti dalla propria responsabilità»).
I loro rilievi vanno disattesi.
Si riporta l'art. 29 della convenzione di appalto (doc. 3 : CP_2
«29.1. Il Committente non assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero derivare all'Appaltatore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
29.2. Quando, comunque in connessione con l'esecuzione dei lavori, si verifichi un danno derivante, dipendente o connesso con l'esercizio o con il traffico ferroviario, l'appaltatore assume ogni responsabilità qualora non dimostri di aver adottato ogni provvedimento prescritto dalle presenti Condizioni generali, dal Capitolato Speciale dal contratto o previsto da leggi, regolamenti, istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, teso ad impedire l'evento, o ad evitare il danno e non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.
29.3. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose del Committente od a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità impegnandosi a tenere sollevato e indenne il committente da qualsiasi pretesa
o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.
29.4. L'appaltatore è inoltre direttamente responsabile della conservazione delle preesistenti condizioni di stabilità di fabbricati e altri manufatti (ferroviari o di terzi) interessati dai lavori, per cui tutte le opere necessarie per riparare eventuali danni verificatisi in dipendenza dei lavori eseguiti fanno carico all'appaltatore stesso»).
Il rilievo del Tribunale è corretto, poiché la manleva invocata dalle appellanti attiene testualmente (art. 13621 c.c.) ai danni cagionati dall'appaltatrice alla committente o a terzi «per fatto proprio o dei suoi dipendenti» (artt. 2049-2051 c.c.); quindi, l'obbligo, oltremodo generico, di di «tenere sollevato e indenne il committente da qualsiasi pretesa o molestia che CP_2 al riguardo venisse mossa da terzi» non si estende all'obbligazione risarcitoria di cui la
15 di 19 committente sia contitolare per fatto proprio, fermo il regresso nei confronti dell'appaltatrice per la sua quota (art. 2055 c.c.).
Ciò stabilito, le doglianze delle appellanti in ordine alla quota di (quaranta per CP_2 cento) sono infondate, poiché le condotte delle obbligate, equivalenti sotto il profilo dell'entità dei danni cagionati, vanno diversificate nella graduazione della colpa dovendosi valutare:
a. il nesso di rischio, ossia l'efficacia impeditiva della condotta alternativa lecita, che è uguale;
b. l'esigibilità delle cautele dovute ed omesse in rapporto alle abilità professionali degli agenti, che è uguale;
c. l'unicità o la pluralità delle cautele violate e la loro rilevanza, che non sono, invece, paritarie poiché, pur essendo gli errori progettuali ed esecutivi indistricabilmente connessi, la committente e la direttrice delle opere erano titolari di specifici obblighi di garanzia e sono state negligenti ed imperite fin dalla predisposizione del progetto iniziale consegnato all'appaltatrice.
Deve, quindi, ritenersi corretta la ripartizione ineguale delle quote compiuta dal Tribunale.
4.
(«IV. Violazione degli artt. 112, 156, comma 2, 183 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c.»)
Il Tribunale condanna le convenute al pagamento di € 62.372,35 per «costi sostenuti in sede di
CTU per indagini aggiuntive così come documentate», per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale sull'assunto dell'impossibilità di completare il riepilogo al termine dell'accertamento tecnico e la raccolta dei documenti dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, avvenuta cinque mesi dopo l'ultima video-ispezione del 16.10.2019.
Le appellanti eccepiscono che:
a. lo schema, formato unilateralmente da riporta un ordine di lavoro identificato solo CP_1 da un codice numerico e i dati identificativi di fatture a credito di (€ Parte_4
7.800,00), (€ 4.132,72) e (€ Organizzazione_3 Controparte_6
50.439,60);
b. nessuna delle fatture citate contiene gli importi indicati nello schema (€ 47.550,18 ed €
2.889,42);
c. le video-ispezioni eseguite nel corso dell'accertamento tecnico sono state affidate a
[...]
società facente capo al e hanno interessato Controparte_7 Controparte_6
16 di 19 un tratto specifico della condotta fognaria (m 275) per un tempo complessivo di centoquarantatrè minuti. eccepisce che: CP_1
a. le fatture a credito di corrispondono al compenso del consulente di Parte_4
parte;
b. le fatture a credito di pertengono alle video-ispezioni chieste dal Controparte_6 consulente d'ufficio;
c. le fatture emesse da si riferiscono agli oneri di sicurezza accessori alle Organizzazione_3
video-ispezioni (compensi del coordinatore della sicurezza e del rappresentante del datore di lavoro committente).
I rilievi dell'appellante sono parzialmente fondati.
Le spese sostenute dal consulente tecnico d'ufficio sono rimborsabili a prescindere da una specifica autorizzazione ove ritenute dal giudice necessarie ai fini delle indagini (CC II 5.8.1992
n. 9293). Analogamente, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte sono rimborsabili salvo il potere del giudice (art. 921 c.p.c.) di escludere la ripetizione di esborsi eccessivi o superflui (CC III 20.2.2015 n. 3380).
Delle spese prospettate da il cui pagamento è incontroverso, sono riconducibili CP_1 all'accertamento tecnico solo il compenso del perito di parte (€ 7.800,00), che appare congruo, e le spese per le video-ispezioni, rimborsabili, invece, fino a concorso del minor importo determinato dalle appellanti secondo i parametri di cui all'offerta della società affidataria (all. 1
5.2.2021) di € 7.356,60 con indicazione ex adverso non contestata, non essendo comprensibile né opportunamente documentato come si giustificherebbe il costo sensibilmente maggiore che
[...]
assume di aver sostenuto per le video-ispezioni. CP_1
Ne discende la riforma della sentenza in parte qua.
5.
(«V. Violazione dell'art. 1284 c.c. Violazione degli artt. 112, 156, comma 2, e 132, comma 2, n.
4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.»)
Il quinto motivo d'appello è fondato.
La data della litispendenza coincide con l'introduzione della causa di merito, non con la sua riassunzione;
quindi, precede l'entrata in vigore della riforma dell'art. 12844 c.c. (art. 171 d.l.
12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni nella l. 10.11.2014 n. 162).
17 di 19 Fermò il superiore e assorbente rilievo, ragioni testuali, logiche e sistematiche (cfr. A Bologna
II 2.4.2023 n. 907) consentono di escludere l'applicazione, della data della domanda, dell'art. 12844 c.c. agli interessi compensativi (CC SU 17.2.1995 n. 1712). In particolare, va osservato che:
a. l'art. 12844 c.c. opera de residuo in assenza di diverso accordo delle parti (cfr. CC II 7.11.2018
n. 28409 in tema di equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo;
CC I 14.12.2022
n. 36595 in tema di indebito oggettivo);
b. la ratio della riforma (art. 17 d.l. 12.9.2014 n. 132) è il «contrasto del ritardo nei pagamenti»,
ossia la «tutela del credito» liquido ed esigibile;
c. l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844 c.c. rinvia, i crediti risarcitori, ivi inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (CC III
20.4.2020 n. 7966);
d. costituendo gli interessi compensativi una mera tecnica di forfettizzazione del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, la scelta del saggio applicabile è regolata dagli artt. 1223 e 1226 c.c., non dall'art. 1284 c.c., quindi l'applicazione del maggior tasso di interesse stabilito dal d. lgs.
9.10.2002 n. 231 implica la prova dell'incongruità del saggio di cui all'art. 12841 c.c., ossia la sua insufficienza a compensare il creditore del danno sofferto per il ritardo nel pagamento (CC III 5.7.2023 n. 19063).
Ne discende la riforma della sentenza in parte qua.
6.
Le spese seguono la soccombenza unitaria e globale (CC III 12.4.2018 n. 9064) e sono determinate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli di e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e di avverso la sentenza del Tribunale di Bologna
[...] CP_1 CP_2
30.7.2020 n. 1129, in sua parziale riforma:
1- dichiara tenute e condanna e in Parte_1 Parte_2 CP_2 solido tra loro al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, di € CP_1
570.000,00 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della sentenza appellata al
18 di 19 soddisfo, a dedursi i pagamenti già eseguiti in esecuzione della sentenza;
2- regola le spese del primo grado processuale come da sentenza appellata (capi 3 e 6);
3- regola le spese dell'istruzione preventiva e della consulenza tecnica d'ufficio come da sentenza appellata (capi 5, 7 e 8);
4- in riforma del suo capo quarto, condanna e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro al pagamento in favore di degli esborsi per la CP_2 CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, che liquida in € 7.800,00 ed € 7.356,60, condannando CP_1
alla restituzione in favore di e del maggior Parte_1 Parte_2
importo ricevuto a tale titolo oltre interessi ex art. 12841 c.c. dal pagamento al soddisfo;
5- regola i rapporti interni di e come Parte_1 Parte_2 CP_2
da sentenza appellata (capo 9).
Deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9 aprile 2024
Il Consigliere relatore ed estensore
Martina Grandi
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Martina Grandi Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili in grado d'appello iscritte ai nn. r.g. 348/2021 e 402/2021 promossa da:
con l'avv. VALENTINA DI BENEDETTO Parte_1
e l'avv. GIOVANNI CRISOSTOMO SCIACCA
APPELLANTE NELLA CAUSA R.G. N. 348/2021
con l'avv. MARIA PIA BIANCHI e l'avv. GIOVANNI CRISOSTOMO Parte_2
SCIACCA
APPELLANTE NELLA CAUSA R.G. N. 402/2021 contro on l'avv. FRANCESCA BERNARDI CP_1 on l'avv. BEATRICE BELLI CP_2
APPELLATE avverso
la sentenza del Tribunale di Bologna 30.7.2020 n. 1129 (r.g. n. 12575/2018) CONCLUSIONI
come da atto di precisazione delle Pt_1 Parte_1
conclusioni:
Voglia Codesta Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, così statuire: nel merito: Part
- accogliere l'appello formulato da quanto all'appello formulato da : Pt_2
- in via principale, annullare o riformare integralmente la sentenza impugnata, respingendo la domanda proposta da nei confronti di per carenza di legittimazione CP_1 Parte_2 passiva di quest'ultima e infondatezza della domanda azionata nei suoi confronti, con conseguente sua estromissione dal giudizio nonché per responsabilità diretta ed esclusiva dell'Appaltatore , con ogni pronuncia conseguenziale anche in ordine alle spese di CP_2
giudizio, e condanna alla restituzione della somma corrisposta a in adempimento CP_1
spontaneo della sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e per l'effetto Parte_2 riformare la sentenza nella parte in cui non è stata estromessa e l'ha ritenuta responsabile in solido con CP_2
- accertare e dichiarare che è tenuta a manlevare e per l'effetto riformare la CP_2 Pt_2
sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la manleva anche in favore della deducente
Part che agiva in qualità di mandataria con rappresentanza di
- in via subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre la misura percentuale di corresponsabilità risarcitoria ascritta a in ragione della colpa di Parte_2
nella verificazione dei danni durante l'esecuzione dei lavori, nonché ridurre la CP_2 determinazione del danno in ragione dell'apporto causale dei fattori eziologici concorrenti, con ogni pronuncia conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio, nonché alla rifusione a favore di della maggior somma corrisposta a in adempimento Pt_2 CP_1
spontaneo della sentenza impugnata;
- in via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda formulata per la prima volta da in comparsa conclusionale e relativa a presunti costi CP_1
sostenuti in sede di CTU in quanto domanda nuova, tardiva e non provata;
2 di 19 - in via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che
sulle somme riconosciute sono dovuti interessi legali e non moratori;
- in ogni caso, condannare le appellate e al pagamento di spese e onorari CP_1 CP_2
del doppio grado di giudizio, nonché alla refusione del contributo unificato;
- in via istruttoria, disporre nuova CTU volta ad accertare il rapporto di causalità materiale e la determinazione del danno, considerando la vetustà della rete fognaria e le ulteriori cause efficienti concorrenti e/o esclusive.
ome da atto di precisazione delle conclusioni: Parte_2
codesta Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, voglia così statuire: nel merito:
- in via principale, annullare o riformare integralmente la sentenza impugnata, respingendo la domanda proposta da nei confronti di per carenza di legittimazione passiva CP_1 Pt_1 di quest'ultima e infondatezza della domanda azionata nei suoi confronti, nonché per responsabilità diretta ed esclusiva dell'appaltatore , con ogni pronuncia CP_2
conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio, e condanna alla restituzione della somma corrisposta a (pro domo sua ed anche nell'interesse di in CP_1 CP_2
adempimento spontaneo della sentenza impugnata;
- in via subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre la misura percentuale di corresponsabilità risarcitoria ascritta a in ragione della colpa di Pt_1
nella verificazione dei danni durante l'esecuzione dei lavori, nonché ridurre la CP_2 determinazione del danno in ragione dell'apporto causale dei fattori eziologici concorrenti, con ogni pronuncia conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio, nonché alla
Part rifusione a favore di della maggior somma corrisposta a in adempimento CP_1 spontaneo della sentenza impugnata (pro domo sua ed anche nell'interesse di;
CP_2
- in via concorrente e/o alternativa alla domanda subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, ove venisse confermata la corresponsabilità di accertare e Pt_1 dichiarare l'obbligo di garanzia/manleva di e conseguentemente condannare CP_2
a rivalere e/o manlevare di quanto questa dovesse eventualmente essere CP_2 Pt_1
condannata a corrispondere a titolo di risarcimento del danno a favore di , nonché CP_1
3 di 19 alla rifusione a favore di della somma già corrisposta a (pro domo sua ed Pt_1 CP_1 anche nell'interesse di a tale titolo, con ogni pronuncia conseguenziale anche CP_2
in ordine alle spese di giudizio;
- in via concorrente in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda formulata per la prima volta da in comparsa conclusionale e relativa a presunti costi CP_1
sostenuti in sede di CTU in quanto domanda nuova, tardiva e non provata;
- in via concorrente, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che sulle somme riconosciute sono dovuti interessi legali e non moratori;
- accogliere l'appello proposto da;
Pt_2
- in ogni caso, condannare le appellate e al pagamento di spese e onorari CP_1 CP_2
del doppio grado di giudizio, nonché alla refusione del contributo unificato;
- in via istruttoria, disporre nuova CTU volta ad accertare il rapporto di causalità materiale e la determinazione del danno, considerando la vetustà della rete fognaria e le ulteriori cause efficienti concorrenti e/o esclusive.
ome da atto di precisazione delle conclusioni: CP_1
in via principale:
1) rigettare gli appelli avversari perché inammissibili e infondati, in fatto e in diritto,
2) rigettare le conclusioni rassegnate da e in adesione alla domanda Parte_2 CP_2
svolta da , Pt_1
3) rigettare le conclusioni rassegnate da e in adesione alla domanda svolta Pt_1 CP_2 da , e, per l'effetto, Parte_2
4) confermare in toto la sentenza n. 1129/2020 del Tribunale Civile di Bologna.
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge.
ome da atto di precisazione delle conclusioni: CP_2
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
1) respingere gli appelli proposti rispettivamente da (NRG 348/2021) e da Parte_1
(NRG 402/2021), nella parte in cui si chiede la riforma della sentenza n. Parte_2
1129/2020 del 30.7.2020 resa dal Tribunale di Bologna, relativamente alla mancata
4 di 19 dichiarazione di legittimazione passiva di e di nella presente Parte_1 Parte_2
vicenda;
2) respingere l'appello di (NRG 348/2021) e di (NRG 402/2021), Parte_1 Parte_2
nella parte in cui si chiede la riforma della sentenza n. 1129/2020 del 30.7.2020 resa dal
Tribunale di Bologna, laddove si chiede di dichiarare a carico di la CP_2
responsabilità esclusiva del danno accertato ovvero si chiede, in via subordinata, una riduzione della misura percentuale di responsabilità in capo alle medesime e Parte_1
Parte_2
3) respingere l'appello di (NRG 348/2021) e di (NRG 402/2021), Parte_1 Parte_2
in relazione alla parte con cui si chiede la riforma della sentenza n. 1129/2020 del 30.7.2020 resa dal Tribunale di Bologna, relativamente al rigetto della domanda di garanzia e manleva, dedotta rispettivamente da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_2
con conseguente rigetto della domanda di rifusione da parte di in favore di CP_2 Pt_1
e di della somma da quest'ultima versata a in esecuzione
[...] Parte_2 CP_1
della sentenza di I grado;
4) accogliere gli appelli di (NRG 348/2021) e di (NRG 402/2021) Parte_1 Parte_2
nella restante parte in relazione alla infondatezza della domanda azionata da nel CP_1
giudizio di I grado ed alla quantificazione delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza n. 1129/2020 del 30.7.2020 resa dal
Tribunale di Bologna;
5) respingere gli appelli di (NRG 348/2021) e di (NRG 402/2021), Parte_1 Parte_2
in relazione alla richiesta di condanna della di rifusione in favore delle CP_2
appellanti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
6) Comunque con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi del giudizio e del precedente procedimento ex art. 696 c.p.c. per A.T.P.
Si dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove delle controparti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atti di citazione notificati il 23.2.2021 ed il 26.2.2021 (nel Parte_1
prosieguo , conferitaria, a titolo di scissione parziale della committente Parte_1 CP_3
5 di 19 del ramo d'azienda avente ad oggetto il nodo ferroviario, e progettista e direttrice Parte_2 dell'opera su mandato di contenuto nella convenzione di appalto sottoscritta con CP_3
appaltatrice, propongono appello nei confronti di e di CP_2 CP_1 CP_2
avverso la sentenza 30.7.2020 n. 1129 con cui il Tribunale di Bologna (sezione seconda), ripercorso l'iter processuale della controversia (procedimento di istruzione preventiva: T
Bologna, r.g. n. 10838-2008; causa di merito definita con sentenza 20.9.2010 n. 21097 che ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo: T Bologna, r.g. n. 7268-2010; causa di merito in riassunzione: TAR Emilia Romagna, r.g. n. 181-2011; regolamento di giurisdizione definito con ordinanza della Corte di Cassazione a sezioni unite 4.5.2018 n. 10773 dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario: r.g. n. 11188-2017; causa di merito in riassunzione: T Bologna, r.g n. 12575-2018):
a. condanna (appaltatrice) (committente e mandante) e CP_2 Parte_1 Parte_2
(progettista e direttrice delle opere e mandataria) in solido tra loro al pagamento in favore di di € 570.000,00 oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla rete CP_1
fognaria comunale dalle opere di pre-consolidamento e scavo della galleria sotterranea della linea ferroviaria «Alta Velocità» del nodo di Bologna per l'occlusione delle condotte con stratificazioni di cemento;
b. accerta le quote di responsabilità delle convenute ripartendole in percentuali diverse (quaranta per cento sessanta per cento e . CP_2 Parte_1 Parte_2
Costituitasi in giudizio oltre il termine ex art. 343 c.p.c. in entrambe le cause di appello con comparse di risposta depositate il 10.6.2021 ed il 16.6.2021 per le udienze ex art. 350 c.p.c. differite ex art. 168bis5 c.p.c. al 15.6.2021 e al 22.6.2021, aderisce al terzo motivo CP_2
d'appello di e inerente all'an debeatur della domanda di risarcimento Parte_1 Parte_2
del danno e chiede il rigetto degli ulteriori.
Costituitasi in giudizio, deduce l'infondatezza degli appelli. CP_1
Disposta la riunione degli appelli con ordinanza del 24.1.2023, la causa è posta in decisione il
31.10.2023 sulle conclusioni in epigrafe con ordinanza depositata e comunicata il 2.11.2023.
Si inverte l'ordine dei motivi degli appelli, dovendosi esaminare preliminarmente il terzo.
1.
(«III. Violazione dell'art. 2043 c.c. e del principio di causalità materiale e dell'art. 2056 c.c.
Violazione degli artt. 112, 156, comma 2, e 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
6 di 19 Erroneità della sentenza per aver ritenuto fondata la domanda di risarcimento e inesatta determinazione del danno. Omessa valutazione di documenti e circostanze tecniche rilevanti.
Motivazione carente, illogica e contraddittoria»)
(«III. Violazione dell'art. 2043 c.c. e del principio di causalità materiale e dell'art. 2056 c.c.
Violazione degli artt. 112, 156, comma 2, e 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Erroneità della sentenza per aver ritenuto fondata la domanda di risarcimento e inesatta determinazione del danno. Omessa valutazione di documenti e circostanze tecniche rilevanti.
Motivazione carente, illogica e contraddittoria. Errata quantificazione»)
Con il terzo motivo le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice accerta il nesso di causalità aderendo alle conclusioni della consulenza d'ufficio e senza considerare che il secondo esperto non avrebbe svolto gli approfondimenti richiesti e che il volume di boiacca rinvenuto nella fognatura sarebbe incompatibile con l'ipotesi causale avallata dai periti. In merito deducono che:
a. l'iniezione della miscela è articolata in un processo bifasico di saturazione del foro e successiva realizzazione del bulbo di ancoraggio con iniezioni di valvole in maggior profondità, la prima lontana quattro metri dalla fognatura, l'ultima venti;
b. l'iniezione è eseguita dosando il volume della boiacca (≤ l 65) e il valore della pressione e la miscela penetra solo nelle valvole che si aprono nell'intervallo di tempo necessario al raggiungimento del limite di pressione consentito;
c. l'eccesso di malta cementizia che può disperdersi è una frazione limitata del fluido iniettato;
d. è inverosimile e altamente improbabile che si produca un intasamento e, soprattutto, che questi si ripeta per l'intera superficie della fognatura interessata (cinquecento metri).
Indicano quali cause alternative asseritamente trascurate dai consulenti d'ufficio lo stato di vetustà delle condotte e lo scarico di rifiuti di cantiere dai pozzetti, rilevando che:
a. l'accesso del 4.7.2007 non ha consentito di accertare l'origine dell'intasamento (docc. 26 e 33
; CP_2
b. si è rifiutata di intervenire sulla condotta segnalandone ad le lesioni CP_2 CP_1
strutturali antecedenti alle opere (doc. 30 ; CP_2
c. dopo la distruzione delle condotte in data non successiva al 15.9.2007, il 29.10.2007 è riscontrata una seconda occlusione di un tratto fognario di cento metri, che non può essere dipesa dalle opere poiché in quel periodo nessun tirante è stato eseguito;
7 di 19 d. le video-ispezioni svolte dal 16.1.2008 non hanno rilevato anomalie.
Infine, contestano la ripartizione delle quote di responsabilità ritenendo preponderante la colpa dell'appaltatrice.
Le doglianze vanno disattese.
Nell'illecito civile il modello causalistico della condicio sine qua non (artt. 40-41 c.p.) che identifica la causa dell'evento nella condotta (e/o nell'evento naturale) in cui assenza, ferme le ulteriori condizioni, l'evento non sarebbe accaduto, è temperato dal criterio della causalità adeguata (arg. ex art. 41cpv. c.p.); perciò, le condotte (o gli eventi naturali) non sono equivalenti
(art. 411 c.p.), ma assurgono a causa dell'evento se, valutati ex ante secondo regole statistiche o scientifiche oggettive, non appaiano del tutto inverosimili (CC SU 11.1.2008 n. 576; CC III
8.7.2010 n. 16123). Il suo accertamento è informato al canone probatorio della maggior probabilità, diverso dalla certezza oltre il ragionevole dubbio, e segue il criterio logico della cd. elevata certezza probabilistica, sicché la fondatezza dell'ipotesi causale è riscontrata nell'ambito degli elementi disponibili di conferma e di esclusione di decorsi alternativi (cd. probabilità logica o baconiana); non è ancorata, quindi, alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana: CC SU 11.1.2008 n. 576; conf. CC L
3.1.2017 n. 47; CC III 27.9.2018 n. 23197).
In disparte il rilievo per cui le convenute sembrano ipotizzare una concausa, non una causa alternativa, predicando la generica probabilità della loro efficacia, l'univoca continuità spazio- temporale riscontrata dagli esperti tra la cronologia delle opere, la loro sede e le date di rilevamento dei danni conferma l'ipotesi di una fratturazione idraulica del terreno (claquage), conseguente ad una pressione di iniezione eccessiva e all'impiego di una tecnologia di perforazione inadatta al terreno (circolazione diretta e continuativa di acqua).
Come già sottolineato dal secondo consulente d'ufficio, che ha confermato la «scrupolosa analisi» del primo (rel. c.t.u.,p . 21), le lesioni maggiori (ostruzione del collettore e crollo parziale del pozzo) sono contestuali o susseguenti alla posa dei duecentocinquantaquattro tiranti del primo ordine che sorreggono la paratia di primo salto.
La doppia perforazione diretta del collettore (incrocio via G. Matteotti n. 3 e via de' Carracci
n. 7/e: allineamenti 53 e 49 nelle tavole sub all. G) non è stata l'unica fonte di penetrazione della malta cementizia per un duplice ordine di ragioni:
a. l'incisione ha coinvolto un tratto libero del collettore fognario in cui sono assenti valvole;
8 di 19 b. la volumetria della malta che ha invaso la rete fognaria è ben superiore alla boiacca impiegata nelle iniezioni del doppio tirante.
L'ulteriore malta, quindi, è penetrata seguendo un percorso diverso, partendo dai bulbi interessati dall'iniezione e procedendo per svariati metri, ma ciò non esclude che l'ostruzione sia dipesa dalle opere. In particolare, la composizione del terreno, costituito da depositi limo-argillosi e sacche di materiali granulosi, ha consentito alla malta di spandersi seguendo sentieri preferenziali, poiché il flusso idrico ha favorito l'asportazione del terreno creando risacche da cui la miscela si è propagata fino a raggiungere il collettore fognario.
L'impossibilità per il consulente d'ufficio di individuare lo specifico tratto interessato dalla dispersione di in data 29.10.2007, se impedisce la ricostruzione dell'esatto ordine Parte_3
spazio-temporale degli eventi, non inficia l'evidenza della sua diretta consequenzialità alle opere
(rel. a.t.p., p. 62).
Analogamente, l'impossibilità di stabilire se l'incremento dello stato tensionale del terreno sia dipeso da un errore progettuale o esecutivo non esclude che il crollo della parete del condotto fognario per quattro metri e il conseguente cedimento della pavimentazione in data 19.11.2007
(via de' Carracci 57) siano imputabili agli scavi, atteso che:
a. i tiranti del primo ordine in corrispondenza dell'allineamento in cui è avvenuto il crollo sono stati eseguiti dall'1.12.2006 al 31.3.2007, mentre l'esecuzione dei tiranti del secondo ordine è successiva al crollo;
b. in corrispondenza dell'allineamento in cui è avvenuto il crollo l'opera è stata realizzata con la tecnica dello “spingitubo” dall'1.10.2007 al 31.12.2007;
c. la sua perfetta coincidenza spazio-temporale con il crollo suffraga l'ipotesi di un incremento dello sforzo tensionale del terreno in corrispondenza del collettore, già acuito dalle iniezioni.
Infine, delle cause alternative, debitamente valutate, entrambi i consulenti d'ufficio escludono l'efficacia assorbente osservando che la presenza di detriti in un collettore fognario misto è fisiologica e che, in assenza di rilievi, non può esserne stimata l'entità all'epoca dell'esecuzione dei tiranti, ma l'omesso riscontro di riduzioni rilevanti dell'officiosità idraulica anteriormente all'intrusione della malta consente di identificare nell'iniezione della boiacca la causa esclusiva dell'occlusione del condotto, del crollo delle sue pareti in mattoni e del cedimento della pavimentazione.
9 di 19 Conclusivamente i su indicati elementi di conferma del decorso causale avallato dal Tribunale soddisfano lo standard di probabilità logica necessario all'affermazione dell'an debeatur.
2.
(«I. Violazione artt. 1655, 1667, art. 1668 c.c. e ss., 2043 c.c. e ss. Violazione dell'art. 115 c.p.c.
Violazione dell'art. 2055 c.c. Erroneità della sentenza per avere ritenuto sussistente la Part legittimazione passiva di unque fondata la domanda azionata nei suoi confronti. Violazione dei principi generali, volti ad affermare la responsabilità risarcitoria diretta ed esclusiva dell'Appaltatore nonché di disposizioni contrattuali. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione»)
(«I. Violazione artt. 1655, 1667, art. 1668 c.c. e ss., 2043 c.c. e ss.. Violazione dell'art. 115 c.p.c.
Violazione dell'art. 2055 c.c. Violazione e falsa applicazione art. 1704 c.c. Erroneità della sentenza per avere ritenuto sussistente la legittimazione passiva di dunque fondata la Pt_2
domanda azionata nei suoi confronti. Violazione dei principi generali, volti ad affermare la responsabilità risarcitoria diretta ed esclusiva dell'Appaltatore nonché di disposizioni contrattuali. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione»)
Con il primo motivo ciascuna appellante censura l'accertamento della titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria.
Il Tribunale fonda la corresponsabilità della committente ( e della progettista- Parte_1
direttrice delle opere ( sulla partecipazione di alla progettazione Parte_2 Parte_1
esecutiva e sul suo potere di ingerenza.
deduce di poter rispondere dei danni cagionati dalle opere solo per culpa in Parte_1 eligendo, come confermato dall'art. 291-4 delle condizioni contrattuali (doc. 3 , CP_2
trasfuse nella convenzione d'appalto 28.11.2003 n. 5/2003 (doc. 43 . Parte_1
Entrambe le parti rilevano:
a. di aver vigilato sull'esecuzione dell'opera impartendo ad gli ordini di servizio CP_2
7.9.2006 n. 606 (doc. 12 «porre particolare attenzione [...] nella fase di Parte_1 intasamento dell'intercapedine fra armatura e terreno circostante durante la quale non devono essere superate le pressioni di iniezione indicate nelle Raccomandazioni Org_1
'Ancoraggi nei terreni e nelle rocce'. A tal fine si chiede di dotare di manometro le attrezzature che ne sono sprovviste»), 19.10.2006 n. 639 (doc. 13 , 13.12.2006 n. Parte_1
10 di 19 673 (doc. 14 , 13.2.2007 n. 732 (doc. 15 «Dall'esame dei luoghi è Parte_1 Parte_1 apparso evidente che l'acqua di perforazione si è infiltrata tra la pavimentazione in conglomerato bituminoso [...]. Quanto accaduto non può che essere imputato ad un errore di manovra da parte di un operatore che non ha percepito la temporanea difficoltà di spurgo tra il foro di perforazione ed il tubo di rivestimento e che invece di rimuovere l'ostruzione, come deve essere fatto in questi casi, con manovra ripetuta di arretramento dell'asta, ha lasciato che la pressione della pompa di mandata dell'acqua di perforazione si incrementasse fino a trovare sfogo verso gli strati di piattaforma della strada e quindi causare il sollevamento della superficie dell'asfalto»;
6.6.2007 n. 765: doc. 17 ; Parte_2
b. di aver predisposto un progetto esecutivo corretto, in cui non è specificato il valore di pressione di iniezione della boiacca, mentre i danni sono scaturiti dalla negligente e imperita esecuzione dei tiranti e dalla conseguente penetrazione nel collettore fognario della malta cementizia iniettata con eccessiva pressione nel terreno;
c. che le tavole progettuali dei tiranti (doc. 42 ed il progetto esecutivo Parte_1
particolareggiato sono stati predisposti da (art. 16.41 della convenzione d'appalto CP_2
sub doc. 43 rel. c.t.u., p. 12), quindi, l'errore nella determinazione del valore di Parte_1 pressione dell'iniezione è stato commesso da (rel. all. a, p. 6: elaborato CP_2 CP_4 sottoscritto dall'ing. per l'appaltatore; par.
4.6.1 del Capitolato Speciale di Appalto: Per_1
«Modalità esecutive tiranti di ancoraggio […]. Tali iniezioni dovranno essere eseguite senza superare la pressione corrispondente alla fratturazione idraulica del terreno (claquage)»), tenuta a stabilizzarlo con specifiche prove in situ che le consentissero di adattarlo alle caratteristiche del terreno;
d. che l'appaltatrice ha assunto la responsabilità per i danni cagionati a terzi (art. 29 delle condizioni contrattuali) e ai servizi interferenti con le infrastrutture ferroviarie o a queste prossimi (ivi, art. 22), nonché del progetto esecutivo (art. 16 della convenzione di appalto).
Le doglianze vanno disattese.
Il Tribunale fonda la responsabilità delle convenute sul titolo extracontrattuale dedotto da
[...]
(art. 2043 c.c.), accertandone i rispettivi illeciti aquiliani. Le clausole contrattuali invocate CP_1
dalle appellanti possono, quindi, rilevare nei confronti di solo ed eventualmente quali CP_1
indici delle diverse sfere di attribuzione delle parti nella progettazione e nella realizzazione delle opere.
11 di 19 Posto l'accertamento ormai irrevocabile e indubbiamente corretto della colpa di CP_2
che si è limitata ad aderire tardivamente al su esaminato e disatteso motivo d'appello concernente il rapporto di causalità, deve rivalutarsi se abbia provato la negligenza e l'imperizia di CP_1
e fondata dal Tribunale su un manifesto deficit di cooperazione tra Parte_1 Parte_2
l'ufficio di direzione dei lavori, l'appaltatrice e i subappaltatori che ha impedito lo scambio di informazioni, il controllo dei progetti, viziati da «macroscopici» errori di calcolo (verbale d'udienza del 6.2.2020), e della loro attuazione nonché la sospensione delle opere.
Le appellanti ripropongono difese già esaminate dal Tribunale con motivazione logica e coerente con i principi di diritto applicabili al caso di specie.
In tema di appalto di opere pubbliche la committente è titolare di specifici poteri di autorizzazione, controllo e sostituzione che la legittimano, eventualmente per interposizione del direttore dei lavori, a prescrivere varianti e a sospendere le opere in caso di pericolo;
risponde, quindi, dell'inosservanza dei propri obblighi di supervisione, che si dipanano dalla progettazione delle opere al loro collaudo (ex pluribus CC II 22.2.2008 n. 4591; CC VI-3 27.1.2012 n. 1263;
CC II 13.12.2019 n. 32991). L'obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori e il potere di ingerenza della committente limitano l'autonomia dell'appaltatore e, perciò, impediscono di attribuirgli la responsabilità esclusiva dei danni conseguenti alle opere (CC III 20.9.2011 n.
19132).
In particolare, il committente che progetti l'escavazione di una galleria riservando nella convenzione con l'appaltatore poteri direttivi, sostitutivi e di sorveglianza è tenuto al risarcimento dei danni cagionati dalle opere, poiché compartecipe dell'errore progettuale da cui è originato il danno (cfr. CC III 29.8.2011 n. 17697; cfr. CC I 22.8.2018 n. 20942).
La convenzione d'appalto delinea in capo a penetranti poteri di ingerenza e Parte_1
supervisione, in particolare: la nomina del direttore dei lavori e la sostituzione dei direttori nominati dall'appaltatrice, incluso il progettista di cui all'art. 16.4 (art. 4), l'approvazione degli elaborati (artt. 16.2 e 16.8), la prescrizione delle loro modifiche tecniche (art. 16.5) e il loro controllo (art. 16.6). Nessuna valenza esimente è attribuibile, perciò:
a. agli ordini di servizio emanati da poiché intempestivi, non cogenti (cfr. rel. Parte_2
p. 78 ss.; rel. c.t.u., p. 35 ss.) e manifestamente inadatti a fronteggiare l'allarme che i CP_4
problemi segnalati da il 17.11.2006 avrebbero dovuto ingenerare (rel. c.t.u., p. CP_2
36 ss.);
12 di 19 b. alla corretta riproduzione grafica del condotto fognario nelle tavole progettuali, che non esclude l'erronea definizione dele modalità di realizzazione dei tiranti né la sottovalutazione delle interferenze con le opere preesistenti né la carente sorveglianza della direzione dei lavori
(rel. c.t.u., p. 36 ss.: «ogni tecnico dotato di competenze e buon senso, sia appartenente all'organigramma dell'appaltatore sia afferente all'organizzazione operativa dell'appaltante avrebbe dovuto accorgersi immediatamente delle problematiche riscontrabili in cantiere e segnalarle tempestivamente;
fermo restando che le fasi e modalità di esecuzione avrebbero dovuto essere discusse ed adeguate prima del loro inizio. In conclusione, lo scrivente ritiene che il coinvolgimento dei progettisti non derivi dalla rappresentazione grafica della condotta fognaria – che è stata correttamente riportata negli elaborati di progetto – ma dalla definizione delle modalità di realizzazione dei tiranti, dall'inefficacia dell'attività di sorveglianza nell'elaborazione dei dettagli costruttivi, dall'insufficiente assistenza alla D.L, e quindi, in generale, dalla complessiva sottovalutazione dell'interferenza fra la realizzazione dei tiranti e le opere esistenti;
analogamente […] non si può non rilevare che l'attività di vigilanza da parte sua e dei propri coadiutori (direttori operativi ed ispettori di cantiere) non sia stata adeguata all'importanza e delicatezza delle opere da eseguire»). Cont
Il progetto originario, predisposto «sotto la sorveglianza del progettista di » (aart. 16.41 della convenzione d'appalto sub doc. 43 «L'Appaltatore redigerà, sotto la Parte_1
Cont sorveglianza del progettista di , che avrà accesso ai locali deputati a tale attività, gli elaborati di dettaglio di cui al punto 16.2.1, con un proprio tecnico che firmerà come
Cont
“redattore”, utilizzando il cartiglio di e la codifica di cui all'allegato 31 con la dizione
“elaborati di dettaglio del progetto esecutivo”. Il “redattore” dovrà essere un tecnico laureato in ingegneria, iscritto all'Albo professionale e dotato di specifica e comprovata esperienza maturata per lavori similari o analoghi a quelli di cui al presente Contratto»; rel. c.t.u., p. 12), prevedeva una pressione di iniezione eccessiva (50 daN/cm2), che la committente e la sua progettista non rilevarono limitandosi a disporre il calcolo statico della paratia e dei tiranti e a prescrivere genericamente, nel capitolato d'appalto, che la pressione di iniezione non comportasse la fratturazione idraulica del terreno.
Inoltre, a fronte del protrarsi nel tempo delle infiltrazioni di malta cementizia e di ulteriori eventi dannosi nelle strutture interne alla stazione ferroviaria, le appellanti avrebbero non solo potuto, ma dovuto sospendere le opere, invece di limitarsi a richiamare l'appaltatrice all'osservanza dei
13 di 19 progetti, dei capitolati e delle leges artis; solo nel mese di dicembre del 2006, invece, i tiranti sono realizzati con una pressione inferiore di ben quattro quarti al suo valore originario.
3.
(«II. Violazione degli artt. 112, 156, comma 2, e 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Erroneità della sentenza per omessa pronuncia e comunque illogicità e contraddittorietà della Part motivazione circa la domanda di garanzia/manleva azionata da nei confronti di CP_2
Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 delle Condizioni generali di Contratto e degli art.
1362, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1372 c.c.»)
(«II. Violazione degli artt. 112, 156, comma 2, e 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Erroneità della sentenza per omessa pronuncia e comunque illogicità e contraddittorietà della
Part motivazione circa la domanda di garanzia/manleva azionata da nei confronti di CP_2
Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 delle Condizioni generali di Contratto»)
Con il secondo motivo le appellanti censurano il rigetto delle loro domande di manleva nei confronti di CP_2
Il Tribunale, sottolineata l'inopponibilità ad di limitazioni contrattuali della CP_1 responsabilità, nega che l'art. 29 dell'appalto consenta a e di essere CP_5 Parte_2
interamente manlevate da poiché la clausola disciplina la diversa ipotesi di danni CP_2 cagionati dall'appaltatrice o da suoi commessi di cui la committente (e non la direttrice delle opere) debba rispondere a titolo oggettivo o indiretto.
Le appellanti deducono, in particolare, che:
a. l'art. 293 delle condizioni contrattuali obbliga l'appaltatore a «a tenere sollevato ed indenne il
Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi»;
b. è stato l'errore esecutivo di a rovinare il collettore fognario;
CP_2
c. la giurisprudenza ha già affermato la validità in rapporto all'art. 1229 c.c. del patto di manleva contenuto nei contratti di appalto di (CC III 17.12.2001 n. 15891: «costituisce Parte_1
orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui non può ritenersi vietata dall'art. 1229 c.c., ed è, quindi, valida, la cosiddetta “clausola di manleva”, normalmente inserita nei contratti di appalto o di concessione di lavori e servizi per la
, con la quale, lasciando ferma la responsabilità dell'Amministrazione Organizzazione_2 verso i dipendenti dell'Appaltatore o del concessionario danneggiati dal fatto colposo
14 di 19 dell'Amministrazione stessa, si consenta, tuttavia, a questa di riversare – come nella specie – su altri, ed anche sullo stesso Appaltatore o concessionario, gli oneri derivanti dalla propria responsabilità»).
I loro rilievi vanno disattesi.
Si riporta l'art. 29 della convenzione di appalto (doc. 3 : CP_2
«29.1. Il Committente non assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero derivare all'Appaltatore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
29.2. Quando, comunque in connessione con l'esecuzione dei lavori, si verifichi un danno derivante, dipendente o connesso con l'esercizio o con il traffico ferroviario, l'appaltatore assume ogni responsabilità qualora non dimostri di aver adottato ogni provvedimento prescritto dalle presenti Condizioni generali, dal Capitolato Speciale dal contratto o previsto da leggi, regolamenti, istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, teso ad impedire l'evento, o ad evitare il danno e non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.
29.3. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose del Committente od a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità impegnandosi a tenere sollevato e indenne il committente da qualsiasi pretesa
o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.
29.4. L'appaltatore è inoltre direttamente responsabile della conservazione delle preesistenti condizioni di stabilità di fabbricati e altri manufatti (ferroviari o di terzi) interessati dai lavori, per cui tutte le opere necessarie per riparare eventuali danni verificatisi in dipendenza dei lavori eseguiti fanno carico all'appaltatore stesso»).
Il rilievo del Tribunale è corretto, poiché la manleva invocata dalle appellanti attiene testualmente (art. 13621 c.c.) ai danni cagionati dall'appaltatrice alla committente o a terzi «per fatto proprio o dei suoi dipendenti» (artt. 2049-2051 c.c.); quindi, l'obbligo, oltremodo generico, di di «tenere sollevato e indenne il committente da qualsiasi pretesa o molestia che CP_2 al riguardo venisse mossa da terzi» non si estende all'obbligazione risarcitoria di cui la
15 di 19 committente sia contitolare per fatto proprio, fermo il regresso nei confronti dell'appaltatrice per la sua quota (art. 2055 c.c.).
Ciò stabilito, le doglianze delle appellanti in ordine alla quota di (quaranta per CP_2 cento) sono infondate, poiché le condotte delle obbligate, equivalenti sotto il profilo dell'entità dei danni cagionati, vanno diversificate nella graduazione della colpa dovendosi valutare:
a. il nesso di rischio, ossia l'efficacia impeditiva della condotta alternativa lecita, che è uguale;
b. l'esigibilità delle cautele dovute ed omesse in rapporto alle abilità professionali degli agenti, che è uguale;
c. l'unicità o la pluralità delle cautele violate e la loro rilevanza, che non sono, invece, paritarie poiché, pur essendo gli errori progettuali ed esecutivi indistricabilmente connessi, la committente e la direttrice delle opere erano titolari di specifici obblighi di garanzia e sono state negligenti ed imperite fin dalla predisposizione del progetto iniziale consegnato all'appaltatrice.
Deve, quindi, ritenersi corretta la ripartizione ineguale delle quote compiuta dal Tribunale.
4.
(«IV. Violazione degli artt. 112, 156, comma 2, 183 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c.»)
Il Tribunale condanna le convenute al pagamento di € 62.372,35 per «costi sostenuti in sede di
CTU per indagini aggiuntive così come documentate», per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale sull'assunto dell'impossibilità di completare il riepilogo al termine dell'accertamento tecnico e la raccolta dei documenti dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, avvenuta cinque mesi dopo l'ultima video-ispezione del 16.10.2019.
Le appellanti eccepiscono che:
a. lo schema, formato unilateralmente da riporta un ordine di lavoro identificato solo CP_1 da un codice numerico e i dati identificativi di fatture a credito di (€ Parte_4
7.800,00), (€ 4.132,72) e (€ Organizzazione_3 Controparte_6
50.439,60);
b. nessuna delle fatture citate contiene gli importi indicati nello schema (€ 47.550,18 ed €
2.889,42);
c. le video-ispezioni eseguite nel corso dell'accertamento tecnico sono state affidate a
[...]
società facente capo al e hanno interessato Controparte_7 Controparte_6
16 di 19 un tratto specifico della condotta fognaria (m 275) per un tempo complessivo di centoquarantatrè minuti. eccepisce che: CP_1
a. le fatture a credito di corrispondono al compenso del consulente di Parte_4
parte;
b. le fatture a credito di pertengono alle video-ispezioni chieste dal Controparte_6 consulente d'ufficio;
c. le fatture emesse da si riferiscono agli oneri di sicurezza accessori alle Organizzazione_3
video-ispezioni (compensi del coordinatore della sicurezza e del rappresentante del datore di lavoro committente).
I rilievi dell'appellante sono parzialmente fondati.
Le spese sostenute dal consulente tecnico d'ufficio sono rimborsabili a prescindere da una specifica autorizzazione ove ritenute dal giudice necessarie ai fini delle indagini (CC II 5.8.1992
n. 9293). Analogamente, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte sono rimborsabili salvo il potere del giudice (art. 921 c.p.c.) di escludere la ripetizione di esborsi eccessivi o superflui (CC III 20.2.2015 n. 3380).
Delle spese prospettate da il cui pagamento è incontroverso, sono riconducibili CP_1 all'accertamento tecnico solo il compenso del perito di parte (€ 7.800,00), che appare congruo, e le spese per le video-ispezioni, rimborsabili, invece, fino a concorso del minor importo determinato dalle appellanti secondo i parametri di cui all'offerta della società affidataria (all. 1
5.2.2021) di € 7.356,60 con indicazione ex adverso non contestata, non essendo comprensibile né opportunamente documentato come si giustificherebbe il costo sensibilmente maggiore che
[...]
assume di aver sostenuto per le video-ispezioni. CP_1
Ne discende la riforma della sentenza in parte qua.
5.
(«V. Violazione dell'art. 1284 c.c. Violazione degli artt. 112, 156, comma 2, e 132, comma 2, n.
4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.»)
Il quinto motivo d'appello è fondato.
La data della litispendenza coincide con l'introduzione della causa di merito, non con la sua riassunzione;
quindi, precede l'entrata in vigore della riforma dell'art. 12844 c.c. (art. 171 d.l.
12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni nella l. 10.11.2014 n. 162).
17 di 19 Fermò il superiore e assorbente rilievo, ragioni testuali, logiche e sistematiche (cfr. A Bologna
II 2.4.2023 n. 907) consentono di escludere l'applicazione, della data della domanda, dell'art. 12844 c.c. agli interessi compensativi (CC SU 17.2.1995 n. 1712). In particolare, va osservato che:
a. l'art. 12844 c.c. opera de residuo in assenza di diverso accordo delle parti (cfr. CC II 7.11.2018
n. 28409 in tema di equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo;
CC I 14.12.2022
n. 36595 in tema di indebito oggettivo);
b. la ratio della riforma (art. 17 d.l. 12.9.2014 n. 132) è il «contrasto del ritardo nei pagamenti»,
ossia la «tutela del credito» liquido ed esigibile;
c. l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844 c.c. rinvia, i crediti risarcitori, ivi inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (CC III
20.4.2020 n. 7966);
d. costituendo gli interessi compensativi una mera tecnica di forfettizzazione del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, la scelta del saggio applicabile è regolata dagli artt. 1223 e 1226 c.c., non dall'art. 1284 c.c., quindi l'applicazione del maggior tasso di interesse stabilito dal d. lgs.
9.10.2002 n. 231 implica la prova dell'incongruità del saggio di cui all'art. 12841 c.c., ossia la sua insufficienza a compensare il creditore del danno sofferto per il ritardo nel pagamento (CC III 5.7.2023 n. 19063).
Ne discende la riforma della sentenza in parte qua.
6.
Le spese seguono la soccombenza unitaria e globale (CC III 12.4.2018 n. 9064) e sono determinate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli di e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e di avverso la sentenza del Tribunale di Bologna
[...] CP_1 CP_2
30.7.2020 n. 1129, in sua parziale riforma:
1- dichiara tenute e condanna e in Parte_1 Parte_2 CP_2 solido tra loro al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, di € CP_1
570.000,00 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della sentenza appellata al
18 di 19 soddisfo, a dedursi i pagamenti già eseguiti in esecuzione della sentenza;
2- regola le spese del primo grado processuale come da sentenza appellata (capi 3 e 6);
3- regola le spese dell'istruzione preventiva e della consulenza tecnica d'ufficio come da sentenza appellata (capi 5, 7 e 8);
4- in riforma del suo capo quarto, condanna e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro al pagamento in favore di degli esborsi per la CP_2 CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, che liquida in € 7.800,00 ed € 7.356,60, condannando CP_1
alla restituzione in favore di e del maggior Parte_1 Parte_2
importo ricevuto a tale titolo oltre interessi ex art. 12841 c.c. dal pagamento al soddisfo;
5- regola i rapporti interni di e come Parte_1 Parte_2 CP_2
da sentenza appellata (capo 9).
Deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9 aprile 2024
Il Consigliere relatore ed estensore
Martina Grandi
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
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