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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/10/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Marco Bottino all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art 127ter cpc sostitutive dell'udienza del 16.10.25, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al R G. N. 16378 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
in qualità di Tutore legale di , rappresentato e Parte_1 Parte_2 difes0 in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Pannone
AN
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa come in atti CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.12.24 parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'irripetibilità della somma di euro 11468,06 quali ratei di indennità di accompagnamento erogati dall' 1/5/19 al 31/03/2021 relativa alla pensione cat. inv. Civ. n. 00569273 in godimento all'interdetto richiesta dall' con comunicazione del 23.8.21 avente la seguente Parte_2 CP_1
motivazione: “irreperibilità' del ricorrente nel suddetto periodo”
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto che tale richiesta era ingiustificata in quanto il ricorrente aveva cambiato la propria residenza a seguito di separazione, migrando dal aprile 2021 nel comune di Melito.
1 L costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
L'azione proposta va qualificata come azione di accertamento negativo del diritto del convenuto ente previdenziale a ripetere la somma oggetto di comunicazione del 23.8.2021.
Va osservato in generale che, relativamente all'onere della prova gravante sul ricorrente, la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che in tema di indebito, anche previdenziale,
“nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
Nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale, poiché l'irripetibilità costituisce un limite "esterno" dell'altrui diritto, colui che tale irripetibilità eccepisce ha, per l'art. 2697 secondo comma, c.c., l'onere di provare la sussistenza dei presupposti (nella specie condizioni reddituali) normativamente previsti per la percezione della prestazione nella misura rivendicata.
Inoltre, va data applicazione al principio della Suprema Corte secondo cui “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr, Cass. Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020). Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, va dichiarata non ripetibile la somma € 11468,06 oggetto di comunicazione del
23.8.21 e disposta la conseguenziale condanna l alla restituzione di quanto eventualmente CP_1 già recuperato per il medesimo titolo sulla prestazione in godimento. Sussistono eccezionali
2 ragioni per compensare le spese di lite tra le parti in ragione della documentata omissione nell'invio delle comunicazioni della residenza da parte del ricorrente
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara non ripetibile la somma di € 11468,06 oggetto di comunicazione del 23.8.2021 e condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente già recuperato per il medesimo CP_1
titolo sulla prestazione in godimento;
- spese compensate.
Aversa, 19.10.25
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
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