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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/03/2024, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
N.R.G. 748/2023
TRIBUNALE Ordinario di LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 Parte ricorrente e
Controparte_1
Parte resistente
Oggi 12 marzo 2024, alle ore 12:00, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, sono comparsi:
, presente con l'Avv. BERSANI MICHELE. Parte_1 Per l'Avv. Bottani in sostituzione Controparte_1 dell Viene introdotto il primo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: "Sono nato il [...] a [...]
Romania, residente in Sant'Angelo Lodigiano. Disoccupato. Sono in Italia dal 2001; d a invalidità per cui posso svolgere certi tipi di lavoro. La ricorrente è mia compagna. Mia aiuta in casa per la mia invalidità.". Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap. del ricorso n. 6: “La ricorrente è residente in Italia sin dall'anno 2004”: non siamo sposati, viviamo insieme. È in Italia dal 2004. Io sono arrivato in Italia nel 2001 e lei nel 2004, non ricordo il mese esatto. Sono circa venti anni fa. Era minorenne all'epoca e non lavorava. Sarà tornata in Romania un paio di volte in venti anni. Stava in Romania due o tre settimane, non di più. Cap. del ricorso n. 7: “Più precisamente, la ricorrente ha dimorato stabilmente ai seguenti indirizzi, nei rispettivi periodi: dal febbraio 2004 all'ottobre 2006 in Calcinate (BG); dal novembre 2006 al gennaio 2011 in Sant'Angelo Lodigiano, via Cavour, 58; dal febbraio 2011 al giugno 2019 in Sant'Angelo Lodigiano, via Bondioli, n. 4; dal maggio 2019 a tutt'oggi (novembre 2023), in Sant'Angelo Lodigiano, via Cogozzo n. 16”: stava in Calcinate. Dal 2006 si è trasferita in via Cavour n. 58 a Sant'Angelo Lodigiano. Ha fatto dei lavoretti, come le pulizie, sempre in Italia. Per lo più era casalinga e si occupava della casa di abitazione. Dopo la casa di Via Cavour nel 2011 ci siamo trasferiti entrambi in via Bondioli n. 4 in Sant'Angelo Lodigiano. Preciso che eravamo in affitto. Nel 2007 abbiamo avuto il primo figlio, nato a [...] A Sant'Angelo Lodigiano AN faceva dei lavoretti, tipo pulizie, piccoli lavori. Per il resto si occupava dei figli. Dopo via Bondioli ci siamo trasferiti in via Cogozzo n. 16. Io sono arrivato a Sant'Angelo nel 2001. La ricorrente è arrivata in Italia a Bergamo, a Calcinate nel 2004. Da quell'anno fino al 2024 è rimasta in Italia. Adesso abitiamo in una casa comunale (via Cogozzo). Non ricordo l'indirizzo di Calcinate, era una casa in centro, vicina ad un parcheggio, davanti alla Chiesa, dove incontravo Abitava con la famiglia, mamma, papà e sorella. Il papà di lavorava in Italia, era Pt_1 Pt_1 carpentiere. Il papà di è arrivato in Italia prima di lei, penso fosse da dieci anni già in territorio Pt_1 italiano.
1 Ricordo che quella di Calcinate era una casa in affitto. A Calcinate sono stati due anni, poi si è Pt_1 trasferita a Sant'Angelo Lodigiano. Era una casa, quella, di proprietà, era la casa di mio padre, avevamo preso un mutuo per acquistarla. Mio padre lavora da venticinque anni come macellaio in provincia di Pavia. La famiglia di è poi tornata in Romania: penso sia tornata in Romania 5-6 anni fa. Pt_1
Del presente iene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Viene introdotto il secondo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: "Sono , nata il [...] a [...], residente in Monticelli Pavese. Disoccupata. Sono la mamma di Conosco la ricorrente da una vita, è la Tes_1 fidanzata di mio figlio da venti anni". Il Giudice procede, ai sensi dell' .c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap. del ricorso n. 6: “La ricorrente è residente in Italia sin dall'anno 2004”: confermo la circostanza. Lei sarà tornata in Romania solo in tre occasioni, più o meno sarà stata in Romania ogni volta per due settimane. Mio figlio è arrivato in Italia circa nel 2001-2002. Nel 2006 mio figlio ed sono andati ad abitare insieme, a Sant'Angelo Lodigiano, via Cavour n. 58. Pt_1 Prima del 2006 abitava a Calcinate, con i suoi genitori e la sorella. Pt_1
Cap. del ricors iù precisamente, la ricorrente ha dimorato stabilmente ai seguenti indirizzi, nei rispettivi periodi: dal febbraio 2004 all'ottobre 2006 in Calcinate (BG); dal novembre 2006 al gennaio 2011 in Sant'Angelo Lodigiano, via Cavour, 58; dal febbraio 2011 al giugno 2019 in Sant'Angelo Lodigiano, via Bondioli, n. 4; dal maggio 2019 a tutt'oggi (novembre 2023), in Sant'Angelo Lodigiano, via Cogozzo n. 16”: Confermo, a Calcinate preciso che la casa era in affitto. La famiglia di è rimasta in Italia per quasi 15 anni, poi sono tornati in Romania perché sono Pt_1 malati. Dopo via Cavour n. 58 sono andati a vivere in via Bondioli n. 4, sempre a Sant'Angelo, erano sempre in affitto. In via Cavour n. 58 prima avevamo una casa nostra, avevamo fatto un mutuo per acquistarla, ma poi non avevamo soldi per finire di pagare le rate del mutuo. Dopo via Bondioli mio figlio ed sono andati a vivere, il civico era il 16, sempre Sant'Angelo Pt_1 Lodigiano. ha fatto dei lavoretti nel 2013. Poi ha fatto il permesso di soggiorno. Pt_1 Nel 2007 hanno avuto un figlio, di nome nato a [...] Persona_1 Del presente verbale viene data lettura al quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014.
Si sottolinea che il presente verbale, telematico, non viene sottoscritto da ciascun testimone e che è stato redatto nel rispetto della normativa ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c., come modificati dall'art. 45 co. 1, lett. a) e lett. a), del D.L. 90/2014 conv. con mod. in Legge n. 114/2014.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Insiste per la distrazione dei compensi. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti 2 Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. BERSANI Parte_1 C.F._1 io è el in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 studio è e domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 09.11.2023, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare la
[...] nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o la revoca dei provvedimenti con cui Controparte_1 ha disposto la revoca del reddito di cittadinanza i cui benefici economici sono stati percepiti dalla
[...] ricorrente dal luglio 2019 al dicembre 2020 e chiesto la restituzione di somme a suo dire indebitamente percepite a tale titolo, nonché di qualsivoglia atto preparatorio e/o consequenziale ai medesimi (ivi compresi eventuali avvisi di addebito e/o provvedimenti giudiziali di cui dovesse essere ex adverso eccepita l'esistenza);
2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a a titolo di restituzione del Reddito di Cittadinanza percepito;
Controparte_1
3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 18.158,17 percepita dal luglio 2019 al dicembre 2020 a titolo di beneficio economico del Reddito di Cittadinanza;
4. con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre a favore dello scrivente legale, che si dichiara antistatario;
5. con sentenza immediatamente esecutiva”.
Si è ritualmente costituito in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale della
[...] domanda.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti, senza necessità di istruttoria orale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del
1 dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
cittadina di nazionalità rumena, assume di essere stata destinataria di una comunicazione Parte_1
CP_ di indebito datata 19.10.2021 (doc. n. 1 ric.) nella quale provvedeva alla “revoca/decadenza” dal Reddito di Cittadinanza goduto in precedenza per il periodo dal mese di luglio dell'anno 2019 al mese di dicembre dell'anno 2020, con la seguente motivazione: “mancanza del requisito di cittadinanza (art. 2 co. 1 a), 1), L 26/2019”
e domandava la restituzione dell'importo percepito. CP_ replica affermando che la ricorrente non avrebbe maturato il requisito previsto dalla legge – dieci anni di permanenza in territorio italiano – alla data di presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza n.
in quanto risulterebbe residente in Italia solo dal 16.09.2013, come da Parte_2 documentazione che produce. Ribadisce quindi la mancanza del requisito della residenza ultradecennale.
La ricorrente afferma di risiedere in Italia da oltre dieci anni e di avere in territorio italiano il rispettivo nucleo familiare, come da documentazione allegata al ricorso (docc. nn. 3-4-5-6).
Inoltre, a sostegno della propria pretesa, richiama la nota del del Lavoro del 14 aprile 2020, con Org_1 specifico riferimento all'interpretazione da adottare in punto di requisito della residenza.
Non è in contestazione il possesso, da parte della ricorrente, di altri requisiti all'infuori di quello della residenza.
Dal punto di vista normativo, l'art. 2 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 prevede: “il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
I requisiti di cittadinanza sono quindi riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere: cittadino italiano o dell' cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, Org_2 ovvero titolare di protezione internazionale o apolide;
cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell Org_2
È cumulativamente necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
In punto di diritto, l'art. 43 comma 2 del codice civile enuclea la nozione di residenza quale “luogo in cui la
2 persona ha la dimora abituale”, per la quale occorre la compresenza di due requisiti, uno oggettivo, l'altro soggettivo, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “la residenza della persona ex art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive” (v. Cass. civ. Sez. I Ord., 15/02/2021, n. 3841), oppure: “la residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43 cod. civ., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali” (v. Cass. civ. Sez. I Sent., 01/12/2011, n.
25726).
Il requisito della continuativa residenza nel territorio italiano deve essere inteso in senso non formalistico, quale sarebbe se lo si concepisse come necessità di permanenza della formale iscrizione anagrafica negli appositi registri comunali, avendo viceversa natura fattuale (in questo senso, con riferimento all'assegno sociale per i cittadini extracomunitari App. Genova, sez. lav., 22 dicembre 2020, n. 264), alla stregua di abituale, persistente dimora sul territorio nazionale, per un periodo prolungato ed apprezzabile (elemento oggettivo), accompagnato dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni, sociali familiari e affettive (elemento soggettivo).
Ciò detto, nel caso di specie vi sono numerosi elementi probatori per ritenere che la ricorrente, cittadina di uno Stato Membro appartenente alla UE ex art. 2 comma 1 lett. a), p. 1) del d.l. n. 4/2019 (conv. in L. n.
26/2019), possieda la residenza effettiva in territorio italiano da più di dieci anni e dunque possieda il requisito previsto dalla disposizione (art. 2 comma 1 lett. a), p. 2) del d.l. n. 4/2019) per l'accesso al R.d.C.: - la presenza del nucleo familiare in territorio italiano, come si evince dalla nascita di un figlio in data 06.12.2007 (doc. n.
5 ric., estratto atto di nascita di iscritto all'anagrafe comunale in data 08.10.2008, come da docc. Persona_1 nn.
4-7 res.) e della seconda figlia in data 01.10.2015 (doc. n. 6 ric., estratto atto di nascita di ), Persona_2 residente in territorio italiano, oltre che dalla residenza del compagno convivente in Sant'Angelo Lodigiano
(v. doc. n. 6 res.; cfr. dichiarazioni rese a verbale di udienza del 09.02.2024); - le risultanze dell'estratto CP_ previdenziale prodotto da dietro autorizzazione del Giudice, dalle quali emerge la prestazione di lavoro per il mese di luglio dell'anno 2012, nell'anno 2013 e nell'anno 2020; - il certificato di residenza storico CP_ prodotto da – avente valore indiziario – che certifica la residenza anagrafica dal 16.09.2013 (doc. n. 2 res.); - le concordi deposizioni dei testimoni escussi, da ritenersi attendibili, dalle quali si ricava la persistenza della ricorrente sul territorio italiano. Emerge con evidenza dall'istruttoria orale che ha Parte_1 dimorato sul territorio nazionale per un periodo di circa venti anni, alternando intervalli temporali (circa tre) di ritorno nel paese di origine, della durata di poche settimane, tali da non scalfire la presenza continuativa in
Italia.
L'istruttoria orale ha confermato che , legata sentimentalmente al compagno (teste Parte_1 Tes_1
3 Tes_
) ha dimorato per lo più nel territorio del Comune di Sant'Angelo Lodigiano e prima del 2006 ha dimorato con la propria famiglia di origine (poi tornata in Romania) in Calcinate, nel Comune di Bergamo.
Sono numerosi gli elementi probatori, orali e documentali, per ritenere che la ricorrente abbia un legame stabile, affettivo (propria famiglia, famiglia con il fidanzato) e materiale (occupazioni, abitudini di vita), con il territorio italiano, paese ove si svolgono le sue normali relazioni sociali e dove la stessa intesse le proprie consuetudini di vita in maniera continuativa, quantomeno dal 2004 (si vedano le dichiarazioni rese dai testimoni a verbale di udienza del 12.03.2024).
È in Italia che ha dimorato volontariamente ed abitualmente per circa venti anni, così Parte_1 come, stante la presenza del proprio nucleo familiare, è in Italia che era intenzionata ad abitare in modo stabile, alla data di presentazione della domanda per il beneficio.
Deve ritenersi certamente dimostrato il possesso del requisito della decennalità richiesto dalla disposizione. CP_
per contro, non ha dimostrato la sussistenza di un indebito (assistenziale), né ha fornito elementi convincenti per ritenere che non sussista l'elemento della continuatività della residenza.
Il ricorso, perciò, merita di essere accolto. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. BERSANI MICHELE dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: CP_
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente ad a titolo di Reddito di Cittadinanza per il periodo luglio 2019-dicembre 2020;
- accerta l'insussistenza dell'indebito;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Bersani Michele, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
4 Così deciso in Lodi, il 12 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE Ordinario di LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 Parte ricorrente e
Controparte_1
Parte resistente
Oggi 12 marzo 2024, alle ore 12:00, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, sono comparsi:
, presente con l'Avv. BERSANI MICHELE. Parte_1 Per l'Avv. Bottani in sostituzione Controparte_1 dell Viene introdotto il primo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: "Sono nato il [...] a [...]
Romania, residente in Sant'Angelo Lodigiano. Disoccupato. Sono in Italia dal 2001; d a invalidità per cui posso svolgere certi tipi di lavoro. La ricorrente è mia compagna. Mia aiuta in casa per la mia invalidità.". Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap. del ricorso n. 6: “La ricorrente è residente in Italia sin dall'anno 2004”: non siamo sposati, viviamo insieme. È in Italia dal 2004. Io sono arrivato in Italia nel 2001 e lei nel 2004, non ricordo il mese esatto. Sono circa venti anni fa. Era minorenne all'epoca e non lavorava. Sarà tornata in Romania un paio di volte in venti anni. Stava in Romania due o tre settimane, non di più. Cap. del ricorso n. 7: “Più precisamente, la ricorrente ha dimorato stabilmente ai seguenti indirizzi, nei rispettivi periodi: dal febbraio 2004 all'ottobre 2006 in Calcinate (BG); dal novembre 2006 al gennaio 2011 in Sant'Angelo Lodigiano, via Cavour, 58; dal febbraio 2011 al giugno 2019 in Sant'Angelo Lodigiano, via Bondioli, n. 4; dal maggio 2019 a tutt'oggi (novembre 2023), in Sant'Angelo Lodigiano, via Cogozzo n. 16”: stava in Calcinate. Dal 2006 si è trasferita in via Cavour n. 58 a Sant'Angelo Lodigiano. Ha fatto dei lavoretti, come le pulizie, sempre in Italia. Per lo più era casalinga e si occupava della casa di abitazione. Dopo la casa di Via Cavour nel 2011 ci siamo trasferiti entrambi in via Bondioli n. 4 in Sant'Angelo Lodigiano. Preciso che eravamo in affitto. Nel 2007 abbiamo avuto il primo figlio, nato a [...] A Sant'Angelo Lodigiano AN faceva dei lavoretti, tipo pulizie, piccoli lavori. Per il resto si occupava dei figli. Dopo via Bondioli ci siamo trasferiti in via Cogozzo n. 16. Io sono arrivato a Sant'Angelo nel 2001. La ricorrente è arrivata in Italia a Bergamo, a Calcinate nel 2004. Da quell'anno fino al 2024 è rimasta in Italia. Adesso abitiamo in una casa comunale (via Cogozzo). Non ricordo l'indirizzo di Calcinate, era una casa in centro, vicina ad un parcheggio, davanti alla Chiesa, dove incontravo Abitava con la famiglia, mamma, papà e sorella. Il papà di lavorava in Italia, era Pt_1 Pt_1 carpentiere. Il papà di è arrivato in Italia prima di lei, penso fosse da dieci anni già in territorio Pt_1 italiano.
1 Ricordo che quella di Calcinate era una casa in affitto. A Calcinate sono stati due anni, poi si è Pt_1 trasferita a Sant'Angelo Lodigiano. Era una casa, quella, di proprietà, era la casa di mio padre, avevamo preso un mutuo per acquistarla. Mio padre lavora da venticinque anni come macellaio in provincia di Pavia. La famiglia di è poi tornata in Romania: penso sia tornata in Romania 5-6 anni fa. Pt_1
Del presente iene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Viene introdotto il secondo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: "Sono , nata il [...] a [...], residente in Monticelli Pavese. Disoccupata. Sono la mamma di Conosco la ricorrente da una vita, è la Tes_1 fidanzata di mio figlio da venti anni". Il Giudice procede, ai sensi dell' .c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap. del ricorso n. 6: “La ricorrente è residente in Italia sin dall'anno 2004”: confermo la circostanza. Lei sarà tornata in Romania solo in tre occasioni, più o meno sarà stata in Romania ogni volta per due settimane. Mio figlio è arrivato in Italia circa nel 2001-2002. Nel 2006 mio figlio ed sono andati ad abitare insieme, a Sant'Angelo Lodigiano, via Cavour n. 58. Pt_1 Prima del 2006 abitava a Calcinate, con i suoi genitori e la sorella. Pt_1
Cap. del ricors iù precisamente, la ricorrente ha dimorato stabilmente ai seguenti indirizzi, nei rispettivi periodi: dal febbraio 2004 all'ottobre 2006 in Calcinate (BG); dal novembre 2006 al gennaio 2011 in Sant'Angelo Lodigiano, via Cavour, 58; dal febbraio 2011 al giugno 2019 in Sant'Angelo Lodigiano, via Bondioli, n. 4; dal maggio 2019 a tutt'oggi (novembre 2023), in Sant'Angelo Lodigiano, via Cogozzo n. 16”: Confermo, a Calcinate preciso che la casa era in affitto. La famiglia di è rimasta in Italia per quasi 15 anni, poi sono tornati in Romania perché sono Pt_1 malati. Dopo via Cavour n. 58 sono andati a vivere in via Bondioli n. 4, sempre a Sant'Angelo, erano sempre in affitto. In via Cavour n. 58 prima avevamo una casa nostra, avevamo fatto un mutuo per acquistarla, ma poi non avevamo soldi per finire di pagare le rate del mutuo. Dopo via Bondioli mio figlio ed sono andati a vivere, il civico era il 16, sempre Sant'Angelo Pt_1 Lodigiano. ha fatto dei lavoretti nel 2013. Poi ha fatto il permesso di soggiorno. Pt_1 Nel 2007 hanno avuto un figlio, di nome nato a [...] Persona_1 Del presente verbale viene data lettura al quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014.
Si sottolinea che il presente verbale, telematico, non viene sottoscritto da ciascun testimone e che è stato redatto nel rispetto della normativa ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c., come modificati dall'art. 45 co. 1, lett. a) e lett. a), del D.L. 90/2014 conv. con mod. in Legge n. 114/2014.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Insiste per la distrazione dei compensi. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti 2 Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. BERSANI Parte_1 C.F._1 io è el in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 studio è e domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 09.11.2023, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare la
[...] nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o la revoca dei provvedimenti con cui Controparte_1 ha disposto la revoca del reddito di cittadinanza i cui benefici economici sono stati percepiti dalla
[...] ricorrente dal luglio 2019 al dicembre 2020 e chiesto la restituzione di somme a suo dire indebitamente percepite a tale titolo, nonché di qualsivoglia atto preparatorio e/o consequenziale ai medesimi (ivi compresi eventuali avvisi di addebito e/o provvedimenti giudiziali di cui dovesse essere ex adverso eccepita l'esistenza);
2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a a titolo di restituzione del Reddito di Cittadinanza percepito;
Controparte_1
3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 18.158,17 percepita dal luglio 2019 al dicembre 2020 a titolo di beneficio economico del Reddito di Cittadinanza;
4. con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre a favore dello scrivente legale, che si dichiara antistatario;
5. con sentenza immediatamente esecutiva”.
Si è ritualmente costituito in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale della
[...] domanda.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti, senza necessità di istruttoria orale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del
1 dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
cittadina di nazionalità rumena, assume di essere stata destinataria di una comunicazione Parte_1
CP_ di indebito datata 19.10.2021 (doc. n. 1 ric.) nella quale provvedeva alla “revoca/decadenza” dal Reddito di Cittadinanza goduto in precedenza per il periodo dal mese di luglio dell'anno 2019 al mese di dicembre dell'anno 2020, con la seguente motivazione: “mancanza del requisito di cittadinanza (art. 2 co. 1 a), 1), L 26/2019”
e domandava la restituzione dell'importo percepito. CP_ replica affermando che la ricorrente non avrebbe maturato il requisito previsto dalla legge – dieci anni di permanenza in territorio italiano – alla data di presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza n.
in quanto risulterebbe residente in Italia solo dal 16.09.2013, come da Parte_2 documentazione che produce. Ribadisce quindi la mancanza del requisito della residenza ultradecennale.
La ricorrente afferma di risiedere in Italia da oltre dieci anni e di avere in territorio italiano il rispettivo nucleo familiare, come da documentazione allegata al ricorso (docc. nn. 3-4-5-6).
Inoltre, a sostegno della propria pretesa, richiama la nota del del Lavoro del 14 aprile 2020, con Org_1 specifico riferimento all'interpretazione da adottare in punto di requisito della residenza.
Non è in contestazione il possesso, da parte della ricorrente, di altri requisiti all'infuori di quello della residenza.
Dal punto di vista normativo, l'art. 2 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 prevede: “il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
I requisiti di cittadinanza sono quindi riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere: cittadino italiano o dell' cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, Org_2 ovvero titolare di protezione internazionale o apolide;
cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell Org_2
È cumulativamente necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
In punto di diritto, l'art. 43 comma 2 del codice civile enuclea la nozione di residenza quale “luogo in cui la
2 persona ha la dimora abituale”, per la quale occorre la compresenza di due requisiti, uno oggettivo, l'altro soggettivo, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “la residenza della persona ex art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive” (v. Cass. civ. Sez. I Ord., 15/02/2021, n. 3841), oppure: “la residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43 cod. civ., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali” (v. Cass. civ. Sez. I Sent., 01/12/2011, n.
25726).
Il requisito della continuativa residenza nel territorio italiano deve essere inteso in senso non formalistico, quale sarebbe se lo si concepisse come necessità di permanenza della formale iscrizione anagrafica negli appositi registri comunali, avendo viceversa natura fattuale (in questo senso, con riferimento all'assegno sociale per i cittadini extracomunitari App. Genova, sez. lav., 22 dicembre 2020, n. 264), alla stregua di abituale, persistente dimora sul territorio nazionale, per un periodo prolungato ed apprezzabile (elemento oggettivo), accompagnato dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni, sociali familiari e affettive (elemento soggettivo).
Ciò detto, nel caso di specie vi sono numerosi elementi probatori per ritenere che la ricorrente, cittadina di uno Stato Membro appartenente alla UE ex art. 2 comma 1 lett. a), p. 1) del d.l. n. 4/2019 (conv. in L. n.
26/2019), possieda la residenza effettiva in territorio italiano da più di dieci anni e dunque possieda il requisito previsto dalla disposizione (art. 2 comma 1 lett. a), p. 2) del d.l. n. 4/2019) per l'accesso al R.d.C.: - la presenza del nucleo familiare in territorio italiano, come si evince dalla nascita di un figlio in data 06.12.2007 (doc. n.
5 ric., estratto atto di nascita di iscritto all'anagrafe comunale in data 08.10.2008, come da docc. Persona_1 nn.
4-7 res.) e della seconda figlia in data 01.10.2015 (doc. n. 6 ric., estratto atto di nascita di ), Persona_2 residente in territorio italiano, oltre che dalla residenza del compagno convivente in Sant'Angelo Lodigiano
(v. doc. n. 6 res.; cfr. dichiarazioni rese a verbale di udienza del 09.02.2024); - le risultanze dell'estratto CP_ previdenziale prodotto da dietro autorizzazione del Giudice, dalle quali emerge la prestazione di lavoro per il mese di luglio dell'anno 2012, nell'anno 2013 e nell'anno 2020; - il certificato di residenza storico CP_ prodotto da – avente valore indiziario – che certifica la residenza anagrafica dal 16.09.2013 (doc. n. 2 res.); - le concordi deposizioni dei testimoni escussi, da ritenersi attendibili, dalle quali si ricava la persistenza della ricorrente sul territorio italiano. Emerge con evidenza dall'istruttoria orale che ha Parte_1 dimorato sul territorio nazionale per un periodo di circa venti anni, alternando intervalli temporali (circa tre) di ritorno nel paese di origine, della durata di poche settimane, tali da non scalfire la presenza continuativa in
Italia.
L'istruttoria orale ha confermato che , legata sentimentalmente al compagno (teste Parte_1 Tes_1
3 Tes_
) ha dimorato per lo più nel territorio del Comune di Sant'Angelo Lodigiano e prima del 2006 ha dimorato con la propria famiglia di origine (poi tornata in Romania) in Calcinate, nel Comune di Bergamo.
Sono numerosi gli elementi probatori, orali e documentali, per ritenere che la ricorrente abbia un legame stabile, affettivo (propria famiglia, famiglia con il fidanzato) e materiale (occupazioni, abitudini di vita), con il territorio italiano, paese ove si svolgono le sue normali relazioni sociali e dove la stessa intesse le proprie consuetudini di vita in maniera continuativa, quantomeno dal 2004 (si vedano le dichiarazioni rese dai testimoni a verbale di udienza del 12.03.2024).
È in Italia che ha dimorato volontariamente ed abitualmente per circa venti anni, così Parte_1 come, stante la presenza del proprio nucleo familiare, è in Italia che era intenzionata ad abitare in modo stabile, alla data di presentazione della domanda per il beneficio.
Deve ritenersi certamente dimostrato il possesso del requisito della decennalità richiesto dalla disposizione. CP_
per contro, non ha dimostrato la sussistenza di un indebito (assistenziale), né ha fornito elementi convincenti per ritenere che non sussista l'elemento della continuatività della residenza.
Il ricorso, perciò, merita di essere accolto. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. BERSANI MICHELE dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: CP_
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente ad a titolo di Reddito di Cittadinanza per il periodo luglio 2019-dicembre 2020;
- accerta l'insussistenza dell'indebito;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Bersani Michele, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
4 Così deciso in Lodi, il 12 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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