CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 902/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 654/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230041799
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6116/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso avverso l'intimazione ad adempiere prot. n. 2480063230041799 del 24/10/2023, notificata in data 11/12/2024 dal Comune di Reggio Calabria, riferita alle pregresse
“Ingiunzione di pagamento ICP – Ingiunzione di pagamento TOSAP”, per un importo di € 11.580,27.
Deduce che le due ingiunzioni di pagamento (ICP e TOSAP) ritenute notificate, rispettivamente, nelle date del 12/01/2019 e del 22/02/2019, non sono state, invece, legalmente conosciute.
Censura, inoltre, la maturata prescrizione, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 50, comma 2, del
DPR n. 602/1973.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, confutando articolatamente i motivi di gravame.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
Il resistente Comune, infatti, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, ha idoneamente dimostrato la notifica dei presupposti avvisi di accertamento e delle successive ingiunzioni di pagamento.
In particolare sono stati notificati (presso la sede della società, sita a Reggio Calabria, alla Indirizzo_1), con riferimento all'ICP, gli avvisi nn. 294 (2014), 578 (2014), 521 (2015), 261 (2015), 1119 (2016), 866 (2016); trattandosi di annualità che vanno dal 2014 al 2016 gli accertamenti sono stati notificati tutti entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006.
A seguire, divenuti definitivi gli avvisi, è stata notificata l'ingiunzione n. 5080063180016346 in data
12/01/2019, impedendo l'ulteriore termine di decadenza (triennale) previsto dall'art. 1, comma 163, della citata legge n. 296 del 2006.
Con riferimento alla TO sono stati notificati l'avviso n. 1437 (2014) e l'avviso n. 4098 (2016), cui ha fatto seguito, dopo la definitività degli avvisi, l'ingiunzione n. 5080063180018880, notificata il 22/02/2019, impedendo l'ulteriore termine di decadenza (triennale) previsto dall'art. 1, comma 163, della ridetta legge n.
296 del 2006.
Inoltre occorre precisare, per come fondatamente fatto rilevare dal Comune resistente, che, successivamente alla notifica delle ingiunzioni, in base ai termini ordinari, l'intimazione opposta avrebbe dovuto essere notificata entro il 12 gennaio 2024 (prima ingiunzione) ed entro il 22 febbraio 2024 (seconda ingiunzione), cioè entro il quinquennio dalla notifica delle ingiunzioni;
essendo intervenuta medio tempore la normativa emergenziale occorre fare applicazione della proroga di 542 giorni prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (e successive modificazioni), che richiama il comma 1 dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Ne deriva, quindi, che la notifica dell'intimazione impugnata, in data 11 dicembre 2024, è da considerarsi tempestiva.
Infondata è, inoltre, la censura sulla motivazione, considerato che l'intimazione, derivando da pregressi atti portati a legale conoscenza della ricorrente, contiene dati del tutto sufficienti per un'agevole comprensione della pretesa tributaria esercitata.
Va disattesa anche la censura di violazione dell'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973, trattandosi di norma legittimamente applicata dopo la regolare notifica degli atti presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 900,00.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 654/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230041799
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6116/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso avverso l'intimazione ad adempiere prot. n. 2480063230041799 del 24/10/2023, notificata in data 11/12/2024 dal Comune di Reggio Calabria, riferita alle pregresse
“Ingiunzione di pagamento ICP – Ingiunzione di pagamento TOSAP”, per un importo di € 11.580,27.
Deduce che le due ingiunzioni di pagamento (ICP e TOSAP) ritenute notificate, rispettivamente, nelle date del 12/01/2019 e del 22/02/2019, non sono state, invece, legalmente conosciute.
Censura, inoltre, la maturata prescrizione, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 50, comma 2, del
DPR n. 602/1973.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, confutando articolatamente i motivi di gravame.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
Il resistente Comune, infatti, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, ha idoneamente dimostrato la notifica dei presupposti avvisi di accertamento e delle successive ingiunzioni di pagamento.
In particolare sono stati notificati (presso la sede della società, sita a Reggio Calabria, alla Indirizzo_1), con riferimento all'ICP, gli avvisi nn. 294 (2014), 578 (2014), 521 (2015), 261 (2015), 1119 (2016), 866 (2016); trattandosi di annualità che vanno dal 2014 al 2016 gli accertamenti sono stati notificati tutti entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006.
A seguire, divenuti definitivi gli avvisi, è stata notificata l'ingiunzione n. 5080063180016346 in data
12/01/2019, impedendo l'ulteriore termine di decadenza (triennale) previsto dall'art. 1, comma 163, della citata legge n. 296 del 2006.
Con riferimento alla TO sono stati notificati l'avviso n. 1437 (2014) e l'avviso n. 4098 (2016), cui ha fatto seguito, dopo la definitività degli avvisi, l'ingiunzione n. 5080063180018880, notificata il 22/02/2019, impedendo l'ulteriore termine di decadenza (triennale) previsto dall'art. 1, comma 163, della ridetta legge n.
296 del 2006.
Inoltre occorre precisare, per come fondatamente fatto rilevare dal Comune resistente, che, successivamente alla notifica delle ingiunzioni, in base ai termini ordinari, l'intimazione opposta avrebbe dovuto essere notificata entro il 12 gennaio 2024 (prima ingiunzione) ed entro il 22 febbraio 2024 (seconda ingiunzione), cioè entro il quinquennio dalla notifica delle ingiunzioni;
essendo intervenuta medio tempore la normativa emergenziale occorre fare applicazione della proroga di 542 giorni prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (e successive modificazioni), che richiama il comma 1 dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Ne deriva, quindi, che la notifica dell'intimazione impugnata, in data 11 dicembre 2024, è da considerarsi tempestiva.
Infondata è, inoltre, la censura sulla motivazione, considerato che l'intimazione, derivando da pregressi atti portati a legale conoscenza della ricorrente, contiene dati del tutto sufficienti per un'agevole comprensione della pretesa tributaria esercitata.
Va disattesa anche la censura di violazione dell'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973, trattandosi di norma legittimamente applicata dopo la regolare notifica degli atti presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 900,00.