Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 902
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle ingiunzioni di pagamento

    Il Comune ha dimostrato la regolare notifica degli avvisi di accertamento e delle successive ingiunzioni di pagamento presso la sede della società.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La notifica dell'intimazione è intervenuta entro i termini ordinari prorogati dalla normativa emergenziale, risultando quindi tempestiva.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione

    L'intimazione, derivando da atti presupposti già notificati, contiene dati sufficienti per la comprensione della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Violazione art. 50, comma 2, DPR n. 602/1973

    La norma è stata legittimamente applicata dopo la regolare notifica degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 902
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 902
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo