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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli IX SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al N. 13779/2023 R. Gen. Aff. Cont. asse- gnata in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 3.2.2025 TRA
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Polito che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- APPELLANTE - E
, in persona del suo rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, con sede in Napoli alla via Padula n° 127 C.F. e P.I. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Pergolesi n° 1 presso lo studio degli avvocati Marco Del Gaiso e Nicol Del Gaiso, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
-APPELLATA-
Oggetto: (cod. oggetto 145011). Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.). Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.03.2017, i Signori Parte_2
e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore
[...] CP_2
convenivano in giudizio l' , in Parte_1 Controparte_1 persona del suo rappresentante legale pro tempore, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali su- biti dalla loro figlia per le lesioni riportate alla mano destra a se- Parte_1 guito di una caduta avvenuta in data 19.4.2012 mentre svolgeva una lezione di danza alle ore 16.05 circa all'interno dell' Controparte_1
Più precisamente, nell'atto di citazione in primo grado parti attrici esponevano: che in tali circostanze di tempo e luogo mentre la minore si tro- Parte_1 vava, quale frequentatrice della scuola, all'interno dell' e sta- Controparte_1 va svolgendo una lezione di danza, cadeva a terra procurandosi una lesione alla mano destra;
che, al momento dell'evento, non essendoci evidenti segni d'infortunio, l'insegnante provvedeva ad apporre sulla mano destra della minore Persona_1 sia del ghiaccio;
che, tuttavia, il giorno seguente, a causa del persistente dolore, la minore
[...]
veniva accompagnata presso il P.S. dell'Ospedale Santobono di Napoli, Pt_1
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dove i sanitari diagnosticavano una frattura base II metacarpale destra e prescri- vevano immobilizzazione steccata e giorni 21 di prognosi;
che, a causa dell'infortunio, la minore riportava una invalidità Parte_1 permanente del 4%, una invalidità temporanea totale di giorni 21, una invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 5; che i danni complessivamente sofferti venivano quantificati in euro 4.900,00 di cui (€ 3.759,02 per Invalidità Permanente ,€ 968,10 per Invalidità Temporanea Total , €172,88 per Invalidità Temporanea Parziale al 75% ); che il tentativo di bonario componimento per ottenere il risarcimento dei danni non aveva esito positivo e l'invito alla stipula della negoziazione assistita restava priva di riscontro.
che la domanda gli iscrizione comportava la responsabilità della scuola sia da un punto di vista contrattuale , per omissione di obbligo di vigilanza sugli alunni, che extracontrattuale per generale violazione del precetto di neminem ledere Gli attori formulavano in primo grado le seguenti conclusioni: 1. “dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto Controparte_1
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore,
[...] nella produzione del sinistro quale unico ed esclusivo responsabile del si- nistro”;
2. “condannare il convenuto , in perso- Controparte_1 na del suo rappresentante legale pro tempore, al risarcimento delle lesio- ni subite da e quindi al pagamento in favore della stessa Parte_1 della somma corrispondente al danno biologico valutato nella misura dell'1%, al periodo di I.T.P. valutabile con un tasso del 75% di giorni 21, oltre la somma di € 22,91 per le spese mediche”
3. “con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Instaurata la lite innanzi al Giudice di Pace di Napoli con R.G. 67535/2017 si co- stituiva l . Controparte_1
Quest'ultima impugnava in toto l'atto introduttivo, sia relativamente all'an che al quantum debeatur, concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese attribuirsi al procuratore anticipatario. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa la prova per testi articolata da parti attrici, all'udienza del 4.07.2022 era escusso l'unico teste di parte attrice, sig.ra all'udienza del 18.11.2022 veniva conferito incarico Testimone_1 di CTU al prof. per stimare il danno biologico patito la man- Persona_2 na;
quindi il giudice di pace rinviava la causa all'udienza del 3.03.2023 Pt_1 per la precisazione delle conclusioni. Nelle more il ctu depositava in cancelleria la relazione e spiegava intervento vo- lontario la Sig.ra nel frattempo divenuta maggiorenne, Precisate Parte_1 le conclusioni delle parti, la causa veniva introitata a sentenza. All'esito, il Giudice di Pace di Napoli pronunciava la sentenza n. 19058/2023, depositata in cancelleria il 14.4.2023, con la quale così decideva:
“1) Rigetta la domanda risarcitoria;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.” Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la Sig.ra con at- Parte_1 to notificato in data 16.6.2023, sulla base del seguente motivo:
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1) Violazione degli artt. 1218, 2047, 2048 c.c. L'odierna appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) accogliere il proposto appello e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, pertanto, Voglia accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell' nella produ- Controparte_1 zione del sinistro di cui è doglianza e per l'effetto condannare l'
[...]
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al ri- Controparte_1 sarcimento di tutti i danni subiti dalla signora e quantificati nella Parte_1 misura di euro 1.670,91, calcolati sulla scorta della CTU espletata nel giudizio di primo grado o in quella diversa maggiore o minore che meglio risulterà di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria. Condannare, altresì, l , in persona del suo rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore dell'odierna appellante della somma di eu- ro 22,91 per le spese sanitarie sostenute e documentate oltre al pagamento dell'ulteriore somma di euro 200,00 per le spese di CTU anticipate. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore quale anticipatario” Incardinato il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, IX sez. Civile, con R.G. n. 13779/2023, si costituiva l' , la quale con- Controparte_1 cludeva per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. All'udienza del 3/2/2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa era ri- servata in decisione .
**************************** Il gravame è, innanzitutto, ammissibile e procedibile perché tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e, quindi, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (in mancanza di notificazione della stessa). Invero, la sentenza è stata depositata il 14.4.2023 e l'atto di appello è sta- to notificato in data 16.6.2023. L'iscrizione a ruolo del gravame è del 19.6.2023. Inoltre, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello proposto avendo l'appellante de- dotto un solo motivo specifico, rispettando i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Il requisito della specificità dei motivi deve, infatti, ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere, senza alcun pregiudizio, la propria attività difensiva, mentre non è richiesta, né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a so- stegno dell'impugnazione, né una formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la deci- sione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento del- la stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni (cfr. Cass. sez. II, 23/10/2014, n. 22502). Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, secondo la qua- le, non si deve esigere dall'appellante una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o delle singole parti di essa che si intendono impugnare, né un
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progetto alternativo di sentenza, dovendosi superare il mero formalismo fine a sé stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma (Cass. ord. n. 13535/18). Conforme in tal senso Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021 secon- do cui "Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impu- gnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex no- vo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado". Circoscritto e delimitato l'oggetto del presente giudizio, di tal che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudi- cata relativamente a tutte le altre statuizioni del Giudice (ad es. titolarità attiva e passiva del rapporto), ritiene questo Giudice che il gravame sia infondato e, per- tanto, vada rigettato, con conferma della decisione di primo grado, per le ragioni he di seguito si vanno a precisare. Il titolo giuridico (causa petendi) che l'attrice ha posto a fondamento delle do- mande è costituito dalla (asserita) responsabilità dell' scuo- Controparte_1 la primaria presso la quale nel 2012 all'età di 9 anni frequentava Parte_1 lezioni di danza nel pomeriggio verso le 16:05. Incontestato è che era iscritta a un corso di danza che si teneva Parte_1 presso la citata scuola paritaria in orario pomeridiano, non essendo chiarito se fosse anche una alunna dell'istituto paritario che frequentava an- Parte_1 che la scuola elementare. I canoni sulla cui base la domanda processuale va interpretata sono definiti in modo stabile nella giurisprudenza di legittimità: il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle do- mande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore me- ramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, qual è desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. n. 19331/07; Cass. n. 2916/04, Cass n. 3012 del 10/02/2010), nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (Cass. n. 1302/2019, 27428/05; Cass. n. 15802/05; Cass. n. 8225/04). In tale operazione ermeneutica bisogna avere riguardo all'intero contesto dell'atto, tenendosi conto della sua formulazione letterale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle fi- nalità che la parte intende perseguire, senza che la formula adottata dalla parte stessa assuma peso condizionante (Cass. n. 17760/06; Cass. n. 5491/06). È da notare, infatti, che il fatto posto a fondamento della pretesa risarcitoria è sta- to descritto nell'atto di citazione in modo sintetico come segue: «(…)in data 19.4.2012 verso le ore 16:05 circa mentre la minore si trovava, Parte_1 quale frequentatrice della scuola, all'interno dell' e stava Controparte_1 svolgendo una lezione di danza cadeva a terra procurandosi lesioni alla mano destra» L'attrice attuale appellante invoca una responsabilità sia contrattuale ex art 1218 cpc che extracontrattuale della scuola di danza ex art 2043cc.
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Di certo non appare predicabile l'applicazione dall'art. 2048 c.c posto che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, secondo comma, c.c. a carico dei precettori e dei maestri trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa, pertanto, non è applicabile in ordi- ne all'azione di risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso (Cass. n. 19110/2020 ). Piuttosto, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente am- missione dell'allievo alla scuola o all'istituto, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che quello procuri un danno a sé stesso. Si ritiene inoltre che tra insegnante e allievo si instaura, per contatto so- ciale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel qua- dro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass. n. 24456/05 conforme Cass 8811 /2020). La responsabilità per il danno che l'allievo si procura da solo ha perciò natura contrattuale e va inquadrata nel contesto dell'art 1218 cc . Bisogna tuttavia dire che «in tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell'art. 2048 c.c., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ri- partizione dell'onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibi- le dall'art. 1218 c.c. impone che, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non im- putabile all'obbligato» (Cass. n. 8067/07). Ciò significa che il problema della qualificazione si stempera nella sua importan- za una volta che lo si guardi dal lato delle conseguenze pratiche in punto di ripar- to dell'onere della prova. Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, infatti, è convincimento della giurisprudenza di legittimità e di merito che non sia sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l'inadempimento, occorrendo al- tresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infat- ti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseri- tamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento.
Ai fini della risoluzione della controversia in esame appare particolarmente il- luminante la recente ordinanza della S.C n. 8849/2021; nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato. La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asserita- mente non adempiuta – in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi – dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede
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il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del 31/10/2001, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Ta- le disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. 19/07/2018, n. 19204; Cass. 13/07/2018, n. 18557; Cass. 09/05/2018, n. 11165); la previsione dell'art. 1218 c.c., trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la
“prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001, cit.); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso cau- sale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova, previ- sta dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente “distanti” da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente “vicini” al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una “prova liberatoria” rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta;
nè può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c., alla “causa”, là dove richiede al debitore di provare che “l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della pre- stazione derivante da causa a lui non imputabile”. L'art. 1218 c.c. richiede che il creditore alleghi l'inadempimento dal quale assu- me sia derivato il danno facendo scattare l'onere probatorio a carico del debitore, poiché non è sufficiente che l'infortunio sia avvenuto all'interno della struttura scolastica per addossarne la responsabilità alla scuola in quanto, applicando il re- gime della responsabilità contrattuale, la dichiarazione della responsabilità postu- la che siano stati denunciati gli elementi in cui si è concretizzato l'inadempimento; non basta dedurre di avere subito un danno per scaricare sulla parte obbligata alla prestazione l'onere di liberarsi da una imputazione di colpa così astratta da essere in pratica insuperabile;
in definitiva, deve affermarsi che anche il creditore deve indicare a sostegno della sua pretesa risarcitoria in che cosa consista l'inadempimento nonché il rapporto tra quest'ultimo ed il danno lamentato mentre gli originari attori non hanno in alcun modo ottemperato al loro onere probatorio;
per tutti questi motivi va accertata la infondatezza della do- manda risarcitoria avanzata nei confronti dell' che pertanto Controparte_1 deve essere rigettata. È possibile, infatti, sottoporre al vaglio il materiale istruttorio acquisito nel giudi- zio di primo grado, ove gli attori, attraverso la prova testimoniale, hanno dimo- strato che il danno subito dalla minore si è verificato all'interno Parte_1 dell'istituto scolastico durante lo svolgimento del rapporto. Nel corso del giudizio di prime cure veniva espletata l'attività istruttoria ed, in particolare, all'udienza del 4.7.2022 veniva escussa, quale teste di parte attrice, la
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signora la quale indicava che il giorno 19 aprile dell'anno Testimone_2
2012 verso le ore 16:30 circa mentre si trovava a casa della signora CP_2
mamma di quest'ultima riceveva una telefonata dalla
[...] Parte_1 scuola di con la quale veniva informata che sua figlia aveva subito un in- Pt_1 fortunio a scuola. La teste, inoltre, dichiarava che dopo circa venti minuti la pic- cola veniva accompagnata a casa dal pulmino della scuola e che al mo- Pt_1 mento lamentava un forte dolore alla mano destra. Sul punto, va richiamato il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8358 del 2007 e successive conformi.) e secondo cui
“In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostan- ze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, cosi che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri te- sti, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appre- so da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibili- tà”. Orbene, nel caso di specie, la teste non assistiva all'evento per cui è causa, ma ne apprendeva notizia dalla sig.ra Di conseguenza, la testimonianza della CP_2
Sig.ra non ha valore probatorio dirimente in assenza di altri Testimone_1 riscontri di causa in quanto verte su dichiarazioni della parte che questa è per l'appunto tenuta a dimostrare in modo rigoroso in corso di causa. Recentemente, la giurisprudenza ha ribadito che la testimonianza de relato ex parte non è da so- la sufficiente a dimostrare l'assunto oggetto della prova per testi, ed è quin- di priva di valore probatorio anche indiziario se non sostenuto da altri elementi probatori oggettivi, i quali abbiano l'attitudine a confermarne la credibilità (Cass. civ., ordinanza n. 14030 del 21 maggio 2024). Oltre a tale aspetto in punto di prova, va altresì evidenziato che dalla disamina degli orientamenti giurisprudenziali e della norma di cui all'art. 1218 cc, emerge non solo che in realtà non è stata prevista dal legislatore alcuna responsabilità oggettiva bensì una presunzione di colpa che può essere vinta mediante la prova, anche indiziaria, della non imputabilità, alla scuola e ai precettori, dell'evento dannoso. Dunque gravava sull'appellante ( nel caso de quo) l'onere di alle- Parte_1 gare e provarel'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asserita- mente inadempiente e il danno lamentato. Gli assunti dell'attrice circa la prova del nesso causale sono rimasti, invero, del tutto sforniti di riscontro probatorio, anche alla stregua della prova testimoniale acquisita – si noti – su richiesta dell'attrice stessa. La narrazione nulla dice di uti- le ai fini della ricostruzione del fatto storico: nel senso che non offre dati concreti o particolari oggettivi atti a fondare un predicato di responsabilità in capo all' Controparte_1
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Invero, il giudice di primo grado ha ritenuto che sugli attori gravasse l'onere di dimostrare che l'incidente si era verificato durante lo svolgimento dell'orario scolastico per mancata sorveglianza da parte del personale scolastico e che a ciò essi non avessero provveduto. Nel caso di specie invero gli attori si sono limitati a dedurre che la minore, all'epoca di nove anni, si infortunava per una caduta a terra mentre stava svol- gendo una lezione di danza e null'altro è stato dedotto. Nessuna specificazione e prova vi è stata rispetto alla violazione di doveri assunti dalla scuola, ad esempio, in merito alla mancanza o non sufficienza di personale e dell'istruttore durante la lezione di danza, allo svolgimento di attività pericolo- se senza protezioni o istruzioni. Al contrario, dagli atti di causa emerge che, al momento dell'evento, non essendoci evidenti segni d'infortunio, l'insegnante provvedeva ad apporre sulla mano della minore del ghiaccio e che, nell'immediatezza del sinistro, i genitori erano stati immediatamente allertati dal personale scolastico per telefono della caduta della minore. È qui conveniente il richiamo ad un principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità: «in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, in caso di caduta di alunno di una scuola materna statale avvenuta accidentalmente nel cor- so di un gioco non presentante elementi di pericolo non è configurabile la re- sponsabilità diretta dell'insegnante per il fatto illecito del minore che subisce il danno, qualora non risulti accertato né il concorso di colpa del minore né la re- sponsabilità concorrente od esclusiva di altro minore danneggiante. Aggiungasi – fra l'altro – che, peraltro, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. non è assoluta – come se si trattasse di ipotesi di responsabilità oggettiva – ma configura una responsabilità soggettiva aggravata in ragione dell'onere incom- bente all'insegnante o al precettore di fornire la prova liberatoria, onere che risul- ta assolto in relazione all'esercizio – da accertarsi in concreto – di una vigilanza adeguata all'età e al normale grado di comportamento dei minori loro affidati» (Cass. n. 11453/03). La sentenza riveste una speciale importanza perché ha escluso la responsabilità di una maestra per il danno riportato da un bambino a seguito di una caduta. Uno dei motivi basilari della pronuncia sta nel risultato dell'analisi della sequen- za causale. Prima si deve risolvere il problema dell'accertamento del nesso ezio- logico tra azione (od omissione) ed evento sul piano materiale;
dopo va risolta la questione se il secondo sia riconducibile alla prima anche sul piano normativo. Nel caso esaminato dalla Corte, si era accertato che il bambino stava praticando, assieme ad un altro, un gioco tranquillo stando sul tappeto, senza che fossero emersi elementi atti a suscitare allarmi o a suggerire l'adozione di interventi pre- ventivi o cautelativi: la caduta si era così risolta in un accadimento repentino e imprevedibile. Il paradigma euristico torna utile per dare corretta soluzione al caso in esame, ove era caduta mentre stava svolgendo una lezione di danza. Parte_1
In questo caso, così come in casi simili, non è possibile – concettualmente e ma- terialmente – scindere il movimento corporeo dalla causa dell'infortunio, nel sen- so che la seconda è intrinseca al primo: in definitiva, la caduta avrebbe potuto es- sere evitata unicamente con l'astenersi dal compiere il movimento.
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Stando così le cose, in nessun senso la condotta dell'insegnante di danza è stata causa – o anche soltanto concausa – del trauma distorsivo riportato dall'allieva: l'affermazione di responsabilità in capo all'insegnante postula che esista, tra la condotta – attiva od omissiva – di questa e il danno capitato all'allievo, un lega- me eziologico effettivo. Legame che nella specie non sussiste e che si configura, invece, tra l'esercizio in sé della disciplina oggetto della lezione, condotta con modalità scevre da possibilità di rimprovero nei confronti dell'organizzazione della scuola, e l'evento lesivo. Ad evitare il quale sarebbe stato necessario, sem- plicemente, che la minore avesse rinunciato a praticare la disci- Parte_1 plina. Il principio fondamentale che struttura la responsabilità civile è quello per cui non è possibile rispondere al di fuori di un accertato nesso di causalità tra la con- dotta e l'evento: e nel caso di specie, l'evento si era verificato non per un qualche comportamento – positivo o negativo – dell'insegnante, ma per il fatto stesso del compimento dell'esercizio ginnico e come conseguenza, accidentale ma fisiolo- gica, di questo, non evitabile nemmeno con l'adozione di qualche particolare cautela che non fosse quella di interdire all'allieva il movimento corporeo. Inoltre, nel caso di attività sportiva prevista dai programmi scolastici, in presenza dell'insegnante e in assenza di profili di colpa da parte del docente, non è esigibi- le alcun comportamento ulteriore qualora il danno derivi da un fatto sostanzial- mente imprevedibile, come un normale contrasto di gioco seguito da perdita di equilibrio. L'attività sportiva presenta infatti un certo margine di rischio non eli- minabile neppure con l'adozione di rigorose norme di controllo e prudenza (Cass. civile Sez. III ordinanza n. 7951 del 20 aprile 2020). Nel caso di specie si verte in tema di una lezione di danza, della quale va valoriz- zato l'aspetto intrinsecamente educativo, oltre che ludico, finalizzato alla forma- zione dei giovani per una maggiore sicurezza di sé nel raggiungimento degli obiettivi, conformemente alla ratio del nuovo ultimo comma dell'art. 33 Cost. (inserito dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1), che recita “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme” ed evidenzia come lo sport debba essere praticato e coltivato come un prezioso alleato nell'educazione, nell'inclusione sociale e nel miglioramento del benessere com- plessivo di tutti i cittadini ( in tali termini Cass. civ., sez III, ordinanza n. 20790 del 25.7.2024 in caso di infortunio di allievo durante ora di lezione di educazio- ne fisica consistente nel simulare una fase di gioco di del rugby all'interno della palestra .). Alla luce dei principi della giurisprudenza è possibile escludere la responsabilità del dell' poiché corrisponde a regolarità Controparte_1 causale che la minore abbia subito lesioni in modo del tutto accidentale sempli- cemente cadendo a terra mentre stava svolgendo una lezione di danza e la pre- senza dell'insegnante risulta non contestata nella ricostruzione dell'evento. Come anticipato, l'appello deve essere rigettato in quanto difetta agli atti uno de- gli elementi costitutivi che vale a fondare il diritto al risarcimento del danno, se- gnatamente la prova concreta del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (Cass. civ. n. 8849 del 2021 e Cass. civ. n. 5118 del 2023).
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Il Giudice di primo grado ha ritenuto non soddisfatto detto onere probatorio da parte della ricorrente (“dalla espletata prova non è emersa una omissione di vigi- lanza da parte degli insegnanti né è stato provato che l'infortunio sia avvenuto a causa di istruzioni date ed eccedenti la normale prassi”), perciò nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata che ha correttamente applicato, dopo aver altrettanto correttamente qualificato la fattispecie in esame, la distribuzione dell'onere della prova derivante dall'applicazione dell'art. 1218 c.c.. Da quanto innanzi esposto, pur sussistendo la prova del danno, l'appello va riget- tato non essendo stata raggiunta la prova del collegamento tra la condotta dell'insegnante e il danno, in capo all'appellante ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in disposi- tivo ex Dm 55/2014 , aggiornato al Dm 147/2022 Va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di importo pari al contributo unificato.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IX sez. civile, nella persona della Dott.ssa Renata Palmie- ri, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello pro- posto avverso la decisione del Giudice di Pace di Napoli n. 19058/2023 deposita- ta il 14.4.2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provve- de: a) rigetta l'appello e conferma la impugnata decisione;
b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
delle spese del presente grado che liquida in € 1.300,00 per com-
[...] pensi, oltre rimborso spese generali CPA e Iva come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di importo pari al contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Napoli il 15/3/2025 Il Giudice Dott.ssa Renata Palmieri
Si dà atto che la minuta della presente sentenza è stata redatta con la collabora- zione del magistrato in tirocinio dottor Carmine Pignatiello
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, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Polito che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- APPELLANTE - E
, in persona del suo rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, con sede in Napoli alla via Padula n° 127 C.F. e P.I. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Pergolesi n° 1 presso lo studio degli avvocati Marco Del Gaiso e Nicol Del Gaiso, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
-APPELLATA-
Oggetto: (cod. oggetto 145011). Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.). Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.03.2017, i Signori Parte_2
e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore
[...] CP_2
convenivano in giudizio l' , in Parte_1 Controparte_1 persona del suo rappresentante legale pro tempore, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali su- biti dalla loro figlia per le lesioni riportate alla mano destra a se- Parte_1 guito di una caduta avvenuta in data 19.4.2012 mentre svolgeva una lezione di danza alle ore 16.05 circa all'interno dell' Controparte_1
Più precisamente, nell'atto di citazione in primo grado parti attrici esponevano: che in tali circostanze di tempo e luogo mentre la minore si tro- Parte_1 vava, quale frequentatrice della scuola, all'interno dell' e sta- Controparte_1 va svolgendo una lezione di danza, cadeva a terra procurandosi una lesione alla mano destra;
che, al momento dell'evento, non essendoci evidenti segni d'infortunio, l'insegnante provvedeva ad apporre sulla mano destra della minore Persona_1 sia del ghiaccio;
che, tuttavia, il giorno seguente, a causa del persistente dolore, la minore
[...]
veniva accompagnata presso il P.S. dell'Ospedale Santobono di Napoli, Pt_1
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dove i sanitari diagnosticavano una frattura base II metacarpale destra e prescri- vevano immobilizzazione steccata e giorni 21 di prognosi;
che, a causa dell'infortunio, la minore riportava una invalidità Parte_1 permanente del 4%, una invalidità temporanea totale di giorni 21, una invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 5; che i danni complessivamente sofferti venivano quantificati in euro 4.900,00 di cui (€ 3.759,02 per Invalidità Permanente ,€ 968,10 per Invalidità Temporanea Total , €172,88 per Invalidità Temporanea Parziale al 75% ); che il tentativo di bonario componimento per ottenere il risarcimento dei danni non aveva esito positivo e l'invito alla stipula della negoziazione assistita restava priva di riscontro.
che la domanda gli iscrizione comportava la responsabilità della scuola sia da un punto di vista contrattuale , per omissione di obbligo di vigilanza sugli alunni, che extracontrattuale per generale violazione del precetto di neminem ledere Gli attori formulavano in primo grado le seguenti conclusioni: 1. “dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto Controparte_1
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore,
[...] nella produzione del sinistro quale unico ed esclusivo responsabile del si- nistro”;
2. “condannare il convenuto , in perso- Controparte_1 na del suo rappresentante legale pro tempore, al risarcimento delle lesio- ni subite da e quindi al pagamento in favore della stessa Parte_1 della somma corrispondente al danno biologico valutato nella misura dell'1%, al periodo di I.T.P. valutabile con un tasso del 75% di giorni 21, oltre la somma di € 22,91 per le spese mediche”
3. “con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Instaurata la lite innanzi al Giudice di Pace di Napoli con R.G. 67535/2017 si co- stituiva l . Controparte_1
Quest'ultima impugnava in toto l'atto introduttivo, sia relativamente all'an che al quantum debeatur, concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese attribuirsi al procuratore anticipatario. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa la prova per testi articolata da parti attrici, all'udienza del 4.07.2022 era escusso l'unico teste di parte attrice, sig.ra all'udienza del 18.11.2022 veniva conferito incarico Testimone_1 di CTU al prof. per stimare il danno biologico patito la man- Persona_2 na;
quindi il giudice di pace rinviava la causa all'udienza del 3.03.2023 Pt_1 per la precisazione delle conclusioni. Nelle more il ctu depositava in cancelleria la relazione e spiegava intervento vo- lontario la Sig.ra nel frattempo divenuta maggiorenne, Precisate Parte_1 le conclusioni delle parti, la causa veniva introitata a sentenza. All'esito, il Giudice di Pace di Napoli pronunciava la sentenza n. 19058/2023, depositata in cancelleria il 14.4.2023, con la quale così decideva:
“1) Rigetta la domanda risarcitoria;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.” Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la Sig.ra con at- Parte_1 to notificato in data 16.6.2023, sulla base del seguente motivo:
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1) Violazione degli artt. 1218, 2047, 2048 c.c. L'odierna appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) accogliere il proposto appello e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, pertanto, Voglia accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell' nella produ- Controparte_1 zione del sinistro di cui è doglianza e per l'effetto condannare l'
[...]
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al ri- Controparte_1 sarcimento di tutti i danni subiti dalla signora e quantificati nella Parte_1 misura di euro 1.670,91, calcolati sulla scorta della CTU espletata nel giudizio di primo grado o in quella diversa maggiore o minore che meglio risulterà di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria. Condannare, altresì, l , in persona del suo rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore dell'odierna appellante della somma di eu- ro 22,91 per le spese sanitarie sostenute e documentate oltre al pagamento dell'ulteriore somma di euro 200,00 per le spese di CTU anticipate. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore quale anticipatario” Incardinato il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, IX sez. Civile, con R.G. n. 13779/2023, si costituiva l' , la quale con- Controparte_1 cludeva per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. All'udienza del 3/2/2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa era ri- servata in decisione .
**************************** Il gravame è, innanzitutto, ammissibile e procedibile perché tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e, quindi, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (in mancanza di notificazione della stessa). Invero, la sentenza è stata depositata il 14.4.2023 e l'atto di appello è sta- to notificato in data 16.6.2023. L'iscrizione a ruolo del gravame è del 19.6.2023. Inoltre, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello proposto avendo l'appellante de- dotto un solo motivo specifico, rispettando i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Il requisito della specificità dei motivi deve, infatti, ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere, senza alcun pregiudizio, la propria attività difensiva, mentre non è richiesta, né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a so- stegno dell'impugnazione, né una formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la deci- sione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento del- la stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni (cfr. Cass. sez. II, 23/10/2014, n. 22502). Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, secondo la qua- le, non si deve esigere dall'appellante una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o delle singole parti di essa che si intendono impugnare, né un
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progetto alternativo di sentenza, dovendosi superare il mero formalismo fine a sé stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma (Cass. ord. n. 13535/18). Conforme in tal senso Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021 secon- do cui "Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impu- gnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex no- vo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado". Circoscritto e delimitato l'oggetto del presente giudizio, di tal che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudi- cata relativamente a tutte le altre statuizioni del Giudice (ad es. titolarità attiva e passiva del rapporto), ritiene questo Giudice che il gravame sia infondato e, per- tanto, vada rigettato, con conferma della decisione di primo grado, per le ragioni he di seguito si vanno a precisare. Il titolo giuridico (causa petendi) che l'attrice ha posto a fondamento delle do- mande è costituito dalla (asserita) responsabilità dell' scuo- Controparte_1 la primaria presso la quale nel 2012 all'età di 9 anni frequentava Parte_1 lezioni di danza nel pomeriggio verso le 16:05. Incontestato è che era iscritta a un corso di danza che si teneva Parte_1 presso la citata scuola paritaria in orario pomeridiano, non essendo chiarito se fosse anche una alunna dell'istituto paritario che frequentava an- Parte_1 che la scuola elementare. I canoni sulla cui base la domanda processuale va interpretata sono definiti in modo stabile nella giurisprudenza di legittimità: il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle do- mande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore me- ramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, qual è desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. n. 19331/07; Cass. n. 2916/04, Cass n. 3012 del 10/02/2010), nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (Cass. n. 1302/2019, 27428/05; Cass. n. 15802/05; Cass. n. 8225/04). In tale operazione ermeneutica bisogna avere riguardo all'intero contesto dell'atto, tenendosi conto della sua formulazione letterale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle fi- nalità che la parte intende perseguire, senza che la formula adottata dalla parte stessa assuma peso condizionante (Cass. n. 17760/06; Cass. n. 5491/06). È da notare, infatti, che il fatto posto a fondamento della pretesa risarcitoria è sta- to descritto nell'atto di citazione in modo sintetico come segue: «(…)in data 19.4.2012 verso le ore 16:05 circa mentre la minore si trovava, Parte_1 quale frequentatrice della scuola, all'interno dell' e stava Controparte_1 svolgendo una lezione di danza cadeva a terra procurandosi lesioni alla mano destra» L'attrice attuale appellante invoca una responsabilità sia contrattuale ex art 1218 cpc che extracontrattuale della scuola di danza ex art 2043cc.
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Di certo non appare predicabile l'applicazione dall'art. 2048 c.c posto che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, secondo comma, c.c. a carico dei precettori e dei maestri trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa, pertanto, non è applicabile in ordi- ne all'azione di risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso (Cass. n. 19110/2020 ). Piuttosto, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente am- missione dell'allievo alla scuola o all'istituto, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che quello procuri un danno a sé stesso. Si ritiene inoltre che tra insegnante e allievo si instaura, per contatto so- ciale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel qua- dro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass. n. 24456/05 conforme Cass 8811 /2020). La responsabilità per il danno che l'allievo si procura da solo ha perciò natura contrattuale e va inquadrata nel contesto dell'art 1218 cc . Bisogna tuttavia dire che «in tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell'art. 2048 c.c., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ri- partizione dell'onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibi- le dall'art. 1218 c.c. impone che, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non im- putabile all'obbligato» (Cass. n. 8067/07). Ciò significa che il problema della qualificazione si stempera nella sua importan- za una volta che lo si guardi dal lato delle conseguenze pratiche in punto di ripar- to dell'onere della prova. Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, infatti, è convincimento della giurisprudenza di legittimità e di merito che non sia sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l'inadempimento, occorrendo al- tresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infat- ti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseri- tamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento.
Ai fini della risoluzione della controversia in esame appare particolarmente il- luminante la recente ordinanza della S.C n. 8849/2021; nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato. La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asserita- mente non adempiuta – in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi – dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede
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il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del 31/10/2001, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Ta- le disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. 19/07/2018, n. 19204; Cass. 13/07/2018, n. 18557; Cass. 09/05/2018, n. 11165); la previsione dell'art. 1218 c.c., trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la
“prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001, cit.); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso cau- sale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova, previ- sta dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente “distanti” da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente “vicini” al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una “prova liberatoria” rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta;
nè può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c., alla “causa”, là dove richiede al debitore di provare che “l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della pre- stazione derivante da causa a lui non imputabile”. L'art. 1218 c.c. richiede che il creditore alleghi l'inadempimento dal quale assu- me sia derivato il danno facendo scattare l'onere probatorio a carico del debitore, poiché non è sufficiente che l'infortunio sia avvenuto all'interno della struttura scolastica per addossarne la responsabilità alla scuola in quanto, applicando il re- gime della responsabilità contrattuale, la dichiarazione della responsabilità postu- la che siano stati denunciati gli elementi in cui si è concretizzato l'inadempimento; non basta dedurre di avere subito un danno per scaricare sulla parte obbligata alla prestazione l'onere di liberarsi da una imputazione di colpa così astratta da essere in pratica insuperabile;
in definitiva, deve affermarsi che anche il creditore deve indicare a sostegno della sua pretesa risarcitoria in che cosa consista l'inadempimento nonché il rapporto tra quest'ultimo ed il danno lamentato mentre gli originari attori non hanno in alcun modo ottemperato al loro onere probatorio;
per tutti questi motivi va accertata la infondatezza della do- manda risarcitoria avanzata nei confronti dell' che pertanto Controparte_1 deve essere rigettata. È possibile, infatti, sottoporre al vaglio il materiale istruttorio acquisito nel giudi- zio di primo grado, ove gli attori, attraverso la prova testimoniale, hanno dimo- strato che il danno subito dalla minore si è verificato all'interno Parte_1 dell'istituto scolastico durante lo svolgimento del rapporto. Nel corso del giudizio di prime cure veniva espletata l'attività istruttoria ed, in particolare, all'udienza del 4.7.2022 veniva escussa, quale teste di parte attrice, la
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signora la quale indicava che il giorno 19 aprile dell'anno Testimone_2
2012 verso le ore 16:30 circa mentre si trovava a casa della signora CP_2
mamma di quest'ultima riceveva una telefonata dalla
[...] Parte_1 scuola di con la quale veniva informata che sua figlia aveva subito un in- Pt_1 fortunio a scuola. La teste, inoltre, dichiarava che dopo circa venti minuti la pic- cola veniva accompagnata a casa dal pulmino della scuola e che al mo- Pt_1 mento lamentava un forte dolore alla mano destra. Sul punto, va richiamato il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8358 del 2007 e successive conformi.) e secondo cui
“In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostan- ze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, cosi che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri te- sti, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appre- so da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibili- tà”. Orbene, nel caso di specie, la teste non assistiva all'evento per cui è causa, ma ne apprendeva notizia dalla sig.ra Di conseguenza, la testimonianza della CP_2
Sig.ra non ha valore probatorio dirimente in assenza di altri Testimone_1 riscontri di causa in quanto verte su dichiarazioni della parte che questa è per l'appunto tenuta a dimostrare in modo rigoroso in corso di causa. Recentemente, la giurisprudenza ha ribadito che la testimonianza de relato ex parte non è da so- la sufficiente a dimostrare l'assunto oggetto della prova per testi, ed è quin- di priva di valore probatorio anche indiziario se non sostenuto da altri elementi probatori oggettivi, i quali abbiano l'attitudine a confermarne la credibilità (Cass. civ., ordinanza n. 14030 del 21 maggio 2024). Oltre a tale aspetto in punto di prova, va altresì evidenziato che dalla disamina degli orientamenti giurisprudenziali e della norma di cui all'art. 1218 cc, emerge non solo che in realtà non è stata prevista dal legislatore alcuna responsabilità oggettiva bensì una presunzione di colpa che può essere vinta mediante la prova, anche indiziaria, della non imputabilità, alla scuola e ai precettori, dell'evento dannoso. Dunque gravava sull'appellante ( nel caso de quo) l'onere di alle- Parte_1 gare e provarel'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asserita- mente inadempiente e il danno lamentato. Gli assunti dell'attrice circa la prova del nesso causale sono rimasti, invero, del tutto sforniti di riscontro probatorio, anche alla stregua della prova testimoniale acquisita – si noti – su richiesta dell'attrice stessa. La narrazione nulla dice di uti- le ai fini della ricostruzione del fatto storico: nel senso che non offre dati concreti o particolari oggettivi atti a fondare un predicato di responsabilità in capo all' Controparte_1
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Invero, il giudice di primo grado ha ritenuto che sugli attori gravasse l'onere di dimostrare che l'incidente si era verificato durante lo svolgimento dell'orario scolastico per mancata sorveglianza da parte del personale scolastico e che a ciò essi non avessero provveduto. Nel caso di specie invero gli attori si sono limitati a dedurre che la minore, all'epoca di nove anni, si infortunava per una caduta a terra mentre stava svol- gendo una lezione di danza e null'altro è stato dedotto. Nessuna specificazione e prova vi è stata rispetto alla violazione di doveri assunti dalla scuola, ad esempio, in merito alla mancanza o non sufficienza di personale e dell'istruttore durante la lezione di danza, allo svolgimento di attività pericolo- se senza protezioni o istruzioni. Al contrario, dagli atti di causa emerge che, al momento dell'evento, non essendoci evidenti segni d'infortunio, l'insegnante provvedeva ad apporre sulla mano della minore del ghiaccio e che, nell'immediatezza del sinistro, i genitori erano stati immediatamente allertati dal personale scolastico per telefono della caduta della minore. È qui conveniente il richiamo ad un principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità: «in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, in caso di caduta di alunno di una scuola materna statale avvenuta accidentalmente nel cor- so di un gioco non presentante elementi di pericolo non è configurabile la re- sponsabilità diretta dell'insegnante per il fatto illecito del minore che subisce il danno, qualora non risulti accertato né il concorso di colpa del minore né la re- sponsabilità concorrente od esclusiva di altro minore danneggiante. Aggiungasi – fra l'altro – che, peraltro, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. non è assoluta – come se si trattasse di ipotesi di responsabilità oggettiva – ma configura una responsabilità soggettiva aggravata in ragione dell'onere incom- bente all'insegnante o al precettore di fornire la prova liberatoria, onere che risul- ta assolto in relazione all'esercizio – da accertarsi in concreto – di una vigilanza adeguata all'età e al normale grado di comportamento dei minori loro affidati» (Cass. n. 11453/03). La sentenza riveste una speciale importanza perché ha escluso la responsabilità di una maestra per il danno riportato da un bambino a seguito di una caduta. Uno dei motivi basilari della pronuncia sta nel risultato dell'analisi della sequen- za causale. Prima si deve risolvere il problema dell'accertamento del nesso ezio- logico tra azione (od omissione) ed evento sul piano materiale;
dopo va risolta la questione se il secondo sia riconducibile alla prima anche sul piano normativo. Nel caso esaminato dalla Corte, si era accertato che il bambino stava praticando, assieme ad un altro, un gioco tranquillo stando sul tappeto, senza che fossero emersi elementi atti a suscitare allarmi o a suggerire l'adozione di interventi pre- ventivi o cautelativi: la caduta si era così risolta in un accadimento repentino e imprevedibile. Il paradigma euristico torna utile per dare corretta soluzione al caso in esame, ove era caduta mentre stava svolgendo una lezione di danza. Parte_1
In questo caso, così come in casi simili, non è possibile – concettualmente e ma- terialmente – scindere il movimento corporeo dalla causa dell'infortunio, nel sen- so che la seconda è intrinseca al primo: in definitiva, la caduta avrebbe potuto es- sere evitata unicamente con l'astenersi dal compiere il movimento.
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Stando così le cose, in nessun senso la condotta dell'insegnante di danza è stata causa – o anche soltanto concausa – del trauma distorsivo riportato dall'allieva: l'affermazione di responsabilità in capo all'insegnante postula che esista, tra la condotta – attiva od omissiva – di questa e il danno capitato all'allievo, un lega- me eziologico effettivo. Legame che nella specie non sussiste e che si configura, invece, tra l'esercizio in sé della disciplina oggetto della lezione, condotta con modalità scevre da possibilità di rimprovero nei confronti dell'organizzazione della scuola, e l'evento lesivo. Ad evitare il quale sarebbe stato necessario, sem- plicemente, che la minore avesse rinunciato a praticare la disci- Parte_1 plina. Il principio fondamentale che struttura la responsabilità civile è quello per cui non è possibile rispondere al di fuori di un accertato nesso di causalità tra la con- dotta e l'evento: e nel caso di specie, l'evento si era verificato non per un qualche comportamento – positivo o negativo – dell'insegnante, ma per il fatto stesso del compimento dell'esercizio ginnico e come conseguenza, accidentale ma fisiolo- gica, di questo, non evitabile nemmeno con l'adozione di qualche particolare cautela che non fosse quella di interdire all'allieva il movimento corporeo. Inoltre, nel caso di attività sportiva prevista dai programmi scolastici, in presenza dell'insegnante e in assenza di profili di colpa da parte del docente, non è esigibi- le alcun comportamento ulteriore qualora il danno derivi da un fatto sostanzial- mente imprevedibile, come un normale contrasto di gioco seguito da perdita di equilibrio. L'attività sportiva presenta infatti un certo margine di rischio non eli- minabile neppure con l'adozione di rigorose norme di controllo e prudenza (Cass. civile Sez. III ordinanza n. 7951 del 20 aprile 2020). Nel caso di specie si verte in tema di una lezione di danza, della quale va valoriz- zato l'aspetto intrinsecamente educativo, oltre che ludico, finalizzato alla forma- zione dei giovani per una maggiore sicurezza di sé nel raggiungimento degli obiettivi, conformemente alla ratio del nuovo ultimo comma dell'art. 33 Cost. (inserito dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1), che recita “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme” ed evidenzia come lo sport debba essere praticato e coltivato come un prezioso alleato nell'educazione, nell'inclusione sociale e nel miglioramento del benessere com- plessivo di tutti i cittadini ( in tali termini Cass. civ., sez III, ordinanza n. 20790 del 25.7.2024 in caso di infortunio di allievo durante ora di lezione di educazio- ne fisica consistente nel simulare una fase di gioco di del rugby all'interno della palestra .). Alla luce dei principi della giurisprudenza è possibile escludere la responsabilità del dell' poiché corrisponde a regolarità Controparte_1 causale che la minore abbia subito lesioni in modo del tutto accidentale sempli- cemente cadendo a terra mentre stava svolgendo una lezione di danza e la pre- senza dell'insegnante risulta non contestata nella ricostruzione dell'evento. Come anticipato, l'appello deve essere rigettato in quanto difetta agli atti uno de- gli elementi costitutivi che vale a fondare il diritto al risarcimento del danno, se- gnatamente la prova concreta del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (Cass. civ. n. 8849 del 2021 e Cass. civ. n. 5118 del 2023).
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Il Giudice di primo grado ha ritenuto non soddisfatto detto onere probatorio da parte della ricorrente (“dalla espletata prova non è emersa una omissione di vigi- lanza da parte degli insegnanti né è stato provato che l'infortunio sia avvenuto a causa di istruzioni date ed eccedenti la normale prassi”), perciò nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata che ha correttamente applicato, dopo aver altrettanto correttamente qualificato la fattispecie in esame, la distribuzione dell'onere della prova derivante dall'applicazione dell'art. 1218 c.c.. Da quanto innanzi esposto, pur sussistendo la prova del danno, l'appello va riget- tato non essendo stata raggiunta la prova del collegamento tra la condotta dell'insegnante e il danno, in capo all'appellante ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in disposi- tivo ex Dm 55/2014 , aggiornato al Dm 147/2022 Va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di importo pari al contributo unificato.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IX sez. civile, nella persona della Dott.ssa Renata Palmie- ri, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello pro- posto avverso la decisione del Giudice di Pace di Napoli n. 19058/2023 deposita- ta il 14.4.2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provve- de: a) rigetta l'appello e conferma la impugnata decisione;
b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
delle spese del presente grado che liquida in € 1.300,00 per com-
[...] pensi, oltre rimborso spese generali CPA e Iva come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di importo pari al contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Napoli il 15/3/2025 Il Giudice Dott.ssa Renata Palmieri
Si dà atto che la minuta della presente sentenza è stata redatta con la collabora- zione del magistrato in tirocinio dottor Carmine Pignatiello
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